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RI 1 |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2020 di
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RI 1 e RI 2
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contro |
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la decisione dell'11 novembre 2020 (n. 5957) del Consiglio di Stato che (a) accoglie le impugnative di CO 4, CO 2 e CO 1 e (b) respinge quella inoltrata da RI 1 e RI 2 avverso la risoluzione del 30 ottobre 2019 del Municipio di Lugano con cui ha rilasciato a queste ultime la licenza edilizia per il rifacimento del tetto del loro stabile rispettivamente l'ha negata per la formazione di nuove aperture (part. __________ di Lugano, sezione Cadro); |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 e RI 2 sono comproprietarie di un fondo (part. __________) situato nel comune di Lugano, all'interno del nucleo di Cadro. A sud del terreno, vi è un vecchio edificio di due piani (sub A), coperto da un tetto a falde, un tempo adibito a stalla e fienile. Il piano della zona del nucleo vigente definisce il fabbricato quale edificio esistente all'interno dell'area qualificata come spazio libero privato (revisione del piano regolatore, approvata dal Governo con risoluzione n. 813 del 13 febbraio 2007).
ESTRATTO MAPPA
B. a. Il 15 novembre
2018, tramite un rapporto del suo ingegnere, RI 2 ha chiesto all'Ufficio
tecnico comunale (Divisione edilizia privata, DEP) di poter effettuare degli
interventi di messa in sicurezza dell'edificio, riguardanti in
particolare la copertura, alcune parti delle facciate e l'intonacatura.
b. Il 21 novembre 2018, la DEP ha dato il nullaosta all'esecuzione dei lavori
di manutenzione, con particolare riferimento alle seguenti opere (che ha
ritenuto non soggette a licenza):
- l'eliminazione delle parti deteriorate e/o particolarmente instabili;
- la posa delle misure di sicurezza anticaduta (parapetti);
- l'attuazione dei sistemi finalizzati a evitare le infiltrazioni d'acqua;
- la sostituzione della copertura (tegole e listonature) e degli elementi strutturali del tetto in stato precario;
- la formazione delle gronde di protezione della sporgenza massima di 40 cm;
- la sostituzione di alcuni architravi sopra le aperture e
- il risanamento dell'intonaco delle facciate.
Lo scritto precisava che non poteva essere intrapreso nessun altro intervento senza la necessaria autorizzazione.
C. a. A seguito di
vicissitudini che non occorre riprendere, così sollecitata dalla DEP, il 12
giugno 2019 RI 2 ha inoltrato una notifica di costruzione a posteriori per gli
interventi di messa in sicurezza già eseguiti (conformemente alla
predetta autorizzazione) e quelli da completare (sistemazione
vuoti in facciata). Secondo i piani e la relazione tecnica, è in
particolare stato interamente rifatto il tetto (carpenteria e copertura), che
ha nuove sporgenze di gronda e un orientamento leggermente diverso (rotazione).
Sui lati est, sud e ovest è stata demolita e/o ricostruita una parte dei muri,
formando 5 aperture, che il progetto prevede di schermare con dei telai
di legno a lamelle (grate, di dimensioni variabile tra m 1.70 x 1.30 e m 2.40 x
2.30 ca.), da cui filtra aria e luce. L'edificio è stato inoltre parzialmente
intonacato (ma non sul fronte ovest).
b. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si sono opposti CO 2 e CO 1 (part. __________), CO 4 (part. __________, __________ e __________) e CO 3 (__________ e __________).
c. Raccolto il
preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), il 30
ottobre 2019 il Municipio ha (1) rilasciato la licenza edilizia per le opere di
rifacimento del tetto, mentre (2) l'ha negata per la formazione delle nuove
aperture con posa delle grate di legno, (3) che ha quindi ordinato di chiudere
integralmente con muratura solida e stabile (entro 60 giorni), con le
comminatorie di rito. Premesso che il fabbricato sarebbe un edificio esistente
venuto a trovarsi in contrasto con il vincolo di spazio libero definito dal PR
2007, l'Esecutivo comunale ha ritenuto che gli interventi relativi alle
aperture travalicassero i limiti dell'art. 66 cpv. 1 e 2 della legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), poiché
modificherebbero l'aspetto esteriore dell'edificio, pregiudicando inoltre l'interesse
dei vicini, senza essere giustificati da esigenze tecniche o funzionali. Ha per
contro considerato conformi quelli relativi al tetto, finalizzati alla
conservazione dell'edificio.
D. Con unico giudizio
dell'11 novembre 2020, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi presentati da
CO 4 e CO 1 contro (1) il rilascio del permesso per il tetto, che ha annullato,
mentre ha respinto il gravame di RI 1 e RI 2 avverso (2) il diniego della
licenza edilizia per le aperture, annullando anche (3) l'ordine di ripristino
con le relative comminatorie.
Disattesa una censura relativa alla firma della domanda di costruzione, il
Governo ha a sua volta stabilito che il fabbricato è una costruzione esistente
in contrasto con il vincolo di spazio libero definito dal piano del nucleo del
PR 2007; piano che, ha aggiunto, non potrebbe essere rimesso in discussione.
Premesso che l'insieme dei lavori eseguiti allo stabile in disuso e fatiscente
richiedeva l'avvio di una procedura edilizia, la precedente istanza ha quindi
considerato che gli stessi non potevano essere valutati isolatamente e che,
nella loro globalità, travalicassero la semplice manutenzione e i limiti posti
dall'art. 66 LST. Ha in particolare ritenuto che le diverse opere non si
ponessero in un rapporto di subordinazione con le preesistenze, ma facessero
apparire l'edificio come una costruzione diversa, atta a permetterne un uso più
intensivo e incisivo di quello attuale. Dopo aver concluso che nessun
intervento (nemmeno quello del tetto) poteva essere autorizzato, il Governo ha
indicato che spetterà al Municipio ridefinire le misure di ripristino, annullando
il provvedimento di chiusura delle aperture, in quanto prematuro.
E. Contro tale giudizio, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla decisione municipale, la quale andrebbe riformata nel senso che è loro rilasciata la licenza edilizia per tutte le opere oggetto della notifica di costruzione (ovvero anche per la posa in facciata delle griglie di legno). Postulano inoltre una modifica del giudizio sulle spese processuali.
Le ricorrenti rimettono anzitutto in discussione il vincolo di spazio libero definito dal piano del nucleo, che sarebbe errato. Premesso di aver il diritto, in base alla garanzia costituzionale della proprietà, di conservare e mantenere il loro edificio (che si era molto degradato col tempo), ripercorrono i fatti accaduti e i lavori intrapresi. In particolare, negano di aver creato delle nuove aperture. Sulle facciate est e ovest avrebbero demolito le tamponature (pareti in mattoni) pericolanti, chiedendo di chiudere diversamente i vuoti originari dell'edificio agricolo (con griglie in legno). Anche sulla facciata sud sarebbero sempre esistite delle aperture: questa parete non sarebbe mai stata chiusa (ma è stato demolito il timpano pericolante). Affermano quindi di essersi attenute agli interventi avallati dalla DEP il 15 novembre 2018, e ciò anche per quanto riguarda l'intervento di manutenzione al tetto (per cui non sarebbe stata nemmeno necessaria un'ulteriore notifica). Negano in ogni caso che vi sia stata una trasformazione dello stabile. Contestano infine la ripartizione delle spese e ripetibili, considerato che il loro gravame avrebbe dovuto essere accolto quantomeno per l'ordine di ripristino, che il Governo ha annullato.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio del
Tribunale. Il Municipio e i vicini CO 1, CO 3 e CO 4 chiedono invece la
reiezione del gravame, contestando puntualmente le tesi delle insorgenti con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
G. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, ritenuto che le insorgenti hanno rinunciato a presentare una replica, limitandosi a chiedere l'esperimento di un sopralluogo.
H. Del sopralluogo svolto da una delegazione del Tribunale e della documentazione acquisita agli atti, unitamente a quella ulteriormente prodotta dal Municipio e dalle ricorrenti, al pari delle relative osservazioni formulate dalle parti si riferirà, per quanto occorre, più avanti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva delle ricorrenti, proprietarie del fondo e istante in licenza, personalmente e direttamente toccate dal giudizio impugnato, di cui sono destinatarie (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; STA 52.2002.344 del 9 gennaio 2012 consid. 1.1 con rinvii). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo e
dalla documentazione assunta agli atti, come indicato in narrativa (supra
consid. H).
2. Piano della zona
del nucleo
2.1. La zona del nucleo, che comprende l'insediamento originario di Cadro, è
soggetto a una pianificazione di tipo particolareggiata, che ha istituito una
serie differenziata di tipologie di tutela, di risanamento e di
ristrutturazione degli edifici, degli spazi pubblici e degli spazi liberi. Il piano distingue anzitutto gli spazi
liberi privati, disciplinati dall'art. 33 NAPR; in particolare, secondo il
cpv. 1:
Gli spazi liberi privati delle corti, degli orti
e dei giardini indicati nel piano devono di principio rimanere libere da
costruzioni. Sono ammesse costruzioni sotterranee quando non costituiscono un
ingombro visibile degli spazi liberi.
È pure ammessa la realizzazione di piccole costruzioni di servizio come
legnaie, depositi per attrezzi da giardino, ecc., purché di dimensioni ridotte
e proporzionate allo spazio libero disponibile.
La pianificazione di tipo particolareggiata identifica inoltre le
seguenti componenti:
- gli edifici e le facciate qualificanti il tessuto tradizionale (art. 34 NAPR), che possono essere ristrutturati nel rispetto delle caratteristiche premoderne rispettivamente devono essere conservate (fatte salve eventuali deroghe per piccole sopraelevazioni e modifiche delle facciate che costituiscono un miglioramento delle qualità formali);
- i manufatti minori (art. 35 NAPR), che possono essere mantenuti e riparati, a esclusione di lavori di trasformazione o cambiamento di destinazione; in caso di demolizione di questi manufatti, il sedime viene considerato come spazio libero;
- gli ampliamenti di completazione in altezza (art. 36 NAPR) per alcuni edifici indicati specificatamente nel piano, al fine di garantire una migliore utilizzazione dei volumi esistenti (fermo il rispetto dell'altezza di determinati edifici contigui e delle caratteristiche originarie dell'edificio);
- i nuovi ingombri volumetrici ammessi (art. 37 NAPR): con lo scopo di valorizzare gli spazi pubblici del tessuto tradizionale e per garantire spazi liberi organicamente connessi tra di loro sono autorizzati ampliamenti, riedificazioni e nuove costruzioni nel rispetto degli ingombri massimi indicati dal piano.
2.2. Il piano della zona del nucleo di Cadro, come già rilevato da
questo Tribunale (STA 90.2007.30 del 25 febbraio 2008 consid. 6.1.3),
attribuisce particolare importanza alle relazioni spaziali che intercorrono tra
le singole costruzioni e l'ambiente circostante, in particolar modo all'alternarsi
di edifici e di spazi vuoti come piazze, vie, ma anche corti, giardini e orti,
che sono parti integranti del disegno urbanistico dell'abitato. Esso procede da
una volontà di una definizione marcata dell'assetto del nucleo, tramite un
ordinamento rigoroso che non lascia eccessivo margine ai proprietari su
questioni quali le ubicazioni dei nuovi edifici, le volumetrie e di riflesso
gli spazi aperti pubblici e privati. Il piano individua in particolare le aree
che devono di principio rimanere inedificate (spazi liberi, art. 33 NAPR) e
quelle che, eventualmente, possono essere costruite in estensione (nuovo
ingombro volumetrico ammesso, art. 37 NAPR) o sviluppate in altezza (cfr. art.
36 NAPR: ampliamenti di completazione in altezza), onde ampliare, completare e
ricucire il tessuto urbanistico del nucleo in modo organico e coerente (cfr.
STA 90.2007.30 citata consid. 6.1.3). È inoltre essenzialmente improntato alla
conservazione della sostanza edilizia del tessuto tradizionale, nel rispetto
delle caratteristiche originarie (edifici qualificanti il nucleo, cfr.
art. 34 NAPR). Eventuali fabbricati di scarsa importanza (manufatti minori
e/o edifici di recente edificazione) possono tutt'al più essere mantenuti e
riparati (a meno che non vadano rimossi in caso di nuova edificazione, cfr.
piano della zona del nucleo con legenda); è per contro escluso qualsiasi
intervento di trasformazione (cfr. art. 35 NAPR).
2.3. Secondo il piano della zona del nucleo, il fabbricato delle ricorrenti
(sub A) è un edificio esistente situato all'interno di uno spazio
libero privato, ovvero di un'area che deve per principio rimanere libera da
costruzioni (art. 33 NAPR). Il vincolo tocca l'intero fondo. Come rettamente
rilevato dalle precedenti istanze, lo stabile è una costruzione esistente in
contrasto con il nuovo diritto, segnatamente con il vincolo di spazio
libero che è stato introdotto con il piano regolatore del 2007.
ESTRATTO PIANO DELLA ZONA DEL NUCLEO
A torto le insorgenti
tentano di rimettere in discussione il vincolo, eccependo che le NAPR non sarebbero
state interamente approvate e che la questione degli spazi liberi sarebbe ancora
aperta. Non vi è alcun dubbio che il piano della zona del nucleo, unitamente
alle relative disposizioni, e in particolare l'art. 33 NAPR, è stato approvato
dal Consiglio di Stato con la citata risoluzione del 13 febbraio 2007 (cfr.
dispositivo n. 1). Irrilevante è il semplice fatto che, in quella sede, il
Governo abbia chiesto al Comune di provvedere a una verifica della cartografia
e all'allestimento di una variante atta al suo aggiornamento, poiché il piano
non avrebbe considerato dei manufatti minori esistenti su altri fondi, a causa
di un problema catastale (cfr. decisione citata pag. 68 e 83; cfr. pure
STA 90.2007.30 citata consid. 7); problema che non concerne comunque il fondo
delle ricorrenti. Nulla osta quindi all'applicazione del piano, ritenuto che
non sussiste, né è fatta valere, alcuna delle ipotesi che ne permetterebbero a
titolo eccezionale un controllo incidentale in sede di applicazione concreta
(cfr. DTF 131 II 103 consid. 2.4.1; STF 1C_20/2019 dell'11 dicembre 2019
consid. 3.4 e rinvii).
3. Costruzioni
esistenti in contrasto con il diritto
3.1. Nelle zone edificabili, le eccezioni concernenti le costruzioni esistenti
in contrasto con il diritto sono regolate dagli art. 66 LST e 86 del
regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST;
RL 701.110).
Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile
segnatamente alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela
delle situazioni acquisite - è
permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in
contrasto col nuovo diritto. Per lavori di manutenzione ai sensi di questa
norma si intendono quelli che prevengono il deperimento di una costruzione,
senza comportare interventi sulla sua struttura o sulla sua sostanza (art. 86
cpv. 1 RLST). Il messaggio indica che si tratta di quelli per i quali non è
necessaria la licenza edilizia (art. 1 cpv. 3 lett. b LE; cfr. messaggio n.
6309 sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009, ad
art. 65). Conformemente alle prerogative costituzionalmente garantite (art. 26
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999;
Cost.; RS 101), vi è da ritenere che possono essere assimilati alla
manutenzione non solo i lavori intesi a conservare un fabbricato (inclusi
lavori di riparazione, con sostituzione di parti difettose), ma anche, entro
certi limiti, quelli di rinnovamento, che non trascendono l'usuale
ammodernamento di un'opera agli standard attuali, lasciandone intatta struttura
e volume, aspetto esteriore e funzione (ad esempio, in materia di impianti
sanitari o di isolamento). Decisivo è che si tratti d'interventi intesi a
mantenere lo status quo (cfr. STA 52.2018.412 del 16 aprile 2020 consid.
3.1 e rimandi in: RtiD II-2020 n. 7).
3.2. L'art. 66 cpv. 2 LST disciplina dal canto suo le possibilità d'intervento
sulle costruzioni esistenti che vanno al di là del diritto alla manutenzione
(cd. Erweiterungsgarantie). Prevede segnatamente che possono essere
autorizzate trasformazioni a condizione che il contrasto col nuovo diritto non
pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini
(lett. a). Secondo l'art. 86 cpv. 3 RLST, nel caso di costruzioni non conformi
ad altre norme edilizie (ossia per le quali il contrasto col nuovo diritto non
è da ricondurre alla conformità di zona,
cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LST e 86 cpv. 2 RLST), il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a) non
incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone
l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di
contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto col nuovo diritto non
pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini
(cfr. STA 52.2018.412 citata consid. 3.2 e rimandi).
3.3. L'art. 66 cpv. 3 LST precisa nondimeno che il piano regolatore può
stabilire una regolamentazione più restrittiva. La norma riserva quindi
l'applicazione dei regimi di PR più limitativi, da cui può scaturire anche un
divieto di ogni trasformazione (ma non condizioni più favorevoli rispetto a
quelle delle norme cantonali, cfr. STF 1C_133/2019 del 9 giugno 2020 in: RtiD
II-2020 n. 8; STA 52.2013.370 del 19 gennaio 2015 in: RtiD II-2015 n. 11).
3.4. Nella fattispecie, avuto riguardo al rigoroso ordinamento del piano del
nucleo di Cadro - che come visto definisce gli interventi di tipo conservativo
sugli edifici esistenti qualificanti il tessuto (art. 34 NAPR), individuando
puntualmente gli oggetti per cui sono invece ammesse determinate trasformazioni
(ampliamenti in altezza, art. 36 NAPR) e i nuovi ingombri (art. 37 NAPR; supra
consid. 2) - forza è constatare che le costruzioni esistenti in contrasto con i
suoi vincoli, segnatamente di spazio libero privato (art. 33 NAPR), come in
concreto, possono solo essere mantenute ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LST. Non
anche trasformate con lavori di una certa importanza ex art. 66 cpv. 2 LST e 86
cpv. 3 RLST (dal profilo del volume, dell'aspetto, ecc.), fintanto che non ne
sia alterata l'identità (cfr. STA 52.2018.412 citata consid. 3.2 e rimandi). Il
regime del PR è infatti più restrittivo (art. 66 cpv. 3 LST). Lo conferma
chiaramente anche la disciplina degli edifici di recente realizzazione e/o
manufatti minori - ai quali era peraltro stato attribuito in un primo tempo
anche lo stabile in questione (cfr. progetto di piano della zona del nucleo
sottoposto all'esame preliminare del 22 gennaio 1998). Edifici, questi, che
nella migliore delle ipotesi possono infatti essere solo mantenuti e
riparati (cfr. art. 35 NAPR e piano della zona del nucleo con legenda; supra
consid. 2.1 e 2.2).
3.5. Tornando al caso concreto, va anzitutto rilevato che già nel 2006 l'edificio
delle ricorrenti era fatiscente e in stato d'abbandono. Le sue condizioni
strutturali non erano ottimali: nelle facciate vi erano diverse fessure; le
pareti di mattoni (tamponature) che erano state erette - verosimilmente
in un lontano passato (cfr. dichiarazione doc. 1 prodotta da CO 3 al Governo) -
sulle aperture del fienile (facciate est e ovest) erano in condizioni precarie.
Il tetto non era integro (cfr. "Prova a futura memoria al mappale __________"
(PFM) della __________, allestita prima della demolizione dello stabile
contiguo sulla part. __________, pag. 3 e foto allegate). Negli anni successivi
lo stato dell'edificio (rimasto in disuso o tutt'al più usato solo per
accatastare vecchi materiali o oggetti rotti, cfr. foto citate) si è
ulteriormente deteriorato: secondo lo stesso rapporto del 15 novembre 2018 dell'ingegnere
delle ricorrenti (studio __________), diversi elementi erano in pessimo stato
di conservazione o pericolanti (tamponamenti [di cui uno crollato], listonature
e gronde), sebbene altri fossero a suo dire discreti (muratura, soletta
intermedia, architravi, travi longitudinali e tegole;
cfr. nondimeno le foto allegate al rapporto, riprodotte dalle insorgenti con scritto
del 28 febbraio 2023, da cui emerge un generale stato d'incuria, con anche dei
serramenti rotti).
Ora, anche ammettendo che a fine 2018 lo stabile non avesse ancora raggiunto un
grado di decadimento tale da non poter più parlare di manutenzione della sua
struttura rispettivamente di una perdita della garanzia del valore acquisito
(cfr. RDAT II-1998 n. 19; STA 52.2016.62 consid. 4.2; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 508
ad art. 70/71 LALPT), è comunque evidente che gli interventi intrapresi all'edificio
non si sono limitati a delle opere di manutenzione (o messa in sicurezza).
Contrariamente a quanto affermano le insorgenti, altrettanto manifesto è pure
che non si sono attenute ai lavori avallati dalla DEP il 21 novembre 2018.
Da un semplice raffronto delle fotografie agli atti (cfr. in particolare, foto
allegate alla PFM, al citato rapporto del 15 novembre 2018 e al verbale di
sopralluogo del 12 ottobre 2022), unitamente alla documentazione annessa alla
notifica di costruzione, ben emerge in primo luogo che è stato interamente
rifatto il tetto, e meglio sia la copertura (tegole e listellature) che l'armatura
(carpenteria); lavoro, questo, che già da solo esorbita da quelli di ordinaria
manutenzione (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b del regolamento di applicazione della
legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). Il tetto, che ha ora
nuove sporgenze di gronda, è stato inoltre riorientato (leggera rotazione a
nord, cfr. pure pianta piano tetto). Sono inoltre state rimaneggiate ampie
porzioni delle facciate: sul lato sud - un tempo contiguo allo stabile demolito
sulla part. __________ - ad eccezione del pilastro centrale, sono stati rifatti
i muri del livello inferiore (cfr. in particolare foto lato interno, PT) e
demoliti quelli del piano superiore (incluso il timpano), ricavando due nuove
grandi aperture (m 2.40 x 2.30). Sulle facciate est e ovest sono state demolite
e ricostruite parzialmente le pareti in mattoni (tamponature),
ritagliando tre nuove aperture (1.70 x 1.30 ca.), che secondo il progetto -
insieme a quelle sul lato sud - saranno schermate con delle grate (da cui
filtra aria e luce). Intervento che, contrariamente a quanto pretendono le
ricorrenti, non solo non riflette lo stato precedente del fabbricato, ma nemmeno
è dato di vedere come potrebbe ripristinare o identificarsi con i vuoti
originari del fienile (cfr. pure foto agli atti prodotte dai vicini
opponenti davanti al Governo). Dalle fotografie agli atti ben emerge inoltre
che è stata ricostruita anche la fascia superiore della facciata ovest,
anche se non è stata intonacata come gli altri tre prospetti; sul fronte nord,
sono infine stati sostituiti anche i serramenti rotti. Nel complesso, si tratta dunque di lavori rilevanti, che hanno
innegabilmente modificato la struttura e l'aspetto esteriore dell'edificio.
Lavori che, in base alle sommarie indicazioni fornite dalle ricorrenti, hanno
finora comportato una spesa di almeno fr. 57'227.54, ovvero pari a più di
quattro volte il valore di stima dell'edificio (fr. 12'936.-, cfr. estratto del
registro fondiario e estratti pagamenti prodotti dalle ricorrenti con scritto
del 28 febbraio 2023).
3.6. In queste circostanze, è manifesto che i controversi lavori - che come
rettamente indicato dal Governo vanno valutati nel loro complesso (cfr. pure Scolari, op. cit., n. 659 ad art. 1 LE)
- non possano essere ricondotti a semplici opere di manutenzione ai sensi all'art.
66 cpv. 1 LST (supra consid. 3.1). Già solo per questo motivo, è quindi
escluso che possano essere approvati. Il regime del piano della zona del nucleo
si rivela infatti più restrittivo dell'art. 66 cpv. 2 LST e non ammette
interventi di trasformazione (cfr. art. 66 cpv. 3 LST; supra consid.
3.4).
In che misura i predetti interventi abbiano anche determinato una
trasformazione sostanziale dello stabile, che travalica i limiti dell'art.
66 cpv. 2 LST, così come ritenuto dalle precedenti istanze, è quindi questione
che può rimanere aperta. A maggior ragione se si considera che non è tuttora
chiaro quale destinazione le proprietarie intendano conferire al fabbricato.
Certo è ad ogni modo che, a seguito dei lavori, l'edificio è stato censito dal
progetto di piano particolareggiato del nucleo di Cadro (PPN) nel suo nuovo
stato (cfr. documenti per l'esame preliminare del settembre 2019, indagine e
rilievi: tavole di analisi e rilievo fotografico), catalogato tra gli edifici
estranei al tessuto edilizio tradizionale e attribuito - insieme alla parte
restante del fondo - a un'area di completamento e riqualifica del tessuto
insediativo tradizionale e non più a uno spazio libero privato (cfr.
documenti citati, studi di progetto: piano del tessuto edilizio; piano degli
interventi 1:500 e art. 12 RE-PPN). Piano d'indirizzo che, al di là del
beneficio che potrebbe apportare alle ricorrenti, non potrebbe comunque
esplicare alcun effetto anticipato sulla domanda di costruzione in questione.
3.7. In conclusione, nell'esito il giudizio impugnato che ha escluso il
rilascio della licenza edilizia per tutti gli interventi effettuati
rispettivamente ancora previsti all'edificio non può che essere confermato, in
quanto immune da violazioni del diritto.
4. Tassa di giustizia e ripetibili
4.1. Giusta l'art. 47
cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni
una tassa di giustizia, la quale, di regola, va posta a carico della parte
soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di
equivalenza (cfr. tra tante, STA 52.2016.402 del 10 dicembre 2018 consid. 5.2 e
rinvii; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28).
Per l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso hanno inoltre l'obbligo di
condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte
per le spese necessarie causate dalla controversia. Soccombente, ai sensi delle
citate disposizioni, è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste
senza successo a un ricorso fondato (cfr. RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art.
31). Ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di
natura formale o materiale, rispettivamente quanto siano pertinenti le singole
censure. L'indennità di parte dev'essere riconosciuta in funzione delle
conclusioni formulate dal ricorrente, messe in relazione con l'esito della
procedura ricorsuale avverso il giudizio impugnato. Se la parte risulta solo
parzialmente vincente, l'indennità verrà ridotta in proporzione (cfr. STA
90.2020.7 del 31 agosto 2020 consid. 3.2 con rimandi alla dottrina e
giurisprudenza).
4.2. In concreto, il
Governo ha considerato RI 1 soccombenti in relazione a tutti e tre i ricorsi
evasi, ponendo a loro carico la tassa di giustizia complessiva (fr. 1'000.-,
disp. n. 2) e le ripetibili (disp. n. 3). In particolare, per l'esito dell'impugnativa
(b) da esse interposta contro il rifiuto del permesso per le aperture e il
relativo ordine di ripristino, ha imposto loro di rifondere un'indennità a CO 3
(fr. 500.-) e a CO 2 e CO 1 (fr. 800.-; disp. n. 3.1).
Sennonché, come rettamente eccepiscono le ricorrenti, il loro gravame non è
stato integralmente respinto (come erroneamente indicato nel disp. n.
1.2): il Governo ha infatti annullato il predetto ordine di ripristino,
con le relative comminatorie (disp. n. 1.4, con riferimento ai punti n. 4, 5, 6
e 7 della decisione municipale).
Su questo punto, a prescindere dalle motivazioni addotte nel giudizio impugnato
- che non si è chinato sulle censure delle insorgenti, ma ha semplicemente
considerato il provvedimento di ripristino prematuro, poiché il diniego
di licenza riguardava l'intero intervento (cfr. consid. 5) - il Governo
non poteva considerare le ricorrenti RI 1 interamente soccombenti, ma avrebbe
dovuto riconoscere loro un parziale grado di successo, ripartendo diversamente
la tassa di giustizia e le ripetibili (nella misura in cui non erano
compensate).
Su questo punto il gravame risulta quindi fondato e la decisione impugnata -
limitatamente ai dispositivi n. 1.2, 2 e 3.1 - va dunque annullata e riformata
di conseguenza.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso è parzialmente accolto. Il giudizio impugnato è annullato e riformato limitatamente ai dispositivi n. 1.2, 2 e 3.1, come indicato al precedente considerando. Per il resto è confermato.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), commisurata al dispendio occasionato dall'impugnativa, è suddivisa tra le ricorrenti e i vicini resistenti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, le ricorrenti rifonderanno inoltre adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) ai vicini CO 3 e CO 1, assistiti da un legale. Può inoltre essere riconosciuta un'indennità al resistente CO 4, dal momento in cui si è formalmente avvalso di un rappresentante cognito della materia e attivo a livello professionale (cfr. STA 52.2021.248 del 21 dicembre 2021 consid. 5.2, con rimando a messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC anno parlamentare 2013/2014, vol. 3, pag. 1947 segg., n. 17.1 e nota 177 e Marcel Maillard, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 64).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione dell'11 novembre 2020 (n. 5957) del Consiglio di
Stato è annullata limitatamente ai dispositivi n. 1.2, 2 e 3, che sono così
riformati:
"(…)
1.2. Il ricorso b) è parzialmente accolto. (…)
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, per i tre gravami, è posta a carico di RI 1 e RI 2 in ragione di fr. 850.-; per la rimanenza è suddivisa in parti uguali tra CO 3 (fr. 50.-), CO 1 e CO 2 (fr. 50.-) e CO 4 (fr. 50.-).
3. RI 1e RI 2 rifonderanno inoltre a titolo di ripetibili:
3.1 in relazione al ricorso b):
- fr. 100.- a CO 3;
- fr. 200.- a CO 1e CO 2.
(...)"
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di fr. 2'200.-
(da cui va dedotto l'anticipo già versato) e per il resto è suddivisa tra CO 1e
CO 2 (fr. 100.-), CO 3 (fr. 100.-) e CO 4 (fr. 100.-).
Le ricorrenti rifonderanno inoltre a titolo di ripetibili per questa sede: fr.
2'000.- ad CO 1e CO 2, fr. 2'000.- a CO 3 e fr. 1'000.- a CO 4.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera