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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2020 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 ottobre 2020 (n. 340) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 1'500.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. A seguito dell'apparizione per diversi giorni sulla versione online del quotidiano __________ di banner con la pubblicità del suo studio, l'8 aprile 2020 la Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) ha comunicato all'avv. RI 1 l'apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per possibile violazione degli art. 12 lett. d della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 16 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; divieto di accaparramento di clienti mediante pubblicità e pubblicità eccessiva o inappropriata), chiedendogli di produrre il contratto stipulato con la citata testata giornalistica e/o con un eventuale agente pubblicitario, indicante la durata della pubblicità la sua estensione e la sua frequenza.
b. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'avv. RI 1 ha contestato ogni addebito mosso nei suoi confronti. Ha in particolare spiegato di non avere mai stipulato un simile contratto, ma di avere intrapreso, durante il "Lockdown" dovuto alla pandemia di Covid-19, una campagna pubblicitaria (per un periodo estremamente breve e con un budget molto contenuto) su Google AdWords (dal 2018 invero denominato Google Ads) che prevedeva che il suo annuncio sarebbe comparso soltanto qualora l'internauta avesse fatto delle ricerche attive con delle specifiche parole chiave legate alla sua attività. Con una pubblicità del genere non si sarebbe conformato soltanto alle norme applicabili, ma anche a una precedente decisione resa dalla Commissione nei suoi confronti.
B. Con decisione del 22
ottobre 2020 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa
di fr. 1'500.-.
Illustrato il quadro giuridico, la Commissione ha anzitutto smentito la tesi
del ricorrente secondo cui la sua pubblicità sarebbe stata conforme alla LLCA
perché l'internauta avrebbe prima dovuto ricercare attivamente le informazioni:
ha infatti segnalato come il banner pubblicitario fosse associato a un
trafiletto pubblicato sul sito del quotidiano e dedicato alle difese penali
d'ufficio in Ticino, per cui le informazioni erano visibili senza che
l'internauta dovesse procedere a una ricerca attiva di avvocati divorzisti. Ha
quindi concluso che la pubblicità in questione - eccessiva poiché rivolta a un
largo pubblico - non rispondesse ai bisogni d'informazione del pubblico e
trascendesse pertanto i limiti tracciati dall'art. 12 lett. d LLCA, cui
sostanzialmente rinvia (senza aggiungere nulla) anche l'art. 16 LAvv. La
sanzione è stata commisurata tenendo conto del precedente disciplinare
specifico dell'interessato e della sua colpa, ritenuta conseguentemente di
entità medio-grave.
C. Avverso la predetta
decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone, in via principale, l'annullamento e,
subordinatamente, la riforma nel senso che la multa inflittagli sia sostituita
con un ammonimento.
Il ricorrente lamenta anzitutto la nullità della decisione impugnata,
asseritamente resa da membri della Commissione che avrebbero invece dovuto
ricusarsi, in quanto portatori di un interesse personale (anche solo
potenziale) nella causa. In ogni caso, postula l'annullamento del dispositivo
n. 2 relativo alla tassa di giustizia. Contesta poi la violazione
rimproveratagli: richiamata la fattispecie risalente al 2016, ribadisce di non
avere più attivato una campagna standard (come in quel caso) bensì una
campagna di tipo ricerca e ciò proprio per conformarsi a suo dire alla
precedente decisione della Commissione. Pur ritenendo lecita anche una campagna
standard, considera in ogni caso legittima la campagna di tipo ricerca,
tanto più nella situazione eccezionale del "Lockdown", in cui la
comunicazione relativa alla possibilità di garantire l'assistenza legale
necessaria anche in videoconferenza rispondeva senz'altro ai bisogni di informazione
del pubblico. In ogni caso, contesta la valutazione dell'entità della sua
colpa, che ritiene lievissima.
D. In sede di risposta la
Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi
integralmente nel provvedimento impugnato.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto
l'assunzione di particolari mezzi di prova.
2. Il ricorrente lamenta anzitutto la nullità della decisione impugnata poiché resa da un'autorità i cui membri avrebbero dovuto ricusarsi, avendo, in quanto liberi professionisti attivi quali avvocati, almeno potenzialmente un interesse personale nella causa. La doglianza non merita di essere approfondita già soltanto perché l'insorgente, giusta l'art. 52 cpv. 1 LPAmm, avrebbe dovuto chiedere la loro ricusa non appena venuto a conoscenza del motivo di ricusazione. Ritenuto che, in base alla tesi ricorsuale, l'asserito motivo di ricusa era noto sin da subito, egli avrebbe dovuto presentare e motivare un'istanza di ricusa non appena ricevuta comunicazione da parte della Commissione dell'apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti (con contestuale indicazione della composizione dell'autorità decidente, cfr. scritto dell'8 aprile 2020). Non avendolo fatto, l'insorgente è malvenuto a far valere a questo stadio del procedimento la mancata ricusa dei membri della Commissione. In ogni caso, non è ben dato di vedere come i membri della Commissione possano avere in concreto un interesse personale nella causa (cfr. art. 50 lett. a LPAmm), così come preteso dal ricorrente (cfr. in generale sulla ricusa dell'autorità di sorveglianza: STA 52.2018.432 del 19 dicembre 2018 consid. 2 e rimandi). La semplice possibilità che gli avvocati membri della Commissione stiano in un rapporto di concorrenza con gli avvocati nei confronti dei quali viene aperto un procedimento per violazione delle regole professionali in materia di pubblicità non basta in generale a fondare un motivo di prevenzione (cfr., per analogia, DTF 113 Ia 286 consid. 3a). La censura, così come quella tendente all'annullamento della tassa di giustizia applicata dalla Commissione (cfr. ricorso, punto n. 2, pag. 5), va pertanto respinta.
3. 3.1. Giusta l'art. 12 lett. d LLCA, l'avvocato
può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti
oggettivi e risponda ai bisogni di informazione del pubblico. Tale norma
sancisce il principio dell'ammissibilità della pubblicità degli avvocati, quale
parte integrante della libertà economica garantita dall'art. 27 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101) rispettivamente della libertà d'espressione sancita dagli art. 10 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e 19 del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966
(Patto ONU-II; RS 0.103.2; cfr. DTF 139
II 173 consid. 5.1). Non è dunque la pubblicità, bensì le sue
restrizioni che necessitano di giustificazione (cfr. DTF 139 II 173 consid.
6.1; STF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.2). Va da sé che,
nel fare pubblicità, l'avvocato deve rispettare tutte le regole professionali
fissate dalla LLCA e segnatamente il segreto professionale (cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati, in: FF 1999 pag. 4983 segg., in particolare
pag. 5023, ad n. 233.24; cfr. pure STA 52.2019.188 del 3 agosto 2020
consid. 2.1).
3.2. Secondo giurisprudenza e dottrina, per pubblicità
s'intende ogni comunicazione intenzionalmente pianificata per attirare
terzi a ricorrere alle prestazioni offerte da un avvocato rispettivamente da
uno studio d'avvocatura. Se tali caratteristiche siano date dipende dalla
percezione del pubblico (Verkehrsauffassung), secondo criteri oggettivi
(cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.1 e riferimenti dottrinali ivi citati; STA
52.2016.323 del 22 novembre 2016 consid. 4). Per evitare che la norma venga
elusa, la nozione di pubblicità non deve essere compresa in maniera troppo
restrittiva (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.2; cfr. pure François
Bohnet/
Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna
2009, n. 1485; cfr. pure STA 52.2019.188 citata consid. 2.2).
3.3. La pubblicità persegue gli interessi
dell'avvocato, che non deve, ad esempio, essere svantaggiato nell'ambito della
consulenza giuridica rispetto a fiduciari e banche, ma risponde anche ai
bisogni dei clienti, che devono poter disporre di informazioni che consentano
loro di scegliere il mandatario con cognizione di causa (cfr. Messaggio LLCA
citato, pag. 5022 seg., ad n. 233.24; cfr. pure Walter
Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 417; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1473). In
tal senso, essa contribuisce al buon funzionamento della giustizia (cfr. DTF
139 II 173 consid. 5.1).
Come ricordato dal Tribunale federale,
l'originario divieto assoluto per gli avvocati di fare pubblicità, conosciuto
dalla maggior parte dei codici deontologici e anche da molte normative
cantonali, si è considerabilmente allentato già negli anni '80 e '90 del secolo
scorso, per poi essere rimesso completamente in discussione con l'entrata in
vigore della legge sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza del 6
ottobre 1995 (LCart; RS 251; cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.1 e 4.2; Fellmann, op. cit., n. 417 e 418 e riferimenti dottrinali ivi citati; per una
panoramica della predetta evoluzione, cfr. in particolare Walter Fellmann, Recht der
Anwaltswerbung im Wandel, in: AJP 1998 pag. 175 segg.; Bohnet/
Martenet, op. cit., n. 1472 segg.). Già prima dell'entrata in vigore
della LLCA, il Tribunale federale si era ripetutamente pronunciato contro un
divieto assoluto della pubblicità degli avvocati, assoggettando però la loro
attività pubblicitaria a restrizioni particolari (cfr. DTF 139 II 173 consid.
4.3 e rif.; STF 2C_259/2014 consid. 2.2). Come
accennato, la LLCA ha adottato il principio dell'ammissibilità della pubblicità
degli avvocati, esprimendo nondimeno che la libertà pubblicitaria dell'avvocato
è soggetta, per ragioni di interesse pubblico, a restrizioni più severe
rispetto ai limiti ordinari posti dall'ordine giuridico alla libertà
pubblicitaria (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.4 e rif.). Spesso infatti
l'ottenimento di un diritto da parte di un cittadino passa attraverso il
concorso di un avvocato, che fa valere efficacemente i diritti del suo cliente.
Esiste dunque un interesse pubblico particolare a che la professione
dell'avvocato venga esercitata con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). A
tutela del pubblico e per garantire la buona fede negli affari, lo Stato può
dunque porre delle regole che tendono ad assicurare l'esercizio della
professione forense secondo standard di alta qualità (art. 95 cpv. 1 Cost.;
cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.2.1 e rif.; STF 2C_259/2014 citata consid.
2.2). In tal senso, la pubblicità non è ammessa senza
restrizioni: l'art. 12 lett. d LLCA esige infatti che si limiti a fatti
oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico (cfr. al riguardo:
DTF 139 II 173 consid. 2.2; STF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.3).
Per stabilire se ciò sia il caso, occorre procedere a una valutazione globale
della pubblicità (cfr. DTF 139 II 173 consid. 7.2; STF 2C_259/2014 citata
consid. 3.2.1; cfr. pure STA 52.2019.188 citata consid. 2.3).
3.4. I criteri dell'oggettività e dei bisogni di informazione del pubblico si
riallacciano alla giurisprudenza federale emanata prima dell'entrata in vigore
della LLCA, che rimane dunque pertinente (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.2.1;
cfr. pure STA 52.2019.188 citata consid. 2.4).
3.4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, il criterio dell'oggettività comprende restrizioni più severe
rispetto al precetto di lealtà contenuto nella legge contro la concorrenza
sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241). Il principio di oggettività impone
infatti una certa discrezione (Zurückhaltung) nel senso che la
pubblicità dell'avvocato deve presentare principalmente un carattere
informativo e rinunciare a metodi adescatori, importuni e sfacciati. Va altresì evitata ogni pubblicità sensazionalistica
o esagerata. Queste restrizioni si impongono
tanto ai contenuti, quanto alle forme e ai metodi della pubblicità
dell'avvocato (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 e rif.; STF 2C_259/2014 citata
consid. 2.3.1; STA 52.2019.188 citata consid. 2.4.1).
3.4.2. I bisogni d'informazione del pubblico concernono sostanzialmente
l'esistenza dello studio legale, i suoi campi d'attività, le informazioni di
contatto, come pure indicazioni complementari quali, ad esempio, se si occupa
di consulenza e rappresentanza in giudizio. Non si tratta di un qualunque,
astratto (e quindi possibilmente grande) bisogno d'informazione, bensì del
bisogno d'informazione del pubblico presente in una determinata situazione. A
dipendenza del luogo in cui la pubblicità deve esplicare il suo effetto, i
bisogni d'informazione del pubblico ivi presente possono infatti essere maggiori o minori. Secondo la
dottrina, la pubblicità deve creare trasparenza sul mercato e un'adeguata domanda di prestazioni legali, ritenuto che una domanda eccessiva, abusiva o inopportuna deve essere
evitata affinché sia garantita un'appropriata
sollecitazione dello Stato di diritto (cfr. STF 2C_259/2014 citata
consid. 2.3 e 2.3.2; Christof
Bernhart, Werbung und publizistische Kommunikation im Anwaltsgesetz des
Bundes und ihre Grundrechtskonformität, in:
AJP 2005, pag. 1181; STA 52.2019.188 citata
consid. 2.4.2). La pubblicità deve
insomma permettere a potenziali interessati di trovare le relative informazioni
sugli studi legali, quando necessitano della consulenza di un avvocato o di un
rappresentante legale (cfr. sentenza del tribunale amministrativo del Cantone di
Basilea Città VD.2019.122 del 19 dicembre 2019 consid. 3.1).
3.5. L'indeterminatezza dei criteri legali può certo rendere difficile
tracciare il limite tra pubblicità lecita e illecita in un caso di specie, ma
corrisponde alla volontà del legislatore di tenere debitamente conto della
varietà delle possibili misure pubblicitarie e permette, attraverso la
ponderazione di beni giuridici di grande importanza (la libertà economica degli
avvocati, da un lato, e la fiducia di cui essi devono godere, dall'altro), di
trovare una soluzione che si adatti alle particolarità locali e concrete della
situazione nonché all'evoluzione delle concezioni (cfr. DTF 139 II 173 consid.
6.3.1 e 6.3.2; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.2 e 2.3). Ne discende che le
autorità cantonali dispongono di un margine di apprezzamento
nell'interpretazione e nell'applicazione delle nozioni giuridiche indeterminate
contenute nell'art. 12 lett. d LLCA (pubblicità, fatti oggettivi
e bisogni d'informazione del pubblico), nella misura in cui gli elementi
essenziali per la decisione sono stati debitamente esaminati e i necessari
accertamenti sono stati effettuati in modo accurato e completo (cfr. DTF 139 II
173 consid. 2.2 e 6.3.2 e rif.; cfr. pure STA
52.2019.188 citata consid. 2.5).
3.6. I precetti dell'art. 12 lett. d LLCA sono sostanzialmente
ripresi anche a livello di norme
deontologiche (le quali, pur non
avendo valore normativo, nella
misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale,
costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole
professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270
consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7
maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296; cfr.
pure STA 52.2019.188 citata consid. 2.6). L'art. 16 cpv. 2 CSD dispone infatti che la pubblicità
dell'avvocato deve essere veritiera, rapportarsi in maniera corretta con
l'attività professionale e salvaguardare il segreto professionale.
4. 4.1.
In concreto, la Commissione ha aperto d'ufficio un procedimento disciplinare
nei confronti del ricorrente dopo che un suo annuncio pubblicitario era apparso
per diversi giorni sulla versione online del quotidiano __________. Ritenuto
che l'annuncio non era visibile soltanto per l'internauta che aveva cercato
attivamente informazioni in merito ad avvocati divorzisti ma per chiunque
avesse avuto accesso al sito internet de __________ e avesse cliccato su un
determinato articolo in cui si parlava di avvocati, la Commissione ha concluso
che lo stesso violasse le norme deontologiche in materia di pubblicità, così
come indicato in narrativa. Conclusione, questa, che il ricorrente contesta,
come visto, fermamente.
4.2. La qui controversa pubblicità consiste in banner pubblicitari dello studio
legale del ricorrente apparsi tra l'altro sulla pagina web de __________, a
margine di un articolo sul tema delle difese penali d'ufficio nel Canton
Ticino. I banner erano in particolare contraddistinti da diverse immagini
d'effetto, che supportavano l'inserzione in grassetto "studio legale",
seguita dall'elenco delle materie preferenziali ("divorzio e separazione,
diritto civile, consulenza alle PMI"), nonché dall'indirizzo e dal link ("visita
sito") del sito internet dello studio. Le immagini raffiguravano (1) due fedi
nuziali appoggiate su di un cuore rosso spezzato o (2) una famiglia stilizzata o
(3) una fotografia, strappata in centro, di un uomo e una donna che si volgono
le spalle.
Il ricorrente - che ha sottolineato l'oggettività dell'annuncio, indicando che
le immagini non erano state da lui previste - ha precisato che si è trattato di
una campagna pubblicitaria intrapresa durante il "Lockdown" su Google
Ads (pay per click, con budget limitato a fr. 5.- al giorno) che avrebbe
mirato a informare il pubblico della possibilità, in quella particolare fase,
di organizzare incontri virtuali, in videoconferenza. A caratterizzare la
campagna - di tipo ricerca - sarebbe stata la comparsa dell'annuncio
soltanto nel caso in cui un internauta avesse fatto una ricerca attiva
in un motore di ricerca di Google o di un sito partner di Google inserendo una
di determinate parole chiave ("avvocato", "divorzio", "separazione"
e "divorzista", cfr. doc. A e B). Secondo l'insorgente, una
pubblicità del genere sarebbe senz'altro conforme a quanto sancito nella
precedente sentenza con cui la Commissione lo aveva sanzionato per una campagna
pubblicitaria che prevedeva invece l'apparizione di banner pubblicitari non
richiesti da un internauta che aveva eseguito delle ricerche precedenti
con un motore di ricerca su un determinato argomento.
4.2.1. Pacifico è che i controversi banner costituiscano una pubblicità ai
sensi dell'art. 12 lett. d LLCA: rivolto a una cerchia indeterminata di persone
(ovvero a chiunque avesse fatto una ricerca con una delle parole chiave "avvocato",
"divorzio", "separazione" e "divorzista", così
come spiegato dall'insorgente) e dotato perciò di un ampio impatto, l'annuncio
in questione era chiaramente volto ad attirare l'attenzione del pubblico circa
l'offerta di prestazioni di consulenza da parte del ricorrente (cfr. DTF 139 II
173 consid. 3.3; decisione dell'Anwaltskommission del Canton Argovia del 24
aprile 2017 in AGVE 2017 pag. 344 consid. 3.3.1).
Procedendo ora alla valutazione di tale pubblicità, per quanto il suo contenuto
letterale possa apparire lecito (indicazione "studio legale", con
l'aggiunta delle materie preferenziali e dell'indirizzo del sito internet), dal
profilo dell'oggettività non si possono tuttavia ignorare la modalità e il
mezzo mediatico utilizzati per la sua diffusione. In particolare non si può
trascurare che, in seguito a una semplice ricerca su un motore di Google o di
un sito partner con una parola chiave quale "avvocato", gli
accattivanti banner potevano per finire addirittura comparire due volte a
fianco di uno stesso articolo di giornale (cfr. print screen agli atti). Pur
considerando il budget limitato a fr. 5.- al giorno destinato dal ricorrente
alla pubblicità (secondo il metodo pay per click), vi è da chiedersi se
una pubblicità del genere possa ancora essere ritenuta zurückhaltend nel
senso inteso dal Tribunale federale, cioè contraddistinta dalla necessaria
discrezione che s'impone alla pubblicità dell'avvocato. Ciò che, ritenuta anche
la prudenza di cui occorre dar prova alla luce della fiducia che il pubblico
deve poter riporre nella professione dell'avvocato, in concreto appare più che
dubbio.
Ad ogni modo, la qui controversa pubblicità, visibile come detto a tutti gli
internauti che avessero fatto una ricerca attiva con una delle parole chiave ("avvocato",
"divorzio", "separazione", "divorzista") indicate
dal ricorrente, non può senz'altro dirsi destinata soltanto a coloro che hanno
bisogno di prestazioni legali. Essa non risponde quindi ai bisogni di
informazione del pubblico e disattende perciò l'ulteriore condizione da cui
dipende l'ammissibilità della pubblicità effettuata dagli avvocati. Come
precisato dall'Alta Corte federale, i bisogni di informazione del pubblico, e
quindi la pubblicità che ne può derivare, possono infatti variare in funzione
del luogo in cui la stessa produce i suoi effetti. In concreto, la pubblicità
in questione trascende chiaramente i bisogni di informazione degli internauti
che si limitavano a ricercare in Google le parole chiave scelte dal ricorrente
(tra cui anche la generica "avvocato"), ritenuto che il loro interesse
per quei temi ancora non equivale alla necessità dell'assistenza di un
avvocato, tanto meno divorzista, come dimostra il fatto che l'annuncio in
questione è apparso nel sito internet di un quotidiano, consultato da chi
desiderava semplicemente leggere (online) un articolo di giornale (e non doveva
attendersi di ricevere della pubblicità non sollecitata da parte di avvocati). Una pubblicità del genere, rivolta a un largo
pubblico, è illecita poiché è suscettibile di indurre certe persone a far
richiesta dei servizi resi da un avvocato (anche al di fuori del monopolio di
rappresentanza cantonale) anche quando non ve ne sarebbe alcun bisogno (cfr. STA
52.2019.188 citata consid. 3.3.2 e rif.; cfr. Attilio
Rampini, Siti internet, newsletter e mailings di uno studio legale,
contributo in occasione della maratona del diritto del 22 novembre 2019 presso
l'Università della Svizzera italiana, pag. 8, ad III.p; Mercedes Novier, Quelle publicité pour l'avocat?, in: Plaidoyer
2/2015 pag. 23; cfr. inoltre in generale sul tema: Sylvie Fischer, Nouvelles trompettes de la renommée, in:
Plaidoyer 4/2012 pag. 59). Non porta evidentemente ad altra conclusione la
particolare situazione di "Lockdown", durante la quale è avvenuta la
pubblicazione.
Nulla può poi dedurre a suo favore il ricorrente dalla documentazione, prodotta
con le osservazioni (cfr. doc. D), concernente un seminario organizzato nel
2016 dall'Ordine degli avvocati del Canton Zurigo. Anzitutto perché, in assenza
di riferimenti giurisprudenziali o dottrinali, non si può che ritenere che il
relatore abbia illustrato una sua personale opinione. Dall'altro, perché la
fattispecie si distingue comunque da quella qui oggetto d'esame: infatti,
mentre nel caso esaminato in quell'occasione l'internauta risultava aver
proceduto a un'attiva ricerca di un avvocato divorzista (cfr., in particolare, diapositiva
n. 9), nella fattispecie la pubblicità appariva anche all'utente internet che
si limitava a leggere online un articolo di giornale sul tema delle difese
penali d'ufficio nel nostro Cantone.
Invano l'insorgente sostiene di avere scelto la campagna di tipo ricerca proprio
per conformarsi alla precedente decisione resa dalla Commissione nei suoi
confronti (decisione n. 129 dell'8 settembre 2016). Se è ben vero che in quella
sede la Commissione aveva effettivamente indicato che la ricerca attiva su
un motore di ricerca (…) è lecita (consid. 6), non può seriamente essere
sostenuto che basti una ricerca con la parola chiave "avvocato"
perché nei siti trovati compaiano lecitamente (accattivanti) annunci
pubblicitari di professionisti del campo. Del resto, qualche riga più sopra,
con riferimento alla giurisprudenza federale (cfr. STF 2C_259/2014 citata
consid. 3.2.4), la Commissione aveva chiaramente spiegato che colui che ha
bisogno di informazioni sull'esercizio della pratica forense, li deve ricercare
attivamente, precisando che l'avvocato non può, spontaneamente,
rivolgersi ad un largo pubblico (…) facendo capo a dei banner pubblicitari
offerti da un motore di ricerca come Google AdWords (cfr. citata decisione,
ibidem).
Da tutto quanto sopra discende che la campagna pubblicitaria intrapresa dal
ricorrente non rispondeva a un bisogno di informazione del pubblico (segnatamente
dei lettori della versione online del quotidiano __________). Con la precedente
istanza occorre quindi concludere che il ricorrente è incorso in una violazione
dell'art. 12 lett. d LLCA.
5. Ferme queste premesse,
resta ora da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure
disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento
nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di
un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al
rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento
e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il
provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle
regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un
ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve
raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e
proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.
art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),
l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del
comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA
52.2018.371 del 6 novembre 2019 consid. 4.1;
Bohnet/Martenet, op. cit., n.
2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in:
Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).
5.2. È ben vero che l'indeterminatezza dei criteri
legali può talora rendere difficile tracciare il limite tra pubblicità lecita e
illecita. Bisogna tuttavia considerare che il Tribunale federale ha comunque
fissato i paletti entro cui l'avvocato diligente può muoversi per evitare di
disattendere le regole professionali in materia di pubblicità. Ciò è tanto più
vero in concreto, a fronte del fatto che il ricorrente ha già fatto oggetto di
una sanzione disciplinare (ammonimento) per una fattispecie simile risalente al
maggio 2016 (cfr. citata decisione dell'8 settembre 2016). Ne discende che, in
concreto, la violazione commessa dal ricorrente non può più essere considerata
di lieve entità, come è stato il caso in passato (cfr. decisione citata) ma va
ritenuta di media gravità. Se non giovano all'insorgente il
citato precedente disciplinare e il fatto di non aver mostrato segni di
autocritica e di ravvedimento, continuando ancora in questa sede a contestare
la sua colpevolezza, a suo favore depone la circostanza che la campagna
pubblicitaria, dal budget relativamente limitato, si è protratta sull'arco di
pochi giorni soltanto.
Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto confermare la multa
inflitta dalla Commissione. La sanzione così commisurata, situata nella fascia
inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente
ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio
della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente specifico del
ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi
deontologici che sono stati in concreto disattesi.
6. 6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera