|
|
|
|
|
|
|
Incarti n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
|
vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sui ricorsi
|
a.
|
del 6 luglio 2020 delle RI 9, , RI 10, , RI 11, , RI 12, , RI 13, , RI 14, , RI 15, RI 16, , RI 17, , che compongono il Consorzio T__________, patrocinate da:
e
|
|
|
b.
|
del 10 luglio 2020 delle RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI
8 contro |
|
|
|
la decisione del 24 giugno 2020 (n. 3278) del Consiglio di Stato che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato il mandato di progettazione per l'allestimento del progetto definitivo ed esecutivo delle opere necessarie alla circonvallazione Agno-Bioggio al Consorzio M__________; |
ritenuto, in fatto
A. Il 14 gennaio 2020 il
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione delle costruzioni ha
indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo
la procedura libera, per aggiudicare il mandato per l'elaborazione del progetto
definitivo e per tutte le fasi seguenti secondo il modello SIA 103 (fasi 31-53),
esecuzione compresa, fino alla messa in esercizio della prevista strada di
circonvallazione tra la zona Vallone, nel Comune di Agno, e l'incrocio 5 vie,
nel comune di Bioggio (FU 4/2020 pag. 232 segg.).
L'avviso di gara annunciava i seguenti criteri di idoneità (punto n. 4) per la
ditta capofila, rinviando alla documentazione di gara per ulteriori indicazioni
circa i requisiti richiesti ai membri consorziati e alle altre condizioni di
partecipazione.
Possono partecipare al concorso in qualità di offerente responsabile (capofila di un consorzio di progettisti) unicamente ingegneri o studi d'ingegneria civile aventi una referenza riguardante un progetto di complessità simile al progetto in appalto, eseguito nel rispetto delle seguenti esigenze:
- nuova costruzione o ampliamento o importante risanamento di infrastrutture stradali o ferroviarie (l'idoneità della referenza è stabilita dal committente);
- prestazione eseguita in qualità di capofila per un progetto con percorso completo dalla progettazione all'esecuzione includente le fasi 32+33 progettazione, 41 appalto e 51+52 realizzazione secondo la nomenclatura del regolamento 103 della Società svizzera ingegneri ed architetti (SIA);
- progetto concluso negli ultimi 30 anni, l'opera deve già essere stata ultimata a piena soddisfazione dei committenti da almeno 24 mesi al momento della scadenza di gara (garanzia estinta).
In alternativa, in mancanza di un progetto dal percorso completo è possibile produrre con gli stessi vincoli soprastanti:
- un progetto per le fasi 32+33 progettazione, la fase deve essere completa e conclusa a piena soddisfazione dei committenti;
- un progetto per le fasi 41 appalto e 51+52 realizzazione ultimate, a piena soddisfazione dei committenti da almeno 24 mesi al momento della scadenza di gara (garanzia estinta).
Il documento indicava inoltre i seguenti criteri di aggiudicazione:
a) prezzo 30%
b) attendibilità del prezzo orario medio 20%
c) attendibilità delle ore previste 20%
d) organizzazione dell'offerente 15%
e) referenze del capoprogetto operativo 15%
B. Entro il termine utile sono giunte al committente le offerte di cinque consorzi, di importi compresi tra fr. 12'988'137.- e fr. 18'096'348.-. Dopo valutazione delle stesse, il committente ha deliberato la commessa al consorzio M__________, composto dalle ditte CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, giunto primo in graduatoria con 512.70 punti.
C. a. Con ricorso del 6
luglio 2020 (inc. n. 52.2020.357) il Consorzio T__________, composto dalle
ditte RI 9, RI 10, RI 11, RI 12, RI 13, RI 14, RI 15, RI 16, RI 17, terzo
classificato, ha impugnato la predetta decisione dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame. Lamenta la violazione del diritto di essere sentito
siccome il committente gli ha negato l'accesso alla documentazione di gara,
impedendogli di motivare il proprio ricorso. Si è quindi limitato a contestare
preventivamente la valutazione del criterio dell'attendibilità del prezzo
orario, riservandosi di presentare altre censure una volta visionati gli atti.
b. All'accoglimento del gravame si oppongono il committente e il Consorzio
aggiudicatario. Il primo precisa di aver fornito informazioni circostanziate al
ricorrente sugli aspetti più salienti della valutazione della sua offerta e di
quella vincitrice e motiva il diniego di accedere agli atti con la necessità di
tutelare la confidenzialità delle offerte degli altri partecipanti. Ritiene
pertanto rispettato il diritto di essere sentito dell'insorgente. Sostiene la
bontà della valutazione del criterio attendibilità del prezzo, conforme alle
regole annunciate. Dal canto suo, l'aggiudicatario difende l'operato del
committente.
D. a. Dopo aver preso
visione degli atti del concorso, il ricorrente, con la replica, sostiene
innanzitutto che l'offerta dell'aggiudicatario era carente di molteplici
attestazioni del pagamento degli oneri sociali. Non tutti i consorziati
avrebbero inoltre dimostrato di possedere le norme SIA e VSS aggiornate, come
richiesto dal bando di concorso. Il Consorzio avrebbe inoltre meritato
l'esclusione per mancato adempimento di alcuni criteri di idoneità. Contesta in
particolare la validità della referenza (galleria di base del Ceneri, opere
sotterranee e galleria a cielo aperto Vezia, lotto 854) apportata dallo studio
responsabile della galleria: l'opera sarebbe in realtà stata realizzata da
altri e non dalla ditta capofila CO 1. Il capo progetto operativo (CPO) G__________
non avrebbe inoltre la disponibilità per potersi occupare prioritariamente del
progetto, siccome impegnato su altri fronti. Circostanza che, oltre a determinare
l'esclusione dalla gara del Consorzio, dovrebbe pure incidere negativamente
sulla valutazione del criterio di aggiudicazione referenze del capo progetto
operativo con l'attribuzione della nota 0. Evidenzia inoltre che il
Consorzio aggiudicatario ha presentato due diverse persone come sostituto
capoprogetto (SCP): da un lato ha indicato M_______, dall'altro C__________.
Ciò basterebbe a invalidare l'offerta, siccome il committente avrebbe richiesto
una sola persona per quel ruolo. La manchevolezza dovrebbe quantomeno essere
sanzionata nel punteggio riferito al criterio di aggiudicazione organizzazione
dell'offerente con l'attribuzione della nota 4. Rivista la graduatoria,
l'insorgente meriterebbe 502.30 punti, mentre l'aggiudicataria 392.70. La
ricorrente ha infine censurato la ponderazione del criterio di aggiudicazione
attendibilità del prezzo orario medio, che l'avrebbe penalizzata
eccessivamente, e di quello riferito all'attendibilità delle ore.
b. Con la duplica, il committente esclude che l'aggiudicataria possa essere
estromessa dalla gara per la mancata presentazione di alcuni documenti
attestanti l'adempimento degli obblighi sociali, che notoriamente possono
essere inoltrati anche dopo il termine per la scadenza delle offerte. Per
quanto attiene alle norme SIA e VSS, esso spiega che secondo le regole di gara
era sufficiente che le predette normative fossero a disposizione di un
consorziato, requisito rispettato dall'aggiudicataria. Conferma quindi la
validità della referenza addotta dallo studio responsabile galleria, così come
dell'idoneità di G__________ ad assumere il ruolo di CPO. Essa avversa infine
la tesi dell'insorgente circa la difformità dell'offerta in relazione
all'indicazione della figura del sostituto capoprogetto, nonché quella inerente
alla ponderazione dei criteri di aggiudicazione.
c. L'aggiudicatario sostiene di rispettare tutti i criteri di idoneità
prescritti e versa agli atti la documentazione che attesterebbe l'adempimento
degli obblighi sociali e il possesso delle licenze per l'uso delle norme SIA e
VSS. In merito alla referenza dello studio capofila contestata, conferma la
validità della stessa producendo un'attestazione di __________, committente
dell'opera oggetto della referenza, che lo confermerebbe. Contesta quindi le critiche
dell'insorgente in merito alla mancanza di disponibilità di G__________ a
occuparsi del progetto e difende la validità dell'offerta benché preveda due
differenti sostituti capoprogetto. Avversa inoltre le critiche riferite alla
ponderazione dei criteri di aggiudicazione che, oltre ad essere tardive,
sarebbero pure infondate. Il Consorzio resistente sostiene infine che l'offerta
dell'insorgente avrebbe dovuto essere esclusa sia per motivi formali, ossia la
mancata presentazione di documenti attestanti il pagamento di oneri sociali,
sia per motivi sostanziali. Essa non avrebbe infatti presentato una valida
referenza del capoprogetto operativo designato, A__________. La referenza
concernerebbe infatti un'opera commissionata da società amministrate, e
verosimilmente di proprietà, dello stesso A__________.
E. a. Con un allegato di
triplica, l'insorgente ribadisce e affina le proprie tesi. Per quanto attiene
al sostituto capoprogetto, sostiene che M__________ non sarebbe idoneo a
ricoprire il ruolo siccome la referenza presentata non rispecchierebbe i
criteri del bando. Ravvisa un ulteriore motivo di esclusione del Consorzio
aggiudicatario, la cui referenza dello studio capofila e del capoprogetto
responsabile non sarebbe valida, siccome l'opera non sarebbe terminata almeno
24 mesi prima della scadenza della gara. Contesta infine che vi siano motivi di
esclusione della propria offerta.
b. Con la quadruplica, il committente e l'aggiudicatario confermano la propria
posizione e contestano le nuove allegazioni dell'insorgente sostenendo da un
lato la loro tardività, dall'altro che l'opera di cui alla referenza dello
studio capofila, rispettivamente del capoprogetto responsabile, è stata
collaudata nel 2016, mentre nel 2018 sono stati apportate riparazioni per
eliminare difetti minori. L'aggiudicatario ha pure precisato che M__________ è
in ogni caso idoneo a svolgere il ruolo di sostituto capoprogetto, essendo la
sua referenza (N9 UPlaNS Vennes-Chexbres-TP2) conforme alle esigenze poste
dagli atti di gara.
F. a. Pure il
Consorzio A__________, formato dalle ditte RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI
7 e RI 8, secondo classificato con 503.10 punti ha interposto ricorso dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo contro la delibera al Consorzio M__________
(inc. 52.2020.364). Esso chiede l'annullamento della decisione impugnata e
l'aggiudicazione della commessa in suo favore. In via subordinata, domanda che
la decisione sia annullata e gli atti rinviati al committente per nuova
decisione, rispettivamente l'annullamento dell'intera procedura di concorso. Il
tutto previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Censura la
violazione del proprio diritto di essere sentito per non aver potuto accedere
al complesso degli atti di gara. Lesione che non potrebbe essere sanata nemmeno
dinanzi a questo Tribunale, a meno che non eserciti un potere cognitivo
completo rivedendo anche l'adeguatezza della decisione impugnata. Contesta
quindi la valutazione della propria offerta in relazione al criterio di
aggiudicazione (CA 5) riferito alle competenze delle persone chiave, ossia le
referenze del capo progetto operativo (CPO). Per tale criterio il ricorrente ha
ottenuto la nota 5, ossia 75 punti, mentre il Consorzio aggiudicatario la nota
6, ossia 90 punti.
b. All'accoglimento del gravame si oppongono il committente e l'aggiudicatario.
Entrambi ritengono che il diritto di essere sentito dell'insorgente non sia
stato leso, grazie alle informazioni rilasciate dalla stazione appaltante, che
gli hanno permesso di introdurre un ricorso motivato. Ogni eventuale violazione
potrebbe comunque essere sanata dal Tribunale. Nel merito, sostengono la
correttezza della valutazione delle referenze del CPO.
G. a. Con la replica, il
ricorrente ribadisce le proprie tesi e contesta il punteggio assegnato al
Consorzio aggiudicatario in relazione alla referenza del CPO, che meriterebbe
tuttalpiù la nota 4. Sostiene inoltre che il deliberatario andava escluso dalla
gara per aver modificato la composizione del Consorzio dopo la presentazione
dell'offerta, sostituendo T__________ con CO 2. Inoltre, come il ricorrente
(a), ritiene che l'aggiudicatario abbia presentato un'offerta viziata per aver
proposto due diverse persone per il ruolo di SCP. Una delle due, M__________,
non sarebbe neppure idonea a ricoprire il ruolo, in quanto il progetto di
referenza fornita concerne un'opera in corso di realizzazione e quindi non
terminata al momento della scadenza della gara. Il punteggio andrebbe quindi in
ogni caso ridotto con l'attribuzione della nota 4 per il criterio di
aggiudicazione legato all'organizzazione dell'offerente. Sollecita pure
l'esclusione del Consorzio __________, giunto al quarto rango, per diversi
motivi. Operazione che modificherebbe la classifica a proprio vantaggio.
b. Con la duplica, il committente ribadisce le proprie tesi con precisazioni di
cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi. Contesta inoltre
che vi sia stata sostituzione di un membro del consorzio aggiudicatario: la ditta
T__________ è stata assorbita per fusione dalla CO 2, con mantenimento
dell'identità economica del concorrente. Sostiene inoltre che l'indicazione di
due SCP non costituirebbe una difformità tale da comportare l'esclusione
dell'offerta dell'aggiudicatario. La referenza apportata da M__________
sarebbe comunque valida per riconoscergli l'idoneità quale SCP. Con motivazioni
analoghe, pure l'aggiudicatario avversa le tesi dell'insorgente. Adduce inoltre
motivi che determinerebbero l'esclusione dell'offerta del ricorrente. Oltre
alla mancata allegazione delle attestazioni comprovanti il pagamento dell'IVA, sostiene
che la referenza per adempiere il criterio di idoneità CI 1 (competenza dello
studio capofila) non sarebbe valida. Capofila nell'ambito del progetto
presentato quale referenza (Consorzio Alptransit Biasca [CAB]) non sarebbe
infatti stata la RI 1, facente parte del Consorzio A__________, bensì la RI 9,
capofila del Consorzio T__________, unico che potrebbe quindi prevalersene. Nemmeno
sarebbe valida la referenza presentata quale requisito di idoneità del CPR A__________.
Infatti, il ruolo da lui assunto nell'ambito della progettazione della galleria
Vedeggio-Cassarate è stato quello di capoprogetto per il Dipartimento del
Territorio, ossia il committente, non invece in seno al mandatario della
progettazione dell'opera.
H. a. Con un allegato di triplica il ricorrente ribadisce le proprie tesi, affinandole con motivi di cui si dirà, nella misura del necessario, in appresso. Contesta inoltre di non potersi prevalere della referenza addotta per dimostrare l'idoneità della ditta capofila; esso avrebbe dimostrato di identificarsi, dal profilo sostanziale, con la realtà imprenditoriale del soggetto che aveva effettivamente fornito la prestazione. La medesima referenza, apportata anche a titolo personale da R__________ per la valutazione del criterio di aggiudicazione CA 5, sarebbe pure perfettamente valida. Il Consorzio ricorrente contesta inoltre la censura secondo cui A__________, designato quale CPR, non sarebbe idoneo. Il medesimo può infatti vantare la referenza per il progetto della galleria Vedeggio-Cassarate pur avendo ricoperto il ruolo di capoprogetto per conto del committente. Ravvisa infine ulteriori motivi di esclusione dell'offerta del Consorzio M__________ per la mancata dimostrazione del pagamento degli oneri sociali.
b. Con la quadruplica, il committente e l'aggiudicatario confermano la propria posizione con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in seguito.
I. a. Terminato
lo scambio degli allegati, il giudice delegato ha trasmesso al Consorzio A__________
gli atti del ricorso introdotto dal Consorzio T__________ e viceversa, offrendo
loro la possibilità di presentare eventuali osservazioni.
b. Il Consorzio A__________ ha quindi preso posizione eccependo innanzitutto la
carenza di legittimazione del Consorzio T__________. Delle ulteriori
argomentazioni addotte e dello scambio di osservazioni delle parti che è
seguito si dirà, per quanto necessario, in appresso.
c. Dal canto suo il Consorzio T__________ sostiene che il Consorzio A__________
meritasse l'esclusione dalla gara sia per la mancata dimostrazione del pagamento
degli oneri sociali e del possesso delle norme SIA e VSS sia per inidoneità
dello studio capofila e del CPR, con argomentazioni analoghe a quelle addotte
dal Consorzio M__________. Censure che il Consorzio A__________ ha contestato
fermamente. Delle ulteriori argomentazioni di quest'ultimo, così come di quelle
addotte da committente e aggiudicatario si riferirà per quanto occorra, in
appresso.
J. Dell'accertamento esperito dal Tribunale e delle prese di posizione delle parti al riguardo si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). I gravami sono tempestivi (art. 15
cpv. 2 CIAP).
1.2. In quanto partecipante al concorso e secondo classificato il ricorrente
(b) è senz'altro legittimato a contestare l'assegnazione della commessa a un
altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Va pure ammessa la legittimazione del ricorrente (a), terzo classificato,
conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale vigente al momento del
deposito del gravame, secondo cui la partecipazione al concorso basta perché
sia riconosciuta la facoltà di impugnare la decisione di aggiudicazione in
favore di un altro concorrente, senza che occorra verificare se sia in grado di
superare in graduatoria anche il secondo classificato. Giurisprudenza che nel
frattempo il Tribunale si è riservato di modificare (cfr. STA 52.2020.383 del
1° dicembre 2020 consid. 1.1.). In ogni caso, la possibilità del terzo
classificato di ottenere il mandato va pure ammessa siccome, per i motivi che
saranno esposti in seguito, il Consorzio A__________ avrebbe meritato
l'esclusione dalla gara. I ricorsi sono quindi ricevibili in ordine.
1.3. Avendo lo stesso fondamento di fatto, i ricorsi possono essere evasi con
un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm). Questo può essere emanato sulla base
degli atti, integrati dalla dichiarazione del 12 maggio 2021
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) acquisita agli atti dal
Tribunale, senza procedere all'assunzione delle prove sollecitate
dall'aggiudicataria (documentazione in merito all'azionariato di società che
hanno commissionato opere oggetto di referenze apportate dal Consorzio T__________),
e dal Consorzio A__________ (accertamenti sul doppio ruolo assunto nel progetto
di referenza dal CPO dell'aggiudicatario, audizione testimoniale). Per i motivi
che saranno meglio esposti nei seguenti considerandi, le prove richieste sono
insuscettibili di apportare elementi rilevanti per il giudizio (art. 25 cpv. 1
LPAmm). Con l'acquisizione del citato documento da parte del Tribunale, il
carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la
documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire
sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
1.4. Saranno dapprima esaminate le censure comuni a entrambi i ricorsi (a) e
(b). Si procederà poi all'evasione di quelle avanzate dal Consorzio A__________
(ricorrente [b]), secondo classificato, e infine quelle del Consorzio T__________
(ricorrente [a]), terzo classificato.
Censure comuni dei ricorrenti (a) e (b)
2. Entrambi i
ricorrenti lamentano la violazione del diritto di essere sentito per il mancato
accesso agli atti della gara entro la scadenza del termine di ricorso.
2.1. La facoltà di consultare gli atti discende dal diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), mentre a livello cantonale tale garanzia
è ancorata all'art. 32 LPAmm ai sensi del quale chi è parte in un procedimento
amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale diritto,
soggiunge il disposto (cpv. 2), può essere eccezionalmente negato a protezione
di legittimi interessi pubblici o privati preponderanti. Nell'ambito dei procedimenti di aggiudicazione di
commesse pubbliche, il diritto di esaminare gli atti assicurato
dall'art. 32 LPAmm è limitato dall'obbligo
dell'autorità di trattare in modo confidenziale le informazioni prescritto
dall'art. art. 11 lett. g CIAP. Situazioni conflittuali tra il diritto di esaminare
gli atti ed il diritto dei concorrenti a un trattamento confidenziale delle
informazioni fornite all'autorità
vanno risolte in base alla ponderazione degli interessi contrapposti (STA
52.2012.4 del 7 maggio 2012 consid. 3.1, 52.2010.397 del 25 novembre 2010
consid. 2.1; Etienne Poltier, Droit des marchés
publics, Berna 2014, n. 429, Peter Galli/
André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis
des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra
2013, n. 1191 segg.), fermo restando che una certa discrezionalità si
giustifica di regola unicamente in presenza
di documenti riguardanti segreti commerciali o di fabbricazione (in tal senso
vedi l'art. 44 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle
commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del
12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). In ogni modo, la tutela della natura confidenziale dei dati
comunicati dagli offerenti non deve andare a detrimento del principio della
trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP) od ostacolare, senza valide ragioni,
l'esercizio del diritto di ricorso (RtiD I-2013 n. 21).
2.2. Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di natura formale; la sua
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa
dall'autorità, indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con
rinvii). La giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio
nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga
dello stesso potere di esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3
con rinvii). La sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente in
presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una
riparazione entra inoltre in linea di
considerazione solo se la persona interessata non subisca un pregiudizio
dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129
I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). In nessun caso, comunque, può essere ammesso
che l'autorità pervenga, attraverso una violazione
del diritto di essere sentito, ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto
(DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii).
2.3. Nel caso concreto, la stazione appaltante non ha dato accesso all'intera
documentazione di gara e in particolare all'offerta dell'aggiudicataria. Ha
invece trasmesso la classifica finale e esposto oralmente gli aspetti salienti
della decisione. Il diniego assoluto alla visione degli atti del concorso
appare in effetti difficilmente giustificabile con l'esigenza di tutelare
segreti commerciali, ritenuto in particolare che non risultano indicazioni in
questo senso da parte degli offerenti. La questione non merita tuttavia
approfondimento ritenuto che i ricorrenti hanno avuto la possibilità di consultare l'intero carteggio e di
pronunciarsi compiutamente dinanzi a questo Tribunale, recuperando con la
replica e la triplica la possibilità di presentare ogni censura sulla
valutazione delle offerte. Ogni eventuale violazione del diritto di essere
sentito sarebbe quindi sanata dinanzi a questo Tribunale, dotato di piena cognizione per le questioni di
fatto e di diritto che si pongono (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, n. 2b ad art. 61 e rif.). Contrariamente a quanto sostiene il Consorzio A__________,
il fatto che a questa Corte sia precluso il controllo dell'adeguatezza della
decisione (art. 16 cpv. 2 CIAP) non pregiudica in nessun modo i diritti di
parte degli insorgenti. Questi non hanno subito alcun pregiudizio ritenuto che la
particolarità della procedura in ambito di commesse pubbliche fa sì che l'accesso
agli atti sia utile e possibile soltanto dopo l'emanazione della decisione,
nell'ottica di valutare le possibilità di ricorso, nonché di argomentarlo
compiutamente. Del mancato accesso agli atti si potrà quindi tuttalpiù tenere
conto nella ripartizione delle spese, considerando il dispendio di tempo per
l'introduzione dell'atto di ricorso, a cui è necessariamente dovuta succedere
una replica per contestare adeguatamente la decisione di aggiudicazione.
Oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti
all'istanza inferiore si rivelerebbe un atto privo di qualsiasi interesse
pratico e costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia
processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid.
2.6.1; STF 2C_661/2011 del 17 marzo 2012 consid. 2; sentenze del
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2014.234 del 7 luglio 2014 consid. 2.2
e VB.2012.668 del 15 luglio 2013 consid. 3).
3. I ricorrenti sostengono che il Consorzio M__________ non avrebbe allegato all'offerta tutte le dichiarazioni esatte dall'art. 39 RLCPubb/CIAP.
3.1. Per l'art. 13 lett. d CIAP le disposizioni cantonali d'esecuzione
garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo
criteri oggettivi e verificabili. Secondo l'art. 5 lett. a della legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), applicabile alla
presente fattispecie grazie all'art. 4 cpv. 4 LCPubb, il committente può
aggiudicare la commessa oggetto del concorso unicamente a offerenti che
garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il
pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto
delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti
collettivi di lavoro vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti
nazionali mantello. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere
generale, volto a garantire le conquiste
sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale
(cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente
l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di
politica sociale, la norma tende
inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo
loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione
(cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011; Peter
Galli/André Moser/Elisabeth Lang/
Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). I concorrenti che
non rispettano i principi sanciti
dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art.
25 lett. c LCPubb; cfr. fra le tante: STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018
consid. 3.1).
3.2. Riallacciandosi all'art. 5 lett. a LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
a) AVS/AI/IPG/AD;
b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
c) SUVA o istituto analogo;
d) Cassa pensione (LPP);
e) Imposte alla fonte;
f) Imposte federali, cantonali e comunali;
g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);
h) Pensionamento anticipato (PEAN);
i)
Contributi professionali;
unitamente a una dichiarazione del competente organo di vigilanza che attesti il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro (cpv. 2), nonché un'autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna (cpv. 3).
L'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP prevede che le dichiarazioni sono valide per 6
mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente. Le dilazioni di
pagamento degli oneri sociali e delle imposte, soggiunge il cpv. 5, non sono
ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.
3.3. Per
principio, le offerte inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art. 39
cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP o munite di documenti privi di validità non sono da
considerare incomplete. Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non
riguardano in effetti l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del
concorrente, che non ha alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella
loro produzione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta, atto -
quest'ultimo - notoriamente inammissibile (52.2020.474 del 25 febbraio 2021 consid.
6.3, 52.2018.281 consid. 3.3, 52.2016.570 del 24 febbraio 2017 consid. 3). La
possibilità di sanare il difetto, producendo entro un termine perentorio le
dichiarazioni mancanti, va quindi concessa. Negarla, escludendo siccome
incomplete le offerte prive delle dichiarazioni richieste, configurerebbe una
disattenzione del principio di proporzionalità. Tale principio, ribadito
numerose volte anche in epoca recente dal Tribunale, è stato pure confermato anche in presenza di prescrizioni di gara
che violando il principio della proporzionalità e il divieto di formalismo
eccessivo prevedono l'esclusione immediata delle offerte prive, o non del tutto
provviste, delle dichiarazioni di cui trattasi (cfr. STA 52.2011.252 consid.
2.5 e 2.6).
3.4. I ricorrenti rimproverano all'aggiudicatario di non aver allegato all'offerta attestazioni aggiornate comprovanti il pagamento di oneri sociali e imposte e le autodichiarazioni del rispetto della parità di trattamento tra uomo donna per diverse ditte consorziate e subappaltatrici. Laddove avvenuta, l'omissione di tali documenti non poteva tuttavia comportare l'esclusione dell'offerta, ma l'assegnazione da parte del committente di un congruo termine per presentarli, come da costante giurisprudenza di questo Tribunale. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (a), non si oppone a questa conclusione la disposizione di gara di cui al n. 5.10 a pag. 23 delle condizioni d'appalto secondo cui:
All'offerta (Fascicolo "Offerta d'onorario -
Dichiarazioni dell'offerente") dovranno essere allegati tutti i documenti
previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006.
Dichiarazioni comprovanti il pagamento o il rispetto dei seguenti oneri:
- AVS/AI/IPG;
- SUVA o Istituto analogo
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Cassa pensione (LPP);
- Contributi professionali;
- Imposte alla fonte;
- Imposte canconali e comunali cresciute in giudicato;
- Rispetto del CCL.
Tutte le dichiarazioni devono risultare valide almeno fino a 6 mesi prima della scadenza della gara (si veda Allegato 1). Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di giustificazioni, non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti non fossero soggetti al pagamento dei contributi professionali, essi sono tenuti a dichiararlo e motivarlo per iscritto.
[…]
Per la mancata presentazione dei documenti qui
sopra elencati: la stazione appaltante non ha più l'obbligo di richiamarli!
Ogni eventuale mancanza comporterà pertanto l'esclusione dell'offerta dalla
procedura.
Innanzitutto la clausola non è prettamente in linea con l'indicazione di cui all'allegato 1 delle condizioni d'appalto, a cui essa stessa rinvia, secondo cui
In caso di mancata presentazione dei documenti qui sopra elencati, di regola il committente escluderà l'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
La locuzione "di regola" attenua infatti fortemente gli effetti preclusivi che potrebbero derivare dalla clausola precedente, non escludendo la presentazione a posteriori della documentazione. Le disposizioni di gara nel complesso non possono pertanto essere ritenute chiare e inequivocabili su questo punto. Inoltre, la comminatoria di esclusione immediata dalla procedura per la mancata presentazione dei documenti di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP sarebbe contraria a un principio giuridico indiscusso, sancito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, e violerebbe il principio di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo (STA 52.2011.252 consid. 2.6).
D'altro canto, sia la
disposizione di cui alla pos. 5.10 sia quella dell'allegato 1, riprendendo il
contenuto della versione dell'art. 39 RLCPubb/CIAP in vigore fino al 31
dicembre 2019, omettevano di richiedere l'attestazione del pagamento dell'IVA e
l'autodichiarazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna. Per
tutti questi motivi, va esente da critica la decisione del committente, che non
ha escluso l'offerta dell'aggiudicataria per la mancata produzione delle
attestazioni di alcune dichiarazioni esatte dall'art. 39 RLCPubb/CIAP, evitando
di cadere nel formalismo eccessivo.
Come di seguito
esposto, alcune censure sono prive di fondamento siccome la documentazione
allegata all'offerta era da ritenere conforme. Altre vanno invece disattese
poiché il deliberatario nel corso della procedura ha versato agli atti le
attestazioni mancanti e l'offerta, così sanata, va ritenuta completa.
3.4.1. Innanzitutto, le attestazioni concernenti il versamento dell'IVA da
parte della CO 1 e della __________ allegate all'offerta sono da ritenere
valide. Queste sono state rilasciate dall'autorità competente rispettivamente
il 27 febbraio 2020 e il 29 gennaio 2020, ossia entro i sei mesi dalla scadenza
del concorso (2 marzo 2020) e certificano che a quel momento le ditte erano in
regola con i loro obblighi fiscali. Che la dichiarazione precisi che le ditte
hanno saldato i rendiconti fino al 30 giugno 2019 nulla muta alla predetta
conclusione. Non vi è infatti motivo di credere che la società fosse in mora
con il pagamento di debiti di imposta: diversamente l'autorità non avrebbe
attestato la regolarità dei versamenti.
Il deliberatario ha
inoltre dimostrato che la ditta CO 3 era in regola con il pagamento dell'IVA al
momento della scadenza del termine per il deposito delle offerte (cfr. doc. 25
inc. 52.2020.357, doc. 23 inc. 52.2020.364).
È pure accertato che la ditta __________ (subappaltatrice) era in regola con il
pagamento degli oneri sociali al più tardi al 2 marzo 2020 (cfr. scritto del 12
maggio 2021 dell'AFC).
3.4.2. Per quanto attiene al consorziato CO 4, ditta individuale, si rileva che
la documentazione inoltrata con l'offerta è valida e attesta l'avvenuto
pagamento sia dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD sia delle imposte.
3.4.3. Cade pure nel vuoto la censura del ricorrente (b) secondo cui la __________
non avrebbe allegato all'offerta alcuna dichiarazione della Commissione
paritetica cantonale nel ramo del disegno, che invece risulta tra i documenti.
3.4.4. Il Consorzio ha inoltre comprovato che la ditta __________ era in regola
con il pagamento dell'imposta alla fonte, avendo saldato il 19 febbraio 2020,
ossia entro la data di scadenza per l'inoltro delle offerte, lo scoperto che
risultava dal documento annesso all'offerta (cfr. doc. 23 e 24 dell'inc.
52.2020.357, doc. 21 e 22 inc. 52.2020.364). L'aggiudicatario ha inoltre
versato agli atti un attestato della competente autorità fiscale del Canton __________
da cui emerge che la ditta __________ non è soggetta al pagamento di imposte alla
fonte (cfr. doc. 22 inc. 52.2020.357) invece dell'autodichiarazione
inizialmente presentata.
3.4.5. L'insorgente ha inoltre versato agli atti le necessarie
autodichiarazioni del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna.
4. I ricorrenti rimproverano
all'aggiudicatario di aver indicato due persone diverse per il ruolo di
sostituto capoprogetto (SCP). Ciò costituirebbe una difformità rispetto alle
condizioni di gara, da sanzionare con l'esclusione dell'offerta. In ogni caso,
la nota per il criterio di aggiudicazione legato all'organizzazione
dell'offerente andrebbe ridotta.
4.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb,
gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e
tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal
committente. L'offerta,
sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara e
univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del
capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di
trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al
riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La
conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque
un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in
ogni caso riservato il principio di
proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo
eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10
luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/
2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid.
3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid.
2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile
2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del
diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla
CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
4.2. Le condizioni di gara esigevano criteri di idoneità sia per quanto attiene
agli studi coinvolti, sia alle persone chiave designate per il progetto, ossia
il capoprogetto responsabile (CPR), il capoprogetto operativo (CPO), il
sostituto capoprogetto (SCP), l'ingegnere progettista responsabile tracciato
(T), l'ingegnere progettista responsabile manufatti (K), l'ingegnere
progettista responsabile galleria (GALL), l'ingegnere progettista responsabile
geotecnica (GT) e l'ingegnere progettista responsabile equipaggiamento di
esercizio e sicurezza (BSA). Per il CPR e l'SCP, le condizioni di gara
fornivano la seguente descrizione e ponevano i criteri di idoneità di seguito
riportati (cfr. fascicolo condizioni d'appalto, pag. 10 seg.).
CI 3.1.1. CAPOPROGETTO RESPONSABILE (CPR)
È il rappresentante designato del gruppo mandatario,
ma può limitarsi ad un impegno settimanale contenuto. Partecipa a tutte le
riunioni e alle sessioni di informazione, e funge da garante per la qualità
delle prestazioni dei suoi subordinati, in particolare del capoprogetto operativo.
Formazione richiesta: il CPR deve fare parte dello studio Capofila ed essere in
possesso di un diploma di Master of Science in ingegneria civile conseguito in
una scuola politecnica federale ETH o istituto equivalente (livello A); non
sono ammessi titoli rilasciati da istituti di livello B con successiva
iscrizione al registro REG A.
Esperienza: almeno 10 anni di esperienza professionale dopo la conclusione
degli studi.
Capacità linguistiche: padronanza dell'italiano, corrispondente al livello C1 secondo
il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Referenze: 1 progetto in analogia al criterio CI 1, svolto in veste di CP o SCP per le fasi 32 + 33 oppure 51 + 52 secondo SIA 103.
CI 3.1.2 SOSTITUTO CAPOPROGETTO (SCP)
Formazione richiesta: il SCP deve essere in possesso
di un diploma di Master o Bachelor of Science in ingegneria civile (ETH, USP o equivalente)
e fare parte dello studio Capofila o di uno studio consorziato T, K o GALL.
Esperienza: almeno 10 anni di esperienza professionale dopo la conclusione
degli studi.
Capacità linguistiche: padronanza dell'italiano,
corrispondente al livello B2 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER).
Referenze: 1 progetto in analogia al criterio CI 1, svolto in veste di CP o SCP
per le fasi 32 + 33 oppure 51 + 52 secondo SIA 103.
Il criterio CI 1, al quale la predette disposizioni rimandano, corrisponde al criterio di idoneità competenza specifica dello studio capofila riportato in narrativa al consid. A).
4.3. Tra i criteri di aggiudicazione, il committente ha previsto di valutare l'organizzazione
dell'offerente (CA 4), per cui ha disposto quanto segue (cfr. fascicolo
condizioni d'appalto, pag. 20).
Con questo criterio viene valutata l'organizzazione
dell'offerente, in base all'organigramma che ciascun concorrente/consorzio
dovrà allegare e in base a quanto dichiarato e "crociato" nel
fascicolo "Offerta d'onorario - Dichiarazioni dell'offerente".
Possibilità di sostituire, se necessario, le persone chiave CPR, T, K, GALL,
GT, BSA (senza CPO) con altre di profilo analogo indicate tra i restanti
collaboratori:
tutte le 6 persone chiave nota 6
da 4 a 5 persone chiave nota 4
da 2 a 3 persone chiave nota 2
meno di 2 persone chiave nota 0
I sostituiti/subentranti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- grado di occupazione settimanale almeno uguale +/-20% a quello della persona da sostituire;
- referenze almeno paragonabili a quelle della persona da sostituire;
- requisiti personali analoghi (italiano min. B2, anni d'esperienza +/- 30%).
Prima della scadenza
del concorso, il committente ha risposto alle domande dei concorrenti, tra cui
quella di sapere se il sost. del Capoprogetto responsabile CPR di cui si
richiedono informazioni al § 5.2 del documento C-Offerta di
onorario-Dichiarazioni offerente-CAB-19-10-16 sia la stessa persona prevista al
criterio di idoneità CI 3.1.2. Esso ha confermato trattarsi della stessa
persona.
4.4. Nel fascicolo
offerta d'onorario - dichiarazioni dell'offerente, i concorrenti erano tenuti a
indicare i dati delle persone chiave, tra cui l'SCP. L'aggiudicatario ha
designato C__________, presentando quale progetto di referenza Alp transit:
tratta a cielo aperto tra "Portale sud Galleria di Base e l'innesto alla
Giustizia di Biasca".
I concorrenti dovevano pure proporre, più avanti nello stesso fascicolo, i
sostituti delle persone chiave, per la valutazione del criterio di
aggiudicazione CA 4. Negli appositi spazi, quale sostituto del CPR, il
Consorzio aggiudicatario ha indicato M__________ e il progetto di referenza USTRA
- N9 UPlaNS Vennes-Chexbres-TP2.
Ora, compilando in tale
maniera il modulo d'offerta, l'aggiudicatario ha proposto due figure diverse
per il ruolo di SCP. Si tratta a ben vedere di una scelta insolita, ma non
ancora vietata dalle disposizioni di gara. Nemmeno il fatto che il committente,
rispondendo a una precisa domanda, abbia confermato trattarsi della stessa
persona impediva espressamente di presentare due sostituti anziché uno solo.
Così come elaborata, l'offerta non appare quindi viziata.
Tanto più che la valutazione del criterio di aggiudicazione CA 4 non sarebbe
cambiata considerando C__________ quale SCP. La sua idoneità, e di conseguenza
l'analogia della referenza addotta con quella del CPR è stata valutata dal
committente e non è messa in discussione dai ricorrenti. La sua percentuale di
impiego è uguale a quella del CPR (100%, cfr. elenco del personale dedicato al
progetto, allegato 3 all'offerta dell'aggiudicataria) e vanta 27 anni di
esperienza professionale, ossia il 32.5 % in meno di quelli del CPR (40),
quindi entro il margine di tolleranza concesso dal committente per tutti i
concorrenti.
4.5. Ad ogni buon conto, vanno pure disattesi gli argomenti addotti dagli
insorgenti per contestare l'idoneità di M__________ ad assumere il ruolo di
SCP.
Il ricorrente (a) sostiene che il progetto portato quale referenza contempla
unicamente la fase SIA 31. Dal canto suo, il ricorrente (b) ritiene invece che
l'opera non sarebbe ancora compiuta.
Con l'offerta, il Consorzio ha tuttavia dichiarato che M__________ si è
occupato del progetto dal 2012 al 2016 e in questa sede ha prodotto scritti
datati 4 novembre 2016 del Dipartimento federale dell'ambiente, dell'energia e
delle comunicazioni (DATEC) da cui risulta che a quel momento il progetto era
pronto per la pubblicazione (cfr. doc. 40 inc. 52.2020.357 e doc. 6 inc.
52.2020.364). Da ciò si deve dedurre che anche le fasi SIA 32 (progetto
definitivo) e 33 (procedura di autorizzazione / progetto di pubblicazione)
erano concluse. Ciò basta per ammettere l'idoneità del sostituto capoprogetto secondo
quanto prescritto dalla disposizione CI 3.1.2. delle condizioni d'appalto. La
referenza poteva infatti concernere o le fasi 32 e 33 o le fasi 51 e 52. Il
rimando al criterio di idoneità CI 1 (competenze dello studio capofila, cfr. supra
consid. A) lascia intendere che, per quanto attiene al progetto per le fasi 32
+ 33 la fase deve essere completa e conclusa a piena soddisfazione dei
committenti. Non occorre per contro che l'opera stessa sia ultimata da
almeno 24 mesi.
4.6. Per riassumere quanto precede, l'offerta dell'aggiudicataria non deve
essere ritenuta viziata per la presentazione di due SCP, né merita di essere
ritoccata al ribasso la nota assegnata per il criterio di aggiudicazione CA 4.
Ricorso (b) del 10 luglio 2020 del Consorzio A__________
5. Il Consorzio A__________
sostiene che l'aggiudicatario andava escluso dalla gara per aver modificato
composizione dopo la presentazione dell'offerta, sostituendo T__________ con CO
2.
La censura deve essere respinta. Come emerge dalla documentazione prodotta dal
ricorrente stesso, dopo l'inoltro delle offerte è avvenuta una fusione
nell'ambito della quale __________, ora ACO 2, ha assunto attivi e passivi
della società T__________. Una simile operazione non modifica l'identità
economica del concorrente (cfr. Martin
Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo 2012, pag. 794,
n. 1510 seg.). Non si tratta quindi della sostituzione di un membro del
Consorzio con un'altra persona giuridica. Inconferente è pertanto pure il
rimando alla condizione d'appalto di cui alla pos. 2.8 (pag. 6 del fascicolo)
che riguardano la sostituzione di un consorziato o di un subappaltatore dopo
l'assegnazione del mandato. Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, è
ininfluente che la CO 2 sia inizialmente stata designata quale subappaltatrice
per le prestazioni specialistiche di ventilazione: nulla impediva al Consorzio
di eseguirle in proprio. Da questo profilo, l'aggiudicazione della commessa in
favore del Consorzio non viola quindi il diritto.
6. Il Consorzio A__________
contesta la valutazione della propria offerta da parte del committente in
relazione al criterio di aggiudicazione CA 5 referenze del capoprogetto
operativo. Ritiene di meritare la nota 6, mentre il consorzio
aggiudicatario meriterebbe tuttalpiù la nota 4.
6.1. Per quanto attiene alle referenze del capoprogetto operativo il
committente ha stabilito la seguente regola di gara (cfr. condizioni d'appalto,
pag. 20).
Il capoprogetto operativo deve dimostrare le proprie competenze e capacità nel muoversi nel contesto svizzero presentando:
- una referenza "tecnica" di un'opera (almeno una parte di progetto) stradale o ferroviario da lui realizzato in veste di progettista o verificatore o altro ruolo chiave (progetto T, K o GALL);
- una referenza "amministrativa" attestante lo svolgimento di prestazioni di capoprogetto oppure di supporto al mandante BHU, per progetti multidisciplinari di qualunque natura.
I progetti di referenza devono includere le fasi 32 +
33 oppure 51 + 52 secondo SIA 103. Le stesse vanno indicate nelle apposite
schede del fascicolo "Dichiarazioni dell'offerente".
Il giudizio sarà suddiviso a metà tra le referenze "tecnica" e "amministrativa".
La nota finale verrà assegnata con libero metodo e giudizio della stazione appaltante secondo lo specchietto per i criteri "non matematici".
La valutazione si basa esclusivamente sui dati dichiarati.
Inoltre, il Mandante si riserva il diritto di coinvolgere altri specialisti per la valutazione del progetto di referenza.
L'assegnazione delle note per criteri non matematici è definita nel seguente modo (condizioni d'appalto, pag. 17).
Ottimo, chiaramente superiore alla media o migliore offerta nota 6
Soddisfacente, raggiunge gli obiettivi prefissati nota 4
Carente nota 2
Privo di valore, inattendibile nota 0
Sono possibili valutazioni intermedie solo per situazioni particolari.
6.2. Il Consorzio A__________
ha designato quale CPO R__________, con la referenza "Consorzio AlpTransit
Biasca" a valere come referenza sia tecnica sia amministrativa.
Per quanto attiene al Consorzio A__________, il committente ha assegnato la
nota 6 per la referenza tecnica e 4 per quella amministrativa, ossia una
valutazione finale corrispondente a 5. Circa la referenza amministrativa, la
stazione appaltante nelle sue schede di valutazione ha annotato quanto segue:
Capoprogetto, progetto analogo con medesima tipologia/team di progettisti. Tutte le Fasi SIA svolte. La doppia funzione implica tuttavia un conflitto di interessi e semplifica il compito amministrativo. Di fatto il CP non "conduce" sé stesso ma si "segue" in base alle sue esigenze progettuali. Presentando 2 referenze avrebbe prob. risolto il problema.
Il committente, con la
risposta al ricorso, ha poi ulteriormente argomentato la propria valutazione
sulla referenza amministrativa del ricorrente. Ha osservato in primo luogo che
l'attività proposta non era completamente aderente alle attività richieste dal
concorso. Più precisamente, il progetto di referenza ha riguardato quasi
interamente aspetti del genio civile, mentre la parte rilevante
dell'impiantistica elettromeccanica è stata svolta internamente dal
committente. Questo non rispecchierebbe pertanto la caratteristica di
prestazione altamente pluridisciplinare come quella oggetto del concorso.
D'altro canto, il committente ha puntualizzato che il ruolo di direttore
generale (coordinatore) e quello di progettista (coordinato) non ha permesso di
intravedere nella referenza gli elementi di conduzione e di gestione del
progetto richiesti. L'accentramento su un'unica persona di questo doppio ruolo
garantirebbe meno efficienza nella conduzione e indipendenza nei confronti del
committente. Chi opera quale progettista, ha soggiunto, non riuscirebbe a
essere integralmente distaccato dagli interessi che lo coinvolgono nel contesto
delle difficoltà di risoluzione del progetto al pari di una figura che non
svolge alcun ruolo creativo o tecnico in seno al team di progettazione, ma ha
soltanto funzioni di coordinamento e di istruzione.
6.3. Occorre innanzitutto premettere che la stazione appaltante gode di ampio
margine di apprezzamento nella valutazione della referenza apportata. Posta
questa premessa, va poi rilevato che il criterio di aggiudicazione distingueva
nettamente l'esperienza tecnica del progettista da quella amministrativa del
capoprogetto. La considerazione, annotata già nelle tabelle di valutazione
delle offerte e meglio sviluppata negli allegati di causa dal committente,
secondo cui il doppio ruolo di progettista da un lato e coordinatore dall'altro
indebolisce la qualità della referenza amministrativa, destinata ad attestare
le capacità di coordinazione della persona chiave, non è priva di pertinenza. È
quindi sostenibile il giudizio del committente, che assegnando la nota 4 per la
parte amministrativa (soddisfacente, raggiunge gli obiettivi prefissati),
ha considerato la referenza conforme agli obiettivi, ma non ottimale, siccome
in quell'ambito R__________ non si era dedicato unicamente alla coordinazione e
alla direzione del progetto, con minori garanzie di indipendenza e
imparzialità.
6.4. Già solo per questo motivo, la valutazione del criterio di aggiudicazione
non lede il diritto. La criticità segnalata giustifica infatti, da sola, di non
assegnare la nota massima 6 per la referenza amministrativa. Non occorre
pertanto esaminare l'ulteriore argomentazione addotta dal committente soltanto
dinanzi a questo Tribunale, secondo cui il progetto di referenza non avrebbe
avuto una connotazione multidisciplinare sufficiente.
6.5. Il Consorzio A__________
sostiene che la nota assegnata per questo criterio di aggiudicazione al
Consorzio aggiudicatario meriti di essere ridotta da 6 a 5. La referenza
amministrativa presentata da G__________ potrebbe infatti aspirare al massimo
al 4.
Il ricorrente chiede innanzitutto di accertare che G__________ non abbia assunto
alcun doppio ruolo nell'ambito della referenza amministrativa presentata.
Inoltre, sostiene che il progetto presentato (USTRA EP-28 Tratta
Gentilino-Lamone) sarebbe tutt'ora in corso e non sarebbe conclusa che la fase
SIA 32. Nel 2012 sarebbero infatti state completate in tutte le fasi soltanto
le cosiddette misure anticipate. Il progetto presenterebbe inoltre meno
affinità con quello oggetto del concorso.
6.6. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la referenza
amministrativa di G__________ non è stata affatto presentata in modo
fuorviante. È infatti stato specificato che il progetto consisteva nelle misure
anticipate (cosiddette VoMa: vorgezogene Massnahmen, del valore di fr.
20'000'000.- a fronte dei 200'000'000.- dell'intero comparto), conclusesi nel
2012 in tutte le fasi richieste. Sulla base della descrizione dettagliata del
progetto, il committente ha valutato positivamente la referenza, ammettendo
l'analogia delle prestazioni con quello del mandato (cfr. tabelle di
valutazione). Non vi è motivo di dubitare della sostenibilità di tale
conclusione, ritenuto che si tratta del progetto di un'opera stradale complessa
che ha coinvolto un team multidisciplinare. D'altra parte, nemmeno le
condizioni di gara ponevano esigenze particolarmente rigide al riguardo,
limitandosi a richiedere un progetto multidisciplinare di qualunque natura. La
funzione di capoprogetto svolta da G__________ è inoltre stata attestata con
uno scritto del 25 giugno 2012 dell'USTRA, da cui non emerge che abbia assunto
alcun ulteriore ruolo (cfr. scritto doc. 2, inc. 52.2021.364). La censura va
pertanto disattesa senza che occorra esperire ulteriori accertamenti.
Una diversa
valutazione del criterio di aggiudicazione non gioverebbe in ogni caso
all'insorgente dato che la sua offerta avrebbe meritato l'esclusione, per le
ragioni che seguono.
7. Il Consorzio
aggiudicatario sostiene che la referenza di cui si vanta il CPR del Consorzio A__________
A__________ non sarebbe ammissibile. Nell'ambito del progetto di referenza, A__________
ha infatti svolto la funzione di capoprogetto per il committente e non per il
mandante. La persona chiave non adempirebbe al criterio di idoneità e il
Consorzio andrebbe escluso.
7.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità
tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente
di eseguire la prestazione oggetto della
commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del
concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza
ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione,
in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un
giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno
rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid.
2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla
dottrina; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004
n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3
ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin
Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64
segg.).
Di regola, le referenze sono
costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con
soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto
possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri,
specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3,
I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004
n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze
aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012, consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das
Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.).
7.2. Come esposto al consid. 4.2 il CPR doveva apportare come referenza
un progetto in analogia al criterio CI 1 svolto in veste di CP o SCP per le
fasi 32 + 33 oppure 51 + 52 (criterio CI 3.1.1). Ne discende che, in difetto di
precisazioni contrarie e conformemente al senso che gli viene attribuito dalla
giurisprudenza sopra ricordata, per essere valida la referenza doveva
necessariamente consistere in un progetto eseguito per un committente, in grado
di attestare la propria soddisfazione se interpellato. Questa conclusione trova
conferma nel rinvio al criterio di idoneità CI 1, che prescrive espressamente
che l'opera realizzata e il progetto devono essere stati eseguiti a piena
soddisfazione dei committenti (cfr. supra consid. A).
Diversamente, l'ente appaltante avrebbe specificato il ruolo assunto dalla
persona chiave nell'ambito del progetto di referenza, come ha fatto per la
referenza amministrativa che il CPO doveva presentare per la valutazione del
criterio di aggiudicazione CA 5 (una referenza "amministrativa"
attestante lo svolgimento di prestazioni di capoprogetto oppure di supporto al
mandante BHU; cfr. capitolato d'appalto, pag. 20).
7.3. A__________ ha presentato quale referenza per dimostrare la propria
idoneità ad assumere la funzione di CPR il progetto della Galleria
Vedeggio-Cassarate nell'ambito del quale ha svolto il ruolo di capoprogetto per
conto del committente, lo Stato del Cantone Ticino (Dipartimento del
territorio), banditore della gara, quale suo dipendente. Ora, a prescindere
dall'importanza dell'opera e dalle competenze messe in campo nel suo lavoro, la
referenza non può essere ritenuta idonea per i motivi sopra descritti. Il
Consorzio A__________ andava pertanto escluso per non aver dimostrato il
rispetto dei criteri di idoneità da parte del CPR designato.
7.4. Visto quanto precede, il ricorso del Consorzio A__________ va respinto
senza che si renda necessario esaminare le ulteriori censure delle parti,
insuscettibili di condurre ad altro esito.
Ricorso (a) del 6 luglio 2020 del Consorzio T__________
8. Il Consorzio T__________
rimprovera all'aggiudicatario di non aver dimostrato che tutti i consorziati
dispongono delle norme SIA e VSS almeno dal 2019. La CO 1 e la CO 3 avrebbero
inoltrato unicamente il giustificativo per l'abbonamento alle norme SIA del
2020, mentre quello alle norme VSS era scaduto il 30 giugno 2019. La T__________
avrebbe invece dimostrato soltanto la sua affiliazione alla SIA e non
l'abbonamento per l'utilizzo delle norme. Quello per le norme VSS sarebbe pure
scaduto al 1° agosto 2019.
8.1. A questo proposito le disposizioni di gara ponevano un criterio di
idoneità formulato come segue (cfr. fascicolo condizioni d'appalto, pag. 15, ad
CI 5.2):
Per l'esecuzione del progetto si richiede la conoscenza e l'utilizzo delle norme applicabili al mandante (tecniche e legali). Sia lo studio capofila sia gli studi consorziati responsabili T, K, GALL devono disporre delle norme SIA e VSS necessarie almeno dal 2019. Una copia dei rispettivi giustificativi deve essere allegata. I concorrenti (esteri) che ne fossero sprovvisti possono partecipare avvalendosi della facoltà di consorziamento.
8.2. Innanzitutto,
come rettamente rilevato dal committente, la disposizione di gara richiedeva
norme dal 2019 al mero scopo che queste fossero aggiornate. Abbonamenti per
l'anno 2020 sono quindi senz'altro ammissibili. Occorre inoltre convenire con
il committente che la regola di gara permetteva l'accesso a studi sprovvisti
delle norme avvalendosi del consorzio. La possibilità è stata accordata
principalmente per non svantaggiare gli studi esteri, ma non è esclusa per
quelli indigeni. È d'altro canto sostenibile interpretare le disposizioni di
gara in modo conforme al principio della parità di trattamento tra offerenti:
se in caso di concorrenti esteri il committente si accontenta che un solo
consorziato disponga delle normative SIA e VSS, così deve essere anche con
quelli indigeni.
8.3. Poste queste premesse, il Consorzio aggiudicatario ha dimostrato in sede
di offerta che le ditte CO 1, CO 4, CO 5 e CO 3 dispongono di un abbonamento
alle norme SIA. Che la T__________ (ora CO 2) non abbia allegato il
giustificativo per il predetto abbonamento, ma solo quello relativo
all'affiliazione alla SIA nulla muta alle predette circostanze. Tutte le altre
consorziate dispongono infatti del predetto abbonamento.
Esse hanno inoltre allegato i giustificativi riguardanti l'abbonamento alle
norme VSS: per tre di loro (CO 1, T__________ e CO 5) l'abbonamento risulta
valido soltanto fino a giugno, rispettivamente agosto 2019. Le critiche
dell'insorgente in proposito cadono nel vuoto già solo per il fatto che lo CO 4
ha allegato il giustificativo di un abbonamento valido per
tutto il 2019, al pari dei membri del Consorzio ricorrente, mentre la CO 3 ha
attestato di aver sottoscritto un abbonamento sino a febbraio 2020.
9. L'insorgente contesta
la validità della referenza (galleria di base del Ceneri, opere sotterranee e
galleria a cielo aperto Vezia, lotto 854) apportata dallo studio responsabile
della galleria del Consorzio aggiudicatario: il progetto, concluso nel 2003,
sarebbe da attribuire al Consorzio __________ e T__________ e non alla ditta
capofila CO 1. L'idoneità del deliberatario non sarebbe quindi data.
Sennonché, come emerge dall'attestazione del 24 novembre 2016 di __________
versata agli atti dal resistente, CO 1 ha diretto il progetto per il lotto 854 quale
membro al 50% di un consorzio (cfr. doc. 30 inc. 52.2020.357). Tali dati
corrispondono a quanto indicato in sede di offerta, di modo che non vi sono
motivi per dubitare dell'idoneità dello studio responsabile galleria. La
censura va quindi disattesa.
10. 10.1. Il ricorrente mette inoltre
in dubbio l'idoneità di G__________ ad assumere il ruolo di CPO per il
Consorzio aggiudicatario. Sostiene che non avrebbe la disponibilità per potersi
occupare prioritariamente del progetto, siccome impegnato su altri fronti. In
appoggio alle sue argomentazioni, produce uno scritto del 16 aprile 2020 con
cui l'Ufficio federale delle strade (USTRA) comunica a un consorzio di cui
faceva parte pure la CO 1 la sua estromissione dal concorso "N02
Secondo tubo San Gottardo (2TG) - IP Opere definitive riordino svincolo Airolo"
per il motivo che G__________, designato come sostituto capoprogetto, non
avrebbe garantito la disponibilità richiesta per la funzione (40% per gli anni
2020 e 2021); tenuto conto dell'impegno verificato per altri mandati in corso
all'interno di USTRA e AlpTransit, l'impegno complessivo reale sarebbe
risultato del 140% nel 2020 e del 135% nel 2021 (cfr. doc. F inc. 52.2020.357).
10.2. In relazione al ruolo chiave del CPO, il capitolato d'appalto si limitava
a prevedere che questo avrebbe dovuto potersi occupare prioritariamente del
mandato oggetto della commessa, partecipare a tutte le riunioni e sostenere il SCP
designato (cfr. condizioni d'appalto, pag. 10). Non erano per contro chieste prove
a dimostrazione della disponibilità effettiva del CPO né tantomeno specifiche
dichiarazioni al riguardo. Il committente non era pertanto tenuto a verificare il
coinvolgimento in altri progetti della persona chiave. I dubbi avanzati dal
ricorrente non possono condurre all'esclusione del Consorzio M__________. Le
valutazioni dell'USTRA non costituiscono una prova concreta per accreditare le
tesi dell'insorgente, ritenuto che sono emerse in una procedura estranea a
quella oggetto della presente vertenza e che non vi sono dettagli sugli elementi
presi in considerazione.
Di conseguenza, non ci sono nemmeno motivi per rivedere la valutazione del
criterio di aggiudicazione CA 5. Questa, d'altro canto, non si basava su
aspetti quali la disponibilità ad occupare la funzione in termini di tempo di
lavoro.
11. Secondo il Consorzio ricorrente, la referenza di cui si vanta l'aggiudicatario per dimostrare l'idoneità sia dello studio capofila (CI 1) sia del CPR (CI 3.1.1) non sarebbe valida siccome l'opera non sarebbe stata ultimata negli ultimi 24 mesi. A torto. Il verbale versato agli atti dal ricorrente a sostegno della sua tesi (doc. L) porta la data del 18 dicembre 2018, ma si riferisce all'eliminazione di difetti minori. La consegna dell'opera in quanto tale è invece avvenuta il 30 novembre 2016, come dimostrato dal verbale prodotto dall'aggiudicatario (doc. 42 inc. 52.2020.357). Lo conferma il fatto che in entrambi i documenti sia riportata la data del 30 novembre 2019, rispettivamente del 30 novembre 2021 quale scadenza del termine rispettivamente di 3 e 5 anni per la notifica dei difetti.
12. L'insorgente contesta infine la
ponderazione dei criteri di aggiudicazione attendibilità del prezzo orario
medio (CA 2) e attendibilità delle ore (CA 3). Premesso di non
voler mettere in discussione la bontà delle formule adottate per valutare i
criteri, ma unicamente la loro ponderazione, sostiene che la propria offerta è
stata penalizzata in maniera eccessiva, malgrado la differenza di prezzo con
l'offerta della deliberataria fosse esigua.
12.1. Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, l'inoltro dell'offerta implica
l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (cfr. anche art. 38
cpv. 3 LCPubb). La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede
(cfr. art. 5 cpv. 3 Cost.). È inoltre riconducibile al principio della
sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai
concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara
ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate
successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica
in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della
buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo
di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque
facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione,
pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I
241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso
di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo
particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro
prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la
portata (STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1, 52.2011.327 del 16
agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2).
12.2. Il committente ha stabilito, tra gli altri, un criterio di aggiudicazione
destinato a valutare l'attendibilità del prezzo orario medio, ponderato
al 20%, per cui ha annunciato il seguente metodo di valutazione (cfr.
condizioni d'appalto, pag. 18, ad CA 2):
Il prezzo orario indicato da ogni partecipante nel
fascicolo "Offerta d'onorario - Dichiarazione dell'offerente"
viene confrontato con il prezzo orario di riferimento. Il punteggio viene
assegnato in base alla percentuale di scostamento per rapporto a questo
riferimento.
Il "prezzo orario di riferimento" si ottiene mediando (50%-50%) il
prezzo orario medio valido per L'Amministrazione cantonale nell'anno in corso
(CHF 129.60/h) con il prezzo orario medio di tutte le offerte formalmente
valide pervenute.
I punti vengono assegnati in base alla formula seguente:
Prezzo orario uguale al prezzo orario di riferimento +/- 3% nota 6
Prezzo orario + 15% rispetto al prezzo orario di riferimento nota 1
Prezzo orario - 15% rispetto al prezzo orario di riferimento nota 1
Per gli altri valori, il documento prevedeva che le note sarebbero state assegnate mediante interpolazione lineare, come illustrato in un diagramma.
Esso precisava pure che le offerte che avessero ottenuto una nota minore o uguale a 1.0 sarebbero state considerate inattendibili e quindi scartate.
Per quanto attiene invece al criterio di aggiudicazione CA 3 Attendibilità delle ore previste il committente ha previsto il seguente metodo di calcolo:
il totale delle ore previste per il calcolo dell'offerta, indicato da ogni partecipante nel fascicolo "Offerta d'onorario - Dichiarazione dell'offerente" viene confrontato col tempo medio (in ore) di riferimento. Il punteggio viene assegnato in base alla percentuale di scostamento per rapporto a questo riferimento.
Il "tempo medio di riferimento" si ottiene mediando (50%-50%) le ore definite dalla stazione appaltante con la media risultante da tutti i montanti ore indicati dai partecipanti considerando le offerte formalmente valide pervenute dopo avere verificato il criterio "Attendibilità del prezzo orario medio" (criterio CA2).
Il committente ha quindi annunciato che il montante ore ritenuto adeguato sarebbe stato depositato con l'importo massimo di spesa e che i punti sarebbero stati assegnati in base alla formula seguente:
Ore concorrente uguali al tempo medio di riferimento +/- 3% nota 6
Ore concorrente + 20% rispetto al tempo medio di riferimento nota 1
Ore concorrente - 20 % rispetto al tempo medio di
riferimento nota 1
Anche per questo criterio il documento prevedeva che per gli altri valori le note sarebbero state assegnate mediante interpolazione lineare e precisava che le offerte che avessero ottenuto una nota minore o uguale a 1.0 sarebbero state considerate inattendibili e quindi scartate.
12.3. La censura del
ricorrente è tardiva. Esso ha infatti omesso di impugnare il bando e ha
partecipato al concorso senza eccepire alcunché. Il metodo di valutazione e la
ponderazione dei criteri di aggiudicazione dell'attendibilità del prezzo e
dell'attendibilità delle ore previste erano illustrati in modo dettagliato
nelle condizioni di gara, così come era noto il prezzo orario medio
applicabile. Il possibile impatto della ponderazione dei criteri (20%), unico
aspetto contestato, era inoltre facilmente deducibile. Il Consorzio ricorrente,
formato da studi di ingegneria avvezzi alla partecipazione ai pubblici
concorsi, poteva pertanto rendersi conto fin da subito della portata e degli
effetti delle contestate regole di gara, e in particolare della loro
ponderazione, che non può pertanto rimettere in discussione in questa sede,
senza violare il principio della buona fede. Né d'altra parte, limitandosi a
una contestazione alquanto generica, il ricorrente sostiene che le norme
violino in modo particolarmente grave l'ordinamento delle commesse pubbliche.
13. Visto quanto precede, anche il ricorso del Consorzio T__________ va respinto senza che occorra esaminare le ulteriori censure del Consorzio aggiudicatario, che non potrebbero condurre ad altro esito.
14. L'emanazione del presente giudizio
rende superflua l'evasione delle domande cautelari tendenti alla concessione
dell'effetto sospensivo ai gravami.
15. La tassa di giustizia è posta a
carico degli insorgenti, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). I medesimi
verseranno inoltre congrue ripetibili alle parti resistenti, entrambe
patrocinate (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm). Le ripetibili a favore dello Stato sono
tuttavia ridotte per tenere conto dello svantaggio subito dai ricorrenti per il
mancato accesso agli atti prima dell'introduzione del ricorso (cfr. consid. 2.3).
Per questi motivi,
decide:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 15'000.- è posta a carico dei membri del Consorzio A__________ per fr. 7'500.- e a carico dei membri del Consorzio T__________ per fr. 7'500.-. Gli importi versati in eccesso a titolo di anticipo sono restituiti.
3. A titolo di ripetibili sia i membri del Consorzio A__________ sia i membri del Consorzio T__________ verseranno fr. 3'000.- ai membri del Consorzio M__________ e fr. 2'000.- allo Stato.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
|
5. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera