Incarto n.
52.2020.576

 

Lugano

13 agosto 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2020 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 28 ottobre 2020 (n. 5676) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 6 febbraio 2020 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   RI 1 è nato il __________ 1940 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1959.

Attualmente pensionato, in passato è stato oggetto di una revoca della patente della durata di un mese (scontata il 7 settembre 2016) a seguito di un'infrazione medio grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità in autostrada) commessa il 14 dicembre 2015 (decisione del 7 giugno 2016).

 

 

                                  B.   a. Il 22 agosto 2017, verso le ore 16.10, RI 1 circolava alla guida del veicolo immatricolato TI __________ in territorio di __________ (GR) quando, nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla strada principale, è stato urtato da un camion che sopraggiungeva in senso inverso. A seguito dell'incidente, la sua passeggera ha subito delle contusioni, mentre per il resto vi sono stati solo danni materiali.
Interrogato l'indomani dalla polizia grigionese, il conducente ha spiegato di essersi fermato all'incrocio, di avere scorto l'autocarro che si avvicinava da sinistra e di avere ciononostante iniziato la manovra - che ha ammesso di avere effettuato piuttosto lentamente - ritenendo la distanza (pari, secondo lui, a circa 40-50 m) sufficiente per permettergli di oltrepassare l'intersezione. Così richiesto, ha individuato la causa dell'incidente nella velocità eccessiva del camion, stimata in almeno 90 km/h.


b. Preso atto del rapporto della polizia grigionese del 6 ottobre 2017, il 7 novembre successivo la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a determinarsi in relazione a una probabile revoca della licenza di condurre.
Dopo aver raccolto le sue osservazioni, con scritto del 30 gennaio 2018 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire le sue eventuali responsabilità.

c. Con decreto d'accusa del 21/28 marzo 2018, il Ministero pubblico grigionese ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01) per avere violato il suo obbligo di dare precedenza e ne ha proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 300.-.
Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza del 19 settembre 2019 il Tribunale penale di prima istanza del Tribunale regionale Maloja, esperito il dibattimento, ha confermato la condanna. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.


d. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, il 22 ottobre 2019 la Sezione della circolazione ha riattivato il procedimento amministrativo, concedendo nuovamente all'interessato la facoltà di esprimersi in merito.
Malgrado le osservazioni da lui presentate, con decisione del 6 febbraio 2020 l'autorità dipartimentale ha ritenuto che avesse commesso un'infrazione medio grave alle norme della circolazione per avere, nelle summenzionate circostanze, effettuato una manovra di svolta a sinistra omettendo negligentemente di concedere la priorità a un veicolo incrociante, con il quale, conseguentemente, collideva. Ha quindi risolto di revocargli la licenza di condurre per la durata di quattro mesi (dal 7 aprile 2020 al 6 agosto 2020 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2 lett. b LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).



                                  C.   Con giudizio del 28 ottobre 2020, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
In sintesi, ricordato come l'autorità amministrativa sia di principio vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della sentenza del 19 settembre 2019 del Tribunale penale di prima istanza del Tribunale regionale Maloja, passata in giudicato, emanata nei confronti dell'interessato. Ha quindi confermato la commissione di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr, ritenendo giustificato - in ragione della precedente revoca del 2016 per un'altra infrazione medio grave - il provvedimento adottato dalla Sezione della circolazione, corrispondente al minimo legale giusta l'art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente - che rileva come l'incrocio in questione fosse noto alle autorità per essere "pericoloso" (visti i numerosi incidenti già verificatisi) e sia poi stato migliorato - lamenta anzitutto un errato accertamento dei fatti, biasimando le precedenti istanze per essersi basate sulle conclusioni dell'autorità penale, senza chinarsi sulle censure da lui sollevate. Sulla scorta di una perizia di parte, contesta la responsabilità dell'incidente, che addebita al conducente del camion, il quale avrebbe circolato oltre il limite di velocità consentito e frenato inefficacemente, senza neppure sfruttare lo spazio di cui disponeva sulla sua destra. Contesta in ogni caso che l'infrazione possa essere qualificata di medio grave, sostenendo che si tratterebbe semmai di un caso particolarmente lieve ai sensi dell'art. 16a cpv. 4 LCStr, che non giustificherebbe una revoca della licenza di condurre.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento, di cui perora la legittimità. Evidenzia in particolare come tanto l'infrazione commessa quanto la responsabilità del ricorrente siano state accertate dalla decisione penale, ch'egli non ha ritenuto di ulteriormente impugnare, sostenendo che il pericolo causato dalla violazione in questione non potrebbe essere considerato minimo già soltanto per il fatto che la sua passeggera ha subito delle lesioni.

 

                                  F.   In sede di replica il ricorrente si è riconfermato nelle sue tesi e conclusioni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). I termini della controversia emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali, integrate dall'incarto della Sezione della circolazione. In esito a una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le altre prove sollecitate dal ricorrente (interrogatorio suo e del perito) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere.


2.    2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circola-zione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).


2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 22 agosto 2017, con decreto d'accusa del 21/28 marzo 2018 RI 1 è stato ritenuto colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) per avere violato il suo obbligo di dare precedenza. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, in esito al dibattimento, il Tribunale penale di prima istanza del Tribunale regionale Maloja ha confermato la predetta decisione, che non è stata ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente - che sapeva che il procedimento amministrativo era stato sospeso in attesa dell'esito di quello penale (cfr. scritto del 30 gennaio 2018 della Sezione della circolazione) - non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Tanto più che, così come correttamente rilevato dalla precedente istanza (cfr. decisione impugnata, consid. 3.2), dalla sentenza del 19 settembre 2019 emerge chiaramente che l'autorità penale ha tenuto in debito conto il rapporto peritale (già versato agli atti di quella procedura e nuovamente riproposto in questa sede), da cui però ha deciso di scostarsi (cfr. citata sentenza, pag. 4). Il ricorrente non può ora prevalersi del fatto che tale accertamento traspaia dalla sentenza soltanto in maniera implicita, ritenuto che sarebbe spettato semmai a lui chiedere la motivazione scritta della decisione (cfr. dispositivo n. 4). Nulla può dunque essere rimproverato alla Sezione della circolazione, rispettivamente al Governo, per non essere entrati nel merito delle critiche formulate con riferimento ai fatti accertati in sede penale: le relative censure cadono pertanto nel vuoto. Ecco inoltre perché non è necessario procedere all'interrogatorio del ricorrente e all'audizione del perito in questa sede. Se l'insorgente riteneva che la pronuncia penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio del Tribunale penale di prima istanza, contestando l'infrazione in materia di circolazione stradale che gli veniva addebitata davanti all'autorità superiore (cfr. dispositivo n. 5), onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede amministrativa. Tanto più che egli si è in sostanza sempre giustificato sostenendo che all'origine dell'incidente non vi fosse il suo comportamento, bensì quello del conducente dell'autocarro. La sua linea difensiva - che ripropone ancora in questa sede - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. Per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi, l'insorgente, nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, non ha invece ulteriormente ricorso, ma ha lasciato volutamente passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo che sarebbe stata trasmessa alla Sezione della circolazione (cfr. dispositivo n. 6) e che sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità (cfr. citato scritto del 30 gennaio 2018). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

 

 

3.   3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Tuttavia, in concreto, gli accadimenti descritti nella sentenza emanata il 19 settembre 2019 dal Tribunale penale di prima istanza del Tribunale regionale Maloja adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 389).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che, violando norme della circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tale evenienza, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave (art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr).

3.3. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (cpv. 1 prima frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2).
L'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr sancisce in particolare che l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, ivi compresi quelli di "Stop" e "Dare precedenza" (cfr. art. 36 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979; OSStr; RS 741.21). L'art. 34 LCStr dispone inoltre che il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono (cpv. 3), tenendosi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (cpv. 4). Alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra, ritenuto che i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra (cfr. art. 36 cpv. 2 LCStr). Prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

3.4. In concreto, si osserva anzitutto che n
ulla può dedurre a suo favore il ricorrente dal fatto di essere stato condannato in sede penale sulla base dell'art. 90 cpv. 1 LCStr. Premesso che l'autorità amministrativa non è vincolata al giudizio penale per quanto concerne l'applicazione del diritto (cfr. supra, consid. 3.1), ivi compresa la valutazione della colpa (cfr. Mizel, op. cit., pag. 689), va ricordato che una condanna penale fondata sull'art. 90 cpv. 1 LCStr non implica necessariamente che il caso debba essere considerato come lieve dal profilo amministrativo: infatti, se l'infrazione grave ex art. 16c LCStr corrisponde a una violazione grave delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, una violazione semplice delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr corrisponde sia al caso medio grave giusta l'art. 16b LCStr che al caso lieve ex art. 16a LCStr (cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.4; STF 1C_253/2012 del 29 agosto 2012 consid. 2.1, 6A.90/2002 del 7 febbraio 2003 consid. 3.2 e rif.; cfr. pure Mizel, op. cit., pag. 391).
Ora, dagli atti
risulta che il 22 agosto 2017, verso le ore 16.10, RI 1 stava circolando in territorio di __________ (GR) alla guida della sua vettura quando è giunto all'intersezione con la strada principale e si è fermato. Pur avendo visto il segnale "Dare precedenza" nonché la demarcazione stradale (cfr. verbale d'interrogatorio del 23 agosto 2017, pag. 1, ad 1; cfr. pure fotografia n. 3 allegata al rapporto della polizia grigionese del 6 ottobre 2017 e sentenza del Tribunale penale di prima istanza del Tribunale regionale Maloja del 19 settembre 2019, consid. G) e sebbene avesse notato che da sinistra si stava avvicinando un camion a una velocità che, perlomeno in un primo tempo, ha stimato in almeno 90 km/h (cfr. citato verbale, pag. 2, ad 4; cfr. pure citata sentenza, consid. H) - stima rivelatasi poi corretta (cfr. Auswertbericht allegato al citato rapporto della polizia grigionese, secondo cui il camion circolava a 96 km/h) -, ha iniziato una manovra di svolta a sinistra, che per sua stessa ammissione ha eseguito piuttosto lentamente (cfr. citato verbale, pag. 2, ad 2; cfr. pure citata sentenza, consid. G), per immettersi sulla strada principale e ciò quando l'autocarro distava ormai solo 40-50 m circa (cfr. citato verbale, pag. 2, ad 3). Distanza, questa, che si è rivelata insufficiente, ritenuto che, pur avendo azionato i freni, il camion non è riuscito a evitare la collisione.
Dal profilo oggettivo, l'insorgente, sebbene circolasse su una strada secondaria, quando è giunto all'intersezione con la strada principale, nonostante la segnaletica presente in loco, si è immesso sulla stessa tagliando la strada all'autocarro. Così facendo ha violato fondamentali norme a tutela della sicurezza stradale, quali sono quelle che impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada, rispettare i segnali e le demarcazioni stradali e concedere, prima di immettersi su una strada principale, la precedenza ai veicoli che circolano sulla stessa (sia che giungano da destra o da sinistra), senza ostacolarne la marcia e tenendosi a una distanza sufficiente (cfr. supra, consid. 3.3). Egli non si è soltanto assunto il rischio di creare un pericolo per la sicurezza altrui, ma lo ha perfino realizzato, provocando un incidente che non ha causato solo danni materiali ma nel quale la sua passeggera ha addirittura subito delle lesioni. Già soltanto per questa ragione è escluso che l'infrazione possa essere considerata lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, cioè caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo. La stessa va invece ritenuta senz'altro oggettivamente grave (cfr. Mizel, op. cit., pag. 298).
Dal profilo soggettivo, l'insorgente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla strada, ciò che gli avrebbe permesso di meglio valutare l'opportunità della sua manovra nel momento in cui l'ha effettuata. Egli tenta in questa sede di sminuire la sua responsabilità sostenendo che il cambiamento di pendenza della strada in prossimità dell'incrocio impediva in concreto la valutazione della reale distanza del camion. A torto, ritenuto che tale circostanza non lo discolpa ma avrebbe semmai dovuto indurlo a una maggiore prudenza (cfr. supra, consid. 3.3). Irrilevante è pure che l'incrocio in questione - all'altezza del quale si sarebbero verificati numerosi incidenti - fosse noto alle autorità per essere pericoloso e sia frattanto stato modificato
con la costruzione di una rotatoria, che ne ha migliorato la sicurezza. Il ricorrente, sulla scorta di una perizia di parte, sostiene che la colpa dell'incidente sarebbe in ogni caso da imputare esclusivamente al conducente del camion, che circolava a velocità eccessiva, non avrebbe frenato efficacemente e non avrebbe neppure sfruttato lo spazio che aveva a sua disposizione sulla destra della carreggiata. Ora, queste obiezioni, che si riferiscono esclusivamente al comportamento di un altro utente della strada, non permettono di rimettere in questione l'apprezzamento concernente la colpa del ricorrente, che deve essere esaminata di per sé (cfr., su questo tema, STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.4 e rif.). In concreto, le eventuali mancanze dell'autista dell'autocarro non appaiono tanto eccezionali da relegare in secondo piano la colpa del ricorrente, che avrebbe dovuto prestare l'attenzione imposta dalle circostanze e la cui colpa si rivela pertanto (almeno) leggera. Ciò nulla muta dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso medio grave previsto dall'art. 16b LCStr (che è dato in pratica per esclusione, qualora nell'infrazione non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr [colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui] o grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr [colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui]; cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.2.2).


3.5. Il ricorrente è stato oggetto nel 2016 di una revoca di un mese per un'infrazione medio grave, che ha finito di scontare il 7 settembre 2016. Il 22 agosto 2017 - ovvero prima dello scadere dei due anni dalla restituzione della patente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr) - l'insorgente, come appena visto, si è nuovamente reso autore di un'infrazione medio grave.
Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16b LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di quattro mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui si macchiato il ricorrente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), invero qui neppure invocate, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

3.6. Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura a partire dal 7 aprile 2020 al 6 agosto 2020 inclusi, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale all'agosto 2017 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

 

 

                                   4.   4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

 

                                         4.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.    Il ricorso è respinto.

 

 

 

2.    La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.    Intimazione a:

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera