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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2020 della
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RI 1
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contro |
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la
decisione del 20 gennaio 2020 con cui l'Ente Ospedaliero Canto- |
ritenuto, in fatto
A. Dopo vicissitudini note alle parti che non occorre rievocare (cfr. STA 52.2018.507 del 17 aprile 2019), il 14 maggio 2019 la Direzione del CO 2 ha riaperto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura selettiva, per aggiudicare il servizio di trasporto di merci (biancheria e dispositivi medici) tra la Centrale dei Servizi Industriali (CSI) del CO 2 e i propri clienti (FU n. 39/2019 pag. 4706).
Le condizioni amministrative e capitolato tecnico
indicavano i criteri di idoneità di carattere generale (pos. 2.2) e particolare
(pos. 2.3), che i concorrenti dovevano soddisfare per poter partecipare alla
seconda fase della procedura. Per quanto qui interessa, la pos. 2.3.3 prevedeva
in particolare che erano abilitate a concorrere le ditte che offrivano
prestazioni conformi alle regolamentazioni svizzere dei trasporti e che
ottemperavano, cumulativamente, determinati criteri d'idoneità di carattere
particolare; tra questi, che:
[..]
4. mettono a disposizione, per le prestazioni in oggetto e riservate al servizio ordinario, esclusivamente veicoli omologati "Euro 6" e con sistemi di bloccaggio del carico che, dopo aggiudicazione, dovranno portare il logo __________;
5.
dimostrano, tramite l'invio di una
copia della licenza di circolazione, la disponibilità effettiva degli automezzi
necessari, immatricolati in Svizzera, al momento dell'inoltro dell'offerta;
[..]
Il capitolato così descriveva l'oggetto della commessa (pos. 3), per cui
CO 2 ha sollecitato l'invio delle domande di partecipazione:
3.1. Contesto generale e bisogni
CO 2 raggruppa in un'unica organizzazione gli ospedali pubblici del cantone
Ticino.
La Centrale dei Servizi Industriali del CO 2 (CSI) con sede a __________, che
comprendono la Lavanderia Centralizzata (in seguito chiamata LAV) e la
Sterilizzazione Centrale (in seguito chiamata STE), hanno quale scopo la
fornitura ed il trattamento della biancheria, rispettivamente dei dispositivi
medici necessari per l'esercizio degli ospedali CO 2 e per alcuni altri
istituti non appartenenti al CO 2.
Il trasporto della biancheria e degli strumenti chirurgici (o più in generale
beni da sterilizzare e/o sterilizzati) sarà affidato ad una ditta
specializzata. Il trasporto sarà da intendersi sia per la merce ritenuta sporca
che per quella pulita.
Definita la durata del mandato (1.1.2020 - 31.12.2026), relativamente alla
merce precisava quanto segue:
3.3. Merce da trasportare
3.3.1. Biancheria
La biancheria pulita è trasportata in linea di massima in carrelli dedicati con
ruote e dalle dimensioni L 735 mm x P 900 x H 1940 e L 800 mm x P 1355 x H 1820
debitamente protetti, per piccole quantità in cassette di plastica impilabili
con dimensioni 400 mm x 600 x 300H.
Il peso massimo delle casse quando sono piene è di 15 Kg mentre quello dei
carrelli è di 300 Kg.
La biancheria sporca invece è imballata in sacchi di plastica dal peso massimo
di 10 Kg disposti (10x) sui citati carrelli di trasporto.
3.3.2. Strumenti chirurgici (Dispositivi medici)
Gli strumenti chirurgici (e/o beni) sterilizzati sono trasportati in appositi
contenitori metallici ed a loro volta racchiusi in carrelli metallici dedicati.
Le dimensioni dei carrelli sono 1230 mm x 710 x 1584 H ed il loro peso massimo
a pieno carico è di 250 Kg.
Lo stesso vale per lo sporco.
Sempre con riferimento all'oggetto della commessa, il capitolato di prima fase (pos.
3.4) illustrava in seguito la suddivisione dei clienti, con i quantitativi
della merce da trasportare (media giornaliera) e la frequenza del servizio
richiesto (con anche precise fasce orarie), inclusi determinati viaggi
straordinari.
B. a. Entro il termine
utile (26 giugno 2019) sono state inoltrate due candidature, segnatamente
quella della CO 1 di _______ (________) e quella della ditta CO 1 di ________ (__________).
b. Con giudizio del 25 ottobre 2019, il
Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso interposto dalla CO 1
contro la decisione del 10 luglio 2019 con cui CO 2 ha ammesso RI 1 alla
seconda fase del concorso. In particolare, prendendo atto del fatto che il
giorno in cui ha presentato la sua candidatura quest'ultima disponeva dei
veicoli Euro 6 necessari, immatricolati in Svizzera, il Tribunale ha ritenuto
corretta la decisione di farla accedere alla fase successiva. Dando per
scontato che i mezzi impiegati per il servizio sarebbero stati quelli di cui
erano già state trasmesse le licenze di circolazione, il Tribunale ha rilevato
che sarebbe comunque spettato all'ente banditore verificare - nell'ambito della
seconda fase - che i veicoli elencati dalla CO 1 nell'apposita tabella del
formulario d'offerta annesso al capitolato, coincidano con quelli di cui
disponeva al momento dell'inoltro della candidatura.
C. a. Nel frattempo, le
due candidate hanno tempestivamente inoltrato (entro il 21 agosto 2019) le loro
offerte, sulla base delle condizioni amministrative e capitolato tecnico per la
seconda fase che avevano ricevuto. Le prescrizioni di gara prevedevano in
particolare che la commessa sarebbe stata aggiudicata sulla base dei seguenti
criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione (pos. 5.2):
1. Aspetti economici (minor costo annuo) 50%
2. Proposta di servizio 25%
3. Referenze 25%
Per quanto di rilievo, la pos. 10.1 rimandava alla documentazione di prima fase
per la descrizione dettagliata della merce da trasportare, la pos. 11 indicava
come doveva essere allestita l'offerta (relativamente al piano settimanale dei
trasporti e alle tabelle allegate per l'elenco dei mezzi impiegati per il
servizio e l'elenco dei giri), mentre la pos. 12 precisava come sarebbero stati
valutati i predetti criteri di aggiudicazione.
b. Esaminate le suddette offerte, con decisione del 20 gennaio 2020 CO 2 ha
risolto di deliberare il servizio di trasporto alla CO 1, classificatasi quale
prima e unica concorrente, escludendo invece la RI 1. In particolare ha
ritenuto che i mezzi da essa indicati in sede d'offerta non corrispondevano a
quelli di cui disponeva al giorno dell'invio della sua domanda di
partecipazione; la sua offerta superava inoltre il limite di spesa
preventivato.
D. Avverso quest'ultima
decisione, la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al
gravame.
L'insorgente contesta la propria esclusione
sostenendo che il criterio d'idoneità riferito alla disponibilità effettiva dei
mezzi avrebbe dovuto essere rispettato solo al momento dell'inoltro della
candidatura. Nulla imporrebbe che i veicoli delle due fasi corrispondano; il
divieto di modificare le offerte non riguarderebbe anche le candidature.
In ogni caso, aggiunge, i controversi automezzi divergerebbero da quelli
indicati in prima fase a causa delle successive indicazioni fornite dal
committente, che avrebbe in particolare fissato l'orario delle 05.30 per la
prima consegna di biancheria pulita presso il CSI di __________, imponendo di
riflesso necessariamente la messa in esercizio di 4 autocarri.
Relativamente al sorpasso del preventivo afferma che quest'ultimo sarebbe
inattendibile, poiché si fonderebbe su un'organizzazione del servizio con meno
di quattro automezzi.
Eccepisce infine che pure l'offerta della CO 1 dovrebbe essere esclusa, nella
misura in cui ha indicato un numero di mezzi inferiore a quattro e non sarebbe
pertanto in grado di rispettare l'orario di prima consegna (07.00).
E. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il committente, sostenendo che l'esclusione sarebbe del
tutto conseguente e conforme alle motivazioni contenute nella precedente
sentenza di questo Tribunale (STA 52.2019.353 citata). L'orario (05.30) di
prima consegna della merce presso il CSI, aggiunge, era già deducibile dalle
prescrizioni di prequalifica (che indicavano la necessità di fornire i clienti
entro le 07.00). Anche l'aggiudicataria ha predisposto il piano trasporti nel
senso inteso dal committente.
b. La CO 1 sollecita il rigetto dell'impugnativa, con motivazioni analoghe a
quelle addotte dall'ente banditore. Precisa in particolare come i veicoli da
essa indicati in sede di offerta coincidano con quelli esposti nella sua
candidatura e che le permettono di adempiere perfettamente il servizio
appaltato, come dimostrano peraltro le sue passate esperienze.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
F. a. In sede di
replica la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni e domande di
giudizio, sviluppandole ulteriormente. Messe in evidenza delle distinzioni tra
offerta e candidatura, ribadisce tra l'altro che la mancata coincidenza dei
mezzi non sortirebbe alcun effetto ai fini della valutazione dei criteri di
aggiudicazione se non per il fatto esclusivo che invece di due camion ne
occorrano a tutti gli effetti quattro. Il divieto di modificare l'offerta
come inteso dal committente porterebbe a ritenere che nemmeno per tutta la
durata del contratto i veicoli possano essere cambiati, ciò che non è possibile
(ad es. in caso di un danno totale). Nega che l'orario di prima consegna della
merce (05.30) emergesse già dalle prescrizioni di prequalifica. Nella misura in
cui non ha comunicato tale orario anche alla deliberataria, aggiunge, il
committente sarebbe peraltro incorso in una violazione dell'obbligo di
trasparenza e di parità di trattamento. Non ritiene possibile che il servizio
di trasporto possa essere assicurato entro le 7.00, partendo da __________ con
soli due camion.
b. Con la duplica, la stazione appaltante e la deliberataria si sono a loro
volta riconfermate nelle proprie posizioni, ribadendo le proprie tesi che, per
quanto occorre, verranno discusse più avanti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).
La ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla
gara (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). L'abilitazione a
contestare l'aggiudicazione della commessa potrà invece esserle riconosciuta
solo in caso di accoglimento del ricorso diretto contro l'esclusione (cfr. STA
52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1).
Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, comprensivi del carteggio
completo concernente il concorso prodotto dal committente e della
documentazione esibita dalle parti, integrati dall'incarto di questo Tribunale
relativo al precedente procedimento, noto alle parti. Nemmeno le parti sollecitato
l'assunzione di ulteriori mezzi di prova.
1.3. Alla presente fattispecie è applicabile il regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella sua
versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 (cfr. disposizione transitoria
della modifica del 10 aprile 2017 della legge sulle commesse pubbliche del 20
febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100]; BU 2019, 211).
2. 2.1. In virtù
dell'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono
una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri
oggettivi e verificabili. L'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i
documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste
norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i
concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di
un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento.
2.2. I criteri di idoneità svolgono un ruolo particolarmente visibile
nell'ambito dei concorsi indetti secondo la procedura selettiva (art. 12 cpv. 1
lett. b CIAP). In quest'ambito essi servono al committente per determinare il
novero dei concorrenti ammessi a partecipare alla successiva fase di
presentazione delle offerte, estromettendo i partecipanti che non soddisfano
agli standard minimi prestabiliti dal bando. Il campo d'applicazione dei
criteri di idoneità non è tuttavia limitato ai concorsi indetti secondo il
metodo selettivo, ma si estende anche alle procedure di concorso monofase. In
questo tipo di procedura l'idoneità dei concorrenti viene valutata
preliminarmente sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di
concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie
di affidabilità in punto a una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso
(art. 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP). Estromessi i concorrenti che non
soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta
migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (cfr. STA
52.2017.302 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1, 52.2015.369 del 23 ottobre 2015
consid. 2.1 e rimandi).
2.3. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e
criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri
che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della
commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa
categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri
sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di
carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate
dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il
capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze (referenze, titoli di
studio, ecc.).
3. 3.1. In
concreto, come ricordato in narrativa, nella fase di prequalifica, oltre agli
usuali criteri d'idoneità di carattere generale, il committente aveva inserito nelle prescrizioni di gara diversi
criteri di natura particolare, esigendo tra l'altro che ogni concorrente
mettesse a disposizione, per le prestazioni in oggetto, esclusivamente veicoli
Euro 6 e con sistemi di bloccaggio del carico (pos. 2.3.3, cifra 4).
L'adempimento di questa condizione, in base alla pos. 2.3.3 cifra 5, doveva
avvenire tramite l'invio di una copia della licenza di circolazione attestante
la disponibilità effettiva degli automezzi necessari, immatricolati in
Svizzera, al momento dell'inoltro dell'offerta (intesa quale candidatura, come
rettamente già interpretato dai concorrenti nella precedente fase di gara, cfr.
STA 52.2019.353 citata consid. 3.1; cfr. pure risposta RI 1 dell'8 agosto 2019,
pag. 2). Tale requisito d'idoneità si rifaceva in sostanza al contenuto
dell'art. 37 cpv. 1 RLCPubb/ CIAP, ai sensi del quale il concorrente deve di
principio eseguire la commessa completa in proprio. Concetto, questo, che per
giurisprudenza implica di regola un compimento della commessa con il proprio
personale, i propri mezzi tecnici e le proprie competenze (cd. know-how).
In molte sentenze il Tribunale cantonale amministrativo ha peraltro ricordato
che se la lex specialis della gara non prevede diversamente le prescrizioni
concorsuali devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per
l'insinuazione delle offerte, non essendo bastevole che siano adempiute il
giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto all'atto dell'esecuzione del
contratto. In effetti, approdando a conclusione opposta si disattenderebbe
palesemente il principio della parità di trattamento e il divieto di modificare
le offerte dopo la loro apertura (cfr.
pro multis, STA 52.2015.465
del 26 febbraio 2016 consid. 3 confermata da STF 2D_17/2016 del 28 luglio 2016;
STA 52.2019.353 citata consid. 3.1).
3.2. Come rilevato nel precedente giudizio, alla domanda di partecipazione la CO
1 aveva allegato le licenze di circolazione dei seguenti automezzi Euro 6:
- un autofurgone IVECO 35S16V Daily, targato TI __________, immatricolato il 25 giugno 2019;
- un autocarro IVECO 190S46 Stralis, targato TI __________, immatricolato il 26 giugno 2019;
- un'automobile FORD Tourneo Courier, targata TI ________, immatricolata il 16 marzo 2018.
A fronte di questi documenti, il Tribunale aveva quindi riscontrato che
al giorno in cui ha presentato la sua candidatura (26 giugno 2019), la RI 1
disponeva effettivamente dei veicoli Euro 6 necessari, immatricolati in
Svizzera, e che a giusta ragione era pertanto stata ammessa alla seconda fase
del concorso.
È ben vero, aveva osservato la Corte cantonale, che secondo quanto
prescritto dalla pos. 2.3 delle condizioni amministrative e capitolato tecnico
per la seconda fase, di principio il committente non avrebbe più verificato l'adempimento dei criteri di idoneità, avendo
già fatto uso della sua facoltà di esigere le certificazioni dovute durante la
prima fase di selezione. Si dà tuttavia per scontato che i mezzi impiegati per
il servizio siano quelli di cui sono (già) state trasmesse le licenze di
circolazione (STA 52.2019.353
citata consid. 3.2). Lo stesso committente aveva del resto affermato che
la valutazione del criterio di aggiudicazione della proposta di servizio
(vedi pos. 5.2 del capitolato per la seconda fase) sarebbe avvenuta sulla base
del parco macchine proposto (cfr. risposta CO 2, ad 4.1 a pag. 4). Ciò
che peraltro anche la RI 1 aveva perfettamente compreso (dichiarando tra l'altro
che era tecnicamente possibile ottemperare alle condizioni di capitolato con
i due veicoli da noi dichiarati, cfr. risposta RI 1 citata pag. 2).
Vista la segnalazione della CO 1, il Tribunale aveva nondimeno osservato che
sarebbe spettato all'ente banditore verificare, nell'ambito della successiva
fase del concorso, che i veicoli elencati dalla RI 1 nell'apposita tabella del
formulario d'offerta annesso al capitolato, coincidano con quelli di cui
disponeva al momento dell'inoltro della candidatura. Caso contrario, la sua
offerta dovrà essere esclusa.
Nell'indicazione di altri automezzi, diversi da quelli di cui ha garantito
l'effettiva disponibilità al 26 giugno 2019 sono infatti ravvisabili gli estremi di una modifica
dell'offerta, atto -
quest'ultimo - notoriamente inammissibile (STA 52.2019.353 del 25 ottobre 2019 consid. 3.2).
3.3. Sta di fatto che in sede di offerta la RI 1 ha modificato totalmente il
proprio parco veicoli, prevedendo di far capo a 4 autocarri IVECO 150/E28 FP9 e
un furgone IVECO Daily 70 C18 P, ovvero a mezzi tutti diversi rispetto a quelli
indicati in prima fase e di cui aveva prodotto le licenze di circolazione.
In queste circostanze, forza è constatare come il committente non poteva che
escluderla dalla gara, conformemente ai principi indicati nel giudizio
sopracitato.
Va inoltre evidenziato che i criteri d'idoneità - che attestano segnatamente la
capacità tecnica del concorrente di svolgere la commessa (e devono per
principio combaciare con la modalità di esecuzione della commessa, cfr. STA
52.2017.489 del 6 dicembre 2017 consid. 4) -, a dispetto di quanto afferma l'insorgente,
non devono in ogni caso essere soddisfatti solo il giorno dell'inoltro dell'offerta
o della candidatura. Al contrario, conformemente allo scopo da essi perseguito
e nel rispetto del principio della parità di trattamento tra concorrenti,
devono continuare a essere adempiuti anche al momento dell'aggiudicazione (e, a
seguire, dell'esecuzione del contratto). In linea di principio, il committente
può sempre escludere dalla gara (o se del caso revocare l'aggiudicazione) a
concorrenti che non adempiono più ai criteri di idoneità richiesti (cfr. art.
38 lett. e RLCPubb/CIAP; cfr. pure art. 25 lett. a LCPubb; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc
Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo
2013, n. 574).
3.4. Invano l'insorgente pretende che la modifica della sua offerta sia da
ricondurre alle successive indicazioni fornite dal committente, che avrebbe
segnatamente fissato l'orario delle 05.30 per la prima consegna di biancheria
pulita presso il CSI di __________, imponendo quindi la messa in esercizio di 4
autocarri.
Anzitutto va rilevato che i quantitativi di merce da trasportare, come pure la
frequenza dei trasporti emergevano chiaramente già dal capitolato di prima fase
(cfr. pos. 3.3 e 3.4). In particolare, esso precisava che i cinque nosocomi di
tipo "a" (__________, __________, __________ [__________] e __________)
dovevano essere serviti almeno 2 volte al giorno, in tre fasce orarie
tassative, di cui la prima entro le 07.00 presso il cliente e ritorno CSI
dopo 2 ore max (cfr. pos. 3.4). È ben vero che da questa indicazione non
scaturiva in modo esplicito anche l'orario (05.30) per la prontezza del primo
carico presso il CSI di __________, che il committente ha comunicato alla RI 1
solo il 6 agosto 2019, rispondendo a una sua domanda (cfr. corrispondenza
e-mail plico doc. D). Nell'informazione di tale orario - che nulla impediva
peraltro alla ricorrente di chiedere prima - non è comunque ravvisabile alcuna
vera e propria modifica delle condizioni di gara. La normale giornata per il
trasporto di cose deve infatti essere compresa tra le 05.00 e le 22.00 (cfr.
art. 15.1 del contratto collettivo di lavoro negli autotrasporti del Canton
Ticino), per modo che non è ben dato di vedere come un concorrente (tenuto
anche conto del tempo di trasferta verso il centro di __________) potesse
ragionevolmente attendersi di ritirare la merce ben prima delle 05.30. A
maggior ragione se si considera che la ricorrente era dal canto suo addirittura
partita dall'assunto che il lavoro non potesse iniziare prima delle ore 06.00
(cfr. suo e-mail del 7 agosto 2019, plico doc. D). La precisazione del
committente - di cui anche la deliberataria ha peraltro dato atto di essere
stata informata (cfr. duplica CO 1, ad 9 pag. 2) - non era insomma tale da
incidere sulla pianificazione dei veicoli necessari, e in particolare da
giustificare la modifica integrale dei mezzi indicati dall'insorgente in
fase di prequalifica al fine di adempiere il criterio d'idoneità previsto dalla
pos. 2.3.3 cifre 4 e 5. Al contrario, v'è ritenere che al momento dell'inoltro
della domanda di partecipazione - e contrariamente a quanto da essa lasciato
intendere nella precedente procedura -, la RI 1 abbia indicato dei mezzi
insufficienti a svolgere la commessa, che ha poi cambiato integralmente. La sua
situazione è in ogni caso diversa da quella di un concorrente che non possiede
più un determinato veicolo, ad es. a causa di un danno totale. Da notare
peraltro che non è nemmeno dato di sapere se dei nuovi mezzi che essa ha
indicato nella seconda fase (come visto, ben quattro autocarri e un furgone) la
RI 1 abbia la disponibilità effettiva (non avendo prodotto le licenze di
circolazione).
Anche alla luce di queste circostanze, e tenuto conto della parità di
trattamento fra concorrenti - segnatamente delle altre imprese concorrenti, che
potrebbero aver rinunciato a partecipare alla gara poiché non in grado di
soddisfare tutti i criteri di idoneità imposti dall'ente banditore (cfr. in tal
senso DTF 145 II 249 consid. 3.3) -, la decisione di escludere la RI 1 non
presta il fianco a critica.
3.5. Visto quanto precede, non mette conto di esaminare l'ulteriore motivo di
esclusione addotto dal committente, ritenuto che lo stesso non potrebbe
comunque condurre ad altro esito.
4. 4.1. Estromessa a ragione dalla gara, la ricorrente
non è legittimata a contestare l'aggiudicazione alla resistente. Per ragioni
deducibili dal principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.,
RS 101) resta tuttavia da verificare se, come essa sostiene, la committenza
avrebbe dovuto scartare anche l'offerta dell'aggiudicataria. Le contestazioni
sollevate su questo tema sono infatti proponibili, poiché non riguardano la
decisione di aggiudicazione, ma quella di esclusione, che risulterebbe per
finire discriminatoria qualora le critiche ricorsuali dovessero rivelarsi
fondate (cfr. Matteo Cassina,
Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,
vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 63 seg.; STA 52.2019.88 del 7
agosto 2019 consid. 5, confermata da STF 2C_748/2019 del 21 febbraio 2020; 52.2017.373
del 26 febbraio 2018 consid. 3.1 e rinvii).
4.2. In concreto, l'insorgente pretende che l'offerta della CO 1
andrebbe esclusa poiché, nella misura in cui essa ha previsto di svolgere la
commessa con meno di quattro autocarri, non potrebbe rispettare l'obbligo di
prima consegna entro le ore 07.00.
Tale critica non riguarda a ben vedere un motivo di esclusione, ma piuttosto la
valutazione della proposta di servizio della deliberataria; censura che alla
ricorrente è tuttavia preclusa.
Ai fini del giudizio basta comunque rilevare che i veicoli necessari che la
resistente ha proposto in sede di offerta (in particolare, i due autocarri MAN
TGM 15.250 e il furgone VW Crafter, cfr. piano dei trasporti e tabelle allegate
per l'elenco dei mezzi e dei giri) corrispondono integralmente a quelli di cui
ha allegato le licenze di circolazione con la domanda di partecipazione al fine
di adempiere al criterio di idoneità di cui alla pos. 2.3.3 cifre 4 e 5. Da
questo profilo, non vi è pertanto alcuna ragione di escludere anche la
deliberataria dalla gara. Il piano di trasporto da essa prodotto attesta
inoltre che il servizio sarà svolto dalla deliberataria con i mezzi indicati
(che come visto sono tre e non due, come afferma l'insorgente), rispettando le
fasce orarie imposte dal committente, in particolare quella delle 07.00 (tenuto
anche conto dell'orario di prima consegna delle 05.30), in modo peraltro
plausibile (abbinando gli ospedali di ________ e __________). Tant'è che si
tratterebbe dei medesimi automezzi di cui essa già si avvale attualmente per
assolvere il servizio (cfr. duplica CO 1, ad 9 pag. 2).
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il
ricorso è respinto.
5.2. L'emanazione della presente decisione rende superflua l'evasione della
domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
5.3. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre congrue ripetibili
all'aggiudicataria e al committente (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1 e al CO 2 fr. 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera