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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2020 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 19 maggio 2020 (n. 298) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 600.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Con scritto del 2
settembre 2019 T__________, a nome e per conto del marito A__________, ha
segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il
comportamento dell'avv. RI 1, suo patrocinatore in una causa di responsabilità
civile che lo opponeva a una compagnia assicurativa (per le conseguenze di un
incidente della circolazione di cui era stato vittima). Al denunciato è stata
in particolare rimproverata una violazione dei doveri di fedeltà e diligenza
che incombono a un avvocato per non avere, nonostante le ripetute richieste in
tal senso, consegnato al cliente l'incarto completo o una sua copia,
rispettivamente per non avergli dato la possibilità di fotocopiarlo contro
pagamento delle spese vive.
b. Preso atto di tale segnalazione, il 10
settembre 2019 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un
procedimento disciplinare per possibile violazione degli art. 12 lett. a della
legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000
(LLCA; RS 935.61) e 19 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv;
RL 951.100; mancata restituzione incarto).
c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito
mosso contro di lui, esprimendo peraltro dubbi circa la legittimazione di T__________
a presentare la segnalazione in rappresentanza del marito. Ha inoltre spiegato
di non avere inizialmente dato seguito alle richieste di T__________, poiché la
stessa non aveva prodotto alcuna procura del marito. Si sarebbe poi offerto di
restituire gli atti che gli erano stati affidati dal cliente, opponendosi
tuttavia alla consegna degli altri documenti dell'incarto, che sarebbero stati
di sua proprietà e che avrebbe dovuto conservare per dieci anni ex art. 19 cpv.
3 LAvv. Posizione, questa, la cui correttezza sarebbe stata confermata anche
dal segretario dell'Ordine degli avvocati, da lui interpellato. Ha infine
rilevato come la proposta di T__________ di fotocopiare l'incarto presso il suo
studio fosse incompatibile con la salvaguardia del segreto professionale dovuto
agli altri suoi clienti. Si è infine offerto di estrarre fotocopia dell'intero
incarto dietro rifusione completa delle spese, quantificate in fr. 2.- per
fotocopia.
B. Tenuto conto dell'ulteriore scambio di allegati, con decisione del 19
maggio 2020 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una
multa disciplinare di fr. 600.-.
La precedente istanza ha anzitutto spiegato
che sono soggetti all'obbligo di consegna al cliente, in originale e a prima
richiesta, non solo gli atti da lui ricevuti, ma anche quelli riferiti a
operazioni che lo possono interessare, con facoltà dell'avvocato di estrarne
copia a sue spese. Ha poi spiegato che l'obbligo di conservazione per dieci
anni sussiste quando il cliente non chiede la restituzione dell'incarto
(precisando che lo stesso non è comunque di proprietà del legale). Ne ha quindi
dedotto che il segnalato avrebbe dovuto consegnare tutti gli atti componenti
l'incarto (e non solo quelli da lui ricevuti) al cliente rispettivamente alla sua
mandataria, entro dieci giorni dalla
richiesta, senza pretendere che questi ultimi sopportassero eventuali spese di
fotocopiatura. Non avendolo fatto, ha concluso ch'egli fosse incorso in una violazione delle norme
deontologiche. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità media dell'infrazione, della mancanza di
segni di autocritica e dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Richiamata la natura penale della multa inflittagli, l'insorgente lamenta preliminarmente una violazione dell'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Ribadisce poi i dubbi sulla validità della procura prodotta da T__________, che sarebbe insufficiente per chiedere la restituzione dell'incarto e far aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Rileva di aver sempre inviato copia al cliente di ogni documento spedito o ricevuto in relazione con il mandato e di avere già nell'agosto 2017 messo l'intero incarto a disposizione di T__________, che avrebbe quindi avuto la possibilità di fotocopiarlo (l'unico atto aggiuntosi nel frattempo essendo stato puntualmente trasmesso in copia al cliente). Contesta la condanna pronunciata dalla Commissione, che violerebbe il principio nulla poena sine lege. Ritiene comunque che, trattandosi di una seconda copia, le spese di fotocopiatura debbano essere poste a carico del cliente. Rifiuta inoltre l'accertamento circa la proprietà dell'incarto. Censurato l'ammontare delle spese poste a suo carico, chiede infine che la multa inflittagli, comunque sproporzionata, sia annullata e che sia semmai pronunciato nei suoi confronti soltanto un richiamo ai doveri professionali.
D. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente,
personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Da respingere è anzitutto la censura con cui il ricorrente, sollevando dubbi sulla procura prodotta da T__________, sembra contestarne la legittimazione a chiedere l'avvio del presente procedimento disciplinare. A prescindere dal fatto che questa procura, come si vedrà più avanti, l'abilitava ad agire in nome e per conto del marito (cliente), al riguardo basta ricordare che, in base al chiaro testo dell'art. 24 cpv. 1 LAvv, un procedimento disciplinare può anche essere avviato su semplice segnalazione di terzi (cfr. pure il previgente art. 34 della legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002 [BU 2002, 365], a cui l'art. 24 LAvv si è ispirato; Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 sulla revisione totale della legge sull'avvocatura, pag. 12).
3. Neppure può essere
rimproverato alla precedente istanza di avere omesso di indire una pubblica
udienza.
È ben vero che, a norma dell'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad
un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale
indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione
sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta, e che il Tribunale
federale ha recentemente avuto modo di chiarire che le vertenze in materia di
disciplina degli avvocati vanno considerate controversie di carattere civile ai
sensi della predetta disposizione (cfr. STF 2C_204/2020 del 3 agosto 2020
consid. 2.2). Tuttavia, come rilevato anche nel gravame, la Commissione non è
un tribunale, ma un'autorità amministrativa (cfr. STA 52.2018.534 del 13
gennaio 2020 consid. 2.2 e rif.). L'aggiornamento di una pubblica udienza può
dunque essere preteso soltanto davanti a questo Tribunale - che soddisfa i requisiti di imparzialità e
indipendenza di cui agli art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e 6 n. 1 CEDU
(cfr. STA 52.2018.534 citata consid.
2.2 e rif.). Facoltà, questa, di cui il ricorrente non si è però avvalso in
concreto (come neppure aveva invero fatto davanti alla Commissione, salvo poi
lamentarne in questa sede l'omissione). La vertenza può in ogni caso essere
decisa in maniera equa e ragionevole sulla base degli atti e delle comparse
scritte delle parti (cfr., in tal senso, STF 4A_199/2020
del 22 luglio 2020 consid. 2.3.2, 5A_1035/2019 del 12 marzo 2020 consid. 4.2.1
e rif., 9C_37/2019 del 1° luglio 2019 consid. 1.1).
4. 4.1. Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituzione non concerne solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr. DTF 139 III 49 consid. 4.1.3, 122 IV 322 consid. 3c/aa; STA 52.2018.276 del 20 novembre 2018 consid. 2.2 confermata da STF 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1 e rimandi). Per dottrina e giurisprudenza, tale obbligo, di natura principalmente civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. STA 52.2018.276 citata consid. 2.2, confermata da STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2 e rif.; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1 e rimandi; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 257 con rinvii). Lo stesso dicasi per l'obbligo di conservare accuratamente gli atti di cui il cliente non pretende la consegna (cfr. François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2853 seg.). L'obbligo di restituzione si estende a tutti quei documenti riferiti alle operazioni che possono interessare il mandante (come la corrispondenza, gli atti giudiziari, i contratti, ecc.), ad eccezione di documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del mandato (cfr. DTF 139 III 49 consid. 4.1.3, 122 IV 322 consid. 3c/aa; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1 e rimandi; Bohnet/Marte-net, op. cit., n. 2845; Michel Valticos, in: Michel Valticos/Benoît Chappuis/Christian M. Reiser [curatori], Loi sur les avocats, Basilea 2010, n. 31 ad art. 12). Fatto salvo un diverso accordo tra le parti, i documenti devono essere restituiti quando l'avvocato non ne ha più bisogno per l'esecuzione del mandato, generalmente alla fine dello stesso, oppure quando il cliente li richiede (cfr. STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2). La restituzione deve avvenire entro un termine adeguato, laddove dieci giorni dovrebbero di regola essere sufficienti (cfr. STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2; Fellmann, op. cit. n. 257 con rinvii). L'avvocato che, senza motivi giustificativi, tarda alla riconsegna, viola il suo obbligo di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2854). Una mancanza di diligenza nell'esercizio della professione di avvocato giustifica una misura disciplinare solo se raggiunge obiettivamente un peso significativo, tale da necessitare, nell'interesse pubblico, ovvero al di là di quanto previsto dalle norme che regolano il mandato, la pronuncia di una sanzione (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1; STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2 e rinvii).
4.2. I principi testé esposti sono essenzialmente ricordati anche all'art. 19
LAvv. Secondo il cpv. 2 della norma, gli atti che sono affidati all'avvocato
sono restituiti all'avente diritto alla prima
richiesta, sia o no coperto l'onorario dell'avvocato (cpv. 2). Il cpv. 3
precisa poi che gli atti affidati di cui non è richiesta la restituzione e gli
altri atti degli incarti sono conservati per almeno dieci anni dopo la
conclusione definitiva della causa o in caso di soluzione extragiudiziale dopo
l'invio della nota d'onorario (cpv. 3).
5. 5.1. Nella fattispecie,
dagli atti emerge che, fino al 2018, il ricorrente aveva patrocinato A__________,
vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto nel 2003, in una lunga
e complessa causa civile contro la compagnia assicurativa del conducente responsabile.
Nel 2017 l'insorgente aveva consegnato l'intero incarto (corrispondenza,
atti e documenti) riguardante la predetta pratica alla moglie del suo
cliente, T__________, che, per conto del marito, si era impegnata a restituirli
nel più breve tempo possibile, dal momento che la corrispondenza e gli atti
sarebbero stati di proprietà dell'avv. RI 1 (cfr. ricevuta del 18 agosto
2017 sub doc. 2 allegato alla segnalazione). L'intero incarto è stato quindi
restituito al legale per la preparazione di un nuovo atto procedurale.
Dopo il passaggio in giudicato della decisione finale nel 2018, trasmessa in
copia al cliente (cfr. doc. 2 prodotto dal ricorrente), con e-mail del 4 aprile
2019 T__________ ha nuovamente chiesto la consegna dell'intero incarto del
marito (cfr. doc. 3 allegato alla segnalazione). Non avendo ricevuto alcun
riscontro né tantomeno le carte desiderate, T__________ ha ribadito la sua
richiesta con e-mail del 1° maggio 2019 (cfr. doc. 3 citato).
Il ricorrente ha quindi comunicato direttamente al suo cliente di non potere,
in assenza di una procura che autorizzasse sua moglie a rappresentarlo, dar
seguito a tali richieste. Ha comunque precisato di non poter restituire
l'incarto, che sarebbe di sua proprietà e che per legge sarebbe tenuto a
conservare. Si è tuttavia dichiarato disposto a restituire tutti i documenti
che il cliente gli aveva consegnato, sottolineando di avergli in ogni caso
sempre trasmesso copia di tutti gli scritti e gli atti di causa (cfr. scritto del
2 maggio 2019, prodotto dal ricorrente, sub doc. 4).
Dopo un'ulteriore richiesta telefonica rimasta senza esito, con scritto del 19
maggio 2019 T__________ ha nuovamente sollecitato il ricorrente a consegnarle l'intero
incarto oppure una copia dello stesso (cfr. doc. 4 allegato alla segnalazione),
allegando una procura del marito che la autorizzava ad avere accesso
all'incarto completo riguardante la sua pratica (cfr. doc. 1, del 9
maggio 2019, allegato alla segnalazione).
Rivolgendosi a T__________, richiamato l'art. 19 cpv. 2 e 3 LAvv, l'insorgente
ha ribadito di essere senz'altro disposto a riconsegnare tutti i documenti
che mi sono stati affidati nel corso del tempo ma di non potere invece consegnare
gli altri atti dell'incarto (in particolare corrispondenza e atti), che sono di
proprietà dell'avvocato e che devo conservare per un periodo di dieci anni.
Ha inoltre evidenziato di averle già consegnato l'incarto nel 2017 (con la
conseguente possibilità di trarre fotocopia degli atti) e di avere sempre inviato
copia degli atti al cliente (cfr. doc. 5 allegato alla segnalazione), rilevando
come il suo rifiuto di procedere alla consegna di tutto l'incarto fosse stato
avallato anche dal segretario dell'OATI (cfr. scritto del 3 giugno 2019,
prodotto dal ricorrente, sub doc. 5).
T__________ ha quindi precisato di avere richiesto la consegna dell'incarto
soltanto per poterne trarre copia completa, impegnandosi a restituirlo
immediatamente per la conservazione. In alternativa si è offerta di
andare nel suo ufficio per fare personalmente le fotocopie, contro pagamento
delle spese vive (cfr. scritto del 2 luglio 2019, prodotto dal ricorrente, sub doc.
6).
Non avendo ottenuto soddisfazione alle sue reiterate richieste, il 2 settembre
2019 T__________ ha quindi segnalato alla Commissione il comportamento
dell'avv. RI 1.
Il ricorrente ha sempre respinto le accuse mossegli, dichiarandosi in un primo
tempo semmai disposto a estrarre fotocopia completa dell'intero incarto (ad
eccezione dei documenti consegnati dal cliente che verranno ovviamente
restituiti) dietro rifusione completa delle spese di fotocopiatura, ovvero fr.
2.- per fotocopia, secondo la tariffa stabilità per l'incarto e per analogia
con l'abrogata Tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 3 lett. b), con la
vigente Legge sulla tariffa notarile (art. 23) e secondo il tariffario
applicato da Uffici pubblici e Autorità giudiziarie (cfr. osservazioni del
21 ottobre 2019, pag. 5). In seguito, si è detto d'accordo di far fotocopiare
l'intero incarto da una ditta specializzata, da lui reperita, in grado di
eseguire il lavoro, nel rispetto del segreto professionale, al costo (a carico
del cliente) di fr. 0.10 per fotocopia, precisando che l'importante per lui era
di disporre degli atti (o di una loro copia integrale) per potersi difendere in
caso di rimproveri circa l'esecuzione del mandato (cfr. duplica del 9 dicembre
2019, pag. 2-3).
5.2. Ora, è incontestato che, almeno fino al 21 giugno 2020 (cfr. scritto di T__________,
in nome e per conto del marito, alla Commissione), i coniugi __________ non
erano tornati in possesso dell'incarto completo relativo alla pratica del
marito e ciò benché la prima richiesta in tal senso, formulata dalla moglie del
cliente, risalisse al 4 aprile 2019. Rivendicazione, questa, cui l'insorgente non
ha mai dato seguito, sostenendo (tra l'altro) che la moglie del suo cliente non
fosse legittimata a formulare una tale richiesta. Nella misura in cui pretende ancora in questa sede che la procura
prodotta non autorizzasse la segnalante a chiedere la consegna dell'incarto del
marito ma si limitasse a permetterle di avervi accesso, ossia di prenderne
visione (cfr. ricorso, pag. 3), la sua tesi non si rivela soltanto infondata,
ma addirittura pretestuosa. Come appena ricordato, dagli atti emerge infatti
come già in passato fosse stata T__________ a chiedere la consegna dell'incarto
relativo alla pratica del marito, che il ricorrente aveva consegnato
direttamente nelle sue mani, senza che ciò avesse posto alcun problema (cfr.
ricevuta del 18 agosto 2017, firmata per procura). A ciò
aggiungasi che le richieste pervenute via e-mail, seppur formulate dalla
denunciante, provenivano da quello che verosimilmente è l'indirizzo di posta
elettronica comune dei coniugi (__________), registrato dall'avvocato sotto il
nome del mandante (cfr. doc. 3 prodotto dal segnalato). La procura del 9 maggio
2019 con cui A__________ ha poi espressamente autorizzato mia moglie T__________
ad avere accesso all'incarto completo riguardante il mio caso è stata
inoltre trasmessa proprio a seguito dell'obiezione del ricorrente che aveva
lamentato di non disporre di alcuna procura che autorizzi tua moglie a
rappresentarti (cfr. scritto del 2 maggio 2019). Tant'è che, una volta
ricevuto tale atto, egli si è rivolto direttamente alla moglie del cliente,
senza più sollevare tale aspetto (che ha riproposto solo in sede di
procedimento disciplinare), ma negandole ancora l'accesso agli atti formanti l'incarto
(cfr. scritto del 3 giugno 2019).
Ciò detto, il fatto che il ricorrente abbia sostenuto di avere sempre inviato
copia di ogni singolo scritto, atto giudiziario, perizia e più in generale
di ogni documento da lui spedito o ricevuto in relazione alla
vertenza non giustifica anzitutto la mancata restituzione (nonostante le
ripetute dichiarazioni d'intenti) degli atti originali ricevuti dal cliente, alla
quale era chiaramente tenuto (cfr. supra, consid. 4.1). Identica
conclusione vale per tutti gli altri documenti che si riferiscono a operazioni
svolte nell'interesse del mandante (quali la corrispondenza e gli atti
giudiziari), ad eccezione dei documenti prettamente interni (cfr. DTF 139 III
60 consid. 4.1.3; cfr. supra, consid. 4.1). Questo Tribunale ha già
avuto modo di considerare che, alla fine del mandato, l'avvocato non può
rifiutare di consegnare gli atti a un nuovo patrocinatore con l'argomento che
il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare
affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e quello del
precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti aver
consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia o
aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza
(compiutamente) archiviarli (cfr. RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1 con rimandi a Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel
[curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II
ed., Zurigo 2011, n. 35a ad art. 12; decisione della Commissione di
vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006,
consid. 6). Non vi è ragione di decidere diversamente qualora la richiesta
provenga dal cliente. Anche se il ricorrente, in corso di mandato, avesse
trasmesso al suo mandante una copia degli atti, così come afferma (senza però
che sia stato accertato), tale circostanza non gli permetterebbe comunque di
rifiutare la consegna, alla fine del mandato, dell'incarto completo,
comprensivo non solo dei documenti originali del mandante, ma anche di quelli
che ha ricevuto da terzi e che ha elaborato in rappresentanza del cliente, in
forza del mandato. Altrettanto priva di rilevanza è, per le stesse ragioni, la
circostanza che già nell'estate del 2017 l'incarto fosse stato messo a
disposizione dei coniugi __________, che avrebbero, secondo il ricorrente,
avuto la possibilità di fotocopiarlo nei diversi mesi in cui era stato in loro
possesso (prima di restituirlo per la stesura di un ulteriore atto processuale).
Ciò non toglie infatti il diritto del mandante (rispettivamente della sua
procuratrice) di ottenere la restituzione degli atti alla fine del mandato,
quando li richiede, fatto salvo il diritto del legale di conservarne una copia
per tutelarsi da eventuali critiche contro il suo operato (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2846; Valticos, op. cit., n. 31 ad art. 12).
Quest'ultima facoltà, contrariamente a quanto sembra assumere l'insorgente, non
permette in ogni caso al legale di rifiutare la consegna dell'incarto fintanto
che non gli siano state rifuse le spese per le copie. A prescindere dalla
questione a sapere se e in che misura sussista un diritto a tale rimborso, l'avvocato
non può infatti esercitare alcun diritto di ritenzione sui documenti non
realizzabili che spettano al cliente (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; STF
2C_50/2019 citata consid. 4.2; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1).
Ne discende che la conclusione cui è giunta la Commissione merita piena
conferma. Rifiutandosi senza valide ragioni di riconsegnare, a prima richiesta
ed entro un termine ragionevole, al suo cliente rispettivamente alla sua
procuratrice gli atti richiesti, l'insorgente ha innegabilmente disatteso
l'obbligo di restituzione, incorrendo così in una violazione dell'art. 12 lett.
a LLCA. Infondata è la tesi secondo cui la condanna pronunciata dalla
Commissione, basandosi unicamente su opinioni dottrinali (e non su di una
chiara ed esplicita base legale), violerebbe il principio nulla poena sine
lege, che non si applica in concreto (cfr. STF 2C_507/2019 del 14 novembre
2019 consid. 4; RDAF 2003 I 454 consid. 3).
6. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
6.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento
nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di
un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della
professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento
deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della
violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente
un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve
raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e
proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21
dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche
degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la
procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/
Martenet, op. cit., n.
2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in:
Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011,
n. 23 segg. ad art. 17).
6.2. In concreto, la violazione commessa dal ricorrente dev'essere
considerata di una certa gravità. Non giova poi all'insorgente il fatto di non
aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento.
Deplorevole è in particolare ch'egli non si sia adoperato per restituire gli
atti richiestigli a più riprese, e di fatto nemmeno quelli affidatigli dal
mandante, non soltanto nel termine di dieci giorni dopo la richiesta della
segnalante ma neppure dopo la decisione con cui la Commissione ha ritenuto il
suo comportamento lesivo delle regole professionali. Depone per contro a
suo favore l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto
precede, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 600.- inflitta
dalla precedente istanza per la violazione di cui si è detto. La sanzione così
commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma,
risulta tutto sommato opportunamente
ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio
della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del
ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi
deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza
della violazione in questione, non si può invece dar seguito alla domanda
dell'insorgente di pronunciare un semplice richiamo a doveri
professionali: che con la sua richiesta egli intendesse la pronuncia di un avvertimento
o di un ammonimento, non va infatti dimenticato che tali
misure sono di principio riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve
entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità
(cfr. Poledna, op. cit., n. 30 e
32 ad art. 17).
7. Da respingere è infine la
censura con la quale il ricorrente contesta gli oneri processuali posti a suo
carico, sostenendo che, dato il loro ammontare, gli stessi configurerebbero una
sanzione aggiuntiva.
7.1. La tassa di giustizia deve rispettare i principi della copertura dei costi
e dell'equivalenza (STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 6.1 e rif.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28). Il principio
della copertura dei costi postula l'esistenza di una ragionevole correlazione
fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare complessivo dei costi
anticipati dall'ente pubblico, incluse le
spese generali; esso non è generalmente rilevante in materia di oneri
giudiziari, ritenuto come l'esperienza
insegni che le tasse applicate dai tribunali sono di gran lunga insufficienti a coprire i costi della
giustizia. Il principio dell'equivalenza dispone, invece, che
l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il
valore economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa - che
può eventualmente essere calcolata secondo criteri schematici - non deve trovarsi
in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve
contenersi entro limiti ragionevoli (DTF 141 I 105 consid.
3.3.2 e riferimenti ivi citati, 120 Ia 171
consid. 2a e 3; STA 52.2016.158 citata consid. 6.1 e rif.). Entro
questi limiti, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque di un
ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo in caso di eccesso
o abuso (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2016.158
citata consid. 6.1 e rif.; Borghi/Corti,
op. cit., n. 2 ad art. 28).
7.2. Nel caso concreto,
l'ammontare della tassa applicata dalla Commissione (fr. 400.-), oltre che
rientrare nella forchetta prevista
all'art. 47 LPAmm (applicabile per il rinvio dell'art. 30 LAvv), appare del
tutto rispettoso dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. La commisurazione della controversa tassa di
giustizia da parte dell'autorità inferiore non procede dunque da un
esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo potere di apprezzamento e deve
quindi essere tutelata. Lo stesso dicasi per le spese, quantificate in fr.
200.-.
8. 8.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera