Incarto n.
52.2020.523

 

Lugano

8 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 9 novembre 2020 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 ottobre 2020 (n. 5180) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 25 agosto 2016 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 16 mesi;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   RI 1, cittadino germanico, è nato l'11 settembre 1939 ed è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B).

Dirigente d'azienda di professione, in passato è stato oggetto di una revoca della patente della durata di tre mesi (scontata il 31 maggio 2015) a seguito di un'infrazione grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità in autostrada) commessa il 17 giugno 2014 (decisione del 27 febbraio 2015).

 

 

                                  B.   a. Il 7 marzo 2016, verso le ore 12.45, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo immatricolato __________ in territorio di Balerna (autostrada A2 in direzione sud) a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 115 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 80 km/h.

b. Preso atto del rapporto di polizia, la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a determinarsi in relazione a una probabile revoca della licenza di condurre.
Raccolte le sue osservazioni, il 25 agosto 2016 l'autorità amministrativa ha risolto di revocargli la patente per la durata di 16 mesi (dal 2 novembre 2016 al 1° marzo 2018 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).


c. A seguito degli stessi accadimenti, con decreto di accusa del 29 agosto 2016 il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr e ne ha quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (per un totale di fr. 4'500.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 500.-.
Chiamato a pronunciarsi in merito all'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza del 12 febbraio 2018 il giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento, ha confermato l'imputazione e la multa inflitta dal magistrato inquirente, riducendo però la pena pecuniaria a 25 aliquote giornaliere da fr. 100.- (pari a fr. 2'500.-) e il periodo di prova della sospensione condizionale a due anni.
Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.


                                  C.   Con giudizio del 7 ottobre 2020, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso il suddetto provvedimento dipartimentale, riducendo a 14 mesi la durata della misura pronunciata nei suoi confronti.
In sintesi, rilevato come l'interessato non contestasse i fatti, peraltro accertati in maniera vincolante per l'autorità amministrativa dal giudice penale, il Governo ha dapprima constatato la sussistenza dell'infrazione grave (art. 16c LCStr) derivante dall'eccesso di velocità commesso il 7 marzo 2016, respingendo le censure sollevate nel gravame. Posto come la stessa imponesse una revoca della durata minima di 12 mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr - in ragione della precedente revoca del 2014 per un'altra infrazione grave -, l'Esecutivo cantonale ha poi ritenuto giustificata una sanzione di durata superiore al minimo legale, riducendo però la misura disposta dall'autorità di prime cure a 14 mesi e considerando che l'asserita - ma non comprovata - necessità professionale e personale di condurre un veicolo a motore non permettesse di ulteriormente ridurre la durata del provvedimento.

 

 

                                  D.   Avverso quest'ultimo giudizio, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia riformato e la durata della revoca limitata a 12 mesi.
Il ricorrente, evidenziando di avere ottenuto in sede penale una sensibile riduzione della pena pecuniaria e del periodo di prova, ritiene che la precedente istanza non abbia correttamente valutato i fatti dal profilo giuridico. Sostiene in particolare che non abbia sufficientemente tenuto conto delle circostanze concrete per valutare il pericolo (che non sarebbe né concreto né astratto accresciuto) cagionato e la sua colpa (che non sarebbe qualificabile né di intenzione né di grave negligenza), rilevando peraltro come per solo 1 km/h l'infrazione commessa non possa essere reputata medio grave. Pur considerando il suo precedente, non si giustificherebbe in concreto una revoca superiore al minimo legale di 12 mesi, tanto più avuto riguardo alla sua assoluta necessità di condurre un veicolo a motore per motivi professionali e familiari e alla sua partecipazione a un corso di sensibilizzazione riconosciuto dall'autorità.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, rilevando in particolare come, a fronte della partecipazione al corso di educazione stradale e della conseguente riduzione del periodo di revoca al minimo legale, lo scopo perseguito dal ricorrente sia di fatto già stato raggiunto.

 

 

                                  F.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanano sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I termini della controversia emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali, integrate dall'incarto della Sezione della circolazione. In esito a una valutazione anticipata delle prove (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), l'incarto della Pretura penale richiamato dal ricorrente non appare invece idoneo ad apportare

al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della vertenza.


2.    2.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3.2 e rinvii), come correttamente rilevato dal ricorrente, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Tuttavia, in concreto, gli accadimenti descritti nella sentenza emanata il 12 febbraio 2018 dal giudice della Pretura penale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione grave alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 438).

2.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (cfr. art. 16 cpv. 2 LCStr).
Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).

 

2.3. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità in autostrada di 31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c e rif.). Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1).

Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigoro-samente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 35km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.
Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2; STA 52.2019.383 del 12 novembre 2019 consid. 3.3 e rif.).

 

 

3.    3.1. In concreto, è incontestato che, così come illustrato in narrativa, il 7 marzo 2016 RI 1 abbia superato di 35 km/h la velocità massima consentita (80 k/h) sul tratto di autostrada che stava percorrendo. Reato, accertato in sede penale, per il quale, in applicazione dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, è stato sanzionato con sentenza del 12 febbraio 2018 del giudice della Pretura penale, cresciuta in giudicato (consid. B.c).

Ora, l'adempimento dei presupposti oggettivi di una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr è pacifico. Secondo i criteri schematici posti dalla giurisprudenza, l'esistenza di una messa in pericolo accresciuta può infatti essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto (+ 35 km/h, in autostrada), indipendentemente dalle (asserite) circostanze favorevoli (orario dell'infrazione, condizioni stradali e meteorologiche buone, conformazione non problematica della strada, buona visibilità, traffico scorrevole) in cui sarebbe stata commessa l'infrazione. Le relative censure dell'insorgente (cfr. ricorso, punto n. 3, pag. 4) cadono dunque nel vuoto. Irrilevante è in particolare il fatto che nella direzione da nord a sud tutta la tratta precedente prevede sempre un limite di velocità di 120 km/h, riducendosi soltanto e repentinamente in corrispondenza di dove è posizionato l'apparecchio radar fisso. Altrettanto priva di consistenza è la considerazione secondo cui il limite di velocità su quel tratto stradale sia successivamente stato portato da 80 a 100 km/h senza che le circostanze concrete siano in un qualche modo cambiate, a dimostrazione - agli occhi dell'insorgente - che il precedente e più basso limite di velocità non si giustificava affatto, ciò che sarebbe comprovato anche dalle critiche mosse sulla stampa al posizionamento del radar (cfr. ricorso, punto n. 4, pag. 6).

 

3.2. Il predetto eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo i citati criteri schematici posti dalla giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi; cfr. anche, fra le tante: STA 52.2019.383 citata consid. 3.5 e 52.2016.412 del 3 febbraio 2017 consid. 4.2). Giurisprudenza schematica da cui, in concreto, non emergono valide ragioni per scostarsi, non risultando segnatamente che l'insorgente - che nemmeno invero lo pretende - potesse avere seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 80 km/h. Egli non ha infatti contestato né la presenza né la percezione della relativa segnaletica stradale (non potendo all'evidenza essere interpretato in tal modo il commento [cfr. ricorso, punto n. 4, pag. 7] riferito alle informazioni asseritamente poco chiare figuranti sul sito della polizia cantonale) ed era peraltro solito (se non altro all'epoca dei fatti) percorrere regolarmente tale tratto di autostrada (cfr. osservazioni del 5 agosto 2016). Non sussistendo quelle particolari circostanze esatte dalla giurisprudenza per negare l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 35 km/h in autostrada è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. A tal proposito si osserva ancora che la recente giurisprudenza federale (DTF 142 IV 137 consid. 11.1 e 11.2; STF 6B_700/2015 del 14 settembre 2016 consid. 2.2) citata dall'insorgente per sostenere la necessità di scostarsi, nel presente caso concreto, dal già illustrato approccio schematico nella valutazione degli eccessi di velocità, non è di giovamento alcuno per la sua tesi. Essa non riguarda infatti le fattispecie di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (grave infrazione alle norme della circolazione stradale), bensì concerne le fattispecie di cui ai cpv. 3 e 4 della norma, segnatamente i casi di grave inosservanza di un limite di velocità (DTF 142 IV 137 consid. 11.1 e 11.2; grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale, costitutiva del nuovo reato di "pirateria della strada"; cfr. Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, in: AJP/PJA 2013 pag. 189), per i quali il Tribunale federale aveva in passato (STF 1C_397/2014 del 20 novembre 2014) ammesso l'esistenza di una "presunzione irrefragabile" per quanto concerne l'intenzionalità del reato (la negligenza non essendo punibile a norma di quei capoversi).

 

                                   4.   4.1. Resta pertanto unicamente da verificare se la revoca di 14 mesi disposta nei confronti del ricorrente sia giustificata e proporzionata.

4.2. La Sezione della circolazione, ricordato il precedente iscritto nel registro ADMAS, ha ritenuto dati gli estremi dell'aggravante della recidiva di cui all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr e ha pronunciato nei confronti dell'insorgente una revoca della licenza di condurre veicoli a motore della durata di 16 mesi.
Il Governo ha, dal canto suo, anzitutto rilevato come l'autorità dipartimentale non avesse minimamente motivato (né nella decisione impugnata, né ulteriormente) la scelta di infliggere una sanzione di durata superiore (di ben quattro mesi) al minimo legale (di 12 mesi) previsto dalla citata disposizione. Ha poi ritenuto che non potesse essere trascurato che il ricorrente fosse ricaduto nello stesso tipo di infrazione, e di uguale gravità, meno di 10 mesi dopo aver espiato la precedente revoca della licenza di condurre, scaduta il 31 maggio 2015, evidenziando così, da un lato, uno scarso rispetto per le norme della circolazione in generale, e per i limiti di velocità in particolare, e dimostrando, dall'altro, che la prima sanzione pronunciata nei suoi confronti non ha esplicato quell'effetto educativo e dissuasivo proprio di una revoca della licenza di condurre. Ha quindi reputato giustificato sanzionare il ricorrente con una revoca della licenza di condurre di una durata superiore al minimo legale, che ha tuttavia quantificato in 14 mesi (riducendo così di due mesi quella pronunciata in prima istanza), negando peraltro che l'interessato potesse prevalersi di necessità professionali e personali per ottenere un'ulteriore riduzione della durata della misura (cfr. decisione impugnata, consid. 4.3 e 5).


4.3. L'argomentazione della precedente istanza, essenzialmente ripresa anche dalla Sezione della circolazione in questa sede, merita tutto sommato conferma. Se, come pretende l'insorgente (cfr. ricorso, punto n. 5, pag. 7 seg.), occorre effettivamente riconoscere che in concreto l'eccesso di velocità (+ 35 km/h) in cui è incappato si situa al limite inferiore del caso grave (in effetti, se avesse guidato a una velocità di solo 1 km/h inferiore, l'infrazione avrebbe dovuto essere qualificata di media gravità [cfr. supra, consid. 2.3], da cui una revoca di una durata minima di quattro mesi [cfr. art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr], anziché di 12; cfr. STA 52.2017.594 del 28 marzo 2018 consid. 3.2), non si può d'altra parte trascurare l'aggravante costituita dalla recidiva specifica e ravvicinata nel tempo, che dimostra come egli non abbia saputo trarre insegnamento dalla precedente sanzione (cfr. Mizel, op. cit., pag. 542 seg.). Neppure l'insorgente può prevalersi con successo di un'assoluta necessità di condurre un veicolo per motivi professionali. Posto che la giurisprudenza riconosce tale esigenza con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (autisti di professionale, conducenti di taxi ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (cfr. DTF 128 II 285 consid. 2.4, 123 II 572 consid. 2c; STA 52.2017.594 citata consid. 3.2 e rif.), in concreto va rilevato che l'insorgente (classe 1939) si è limitato ad affermare di avere bisogno di condurre un veicolo per spostarsi dal suo domicilio (__________) al suo posto di lavoro (in provincia di __________), senza fornire il benché minimo elemento atto a comprovare né la sua situazione professionale (nel modulo "Richiesta generalità conducente" allegato al rapporto di contravvenzione del 16 giugno 2016 egli ha anzi indicato di essere pensionato), né la reale necessità di recarsi quotidianamente al lavoro, tanto più avuto riguardo alla sua età. A ciò aggiungasi che, come correttamente rilevato dal Governo, gli inconvenienti legati alla revoca della licenza di condurre costituiscono uno degli effetti volutamente punitivi e, dunque, preventivi di tale misura amministrativa, ragion per cui l'insorgente non può che rimproverare se stesso per la situazione in cui viene ora a trovarsi.

A fronte di tutto ciò e pur volendo dare per acquisite le asserite circostanze favorevoli in cui l'infrazione sarebbe stata commessa (di giorno, con tempo bello, fondo stradale asciutto, buona visibilità, conformazione non problematica della strada e traffico scorrevole), la revoca di 14 mesi disposta dal Governo, ancorché superiore al minimo legale, non può che essere confermata. Una misura di tale ampiezza risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità. E ciò tanto più che, grazie alla frequentazione del corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità, la stessa potrà essere ridotta in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LCStr (cfr. dispositivo n. 1.5 della risoluzione dipartimentale e scritto dell'11 novembre 2020 della Sezione della circolazione) a 12 mesi.
Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al marzo 2016 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

 

 

5.   5.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

 

      5.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente

      (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv.

      1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.    Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera