|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
|
vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2020 della
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 3 agosto 2020 del Municipio CO 2 che ha deliberato la commessa per il servizio di ritiro e smaltimento degli scarti vegetali durante il periodo settembre 2020 - dicembre 2021 alla CO 1 previa esclusione dell'insorgente; |
|
|
|
ritenuto, in fatto
A. Il 26 maggio 2020 il Municipio CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di ritiro e smaltimento degli scarti vegetali dei Quartieri di __________, __________, __________, __________, __________ e __________ per il periodo settembre 2020 - dicembre 2021 (FU n. __________ pag. __________ e segg.).
L'avviso di gara (al punto n. 4) enunciava, tra gli altri, il seguente criterio di idoneità:
Sono abilitate a concorrere le ditte che rispettano le seguenti condizioni:
(…)
g) Sono ammesse a partecipare le ditte che operano nell'ambito della gestione di scarti vegetali, che dispongono di un impianto di compostaggio centralizzato o a bordo campo autorizzato dalle autorità competenti e che dimostrano di disporre di una piazza di lavorazione autorizzata dalle autorità competenti e conforme dal profilo tecnico e ambientale.
(…)
Le ditte che non ottemperano ai criteri di idoneità stabiliti saranno escluse dal concorso.
Analoga prescrizione era inserita nel
capitolato d'appalto (pos. 223.100 lett. g).
Alle pos 252.300-310 prevedeva in particolare quanto segue.
252.300 Da inoltrare successivamente, su richiesta
252.310 La sede appaltante può in ogni momento richiedere all'offerente l'analisi dei prezzi offerti, la garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.110 e altre informazioni relative al presente appalto, in particolare sulla piazza e sui processi di lavorazione degli scarti vegetali: licenze, autorizzazioni, analisi sul materiale compostato, informazioni sugli impianti a bordo campo e sulla capacità operativa della piazza di lavorazione (capacità autorizzata, elenco dei contratti già acquisiti, registro consegne, ecc.).
I predetti documenti informavano circa la
possibilità di inoltrare domande a cui il committente avrebbe dato seguito
fornendo riscontro a tutti i concorrenti (cfr. avviso di gara punto n. 7, pos. 234 del capitolato).
Contro il bando e i documenti di concorso era data facoltà di ricorso a
questo Tribunale. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. a. Entro il termine utile sono giunte al committente quattro offerte, di valori compresi tra fr. 468'421.76 e fr. 607'180.30.
b. Dopo l'apertura delle offerte, il
committente ha comunicato ai concorrenti che risultava necessario integrare la
documentazione. Per quanto qui interessa, ha impartito alla RI 1 un termine scadente il 20 luglio 2020 per
la trasmissione della licenza
edilizia dell'impianto di lavorazione del materiale, dell'avviso cantonale con
indicazione della capacità massima (tonnellate/anno) di materiale lavorabile
dall'impianto, dell'elenco dei contratti già acquisiti per il periodo (anche
parziale) dell'appalto e dell'analisi di laboratorio relative al contenuto di
metalli pesanti e sostanze nutritive del compost prodotto al massimo un anno prima
della scadenza del concorso, con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso
tale termine, l'offerta sarebbe stata esclusa dalla procedura. Dei ragguagli
che ne sono derivati si dirà più oltre (cfr. infra, consid. 3.3).
c. Con decisione del 3 agosto 2020 il Municipio CO 2 ha risolto di escludere dalla
procedura due offerte, fra cui quella della RI
1 per non aver consegnato la documentazione richiesta riguardante la piazza
di deposito/lavorazione nei termini stabiliti (probabilmente perché non esiste
una licenza edilizia per l'impianto di compostaggio), non consentendo così alla
sede appaltante di verificare il criterio d'idoneità riportato alla pos.
223.100 lett. g) del capitolato. Esso ha quindi aggiudicato la commessa
alla CO 1, la cui offerta di fr. 598'537.35 è giunta prima in graduatoria con
6.00 punti.
C. Contro la predetta
decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al committente per nuova decisione,
subordinatamente la delibera in proprio favore, il tutto previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente ha contestato l'esclusione
della propria offerta, sostenendo di aver prodotto tutta la documentazione esatta
dalle disposizioni concorsuali e di aver anche fornito, tempestivamente e
integralmente, quella richiesta successivamente dalla committenza. La
ricorrente ha precisato di gestire la propria piazza di deposito e lavorazione
a cavallo dei Comuni di __________ e __________. Ha quindi sottolineato che l'area
situata nel comune di __________ dispone di una regolare licenza edilizia ed è
destinata, in buona sostanza, all'insacchettamento, che avviene in un capannone,
del materiale derivante dal compostaggio prodotto dalla piazza di
deposito/lavorazione e che l'area della piazza di deposito/lavorazione
che si trova invece sul Comune di __________ è destinata alla lavorazione del
materiale vegetale e attualmente è interessata da una modifica del PUC
cantonale. Tale modifica, ha soggiunto, non è tuttavia intesa a impedire
quanto avviene tutt'ora ritenuto che identifica infatti l'area in cui si
trova la piazza di deposito/lavorazione della ricorrente (situata nel Comune di
__________) quale zona di interessa cantonale per la lavorazione e lo
smaltimento dei rifiuti vegetali. Poco importa se l'insorgente non dispone
di una licenza di costruzione per la porzione dell'impianto di compostaggio che
è ubicata sull'area del Comune di __________. La necessità di una licenza
edilizia come tale non sarebbe infatti mai stata evocata nelle condizioni del
bando di concorso. Per il resto, sarebbe risaputo che l'attività svolta dalla
ricorrente è ben nota all'autorità cantonale la quale ha sempre concesso le
necessarie autorizzazioni di esercizio dei relativi impianti, non da ultimo in
ragione del ruolo e dell'interesse pubblico rivestito dall'area in questione
per lo smaltimento e il compostaggio dei rifiuti vegetali.
D. a. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Municipio CO 2, ritenendolo tardivo e sostenendo che il criterio di idoneità particolare legato alla necessità di disporre di un impianto di compostaggio e di una piazza di lavorazione autorizzati dalle competenti autorità poteva essere adempiuto unicamente mediante la produzione della relativa documentazione attestante l'autorizzazione di esercizio e meglio la licenza edilizia. Ha inoltre criticato l'agire della ricorrente che con il proprio gravame intende estendere la propria offerta anche alle piazze di deposito e lavorazione site a __________ (ricorso, pag. 6, pt. 7), ritenuto che non le aveva indicate in precedenza. Ha quindi ribadito che la documentazione prodotta dall'insorgente nel termine perentorio assegnatole era incompleta, sia perché per la piazza di lavorazione sita sul fondo mapp. 913 RFD __________ non è stata prodotta alcuna licenza edilizia sia perché per il fondo mapp. 914 RFD __________ la licenza edilizia prodotta non autorizza l'impianto di compostaggio, risp. la piazza di lavorazione, per modo che la sua offerta non poteva che essere esclusa.
b. Ad identica conclusione è
pervenuta la deliberataria, la quale ha addotto argomentazioni sostanzialmente
analoghe a quelle della stazione appaltante. Ha osservato in aggiunta
che la
ricorrente avrebbe meritato l'esclusione anche per non essersi iscritta e
annunciata sul sito www.simap.ch per partecipare alla gara, come
obbligatoriamente richiesto dalle prescrizioni del concorso.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
E. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30
novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso, la
ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla
procedura (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La qualità per
impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 potrà esserle riconosciuta
soltanto in caso di annullamento del provvedimento di esclusione (cfr.
fra le tante, STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1).
1.2. Quanto
alla tempestività il Tribunale considera quanto segue.
1.2.1. Gli art. 17 a 19 LPAmm disciplinano
esaustivamente la forma delle notificazioni per iscritto (art. 17 LPAmm), per
via elettronica (art. 18 LPAmm) e per via edittale (art. 19 LPAmm). La notifica
per via elettronica non è tuttavia possibile non essendo l'art. 18 LPAmm ancora in vigore (cfr. art. 115 cpv. 2
LPAmm; BU 58/2013 pag. 470). La regola rimane comunque quella
dell'intimazione per mezzo della posta, disciplinata dalle condizioni generali "servizi
postali" della Posta Svizzera, con
facoltà di optare per un invio semplice o per un invio raccomandato con
o senza ricevuta di ritorno (STA 52.2016.438/440 del 5 aprile 2018; cfr. messaggio
n. 6645 del 23 maggio 2013 concernente la revisione totale della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, cap. 4.1, pag. 12).
La notifica delle decisioni mediante pubblicazione sul FU deve invece costituire
l'eccezione ed essere utilizzata in un certo senso come ultima ratio
(cfr. messaggio n. 6645 citato, cap. 4.2, pag. 12). L'autorità può infatti ricorrere
a questo tipo di notifica unicamente alle condizioni sancite dall'art. 19
LPAmm, ovvero: se si tratta di una parte d'ignota
dimora priva di un rappresentante raggiungibile (lett. a), se si tratta di un
parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile,
qualora la parte, in violazione dell'art. 11 cpv. 3, non abbia designato un
recapito in Svizzera (lett. b), in una causa con più di venti parti (lett. c),
in una causa nella quale le parti non possono essere determinate tutte senza
oneri particolarmente eccessivi (lett. d).
1.2.2. In concreto, la decisione del 3 agosto 2020 del Municipio CO 2 è stata inviata
per posta raccomandata il giorno stesso ed è stata recapitata alla RI 1 il 5 agosto 2020 (cfr. estratto track
and trace, agli atti).
Il termine per impugnarla ha iniziato a decorrere il 6 ed è giunto a scadenza
il 15 agosto 2020. Trattandosi di un sabato la scadenza è stata prorogata al
lunedì successivo, 17 agosto 2020 (art. 13 cpv. 3 LPAmm). Il gravame, inoltrato
quel giorno a questo Tribunale, è quindi tempestivo. Invano il committente
sostiene il contrario, richiamando le notifiche della
decisione di aggiudicazione mediante pubblicazione sul FU n. 62/2020
(pag. 6234) e sul sito www.simap.ch del 4 agosto 2020,
peraltro limitate al solo dispositivo della risoluzione municipale (la delibera
alla CO 1 per l'importo di fr. 598'537.35 IVA inclusa; doc. 6), senza alcuna
motivazione e accenno all'esclusione della RI 1, come
pure dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Come detto (cfr. supra,
consid. 1.2.1), la pubblicazione di una decisione sul FU rappresenta un sistema
alternativo di notificazione che può essere impiegato unicamente alle condizioni
sancite dall'art. 19 LPAmm (cfr. a livello federale l'art. 36 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968; PA; RS 172.021; STA
90.2015.16-18/20-24 del 13 luglio 2015 consid. 3.3; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2015, pag. 378).
Non occorre approfondire i motivi che hanno indotto il Municipio - che aveva
(già) proceduto alla notifica (personale) scritta alla ricorrente della propria
decisione a tenore dell'art. 17 cpv. 1 LPAmm - a ricorrere (anche) a quella in
via edittale dato che, in concreto, non vi erano comunque i presupposti per
procedere in tal modo. Nessuna delle condizioni previste dall'art. 19 LPAmm risulta
adempiuta, né il committente sostiene il contrario. Quanto alla pubblicazione della
decisione sul sito www.simap.ch, occorre rilevare che la stessa non è neppure
contemplata dalla legge, per cui inutilmente la stazione appaltante tenta di
far risalire la decorrenza del termine (anche) alla data di questa
pubblicazione. A titolo di complemento vale la pena osservare che il ricorso
sarebbe stato tempestivo anche nell'ipotesi in cui la notificazione della
decisione fosse avvenuta regolarmente per via edittale. Secondo la
giurisprudenza di questo Tribunale, resa sotto l'egida della LPAmm nella sua
versione anteriore ma tuttora applicabile posto che anche secondo il vigente
art. 19 cpv. 3 LPAmm fa stato il giorno della pubblicazione, i termini per impugnare eventuali atti del committente
notificati in via edittale attraverso la pubblicazione sul FU iniziano a
decorrere di giovedì, rispettivamente di domenica (STA 52.2005.291 del 28
settembre 2005 consid. 1.3; cfr. inoltre Matteo
Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel
Cantone Ticino, Lugano 2008, pag. 61). Nel
caso concreto, la querelata decisione è apparsa sul FU n. 62 di martedì 4
agosto 2020. Essa è stata dunque pubblicata il 5, per cui il termine di ricorso
ha iniziato a decorrere il 6. Il ricorso, inoltrato il 17 agosto 2020, rispetterebbe
quindi il termine di 10 giorni prescritto dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
1.3. Con le precisazioni di cui al considerando 1.1, il gravame è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione di prove (art. 25 cpv. 2 LPAmm). Il carteggio completo
concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita
dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con
sufficiente cognizione di causa.
2. 2.1. Secondo
l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono
una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri
oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 3 lett. k del
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP;
RL 730.110) prevede che l'avviso di gara deve contenere i criteri di idoneità.
Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di gara, soggiunge l'art. 10 cpv.
1 lett. c, la documentazione di gara deve fornire indicazioni sulle prove
relative ai criteri d'idoneità. Queste norme
impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti
devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione,
quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di
idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui
viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si
pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.
I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di
aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in
grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione
richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa
fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di
permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei
concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che
deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con
l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.
L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto
nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche
nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo
tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei
concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di
concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie
di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso.
Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente
procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati dal bando (STA
52.2017.302 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1, 52.2015.369 del 23 ottobre 2015 e
52.2010.267 del 23 agosto 2010).
2.2. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e
criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri
che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della
commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa
categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri
sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di
carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate
dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il
capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.
2.3. Notoriamente, soltanto
offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione.
Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità,
anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza (art. 1 cpv. 3
lett. b e c CIAP), che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche.
La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve
adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che
deve soddisfare le prescrizioni di gara e, più in generale, le norme di legge
regolanti il campo di attività nel quale si inserisce la commessa. In
applicazione dell'art. 25 lett. a della legge sulle commesse pubbliche del 20
febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), applicabile alle procedure CIAP in forza
del rinvio dato dall'art. 4 cpv. 4 della stessa legge, l'offerente che non adempie
ai criteri di idoneità deve essere escluso dalla procedura (prima del 2020 tale
eventualità era prevista all'art. 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP).
3. 3.1. Nel caso
concreto, come illustrato in narrativa, il committente ha fissato un criterio
di idoneità di natura particolare che imponeva ai concorrenti di dimostrare di
disporre di un impianto di compostaggio centralizzato o a bordo campo
autorizzato dalle autorità competenti e di una piazza di lavorazione
autorizzata dalle autorità competenti e conforme dal profilo tecnico e
ambientale (cfr. pos. 223.100 lett. g). Come rettamente sostenuto dall'ente
banditore e dalla deliberataria, la
conformità di un impianto poteva essere attestata unicamente sulla scorta di
una licenza edilizia che notoriamente è l'autorizzazione che accerta la
conformità, segnatamente alle normative pianificatorie e edilizie, di un
impianto (cfr. anche art. 1 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge
edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). Inutilmente la
ricorrente sostiene quindi che la necessità di una licenza edilizia come
tale non era mai stata evocata nelle condizioni del bando di concorso. A
maggior ragione se si considera che alla pos. 252.310 il committente si era
espressamente riservato il diritto di chiedere la produzione proprio di un tale
documento. Lo stesso Tribunale federale, nell'ambito di una fattispecie
analoga, ha oltretutto confermato che oggetto di procedure di aggiudicazione
possono essere solo beni rispettivamente prestazioni forniti nel rispetto
dell'ordinamento giuridico e che, di principio, ciò non necessita neppure di
essere indicato nel bando, poiché risulta dall'art. 5 cpv. 1 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che
pone il diritto a fondamento e limite dell'attività dello Stato (cfr. STF
2C_498/2017 del 5 ottobre 2017 consid. 4.2.1 con rinvii). Nulla muterebbe quindi
anche se le regole di gara non avessero (espressamente) richiesto di attestare
la conformità dell'impianto necessario per adempiere al processo di smaltimento
oggetto della commessa sulla scorta di una licenza edilizia rilasciata dal
Municipio. Non essendosi oltretutto avvalsa
della facoltà di richiedere informazioni o porre domande al committente, la
ricorrente non può ora pretendere che le prescrizioni vengano interpretate
a suo piacimento. Ne deriva
che le doglianze sollevate al proposito dalla ricorrente devono essere
respinte, già solo perché irrimediabilmente tardive, oltre che infondate. Poste
queste premesse, resta ora da esaminare se essa rispettava il criterio di
idoneità in questione.
3.2. Nella sua offerta (punto n. 4.2, pag. 19), la RI 1 ha indicato di voler utilizzare
la piazza di lavorazione situata sui mapp. 913 e 914 del Comune di __________. In questa sede ha precisato che l'impianto
di compostaggio centralizzato è (invero) situato non solo sul territorio del
Comune di __________ ma anche su quello di __________ e che tale circostanza
era perfettamente nota al committente. La questione di sapere se la ricorrente abbia modificato la
sua offerta in modo inammissibile può rimanere irrisolta, siccome il ricorso
deve in ogni caso essere respinto.
3.3. Come esposto in narrativa, in
applicazione dell'art. 43 cpv. 1 RLCPubb/CIAP e della pos. 252.310 del
capitolato, il 13 luglio 2020 la committenza ha ingiunto alla RI 1 di
presentare entro il 20 luglio 2020 diversa documentazione, pena l'esclusione
dalla gara. Per quanto qui interessa, nel termine impartito la ricorrente ha
trasmesso i seguenti documenti (agli atti sub doc. 12-15):
- licenza edilizia per la formazione di un capannone per macchine d'insacchettamento dei terricci finiti, sul mapp. 914 RFD __________ e relativo avviso cantonale;
- autocertificazione concernente la capacità massima di scarti vegetali lavorabili dall'impianto;
- analisi di laboratorio (Prüfbericht);
- rapporto d'impatto ambientale di 1° fase del giugno 2019 che accompagna la procedura di adozione del piano di utilizzazione cantonale (PUC) dell'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale per il comprensorio del __________.
I documenti prodotti dalla ricorrente sono chiaramente insuscettibili di
sostituire la licenza edilizia richiesta dall'ente banditore. La sua offerta,
con ogni evidenza, non era pertanto conforme alle esigenze di gara ed a nulla
giovano le argomentazioni addotte con il ricorso e la replica per confutare questa
conclusione.
Inutilmente la ricorrente, richiamandosi al fatto che negli atti di gara il
committente non avrebbe esatto la produzione della licenza edilizia relativa
all'impianto di compostaggio centralizzato citato alla pos. 223.100 lett. g,
sostiene che la richiesta di produrre la licenza edilizia "dell'impianto
di lavorazione del materiale" contenuta nello scritto del 13 luglio
2020 poteva legittimamente essere intesa come riferita unicamente al capannone
dove avviene l'insacchettamento del materiale derivante dal compostaggio
prodotto dalla piazza di deposito/lavorazione.
Anzitutto, avuto anche
riguardo alla prescrizione di gara (pos. 252.310) richiamata nello scritto del
13 luglio 2020, è evidente che non poteva esservi alcun dubbio sul fatto che il
Municipio le avesse richiesto di produrre la licenza edilizia per l'impianto di
compostaggio (centralizzato), ovvero per la piazza destinata alla lavorazione e
maturazione degli scarti vegetali, e non già per il (solo) capannone in cui
avviene l'insacchettamento dei terricci finiti (cfr. licenza edilizia
del 9 agosto 2012), ovvero del compost. Come ben si deduce anche dal suo
ricorso (cfr. pag. 6), è del resto evidente che l'insacchettamento del compost
non comporta una lavorazione del materiale (scarti vegetali), ma consiste
essenzialmente nel processo finale volto alla commercializzazione del prodotto
proveniente della piazza di deposito/lavorazione.
Sta di fatto che l'insorgente, non solo non ha prodotto la licenza edilizia
richiestale, ma - per sua stessa ammissione (ricorso pag. 7) - nemmeno la
possiede. A torto essa pretende di dedurre dal permesso esibito per il
capannone, dal fatto che il compost sarebbe trattato e lavorato secondo le
regole dell'arte (cfr. analisi di laboratorio sulla qualità del compost
prodotto di cui al doc. 14 e dichiarazioni di cui ai docc. D e E), dalle precedenti
autorizzazioni cantonali come discarica (citate nella lettera del 1974 di cui
al doc. F, ma di cui agli atti non v'è traccia), dall'iscrizione nel catasto
delle discariche e siti inquinati (doc. G), come pure dagli accordi di
collaborazione del 28 gennaio 2009 con il Comune di __________ e del 6
settembre 2017 con il Consiglio di Stato per la messa a disposizione del
proprio deposito di compostaggio (doc. H e I), che l'impianto fosse implicitamente
autorizzato. Contrariamente a quanto crede, nessuno di questi atti è all'evidenza
in grado di sostituire la licenza edilizia che non detiene per l'impianto
(situato fuori della zona edificabile, cfr. pure progetto per l'informazione e
partecipazione pubblica del PUC dell'impianto di compostaggio d'importanza
sovracomunale del __________, doc. O, pag. 12 seg.). Nulla muta al riguardo il
fatto che la ricorrente svolga da anni siffatta attività e che il suo impianto
di compostaggio sia stato identificato come uno dei cinque di valenza
sovracomunale (cfr. doc. 15; cfr. inoltre docc. L, M e N). Se da un lato è vero
che l'impianto è già esistente, è dall'altro lato altrettanto pacifico che lo
stesso necessita di essere regolarizzato dal punto di vista pianificatorio ed
edilizio. Ciò che non potrà di tutta evidenza accadere fintanto che non saranno
(anzitutto) state create le necessarie basi pianificatorie (ciò che potrebbe
avvenire qualora il Gran Consiglio approvasse il citato PUC, la cui procedura è
però tuttora in corso, cfr. doc. O). Invano la ricorrente sembra pretendere che
il suo impianto potrebbe in ogni caso avvalersi della tutela delle situazioni
acquisite, poiché, nella forma di una discarica, era preesistente al
1972 (ovvero all'anno in cui è entrata in vigore la legge federale contro
l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971[LIA; RU 1972, 1120], che
notoriamente ha introdotto la distinzione tra territorio edificabile e non;
cfr. replica pag. 11 seg.). Premesso che una tale preesistenza non risulta
comprovata, già solo da una semplice scorsa alle vedute aeree pubblicate sul
geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo appare comunque
piuttosto evidente come una simile discarica ben si distingueva - già solo per
estensione - dall'attuale diverso impianto di compostaggio, che la ricorrente
ha avviato attorno agli anni '90, occupando nel corso del tempo un'area di gran
lunga superiore, ricoperta da bosco (cfr. map.geo.admin.ch, immagini aeree del
1977 e 1983 e viste tra il 1990 e il 2020 "SWISSIMAGE Viaggio nel tempo";
cfr. sulla notorietà di queste informazioni, ad es. STF 2C_201/2020 del 18
settembre 2020).
Decisivo per l'esito della presente controversia resta comunque il fatto
che la RI 1 non possiede e non ha prodotto nel termine perentorio impartitole
la licenza edilizia dell'impianto di compostaggio richiesta dall'ente
banditore. La sua offerta è stata quindi rettamente esclusa dalla gara in
applicazione dell'art. 25 lett. a LCPubb, atteso che l'estromissione di un
concorrente per inidoneità è decretata direttamente dalla legge. Già solo per
questo motivo, il ricorso va dunque respinto.
3.4. Resistendo la decisione di esclusione alle censure della ricorrente, quest'ultima non può aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in mancanza della necessaria legittimazione ricorsuale (cfr. supra, consid. 1.1). Va comunque puntualizzato che nella misura in cui risulta essere al beneficio di una regolare licenza edilizia (cfr. doc. 18), la ricorrente non potrebbe in ogni caso contestare che anche l'offerta della deliberataria avrebbe dovuto essere esclusa (cfr. fra le tante, STA 52.2018.600 del 17 maggio 2019 consid. 6.1). L'accenno che muove in tal senso l'insorgente con la replica va quindi in ogni caso respinto.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto nella misura in cui è ricevibile.
5. L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere
effetto sospensivo all'impugnativa.
6. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal ricorso ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre alla deliberataria, patrocinata da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
La ricorrente verserà alla deliberataria fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera