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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 19 agosto 2020 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista e immobiliare; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è al beneficio
dal 2009 dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di
fiduciario commercialista e immobiliare. A seguito di una segnalazione da parte
di terzi sull'esistenza in Italia di un procedimento penale a suo carico per il
reato di bancarotta fraudolenta in relazione alla società P__________, il 26
maggio 2020 l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di
fiduciario (Autorità di vigilanza) gli ha notificato l'apertura di un
procedimento amministrativo nei suoi confronti, fissandogli al contempo un
termine per prendere posizione in merito.
B. Preso atto delle
osservazioni e precisazioni inoltrate dall'interessato, con cui questi ha
riferito che il procedimento in questione si era concluso il 10 giugno 2020 con
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) -
cresciuta in giudicato - prevedente una pena a suo carico di un anno e dieci
mesi di reclusione sospesi condizionalmente, il 19 agosto 2020 l'autorità di
prime cure ha revocato a RI 1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di
fiduciario immobiliare e commercialista, ordinandogli
al contempo di cessare immediatamente ogni attività di questo genere.
Considerando che una sentenza di patteggiamento sia equiparabile ad una vera e
propria sentenza di condanna, l'autorità ha ritenuto che egli non adempisse più
i requisiti dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività
irreprensibile previsti dall'art. 8 cpv. 2 lett. a della legge cantonale
sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL
953.100), disposto applicabile anche in caso di condanne subite all'estero per
reati contemplati dal diritto svizzero giusta l'art. 8 cpv. 3 LFid. L'autorità
ha altresì disposto la revoca dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso
inoltrato contro il proprio provvedimento.
C. Contro la predetta pronuncia,
RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone, in
via principale, l'annullamento; in via subordinata postula la riforma della
decisione impugnata nel senso che gli sia inflitto unicamente un ammonimento ai
sensi dell'art. 21 cpv. 1 LFid e, in via ancor più subordinata, chiede di
limitare la revoca dell'autorizzazione alla sola attività di commercialista. Contesta
che una sentenza di patteggiamento possa essere ritenuta alla stregua di una
normale sentenza di condanna per cui il provvedimento di revoca
dell'autorizzazione sarebbe in specie infondato.
Quand'anche si volesse ammettere il contrario, i fatti oggetto del procedimento
penale andavano chiariti. Ritiene poi la revoca in parola lesiva del principio
di proporzionalità. Pretende inoltre che i fatti oggetto della procedura penale
italiana non avrebbero attinenza con la professione di fiduciario immobiliare,
perciò la misura adottata nei suoi confronti andrebbe se del caso limitata alla
sola attività di commercialista.
Infine postula che al suo gravame sia conferito l'effetto sospensivo.
D. In sede di risposta
l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie
di argomentazioni di cui si dirà in seguito. Postula pure la reiezione della
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
E. Con replica e duplica le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Nel Canton
Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo
professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid).
L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i
requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid,
l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che -
tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività
irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima
reputazione, rispettivamente non garantisce
un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in
Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena
pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva
superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5
anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote
giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b).
Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio
della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il
rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti
il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La
revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, l'insorgente contesta che un patteggiamento ai sensi
degli art. 444 e segg. del codice di procedura penale italiano (testo
coordinato ed aggiornato del decreto del presidente della Repubblica del 22
settembre 1988, n. 447; c.p.p.) possa essere considerata come una sentenza di
condanna giusta l'art. 8 cpv. 2 LFid, per cui non vi sarebbe spazio per ritenere
in specie che egli sia stato condannato. In primo luogo già
l'inesistenza dell'istituto del patteggiamento nel diritto svizzero osterebbe
all'applicazione del citato disposto, mancando di fatto la necessaria base
legale. Sostiene poi che nel diritto italiano questo tipo di pronuncia non
implica né un'ammissione di responsabilità né effetti sui giudizi civili e
amministrativi. Cita al riguardo l'art. 445 comma 1-bis c.p.p., alcune sentenze
del Tribunale federale e, soprattutto, delle sentenze italiane in ambito
civilistico, indicando che il patteggiamento non avrebbe effetti di vincolo e
preclusione nei giudizi civili, non invertirebbe l'onere della prova, non
comporterebbe né il pagamento di spese per la procedura penale né l'applicazione
di pene accessorie, di misure di sicurezza e nemmeno l'iscrizione della pena a
casellario giudiziale. Per queste ragioni rileva di essere stato riammesso
all'ordine dei dottori commercialisti di __________. Il ricorrente sostiene
quindi che, tutt'al più, i fatti contenuti nella sentenza di patteggiamento
erano da ritenere come allegazioni di parte per cui l'Autorità di vigilanza avrebbe
dovuto, nel rispetto del diritto di essere sentito, convocarlo per un'audizione
al fine di chiarire i motivi che lo avevano indotto ad optare per questo genere
di procedura. A questo proposito, pur contestando i fatti contenuti nella
sentenza di patteggiamento, afferma di avere scelto questa forma di rito
abbreviato al fine di interrompere la gravosa mediatizzazione della vicenda e
di limitare le spese legali. Osserva poi che la decisione italiana riguarda una
moltitudine di persone che si sarebbero viste tutte applicare pene più severe
di quella inflittagli. Ma quand'anche si volesse ritenere il patteggiamento
italiano al pari di una sentenza di condanna, l'insorgente pretende che il
provvedimento adottato sia lesivo del principio della proporzionalità. Da una
parte, desterebbe dubbi dal profilo costituzionale la legittimità
dell'applicazione per analogia alle condanne subite all'estero come prevista
dall'art. 8 cpv. 3 LFid. Ritenuto infatti che la pena in Italia per il reato di
bancarotta fraudolenta (art. 216 della legge fallimentare italiana; Regio
Decreto del 16 marzo 1942, n. 267) è molto più severa di quella prevista in
Svizzera per il reato di cui all'art. 163 del codice penale svizzero del 21
dicembre 1937 (CP; RS 311.0), i medesimi fatti giudicati nel nostro Paese
avrebbero verosimilmente comportato una revoca dell'autorizzazione di cinque
anni giusta la lett. b dell'art. 8 cpv. 2 LFid e non di dieci come in specie.
D'altra parte, la revoca dell'autorizzazione sine die non sarebbe idonea
a raggiungere lo scopo di interesse pubblico che la LFid si prefigge di
tutelare, data l'esistenza di misure meno invasive quali quelle previste
dall'art. 21 LFid (di cui ad ogni modo egli contesta che ne ricorrano le
condizioni) e risulterebbe lesiva dell'interesse, preponderante, del ricorrente
alla propria autonomia privata e libertà economica.
3.2. Le censure sollevate non meritano accoglimento.
3.2.1. Anzitutto va detto che, seppur in Svizzera non esista l'istituto del
patteggiamento, l'applicazione della pena su richiesta delle parti giusta gli
art. 444 e segg. c.p.p. è un procedimento penale speciale mediante il quale,
entro certi limiti, l'imputato e il pubblico ministero chiedono al giudice
l'applicazione di una pena concordata che può essere diminuita fino a un terzo.
In virtù dei principi di celerità e speditezza dei giudizi, nonché di economia
processuale, questo permette di porre fine alla procedura senza ulteriore
istruttoria e, di norma, evitando la fase dibattimentale; per l'imputato, per
il quale il procedimento speciale ha carattere premiale in ragione della sua
collaborazione, è evidente il vantaggio legato alla sostanziale riduzione e
alla certezza della pena inflitta, di solito sospesa condizionalmente. Benché l'equiparazione
normativa di massima fra normale sentenza di condanna e applicazione
della pena su richiesta delle parti abbia sollevato in Italia notevoli
perplessità sia da parte della giurisprudenza che della dottrina (STPF
RR.2015.62-64 del 27 luglio 2015 consid. 2.2), va considerato che, al di là
degli effetti - di cui si dirà in seguito - su giudizi civili e amministrativi
italiani, lo stesso art. 445 comma 1-bis c.p.p. citato dal ricorrente
stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, la sentenza di
patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna. Indipendentemente dalle
motivazioni, l'imputato sceglie dunque liberamente si sottoporsi a un regime
sanzionatorio, per cui è corretto ritenere che di principio il patteggiamento
ex art. 444 c.p.p. sia assimilabile a una condanna. Il negozio giuridico
processuale alla base di questo istituto non si limita inoltre all'accordo tra imputato
e pubblico ministero e non esime da un controllo giudiziale. La richiesta di
pena così formulata è infatti demandata per accettazione a un giudice (cfr.
art. 444 comma 2 c.p.p.) che, sulla base degli atti all'incarto, verifica la
correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati, l'applicazione
e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, la congruità della
pena indicata, nonché l'inesistenza di cause immediate di proscioglimento
giusta l'art. 129 c.p.p. Secondo quest'ultimo disposto - e ciò è
particolarmente dirimente - il
giudice deve esaminare se non ricorrano i presupposti della sentenza di
proscioglimento (fatto non sussistente, fatto non commesso dall'imputato, fatto
non costituente reato, fatto non previsto dalla legge come reato, reato
estinto, mancanza di una condizione di procedibilità), decisione che, se del
caso, egli pronuncia d'ufficio. In tal modo l'accertamento giudiziale si
sovrappone a quello concordato tra le parti e il giudice non solo non accoglie
la richiesta, ma definisce la causa anche nel merito, a favore dell'imputato e
dell'economia generale del processo (STA 52.1998.23 del 15 aprile 1998 consid.
3.1). Così non fosse, l'istituto in parola risulterebbe lesivo dei più
elementari principi del diritto penale. Questa Corte si è già confrontata con
l'istituto del patteggiamento italiano, ritenendo che questo tipo di condanna
comporti, al pari di una normale sentenza penale, conseguenze in Svizzera in
ambito amministrativo (cfr. STA 52.2020.176 del 15 giugno 2020 consid. 3.3,
52.2019.32 del 22 agosto 2019 consid. 4.1, 52.2017.314 del 17 luglio 2019
consid. 4.1, 52.2012.263 del 6 novembre 2012 consid. 3.2, 52.2010.462 del 3
marzo 2011 [confermata dal Tribunale federale STF 1C_165/2011 del 6 marzo
2012], 52.1998.23 del 15 aprile 1998
consid. 3.1; anche la sentenza del Tribunale federale 6B_450/2012 del 21
gennaio 2013 citata dal ricorrente, premesso che non concerne il diritto
pubblico, censura il mancato esame della colpevolezza del reato di riciclaggio
di denaro in Svizzera ma non la fondatezza del reato a monte di corruzione,
avvenuto in Italia e attestato appunto con sentenza di patteggiamento).
D'altronde l'insorgente non può pretendere che le autorità elvetiche facciano
totale astrazione dalla sentenza del 10 giugno 2020; se egli riteneva che la
condanna penale inflittagli poggiasse su presupposti fattuali errati, avrebbe
dovuto avvalersi della procedura ordinaria adducendo in quella sede censure e
mezzi di prova utili alla sua difesa e impugnare se del caso l'eventuale
condanna. Nell'ambito delle proprie valutazioni il ricorrente avrebbe dovuto
considerare che quanto avvenuto in Italia avrebbe avuto ripercussioni anche
sulla sua attività lavorativa in Svizzera.
Nulla muta a questo proposito che il patteggiamento non abbia efficacia sui
giudizi civili o amministrativi italiani, che tali condanne non vengano
iscritte a casellario giudiziale o che non comportino pene accessorie e misure
di sicurezza, così come che l'insorgente sia stato riammesso all'albo dei
commercialisti di Como. Tutti questi aspetti dipendono infatti unicamente dal
carattere premiale che l'ordinamento italiano conferisce alla procedura penale
speciale in questione. Dal profilo del diritto svizzero, e segnatamente della
legislazione cantonale in materia di fiduciari, determinante in questa sede è
unicamente il fatto che, come appena esposto, il patteggiamento equivale ad una
condanna penale.
Ne consegue pertanto che non può essere seguito l'insorgente laddove sostiene
di non essere stato condannato in Italia e che di conseguenza l'art. 8 cpv. 2
LFid sarebbe inapplicabile, rispettivamente non costituirebbe una sufficiente
base legale per la revoca dell'autorizzazione qui in esame.
3.2.2. Per quanto attiene alla pretesa violazione del principio della
proporzionalità occorre anzitutto rilevare il ricorrente non mette direttamente
in discussione la facoltà del Cantone Ticino di sottoporre l'esercizio
dell'attività di fiduciario ad autorizzazione e nemmeno il principio di porre,
ai fini del rilascio o del mantenimento di un simile permesso, delle condizioni
personali, quali in particolare l'ottima
reputazione: si tratta infatti di limitazioni alla libertà economica che sono
state riconosciute anche dal Tribunale federale come compatibili con i diritti
costituzionali del cittadino e che come tali appaiono del tutto legittime (cfr.
ad esempio: STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990 del 7 ottobre 1991
consid. 2; Mauro Bianchetti,
Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle
professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, pag. 33 e segg.; Mauro Mini, La legge sull'esercizio
delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pag. 37 e segg.).
In merito alla pena inflitta all'insorgente la sentenza di patteggiamento del
10 giugno 2020 dà atto che il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 della
legge fallimentare italiana; Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267) è stato
commesso in modo continuato ed è stato imputato al ricorrente sia per atti compiuti
nel periodo in cui questi era presidente del consiglio d'amministrazione della
P__________ (distrazione e dissipamento del patrimonio societario per
complessivi euro 640'000.- avvenuto il 20 dicembre 2008 mediante sottoscrizione
di un contratto di locazione commerciale con altra ditta di cui l'insorgente
era amministratore unico, la N__________, con canoni di locazioni non congrui
alla media dei prezzi al fine di permettere alla N__________ di pagare altri
suoi debiti), sia per periodi successivi - fino al fallimento avvenuto nel 2018
- ritenuto che egli era comunque il professionista incaricato della tenuta
della contabilità per la società in parola (ulteriori tre atti delittuosi con
cui è stato cagionato e/o aggravato con dolo lo stato di insolvenza della
fallita per centinaia di migliaia di euro). Ma non solo. Benché non citato
della querelata decisione, egli si è reso colpevole anche del reato di false
comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 del codice civile italiano (Regio
Decreto del 16 marzo 1942) per avere esposto fatti inveritieri nei bilanci
societari in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, il tutto al
fine di celare la situazione di dissesto finanziario della società.
Atteso che la tenuta di contabilità inveritiera è penalmente punibile anche in
Svizzera (art. 166, 251 e 325 CP), l'autorità di vigilanza avrebbe potuto
(rispettivamente dovuto) considerare anche tale capo di imputazione. In queste
circostanze, e considerati in particolare tutti gli atti che hanno quantomeno
aggravato il dissesto finanziario - tra cui la distrazione di oltre euro 600'000.-
e lo sconto di pena ottenuto grazie al rito abbreviato, si deve ritenere che
con ogni verosimiglianza un'eventuale pena pronunciata in Svizzera non si
sarebbe discostata di molto da quella italiana. In ogni caso egli non avrebbe potuto
contare su di una condanna inferiore alle soglie previste dall'art. 8 cpv. 2
lett. b LFid. La questione di sapere se una condanna subita all'estero richieda,
in determinati casi, una valutazione più sfumata in virtù del principio di
proporzionalità, può rimanere aperta atteso che nel caso di specie la gravità
dei fatti commessi non lascia dubbi sull'adeguatezza della misura adottata.
Per il resto anche sotto il profilo della proporzionalità - in relazione alla
libertà economica - il provvedimento adottato va esente da critiche. In primo
luogo non v'è dubbio che la revoca (che non è sine die ma limitata a
dieci anni) sia una misura atta a raggiungere lo scopo di interesse pubblico in
questione, e meglio impedire il libero esercizio della professione a quegli
operatori che hanno subìto una condanna penale di natura tale da non fornire
sufficienti garanzie dal profilo dell'onestà e da sminuire sensibilmente la
stima e la fiducia di cui un simile professionista deve godere presso il
pubblico, salvaguardando così gli investitori e gli utenti di questo genere di
prestazioni da possibili danni patrimoniali, dando trasparenza e creando
esigenze uguali per tutti i fornitori di servizi (STF 2C_204/2010 del 24
novembre 2011 pubbl. in: RtiD I-2012 n. 22 consid. 5.2 e
5.3, 2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 5.2.2, 2P.142/1990 del 21
dicembre 1990 consid. 3b). D'altronde è praticamente inevitabile che nei casi
in cui un fiduciario non adempie (più) i requisiti di legge per essere stato
condannato penalmente in un ambito strettamente connesso a quello professionale
nel quale opera, egli debba di principio essere privato della relativa
autorizzazione (STA 52.2015.312 del 1° dicembre 2015 consid. 4.5). Vista
l'importanza degli interessi pubblici in gioco, si giustifica di ritenere che
questi siano preponderanti rispetto a quello privato del ricorrente ad esercitare
la professione di fiduciario, tenuto conto inoltre che ciò non costituirà di
principio un impedimento assoluto: egli potrà eventualmente continuare a
svolgere la sua attività in collaborazione con un fiduciario regolarmente
autorizzato, nei limiti di quanto consentito dalla LFid (STF 2C_955/2010 del 6
aprile 2011 consid. 6.2, 2P.290/2005 del 3 luglio 2006 consid. 5.4 e
2P.137/2001 del 17 luglio 2001 consid. 4e). Certo, la durata della revoca non è
trascurabile. Ciò dipende tuttavia dalla scelta operata dal Legislatore
ticinese di voler considerare con una certa severità quelle fattispecie che, come
è sicuramente il caso in concreto, si contraddistinguono per l'esistenza di
gravi reati contrari alla dignità professionale, commessi intenzionalmente da
un fiduciario (cfr. Rapporto del 18 novembre 2009 n. 5896 e 5896a della
Commissione della legislazione sul messaggio 6 marzo 2007 e sul messaggio
aggiuntivo 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato concernente la revisione della
legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984, pag.
11 e seg.).
Relativamente alla necessità della misura invece va considerato che la revoca
disposta dall'autorità di vigilanza dell'autorizzazione in oggetto - che ha
carattere di permesso di polizia - non è di natura disciplinare e neppure
dipende dalla parallela pronuncia di una sanzione da parte dell'autorità di
vigilanza giusta l'art. 21 LFid, ma unicamente dal venir meno dei requisiti
richiesti per il suo rilascio. Ne consegue dunque che le misure previste
dall'art. 21 LFid, e di cui il ricorrente postula l'applicazione in via
subordinata, non sono delle alternative alla revoca dell'autorizzazione quale
fiduciario e pertanto non entrano in linea di conto.
4. 4.1. Il
ricorrente sostiene infine che i fatti oggetto del procedimento penale
italiano, riguardanti il fallimento della società P__________, non hanno alcuna
attinenza con l'attività di fiduciario immobiliare per cui la revoca andava, se
del caso, limitata alla sola attività di fiduciario commercialista.
4.2. Anche questo argomento non può essere accolto. Posto come l'insorgente non
contesti la correlazione tra i fatti puniti in Italia e la sua attività di
commercialista, si deve comunque rilevare che, come sopra esposto, almeno uno
degli atti di bancarotta fraudolenta da lui commessi è stato realizzato
mediante la sottoscrizione di un contratto di locazione dalla pigione eccessiva
al fine di far confluire fondi in un'altra società da lui stesso gestita. Ora l'attività
di fiduciario immobiliare comprende anche la locazione di stabili e
appartamenti e l'amministrazione di società immobiliari (art. 4 lett. c e d
LFid), ambiti, questi, nei quali egli è dunque incorso in evidenti irregolarità. Gli atti delittuosi commessi da RI 1, estremamente gravi, sono pertanto chiaramente contrari
alla dignità professionale sia di fiduciario commercialista che di fiduciario
immobiliare, per cui non si giustifica di limitare la revoca ad un unico
settore.
Al di là di tutto, si deve comunque dire che la richiesta del ricorrente non
avrebbe potuto essere accolta nemmeno nel caso il cui i reati da lui commessi
fossero stati correlati al solo ambito commercialistico. Il requisito personale
dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile di cui
all'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid non è scindibile e laddove viene a mancare in
capo a una persona esercitante la professione di fiduciario, questo fatto
comporta la revoca di tutte le autorizzazioni di cui il fiduciario era al
beneficio, a prescindere dalla questione di sapere se i reati che hanno
determinato l'insorgere di questa situazione si riferiscano all'uno piuttosto
che all'altro settore di attività.
5. 5.1. Visto
quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo
diventa priva d'oggetto.
5.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente
(art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera