Incarto n.
52.2020.369

 

Lugano

24 marzo 2022   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2020 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 giugno 2020 (n. 3028) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 13 agosto 2018 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha fatto divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di due anni;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   RI 1, cittadino italiano residente a __________ (I, prov. di __________), è nato il __________ 1954 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1972.
Imprenditore di professione, in passato ha subito una revoca della patente di guida della durata di quattro mesi (scontata dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 inclusi) a seguito di un'infrazione grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità di 47 km/h in semiautostrada laddove vigeva un limite di 80 km/h) commessa il 31 dicembre 2014 (decisione del 12 marzo 2015).



B.   a. Il 10 maggio 2018, giorno festivo, verso le ore 10.20, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo immatricolato (I) __________ in territorio di Mendrisio (autostrada A2 in direzione nord) a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 144 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 80 km/h.

b. Per tali fatti, con sentenza del 5 giugno 2019 (inc. 72.2018.202), la Corte delle assise correzionali di Mendrisio lo ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), condannandolo alla pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.

 

c. Tale condanna è stata confermata dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP) che, con giudizio del 28 gennaio 2020 (inc. 17.2019.200+280), ha respinto l'appello presentato dal conducente.

 

 

C.   a. Nel frattempo, preso atto del rapporto di polizia relativo a tali fatti, il 15 giugno 2018 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di divieto di condurre. Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, l'autorità dipartimentale gli ha fatto divieto di condurre veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura dello psicologo del traffico. Tale decisione, richiamante in particolare gli art. 15d cpv. 1 lett. c LCStr nonché 28a cpv. 1 lett. b, 30 e 45 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è cresciuta in giudicato incontestata.
b. Il 16 luglio 2018 RI 1 si è sottoposto all'esame peritale disposto nei suoi confronti.
Preso atto delle conclusioni della perizia rassegnata il 19 luglio successivo dal lic. psic. Lorenzo Pezzoli (che ha essenzialmente ritenuto il conducente idoneo alla guida) e raccolte le osservazioni dell'interessato riguardo alla procedura amministrativa, con decisione del 13 agosto 2018 la Sezione della circolazione gli ha fatto divieto di condurre veicoli a motore per la durata di due anni (dal 16 giugno 2018 al 15 giugno 2020 inclusi),
autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. abis LCStr, nonché 33 cpv. 1 e 45 cpv. 1 OAC. Un eventuale ricorso è stato privato dell'effetto sospensivo.


D.   a. Avverso tale provvedimento RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone in via principale l'annullamento (con richiesta di sospendere il procedimento amministrativo in attesa della conclusione della procedura penale in corso) e chiedendo subordinatamente la riduzione della sua durata a tre mesi. In via preliminare ha sollecitato la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame.

b. Con giudizio del 3 ottobre 2018, dichiarato immediatamente esecutivo, il Presidente del Consiglio di Stato, stante l'idoneità alla guida dell'interessato accertata in sede peritale, in accoglimento dell'istanza provvisionale, ha conferito effetto sospensivo al ricorso.

c. Pronunciatosi nel merito il 10 giugno 2020, il Governo ha poi confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1.
Disattesa una censura di carente motivazione della decisione dipartimentale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il conducente non potesse più in quella sede contestare i fatti e l'apprezzamento degli stessi operato dalla CARP nella sua decisione, che ha considerato definitiva. Ha poi reputato che in concreto non sussistessero quelle circostanze eccezionali suscettibili di rovesciare la presunzione legale secondo cui chiunque supera le soglie di velocità fissate dall'art. 90 cpv. 4 LCStr realizza le condizioni oggettive e soggettive di una grave infrazione qualificata giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr. Ha quindi confermato l'adeguatezza del provvedimento adottato (anche a fronte del precedente del 2015), precisando che la sua durata, corrispondente al minimo legale, non avrebbe potuto essere ridotta nemmeno a fronte di un'effettiva necessità di disporre della patente, in concreto comunque non comprovata.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone in via principale l'annullamento con rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio (una volta chiarite le sue effettive responsabilità penali) e chiedendo, subordinatamente, la riduzione a tre mesi della durata del divieto di condurre, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il ricorrente rimprovera anzitutto alla precedente istanza di avere a torto considerato definitiva la sentenza della CARP, in realtà dedotta in giudizio davanti al Tribunale federale. Rileva che l'accoglimento di tale ricorso comporterebbe la derubricazione del reato a infrazione grave (art. 90 cpv. 2 LCStr), per modo che verrebbe a cadere la durata minima legale di due anni del provvedimento amministrativo. Lamenta pertanto che il Consiglio di Stato non abbia atteso - come invece esplicitamente richiesto nel gravame - l'esito del procedimento penale prima di pronunciarsi, in violazione del principio dell'unità di giudizio. Nega in ogni caso l'adempimento della condizione soggettiva del reato di cui all'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, con conseguente inapplicabilità dell'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr. Non si sarebbe infatti accorto (né, in base alle concrete circostanze, avrebbe avuto ragione di credere) che il limite di velocità sul tratto in questione fosse fissato a 80 km/h; neppure si sarebbe reso conto di circolare alla velocità accertata dall'apparecchio radar. Nega pertanto di avere avuto l'intenzione di violare in modo grave norme elementari della circolazione e quindi di avere accettato di correre un forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Lamenta inoltre che il Governo avrebbe applicato in modo errato il concetto d'intenzionalità inteso dal legislatore non considerando le risultanze della perizia psicologica agli atti, da cui emergerebbe la differenza tra la sua forma mentis e quella di chi commette sorpassi temerari e gare non autorizzate.

 

 

                                  F.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

 

                                  G.   In sede di replica, l'insorgente si è limitato a segnalare che il 3 settembre 2020 il Tribunale federale aveva respinto il ricorso in materia penale da lui interposto, versando agli atti la relativa sentenza (STF 6B_271/2020).
Né il Governo né l'autorità dipartimentale hanno presentato una duplica.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.


1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (che già comprendono l'incarto del Governo richiamato in questa sede), senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), il richiamo dell'intero incarto della CARP, sollecitato dall'insorgente, non appare infatti idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia, ritenuto

che agli atti figurano già sia il rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria del 7 giugno 2018, sia le sentenze penali emanate in prima e seconda istanza cantonale e nella sede federale.


2.    2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2
.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 10 maggio 2018, la CARP ha condannato RI 1 alla pena detentiva di 12 mesi (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) per avere superato di almeno 64 km/h la velocità massima di 80 km/h consentita sul tratto autostradale percorso, riconoscendolo colpevole di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 2 LCStr nonché 4a cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11] e 22 cpv. 1 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 [OSStr; RS 741.21]). Considerate adempiute le condizioni oggettive del reato (cfr. sentenza CARP 17.2019.200+280 citata consid. 9a e 9e), la CARP si è chinata sull'aspetto soggettivo, escludendo la presenza di circostanze particolari atte ad escluderlo. Alla luce della documentazione fotografica agli atti (che mostrava, in tutta evidenza, i segnali indicanti il limite massimo di 80 km/h) e a fronte delle dichiarazioni del conducente stesso, ha ritenuto che il limite vigente gli fosse ben noto (cfr. citata sentenza consid. 9b; cfr. pure consid. 9c). Ha inoltre considerato ben poco verosimile che RI 1 - conducente esperto, abituato a guidare la sua vettura quotidianamente e su lunghe distanze - non si fosse accorto di circolare a una velocità così elevata (cfr. citata sentenza consid. 9d). Ha quindi concluso che egli avesse agito intenzionalmente, accettando il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti (cfr. citata sentenza consid. 10).
Il Consiglio di Stato ha considerato definitivo il giudizio d'appello. A torto, come rettamente rilevato nel gravame, ritenuto che contro lo stesso il conducente aveva presentato ricorso davanti al Tribunale federale. Anziché procedere nei suoi incombenti, l'Esecutivo cantonale avrebbe quindi dovuto attendere l'esito del procedimento penale, come peraltro espressamente richiesto dall'insorgente (cfr. ricorso al Governo, petitum n. II.1). Per giurisprudenza, infatti, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una pronuncia penale passata in giudicato (cfr. DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, Vorbemerkungen zu Art. 16 ff., n. 13; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 425, 686 e 689). A questo stadio, la questione va tuttavia considerata superata, ritenuto che, con sentenza del 3 settembre 2020, il Tribunale federale ha confermato la condanna del ricorrente, che è dunque regolarmente passata in giudicato. I giudici federali hanno condiviso le valutazioni della CARP segnatamente in punto all'adempimento dell'elemento soggettivo. Hanno in particolare confermato l'inverosimiglianza della tesi secondo cui il ricorrente non si sarebbe avveduto del limite di velocità vigente sul tratto d'autostrada in questione. Da un lato, poiché lo stesso era segnalato chiaramente (peraltro in maniera ancor più evidente del precedente limite di 100 km/h che l'interessato ha ammesso di avere visto). Dall'altro, perché la presenza di un cantiere, con conseguente importante restringimento delle carreggiate, è una costellazione che solo eccezionalmente non comporta una limitazione della velocità a 80 km/h. Dall'altro ancora, perché il ricorrente aveva ammesso - non tanto nei suoi interrogatori, quanto davanti allo psicologo del traffico - di avere ripetutamente percorso quel tratto di strada anche dopo l'apertura del cantiere, avvenuta un paio di mesi prima dei fatti (cfr. STF 6B_271/2020 citata consid. 3.4). L'Alta Corte federale non ha inoltre ritenuto plausibile che il conducente non si fosse accorto dell'entità della velocità a cui circolava, vista la sua perfetta conoscenza della prestanza della vettura, che è abituato a guidare quotidianamente su lunghe distanze (ibidem).
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Ne discende che non mette conto di soffermarsi sulle censure ricorsuali relative all'accertamento dei fatti riferiti all'aspetto soggettivo del reato. Non occorre in particolare chinarsi sull'asserita mancata conoscenza del ricorrente del limite di velocità di 80 km/h sul tratto di autostrada in cui è avvenuto il rilevamento radar, né sull'asserita mancanza di consapevolezza della velocità raggiunta dal suo veicolo. Questioni, queste, che, come visto, sono nel frattempo definitivamente state risolte in sede penale. Si osserva, a titolo abbondanziale, che, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la disattenzione che il Consiglio di Stato ha imputato al ricorrente non si riferisce alla sua velocità di crociera (mancata verifica del contachilometri) bensì al limite di velocità fissato a 80 km/h, di modo che anche la relativa censura (cfr. ricorso, punto n. 34, pag. 14) cade nel vuoto.



                                   3.   3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Tuttavia, in concreto, gli accadimenti descritti da ultimo nella sentenza emanata il 3 settembre 2020 dal Tribunale federale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr (Mizel, op. cit., pag. 408 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, ad RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi degli art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. abis LCStr (Mizel, op. cit., pag. 408).


3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr).
Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr, dopo un'infrazione grave la licenza di condurre è revocata per almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; l'articolo 90 cpv. 4 è applicabile. Quest'ultimo disposto, in effetti, fissa le soglie di superamento di velocità oltre le quali si realizza il reato di "pirateria della strada" e si giustifica, dunque, una revoca ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. abis. Ciò si avvera quando la velocità massima consentita è superata:

                                         a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h

                                         b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h

                                         c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h

                                         d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h.


L'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr è dunque il corrispettivo amministrativo dell'art. 90 cpv. 3 LCStr (cfr. sentenza CR.2020.40 del Tribunale cantonale vodese del 16 novembre 2021 consid. 3a). Sotto il profilo oggettivo, quest'ultimo reato presuppone la violazione di una norma elementare della circolazione (di cui dà una lista non esaustiva) e la creazione di un forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Il superamento delle soglie di velocità fissate dall'art. 90 cpv. 4 LCStr costituisce sistematicamente una violazione di una norma elementare della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr (cfr. DTF 143 IV 508 consid. 1.1). Di principio, inoltre, un simile eccesso di velocità è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Trattasi, tuttavia, di una presunzione che può essere rovesciata in presenza di circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui il limite di velocità superato non aveva quale scopo la sicurezza della circolazione (cfr. DTF 143 IV 508 consid. 1.6; cfr. pure STF 6B_271/2020 citata consid. 3.1).
La grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale è un reato intenzionale. L'intenzione deve riferirsi alla violazione di una norma elementare della circolazione nonché al forte rischio di causare un'incidente con feriti gravi o morti. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. DTF 142 IV 137 consid. 3.3). Chi supera la velocità massima consentita nella misura prevista dall'art. 90 cpv. 4 LCStr adempie di regola anche le condizioni soggettive di detta infrazione. In tal caso, di regola il conducente ha infatti, da un lato, l'intenzione di violare una norma elementare della circolazione e, dall'altro, accetta di correre il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Il Tribunale federale ha tuttavia negato l'esistenza di una presunzione legale irrefragabile in favore della realizzazione delle condizioni soggettive di cui al cpv. 3 in caso di eccessi di velocità contemplati dal cpv. 4 lett. a-d. Ha pertanto ritenuto che il giudice debba conservare un margine di manovra, seppur limitato, che gli consenta di escludere la realizzazione delle condizioni soggettive dell'infrazione in presenza di circostanze particolari, quali un guasto tecnico al veicolo (disfunzionamento dei freni o del regolatore di velocità), una pressione esterna (minaccia, presa d'ostaggio), improvvisi malori (crisi epilettica) o una corsa d'emergenza all'ospedale (cfr. DTF 142 IV 137 consid.10.1, 11.1 e 11.2; cfr. pure STF 6B_271/2020 citata consid. 3.1 e rif., 6B_931/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3.3). Dalla citata giurisprudenza del Tribunale federale l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non ha motivo di scostarsi.


3.3. Nel caso in esame, il ricorrente non contesta più in questa sede l'adempimento dei presupposti oggettivi dell'infrazione, ossia di una grave violazione qualificata delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr. Pacifico è infatti che RI 1 circolasse, il 10 maggio 2018, sull'autostrada A2, in territorio di Mendrisio, a una velocità di 144 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto in cui vigeva il limite di 80 km/h, superando così di ben 64 km/h la velocità massima consentita. Come appena visto, un eccesso di velocità che oltrepassa la soglia fissata dall'art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, a meno che sussistano circostanze eccezionali atte a rovesciare tale presunzione. Circostanze che, in concreto, non si avverano, come peraltro già considerato dall'autorità penale (cfr. sentenza CARP citata consid. 9a, che ha segnatamente rilevato come il limite di velocità superato rispondesse a un'esigenza di sicurezza generale per tutti gli utenti della strada dettata dalla presenza di un grosso cantiere, con tanto di macchinari da lavoro posizionati al bordo della carreggiata, e dall'importante restringimento delle corsie), dalle cui valutazioni non v'è motivo di scostarsi. Indipendentemente dalle circostanze favorevoli in cui sarebbe stata commessa e dall'assenza di operai sul cantiere al momento dei fatti, sono pertanto dati i presupposti oggettivi dell'infrazione (cfr. pure, nello stesso senso, DTF 143 IV 508 consid. 1.7.2).

 

3.4. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo la giurisprudenza federale appena citata, di regola, colui che commette un eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr ha l'intenzione di violare una norma elementare della circolazione e accetta di correre il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Se è ben vero che non si tratta di una presunzione irrefragabile, è altresì vero che in concreto non sono date le circostanze eccezionali evocate dalla giurisprudenza per rovesciarla. Le ottime condizioni di viabilità (tratto autostradale rettilineo, asciutto e privo di traffico) e di visibilità (bella giornata soleggiata) di cui si prevale l'insorgente non presentano alcuna particolarità e non sono dunque suscettibili di escludere la realizzazione dell'elemento soggettivo dell'infrazione (cfr. STA 52.2016.310 del 9 febbraio 2017 consid. 5.4). Nemmeno le autorità penali hanno del resto ravvisato simili circostanze eccezionali (cfr. sentenza CARP citata consid. 10, confermata da STF 6B_271/2020 citata consid. 3.5). Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto dato il dolo eventuale, tenuto conto della presenza dell'imponente cantiere stradale, del conseguente importante restringimento delle carreggiate e della generale impossibilità di evitare un grave incidente in presenza di ostacoli o in caso di perdita di padronanza del veicolo. Richiamata la considerazione della CARP secondo cui l'insorgente, circolando a cavallo tra le due corsie di marcia, aveva dimostrato una certa sua disinvoltura e spregiudicatezza in quanto conducente, ha ritenuto che nulla mutasse al riguardo la perizia psicologica del traffico agli atti (attestante l'assenza nell'insorgente di una propensione al rischio o di una tendenza all'imposizione aggressiva nel traffico, rispettivamente di impulsività). Ritenuto come l'art. 90 cpv. 3 LCStr ponga sullo stesso piano i sorpassi temerari, la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore e la grave inosservanza di un limite di velocità, ha infine reputato che al ricorrente non giovasse affermare di non avere una forma mentis paragonabile agli autori di altre tipologie di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale. Le considerazioni del Tribunale federale sono perfettamente condivisibili.

3.5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 64 km/h laddove il limite vigente è 80 km/h è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr.
Se ne deve concludere che il provvedimento amministrativo della durata di due anni tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità (ancor più se si considera il precedente divieto di condurre della durata di quattro mesi pronunciato nel 2015 per un altro grave eccesso di velocità), tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

3.6. Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 16 giugno 2018 al 15 giugno 2020, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo (che tenga conto di quello già scontato) di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al maggio 2018 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

 

 

                                   4.   4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, invero dato per legge (art. 71 LPAmm), diviene priva d'oggetto.


4.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera