|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
|
vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2020 del
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 2 settembre 2020 (n. 4483) del Consiglio di Stato che, accogliendo il gravame della CO 1 - Società di gestione immobiliare, ha annullato la decisione su reclamo 5 febbraio 2020 del RA 1 in materia di tassa d'uso della fognatura 2019 a carico del Condominio __________ ed ha rinviato gli atti all'autorità di prime cure per l'emissione di una nuova fattura; |
ritenuto, in fatto
A. Fondandosi sul
regolamento comunale delle canalizzazioni del 25 marzo/10 novembre 1986
(approvato dal Consiglio di Stato per il tramite dell'allora Dipartimento
dell'interno il 12 agosto/9 dicembre 1986; di seguito: RCC), il 23 ottobre 2019
il RA 1 ha emesso a carico del Condominio __________ di __________ la tassa d'uso
fognatura 2019 per un importo di complessivi fr. 10'774.05 (IVA inclusa) ed ha
notificato la medesima alla CO 1 - Società di gestione immobiliare , nella sua
qualità di amministratrice della proprietà per piani (PPP).
Quest'ultima ha immediatamente contestato per conto dei condomini la suddetta
decisione di tassazione con reclamo al Municipio, il quale con risoluzione del
5 febbraio 2020 ha però respinto le sue censure, confermando l'avversata
imposizione.
B. Mediante giudizio del
2 settembre 2020 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto dalla CO
1, annullando la decisione su reclamo del Municipio e rinviando gli atti a
quest'ultimo e affinché emetta una nuova tassa d'uso fognature 2019 rispettosa
dei principi di causalità e della proporzionalità, previa modifica della base
legale comunale che ne fissa i criteri di calcolo. In sostanza, il Governo,
dopo avere accertato la legittimazione ad agire della CO 1 in rappresentanza e nell'interesse
dei singoli condomini, ha ritenuto che il contestato emolumento, calcolato in
applicazione dell'art. 56 cpv. 3 RCC, si basa in maniera pressoché totale
(quasi 98%) sul valore di stima dell'elemento allacciato alla rete di
smaltimento delle acque luride, eccedendo così in maniera sproporzionata il
valore della prestazione di cui costituisce il corrispettivo.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia il RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento. Dopo avere illustrato la situazione contabile del servizio di evacuazione
delle acque luride, rileva come dalla medesima emerga che la querelata tassa è
rispettosa del principio di copertura dei costi e di quello dell'equivalenza. A
suo dire vi sarebbe infatti una ragionevole correlazione fra il gettito globale
della tassa in parola e l'ammontare complessivo dei costi generati dalle
infrastrutture, considerata la facoltà per il Comune di creare delle riserve e
di procedere con degli accantonamenti per opere di manutenzione straordinaria.
Aggiunge quindi che l'importo posto a carico del Condominio resta contenuto
entro limiti equilibrati se rapportato all'estensione e al valore di stima
della proprietà assoggettata.
D. Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Dal canto suo la CO 1 ha avversato il gravame con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
E. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). Certa è la legittimazione a ricorrere del comune (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm; art. 213 LOC), è dunque ricevibile in ordine e può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1.
Giusta l'art. 60a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle
acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20) i Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio,
manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico
che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre
tasse conformemente al principio di causalità.
L'ammontare delle tasse è fissato
tenendo conto in particolare:
a) del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; b) degli
ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; c) degli
interessi; d) degli investimenti pianificati per la manutenzione, il
risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento
alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. Se l'introduzione di tasse a copertura
dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo
smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se
necessario, essere finanziato in altro modo (cpv. 2). I detentori degli
impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve
finanziarie (cpv. 3). Le basi per il calcolo delle tasse
sono a disposizione del pubblico (cpv. 4).
2.2. Entro questi limiti, che impongono all'ente pubblico di tenere rendiconti
specifici per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione, il risanamento e la
sostituzione degli impianti per le acque di scarico, i Cantoni regolano il
prelievo degli emolumenti in modo autonomo, segnatamente tramite la riscossione
di tasse uniche di allacciamento e di tasse di utilizzazione (STF 2C_103/2010 del
27 settembre 2010 consid. 4.1 e 4.2 e rinvii ivi citati). Il
principio di causalità permette essenzialmente di definire la cerchia delle
persone tenute al loro pagamento. Dal punto di vista della commisurazione, le tasse citate soggiacciono per contro ai principi
della copertura dei costi e dell'equivalenza. Il principio della copertura dei
costi, anch'esso ancorato all'art. 60a LPAc, esige una ragionevole
correlazione fra il gettito globale delle tasse
di allacciamento e di utilizzazione e l'ammontare complessivo dei costi
generati, ivi compresi ammortamenti e riserve (art. 60a cpv. 3 LPAc; DTF
126 I 180 consid. 3a/aa pag. 188 e 124 I 11 consid. 6c pag. 20; sentenze
2C_817/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 9.1 e 2P.45/2003 del 28 agosto 2003
consid. 5.3). Il principio dell'equivalenza, che discende dal principio della
proporzionalità, dispone invece che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in rapporto adeguato con la
prestazione fornita dall'ente pubblico (DTF 126 I 180 consid. 3a/bb pag. 188;
sentenza 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.3 entrambe con rinvii): esso è
dunque violato solo in caso di sproporzione manifesta (René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990,
n. 110 B V). Il divieto dell'arbitrio e il principio
dell'uguaglianza giuridica, pongono infine ulteriori limitazioni all'esazione (DTF
106 Ia 241 consid. 3b pag. 243 seg.). In questo contesto, il Tribunale federale
ha comunque ripetutamente deciso che, salvo nei casi in cui la loro
applicazione porti a risultati manifestamente ingiustificati, le tasse in oggetto possono essere prelevate anche in
base a criteri schematici (sentenze 2C_847/2008 dell'8 settembre 2009 consid. 2
e 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.3; quest'ultima, con riferimento
alla facoltà di far capo al valore di stima dei fabbricati, criterio scelto
pure nel caso in esame; STF 2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid.
4.2 e rinvii ivi citati).
2.3. Il Cantone Ticino ha fatto uso dello spazio di manovra riconosciuto ai
Cantoni in materia di protezione delle acque attraverso l'adozione della legge
d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8
ottobre 1971 (LALIA; RL 833.100). Per quanto qui interessa, la tassa
d'uso delle canalizzazioni è il corrispettivo che il proprietario dell'immobile
allacciato deve pagare per l'utilizzo delle fognature pubbliche. Essa
presuppone l'esistenza di una costruzione le cui acque luride defluiscono e
vengono trattate da un impianto pubblico di depurazione (RDAT I-1993 n. 29). A
tal proposito, l'art. 110 LALIA prevede che la tassa deve essere proporzionata
all'intensità dell'uso degli impianti (cpv. 2) e deve di regola garantire la
copertura integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti
per la manutenzione straordinaria (cpv. 3). In principio, quindi, nel nostro
Cantone, l'importo di detto tributo è stabilito a dipendenza della quantità di
acqua consumata oppure, quando questa non è definibile, a dipendenza del valore
di stima o della superficie dell'elemento allacciato, ritenuto che il
regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi
elementi (art. 11 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente il regolamento delle
canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977; DELALIA; RL
833.120). Tuttavia, quando vi è una manifesta divergenza tra la tassa calcolata
secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti la tassa deve
essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3 DELALIA; RDAT
II-2001 n. 48; STA 52.2007.402 del 15 dicembre 2008 consid. 2.2).
3. 3.1. A __________
il calcolo e il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni è retto
dall'art. 56 RCC, giusta il quale:
1. "L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata, per ordinanza, dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra i fr. 0.05 e i fr. 1.-- per mc. di acqua potabile consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato, variabile tra l'1.5‰ ed il 5‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 20.-- per elemento allacciato alla canalizzazione.
4. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.
5. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis" a decorrere dall'abitabilità od agibilità dell'edificio indipendentemente dall'occupazione effettiva o meno dell'edificio stesso.
6. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 3 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa, ad esclusione degli stabili abitativi.
7. L'ordinanza di cui al capoverso 2 prescrive le modalità
d'incasso. La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'art. 80 LEF".
La norma ricalca
in sostanza il quadro impositivo fissato a livello cantonale, fatta eccezione
per il suo cpv. 6 che il RI 1 ha omesso di modificare sebbene che con decisione
n. 52.2010.179 del 2 gennaio 2013 il Tribunale avesse avuto modo di dichiarare questa
disposizione contraria all'art. 110 cpv. 2 LALIA e 11 cpv.
3 DELALIA, nonché lesiva del principio della parità di trattamento nella misura
in cui essa esclude nel caso degli stabili abitativi che il Municipio possa
apportare delle correzioni laddove dovesse essere accertata l'esistenza di una
situazione di manifesta sproporzione tra la tassa calcolata in base ai
parametri previsti dall'art. 56 cpv. 3 RCC e l'effettiva intensità d'uso delle
canalizzazioni.
3.2. Per
quanto qui interessa, il RA 1, fondandosi su detto articolo, ha fissato per il
2019 tramite ordinanza, regolarmente pubblicata agli albi
comunali, una tassa base dell'1.5‰ del valore di stima e una tassa sul
consumo di fr. 0.10 al mc.
La tassa d'utilizzazione stabilita dal municipio mediante ordinanza deve
coprire i costi delle infrastrutture (interessi + ammortamenti;
tassa base) oltre ai costi di funzionamento e di gestione dell'azienda
medesima (tassa d'uso o di consumo; cfr. art. 59 cpv. 1 il 20 luglio 1998; di
seguito: RAAP).
4. 4.1. Il Comune ricorrente
contesta le conclusioni a cui è pervenuto nel giudizio qui impugnato il
Consiglio di Stato e, fondandosi sulla documentazione contabile prodotta agli
atti, rileva come la querelata tassa sia rispettosa tanto del principio della
copertura dei costi, quanto del principio d'equivalenza. Sostiene dunque che è
a torto che la precedente autorità di giudizio l'ha annullata.
4.2. Sennonché, l'insorgente omette di considerare che, al di là dei principi
da esso evocati, le tasse per l'uso delle canalizzazioni devono rispettare anche
il principio di causalità, così come prescritto dall'art. 60a cpv. 1
LPAc a livello federale e ribadito dall'art. 110 cpv. 2 LALIA sul piano
cantonale.
Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per quanto attiene al
suo ammontare la tassa d'uso delle canalizzazioni deve trovarsi in un certa -
seppur non esclusiva - correlazione con l'effettivo quantitativo di acque
luride che sono state prodotte, pena, in caso contrario, la violazione dei
principi di causalità e di equivalenza (DTF 128 I 46 consid. 5c pag. 56 seg. e STF
2C_417/2007 dell'11 gennaio 2008 consid. 4.1, nelle quali viene sottolineato
anche lo scopo incitativo dell'art. 60a LPAc; DTF 125 I 1 consid. 2b; STF 2P.266/2003
del 5 marzo 2004, consid. 3.1, pubbl. in: URP 2004, pag. 197 e segg.; 9C_995/2012
del 16 dicembre 2013 consid. 6.5, pubbl. in: ZBl 116/2015, pag. 433 e segg. e
in URP 2015, pag. 91 e segg.). Attraverso il prelievo di una tassa calcolata
sul quantitativo di acqua consumato può essere garantita un'imposizione che
tiene debitamente conto dei volumi fatti defluire nella rete fognaria. Oltre a
ciò dal profilo del principio di causalità è comunque ammissibile prevedere
anche il prelievo di una tassa base calcolata secondo criteri che fanno
astrazione dai consumi al fine di coprire i costi legati alla manutenzione
della rete delle canalizzazioni, in quanto le relative infrastrutture devono
essere funzionanti indipendentemente dall'intensità con cui vengono utilizzate
(STF 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2, pubbl. in: URP
2004, pag. 197 e segg.; Peter Karlen,
Die Erhebung von
Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in URP 1999, pag. 539 e segg. e in
particolare pag. 556 e seg.).
In questo senso la tassa periodica di uso delle canalizzazioni può dunque
essere caratterizzata, come d'altra parte previsto dall'art. 11 cpv. 2 DELALIA,
dalla combinazione tra una componente di base e una componente commisurata ai
consumi, ritenuto comunque che un'eventuale rinuncia a quest'ultima si
avvererebbe lesiva del principio di causalità (STF 2P.125/2001 del 10 ottobre
2001, consid. 5a/bb). A tal proposito la giurisprudenza ha precisato che il principio
in parola è da ritenersi violato già a partire dal momento in cui la parte del
tributo calcolata in funzione dei consumi appare solo marginale rispetto al
totale complessivo della tassa (STF 2C_995/2012 del 16 dicembre 2013 consid.
6.4, pubbl. in: ZBl 116/2015, pag. 433 e segg.). Ne discende pertanto che sotto
questo profilo l'autonomia comunale, rispettivamente, il margine di manovra di cui
dispongono i Cantoni in ambito legislativo sono limitati da quanto previsto dal
diritto federale (STF 2C_995/2012 del 16 dicembre 2013 consid. 6.5, pubbl. in:
ZBl 116/2015, pag. 433 e segg.). Il legislatore rimane comunque sempre libero
di decidere se calcolare la tassa d'uso delle canalizzazioni unicamente in base
a criteri che tengono conto dei quantitativi d'acque luride evacuate o se
affiancare a questa componente una tassa base calcolata secondo modalità che
fanno astrazione dell'intensità con cui viene fatto effettivo uso della rete
fognaria.
Qualora l'ente pubblico opti per questa seconda soluzione, si pone inevitabilmente
il quesito di sapere quale debba essere la proporzione tra la tassa base e la
tassa sui consumi. Il diritto federale non fissa alcun criterio preciso in
proposito. Rientra dunque nel margine di apprezzamento dell'ente pubblico
stabilire in che misura l'importo della tassa d'uso possa essere fatto
dipendere dall'effettiva quantità di acque luride che vengono fatte defluire
nella rete delle canalizzazioni. In Ticino il diritto cantonale non contempla
alcuna norma di legge volta a disciplinare questo aspetto, di modo che i Comuni
beneficiano di una certa autonomia. La Sezione per la protezione dell'aria,
dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha emanato il 20 novembre 2015 una circolare
destinata ai Municipi di tutti i Comuni del Cantone denominata "Linee
guida per l'allestimento del Regolamento comunale delle canalizzazioni. Parte
E. Contributi e Tasse" nella quale per quanto attiene alle tasse d'uso
ha indicato che al fine di meglio ossequiare il principio di causalità sancito
dalla legislazione federale il criterio del consumo d'acqua, in combinazione
con il valore di stima, dovrebbe avere carattere prevalente (80% dei costi), in
quanto, in caso contrario rischierebbero di verificarsi delle situazioni in cui
la parte di tassa d'uso determinata dal valore di stima eccede, a volte anche
largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo così l'utenza
non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni, quanto per il valore
della loro proprietà. In quell'occasione l'autorità cantonale ha quindi proposto
ai Comuni, al fine di evitare il verificarsi di disparità di trattamento tra
utenti dovute all'eccessivo peso dato al valore di stima per rapporto a quello
dato al consumo d'acqua, di stabilire allo 0.3‰ il limite
superiore della parte di tassa calcolata sul valore di stima e di coprire
invece i costi rimanenti con la tassa sui consumi.
Al di là di queste indicazioni, che è bene ricordare sono sprovviste di
qualsiasi valore vincolante, in termini più generali il rapporto tra tassa base
e tassa sui consumi dovrebbe tenere conto della proporzione esistente tra costi
fissi e costi variabili generati dal servizio di evacuazione delle acque luride
al netto dei costi che risultano coperti dal prelievo di contributi di
canalizzazione e delle tasse di allacciamento. Secondo la direttiva Finanzierung
der Abwasserentsorgung pubblicata dall'Associazione svizzera dei
professionisti della protezione delle acque (VSA) e dalla Fachorganisation für
Entsorgung und Strassenunterhalt des Schweizerischen Städteverbands (FES, nel
frattempo divenuta Associazione svizzera infrastrutture comunali [ASIC]), la
tassa base dovrebbe collocarsi tra il 30 e il 50% mentre che la parte calcolata
sui consumi dovrebbe di riflesso attestarsi tra il 50 e il 70% dell'intera
tassa d'uso delle canalizzazioni (cfr. in questo senso anche: Karlen, op. cit., pag. 561 e seg.).
Dottrina e giurisprudenza tendono comunque ad ammettere per quei Comuni con una
forte presenza di case secondarie, la possibilità di prevedere un tassa base
che vada poco oltre la metà dell'intero contributo richiesto (cfr. Karlen, op. cit., pag. 566 con
riferimenti).
4.3. Nel caso di specie, come esposto in narrativa, la tassa d'uso delle
canalizzazioni 2019 messa a carico del Condominio __________ a __________ è stata calcolata in applicazione
dell'art. 56 cpv. 3 RCC in complessivi fr. 10'774.05 (IVA inclusa) e si compone
di fr. 9'783.05 a titolo di tassa base, corrispondente all'1.5‰ del
valore di stima dell'immobile (di fr. 6'522'039.-), ai quali sono stati
aggiunti fr. 220.70 a titolo di una tassa sul consumo stabilita in
funzione di 2'207 m2 d'acqua alla tariffa di fr. 0.10 al mc.
Ora, come giustamente rilevato dalla resistente, la tassa base costituisce
quasi il 98% dell'intero tributo, mentre che la parte calcolata sul consumo d'acqua,
di riflesso, si colloca ad appena il 2% del totale. Alla luce di tutto quanto
sopra illustrato (consid. 4.2), non vi può dunque essere alcun dubbio sul fatto
che il querelato contributo violi manifestamente il principio di causalità, e
come tale non possa essere tutelato e questo anche volendo considerare il fatto
che __________ è un comune a forte inclinazione turistica, per cui la sua rete
fognaria deve essere strutturata e mantenuta in modo tale da poter sopportare
durante taluni periodi dell'anno un'utilizzazione che va ben al di là di quanto
sarebbe necessario per poter soddisfare i bisogni della sua popolazione stabile,
ciò che evidentemente influisce in maniera rilevante sui costi fissi che devono
essere di massima coperti con la tassa base. Sebbene che il fatto di tener
conto anche del valore ufficiale di stima per il calcolo della tassa
d'utilizzazione delle canalizzazioni costituisca, come visto sopra (consid.
2.3), una semplificazione indotta da motivi pratici prevista dalla legge e
conforme ai principi generali che disciplinano la materia e malgrado che la
percentuale concretamente applicata dall'autorità comunale (1.5‰ del valore di stima) si situi in corrispondenza del minimo
previsto dalla forchetta tariffale (variabile da 1.5‰ a 5‰) di cui all'art. 56 cpv. 3 RCC, va rilevato che, come era già
stato fatto notare di transenna da questo Tribunale nella già citata decisione
del 2 gennaio 2013, a differenza di altri Comuni che conoscono un sistema
impositivo misto, basato sul valore dell'immobile allacciato e sul volume di
acqua consumata, il RCC di __________ conferisce al primo elemento
un'importanza particolarmente marcata, prevedendo dei tassi insolitamente alti,
al punto che l'aliquota minima prevista dall'art. 56 cpv. 3 (1.5‰)
in molte altre realtà del Cantone si situerebbe al massimo della forchetta
stabilita dalla legge, se non addirittura ben oltre tale limite, mentre che, di
converso, la tariffa applicata per il consumo d'acqua risulta estremamente
contenuta rispetto a quelle usualmente vigenti negli altri Comuni. Da ciò
deriva dunque che, così come concepita, la base legale su cui poggia la tassa d'uso
della fognatura prelevata nel RI 1, può portare in taluni casi, come quello qui
in esame, a dei risultati che si avverano lesivi del diritto federale.
5. Tenuto conto di tutto
quanto precede, ovvero considerato che la fissazione
della tassa d'utilizzazione delle canalizzazioni dovuta dai proprietari del
Condominio __________ di __________ viene fatta dipendere quasi esclusivamente dall'applicazione
di un criterio che non permette di tenere debitamente conto della quantità di
acque luride da loro prodotta, la critica con cui era stata denunciata la
violazione del principio di causalità, ancorato sia nel diritto federale che
cantonale, risultava fondata, ragione per la quale è a giusta ragione che il
Consiglio di Stato ha accolto il gravame per essi introdotto dall'amministratrice
della PPP.
Ciò comporta che soprattutto quando, come nella presente fattispecie,
l'effettivo consumo gioca un ruolo estremamente marginale nella fissazione
della tassa annuale d'evacuazione delle acque luride, appaiono violati non solo
il principio di causalità e gli obiettivi incitativi di cui si è detto, bensì
anche quello dell'equivalenza, che discende dal principio della proporzionalità
e che impone che l'ammontare della singola tassa sia in rapporto adeguato con
la prestazione fornita dall'ente pubblico (DTF 128 I 46 consid. 4; STF 2C_995/2012 del 16 dicembre 2013
consid. 5.4). È dunque a torto che il Comune ricorrente sostiene in questa sede
che la tassazione litigiosa sarebbe conforme al predetto principio.
Il fatto poi che l'insorgente affermi di stabilire le
tasse dovute tenendo esclusivamente conto dei costi effettivi generati
dall'attività di smaltimento delle acque di scarico e ponga poi tali costi a
carico della totalità degli utenti attenendosi fedelmente ai criteri di calcolo
previsti dal RCC e riservandosi la facoltà di creare delle riserve e di
procedere con degli accantonamenti per opere di manutenzione straordinaria, non concerne il rispetto del principio di causalità, che
va esaminato in relazione al singolo utente quanto, semmai, quello della
copertura dei costi, che ha altra portata e il cui rispetto non è nemmeno mai
stato messo in discussione dalla resistente neppure davanti a questo Tribunale
(cfr. supra consid. 2.2; STF 2C_817/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 9.1
e 2C_768/2007 del 29 luglio 2008 consid. 3.2).
6. 6.1. Stante quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto,
con conseguente conferma della decisione governativa impugnata con cui è stato
disposto l'annullamento della tassa uso fognatura 2019 posta a carico del
Condominio __________ di __________, nonché il rinvio degli atti all'autorità
comunale affinché emetta una nuova tassa rispettosa dei principi di
causalità e della proporzionalità, previa modifica con effetto retroattivo della
base legale comunale che ne fissa i criteri di calcolo.
6.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del Comune, che ha agito in causa a difesa dei
propri interessi finanziaria (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo stesso é inoltre tenuto a rifondere ai resistenti un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 2'000.-, già anticipate dal Comune ricorrente, restano a suo carico. Lo stesso verserà ai resistenti fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera