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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 16 luglio 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 10 giugno 2020 (n. 3028) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 13 agosto 2018 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha fatto divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di due anni; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, cittadino
italiano residente a __________ (I, prov. di __________), è nato il __________
1954 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1972.
Imprenditore di professione, in passato ha subito una revoca della patente di
guida della durata di quattro mesi (scontata dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile
2015 inclusi) a seguito di un'infrazione grave alle norme della circolazione
(eccesso di velocità di 47 km/h in semiautostrada laddove vigeva un limite di 80
km/h) commessa il 31 dicembre 2014 (decisione del 12 marzo 2015).
B. a. Il 10 maggio 2018, giorno festivo, verso le ore
10.20, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo immatricolato (I) __________ in
territorio di Mendrisio (autostrada A2 in direzione nord) a una velocità
punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 144 km/h (dedotto il
margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 80 km/h.
b. Per tali fatti, con sentenza del 5 giugno
2019 (inc. 72.2018.202), la Corte delle assise correzionali di Mendrisio
lo ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
giusta l'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c della legge federale sulla circolazione
stradale del 19 dicembre 1958
(LCStr; RS 741.01), condannandolo alla pena detentiva di 12 mesi,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.
c. Tale condanna è stata confermata dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP) che, con giudizio del 28 gennaio 2020 (inc. 17.2019.200+280), ha respinto l'appello presentato dal conducente.
C. a. Nel frattempo, preso
atto del rapporto di polizia relativo a tali fatti, il 15 giugno 2018 la
Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un
procedimento amministrativo di divieto di condurre. Contestualmente,
sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, l'autorità dipartimentale
gli ha fatto divieto di condurre veicoli a motore a titolo preventivo e
cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel
contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura dello psicologo del
traffico. Tale decisione, richiamante in particolare gli art. 15d cpv. 1
lett. c LCStr nonché 28a cpv.
1 lett. b, 30 e 45 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del
27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è cresciuta in giudicato incontestata.
b. Il 16 luglio 2018 RI 1 si è sottoposto all'esame peritale disposto nei suoi
confronti.
Preso atto delle conclusioni della perizia rassegnata il 19 luglio successivo
dal lic. psic. Lorenzo Pezzoli (che ha essenzialmente ritenuto il conducente
idoneo alla guida) e raccolte le osservazioni dell'interessato riguardo alla
procedura amministrativa, con decisione del 13 agosto 2018 la Sezione della
circolazione gli ha fatto divieto di condurre veicoli a motore per la durata di
due anni (dal 16 giugno 2018 al 15 giugno 2020 inclusi), autorizzando
comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c
cpv. 2 lett. abis LCStr,
nonché 33 cpv. 1 e 45 cpv. 1 OAC. Un eventuale ricorso è stato privato
dell'effetto sospensivo.
D. a. Avverso tale
provvedimento RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone in via
principale l'annullamento (con richiesta di sospendere il procedimento
amministrativo in attesa della conclusione della procedura penale in corso) e chiedendo
subordinatamente la riduzione della sua durata a tre mesi. In via preliminare
ha sollecitato la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame.
b. Con giudizio del 3 ottobre 2018, dichiarato immediatamente esecutivo, il
Presidente del Consiglio di Stato, stante l'idoneità alla guida dell'interessato
accertata in sede peritale, in accoglimento dell'istanza provvisionale, ha
conferito effetto sospensivo al ricorso.
c. Pronunciatosi nel merito il 10 giugno 2020, il Governo ha poi confermato il
provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1.
Disattesa una censura di carente motivazione della decisione dipartimentale,
l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il conducente non potesse più in quella
sede contestare i fatti e l'apprezzamento degli stessi operato dalla CARP nella
sua decisione, che ha considerato definitiva. Ha poi reputato che in concreto
non sussistessero quelle circostanze eccezionali suscettibili di rovesciare la
presunzione legale secondo cui chiunque supera le soglie di velocità fissate
dall'art. 90 cpv. 4 LCStr realizza le condizioni oggettive e soggettive di una
grave infrazione qualificata giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr.
Ha quindi confermato l'adeguatezza del provvedimento adottato (anche a fronte
del precedente del 2015), precisando che la sua durata, corrispondente al
minimo legale, non avrebbe potuto essere ridotta nemmeno a fronte di un'effettiva
necessità di disporre della patente, in concreto comunque non comprovata.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone in via principale l'annullamento con rinvio della
causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio (una volta chiarite le sue
effettive responsabilità penali) e chiedendo, subordinatamente, la riduzione a
tre mesi della durata del divieto di condurre, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame.
Il ricorrente rimprovera anzitutto alla precedente istanza di avere a torto
considerato definitiva la sentenza della CARP, in realtà dedotta in giudizio
davanti al Tribunale federale. Rileva che l'accoglimento di tale ricorso comporterebbe
la derubricazione del reato a infrazione grave (art. 90 cpv. 2 LCStr), per modo
che verrebbe a cadere la durata minima legale di due anni del provvedimento
amministrativo. Lamenta pertanto che il Consiglio di Stato non abbia atteso -
come invece esplicitamente richiesto nel gravame - l'esito del procedimento
penale prima di pronunciarsi, in violazione del principio dell'unità di
giudizio. Nega in ogni caso l'adempimento della condizione soggettiva del reato
di cui all'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, con conseguente inapplicabilità dell'art.
16c cpv. 2 lett. abis LCStr. Non si sarebbe infatti accorto (né,
in base alle concrete circostanze, avrebbe avuto ragione di credere) che il
limite di velocità sul tratto in questione fosse fissato a 80 km/h; neppure si
sarebbe reso conto di circolare alla velocità accertata dall'apparecchio radar.
Nega pertanto di avere avuto l'intenzione di violare in modo grave norme
elementari della circolazione e quindi di avere accettato di correre un forte
rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Lamenta inoltre che
il Governo avrebbe applicato in modo errato il concetto d'intenzionalità inteso
dal legislatore non considerando le risultanze della perizia psicologica agli
atti, da cui emergerebbe la differenza tra la sua forma mentis e quella
di chi commette sorpassi temerari e gare non autorizzate.
F. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta
silente.
G. In sede di replica,
l'insorgente si è limitato a segnalare che il 3 settembre 2020 il Tribunale
federale aveva respinto il ricorso in materia penale da lui interposto,
versando agli atti la relativa sentenza (STF 6B_271/2020).
Né il Governo né l'autorità dipartimentale hanno presentato una duplica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (che già
comprendono l'incarto del Governo richiamato in questa sede), senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid.
3.3 e rimandi), il richiamo dell'intero incarto della CARP, sollecitato
dall'insorgente, non appare infatti idoneo ad apportare al Tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia,
ritenuto
che agli atti figurano già sia il rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria
del 7 giugno 2018, sia le sentenze penali emanate in prima e seconda istanza
cantonale e nella sede federale.
2. 2.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità
amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione
penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata
secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid.
3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal
giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti
sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume
nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se
l'apprezzamento delle prove compiuto dal
giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il
giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare
quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II
95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103
consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo
il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a
esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016
consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20
marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 10 maggio
2018, la CARP ha condannato RI 1 alla pena detentiva di 12 mesi (sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) per avere superato di
almeno 64 km/h la velocità massima di 80 km/h consentita sul tratto autostradale
percorso, riconoscendolo colpevole di infrazione grave qualificata alle norme
della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv.
1 e 32 cpv. 2 LCStr nonché 4a cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulle norme
della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11] e 22 cpv. 1
dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 [OSStr; RS
741.21]). Considerate adempiute le condizioni oggettive del reato (cfr.
sentenza CARP 17.2019.200+280 citata consid. 9a e 9e), la CARP si è chinata
sull'aspetto soggettivo, escludendo la presenza di circostanze particolari atte
ad escluderlo. Alla luce della documentazione fotografica agli atti (che mostrava,
in tutta evidenza, i segnali indicanti il limite massimo di 80 km/h) e a fronte
delle dichiarazioni del conducente stesso, ha ritenuto che il limite vigente
gli fosse ben noto (cfr. citata sentenza consid. 9b; cfr. pure consid. 9c). Ha
inoltre considerato ben poco verosimile che RI 1 - conducente esperto, abituato
a guidare la sua vettura quotidianamente e su lunghe distanze - non si fosse
accorto di circolare a una velocità così elevata (cfr. citata sentenza consid.
9d). Ha quindi concluso che egli avesse agito intenzionalmente, accettando il
forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o
morti (cfr. citata sentenza consid. 10).
Il Consiglio di Stato ha considerato definitivo il giudizio d'appello. A torto,
come rettamente rilevato nel gravame, ritenuto che contro lo stesso il
conducente aveva presentato ricorso davanti al Tribunale federale. Anziché
procedere nei suoi incombenti, l'Esecutivo cantonale avrebbe quindi dovuto
attendere l'esito del procedimento penale, come peraltro espressamente
richiesto dall'insorgente (cfr. ricorso al Governo, petitum n. II.1).
Per giurisprudenza, infatti, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la
qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del
procedimento amministrativo, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di
principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una
pronuncia penale passata in giudicato (cfr. DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib
158 consid. 2c/bb; Philippe Weissenberger,
Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach
Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, Vorbemerkungen zu Art. 16 ff., n. 13; Cédric Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 425, 686 e 689). A
questo stadio, la questione va tuttavia considerata superata, ritenuto che, con
sentenza del 3 settembre 2020, il Tribunale federale ha confermato la condanna
del ricorrente, che è dunque regolarmente passata in giudicato. I giudici
federali hanno condiviso le valutazioni della CARP segnatamente in punto
all'adempimento dell'elemento soggettivo. Hanno in particolare confermato
l'inverosimiglianza della tesi secondo cui il ricorrente non si sarebbe
avveduto del limite di velocità vigente sul tratto d'autostrada in questione.
Da un lato, poiché lo stesso era segnalato chiaramente (peraltro in maniera
ancor più evidente del precedente limite di 100 km/h che l'interessato ha
ammesso di avere visto). Dall'altro, perché la presenza di un cantiere, con
conseguente importante restringimento delle carreggiate, è una costellazione
che solo eccezionalmente non comporta una limitazione della velocità a 80 km/h.
Dall'altro ancora, perché il ricorrente aveva ammesso - non tanto nei suoi
interrogatori, quanto davanti allo psicologo del traffico - di avere
ripetutamente percorso quel tratto di strada anche dopo l'apertura del
cantiere, avvenuta un paio di mesi prima dei fatti (cfr. STF 6B_271/2020 citata
consid. 3.4). L'Alta Corte federale non ha inoltre ritenuto plausibile che il
conducente non si fosse accorto dell'entità della velocità a cui circolava,
vista la sua perfetta conoscenza della prestanza della vettura, che è abituato
a guidare quotidianamente su lunghe distanze (ibidem).
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più
contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno
ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per
evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla
condanna di RI 1. Ne discende che non mette conto di soffermarsi sulle censure ricorsuali
relative all'accertamento dei fatti riferiti all'aspetto soggettivo del reato.
Non occorre in particolare chinarsi sull'asserita mancata conoscenza del
ricorrente del limite di velocità di 80 km/h sul tratto di autostrada in cui è
avvenuto il rilevamento radar, né sull'asserita mancanza di consapevolezza
della velocità raggiunta dal suo veicolo. Questioni, queste, che, come visto, sono
nel frattempo definitivamente state risolte in sede penale. Si osserva, a
titolo abbondanziale, che, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la
disattenzione che il Consiglio di Stato ha imputato al ricorrente non si
riferisce alla sua velocità di crociera (mancata verifica del contachilometri)
bensì al limite di velocità fissato a 80 km/h, di modo che anche la relativa
censura (cfr. ricorso, punto n. 34, pag. 14) cade nel vuoto.
3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Tuttavia, in concreto, gli accadimenti descritti da ultimo nella sentenza emanata il 3 settembre 2020 dal Tribunale federale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr (Mizel, op. cit., pag. 408 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, ad RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi degli art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. abis LCStr (Mizel, op. cit., pag. 408).
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le
quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe
disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure
l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso,
segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione
dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità
professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può
tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr).
Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr, dopo un'infrazione grave la licenza di condurre è revocata
per almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della
circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un
incidente della circolazione con feriti
gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di
velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non
autorizzate con veicoli a motore; l'articolo 90 cpv. 4 è applicabile. Quest'ultimo
disposto, in effetti, fissa le soglie di
superamento di velocità oltre le quali si realizza il reato di "pirateria
della strada" e si giustifica, dunque, una revoca ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. abis.
Ciò si avvera quando la velocità massima
consentita è superata:
a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h
b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h
c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h
d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h.
L'art. 16c cpv. 2 lett. abis
LCStr è dunque il corrispettivo amministrativo dell'art. 90 cpv. 3 LCStr (cfr.
sentenza CR.2020.40 del Tribunale cantonale vodese del 16 novembre 2021 consid.
3a). Sotto il profilo oggettivo, quest'ultimo reato presuppone la violazione di
una norma elementare della circolazione (di cui dà una lista non esaustiva) e
la creazione di un forte rischio di causare un
incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Il superamento
delle soglie di velocità fissate dall'art. 90 cpv. 4 LCStr costituisce
sistematicamente una violazione di una norma elementare della circolazione
giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr (cfr. DTF 143 IV 508 consid. 1.1). Di principio, inoltre,
un simile eccesso di velocità è sufficiente a creare un forte rischio di
causare un incidente con feriti gravi o morti.
Trattasi, tuttavia, di una presunzione che può essere rovesciata in presenza di
circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui il limite di velocità
superato non aveva quale scopo la sicurezza della circolazione (cfr. DTF 143 IV
508 consid. 1.6; cfr. pure STF 6B_271/2020 citata consid. 3.1).
La grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale è un
reato intenzionale. L'intenzione deve riferirsi alla violazione di una norma elementare
della circolazione nonché al forte rischio di causare un'incidente con feriti
gravi o morti. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. DTF 142 IV 137 consid.
3.3). Chi supera la velocità massima consentita nella misura prevista dall'art.
90 cpv. 4 LCStr adempie di regola anche le condizioni soggettive di detta
infrazione. In tal caso, di regola il conducente ha infatti, da un lato, l'intenzione
di violare una norma elementare della circolazione e, dall'altro, accetta di
correre il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Il
Tribunale federale ha tuttavia negato l'esistenza di una presunzione legale
irrefragabile in favore della realizzazione delle condizioni soggettive di cui
al cpv. 3 in caso di eccessi di velocità contemplati dal cpv. 4 lett. a-d. Ha
pertanto ritenuto che il giudice debba conservare un margine di manovra, seppur
limitato, che gli consenta di escludere la realizzazione delle condizioni
soggettive dell'infrazione in presenza di circostanze particolari, quali un guasto
tecnico al veicolo (disfunzionamento dei freni o del regolatore di velocità),
una pressione esterna (minaccia, presa d'ostaggio), improvvisi malori (crisi
epilettica) o una corsa d'emergenza all'ospedale (cfr. DTF 142 IV 137
consid.10.1, 11.1 e 11.2; cfr. pure STF 6B_271/2020 citata consid. 3.1 e rif., 6B_931/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3.3). Dalla citata giurisprudenza del Tribunale
federale l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della
licenza di condurre non ha motivo di scostarsi.
3.3. Nel caso in esame, il ricorrente non contesta più in questa sede l'adempimento
dei presupposti oggettivi dell'infrazione, ossia di una grave violazione qualificata
delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. abis
LCStr. Pacifico è infatti che RI 1 circolasse, il 10 maggio 2018,
sull'autostrada A2, in territorio di Mendrisio, a una velocità di 144 km/h (già
dedotto il margine di tolleranza) su un tratto in cui vigeva il limite di 80
km/h, superando così di ben 64 km/h la velocità massima consentita. Come appena
visto, un eccesso di velocità che oltrepassa la soglia fissata dall'art. 90
cpv. 4 lett. c LCStr è sufficiente a creare un forte rischio di causare un
incidente della circolazione con feriti gravi o
morti, a meno che sussistano circostanze eccezionali atte a rovesciare
tale presunzione. Circostanze che, in concreto, non si avverano, come peraltro
già considerato dall'autorità penale (cfr. sentenza CARP citata consid. 9a, che
ha segnatamente rilevato come il limite di velocità superato rispondesse a
un'esigenza di sicurezza generale per tutti gli utenti della strada dettata
dalla presenza di un grosso cantiere, con tanto di macchinari da lavoro
posizionati al bordo della carreggiata, e dall'importante restringimento delle
corsie), dalle cui valutazioni non v'è motivo di scostarsi. Indipendentemente
dalle circostanze favorevoli in cui sarebbe stata commessa e dall'assenza di operai
sul cantiere al momento dei fatti, sono pertanto dati i presupposti oggettivi
dell'infrazione (cfr. pure, nello stesso senso, DTF 143 IV 508 consid. 1.7.2).
3.4. Tale eccesso è, di
principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che,
secondo la giurisprudenza federale appena citata, di regola, colui che commette
un eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr ha l'intenzione di
violare una norma elementare della circolazione e accetta di correre il forte
rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Se è ben vero che non
si tratta di una presunzione irrefragabile, è altresì vero che in concreto non
sono date le circostanze eccezionali evocate dalla giurisprudenza per
rovesciarla. Le ottime condizioni di viabilità (tratto autostradale rettilineo,
asciutto e privo di traffico) e di visibilità (bella giornata soleggiata) di
cui si prevale l'insorgente non presentano alcuna particolarità e non sono
dunque suscettibili di escludere la realizzazione dell'elemento soggettivo
dell'infrazione (cfr. STA 52.2016.310 del 9 febbraio 2017 consid. 5.4). Nemmeno
le autorità penali hanno del resto ravvisato simili circostanze eccezionali (cfr.
sentenza CARP citata consid. 10, confermata da STF 6B_271/2020 citata consid. 3.5).
Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto dato il dolo eventuale, tenuto
conto della presenza dell'imponente cantiere stradale, del conseguente
importante restringimento delle carreggiate e della generale impossibilità di
evitare un grave incidente in presenza di ostacoli o in caso di perdita di
padronanza del veicolo. Richiamata la considerazione della CARP secondo cui
l'insorgente, circolando a cavallo tra le due corsie di marcia, aveva
dimostrato una certa sua disinvoltura e spregiudicatezza in quanto conducente,
ha ritenuto che nulla mutasse al riguardo la perizia psicologica del traffico
agli atti (attestante l'assenza nell'insorgente di una propensione al rischio o
di una tendenza all'imposizione aggressiva nel traffico, rispettivamente di
impulsività). Ritenuto come l'art. 90 cpv. 3 LCStr ponga sullo stesso piano i
sorpassi temerari, la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a
motore e la grave inosservanza di un limite di velocità, ha infine reputato che
al ricorrente non giovasse affermare di non avere una forma mentis paragonabile
agli autori di altre tipologie di grave infrazione qualificata alle norme della
circolazione stradale. Le considerazioni del Tribunale federale sono
perfettamente condivisibili.
3.5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va mantenuto lo schematismo
propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 64
km/h laddove il limite vigente è 80 km/h è sufficiente a considerare adempiuti
i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave qualificata alle
norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr.
Se ne deve concludere che il provvedimento amministrativo della durata di due
anni tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo
Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e
rispettosa del principio della proporzionalità (ancor più se si considera il
precedente divieto di condurre della durata di quattro mesi pronunciato nel
2015 per un altro grave eccesso di velocità), tant'è che corrisponde al minimo
previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiato il
ricorrente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr). Minimo, sia
detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in
presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di
disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata
sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr;
DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21
gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
3.6. Il ricorrente avrebbe dovuto
scontare la misura dal 16 giugno 2018 al 15 giugno 2020, ma le procedure
ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del
provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione,
l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e
fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo (che tenga conto di quello già
scontato) di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo
differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al maggio 2018 e che le
revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro
carattere istruttivo.
4. 4.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve essere respinto.
4.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di conferimento
dell'effetto sospensivo al gravame, invero dato per legge (art. 71 LPAmm),
diviene priva d'oggetto.
4.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art.
49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera