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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 19 agosto 2020 (n. 4226) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 15 gennaio 2019 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________
1987 ed è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore.
Dirigente tecnico di professione, non risulta avere precedenti in materia di
circolazione stradale.
B. a. Il 15 settembre
2018, verso le ore 10.00, mentre stava circolando alla guida del veicolo __________
immatricolato __________ in territorio di __________ (autostrada A2 in
direzione sud), RI 1 è stato oggetto di un controllo di polizia effettuato con
un'auto civetta. Gli agenti intervenuti hanno accertato che, mentre procedeva a
una velocità di 120 km/h, si era avvicinato fino a 6 m (o 0.18 secondi) al
veicolo che lo precedeva, concludendo che avesse dunque omesso di mantenere una
sufficiente distanza di sicurezza dallo stesso.
Interrogato dalla polizia cantonale nell'immediatezza dei fatti, il conducente
ha ammesso di avere, per un tratto di 800 m, mantenuto dal veicolo che
circolava davanti a lui sulla corsia di sorpasso a una velocità di circa 120
km/h una distanza inadeguata, che ha stimato in circa 5 o 6 m.
b. Con decreto di accusa dell'8 gennaio 2019, il competente procuratore
pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione
stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere omesso di mantenere
la necessaria distanza di sicurezza dall'antistante veicolo (circa 5/6 metri
per un tratto di circa 800 metri). Ne ha quindi proposto la condanna alla
pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni
- di 45 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna (per un totale di fr. 4'950.-),
oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-. Avverso il suddetto decreto
d'accusa RI 1 ha interposto opposizione.
c. Nel frattempo, venuta a conoscenza della predetta infrazione e preso atto del relativo rapporto di polizia, il 21 novembre 2018 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Dopo avergli offerto la possibilità di esprimersi al riguardo, il 15 gennaio 2019 l'autorità amministrativa gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi (dal 18 marzo 2019 al 17 giugno 2019 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. a. Avverso tale
provvedimento il conducente è insorto davanti al Consiglio di Stato con ricorso
del 15 febbraio 2019, mediante il quale ha chiesto, in via preliminare, la
sospensione della procedura amministrativa in attesa dell'esito di quella
penale. Richiesta, questa, che l'Esecutivo cantonale ha accolto con decreto del
10 aprile successivo.
b. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza del 5 marzo 2020 il giudice della
Pretura penale, esperito il dibattimento, ha derubricato
a infrazione semplice alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv.
1 LCStr il reato rimproverato a RI 1 (stralciando l'accertamento relativo alla
distanza imputatagli), che ha dunque condannato al pagamento di una multa di
fr. 300.-. La sentenza, priva di
motivazione, non è stata ulteriormente contestata ed è quindi nel frattempo
passata in giudicato.
c. Riattivata la procedura a seguito dell'emanazione del giudizio penale, con
decisione del 19 agosto 2020 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento
amministrativo pronunciato dalla Sezione della circolazione, respingendo
l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
Ricordato come l'autorità amministrativa, di principio vincolata
all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, rimanga autonoma nella
valutazione giuridica degli stessi, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, non
avendo chiesto la motivazione della sentenza penale, il conducente non potesse
prevalersi dei fatti accertati in sede penale e della conseguente
derubricazione ottenuta in quella sede. A fronte anche della chiara ammissione
di responsabilità contenuta nel verbale d'interrogatorio e mai ritrattata, ha
quindi considerato, alla luce della giurisprudenza, che il conducente si fosse
macchiato di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, per la
quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex
lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione dipartimentale e che nei suoi confronti venga pronunciato un ammonimento.
L'insorgente critica il Governo per essersi scostato dal giudizio della Pretura penale - che ha derubricato il reato da infrazione grave a infrazione semplice alla LCStr - soltanto perché non motivato. Ritiene in ogni caso che l'assenza di motivazione non dispensasse l'Esecutivo cantonale da una completa e corretta valutazione delle prove agli atti, segnatamente dall'analisi critica del filmato dell'autocivetta che, da sola, avrebbe permesso di relativizzare le ammissioni da lui fatte a verbale. Non sarebbe dunque dimostrata in concreto una distanza di sicurezza inferiore ai limiti dell'infrazione grave (0.6 secondi), ma soltanto una distanza insufficiente (inferiore a 1.8 secondi), ciò che configurerebbe dal profilo amministrativo un'infrazione lieve giusta l'art. 16a LCStr, passibile di ammonimento. Non essendo entrato nel merito delle considerazioni da lui espresse in replica, che ricalcherebbero le motivazioni del giudice penale, il Governo avrebbe peraltro commesso un chiaro diniego di giustizia.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione
perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio
provvedimento, non senza rilevare come non sia la prima volta che si scosta da una decisione penale.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa
sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dall'incarto
richiamato dalla Pretura penale, senza ulteriore istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le ulteriori
prove sollecitate dall'insorgente non appaiono idonee ad apportare al Tribunale
la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.
Non occorre in particolare procedere
all'audizione testimoniale della giudice che ha emanato il giudizio penale, né trasmettere
il gravame alla Pretura penale per osservazioni. Da questo profilo, il
ricorrente avrebbe infatti piuttosto dovuto pretendere una motivazione scritta
della decisione penale in quella sede (cfr. infra, consid. 2.1.2). Come
si avrà modo di spiegare in appresso, il dispositivo della sentenza penale,
unitamente all'incarto richiamato, risultano nondimeno sufficientemente
concludenti ai fini del presente giudizio.
2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza
del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la
revoca della licenza di condurre non può di
principio scostarsi dagli accertamenti
di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente
laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF
139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II
103 consid. 1c/aa). L'autorità
amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la
sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in
considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un
risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o
infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in
particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione
(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124
II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il
procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova,
ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede
penale, nonché a esaurire, se del caso, i
rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (STF
1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_67/2010 del 5 ottobre
2010 consid. 3.1-3.2, in: RtiD I-2011 n. 41).
2.2. Di principio, il conducente condannato con
sentenza penale, della quale non ha chiesto la motivazione, non può pretendere
che l'autorità amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza di
condanna definitiva priva di motivazione rispettivamente ch'essa in un secondo tempo completi l'istruttoria.
L'automobilista che intende prevalersi di un giudizio penale "vincolante"
deve infatti addurre i propri argomenti difensivi in quella procedura ed
esibire poi una decisione penale motivata, dalla quale risultino le ragioni d'ordine
oggettivo e soggettivo, che hanno comportato un giudizio favorevole
all'accusato. In virtù del dovere di collaborazione delle parti, applicabile
anche nella procedura amministrativa, l'interessato deve richiedere la
motivazione scritta del giudizio penale emanato solo sotto la forma di
dispositivo qualora egli intenda addurre fatti e prove che non risultano dall'incarto
(cfr. DTF 128 II 139 consid. 2c; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid.
3.3 che conferma la STA 52.2015.597 del 9 agosto 2016, 1C_358/2015 del 6 aprile
2016 consid. 3.3 che conferma la STA 52.2015.22 del 25 maggio 2015 consid. 3.2,
1C_146/2015 del 7 settembre 2015 consid. 2.2, 1C_67/2010 citata, in: RtiD I-2011 n. 41,
consid. 2 che conferma la STA 52.2009.345 del 23 dicembre 2009 consid. 2.2).
2.3. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 15 settembre
2018, il procuratore pubblico - sulla scorta del relativo rapporto di polizia -
ha emanato nei confronti di RI 1 un decreto d'accusa per titolo di grave infrazione
alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr per avere omesso
di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall'antistante veicolo (circa
5/6 metri per un tratto di circa 800 metri). RI 1 ha impugnato il suddetto
decreto d'accusa davanti al giudice della Pretura penale, il quale - indetto un
pubblico dibattimento e interrogato l'insorgente (cfr. verbale d'interrogatorio
del 5 marzo 2020) - non ha tuttavia confermato l'accertamento relativo alla
distanza (5/6 metri) mantenuta e al tratto di strada (circa 800 metri)
su cui si è protratta l'infrazione, come si evince dal dispositivo della
sentenza da lui emessa, da cui sono state espressamente cancellate le relative
precisazioni (cfr. sentenza del 5 marzo 2020, disp. n. 1). Tale conclusione è
ulteriormente avvalorata dalla derubricazione del reato a infrazione semplice alle
norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 1 LCStr, cui ha proceduto il
giudice della Pretura penale. Benché il ricorrente non abbia richiesto la
motivazione scritta della sentenza, si può dunque tenere conto a suo favore del
fatto che la Pretura penale abbia accertato ch'egli abbia sempre tenuto una
distanza superiore a quella costitutiva di un'infrazione grave alla LCStr
(corrispondente a meno di 0.6 secondi, cfr. infra, consid. 3.3). Ferme
queste premesse, va rilevato che il filmato dell'auto civetta, che il Tribunale
ha acquisito agli atti del procedimento insieme all'incarto penale - che le
precedenti istanze non hanno a torto richiamato e sul quale non hanno poi
neppure ritenuto di prendere posizione (passando sotto silenzio le censure del
ricorrente in violazione del diritto di essere sentito, cfr. DTF 139 IV 179 consid.
2.2 e rif.) -, non permette di stabilire l'effettiva distanza (non
indicata nel dispositivo della sentenza penale) tenuta dall'insorgente,
considerato oltretutto che per buona parte del rilievo il suo veicolo non è
nemmeno visibile ma risulta coperto da un'altra vettura. In queste circostanze,
non resta che fondarsi su quanto accertato in ambito penale unitamente a quanto
da lui sostenuto già davanti al Governo e così dare per acquisito che,
viaggiando a una velocità superiore a 100 km/h, egli abbia sempre tenuto dal
veicolo antistante una distanza superiore al corrispettivo di 0.6 secondi (ma inferiore
al corrispettivo di 1.8 secondi, limite dell'infrazione semplice alla LCStr,
cfr. infra, consid. 3.3), ciò che, alla luce di quanto è possibile
intravedere dal filmato, non appare affatto insostenibile.
3. 3.1.
Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo
Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli
stessi (STF 1C_50/2019 citata consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009
consid. 2). In altre parole, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non
si può automaticamente escludere la pronuncia di una misura amministrativa per
infrazione grave ai sensi dell'art 16c LCStr per il semplice fatto che
il giudice penale ha condannato il conducente per infrazione semplice ai sensi
dell'art. 90 cpv. 1 LCStr (cfr. STF 1C_146/2015 citata consid. 2.2;
cfr. pure STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna
2015, pag. 689 seg. e rif.).
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le
quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe
disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure
l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della
revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv.
1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui
tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi
(art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Commette invece un'infrazione medio
grave colui che, violando le norme della circolazione, cagiona un pericolo per
la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv.
1 lett. a LCStr). In tale evenienza, la licenza
di condurre deve essere revocata per almeno un mese (cfr. art. 16b
cpv. 2 lett. a LCStr).
3.3. Giusta l'art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza
sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare,
sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. L'art. 12 cpv. 1
dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962
(ONC; RS 741.11) prevede che, quando i veicoli si susseguono, il conducente
deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di
potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa.
Non esistono regole assolute che definiscano cosa si debba intendere per "distanza
sufficiente" ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LCStr: la stessa dipende dalle
circostanze concrete, segnatamente dalle condizioni stradali, della
circolazione e della visibilità, così come dai veicoli implicati. Il senso di
tale norma - di fondamentale importanza per la sicurezza della circolazione - è
in primo luogo quello di permettere al conducente, anche in caso di frenata
inopinata del veicolo che lo precede, di fermarsi dietro di lui. La giurisprudenza
non ha fissato delle distanze minime da rispettare per non incorrere in un'infrazione
semplice, medio grave o grave alla LCStr. Ha tuttavia ammesso che la regola dei
due secondi o del "mezzo tachimetro" (corrispondente a un intervallo
di 1.8 secondi) sono degli standard minimi abitualmente riconosciuti (DTF 131
IV 133 consid. 3.1, 3.2.1 e 3.2.2; STF 1C_474/2020 del 19 aprile 2021 consid. 3.1
e 3.2, 6B_894/2020 del 26 novembre 2020 consid. 2.1, 6B_1139/2019 del 3 aprile
2020 consid. 2.2). Un caso può essere grave quando, su un'autostrada, l'intervallo
tra i veicoli è inferiore a 0.6 secondi.
3.4. In concreto, come visto, dagli atti e dalle sue stesse ammissioni risulta
che il 15 settembre 2018, verso le ore 10.00, RI 1 ha circolato sull'autostrada A2 in territorio di __________ alla guida della sua vettura a una velocità superiore
a 100 km/h senza rispettare, per alcune
centinaia di metri, la distanza di
sicurezza dal veicolo che lo precedeva.
Dal profilo oggettivo, l'insorgente ha violato una fondamentale norma della
circolazione (qual è quella che impone al conducente di osservare sempre una
sufficiente distanza dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per
tempo in caso di frenata inattesa), assumendosi così il rischio di creare un
pericolo per la sicurezza altrui. Benché sia stato accertato che fosse
superiore (cfr. supra, consid. 2.3), la distanza mantenuta dal
ricorrente dal veicolo che circolava davanti a lui non supera di molto il
limite (0.6 secondi) del caso grave. Ricordato come la giurisprudenza non abbia
fissato distanze minime da rispettare al di là delle quali la violazione delle
norme della circolazione debba essere qualificata di leggera, medio grave o
grave rispettivamente come tali qualifiche non dipendano unicamente dalla
distanza ma dall'insieme delle circostanze (cfr. STF 6B_281/2013 del 16 luglio
2013 consid. 2.3), occorre in concreto considerare che il ricorrente ha tenuto
la citata distanza (largamente insufficiente), allorquando stava circolando a
velocità elevata (senz'altro superiore a 100 km/h), in autostrada, sulla corsia
e in fase di sorpasso, in una situazione di traffico piuttosto intenso (cfr.
filmato). La messa in pericolo astratta accresciuta della sicurezza del
traffico creata deve quindi essere ritenuta medio grave.
Già soltanto per questa ragione, pur volendo attribuire al ricorrente una colpa
soltanto leggera (cfr. STF 1C_424/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.3 e 4.4),
si deve ritenere che l'infrazione commessa integri gli estremi del caso medio
grave previsto all'art. 16b LCStr (che è dato in pratica per esclusione,
qualora nell'infrazione non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per
considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr [colpa leggera
+ pericolo minimo per la sicurezza altrui] o grave ai sensi dell'art. 16c cpv.
1 lett. a LCStr [colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui];
cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135
II 138 consid. 2.2.2).
Nulla può del resto derivare a suo favore il ricorrente dal fatto di essere
stato condannato in sede penale sulla base dell'art. 90 cpv. 1 LCStr. Premesso
che l'autorità amministrativa non è vincolata al giudizio penale per quanto
concerne l'applicazione del diritto (cfr. supra, consid. 3.1), ivi
compresa la valutazione della colpa (cfr. Mizel,
op. cit., pag. 689), va ricordato che una condanna penale fondata sull'art. 90
cpv. 1 LCStr non implica necessariamente che il caso debba essere considerato
come lieve dal profilo amministrativo: infatti, se l'infrazione grave ex art.
16c LCStr corrisponde a una violazione grave delle norme della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, una violazione semplice delle
norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr corrisponde sia al
caso medio grave giusta l'art. 16b LCStr che al caso lieve ex art. 16a
LCStr (DTF 135 II 138 consid. 2.4; STF 1C_253/2012 del 29 agosto 2012 consid.
2.1; 6A.90/2002 del 7 febbraio 2003 consid. 3.2 e rif.).
3.5. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16b LCStr e
in assenza di precedenti in materia di circolazione stradale di cui occorra
tener conto, il provvedimento amministrativo della durata di tre mesi tutelato
dal Consiglio di Stato appare eccessivo e la sua durata dev'essere ridotta a un
mese. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e
maggiormente rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che
corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui
il ricorrente si è reso protagonista (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a
LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe
scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva
necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui peraltro nemmeno invocate
-, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale
(cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234
consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
3.6. Il ricorrente avrebbe
dovuto scontare la misura dal 18 marzo al 17 giugno 2019, ma le
procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione
del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione,
l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e
fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura,
che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che
l'infrazione risale al settembre 2018 e le revoche d'ammonimento vanno scontate
sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
4. 4.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione del Consiglio di Stato
è di conseguenza annullata, mentre la risoluzione della Sezione della
circolazione va riformata così come indicato al considerando n. 3.5.
4.2. Dato l'esito, avuto anche riguardo alla violazione del diritto di essere
sentito commessa dal Governo (cfr. supra, consid. 2.3), la tassa di
giustizia, ridotta, è posta a carico del ricorrente, secondo il suo grado di
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). All'insorgente, assistito da un avvocato iscritto
nell'apposito registro, vanno riconosciute congrue ripetibili commisurate in
funzione dell'esito solo in parte favorevole dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 19 agosto 2020 (n. 4226) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la risoluzione del 15 gennaio 22019 della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è riformata nel senso che a RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di un mese (disp. 1 e 1.1), così come indicato al consid. 3.5. Per il resto è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 700.- è posta a carico dell'insorgente, al quale va restituito l'importo di fr. 800.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente l'importo di complessivi fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera