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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 9 settembre 2020 (n. 4643) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 27 aprile 2020 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di otto mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________
1970 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1989.
Impiegato postale addetto alla distribuzione, in passato ha subito una revoca
della patente di guida della durata di un mese (scontata dal 22 giugno al 21
luglio 2019 inclusi) a seguito di un'infrazione medio grave alle norme della
circolazione (eccesso di velocità di 32 km/h in autostrada laddove vigeva un
limite di 80 km/h) commessa il 17 marzo 2019 (decisione del 7 giugno 2019).
B. a. Il 1° gennaio 2020, verso le ore 04.00, RI 1 stava circolando in territorio di Rivera alla guida del veicolo Suzuki targato TI __________ quando ha perso la padronanza del mezzo, fuoriuscendo a destra del campo stradale e andando a collidere contro il muretto di proprietà di una sua vicina di casa. Con l'aiuto di un passante, ha quindi provveduto a spostare al di fuori della carreggiata la vettura, che, avendo subito un danno totale, l'indomani è stata rimossa da un carroattrezzi. È poi rincasato a piedi, senza avvisare né la polizia né la vicina, cui ha comunicato l'accaduto solo la mattina seguente.
Interrogato dalla polizia cantonale (che è risalita al veicolo coinvolto nell'incidente, e dunque al conducente, grazie ai detriti abbandonati in loco), l'interessato ha immediatamente ammesso i fatti, addebitandoli a un momentaneo colpo di sonno, dando atto di avere bevuto un paio di birre durante i festeggiamenti di San Silvestro. Ha inoltre segnalato la sua necessità professionale di disporre della patente.
Al termine del verbale, la licenza di condurre veicoli a motore gli è stata sequestrata dalle forze dell'ordine, per poi essergli restituita il 17 gennaio 2020 in attesa della decisione dipartimentale.
b. Preso atto del rapporto di polizia, il 17 gennaio 2020 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a determinarsi in relazione a una probabile revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 27 aprile successivo l'autorità amministrativa ha risolto di revocargli la patente per la durata di otto mesi (dal 1° luglio 2020 all'11 febbraio 2021 inclusi, tenuto conto del periodo già effettuato dal 1° al 17 gennaio 2020 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C.
Con giudizio del 9 settembre 2020 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di
esso presentata da RI 1.
Rilevato come i fatti fossero incontestati, il Governo ha dapprima
constatato la sussistenza, tra l'altro, di un'infrazione grave ai sensi
dell'art. 16c cpv. 1 lett. d e 91a cpv. 1 LCStr per avere eluso i
provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida. Posto come la stessa imponesse
- in ragione del precedente del 2019 - una revoca della durata minima di sei
mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr, ha poi confermato la misura disposta dall'autorità di
prime cure, ritenendola giustificata, benché superiore al minimo legale, a
fronte della vicinanza temporale della nuova infrazione rispetto alla scadenza (il
21 luglio 2019) della precedente revoca. Malgrado l'attestazione del datore di
lavoro, ritenuta non sufficientemente concludente, ha infine negato una riduzione
della durata della misura in virtù dell'invocata necessità di disporre della
patente per motivi professionali, reputando che vi fosse la concreta e
ragionevole possibilità di prescindere, almeno temporaneamente, dal condurre
veicoli, provvedendo ad esempio alla distribuzione a piedi o facendo capo a un
ciclomotore (cat. M), rispettivamente di impiegare l'interessato in
altre mansioni legale alla distribuzione, ricordando peraltro la possibilità
di vedersi ridurre la durata del provvedimento al minimo legale mediante la
partecipazione a un corso di aggiornamento riconosciuto.
D. Avverso quest'ultimo
giudizio, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento (con retrocessione
degli atti al Governo per nuova decisione). Subordinatamente ne postula la
riforma nel senso che sia annullata la decisione della Sezione della
circolazione, rispettivamente che la durata della revoca sia ridotta a quattro
mesi in applicazione dell'art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr oppure a sei
mesi giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr.
In sostanza, il ricorrente contesta di avere commesso l'infrazione grave
addebitatagli. Sostenendo di non essere stato consapevole dell'obbligo di
avvertire la polizia, ritiene che, nelle concrete circostanze, non possa
essergli rimproverato di non avere osservato i suoi doveri in caso di incidente.
Reputa quindi che venga a cadere uno dei presupposti oggettivi del reato di
elusione dei provvedimenti per l'accertamento dell'inattitudine alla guida. In
ogni caso non ne sarebbe dato l'elemento soggettivo, atteso ch'egli non era
cosciente dell'elevata possibilità di essere sottoposto a un esame
dell'alcolemia. Contesta inoltre la commisurazione della misura, ritenendo che giustificare
la durata superiore al minimo legale della revoca unicamente con la vicinanza
temporale della nuova infrazione rispetto alla scadenza della precedente misura
corrisponda a considerare due volte la sua recidiva. Confutando puntualmente le
argomentazioni della precedente istanza, che biasima per non avere esperito
un'istruttoria in merito, ribadisce infine la sua necessità professionale di
condurre veicoli a motore, pena il concreto rischio di perdere il lavoro.
E. All'accoglimento del
gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi
nel proprio provvedimento. Delle sue argomentazioni si dirà, per quanto occorre,
nei considerandi in diritto.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
G. Pendente causa, a seguito degli stessi accadimenti, con decreto di accusa del 27 maggio 2020, passato in giudicato, il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto la sua vettura essendo in stato di spossatezza;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un muro sito sulla sua destra;
3. elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o a un altro esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo dell'incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (dinamica dei fatti, ora dell'incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell'alito o del sangue;
4. inosservanza dei doveri in caso d'incidente
per aver abbandonato il luogo dell'incidente senza osservare i doveri impostigli per legge, in specie senza avvisare immediatamente la danneggiata o avvertire senza indugio la polizia.
Fondandosi sugli art. 90 cpv. 1 LCStr (in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr e 2 cpv. 1, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]), 91 cpv. 2 lett. b, 91a cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr (in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr), ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di 40 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (corrispondenti a fr. 3'600.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'audizione
testimoniale della vicina danneggiata, sollecitata dall'insorgente, non appare
infatti idonea ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi
rilevanti per l'esito della vertenza.
2. 2.1. Secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa
competente a ordinare la revoca della licenza
di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in
giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la
procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II
312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo
se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui
non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce
a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o
infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in
particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione
(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124
II 103 consid. 1c/aa). A determinate
condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio
penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una
procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la
decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il
caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità
dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti
sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della
licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del
procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In
simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio
della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del
caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale
procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016
del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,
1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 1° gennaio
2020 RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di tre anni) di fr. 3'600.-, corrispondente a 40 aliquote
giornaliere da fr. 90.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr.
700.-, per guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr),
infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), elusione di
provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida (art. 91a cpv. 1
LCStr) e inosservanza dei doveri in caso d'incidente (art. 92 cpv. 1 LCStr),
così come meglio descritto in narrativa (consid. G). Il decreto di accusa del 27
maggio 2020 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in
giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza
citata al considerando precedente, in questa
sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle
autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con
decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio,
questo Tribunale è infatti vincolato agli accertamenti
che hanno portato alla condanna del 27 maggio 2020. Se l'insorgente
riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un
presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto
indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che gli veniva
addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo
in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più
che egli si è sin da subito giustificato sostenendo di non essere stato al
corrente dell'obbligo di avvertire la polizia e dell'elevata possibilità che
quest'ultima lo sottoponesse a un esame alcolemico (cfr. verbale
d'interrogatorio del 1° gennaio 2020, pag. 3; ricorso al Governo, pag. 6 e
relativa replica, pag. 2). La sua linea difensiva - che ha ribadito ancora in
questa sede (cfr. ricorso, pag. 4 e 5) - avrebbe perciò dovuto coerentemente
indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio, segnatamente contestando
l'elemento soggettivo delle infrazioni imputategli. Nulla di tutto ciò è
tuttavia avvenuto. L'insorgente - che in
sede penale non ha ritenuto di avvalersi dell'assistenza di un legale - è
invece rimasto passivo. Nonostante la gravità dei reati rimproveratigli e
l'importanza della sanzione inflittagli, si è adagiato sul decreto con il quale
il procuratore pubblico l'ha per finire condannato a una pena pecuniaria e una
multa segnatamente per avere omesso di osservare i suoi doveri in caso
d'incidente ed eluso i provvedimenti per accertare la sua eventuale
inattitudine alla guida, senza contestarlo. Per
ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, ha dunque lasciato passare
in giudicato la decisione penale, pur sapendo o dovendo presumere - vista peraltro
la sua passata esperienza (revoca della licenza di condurre nel 2019 per un
reato meno grave) - che i fatti accertati in sede penale avrebbero a questo
punto vincolato l'autorità amministrativa. Tanto più che la (legittima) coesistenza della doppia
procedura, penale e amministrativa, prevista dalla LCStr, è ormai fatto notorio
(cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018
consid. 2.2 e rif. confermata da STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid.
3.2). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce
di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del
reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD
I-2011 n. 41 consid. 3.1).
3. 3.1. Vincolato
all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può
nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF
1C_50/2019 citata consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza
alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel
decreto di accusa del 27 maggio 2020 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli
elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi,
del reato di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida
di cui all'art. 91a cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la
circulation routière, Berna 2007, pag. 123 segg.). Di
riflesso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi
dell'art. 16c cpv. 1
lett. d LCStr (Cédric
Mizel, Droit et pratique illustrée
du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 500 segg.).
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale
per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe
disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure
l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2
LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le
circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la
colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore
e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima
della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3
LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;
grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In
particolare, commette un'infrazione grave colui
che intenzionalmente si oppone o si
sottrae alla prova del sangue, all'analisi dell'alito o a un altro esame
preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà
verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali
provvedimenti (art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr). In tal caso, la
licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata
revocata una volta per un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2
lett. b LCStr).
In caso di concorso di infrazioni vige il principio dedotto dall'art. 49 del
codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), secondo il quale la
revoca è pronunciata in funzione dell'infrazione più grave, la quale può essere
aumentata in misura adeguata (cfr. STA 52.2016.559 del 28 marzo 2017 consid.
3.1 e rif.).
3.3. Dagli atti risulta che nel marzo 2019 RI 1 ha commesso
un'infrazione medio grave per la quale è stato oggetto di una revoca della
licenza di condurre di un mese, che ha finito di scontare il 21 luglio 2019.
Il 1° gennaio 2020 l'insorgente, messosi al volante della sua vettura in stato
di spossatezza, dopo avere negligentemente perso la padronanza di guida
cozzando contro il muro della sua vicina, ha abbandonato il luogo
dell'incidente senza osservare i doveri impostigli per legge (in specie senza
avvisare immediatamente la danneggiata o avvertire senza indugio la polizia) e
si è reso irreperibile, sottraendosi così intenzionalmente alla prova del
sangue o a un altro esame sanitario completivo per la determinazione
dell'alcolemia, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle
circostanze (dinamica dei fatti, ora dell'indicente ecc.), che la polizia
avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell'alito o del sangue, così come
stabilito in sede penale.
3.4. Ora, il fatto di avere eluso i provvedimenti che la polizia, date le
circostanze, avrebbe ordinato per accertare una sua eventuale inattitudine alla
guida costituisce un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1
lett. d LCStr. Il Tribunale non ha ragione di scostarsi dalle valutazioni
giuridiche del procuratore pubblico, che su questo punto ha ritenuto data
l'esistenza del corrispondente reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr
(cfr. anche Mizel, op. cit., pag.
501 seg.). Tale infrazione - perpetrata a distanza di meno di cinque anni dalla
scadenza della precedente revoca per l'infrazione medio grave commessa il 17 marzo
2019 (cfr. supra, consid. A e 3.3) - comporta già di per sé una revoca
di ammonimento della durata minima di sei mesi in base all'art. 16c cpv.
2 lett. b LCStr. Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa
che va irrogata occorre tenere in debito conto che l'infrazione è stata
commessa in concorso con altri reati (guida in stato d'inattitudine, infrazione
alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'incidente). Neppure
può essere trascurato che l'insorgente si è reso colpevole dell'illecito
stradale a distanza di meno di sei mesi dalla scadenza della precedente revoca
pronunciata nei suoi confronti in forza dell'art. 16b LCStr. Nel
commisurare esattamente il periodo di revoca secondo i criteri sanciti
dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, anche il tempo trascorso dalla scadenza di una
precedente revoca gioca infatti un ruolo decisivo, nel senso che una recidiva a
breve termine va punita con maggiore severità di una nuova infrazione commessa
al limite del periodo di prova (cfr. STF 1C_366/2011 del 20 luglio 2012 consid.
3.5 che conferma la STA 52.2011.202 del 1° luglio 2011 consid. 3.4; cfr. Mizel, op. cit., pag. 543). Invano il
ricorrente si prevale infine di un'asserita sua assoluta necessità
professionale di condurre un veicolo a motore, ritenuto come la giurisprudenza
riconosca tale esigenza con estrema riserva e soltanto quando il mezzo
meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (autisti
di professione, conducenti di taxi ecc.) o quando il fatto di non poter guidare
gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (cfr. DTF
128 II 285 consid. 2.4, 123 II 572 consid. 2c; STA 52.2017.594 del 28 marzo
2018 consid. 3.2 e rif.). Ora, in concreto è evidente che l'insorgente,
impiegato postale addetto alla distribuzione, non ha un'assoluta necessità di
condurre un veicolo. Anzitutto, perché non è escluso che egli possa svolgere la
sua attività di recapito - se non a bordo dei veicoli a tre ruote in uso a La
Posta, che apparentemente hanno una velocità massima superiore a 50 km/h (cfr.
dichiarazione del 5 ottobre 2020 del suo superiore __________, sub doc. D) -
mediante un ciclomotore in suo uso della categoria M (velocità massima per loro
costruzione di 30 km/h e cilindrata massima di 50 cm³),
la cui guida è legittimata dal provvedimento di revoca della Sezione della
circolazione (cfr. disp. 1.4). V'è inoltre da ritenere che tra le molteplici
possibilità d'impiego offerte dalla grande azienda alle cui dipendenze lavora,
egli possa temporaneamente trovare un'occupazione alternativa che non richieda
la patente di guida (lavorando ad esempio in qualità di impiegato in logistica
in un centro di spartizione anziché quale addetto al recapito), come del resto
dovrebbe fare quand'anche il provvedimento fosse ridotto al minimo legale di
sei mesi (sotto il quale non si potrebbe in ogni caso scendere; cfr. art. 16
cpv. 3 in fine LCStr).
Se ne deve concludere che, tenuto conto della gravità complessiva delle
infrazioni commesse, del grado di colpa che gli è imputabile, della sua
reputazione quale conducente, segnatamente della recidiva di cui si è macchiato
giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr e del fatto che non ha una
necessità professionale di guidare veicoli a motore, il provvedimento di revoca
di otto mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente
confermato da questo Tribunale. Ancorché
superiore al minimo legale di sei mesi, una misura di tale ampiezza risulta
senz'altro giustificata siccome conforme al diritto e rispettosa del principio
della proporzionalità, fermo restando che previa frequentazione di un corso di aggiornamento
riconosciuto dall'autorità essa potrà essere ridotta in applicazione dell'art.
17 cpv. 1 LCStr (cfr. dispositivo n. 1.5 della risoluzione dipartimentale).
Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente
decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della
circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni
modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al gennaio
2020 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per
conservare il loro carattere istruttivo.
4. 4.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve essere respinto.
4.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera