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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sull'istanza di rettifica e di revisione dell'11 dicembre 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 20 novembre 2020 con cui il giudice delegato all'istruzione della causa del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il gravame inoltrato il 30 settembre 2020 dall'istante avverso il giudizio 26 agosto 2020 del Consiglio di Stato (n. 4384) in materia di mancato rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS (inc. n. 52.2020.543); |
ritenuto, in fatto
che il 30 settembre
2020 il cittadino italiano RI 1 (1976) ha inoltrato davanti al Tribunale
cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione del 26 agosto 2020 con
cui il Consiglio di Stato aveva confermato la risoluzione del 15 maggio 2019
della Sezione della popolazione che gli negava il rilascio di un permesso per
frontalieri UE/AELS per lavorare in Svizzera;
che, in applicazione dell'art. 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100), con decisione del 1° ottobre 2020 il giudice delegato all'istruzione
della causa gli ha fissato un termine scadente il 19 ottobre seguente per
prestare l'anticipo delle presunte spese processuali;
che l'ordine era assortito della comminatoria dell'irricevibilità del gravame
in caso di mancato pagamento nel termine assegnato;
che su richiesta di RI 1 tale termine è stato prorogato sino al 9 novembre
2020;
che con scritto dell'11 novembre 2020 il Tribunale ha interpellato il
patrocinatore di RI 1 per chiedergli di documentare quando era avvenuto il
pagamento dell'anticipo, in quanto sussistevano dubbi circa la sua
tempestività;
che con scritto del 18 novembre 2020 RI 1, per il tramite del suo legale, ha
prodotto una copia dell'ordine di bonifico bancario
formulando una richiesta di restituzione in intero del termine di pagamento in
ragione delle limitazioni di movimento introdotte in Italia a causa della
pandemia, che gli avrebbero impedito di varcare il confine di Stato per
effettuare il versamento in parola dalla Svizzera, e del suo stato di malattia
durante il periodo compreso tra il 26 ottobre e il 15 novembre 2020;
che con giudizio del 20 novembre 2020 tale istanza è stata respinta e il
ricorso introdotto il 30 settembre 2020 da RI 1 è stato dichiarato irricevibile
a causa della tardiva esecuzione del pagamento dell'anticipo;
che, preso atto della documentazione bancaria prodotta, il cui contenuto non
appariva del tutto risolutivo, e partendo da quanto sembrava affermare RI 1,
secondo il quale l'addebito dell'anticipo poteva effettivamente essere avvenuto
in ritardo, il giudice delegato alla causa ha considerato che nel caso concreto
nulla permetteva di ritenere che egli si fosse trovato nell'incolpevole
impossibilità di rispettare il termine di pagamento che gli era stato impartito;
che l'11 dicembre 2020 RI 1 ha inoltrato un'istanza di rettifica ex art. 62
LPAmm e, subordinatamente, di revisione della predetta decisione;
che a suo dire la medesima conterrebbe una
contraddizione laddove nei
considerandi viene dato atto che l'ordine di bonifico dell'anticipo è stato impartito il 9 novembre
2020, mentre che nel dispositivo si accerta la tardività di tale
versamento;
che, producendo dei nuovi documenti bancari che attestano come l'addebito dell'anticipo
al conto dell'ordinante sia stato effettuato con valuta 9 novembre 2020, postula
che a titolo eventuale si proceda alla revisione del predetto giudizio di
irricevibilità;
che, chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato postula la reiezione delle
istanze; da parte sua la Sezione della popolazione ha rinunciato a formulare
osservazioni, rilevando come la questione, puramente procedurale, esuli dalle
sue competenze;
che RI 1 ha rinunciato a introdurre un
allegato di replica;
che il 7 maggio 2021 il Tribunale ha acquisito agli atti dalla Posta svizzera (PostFinance)
il "dettaglio movimenti" relativo all'accredito sul proprio conto
dell'anticipo versato da RI 1;
che, invitato ad esprimersi sul tale documento, con scritto del 25 maggio 2021 quest'ultimo ha formulato alcune brevi
osservazioni, di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
considerato, in diritto
che, secondo l'art.
62 cpv. 1 LPAmm, se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o
incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità, su
richiesta scritta di una
delle parti, lo interpreta o lo rettifica;
che la possibilità offerta dalla norma mira a
rimediare ad una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o
contraddittoria del dispositivo di una decisione; può inoltre riferirsi a delle
contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo;
che domande che tendono a una modifica materiale
della decisione o a un nuovo esame della causa non sono per contro ammissibili (cfr. STF 6G_3/2015 del 30 settembre
2015 consid. 4; Karin Reber Scherrer,
in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, ad art. 69 n. 1);
che l'autorità può inoltre correggere in ogni
momento gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non
hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della
motivazione (art. 62 cpv. 4 LPAmm);
che la rettifica di una decisione in base a
questa norma - che si riallaccia nella sua formulazione all'art. 69 cpv. 3
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA;
RS 172.021; cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione
totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,
pag. 33) - si limita a veri e propri abbagli (quali imprecisioni di natura
redazionale o matematica); errori di accertamento, di fatto o di diritto, alla
base della decisione non possono per contro essere emendati in via di rettifica
(cfr. Reber
Scherrer, op. cit, ad art. 69 n. 6; Stefan Vogel, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [curatori], VwVG - Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren Kommentar, II ed., Zurigo/San Gallo 2019, ad art. 69 n.
22);
che RI 1 ha chiesto al Tribunale di annullare la
sentenza di irricevibilità del 20 novembre 2020, poiché la stessa conterrebbe
un'incongruenza nel senso che la stessa, pur dando atto che l'ordine di
pagamento dell'anticipo sia stato impartito alla
banca il 9 novembre 2020, ha in seguito concluso per la sua tardività, malgrado
che dalla documentazione prodotta risultasse lo stesso giorno quale data di
esecuzione;
che la domanda non è però volta a correggere una
svista o una contraddizione tra motivazione e dispositivo, bensì tende ad una
modifica materiale della decisione per il fatto che la stessa poggerebbe su di
un accertamento errato dei fatti; risultato, questo, che non può essere
raggiunto mediante l'istituto della rettifica;
che, pertanto, tale istanza deve essere dichiarata inammissibile;
che per l'art. 57 LPAmm la revisione è data se
la parte dimostra che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti
rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni (lett. a) e in
altre tre ipotesi che qui non mette conto di enunciare;
che sempre secondo la predetta norma, tale rimedio è aperto soltanto contro le
decisioni cresciute in giudicato;
che un giudizio non acquisisce forza di cosa
giudicata in senso formale finché può essere impugnato con un rimedio di
diritto ordinario o sino a quando un simile rimedio è pendente (cfr. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller,
Allgemeines Verwaltungsrecht, IV ed. Berna 2014, n. 298; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina
Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser,
Öffentliches Prozessrecht, III ed., Basilea 2014, n. 951 e 669 segg.; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, III ed., Zurigo
2013, n. 664);
che il Tribunale federale ha però precisato che l'ultima istanza di giudizio
cantonale non può rifiutarsi di entrare nel merito di una domanda di revisione
per il solo motivo che un ricorso contro la pronuncia di cui è chiesta la
revisione è stato presentato dinnanzi al Tribunale federale; la parte che prima
della conclusione della procedura federale scopre un motivo che a suo parere
giustifica la revisione delle pronuncia cantonale deve inoltrare una domanda di
revisione all'istanza cantonale (DTF 138 II 386 consid. 6 e 7);
che nel caso di specie il termine di 30 giorni, sospeso dalle ferie, per
impugnare dinnanzi al Tribunale federale la sentenza del 20 novembre 2020 del
giudice delegato alla causa non era ancora scaduto allorquando l'istante ha
inoltrato la sua domanda di revisione (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. b della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]);
che pertanto a quel momento la decisione di cui è ora chiesta la revisione
non era ancora cresciuta in giudicato anche se poi lo è divenuta visto che RI 1
non l'ha impugnata;
che la presente fattispecie si differenzia dunque da quella che sta alla base
della suddetta sentenza del Tribunale federale; quest'ultima non può comunque
essere ignorata e inevitabilmente condiziona il giudizio riguardo alla ricevibilità
della presente istanza di revisione;
che in effetti, nella misura in cui l'istante solleva ora dinnanzi a questo
Tribunale un motivo di revisione fondato sulla lett. a dell'art. 57 LPAmm, non
è dato di vedere per quale motivo la sua domanda dovrebbe essere
dichiarata inammissibile per il solo fatto che egli non si è contemporaneamente
rivolto anche al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto
pubblico per contestare la medesima;
che d'altra parte, essendo l'istante venuto a conoscenza del motivo di
revisione qui invocato già al momento della ricezione del predetto giudizio
cantonale, egli non poteva attendere la sua crescita in giudicato prima di
farlo valere dinnanzi a questo Tribunale lasciando scadere infruttuoso il termine
di 30 giorni previsto dall'art. 100 cpv. LTF, poiché, se così avesse fatto, non
sarebbe stato in grado di rispettare l'identico termine di 30 giorni previsto
dall'art. 58 cpv. 1 LPAmm per presentare una simile istanza; circostanza,
questa, che di fatto lo avrebbe privato della possibilità di far capo a questo
rimedio straordinario di diritto a livello cantonale;
che pertanto, considerato anche che le condizioni che determinano la
ricevibilità di un ricorso o di un'istanza devono deve esistere non soltanto al momento del loro inoltro, ma soprattutto quando
viene resa la relativa decisione, nel caso specifico si dovrebbe concludere a
favore dell'ammissibilità della domanda di revisione in oggetto,
tempestivamente introdotta contro un giudizio che comunque ha acquisito forza
di cosa giudicata successivamente alla sua introduzione;
che la questione non necessita comunque di essere risolta in questa sede
poiché, quand'anche fosse ricevibile in ordine, l'istanza di revisione andrebbe
respinta nel merito;
che, secondo il richiedente,
il giudice delegato alla causa non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti che
risultavano dagli atti e segnatamente avrebbe omesso di considerare che, come
emergeva dalla documentazione bancaria che egli aveva prodotto il 18 novembre
2020, l'ordine di pagamento dell'anticipo era stato eseguito dalla banca il 9
novembre 2020, ossia l'ultimo giorno utile;
che la copia dell'ordine di bonifico a suo tempo versata agli atti indicava la
data in cui era stato impartito l'ordine di pagamento alla banca e la data di
esecuzione del medesimo, ma non forniva alcuna informazione circa il momento in
cui il versamento era stato addebitato al conto dell'ordinante;
che quest'ultima circostanza è ora stata chiarita dall'istante che l'ha dimostrata
con la documentazione prodotta in questa sede; ciò, tuttavia, non consente ancora
di accogliere la sua domanda di revisione;
che a tale proposito occorre infatti considerare che, giusta l'art. 13 cpv. 5
LPAmm, il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo
dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto
postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità che lo ha richiesto;
che la norma non impone al ricorrente di accertarsi che l'importo sia stato
effettivamente accreditato sul conto dell'autorità; fatti salvi i casi dove la
somma viene consegnata in contanti allo sportello dell'autorità oppure versato
alla Posta svizzera, egli deve comunque prestare attenzione a che l'importo sia
quantomeno addebitato al conto postale o bancario di cui intende avvalersi, il
semplice ordine impartito all'istituto finanziario di procedere al versamento
non essendo sufficiente per permettere di ritenere osservato il termine;
che in ogni caso la legge dispone che l'importo dell'anticipo sia tempestivamente
addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera;
che ciò non significa che non sia possibile procedere al pagamento a partire da
una banca all'estero; come specificato dalla giurisprudenza del Tribunale
federale in relazione all'art. 48 LTF - il cui tenore è pressoché identico all'art.
13 cpv. 5 LPAmm -, escluso come si possa assimilare indistintamente i
versamenti bancari effettuati all'estero con quelli in Svizzera, per motivi di sicurezza giuridica, affinché in questi
casi il termine sia osservato, oltre che ad essere addebitato al conto estero
del ricorrente, l'importo dell'anticipo deve essere stato accreditato prima
della scadenza del termine sul conto dell'autorità ricorsuale svizzera oppure
essere giunto nella sfera d'influenza dell'ausiliario (La Posta svizzera o
banca in Svizzera) indicato dalla stessa autorità (per tutto quanto precede
cfr. Fulvio Campello, L'anticipo
delle spese processuali secondo la nuova LPAmm, in: RtiD I-2016 pag. 336 segg.
e in particolare pag. 354 seg. con riferimenti);
che nel caso di specie risulta dagli atti che l'istante, avvalendosi dell'ausilio
di sua madre, ha dato ordine il 9 novembre 2020 alla Banca __________ di __________
(I), vale a dire ad un istituto di credito in Italia, di versare l'importo che
gli era stato richiesto a titolo d'anticipo sul conto corrente postale svizzero
indicato dal Tribunale;
che l'ordine è quindi stato eseguito a partire dall'estero il giorno medesimo
con immediato addebito sul conto corrente della banca italiana di cui l'istante
si è servito;
che tuttavia, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti da questa
Corte, tale importo è giunto alla Posta svizzera il 10 novembre 2020 ed è stato
accreditato sul conto corrente postale del Tribunale il giorno successivo;
che in siffatte circostanze, stante tutto quanto sopra esposto, il solo fatto
che l'addebito dell'importo sul conto dell'ordinante sia avvenuto prima della
scadenza del termine impartito all'istante non basta a rendere tempestivo il
predetto versamento;
che in effetti, nella misura in cui RI 1 ha effettuato il pagamento dell'anticipo
a partire da un istituto bancario estero, determinante è il fatto che il
relativo importo è giunto nella sfera d'influenza della Posta svizzera soltanto
dopo la scadenza del termine che gli era stato fissato al 9 novembre 2020,
ragione per la quale non vi può essere alcun dubbio riguardo al fatto che il
versamento è da considerare tardivo;
che di conseguenza, nella misura in cui è
ricevibile, l'istanza di revisione deve essere respinta;
che visto l'esito, la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'istante
(art. 47 LPAmm), al quale, evidentemente, non può essere riconosciuta alcuna indennità
a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
decide:
1.
L'istanza di rettifica è irricevibile.
2.
Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza di revisione è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dell'istante.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere