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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 ottobre 2020 (n. 5676) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 6 febbraio 2020 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________ 1940 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1959.
Attualmente pensionato, in passato è stato oggetto di una revoca della patente della durata di un mese (scontata il 7 settembre 2016) a seguito di un'infrazione medio grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità in autostrada) commessa il 14 dicembre 2015 (decisione del 7 giugno 2016).
B. a. Il 22 agosto 2017, verso
le ore 16.10, RI 1 circolava alla guida del veicolo immatricolato TI __________
in territorio di __________ (GR) quando, nell'effettuare una manovra di svolta
a sinistra per immettersi sulla strada principale, è stato urtato da un camion
che sopraggiungeva in senso inverso. A seguito dell'incidente, la sua
passeggera ha subito delle contusioni, mentre per il resto vi sono stati solo
danni materiali.
Interrogato l'indomani dalla polizia grigionese, il conducente ha spiegato di
essersi fermato all'incrocio, di avere scorto l'autocarro che si avvicinava da
sinistra e di avere ciononostante iniziato la manovra - che ha ammesso di avere
effettuato piuttosto lentamente - ritenendo la distanza (pari, secondo lui, a
circa 40-50 m) sufficiente per permettergli di oltrepassare l'intersezione.
Così richiesto, ha individuato la causa dell'incidente nella velocità eccessiva
del camion, stimata in almeno 90 km/h.
b. Preso atto del rapporto della polizia grigionese del 6 ottobre 2017, il 7
novembre successivo la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato
l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a determinarsi in
relazione a una probabile revoca della licenza di condurre.
Dopo aver raccolto le sue osservazioni, con scritto del 30 gennaio 2018 la
Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo
amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta
penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire le sue eventuali
responsabilità.
c. Con decreto d'accusa del 21/28 marzo 2018, il Ministero pubblico grigionese
ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90
cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958;
LCStr; RS 741.01) per avere violato il suo obbligo di dare precedenza e ne ha
proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 300.-.
Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con
sentenza del 19 settembre 2019 il Tribunale penale di prima istanza del
Tribunale regionale Maloja, esperito il dibattimento, ha confermato la
condanna. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione
inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che
è quindi passata in giudicato incontestata.
d. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, il 22 ottobre 2019 la
Sezione della circolazione ha riattivato il procedimento amministrativo,
concedendo nuovamente all'interessato la facoltà di esprimersi in merito.
Malgrado le osservazioni da lui presentate, con decisione del 6 febbraio 2020
l'autorità dipartimentale ha ritenuto che avesse commesso un'infrazione medio
grave alle norme della circolazione per avere, nelle summenzionate circostanze,
effettuato una manovra di svolta a sinistra omettendo negligentemente di
concedere la priorità a un veicolo incrociante, con il quale, conseguentemente,
collideva. Ha quindi risolto di revocargli la licenza di condurre per la durata
di quattro mesi (dal 7 aprile 2020 al 6 agosto 2020 inclusi), autorizzando
comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b
cpv. 2 lett. b LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 28 ottobre
2020, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso interposta da RI 1.
In sintesi, ricordato come l'autorità amministrativa sia di principio vincolata
all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Governo ha ritenuto di
non potersi scostare dai contenuti della sentenza del 19 settembre 2019 del
Tribunale penale di prima istanza del Tribunale regionale Maloja, passata in
giudicato, emanata nei confronti dell'interessato. Ha quindi confermato la
commissione di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr,
ritenendo giustificato - in ragione della precedente revoca del 2016 per
un'altra infrazione medio grave - il provvedimento adottato dalla Sezione della
circolazione, corrispondente al minimo legale giusta l'art. 16b cpv. 2
lett. b LCStr.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente - che rileva come l'incrocio in questione fosse noto alle autorità per essere "pericoloso" (visti i numerosi incidenti già verificatisi) e sia poi stato migliorato - lamenta anzitutto un errato accertamento dei fatti, biasimando le precedenti istanze per essersi basate sulle conclusioni dell'autorità penale, senza chinarsi sulle censure da lui sollevate. Sulla scorta di una perizia di parte, contesta la responsabilità dell'incidente, che addebita al conducente del camion, il quale avrebbe circolato oltre il limite di velocità consentito e frenato inefficacemente, senza neppure sfruttare lo spazio di cui disponeva sulla sua destra. Contesta in ogni caso che l'infrazione possa essere qualificata di medio grave, sostenendo che si tratterebbe semmai di un caso particolarmente lieve ai sensi dell'art. 16a cpv. 4 LCStr, che non giustificherebbe una revoca della licenza di condurre.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi
nel proprio provvedimento, di cui perora la legittimità. Evidenzia in
particolare come tanto l'infrazione commessa quanto la responsabilità del
ricorrente siano state accertate dalla decisione penale, ch'egli non ha
ritenuto di ulteriormente impugnare, sostenendo che il pericolo causato dalla
violazione in questione non potrebbe essere considerato minimo già soltanto per
il fatto che la sua passeggera ha subito delle lesioni.
F. In sede di replica il ricorrente si è riconfermato nelle sue tesi e conclusioni.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale
sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre
1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente,
personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è
destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa
sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). I
termini della controversia emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole
processuali, integrate dall'incarto della Sezione della circolazione. In esito
a una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I
60 consid. 3.3 e rimandi), le altre prove sollecitate dal ricorrente (interrogatorio
suo e del perito) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza
di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circola-zione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 22 agosto
2017, con decreto d'accusa del 21/28 marzo 2018 RI 1 è stato ritenuto colpevole
di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) per avere
violato il suo obbligo di dare precedenza. Chiamato a pronunciarsi
sull'opposizione interposta dall'interessato, in esito al dibattimento, il
Tribunale penale di prima istanza del Tribunale regionale Maloja ha confermato
la predetta decisione, che non è stata ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente
passata in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza
citata al considerando precedente, in questa
sede il ricorrente - che sapeva che il procedimento amministrativo era stato
sospeso in attesa dell'esito di quello penale (cfr. scritto del 30 gennaio 2018
della Sezione della circolazione) - non può più contestare i fatti così come
stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla
fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di
giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che
hanno portato alla condanna di RI 1. Tanto più che, così come correttamente
rilevato dalla precedente istanza (cfr. decisione impugnata, consid. 3.2),
dalla sentenza del 19 settembre 2019 emerge chiaramente che l'autorità penale
ha tenuto in debito conto il rapporto peritale (già versato agli atti di quella
procedura e nuovamente riproposto in questa sede), da cui però ha deciso di
scostarsi (cfr. citata sentenza, pag. 4). Il ricorrente non può ora prevalersi
del fatto che tale accertamento traspaia dalla sentenza soltanto in maniera
implicita, ritenuto che sarebbe spettato semmai a lui chiedere la motivazione
scritta della decisione (cfr. dispositivo n. 4). Nulla può dunque essere
rimproverato alla Sezione della circolazione, rispettivamente al Governo, per
non essere entrati nel merito delle critiche formulate con riferimento ai fatti
accertati in sede penale: le relative censure cadono pertanto nel vuoto. Ecco
inoltre perché non è necessario procedere all'interrogatorio del ricorrente e
all'audizione del perito in questa sede. Se l'insorgente riteneva che la pronuncia
penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe
dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio del Tribunale penale di prima istanza,
contestando l'infrazione in materia di circolazione stradale che gli veniva
addebitata davanti all'autorità superiore (cfr. dispositivo n. 5), onde
ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede amministrativa. Tanto più che egli si è in sostanza sempre
giustificato sostenendo che all'origine dell'incidente non vi fosse il suo
comportamento, bensì quello del conducente dell'autocarro. La sua linea
difensiva - che ripropone ancora in questa sede - avrebbe perciò dovuto
coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di
tutto ciò è tuttavia avvenuto. Per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi,
l'insorgente, nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza
della sanzione inflittagli, non ha invece
ulteriormente ricorso, ma ha lasciato volutamente passare in giudicato la
decisione penale, pur sapendo che sarebbe stata trasmessa alla Sezione
della circolazione (cfr. dispositivo n. 6) e che sarebbe stata risolutiva per
l'accertamento delle sue responsabilità (cfr. citato scritto del 30 gennaio 2018). In simili evenienze, il principio
della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi
dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di
revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).
3. 3.1. Vincolato
all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può
nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF
1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009
consid. 2). Tuttavia, in concreto, gli accadimenti descritti nella sentenza
emanata il 19 settembre 2019 dal Tribunale penale di prima istanza del
Tribunale regionale Maloja adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi
costitutivi, soggettivi e oggettivi, del
reato di infrazione alle norme della
circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret,
Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare
in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai
sensi dell'art. 16b
cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric
Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,
Berna 2015, pag. 389).
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le
quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe
disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure
l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2
LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le
circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la
colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore
e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima
della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
medio grave colui che, violando norme della circolazione, provoca un pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv.
1 lett. a LCStr). In tale evenienza, la licenza di condurre deve essere
revocata per almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti è stata revocata
una volta per un'infrazione grave o medio grave (art. 16b cpv. 2 lett. b
LCStr).
3.3. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il
conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3 dell'ordinanza sulle
norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa
che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla
circolazione (cpv. 1 prima frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato
tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la
configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo
prevedibili (DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018
del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2).
L'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr sancisce in particolare che l'utente della
strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, ivi compresi quelli
di "Stop" e "Dare precedenza" (cfr. art. 36 dell'ordinanza
sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979; OSStr; RS 741.21). L'art. 34
LCStr dispone inoltre che il conducente che vuole cambiare la direzione di
marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare
da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso
e a quelli che seguono (cpv. 3), tenendosi a una distanza sufficiente da tutti
gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare
affiancato o dietro un altro (cpv. 4). Alle intersezioni la precedenza spetta
al veicolo che giunge da destra, ritenuto che i veicoli che circolano sulle
strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra
(cfr. art. 36 cpv. 2 LCStr). Prima di voltare a sinistra, la precedenza deve
essere data ai veicoli che giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr).
Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha
diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
3.4. In concreto, si osserva anzitutto che nulla può dedurre a suo
favore il ricorrente dal fatto di essere stato condannato in sede penale sulla
base dell'art. 90 cpv. 1 LCStr. Premesso che l'autorità amministrativa non è
vincolata al giudizio penale per quanto concerne l'applicazione del diritto
(cfr. supra, consid. 3.1), ivi compresa la valutazione della colpa (cfr. Mizel, op. cit., pag. 689), va
ricordato che una condanna penale fondata sull'art. 90 cpv. 1 LCStr non implica
necessariamente che il caso debba essere considerato come lieve dal profilo
amministrativo: infatti, se l'infrazione grave ex art. 16c LCStr
corrisponde a una violazione grave delle norme della circolazione ai sensi
dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, una violazione semplice delle norme della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr corrisponde sia al caso medio
grave giusta l'art. 16b LCStr che al caso lieve ex art. 16a LCStr
(cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.4; STF 1C_253/2012 del 29 agosto 2012 consid.
2.1, 6A.90/2002 del 7 febbraio 2003 consid. 3.2 e rif.; cfr. pure Mizel, op. cit., pag. 391).
Ora, dagli atti risulta che il 22 agosto 2017, verso le ore 16.10, RI 1
stava circolando in territorio di __________ (GR) alla guida della sua vettura
quando è giunto all'intersezione con la strada principale e si è fermato. Pur
avendo visto il segnale "Dare precedenza" nonché la demarcazione
stradale (cfr. verbale d'interrogatorio del 23 agosto 2017, pag. 1, ad 1; cfr.
pure fotografia n. 3 allegata al rapporto della polizia grigionese del 6
ottobre 2017 e sentenza del Tribunale penale di prima istanza del Tribunale
regionale Maloja del 19 settembre 2019, consid. G) e sebbene avesse notato che
da sinistra si stava avvicinando un camion a una velocità che, perlomeno in un
primo tempo, ha stimato in almeno 90 km/h (cfr. citato verbale, pag. 2,
ad 4; cfr. pure citata sentenza, consid. H) - stima rivelatasi poi corretta (cfr.
Auswertbericht allegato al citato rapporto della polizia grigionese, secondo
cui il camion circolava a 96 km/h) -, ha iniziato una manovra di svolta a
sinistra, che per sua stessa ammissione ha eseguito piuttosto lentamente (cfr.
citato verbale, pag. 2, ad 2; cfr. pure citata sentenza, consid. G), per immettersi
sulla strada principale e ciò quando l'autocarro distava ormai solo 40-50 m
circa (cfr. citato verbale, pag. 2, ad 3). Distanza, questa, che si è rivelata
insufficiente, ritenuto che, pur avendo azionato i freni, il camion non è
riuscito a evitare la collisione.
Dal profilo oggettivo, l'insorgente, sebbene circolasse su una strada
secondaria, quando è giunto all'intersezione con la strada principale, nonostante
la segnaletica presente in loco, si è immesso sulla stessa tagliando la strada
all'autocarro. Così facendo ha violato fondamentali norme a tutela della sicurezza stradale, quali sono
quelle che impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile
alla strada, rispettare i segnali e le
demarcazioni stradali e concedere, prima di immettersi su una strada
principale, la precedenza ai veicoli che circolano sulla stessa (sia che
giungano da destra o da sinistra), senza ostacolarne la marcia e tenendosi a
una distanza sufficiente (cfr. supra, consid. 3.3). Egli non si è
soltanto assunto il rischio di creare un pericolo per la sicurezza altrui, ma
lo ha perfino realizzato, provocando un incidente che non ha causato solo danni
materiali ma nel quale la sua passeggera ha addirittura subito delle lesioni.
Già soltanto per questa ragione è escluso che l'infrazione possa essere
considerata lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, cioè caratterizzata
da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo. La stessa va invece
ritenuta senz'altro oggettivamente grave (cfr. Mizel,
op. cit., pag. 298).
Dal profilo soggettivo, l'insorgente avrebbe dovuto prestare maggiore
attenzione alla strada, ciò che gli avrebbe permesso di meglio valutare
l'opportunità della sua manovra nel momento in cui l'ha effettuata. Egli tenta
in questa sede di sminuire la sua responsabilità sostenendo che il cambiamento
di pendenza della strada in prossimità dell'incrocio impediva in concreto la
valutazione della reale distanza del camion. A torto, ritenuto che tale
circostanza non lo discolpa ma avrebbe semmai dovuto indurlo a una maggiore
prudenza (cfr. supra, consid. 3.3). Irrilevante è pure che l'incrocio in
questione - all'altezza del quale si sarebbero verificati numerosi incidenti -
fosse noto alle autorità per essere pericoloso e sia frattanto stato modificato
con la costruzione di una rotatoria,
che ne ha migliorato la sicurezza. Il ricorrente, sulla scorta di una perizia
di parte, sostiene che la colpa
dell'incidente sarebbe in ogni caso da imputare esclusivamente al conducente
del camion, che circolava a velocità eccessiva, non avrebbe frenato
efficacemente e non avrebbe neppure sfruttato lo spazio che aveva a sua
disposizione sulla destra della carreggiata. Ora, queste obiezioni, che
si riferiscono esclusivamente al comportamento di un altro utente della strada,
non permettono di rimettere in questione l'apprezzamento concernente la colpa
del ricorrente, che deve essere esaminata di per sé (cfr., su questo tema, STF
1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.4 e rif.). In concreto, le eventuali
mancanze dell'autista dell'autocarro non appaiono tanto eccezionali da relegare
in secondo piano la colpa del ricorrente, che avrebbe dovuto prestare
l'attenzione imposta dalle circostanze e la cui colpa si rivela pertanto
(almeno) leggera. Ciò nulla muta dal profilo della gravità complessiva
dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso
medio grave previsto dall'art. 16b LCStr (che è dato in pratica per
esclusione, qualora nell'infrazione non siano racchiusi tutti gli elementi
costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a
LCStr [colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui] o grave ai
sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr [colpa grave + grave messa in
pericolo della sicurezza altrui]; cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.2.2).
3.5. Il ricorrente è stato oggetto nel 2016 di una revoca di un mese per
un'infrazione medio grave, che ha finito di scontare il 7 settembre 2016. Il 22
agosto 2017 - ovvero prima dello scadere dei due anni dalla restituzione della
patente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr) - l'insorgente, come appena
visto, si è nuovamente reso autore di un'infrazione medio grave.
Se ne deve concludere che, tornando
applicabile l'art. 16b LCStr, il provvedimento amministrativo
della durata di quattro mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere
ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza
appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità,
tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il
genere di violazione di cui si macchiato il ricorrente (cfr. art. 16b
cpv. 2 lett. b LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza
di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente,
effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), invero qui neppure invocate, tale essendo la scelta
chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in
fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF
1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
3.6. Il ricorrente avrebbe dovuto
scontare la misura a partire dal 7 aprile 2020 al 6 agosto 2020 inclusi, ma
le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso
l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente
decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della
circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione
della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo,
dato che l'infrazione risale all'agosto 2017 e le revoche d'ammonimento vanno
scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
4.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera