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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2020 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 ottobre 2020 (n. 335) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. L'8 gennaio 2018
l'avv. RI 1 ha assunto il patrocinio di G__________ nell'ambito di una pratica
di diritto di famiglia. Il 5 aprile successivo il legale ha posto
unilateralmente fine al mandato. Dopo aver ricevuto dall’ex cliente una
richiesta di dettagliare le prestazioni effettuate, il 30 gennaio 2020 il
legale gli ha trasmesso una nota di onorario e spese (con un saldo scoperto a
suo favore di fr. 2'851.30), di cui si dirà meglio più avanti.
b. Su mandato di G__________, il 10 febbraio 2020 l’avv. C__________ ha
contestato al collega la fattura (per scarna motivazione, tariffa applicata,
ecc.), chiedendogli di descrivere in modo preciso e dettagliato il tempo e le
prestazioni profuse e riservandosi di adire l’autorità di sorveglianza e
l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATI).
Il 10 marzo 2020 l’avv. RI 1 ha dal canto suo spontaneamente inoltrato alle
predette autorità una memoria difensiva (con i predetti scritti), in cui
ha in sostanza anticipatamente esposto e giustificato il suo operato, per il
caso in cui l’avv. C__________ decidesse di attuare quanto indicato.
c. A fronte di tale invio, il 23 marzo 2020 la Commissione ha aperto d'ufficio
nei confronti dell’avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile
violazione degli art. 12 lett. i della legge federale sulla libera circolazione
degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 20 della legge
sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 21 del codice
svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; obbligo di rendiconto), nonché
12 lett. i LLCA, 21 LAvv e 18 CSD (accordo tariffario).
d. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha anzitutto contestato,
dal profilo formale, la regolarità dell'apertura del procedimento disciplinare,
cui la Commissione avrebbe proceduto in assenza di una segnalazione (di terzi,
di un'autorità o dell'OATI). Nel merito, ha negato le violazioni
rimproverategli, spiegando di aver chiarito da subito modalità ed entità della
remunerazione (compenso di fr. 2'000/2'500.- ca. per la prima parte e in base
al dispendio orario per la seconda fase, con una tariffa di fr. 450.- all'ora).
In relazione all’obbligo di rendiconto, ricordato un acconto chiesto a inizio
mandato, ha in particolare ribadito di aver trasmesso, a richiesta, la nota
finale nel 2020, corredata da un rendiconto generale (su dispendio orario,
attività, IVA, ecc.).
B. Con decisione del 22 ottobre 2020, la Commissione ha risolto di sanzionare l'avv. RI 1. Preliminarmente la precedente istanza ha respinto la censura di natura formale formulata nelle osservazioni, riconoscendo la sua facoltà di avviare procedimenti disciplinari d'ufficio. Posto che dagli atti emergeva il raggiungimento di un accordo tariffale tra le parti al mandato, ha poi liberato l'interessato dalla relativa accusa, rilevando come la questione della fondatezza delle sue pretese esulasse dalla propria competenza. Ha per contro reputato che il legale avesse disatteso il suo obbligo di rendiconto, ritenendo che la nota finale del 30 gennaio 2020 - priva di indicazioni puntuali in merito alle date e alla durata delle prestazioni svolte - fosse troppo generica. Ha infine commisurato la sanzione tenendo conto della gravità media della violazione, ma anche delle conseguenze negative per il legale (contestazione della nota e difficoltà a incassarla), concludendo per la pronuncia di un ammonimento (misura che non è tuttavia stata ripresa nel dispositivo, che fa stato di una multa di fr. 800.-).
C. Avverso la predetta
decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ribadita l'obiezione circa la competenza della Commissione a intervenire
d'ufficio, l'insorgente contesta la violazione dell'obbligo di rendiconto,
rilevando come le varie attività svolte (e le loro date) si possano evincere dalla
corrispondenza allegata alle sue osservazioni. Precisa di avere comunque sempre
informato il mandante sulla sua pratica, tramite incontri o mail dirette a lui
o al suo legale italiano. Conclude che, se il rendiconto prodotto può
risultare insufficiente, lo stesso letto insieme al doc. 9 è invece adeguato e
adempie quanto previsto da giurisprudenza e dottrina, il cliente potendo
verificare la congruità della nota rispetto alle prestazioni effettuate.
Evidenzia inoltre la palese incongruenza - che addebita a una svista - tra
motivazione e dispositivo della sanzione pronunciata nei suoi confronti, ritenendo
in ogni caso sproporzionata l'inflizione di una multa. Contesta infine l'entità
delle spese accollategli.
D. In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.
E. Non vi è stato un
ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare
una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Preliminarmente occorre
sgomberare il campo dalla censura di natura formale sollevata nel gravame.
Se è ben vero che l'art. 24 cpv. 1 LAvv dispone che il procedimento è avviato
dalla Commissione di disciplina su segnalazione di terzi, di autorità o
dell'Ordine degli avvocati o su domanda dell'avvocato stesso, tale elenco non
può all'evidenza essere considerato esaustivo. Se così fosse, qualora venisse a
conoscenza di una possibile violazione delle regole professionali commessa da
un avvocato, in assenza di una formale segnalazione, la Commissione non
potrebbe intervenire per verificarla ed eventualmente sanzionare il
contravventore. Ciò che, come correttamente rilevato nella decisione impugnata,
sarebbe a dir poco insensato, a fronte dello scopo perseguito dalla procedura
di vigilanza disciplinare sugli avvocati, che è quello di assicurare
l'esercizio corretto della professione e di preservare la fiducia del pubblico
(cfr. DTF 138 II 162 consid. 2.1.2, 133 II 468 consid. 2; STA
52.2020.400 del 7 settembre 2020 e rif.; Walter
Fellmann, in: Walter Fellmann/Gaudenz
G. Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 2a ad art. 12; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit
de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2126), come pure di garantire il buon
funzionamento della giustizia (cfr. Walter
Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 694). Ciò emerge d'altronde
anche dal chiaro testo del previgente art. 34 della legge sull'avvocatura del
16 settembre 2002 (BU 2002, 365), a cui l'attuale art. 24 LAvv si è ispirato
(cfr. Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 sulla revisione totale della legge
sull'avvocatura, pag. 12). Dello stesso avviso è del resto anche la dottrina (cfr.
Fellmann, Anwaltsrecht, n. 714
nonché Kommentar, n. 2 ad art. 12; Benoît
Chappuis, La profession d'avocat, vol. I, II ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2016, pag. 299; cfr. pure Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2116). Non vi è quindi alcun motivo per negare alla Commissione la
facoltà di avviare d'ufficio una procedura disciplinare, che questo Tribunale
le ha invero già riconosciuto, come rettamente ricordato dall'autorità di
sorveglianza (cfr. STA 52.2016.54 del 14 giugno 2019 consid. 3). Ne discende
che la doglianza del ricorrente - che deve peraltro al suo stesso agire
l'apertura del procedimento - non può che essere respinta.
3. Controversa in concreto è
soltanto la violazione dell'obbligo di rendiconto riconosciuta in capo al
ricorrente. L'accusa di non avere raggiunto un accordo tariffario con il
cliente, mossagli in un primo tempo, è infatti nel frattempo caduta, sicché non
occorre più esaminarla in questa sede.
3.1. Secondo l'art. 12 lett. i LLCA, all'atto dell'accettazione del mandato
l'avvocato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente,
o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti (cfr. anche art. 18 cpv.
3 e 21 CSD, seppur non abbiano valore normativo; cfr. DTF 136 III 296 consid.
2.1). Per giurisprudenza, in caso di onorario calcolato in base al tempo, il
cliente può pretendere in ogni momento una fattura dettagliata e l'avvocato
viola l'art. 12 lett. i LLCA se non dà seguito alla richiesta (cfr. STF
2C_314/2020 del 3 luglio 2020 consid. 4.1, 2C_1086/2016 del 10 maggio 2017
consid. 4.1, 2C_133/2012 del 18 giugno 2012
consid. 4.3.1; cfr. pure STA 52.2020.313 del 25 maggio 2021 consid.
2.1, 52.2014.390/391 del 22 novembre 2016 consid. 4.1 e rimandi).
3.2. La modalità e l'entità della remunerazione è soggetta alla libertà
contrattuale. L'onorario può essere
pattuito non solo in base al dispendio orario, ma anche in maniera forfettaria
(cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.2 e rimandi, 2C_247/2010 del 16 febbraio 2011
consid. 5.4; cfr. anche art. 19 cpv. 1
CSD; inoltre: Fellmann, Anwaltsrecht,
n. 490; Bohnet/Martenet, op.cit., n. 1599, 1776 e 2963; Michel
Valticos, in: Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis,
Commentaire romand, Loi sur les avocats, Basilea 2010, n. 274 e 283 ad art.
12). Se è stato convenuto un onorario forfettario, l'avvocato non può
pretendere un aumento nemmeno se ha dovuto adoperarsi più di quanto originariamente
pronosticato. Viceversa, il cliente deve corrispondere l'onorario pieno anche
se il mandato conferito ha impegnato l'avvocato meno di quanto le parti si
aspettassero alla conclusione del relativo accordo (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.2; Fellmann, Kommentar, n. 165 ad art. 12; cfr. pure STA 52.2020.313 citata consid. 2.2).
3.3. Con riferimento a onorari calcolati in base al tempo, il Tribunale
federale ha stabilito che l'obbligo dell'avvocato di presentare, su richiesta,
una fattura dettagliata rappresenta il corollario a livello disciplinare
del dovere di rendiconto del mandante prescritto dall'art. 400 cpv. 1 del
codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220; cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 2C_133/2012 citata consid. 4.3.2;
RtiD I-2005 n. 59 consid. 7.2.2; cfr. anche Fellmann,
Anwaltsrecht, n. 506; Bohnet/Mar-tenet,
op. cit., n. 1785; Valticos, op.
cit., n. 292 ad art. 12). Norma, questa, che impone all'avvocato di presentare
su richiesta in ogni momento una fattura indicante le singole prestazioni e il
tempo consacrato a ognuna di esse (nonché le spese; cfr. Fellmann,
Anwaltsrecht, n. 510). L'indicazione del tempo complessivo impiegato per
l'attività svolta non è pertanto sufficiente
(cfr. STF 4A_144/2012 citata consid. 3.2.2; Fellmann, Anwalts-recht, n. 506). L'obbligo di rendiconto mira a permettere al cliente di
esercitare un controllo sulle attività dell'avvocato, di impartire le
necessarie istruzioni o di revocare semmai il mandato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 4A_144/2012 dell'11 settembre
2012 consid. 3.2.2 e rif.; cfr. pure Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 1785 e 2825; cfr. anche STA 52.2020.313
citata consid. 2.3).
3.4. Nella sua giurisprudenza più recente, il Tribunale federale ha inoltre espressamente
stabilito che, anche in caso di pattuizione di un onorario forfettario,
l'avvocato non è liberato dall'obbligo di indicare correttamente il tempo
consacrato a ogni sua prestazione (cfr. STF 2C_314/2020 citata
consid. 4.3, 2C_205/2019 citata consid. 5.2.2; cfr.
pure Fellmann, Anwaltsrecht, n. 506). L'Alta Corte ha in particolare
considerato che né l'art. 12 lett. i LLCA né le norme deontologiche fanno
distinzioni riguardo all'obbligo di rendiconto a dipendenza dei differenti tipi
di onorario e che il controllo della fattura, rispettivamente la valutazione
della sua adeguatezza da parte del cliente, deve essere possibile non soltanto
nel caso in cui l'onorario sia stabilito secondo il dispendio orario, bensì
anche in caso di onorario forfettario. Ciò implica la presentazione, su
richiesta, di una fattura dettagliata, da cui si possano evincere le singole
prestazioni fornite e il tempo loro consacrato. Solo così il cliente può
verificare se l'onorario pattuito si trova in un rapporto ragionevole rispetto
alle prestazioni svolte dall'avvocato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid.
4.5.1). Il Tribunale federale ha inoltre rilevato che, anche dopo avere
proceduto al pagamento dell'onorario e anche in caso di pattuizione di una
remunerazione forfettaria, il cliente può ancora avere un legittimo interesse
al dettaglio della fattura, ad esempio in vista di un ulteriore mandato
conferito o da conferire al medesimo avvocato o come paragone con gli onorari
di altri avvocati (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.2 e rif.).
Irrilevante è quindi la circostanza che un onorario
stabilito a forfait sia dovuto, nella misura in cui tutte le prestazioni sono
state fornite, indipendentemente dal dispendio orario effettivo (cfr. STF
2C_314/2020 citata consid. 4.5.2; cfr. pure STA 52.2020.313 citata consid.
2.4).
4. 4.1. Nel caso concreto, come indicato in narrativa, dall'8 gennaio al 5 aprile 2018 il ricorrente ha patrocinato G__________ nell'ambito di una pratica di diritto di famiglia (accertamento della paternità ed elaborazione di una convenzione regolante gli obblighi di mantenimento del minore, l'autorità parentale e il diritto alle relazioni personali). Il 23 gennaio 2020 il cliente ha chiesto al suo ex patrocinatore il dettaglio di tutte le prestazioni effettuate. Con scritto del 30 gennaio successivo (doc. 6), il ricorrente gli ha trasmesso una nota di onorario e spese ancora scoperti di fr. 2'851.30, accompagnata da uno specchietto indicante le attività svolte e i relativi costi. Tale tabella espone essenzialmente quanto segue:
- il 10 gennaio 2018, una spesa di fr. 50.- per apertura incarto;
- sempre il 10 gennaio 2018, un onorario di fr. 675.- (pari a un dispendio
orario di 90 minuti) per redazione prima bozza convenzione;
- nel periodo febbraio/marzo 2018, un onorario di fr. 4'500.-
(pari a 600
minuti di lavoro) per diversi incontri con: cliente, genitori cliente,
avv.
__________, sig.ra __________,
il tutto per un totale di
fr. 5'627.30 (compresa l'IVA di fr. 402.33), da cui è poi stato dedotto
l'acconto di fr. 2'576.- e un ulteriore importo di fr. 200.- (cfr. citata nota).
Insoddisfatto delle informazioni fornitegli, il 10 febbraio 2020 C__________,
per il tramite del suo nuovo patrocinatore, è quindi tornato a chiedere
un'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate, del tempo loro
dedicato e delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico (cfr. doc. 8).
Tale richiesta è tuttavia rimasta senza seguito.
4.2. Con la decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la fattura
emessa dal ricorrente - priva di indicazioni puntuali in merito alle singole
attività, alle date in cui si sono svolte e alla loro durata - fosse
manifestamente insufficiente a soddisfare l'obbligo di rendiconto che incombe
all'avvocato.
L'insorgente contesta tale conclusione: il rendiconto andrebbe a suo dire letto
insieme alla documentazione (doc. 9) versata agli atti con le osservazioni, da
cui emergerebbero tutte le informazioni necessarie. A torto.
4.3. Come visto, confrontato con la richiesta del suo cliente, il ricorrente
avrebbe infatti dovuto fornire una distinta dettagliata, da cui si potessero
dedurre le singole prestazioni effettuate e il tempo dedicato a ognuna di esse,
nonché le spese, così da permettere al mandante di valutare l'adeguatezza della
fattura (ritenuto che, in base alla giurisprudenza sull'obbligo di rendiconto
ex art. 400 cpv. 1 CO, basta ad es. che i rapporti d'attività vengano allestiti
con le indicazioni delle date, dei lavori prestati mediante parole chiave e del
relativo dispendio di tempo; cfr. STF 4A_238/2016 del 26 luglio 2016 consid.
2.2.2). E ciò, sia che l'onorario fosse stato stabilito secondo l'effettivo
dispendio orario, sia che fosse stato pattuito a forfait (come parrebbe essere
stato il caso, in base a quanto sostenuto almeno inizialmente dall'insorgente,
per la prima parte del mandato; cfr. osservazioni, punto n. 3.4). Come visto
(cfr. supra, consid. 3.3 e 3.4), sulla scorta della giurisprudenza del
Tribunale federale, che questo Tribunale ha avuto recentemente modo di
applicare in un caso simile (cfr. STA 52.2020.313 citata), l'obbligo per
l'avvocato di registrare correttamente il dispendio orario relativo a ogni
attività sussiste infatti in entrambi i casi.
In concreto, l'insorgente si è invece limitato a indicare le attività svolte in
maniera generica, senza precisarne le date e la durata. In particolare, delle
11.5 ore consacrate al mandato, ne ha raggruppate ben 10, attribuendole a non
meglio precisati diversi incontri con le parti, genericamente situati
nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2018. La nota non presenta dunque
nessuna informazione sulle singole prestazioni, sul momento in cui sono state
svolte e sul tempo consacrato a ognuna di esse, limitandosi invece a indicare
il tempo complessivo impiegato (90 minuti per la redazione della prima bozza di
convenzione e 600 minuti per i diversi incontri). Ciò che, come visto (cfr. supra,
consid. 3.3), non è tuttavia sufficiente. È quindi evidente che la nota
d'onorario del 30 gennaio 2020 emessa dall'insorgente non presenta il
necessario grado di dettaglio ai sensi dell'art. 12 lett. i LCCA. Come detto, dalla
stessa non è in particolare in alcun modo possibile dedurre le singole attività
che egli ha svolto (segnatamente il numero degli incontri effettuati) e il tempo
loro dedicato e non permette di riflesso nemmeno di comprendere e verificare la
congruità degli importi globalmente fatturati al cliente.
Non porta ad altra conclusione la tesi del ricorrente secondo cui le
precisazioni mancanti si sarebbero potute evincere dalla documentazione in
possesso del cliente (che sarebbe comunque stato sempre informato del lavoro da
lui svolto) e versata agli atti con le osservazioni. La distinta dettagliata -
che l'avvocato è tenuto a fornire al mandante per ossequiare il suo obbligo di
rendiconto - serve infatti proprio a far chiarezza sull'operato dell'avvocato,
permettendo al cliente di verificare gli importi esposti per gli onorari e le spese,
ed evitare così controversie sul loro importo. Chiarezza che peraltro il
ricorrente neppure in questa sede è riuscito a portare, limitandosi a
compiegare la citata documentazione, che di certo non può sostituire la fattura
dettagliata.
Ne discende che, non avendo presentato al mandante - malgrado le sue ripetute
richieste - un rendiconto dettagliato, conformemente a quanto richiesto dalla
suesposta giurisprudenza, l'insorgente è effettivamente e manifestamente
incorso in una violazione del dovere di rendiconto sancito dall'art. 12 lett. i
LLCA, così come concluso dalla precedente istanza.
5. Ferme queste premesse,
resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede
le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento
nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di
un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della
professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in
maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole
professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.
Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel
caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a
tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice
penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in
particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento
tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del
4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in Walter Fellmann/Gaudenz
G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, op. cit., ad art. 17 n. 23
segg.).
5.2. In concreto, commisurando la sanzione da irrogare al
ricorrente, la precedente istanza ha motivato un ammonimento (cfr. decisione
impugnata, consid. 7), infliggendo però a livello di dispositivo (n. 1) una
multa di fr. 800.-. Confrontata con l'obiezione del ricorrente secondo cui la
multa costituiva manifestamente una svista, la Commissione non ha smentito,
rimettendosi in generale al giudizio del Tribunale. In queste circostanze, non
si può che concludere che si tratti effettivamente di un errore (presumibilmente
un refuso) e che l'autorità inferiore abbia pronunciato un ammonimento, sanzione
peraltro conforme anche alla giurisprudenza di questo Tribunale in casi
analoghi (cfr. STA 52.2020.313 citata consid. 4.2 e rif.). La violazione
in concreto commessa dall'avv. RI 1 può del resto ancora essere considerata di
lieve entità. Se non giova all'insorgente il fatto di non aver
mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, continuando ancora in questa
sede a contestare la sua colpevolezza, depone per contro a suo favore la
circostanza che, durante la sua trentennale carriera, non è mai stato oggetto
di una sanzione disciplinare. Alla luce di tutto quanto precede e a fronte del
margine di apprezzamento che spetta all'autorità inferiore in questo ambito, si
giustifica pertanto di confermare l'ammonimento così come motivato dalla
Commissione, emendando conseguentemente il dispositivo (cfr. infra,
consid. 7.1). La sanzione, tra le più lievi previste dalla norma, risulta così
senz'altro opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e
rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto
dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al
rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
6. Da respingere è infine la
generica doglianza del ricorrente riferita agli oneri processuali posti a suo
carico dalla precedente istanza.
6.1. La tassa di giustizia deve rispettare i principi della copertura dei costi
e dell'equivalenza (STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 6.1 e rif.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28). Il principio
della copertura dei costi postula l'esistenza di una ragionevole correlazione
fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare complessivo dei costi
anticipati dall'ente pubblico, incluse le
spese generali; esso non è generalmente rilevante in materia di oneri
giudiziari, ritenuto come l'esperienza
insegni che le tasse applicate dai tribunali sono di gran lunga insufficienti a coprire i costi della
giustizia. Il principio dell'equivalenza dispone, invece, che
l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il
valore economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa - che
può eventualmente essere calcolata secondo criteri schematici - non deve
trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve
contenersi entro limiti ragionevoli (DTF 141 I 105 consid.
3.3.2 e riferimenti ivi citati, 120 Ia 171
consid. 2a e 3; STA 52.2016.158 citata consid. 6.1 e rif.). Entro
questi limiti, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque di un
ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo in caso di eccesso
o abuso (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2016.158
citata consid. 6.1 e rif.; Borghi/Corti,
op. cit., n. 2 ad art. 28).
6.2. Nel caso concreto, l'ammontare della modesta tassa applicata dalla Commissione (fr. 400.-), oltre che rientrare nella forchetta prevista dall'art. 47 LPAmm (applicabile per il rinvio dell'art. 30 LAvv), appare del tutto rispettoso dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. La commisurazione da parte dell'autorità inferiore non procede dunque da un esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo potere di apprezzamento. La svista in cui è incappata la Commissione a livello di dispositivo non ne giustifica una riduzione; di tale aspetto può nondimeno essere tenuto conto in questa sede, avuto riguardo al parziale successo dell'impugnativa. La tassa di giustizia esposta dalla precedente istanza deve quindi essere tutelata. Lo stesso dicasi per le spese, quantificate in fr. 200.-.
7. 7.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con
conseguente riforma del dispositivo (punto n. 1) della decisione impugnata nel
senso che nei confronti dell'avv. RI 1 è pronunciato un ammonimento, come
indicato al consid. 5.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), dal momento che il ricorrente agisce quale avvocato in causa propria (cfr. STF 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 4, 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.6; Hansjörg Seiler in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich/Niklaus Oberholzer, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, II ed., Berna 2015, n. 17 ad 68 e giurisprudenza ivi citata).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione del 22 ottobre 2020 (n. 335) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullato e riformato nel senso che nei confronti dell'avv. RI 1 è pronunciato un ammonimento.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, al quale va
retrocesso l'importo (fr. 500.-) versato in eccesso a titolo di anticipo delle
presunte spese processuali.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera