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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sui ricorsi (a) e (b) del 17 agosto 2020 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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a.
b. |
la decisione del 10 giugno 2020 (n. 3019) del Consiglio di Stato che accoglie, in quanto ricevibili, i ricorsi di CO 1, di CO 2 e LLCC e della CO 10 contro la licenza edilizia del 6 marzo 2018 concessa dal Municipio di Breggia alle ricorrenti per costruire un nuovo complesso residenziale (part. PART 1, sezione Morbio Superiore);
la decisione del 10 giugno 2020 (n. 3024) del Consiglio di Stato che accoglie i ricorsi di CO 1, di CO 2 e LLCC e di CO 9 avverso la licenza edilizia del 30 luglio 2019 rilasciata dal Municipio di Breggia alle insorgenti per costruire un nuovo complesso residenziale sullo stesso fondo; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 e la RI 2 sono comproprietarie di un vasto fondo (part. PART 1) situato a Breggia, nel nucleo di Morbio Superiore, tra la strada cantonale che prosegue verso Castel San Pietro e una via che entra nel paese (__________). Sul terreno vi è un vecchio edificio (sub A) di due piani, affiancato da una costruzione accessoria (autorimessa, sub B). Il piano degli interventi edilizi nel nucleo di villaggio (PNIE) assoggetta lo stabile, in parte, a vincolo di risanamento conservativo (con possibilità di ricostruzione o riconfigurazione della volumetria al di sopra del PT; color arancione) e, in parte, alla categoria delle nuove edificazioni possibili (edificio demolibile e ricostruibile; color rosa). Anche l'area centrale del fondo è attribuita alle nuove edificazioni possibili (ma all'area edificabile a completamento del tessuto edilizio tradizionale; tratteggiata in rosa). La parte restante del giardino, incluso il vialetto d'accesso (sub e), rientra invece nelle superfici private non edificate (color giallo chiaro).
ESTRATTO PIANO DEGLI INTERVENTI EDILIZI NEL NUCLEO DI VILLAGGIO
B. a. L'8 maggio 2017, RI 1 e RI 2 hanno chiesto al Municipio il permesso per realizzare sul fondo un nuovo complesso residenziale (con 9 appartamenti), ristrutturando e sopraelevando lo stabile esistente (sub A) e costruendo un nuovo blocco a “L” con una corte, sopra un piano interrato con alcune cantine e vani tecnici e un'autorimessa, che si estende su buona parte del fondo.
SCHEMA INDICATIVO
In particolare, lo stabile esistente (sub A) sarà ristrutturato
(mantenendo diversi muri perimetrali e solette interne) e sopraelevato fino a
ca. 1 m, riconfigurando il tetto, per ricavare un nuovo piano abitabile (2P).
La parte più a sud sarà invece demolita (insieme all'accessorio sub B) e riedificata
con un nuovo corpo di due piani. Sulle diverse facciate saranno formate nuove
aperture.
Il nuovo blocco a “L” è invece costituito da due ali articolate su tre piani
fuori terra (PT-2P), collegate da un corpo scala. L'ala a nord-ovest sarà
contigua all'edificio (sub B) sulla part. PART 2. Verso la corte, il nuovo
volume è caratterizzato da due file di ballatoi che daranno l'accesso ai
diversi appartamenti del complesso. Sul lato opposto, sono tra l'altro previsti
un porticato e alcune logge (prospetti S-O e N-O).
La sottostante autorimessa (con 12 posti auto) sarà accessibile mediante una
piattaforma elevatrice, passando dal nuovo accesso realizzato su C__________
(demolendo un tratto del muro di cinta esistente).
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione dei
vicini CO 1 (part. PART 2), CO 3 e CO 2 (part. PART 3 e PART 4), CO 5 (part. PART
5), CO 7 e CO 6 (part. PART 6) e CO 9 (part. PART 7) e CO 8 (part. PART 8),
come pure della CO 10, per sé e __________.
c. Successivamente, in sede di osservazioni alle opposizioni, gli istanti in
licenza hanno in parte rettificato il progetto, rinunciando ad alcune nuove
aperture affacciate sulla corte del fondo a sud-est (part. PART 7). A richiesta
dell'autorità dipartimentale, hanno inoltre completato la domanda di
costruzione con dei documenti riguardanti la piattaforma elevatrice e la
ventilazione dell'autorimessa, il piano smaltimento delle acque, l'incarto
energia e uno studio fonico (con relativo aggiornamento). Oltre a ciò, hanno
proposto di farsi carico dell'innalzamento dello sbocco del camino sul tetto
dell'edificio contiguo (part. PART 2 sub B) di proprietà di CO 1, per renderlo
conforme alle raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui
tetti.
d. Preso atto dell'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio (n. 101625), il 6 marzo 2018 il Municipio ha rilasciato la licenza
edilizia a una serie di condizioni particolari cantonali e comunali, rigettando
nel contempo le opposizioni pervenute. Per quanto qui interessa, ha in
particolare subordinato il permesso alle clausole (3.1) dettate dalla Sezione
per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS; tra cui quella di
sopraelevare il comignolo dell'edificio vicino, così come proposto dagli
istanti) e dall'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP; inerenti l'intonacatura,
i materiali [per la lattoneria, serramenti, ecc.], i pannelli solari e le
pavimentazioni). Ha inoltre imposto, tra l'altro, (3.2) il rispetto dei piani
di variante che rinunciano alle nuove aperture sulla corte a sud-est, l'obbligo
di entrata e uscita dal fondo immettendosi sulla strada cantonale dall'incrocio
__________ e (3.7) concesso una deroga per la nuova breccia nel muro di
cinta, necessaria ai fini dell'accesso.
e. Con giudizio del 10 giugno 2020 (n. 3019), il Consiglio di Stato ha accolto
i ricorsi interposti da (1) CO 1, da (2) CO 3 e CO 2, CO 4, CO 5, CO 7 e CO 6, CO
9 e CO 8 e (3) dalla CO 10 e __________, annullando la licenza edilizia.
Ammessa la legittimazione attiva degli insorgenti e rinunciato alla congiunzione
con la parallela procedura inerente un secondo progetto (infra, consid.
C), il Governo ha anzitutto dichiarato inammissibile la domanda volta a
ottenere l'adozione di una zona di pianificazione. Nel suo giudizio, ha poi
negato che vi fossero le premesse per procedere a un controllo incidentale del
PR (a fronte dell'entrata in vigore della legge sullo sviluppo territoriale del
21 giugno 2011; LST; RL 701.100) o poiché l'attuale piano non avrebbe recepito
le raccomandazioni dell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da
proteggere d'importanza nazionale (ISOS). Vagliando la conformità del progetto
con il PNIE, ha anzitutto indicato che la sopraelevazione e gli interventi
sulle facciate dell'edificio soggetto a vincolo di risanamento conservativo (con
possibilità di ricostruzione o riconfigurazione della volumetria al di sopra
del PT) non violerebbero le norme di attuazione del piano regolatore di
Breggia, sezione Morbio Superiore (NAPR; art. 17 cpv. 2.1 e 2.2). Analoga
conclusione ha tratto per il nuovo blocco a “L” sull'area edificabile a
completamento del tessuto edilizio tradizionale: in particolare ha difeso la
tesi del Municipio secondo cui, dal profilo della superficie occupata, la nuova
edificazione con la corte sarebbe commisurata alla potenzialità oggettiva
offerta dal sito conformemente al cpv. 3.1 dell'art. 17 NAPR. Conforme alla
norma, ha aggiunto, sarebbe inoltre la contiguità con lo stabile sulla part. PART
2 sub B (privo di aperture sulla facciata sud). I ballatoi rivolti sulla corte
interna non si porrebbero invece in contrasto con il divieto di realizzare
balconi ex art. 17 cpv. 3.2 lett. c NAPR. Il Governo ha poi tutelato anche il
varco praticato nel muro di cinta per l'accesso (escludendo la necessità di una
deroga e un contrasto con l'art. 17 cpv. 5 lett. d NAPR). Per contro, ha
censurato l'autorimessa interrata, nella misura in cui sconfina negli spazi
liberi e disattende la linea di arretramento che delimita l'area
edificabile per le nuove edificazioni fissata dal PNIE. Dopo aver
ammesso la sufficienza dell'accesso e negato che lo sbocco del camino dall'edificio
vicino possa ostare al rilascio del permesso, ha infine stigmatizzato anche la
carenza di motivazione del preavviso dell'UNP dal profilo dell'inserimento
paesaggistico; ha tuttavia omesso di porre rimedio alla carenza, considerato
che la licenza non poteva comunque essere confermata.
C. a. Nel frattempo, RI 1
e RI 2 hanno inoltrato una seconda domanda di costruzione per erigere sul fondo
un nuovo complesso di appartamenti (8). Anche questa domanda, essenzialmente
analoga alla prima, prevede di ristrutturare e sopraelevare lo stabile
esistente e costruire un nuovo volume a “L” con una corte, sopra un piano
interrato con un'autorimessa (11 P). A differenza del primo, questo progetto
riduce tuttavia di un piano l'ala a nord-ovest, in modo da aumentare a 7 m la
distanza tra lo sbocco del camino dell'edificio sulla part. PART 2 e la parte
più alta del nuovo blocco a “L”.
b. Anche questo progetto è stato avversato da diversi vicini, tra cui CO 1, CO
3 e CO 2 e CO 4, CO 5 unitamente agli inquilini __________ e __________ (part. PART
5), CO 7 e CO 6 insieme agli inquilini __________ e __________ (part. PART 6), __________
(abitante dell'edificio sulla part. PART 9), CO 9 con la moglie __________
(part. PART 7), come pure dalla CO 10 e __________.
c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 108624) - integrato tra l'altro
dai preavvisi positivi della SPAAS (che ha in particolare avallato con una
deroga la minor distanza di 7 m dallo sbocco del citato camino) e dell'UNP (che
ha fissato determinate condizioni, in parte analoghe a quelle del primo
progetto) - il 30 luglio 2019 il Municipio ha respinto le opposizioni e
concesso il permesso, corredato dalle clausole dettate dai diversi uffici
cantonali e quelle di sua competenza. In queste ultime, oltre a porre alcuni
obblighi per la copertura del tetto (materiale, sporgenze, ecc.) e per le
aperture verso la part. PART 7 (da munire di inferriate), ha in particolare
confermato l'obbligo di entrata e uscita dal fondo verso l'incrocio con la
strada cantonale e la deroga per la nuova breccia nel muro di cinta.
d. Con una motivazione in gran parte uguale a quella del giudizio parallelo
(consid. Bd), con risoluzione del 10 giugno 2020 (n. 3024) l'Esecutivo
cantonale ha annullato anche quest'ultima decisione, accogliendo i ricorsi contro
di essa presentati dai vicini (1) CO 1, (2) CO 3 e CO 2, CO 4, CO 5 con __________
e __________, CO 7 e CO 6 con __________ e __________ e __________, nonché da
(3) CO 9 e __________.
D. Con due ricorsi di
contenuto essenzialmente identico (a) e (b), RI 1 e RI 2
impugnano ora i due predetti giudizi davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che siano annullati e siano ripristinate le due
licenze edilizie.
Le insorgenti negano in particolare che il PNIE e le norme di attuazione del
PR, che non fisserebbero alcuna linea di arretramento, impediscano di
realizzare autorimesse interrate nelle aree libere da costruzioni. In
particolare, richiamano la norma generale sulle distanze per le costruzioni
sotterranee (art. 6 cpv. 4 NAPR) e l'art. 17 cpv. 6 NAPR, che ammetterebbe
espressamente la possibilità di formare posteggi nelle aree non edificate dei
lotti, laddove - come in concreto - gli obbiettivi di salvaguardia del nucleo
sarebbero rispettati. Spiegano inoltre perché i progetti s'inserirebbero in
maniera ordinata e armoniosa nel paesaggio, confrontandosi con l'inserimento
nel contesto del nucleo e le loro qualità architettoniche (interventi sull'edificio
esistente, aperture, ecc.), invitando inoltre l'UNP a esprimersi ulteriormente.
E. All'accoglimento delle
due impugnative si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione si rimette al giudizio del Tribunale,
mentre il Municipio richiama le sue precedenti prese di posizione, postulando
implicitamente l'accoglimento dei gravami.
Con risposte di tenore identico, i vicini già ricorrenti dinnanzi al Governo
(patrocinati dall'avv. CO 1) avversano le impugnative contro le rispettive
decisioni, riproponendo inoltre le censure sollevate senza successo in prima
istanza. Il ricorso (a) contro il giudizio riferito al primo progetto è
inoltre avversato anche dalla CO 10, per sé e __________. Dei loro diversi
argomenti si dirà, nella misura del necessario, in appresso.
F. In sede di
replica e duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive
conclusioni e domande di giudizio, sviluppando le loro rispettive tesi che, per
quanto occorre, verranno discusse nei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva delle ricorrenti, istanti in licenza, personalmente e
direttamente toccate dai due giudizi impugnati di cui sono destinatarie (art.
65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL
165.100]; art. 21 cpv. 2 LE). I ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm),
sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Ancorché la cerchia dei resistenti non sia del tutto uguale e ad alcuni di
loro possa essere riconosciuta la qualità di parte soltanto nella procedura in
cui erano già ricorrenti (a CO 10 e __________ e CO 8: solo per la causa (a)
di cui all'inc. 52.2020.390; a __________ e __________, __________ e __________,
__________ e __________: solo per la lite (b) relativa all'inc.
52.2020.391), nulla osta all'evasione congiunta delle due impugnative,
pressoché identiche ed essenzialmente fondate sul medesimo impianto fattuale (cfr.
art. 76 cpv. 1 LPAmm). Del resto anche le censure riproposte dai vicini
resistenti, tutti patrocinati dall'avv. PA 1, sono equivalenti per entrambe le
procedure.
1.3. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata, le prove offerte dai
vicini resistenti non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai
fini del giudizio. Non occorre in particolare richiamare il documento che
sarebbe denominato “rapporto dell'incontro 15 luglio 2014 presso i Servizi
generali” o rapporto di pianificazione che sarebbe stato pagato dai
proprietari della part. PART 1 e allestito al di fuori della procedura
legale di adozione del piano regolatore. Decisivo è infatti unicamente se i
progetti in questione siano conformi al piano regolatore vigente, approvato il
6 settembre 2005 (ris. gov. n. 4245), e alle eventuali successive varianti. Non
anche a non meglio precisati rapporti o discussioni relative a uno o più
incontri con il pianificatore e dei municipali che sarebbero avvenuti nel
2014/2015, a seguito di un precedente progetto (del 2012). Per la stessa
ragione, non occorre neppure acquisire agli atti quest'ultimo progetto (che era
stato ritirato). È infine possibile rinunciare anche al sopralluogo: ai fini
della presente pronuncia la situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge in effetti con sufficiente chiarezza dai piani e dalle
diverse fotografie agli atti.
2. Esame
incidentale del PR
2.1. Per costante giurisprudenza, il controllo incidentale (o pregiudiziale)
del piano regolatore in sede di applicazione concreta, segnatamente nell'ambito
del rilascio di una licenza edilizia, è di principio escluso (cfr. DTF 131 II
103 consid. 2.4.1 e rimandi). Un tale controllo è tuttavia possibile, a titolo
eccezionale, non solo se l'interessato non poteva rendersi conto delle
restrizioni impostegli o se non aveva avuto la possibilità di contestarle in
occasione dell'adozione del piano regolatore, ma anche se sono date le condizioni
per un riesame del PR ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT (cfr. DTF 145 II 83 consid.
5, 144 II 41 consid. 5.1; STF 1C_20/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.4 e
rinvii). Secondo quest'ultima disposizione, in caso di notevole cambiamento
delle circostanze, i piani d'utilizzazione sono riesaminati e, se necessario,
adattati. Il mutamento delle circostanze può essere di fatto o di diritto, come
una modifica di legge (cfr. DTF 144 II 41 consid. 5.1, 127 I 103 consid. 6b e
rimandi). La norma mira ad assicurare alla pianificazione una certa stabilità,
senza la quale i piani dell'utilizzazione non potrebbero altrimenti adempiere
la loro funzione (cfr. DTF 144 II 41 consid. 5.1, 128 I 190 consid. 4.2). L'art.
21 cpv. 2 LPT prevede un esame in due tappe: la prima determina se le
circostanze si sono sensibilmente modificate, al punto da giustificare un
riesame del PR; nella seconda fase avviene invece, se necessario, la sua
modifica vera e propria (cfr. DTF 144 II 41 consid. 5.1, 140 II 25 consid. 3 e
rinvii).
In ognuna di queste due tappe occorre procedere a una ponderazione degli
interessi, tenendo conto, da un lato, della necessità a una certa stabilità
della pianificazione, dall'altra, dell'interesse all'adattamento del piano dell'utilizzazione
ai cambiamenti intervenuti. Occorre segnatamente considerare la durata
raggiunta dal PR (tenendo presente che le zone fabbricabili sono predisposte di
principio per coprire un fabbisogno di quindici anni, art. 15 cpv. 1 LPT, e
tanto più una revisione del piano si avvicina a questo orizzonte temporale,
tanto meno peso va dato all'affidamento nella stabilità del piano, DTF 145 II
83 consid. 5.4; cfr. pure STA 90.2014.3 del 9 marzo 2015 consid. 3.1), il suo
grado di realizzazione e concretizzazione (laddove assume importanza, ad
esempio, l'investimento di somme importanti nell'urbanizzazione o l'attuazione
del PR mediante il rilascio di licenze edilizie), nonché l'importanza del
motivo di revisione, la portata della modifica prevista e l'interesse che la
giustificherebbe (cfr. DTF 140 II 25 consid. 3, 128 I 190 consid. 4.2; STF
1C_656/2018 del 4 marzo 2020 consid. 6.1.1). Allo stadio della prima fase, le
esigenze sono tuttavia meno accresciute, un cambiamento notevole delle
circostanze dovendo essere ammesso già quando entri in considerazione una
modifica del PR nel comparto in questione e non sia d'acchito esclusa da
opposti interessi della sicurezza del diritto e dell'affidamento nella
stabilità dei piani (cfr. DTF 140 II 25 consid. 3.2; STF 1C_656/2018 citata
consid. 6.1.1, 1C_40/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 3.2, 1C_378/2016 del 1°
maggio 2017 consid. 4.1; STA 52.2018.570-571 dell'11 maggio 2020 consid. 3.1,
in RtiD I-2021 n. 39).
2.2. La riduzione delle zone edificabili sovradimensionate costituisce un
interesse pubblico importante (cfr. DTF 128 I 190 consid. 4.2), che è di
principio suscettibile di prevalere su quello alla stabilità dei piani e sugli
interessi privati dei proprietari interessati. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, la realizzazione di questo obiettivo - espressamente
previsto dall'art. 15 cpv. 2 LPT a seguito della modifica della LPT del 15
giugno 2012 - non costituisce, da sola, un notevole cambiamento
delle circostanze che giustifica di procedere a un controllo pregiudiziale di
un piano regolatore sulla base dell'art. 21 cpv. 2 LPT (cfr. DTF 144 II 41
consid. 5.2). In effetti, se da un lato il regime transitorio della citata modifica
della LPT non consente di aumentare la superficie complessiva delle zone
edificabili fino all'adattamento dei piani direttori al nuovo diritto (cfr.
art. 38a cpv. 2 LPT; DTF 144 II 41 consid. 5.2, 141 II 393 consid. 3),
d'altra parte non esclude l'attuazione dei PR esistenti conformi alla LPT (cfr.
DTF 144 II 41 consid. 5.2 e rinvii); tanto meno definisce quali fondi debbano
essere toccati dal ridimensionamento delle aree edificabili, scelta che compete
in primo luogo alle autorità locali di pianificazione (cfr. DTF 144 II 41
consid. 5.2 e rimandi). Affinché l'entrata in vigore della modifica della LPT
del 15 giugno 2012 possa essere considerata - allo stadio della prima tappa -
un cambiamento notevole delle circostanze ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT,
occorrono dunque altri elementi che facciano apparire il declassamento di un
fondo come probabile o quantomeno come un'opzione da considerare seriamente;
tra queste, ad esempio, l'ubicazione della particella nella zona edificabile
esistente, il grado di urbanizzazione o il periodo di esistenza del piano (cfr.
DTF 144 II 41 consid. 5.2; STF 1C_161/2019 del 23 gennaio 2020 consid. 3.4,
1C_71/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.1, 1C_695/2017 del 22 febbraio 2019
consid. 3.1 e rinvii). Se queste condizioni sono date, spetta al comune entrare
in materia su una domanda di revisione del PR e determinare, al termine di una
completa ponderazione degli interessi (seconda tappa), se e in che misura si
renda necessario adattare il PR (cfr. DTF 140 II 25 consid. 3.2 e 6; STF
1C_656/2018 citata consid. 6.1.1, 1C_40/2016 citata consid. 3.2.2; STA
52.2018.570-571 citata consid. 3.2).
2.3. In concreto, il piano regolatore di Morbio Superiore è stato approvato dal
Consiglio di Stato, entrando in vigore, il 6 settembre 2005. Ancorché abbia
oltrepassato la soglia dei 15 anni, va anzitutto rilevato che lo stesso non può
ancora essere ritenuto oltremodo vetusto, e in particolare non lo era al
momento della presentazione dei due progetti (2017 e 2019). Contrariamente a
quanto ritengono i resistenti - e impropriamente indicato anche dal Governo -
il villaggio di Morbio Superiore non è inoltre un villaggio dichiarato d'importanza
nazionale dall'ISOS, ma figura unicamente tra le località visitate d'importanza
locale (cfr. Volume 1, Mendrisiotto, pag. 281). Inconferente è quindi il
richiamo alla giurisprudenza evocata dalla CO 10 e dai vicini resistenti. Il
rilievo risale oltretutto al 1988 (cfr. la relativa scheda, di cui pure i
resistenti hanno prodotto un estratto, EDI.2018.117 doc. Z). Non può quindi
essere assimilato a una circostanza nuova, suscettibile di giustificare un controllo
incidentale del PR (cfr. in tal senso STF 1C_368/2021 del 29 agosto 2022
consid. 2.4). Tanto più che essa non era peraltro nemmeno stata ignorata nell'ambito
della procedura di revisione del PR (cfr. complemento esame preliminare del 30
dicembre 2003 del progetto di revisione del piano regolatore comunale del 28
agosto 2003, pag. 3). Il piano regolatore approvato, come si vedrà più avanti,
disciplina del resto in modo dettagliato gli interventi nel nucleo, ponendo
attenzione sia alle nuove edificazione che agli spazi liberi.
A differenza di quanto affermano i resistenti, non ha neppure determinato un
mutamento notevole delle circostanze l'iscrizione del Monte Generoso
(perimetro: 6'198 ha) nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti d'importanza
nazionale (IFP), risalente al 1977 (cfr. allegato 1 della relativa ordinanza
del 2017; RS 451.11). Non ne va diversamente per l'aggregazione comunale di
Morbio Superiore nel nuovo Comune di Breggia del 2017 o per la semplice entrata
in vigore, il 1° gennaio 2012, della LST. A maggior ragione se si considera
che, secondo questa stessa legge (art. 117 LST), persino le procedure in corso prima
di tale data (non ancora sfociate in una decisione di approvazione) sono rispettivamente
erano da concludere secondo il diritto anteriore (cfr. ad es. STA 90.2019.22
del 18 luglio 2022 consid. 1.3, 90.2006.38/45 del 16 luglio 2021 consid. 1.2).
In queste circostanze, non mette conto di soffermarsi sul sovradimensionamento
del PR eccepito dai resistenti che, da solo, non basterebbe comunque per
rimettere in discussione in questa sede il piano regolatore, che assegna il
fondo alla zona centrale del nucleo. Di riflesso, cade nel vuoto anche ogni
critica relativa alla loro richiesta, rimasta inascoltata dal Governo, di
istituire una zona di pianificazione.
2.4. Invano i vicini resistenti pretendono inoltre, in modo del tutto generico,
di non essersi potuti rendere conto delle restrizioni imposte dal piano
regolatore vigente, rispettivamente di non averlo potuto contestare in
occasione della sua adozione. Irrilevante è la semplice circostanza che il PR
adottato dal Consiglio comunale, pubblicato e poi approvato dal Governo,
divergesse in parte dal piano d'indirizzo che era stato sottoposto all'esame
preliminare dipartimentale (cfr. art. 33 della legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT;
BU 1990, 365). Tale circostanza non impediva evidentemente ai proprietari
interessati di far semmai valere i loro diritti nell'ambito della successiva
procedura (art. 34 seg. LALPT).
Anche su questo punto, le obiezioni dei resistenti, infondate, vanno quindi
respinte.
Conformità con il PR
3. 3.1. La zona del
nucleo di villaggio - che comprende le parti e gli spazi che compongono il
tessuto insediativo dell'agglomerato tradizionale di Morbio Superiore - è
soggetta a regolamentazione particolare, costituita dalle indicazioni
planivolumetriche contenute nell'elaborato grafico (in scala 1:500) del PNIE,
dalle relative disposizioni contenute nella
tabella delle altezze e dalle prescrizioni dell'art. 17 NAPR. Il PNIE
distingue (1) gli edifici e i manufatti soggetti a vincolo conservativo
e (2) le nuove edificazioni possibili.
3.2. Per gli edifici soggetti a vincolo conservativo (1), l'art. 17 cpv.
2 NAPR prevede in particolare quanto segue:
2.1
Gli edifici soggetti a vincolo di mantenimento possono essere riattati o
trasformati a condizione che gli interventi tendano a valorizzare o comunque
salvaguardare le componenti tipologiche o morfologiche originarie.
Riservati i diritti di terzi sono ammessi unicamente gli adeguamenti
volumetrici specificatamente indicati nel piano degli interventi edilizi
riguardanti:
a. gli interventi di rialzamento nella misura strettamente necessaria a rendere abitabile il sottotetto;
b. gli interventi di ricostruzione o ristrutturazione con possibilità di riconfigurazione della volumetria al di sopra del piano terreno; in tale ambito, l'altezza degli edifici può essere aumentata a condizione di non compromettere il rapporto di equilibrio con le costruzioni adiacenti o circostanti
L'art. 17 cpv. 2.2 NAPR impone inoltre i seguenti criteri d'intervento particolari:
a. le facciate principali possono essere oggetto di riordino compositivo nella misura dello stretto necessario, tendendo a non alterare le caratteristiche morfologiche originarie e mantenendo o restaurando gli elementi di pregio architettonico o ambientale presenti;
b. le altre facciate possono essere oggetto di interventi di riordino compositivo delle aperture a condizione che venga chiaramente rispettata la predominanza delle parti piene sulle parti vuote;
c. i portali di pregio (..)
d. le nuove aperture che possono essere realizzate nell'ambito del riordino compositivo delle facciate dovranno avere forme analoghe a quelle delle aperture originarie (prevalenza dell'altezza sulla larghezza); sono ammesse eventuali aperture di forma e dimensione particolari a condizione che esse risultino compositivamente in armonia con quelle tradizionali presenti e mantenute;
e. le aperture possono essere munite di ante piene o gelosie (senza vincolo di materiale); non sono ammesse chiusure con rolladen e simili;
f. parapetti e balaustre devono essere eseguiti con materiali tradizionali; (..)
g. i tinteggi delle facciate devono essere preferibilmente eseguiti a calce o al minerale;
h. i loggiati esistenti devono essere mantenuti; (..)
i. (..)
j. per la copertura del tetto devono essere utilizzati i coppi di colore rosso, preferibilmente posati con la tecnica della doppia sovrapposizione; (..)
k. in caso di interventi di riordino volumetrico la configurazione del tetto deve avere caratteristiche geometriche semplici;
l. non è ammessa la creazione di squarci o terrazze sulle falde dei tetti; è ammessa la formazione di abbaini a condizione che siano equilibratamente integrati nella geometria del tetto;
m. su ogni costruzione è ammessa la formazione di al massimo due lucernari a condizione che siano situati su due falde tra loro contrapposte e che ogni lucernario abbia una dimensione non superiore a cm 55 * 80;
n. le falde dovranno avere una pendenza compresa tra il 30 e il 60% e dovranno essere munite di ganci ferma neve e ferma coppi; le sporgenze delle falde dovranno essere analoghe a quelle delle case tradizionali originarie; in particolare, sulle facciate di testa, quando le linee inclinate delle falde delimitano una superficie muraria di forma triangolare le sporgenze non devono essere superiori a m 0.30;
o. eventuali antenne paraboliche (..)
p. rispetto a quanto prescritto dalle disposizioni, sono ammesse variazioni se originate dall'obbligo di rispettare diritti di terzi o da motivate esigenze di natura funzionale, costruttiva o formale.
3.3. Le nuove edificazioni (2)
sono invece disciplinate dall'art. 17 cpv. 3 NAPR che prevede in particolare
quanto segue:
3.1
Le nuove edificazioni sono possibili:
• in sostituzione delle costruzioni definite edifici demolibili e ricostruibili
• all'interno del perimetro dei comparti definiti aree edificabili a completamento del tessuto edilizio tradizionale.
Le nuove edificazioni, sentito
il parere delle autorità cantonali competenti, saranno valutate di volta in
volta.
La superficie occupata dalle nuove costruzioni dovrà essere commisurata alla
potenzialità oggettiva offerta dal sito, stimata tenendo conto della necessità
di non compromettere la configurazione spaziale di cortili o gli allineamenti
con le costruzioni contigue.
È ammessa l'edificazione in contiguità e l'edificazione a confine, se senza
aperture; con aperture, salvo accordo tra confinanti, dovranno essere
rispettate le seguenti distanze:
• m 1.50 da un fondo aperto;
• m 3.00 da prospetti di edifici senza aperture;
• m 4.00 da prospetti di edifici con aperture.
L'altezza delle costruzioni è regolamentata dalle disposizioni contenute nella
tabella delle altezze inserita nel piano degli interventi edilizi nella zona
NV, in scala 1:500.
L'art. 17 cpv. 3.2 NAPR richiede inoltre il rispetto delle seguenti
specifiche disposizioni:
a. in linea di principio tutte le nuove costruzioni devono essere allineate lungo le contrade, le piazze e i viottoli dei nuclei; in caso di arretramento per la formazione di corti o giardini, lungo le suddette aree pubbliche devono essere allineati muri di cinta o di sostegno di altezza non inferiore a m 2.00, fatta eccezione per casi adeguatamente motivati da esigenze progettuali di natura funzionale o ambientale;
b. la configurazione dei tetti deve avere caratteristiche geometriche semplici;
c. quando trattasi di prospetti allineati lungo le contrade, le piazze e i viottoli dei nuclei, le aperture devono essere compositivamente ordinate con predominanza delle parti piene su quelle vuote; non è permessa la realizzazione di balconi; possono essere realizzati loggiati e porticati con campate aventi larghezze analoghe a quelle dei loggiati e porticati tradizionali esistenti;
d. riguardo ai rapporti di vicinato e, in particolare, per quanto attiene alle distanze da altri lotti o da altre costruzioni, valgono le disposizioni della Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero (LAC);
e. valgono, inoltre, le disposizioni già enunciate per gli edifici soggetti a vincolo conservativo concernenti la copertura del tetto (materiale, pendenza), la formazione di squarci, terrazze e lucernari sulle falde dei tetti, la posa di quadri tecnici e di antenne paraboliche;
f. rispetto a quanto prescritto dalle disposizioni, sono ammesse variazioni se originate dall'obbligo di rispettare diritti di terzi o da motivate esigenze di natura funzionale, costruttiva o formale.
3.4. Dalla suddetta regolamentazione emerge anzitutto che per (1) gli edifici
soggetti a vincolo conservativo sono generalmente ammessi solo interventi
di conservazione della sostanza. Per determinati stabili, specificatamente
individuati dal piano, sono tuttavia possibili anche modifiche di volumetria.
Si tratta segnatamente degli (a) edifici con possibilità di rialzamento
nella misura strettamente necessaria a rendere abitabile il sottotetto e
(b) quelli con possibilità di ricostruzione o riconfigurazione della
volumetria al di sopra del PT, che possono pure essere sopraelevati purché
l'aumento non comprometta il rapporto di equilibrio con gli edifici circostanti
(cfr. art. 17 cpv. 2.1 NAPR).
In generale, tutti gli interventi devono inoltre rispettare i criteri fissati
dall'art. 17 cpv. 2 lett. a-p NAPR. In particolare, laddove possono essere
riordinate, le aperture sulle facciate devono di regola rispettare la
tradizione con la prevalenza del pieno sul vuoto e dell'altezza sulla larghezza
(cfr. art. 17 cpv. 2.2 lett. a, b e d NAPR). Il tetto va ricoperto di coppi
rossi e le sue falde devono avere determinate pendenze e sporgenze; in caso di riordino
volumetrico, la sua configurazione deve inoltre avere caratteristiche
geometriche semplici (cfr. art. 17 cpv. 2.2 lett. j, k e n NAPR).
3.5. Le (2) nuove edificazioni sono invece
possibili unicamente: (a) al posto di edifici demolibili e ricostruibili,
in quanto ritenuti privi di valore architettonico ambientale (cfr. STA 52.2017.659
del 14 giugno 2019 consid. 2.2; rapporto di pianificazione del giugno
2002/dicembre 2003 relativo alla revisione del PR approvata nel 2005, pag. 24)
e (b) all'interno del perimetro dei comparti definiti aree edificabili a
completamento del tessuto edilizio tradizionale. Per questi ultimi, si
tratta segnatamente di punti in cui nello sviluppo della trama sono state
individuate delle incongruenze, con andamenti planimetrici privi di equilibrio
o vuoti non significativi suscettibili di essere edificati (cfr. rapporto
citato, pag. 24).
Le nuove edificazioni - oltre a esigere il rispetto delle distanze (cfr. infra
consid. 6) - devono comunque essere contenute entro determinati limiti di
sviluppo verticale (ovvero le altezze fissate per i singoli fondi dalla
tabella del PNIE) e orizzontale: in particolare, la superficie occupata
va commisurata alle potenzialità oggettive offerte dal sito ai sensi dell'art.
17 cpv. 3.1 NAPR (tenendo segnatamente conto della configurazione spaziale dei
cortili e degli allineamenti con gli edifici contigui).
Anche per le nuove edificazione valgono poi determinati criteri d'intervento
prescritti dall'art. 17 cpv. 3.2 NAPR, inerenti tra l'altro i tetti (lett. b,
e) e le aperture dei fronti lungo strade e piazze (predominanza del pieno sul
vuoto), come pure i loggiati e i porticati (con campate tradizionali; lett. c).
Pure nelle nuove costruzioni devono insomma essere riconoscibili gli elementi
caratteristici del tessuto originario (cfr. pure rapporto citato, pag. 24).
3.6. Nella misura in cui contiene svariati concetti giuridici di natura
indeterminata, l'art. 17 NAPR conferisce al Municipio una certa latitudine di
giudizio in punto all'individuazione dei loro contenuti precettivi, che le
istanze di ricorso sono tenute a rispettare (cfr. RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3
e rimandi). In particolare va osservato che quando, nell'ambito di una domanda
di licenza edilizia, l'autorità comunale interpreta le proprie norme
d'attuazione e valuta le circostanze locali, essa fruisce di una particolare
libertà di apprezzamento, che l'autorità di ricorso esamina con ritegno. Ciò
vale anche quando il suo potere d'esame - come nel caso del Governo (art. 69
cpv. 1 LPAmm) - si estende alla censura dell'adeguatezza. Se la decisione
comunale si fonda su un apprezzamento adeguato delle circostanze rilevanti,
l'autorità di ricorso deve quindi rispettarlo. Il riserbo, a tutela
dell'autonomia comunale, nell'esaminare le decisioni di apprezzamento non
comporta tuttavia che l'autorità di ricorso debba limitarsi a un esame
dell'arbitrio. Essa può al contrario intervenire e, se necessario, sostituire
la propria valutazione a quella dell'autorità comunale, se quest'ultima eccede
il suo potere discrezionale, in particolare fondandosi su considerazioni
estranee alla legislazione pertinente, o in spregio ai principi
dell'uguaglianza giuridica o di proporzionalità o al diritto superiore (cfr.
DTF 145 I 52 consid. 3.6 e rif.; STF 1C_128/2019 e 1C_134/2019 del 20 agosto
2020 consid. 5 e rif.; STA 52.2018.248 del 17 dicembre 2020 consid. 3.2).
Primo progetto
3.7.
3.7.1. In concreto, come visto in narrativa, il primo progetto prevede di
realizzare un nuovo complesso residenziale (con 9 appartamenti), ristrutturando
e sopraelevando lo stabile esistente (sub A) e costruendo un nuovo blocco a “L”
con una corte, sopra un piano interrato destinato in particolare ad
autorimessa. Dai piani risulta in particolare che lo stabile esistente,
sottoposto a vincolo di risanamento conservativo - nella parte soggetta
a possibilità di ricostruzione o riconfigurazione della volumetria al di
sopra del PT - sarà innalzato fino a ca. 1 m, riconfigurando il tetto, in
modo da ricavare un nuovo piano abitabile (2P). L'edificio sarà in particolare
coperto da un nuovo tetto a due falde, che, in parte, a nord, s'innesterà nella
falda esistente, mantenendone il colmo più alto (+10.16 m).
ESTRATTO SEZIONE D'-D'
Nella facciata nord-ovest, sotto il colmo più alto, saranno inoltre formate due
nuove ampie finestre quadrate (m 2 x 2).
ESTRATTI PROSPETTI N-O
Ora, già solo esaminando il progetto da questo profilo, non v'è chi non veda
come lo stesso si ponga in contrasto con le norme del PR. Anche se la
sopraelevazione, così come indicato dal Governo, non compromette ancora il rapporto
di equilibrio con le costruzioni circostanti ai sensi dell'art. 17 cpv. 2.1
NAPR (vista la presenza di altri edifici di tre piani nelle vicinanze), pur
tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale, è manifesto
che la nuova copertura a “zig zag” (cfr. sezione D'-D') non soddisfa il
requisito che, in caso di riordino volumetrico, impone di configurare il tetto
con caratteristiche geometriche semplici (art. 17 cpv. 2.2 lett. k
NAPR).
Altrettanto inammissibili risultano le predette nuove aperture (m 2 x 2) che,
per quanto possano ancora rientrare in un concetto di riordino compositivo
ai sensi dell'art. 17 cpv. 2.2 lett. b e d NAPR, disattendono manifestamente le
regole della predominanza del pieno sul vuoto e dell'altezza sulla larghezza.
Nemmeno risultano particolari (per forma o dimensione) o compositivamente in
armonia con altre aperture tradizionali. Tanto meno concepite per inserirsi
in modo armonioso nel volume costruito (cfr. ricorso pag. 6).
Già solo per questi difetti palesi, che richiedono una nuova
progettazione, è evidente che l'intervento non può essere approvato.
Insostenibile è l'opposta conclusione dell'autorità comunale, ma anche del
Governo, che - senza confrontarsi con i suddetti aspetti - ha genericamente
ritenuto che le caratteristiche morfologiche originarie delle facciate non
venissero alterate e che la modifica delle aperture sulla facciata
nord-ovest apparisse atta a riequilibrarne l'andamento compositivo.
3.7.2. A maggior ragione vale tale conclusione se si considera che altre
aperture previste nello stabile soggetto a vincolo di conservazione
disattendono le regole delle aperture tradizionali: in particolare, le due
nuove finestre sulla facciata sud-est, a pian terreno, che sostituiranno due
pannelli in vetrocemento (cfr. prospetto S-E riprodotto nella licenza del 6
marzo 2018; inoltre, prospetto S-E e sezione B-B dell'8 maggio 2017 e foto
prodotte da CO 9 e __________ al Governo). Pure tali finestre, larghe e basse
(ca. m 1.80 x 1 e m 1.60 x 1), ignorano il precetto della verticalità del
modulo, scostandosi da quelle tradizionali.
3.7.3. Problematiche dal profilo della predominanza del pieno sul vuoto -
espressamente richiesto dall'art. 17 cpv. 3.2 lett. c NAPR anche per i prospetti
di nuove edificazioni schierate lungo strade e piazze - appaiono poi le
generose aperture del nuovo corpo che sarà eretto al posto di quello demolibile
e ricostruibile. Le coppie di finestre (m 2.20 x 2.50 e m 0.80 x 2.50)
previste su questo fronte impediscono infatti di ritenere dato un rapporto di
prevalenza del pieno delle murature sul vuoto delle aperture (cfr. prospetto
S-O). Ancor più se associate a quelle della facciata arretrata superiore
(timpano) dello stabile esistente (ristrutturato e sopraelevato), che per
foggia e dimensioni si scostano peraltro da quelle tradizionali (cfr. art. 17
cpv. 2.2 lett. d NAPR).
ESTRATTI PROSPETTI S-O
3.7.4. Non appaiono invece disattendere i criteri d'intervento fissati dall'art. 17 cpv. 3.2 NAPR i diversi ballatoi, portici o logge del nuovo blocco a “L”. Non si pongono in particolare in contrasto con alcuna norma i ballatoi che danno l'accesso agli appartamenti, rivolti sulla corte interna. Né sono riconducibili a balconi vietati su prospetti lungo strade e piazze, ma piuttosto a logge o portici, i vani che si aprono verso l'interno delle facciate sud-ovest e nord-ovest (cfr. relativi prospetti e piante PT, 1P e 2P; cfr. in tal senso STA 52.2012.259 del 14 febbraio 2014 consid. 2.1 in RtiD II-2014 n. 13). Opinabile è semmai l'apparente squarcio, largo m 1.20 e alto quanto la facciata (ca. 8 m), che segue le scale d'accesso ai piani. Spacco che non trova eguali nell'architettura tradizionale e a cui anche il secondo progetto ha invero rinunciato (cfr. prospetti S-O, tavole di progetto PRO 03).
3.7.5. Facendo astrazione del piano interrato con l'autorimessa, di cui si dirà
in seguito (consid. 4), il nuovo blocco a “L” non lede poi le norme di PR dal
profilo delle volumetrie. In particolare, tenuto conto del riserbo di cui deve
dar prova questo Tribunale nell'interpretazione e applicazione dell'art. 17
cpv. 3.1 NAPR, non appare insostenibile ammettere che la superficie occupata
dal nuovo volume sia commisurata alla potenzialità oggettiva offerta dal fondo
e tenga sufficientemente conto della trama del nucleo, segnatamente degli
allineamenti con le costruzioni contigue. Il nuovo volume a “L” (ca. 230 m2)
non sfrutta in effetti interamente le potenzialità dell'area edificabile a
completamento del tessuto tradizionale, ma mantiene un'area (ca. 60 m2),
sopra l'autorimessa interrata, riservata alla corte interna. La costruzione s'inquadra
poi correttamente con il fronte di edifici che si sviluppano a sud-est (part. PART
7 sub A) e l'asse perpendicolare dato dall'edificio sulla part. PART 2 sub B.
Il nuovo blocco rispetta infine l'altezza massima prevista dalla tabella del
PNIE (+8.00 m dal percorso d'accesso sub e; cfr. sezioni e prospetti). In
queste circostanze, inconferenti risultano invece le considerazioni sviluppate
dai vicini resistenti sul rapporto tra il volume del nuovo blocco a “L” e l'edificio
esistente. Edificio, quest'ultimo, distinto e sottoposto come visto a un regime
diverso, che non ne impone comunque la conservazione integrale ma permette
anche la sua ricostruzione rispettivamente riconfigurazione delle volumetrie al
di sopra del PT (cfr. supra consid. 3.2, 3.4 e 3.7.1).
Secondo progetto
3.8. Anche per il secondo progetto - essenzialmente analogo al primo - forza è
constatare che sussistono i medesimi difetti nelle facciate (aperture) e nella
configurazione del tetto di cui si è detto ai precedenti consid. 3.7.1, 3.7.2 e
3.7.3, a cui si rinvia. Ne discende che, già per questi motivi, anche questo
progetto non può essere approvato.
4. Piano interrato
con l'autorimessa
4.1. Come già visto, l'art. 17 cpv. 3.1 NAPR ammette nuove edificazioni soltanto
(a) in sostituzione degli edifici demolibili e ricostruibili) e (b) all'interno
del perimetro dei comparti definiti aree edificabili a complemento del tessuto
edilizio tradizionale. E contrario, dal testo della norma risulta quindi
che al di fuori del perimetro di questi comparti non sono di
principio possibili nuove edificazioni. La norma non opera alcuna
distinzione sulla natura interrata o meno della costruzione, ma fa
espressamente riferimento all'edificabilità delle aree. Di principio,
sottrae pertanto all'edificazione le superfici non comprese nel loro perimetro.
In assenza di un'esplicita riserva, non è segnatamente possibile ritenere che,
oltre il limite di un comparto definito area edificabile a
complemento del tessuto edilizio tradizionale, possa essere
costruito il livello interrato di un edificio, da adibire ad autorimessa.
La conclusione è avvalorata anche dalle corrispettive norme riguardanti i manufatti
e spazi esterni (art. 17 cpv. 5 NAPR) e i posteggi (art. 17 cpv. 6
NAPR). La prima, che disciplina in particolare le superfici private non
edificate (giardini, orti, piazzali, cortili), oltre ai muri di cinta o
di sostegno da conservare o risanare raffigurati sul PNIE, prevede
segnatamente che:
a. Il Municipio, previo esame di una dettagliata relazione tecnica annessa alla domanda di costruzione, approva l'impiego dei materiali e le modalità esecutive dei nuovi manufatti esterni (quali muri di cinta e di sostegno, scalinate, gradinate, balaustre) e delle pavimentazioni di porticati, cortili o altri spazi liberi da costruzioni.
b. Le aperture d'accesso dall'esterno alle case, a cortili, ad autorimesse o altri locali possono essere chiuse da portoni o cancelli in legno o metallo tinteggiato (..)
c.
I cortili, gli orti e i giardini
devono essere oggetto d'accurata manutenzione al fine di evitarne la
degradazione.
In caso di nuove piantagioni (..)
d. Nel piano degli interventi edilizi in scala 1:500 sono indicati i tratti di muro esistenti che hanno un ruolo ordinatore all'interno della trama del tessuto edilizio tradizionale. [..]
L'art. 17 cpv. 6 NAPR, relativo ai posteggi, dispone invece che:
a. La formazione di posteggi nelle aree non edificate dei lotti (cortili, giardini o altri spazi liberi da costruzioni) è ammessa unicamente se non risulta in contrasto con gli obbiettivi di salvaguardia del contesto delle case del nucleo di villaggio.
b. L'inserimento di posteggi all'interno delle costruzioni è ammesso solo eccezionalmente, a condizione che le porte d'accesso alle autorimesse risultino equilibratamente inserite nell'ordinamento compositivo delle facciate degli edifici, nell'ambito di proposte progettuali che saranno valutate caso per caso dal Municipio, sentito il preavviso delle istanze cantonali competenti.
c.
La mancata formazione di posteggi
deve essere compensata con il versamento del contributo sostitutivo prescritto
dall'art. 14 delle presenti norme.
Per quanto qui interessa, dall'art. 17 cpv. 5 NAPR risulta
pertanto che, all'interno degli spazi liberi (cortili, orti e giardini)
raffigurati sul PNIE - che devono essere oggetto di accurata manutenzione
(lett. c) - sono di regola ammesse solo limitate opere esterne (muri,
scalinate, ecc.) e di pavimentazione (previa descrizione dettagliata nella
relazione tecnica dell'impiego dei materiali e delle modalità esecutive, che il
Municipio è tenuto ad approvare; cfr. lett. a). Possibile, in base all'art. 17
cpv. 6 lett. a NAPR, è pure la formazione di posteggi, purché non
ne risulti un contrasto con gli obbiettivi di salvaguardia del contesto;
condizione, questa, alla quale è peraltro subordinata anche la realizzazione di
nuove costruzioni accessorie (cfr. art. 17 cpv. 4 NAPR). Per posteggi ai
sensi dell'art. 17 cpv. 6 lett. a NAPR vanno intesi solo quelli esterni: lo
conferma il chiaro testo della norma che contrappone i posteggi nelle aree
non edificate dei lotti a quelli all'interno delle costruzioni (ammessi
solo eccezionalmente, a determinate condizioni). E ciò in linea
con il principio, comune ad altri ordinamenti dei nuclei, secondo cui il
fabbisogno di posteggi di queste zone va principalmente colmato mediante l'approntamento
di posteggi pubblici, specificatamente individuati (cfr. rapporto di pianificazione
citato, pag. 27 [con progetto d'assetto urbanistico della zona del centro paese]
e piano del traffico e degli edifici ed attrezzature d'interesse pubblico con l'autosilo
EP3, come da variante approvata il 1° marzo 2023; cfr. inoltre per i contributi
sostitutivi, art. 17 cpv. 6 lett c. NAPR).
Anche le predette norme - orientate alla salvaguardia dell'assetto del nucleo e
alla conservazione di quegli spazi liberi (giardini, orti, ecc.) che concorrono
a caratterizzarlo - confermano quindi che le superfici al di fuori del
perimetro delle aree edificabili a complemento del tessuto edilizio
tradizionale non sono destinate alla costruzione delle autorimesse interrate
degli edifici.
4.2. In concreto, entrambi i progetti prevedono un nuovo piano sotterraneo
(1'400 m3), destinato prevalentemente a posteggi per auto (11 o 12
P). Il volume si estende su quasi tutta l'area del fondo, oltrepassando il perimetro
del comparto definito area edificabile a complemento del tessuto
edilizio tradizionale e invadendo un'ampia fascia della superficie
privata non edificata (cfr. piante piano interrato e PNIE; cfr. pure schema
consid. B), peraltro anche rilevata dalla citata scheda dell'inventario del
1988 come orti cinti da muri tra il margine storico dell'edificazione e la
recente via d'accesso da Castel San Pietro (E 1.0.8).
Nelle due decisioni impugnate, il Governo - scostandosi dal Municipio - ha
ritenuto che l'autorimessa si ponesse in contrasto con il PNIE, nella misura in
cui disattende la linea di arretramento che funge da limite invalicabile tra
l'area edificabile della zona di nuova edificazione del nucleo e quella in linea
di massima inedificabile dell'area libera da costruzioni.
La conclusione resiste alle critiche delle ricorrenti. Ancorché la
regolamentazione particolare del nucleo non istituisca effettivamente delle linee
di arretramento, ma un perimetro che delimita il comparto edificabile
del fondo, è comunque evidente che il nuovo piano inferiore con l'autorimessa
non lo rispetta. Entrambi i progetti si pongono quindi in contrasto con il PNIE
e l'art. 17 cpv. 3.1 NAPR, disattendendo nel contempo anche le corrispettive
norme sui posteggi negli spazi liberi (spazi che, contrariamente a quanto
ripetono i vicini resistenti richiamando impropriamente la STA 90.2009.77 del
20 dicembre 2010 relativa alla frazione di Sagno, non sono comunque beni
culturali protetti).
Non porta ad altra deduzione la norma generale sulle distanze per le
costruzioni interrate (art. 6 cpv. 4 NAPR) invocata dalle insorgenti,
inapplicabile a fronte della regolamentazione particolare del nucleo. Nella
misura in cui il piano con l'autorimessa sarà ricoperto solo da un esile strato
di terra che si assottiglia fino a 0.10-0.20 m (cfr. prospetto S-E/sezione C'-C'
e prospetto N-O/sezione C-C) non è peraltro dato di vedere come potrebbe essere
garantito seriamente uno sviluppo radicale delle piante, rispettivamente assicurato
il necessario rinverdimento in superficie (cfr. licenza edilizia del 6
marzo 2018 pag. 5) o un disegno qualificato con arbusti e piante di
medio fusto come richiesto dall'UNP (cfr. avviso cantonale n. 108624 pag.
5).
5. Muro di cinta
5.1. L'art. 17 cpv. 5 NAPR, come visto poc'anzi, disciplina anche i muri di
cinta o di sostegno da conservare o risanare raffigurati sul PNIE, ovvero i
tratti di muro esistenti che hanno un ruolo ordinatore all'interno della
trama del tessuto edilizio tradizionale e i cui tracciati sono vincolanti
(cfr. lett. d). Questa stessa norma precisa inoltre che nuovi accessi ai
terreni confinanti possono essere ricavati lungo detti tracciati
se equilibratamente inseriti nel prospetto del muro; lo stesso dicasi per porte
di accesso a eventuali locali interrati, nei casi in cui trattasi di muri di
sostegno esistenti che presentano un'altezza non inferiore a m 2.50. In
linea di principio, soggiunge infine l'art. 17 cpv. 5 lett. d NAPR, i
muri in pietrame esistenti, di fattura tradizionale, devono essere mantenuti o
risanati.
5.2. In concreto, il muro di cinta che delimita il fondo a nord-ovest, lungo la
strada che entra nel nucleo, è un muro da conservare o risanare, che ha un
ruolo ordinatore all'interno della trama del tessuto edilizio tradizionale
(cfr. PNIE). Il muro attuale presenta un'interruzione (di ca. 4 m) in
corrispondenza dell'accesso esistente, vicino all'incrocio con la strada
cantonale. Entrambi i progetti in questione prevedono di spostare questo
accesso, ricostruendo il segmento di muro mancante e aprendo un nuovo varco (di
ca. m 4.50) in un tratto più a nord, maggiormente arretrato rispetto alla via
di collegamento cantonale.
Ora, un tale intervento, come rettamente indicato dal Governo, non richiede
alcuna deroga all'art. 17 cpv. 5 lett. d NAPR. Tale norma non vieta
infatti tassativamente qualsiasi intervento sui muri evidenziati sul PNIE, ma
come visto permette di ricavare lungo i loro tracciati dei nuovi accessi ai
terreni confinanti, a condizione che siano equilibratamente inseriti nel
prospetto del muro. Il Municipio - contrariamente a quanto ritengono i
vicini resistenti - non era quindi tenuto a rilasciare alcuna deroga per la nuova
breccia nel muro (cfr. licenze edilizie del 6 marzo 2018 [ad 3.7] e del 30
luglio 2019 [ad 4.2 lett. g]), ma piuttosto a valutare l'adempimento di quest'ultima
condizione. Sennonché, l'Esecutivo comunale non si è confrontato con tale
requisito. Dal canto suo, il Governo si è invece limitato a indicare che sarebbe
evidente che un simile varco non altera le caratteristiche del muro
di cinta, che manterrebbe comunque invariato il suo ruolo funzionale ambientale.
Ora, che una tale generica considerazione basti per ritenere il nuovo accesso
equilibratamente inserito nel fronte del muro esistente è perlomeno dubbio. A
maggior ragione se si considera che agli atti non appare nemmeno un piano di
progetto con il prospetto del muro (prima e dopo l'intervento). Le relazioni
tecniche di entrambi i progetti sono invece del tutto silenti non solo su materiali
e modalità esecutive del nuovo accesso, ma anche del nuovo segmento di
muro. E ciò nonostante l'art. 17 cpv. 5 lett. a NAPR richieda espressamente al
Municipio di esaminare e approvare tali manufatti sulla base di una dettagliata
relazione tecnica, chinandovisi quindi puntualmente.
Considerato che nemmeno l'autorimessa che richiede il nuovo accesso veicolare
risulta conforme alle prescrizioni del PR, non mette comunque conto di soffermarsi
oltre su tale aspetto.
6. Distanze
6.1. Per gli edifici situati nella zona del nucleo di villaggio non valgono le
distanze generali da confine, ma quelle prescritte dall'art. 17 NAPR (cfr. art.
6 cpv. 1 lett. a NAPR). Tale norma si limita a stabilire delle distanze per le nuove
edificazione. In particolare, come già ricordato, secondo l'art. 17 cpv.
3.1 NAPR è ammessa l'edificazione in contiguità e l'edificazione a confine, se
senza aperture; con aperture, salvo accordo tra confinanti, dovranno essere
rispettate le seguenti distanze:
• m 1.50 da un fondo aperto;
• m 3.00 da prospetti di edifici senza aperture;
• m 4.00 da prospetti di edifici con aperture.
La predetta norma, similmente a molti altri piani regolatori,
fissa le distanze da rispettare riallacciandosi essenzialmente all'ordinamento
delle distanze stabilito dalla legge di applicazione e complemento del Codice
civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 211.100) per l'edificazione di
nuove fabbriche (art. 120 e 124 LAC). Da un lato prescrive in sostanza una
distanza da confine, stabilendo che le nuove costruzioni possono sorgere sul
confine solo se sono prive di aperture e che devono rispettare una distanza di
almeno m 1.50 da un fondo aperto. Dall'altro, determina la distanza da altri
edifici, operando una distinzione a dipendenza della presenza di aperture: se
gli edifici fronteggianti sono privi di aperture, le nuove costruzioni possono
sorgere o in contiguità o a una distanza di almeno 3.00 m; se ne sono invece
dotati, la distanza minima tra edifici è di 4.00 m. Resta riservato un diverso
accordo tra le parti. L'art. 17 cpv. 3 NAPR non ha invece recepito l'ordinamento
della LAC sulle aperture (art. 125 segg.; cfr. STA 52.2017.659 citata consid.
2.2 e rinvii).
6.2. In concreto, il nuovo blocco a “L” è eretto in contiguità all'edificio
sulla part. PART 2 sub. B, segnatamente alla facciata sud-ovest sulla quale non
vi sono aperture, ma solo un tavolato di vetrocemento, ovvero uno schermo
equiparabile a muro (cfr. Adelio Scolari,
Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1458 ad art. 125/128 LAC).
Contrariamente a quanto eccepiscono i resistenti, rispetta dunque l'art. 17
cpv. 3.1 NAPR, norma speciale rispetto all'art. 6 NAPR, che come visto ammette
espressamente l'edificazione in contiguità e a confine, se senza aperture. La
norma, chiarissima, non richiede anche il consenso del vicino.
6.3. Non si pone inoltre in contrasto con l'art. 17 cpv. 3.1 NAPR lo stabile esistente
ristrutturato e sopraelevato. Su questo punto, irrilevante è in particolare la
formazione di nuove finestre sulla facciata sud-est, rivolta sul cortile della
part. PART 7 RFD. Tale norma - al di là del fatto che si applica solo alle nuove
edificazioni - non ha infatti recepito l'ordinamento sulle distanze delle
aperture, che attiene al diritto privato.
Dal profilo del diritto pubblico, come visto, resta nondimeno rilevante la
configurazione delle nuove finestre, in concreto contraria all'art. 17 cpv. 2
NAPR (supra consid. 3.7.2).
7. Camino edificio
part. PART 2 sub B
7.1. L'art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16
dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1) dispone che le emissioni di impianti
stazionari nuovi devono essere captate nel modo più completo possibile, il più
vicino possibile al luogo della loro origine ed evacuate in modo tale che non
ne derivino immissioni eccessive. Il cpv. 2 della norma, prescrizione relativa
alle modalità di costruzione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 della legge federale
sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), soggiunge
che le emissioni devono di regola essere espulse al di sopra del tetto mediante
camini e condotte di scarico. Per quanto riguarda i camini, l'art. 36 cpv. 3
lett. c OIAt riserva inoltre al Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) la competenza di emanare
disposizioni esecutive e completive. Fondandosi su questa delega, l'Ufficio
federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha emanato le
Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti del 15
dicembre 1989 (RAlt). Nel 2013 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha
rivisto le citate raccomandazioni, pubblicandone una nuova versione (RAltCam),
aggiornata nel 2018. Le stesse non hanno forza di legge; esprimono tuttavia
principi che riflettono l'opinione di esperti del ramo sull'interpretazione del
testo legale e fungono quindi da criteri obiettivi e pertinenti per le autorità
preposte all'applicazione del diritto (cfr. STA 52.2018.248 citata consid.
10.1, 52.2008.30 del 9 maggio 2008 consid. 2.1, 52.2005.214 del 28 settembre
2005 consid. 2.1, 52.2005.40 del 12 maggio 2005 consid. 2.1, con rif. a: BVR
1993 pag. 218 consid. 3c e UFAFP, Promemoria del 20 ottobre 2000 sull'altezza
minima dei camini per impianti di combustione di piccole dimensioni, n. 3).
7.2. In base all'art. 16 cpv. 1 LPAmb, gli impianti, che non soddisfano le
prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi
federali, devono essere risanati (cfr. pure art. 8 cpv. 1 OIAt). Possono
richiedere un risanamento anche impianti che non soddisfano più le prescrizioni
a seguito dell'edificazione di costruzioni sensibili nelle vicinanze (cfr. Schrade/Wiestner, Kommentar zum
Umweltschutzgesetz, Zurigo 2004, n. 19 ad art. 16). In materia di inquinamento
atmosferico, l'obbligo di risanamento è rivolto nei confronti del perturbatore,
in particolare per situazione, ovvero in primo luogo il proprietario dell'impianto.
Quest'ultimo deve di regola rispondere di uno stato non conforme al diritto,
indipendentemente dalla causa e da una sua eventuale colpa (cfr. STF
1C_506/2016 del 6 giugno 2017 consid. 6.3.2 e rinvii). Non è invece possibile
negare il permesso di costruzione a un progetto conforme alla zona di
situazione, dal quale non sono da attendersi particolari emissioni, soltanto a
causa di un carico eccessivo nell'aria (cfr. DTF 124 II 272 consid. 4c/bb; STF
1A.5/1999 e 1P.17/1999 del 29 giugno 1999 consid. 4b e 4e in URP 1999, pag. 800
segg.; sentenza Verwaltungsgericht Bern VGE 100.2014.322 del 3 maggio 2016
consid. 4.5-4.7 in BVR 2016 pag. 471 segg.; inoltre STF 1C_506/2016 citata consid.
6.5).
7.3. In concreto, dal tetto dell'edificio sulla part. PART 2 sub B fuoriesce lo
sbocco di un camino a legna (cfr. esame impianto con le norme di polizia del
fuoco di __________ Sagl del 6 dicembre 2018 prodotto dall'avv. PA 1, inc. EDI
2018.117/140, doc. RR). L'impianto è stato approvato e costruito nel 1988 (cfr.
autorizzazioni del Dipartimento pubbliche costruzioni e del Municipio del 28
novembre e 7 dicembre 1988, scritto di fine lavori del 15 dicembre 1988 e
certificato di abitabilità del 22 agosto 1989 allegati dall'avv. PA 1, inc. EDI
2018.117/140, doc. NN). Apparentemente, lo sbocco del camino non supera di almeno
0.5 m la parte più alta dell'edificio (cioè il colmo): già ora, appare quindi
porsi in contrasto con le raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei
camini sui tetti, successive alla sua edificazione (cfr. RAlt del 1989 e
RAltCam, cifre 3.2 cpv. 1 lett. a; valutazione ambientale conformità altezza
camino del 14 novembre 2018, pag. 5, inc. EDI 2018.117/140, doc. 1 prodotto
dagli istanti in licenza con la duplica). Le RAltCam non sembrano inoltre
essere rispettate neppure nella misura in cui lo sbocco non oltrepassa di m
0.50 l'edificio più alto (part. PART 5 sub A), situato a meno di 10 m (cfr.
cifra 3.2 cpv. 3 RAltCam; valutazione citata, pag. 5).
Sia come sia, certo è comunque che in caso di realizzazione dei due progetti in
questione, lo sbocco del camino verrebbe a trovarsi (ulteriormente) in
contrasto con le RAltCam: con il primo progetto, lo sbocco disterebbe infatti
meno di 1 m dall'ala più alta del nuovo blocco (cfr. disegno allegato al
complemento atti del 17 ottobre 2017); con il secondo, a ca. 7 m (cfr.
prospetto N-O). Tale circostanza, come rettamente dedotto dal Governo, è
tuttavia irrilevante ai fini del rilascio della licenza edilizia, la quale non
avrebbe potuto essere subordinata ad alcuna condizione volta a imporre agli
istanti di innalzare il camino della vicina (cfr. avviso cantonale n. 101625),
né al rilascio di una deroga (cfr. avviso cantonale n. 108624). Come visto poc'anzi
(consid. 7.2), un eventuale obbligo di risanamento va infatti semmai rivolto
nei confronti della proprietaria dell'impianto da cui provengono le emissioni;
non anche di chi le subisce. E ciò anche nel caso in cui il contrasto con le
prescrizioni in materia di inquinamento atmosferico derivi dalla costruzione di
un nuovo edificio sensibile, nelle immediate vicinanze. Su questo punto, i
giudizi impugnati resistono pertanto alle reiterate critiche dei vicini
resistenti, che risultano infondate.
8. Posto che i giudizi impugnati che hanno annullato le controverse licenze edilizie, come visto, vanno comunque confermati per diversi motivi (cfr. in particolare consid. 3 e 4), non mette conto di soffermarsi sulle obiezioni rimanenti, riguardanti segnatamente l'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 104 cpv. 2 LST) dei due complessi, che nemmeno in questa sede l'UNP ha invero provveduto a motivare ulteriormente. Qui giova unicamente ricordare che, nell'ambito della verifica del rispetto della clausola estetica di diritto cantonale, nemmeno l'autorità cantonale potrebbe fare astrazione dalle regole e dai canoni estetici prescritti dalle norme di diritto comunale (cfr. STA 52.2012.259 citata consid. 4.2).
9. 9.1. Sulla base
di tutte le considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti.
9.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico delle insorgenti, le quali rifonderanno inoltre ai resistenti, in quanto
patrocinati da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. I ricorsi (a) e (b) sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo, è posta a carico delle ricorrenti, in solido, le quali rifonderanno inoltre ai resistenti patrocinati dall'avv. PA 1, complessivamente, un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera