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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2020 di
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RI 1
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contro |
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- la decisione del Consiglio di Stato del 22 gennaio 2020 (n. 378) che respinge il suo ricorso contro la risoluzione dell'11 giugno 2018 con cui il Municipio di Porza ha deciso di procedere con l'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato relativamente alla demolizione del muro di sostegno sul suo fondo (part. _____);
- la decisione dell'Esecutivo cantonale del 22 gennaio 2020 (n. 377) che respinge: (a) la sua impugnativa avverso la risoluzione del 15 giugno 2018 con cui il medesimo Municipio ha respinto un'istanza cautelare e supercautelare per ottenere la sospensione del termine dell'ordine di demolizione del predetto muro e (b) la sua istanza di revisione contro la decisione governativa del 27 settembre 2017 (n. 4303); |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietaria
dei fondi part. __________ e __________ di Porza, situati nella zona
residenziale estensiva (R2).
Il 12 novembre 2007 il Municipio di Porza le ha rilasciato il permesso per
costruire su questi fondi due case bifamiliari. Sulla part. __________ era in
particolare prevista, sotto il terrapieno contiguo all'abitazione, la
realizzazione di una scarpata, consolidata con vasche prefabbricate (verduro),
posate in file parallele sovrapposte a incastro, su una lunghezza di circa 19 m
e con un'inclinazione superiore a 45° sull'orizzontale. Esse avrebbero dovuto
seguire l'andamento del terreno fino al confine con la sottostante part. __________
(allora di proprietà di __________).
B. a. Senza chiedere la
necessaria autorizzazione, al posto della scarpata e degli elementi
prefabbricati in verduro, l'istante in licenza ha realizzato a confine con la
part. __________ un ulteriore muro in calcestruzzo, lungo circa 50 m, di
altezza variante da 1.50 m a 2.30 m su almeno la metà della sua lunghezza.
Sulla sommità del muro è inoltre stata posata una rete metallica plastificata
alta 1 m. L'opera così eseguita ha permesso la formazione di un secondo
terrazzamento, sottostante al muro di sostegno del terrapieno.
b. Così richiesta, il 27 luglio 2010 RI 1, ha inoltrato al Municipio, sotto
forma di notifica, una domanda di costruzione in sanatoria per la sostituzione
degli elementi prefabbricati "verduro" con muro di cinta e di
sostegno in conglomerato cementizio armato. Con risoluzione del 4 ottobre
2010 il Municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo
l'opposizione interposta dal vicino.
c. Con giudizio del 21 dicembre 2010, il Consiglio di Stato ha accolto
l'impugnativa inoltrata dalla comunione ereditaria (CE) fu __________, annullando
il provvedimento municipale. Rilevato che il muro di sostegno del terrapieno
non poteva più essere messo in discussione essendo stato realizzato
conformemente al permesso rilasciato, il Governo ha considerato che per l'altezza
del muro di cinta a confine non faceva stato l'art. 134 cpv. 3 della legge di
applicazione e complemento del codice civile svizzero, del 18 aprile 1911 (LAC;
RL 211.100), ma l'art. 13 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), secondo cui le
recinzioni possono avere un'altezza massima di m 2, misurata dal fondo più
alto, inclusa la loro parte muraria o di materiale similare, che può avere
un'altezza massima di m 0.50. Visto che l'opera realizzata era più alta di 0.50
m, l'Esecutivo cantonale ha concluso che non poteva essere autorizzata.
d. Il predetto giudizio, contro il quale si sono aggravati RI 1 e il Comune di
Porza, è stato confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza
del 19 settembre 2011 (n. 52.2011.12/18). Questo Tribunale ha in particolare
tutelato, siccome conforme al diritto, la predetta conclusione a cui era
approdato il Governo in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 NAPR. Ha inoltre
precisato che nell'altezza complessiva del muro doveva essere conteggiata anche
la rete metallica plastificata (alta 1 m), di modo che il limite massimo
risultava superato anche volendo applicare l'art. 134 cpv. 2 LAC invocato dai
ricorrenti.
Il ricorso al Tribunale federale interposto dal Comune di Porza è stato
dichiarato inammissibile con sentenza del 12 aprile 2012 (STF 1C_462/2011).
C. a. Preso atto di tali
pronunce, con decisione del 26 novembre 2012 il Municipio ha rinunciato a
imporre un provvedimento di ripristino, infliggendo a RI 1 una sanzione
pecuniaria di fr. 30'000.- per il vantaggio di natura economica derivante dal
mantenimento dell'opera.
b. Adito sia da RI 1 che da CO 1 (frattanto divenuta proprietaria unica della
part. __________), il 18 marzo 2014 il Governo ha annullato la predetta
decisione limitatamente alla sanzione pecuniaria, rinviando gli atti al
Municipio per nuova decisione (previo ricalcolo della medesima).
c. Con giudizio del 25 ottobre 2016 (n.
52.2014.109) questo Tribunale, accogliendo il ricorso della vicina, ha
tuttavia annullato la predetta decisione insieme a quella del Municipio, al
quale ha rinviato gli atti affinché ordinasse la demolizione del muro a
confine, in particolare nella misura in cui la sua parte muraria eccede
l'altezza massima (0.50 m) consentita dall'art. 13 cpv. 1 NAPR, precisando che
alla proprietaria restava riservata la facoltà (come richiesto dalla vicina) di
ripristinare una sistemazione del terreno conforme alla licenza edilizia del
2007. In sostanza il Tribunale, ritenuta assodata la violazione materiale e
dato un interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto,
ha considerato che un ordine di ripristino non fosse sproporzionato, né
impossibile. Ha parimenti negato che a un provvedimento di ripristino ostasse
un'imminente modifica del diritto (in particolare una revisione dell'art. 13
NAPR), disattendo infine anche una censura relativa alla parità di trattamento
nell'illegalità.
D. a. Dando seguito a
tale giudizio, il 13 marzo 2017 il Municipio ha assegnato a RI 1 - con le
comminatorie di rito - un termine di 90 giorni (dalla crescita in giudicato
della decisione) per eseguire la demolizione del predetto muro di sostegno, in
quanto eccedente l'altezza massima di m 0.50, lasciandole la facoltà di
ripristinare una sistemazione del terreno conforme alla licenza edilizia del
2007.
b. Con giudizio del 27 settembre 2017 - cresciuto in giudicato incontestato -
il Governo ha a sua volta confermato tale provvedimento, respingendo l'ulteriore
impugnativa della proprietaria (con cui chiedeva di precisare la misura, nel
senso di poter ripristinare la situazione
come da piani allegati in quella sede rispettivamente di prorogare il
termine impartitole).
E. a. Accertato che l'ordine
era rimasto senza seguito, il 9 febbraio 2018 il Municipio ha diffidato una
prima volta la proprietaria a iniziare i lavori di demolizione e di ripristino
entro il 15 marzo 2018, portandoli a termine sollecitamente.
b. Allineandosi a un richiamo del 12 aprile 2018 della Sezione degli enti
locali (cui si era rivolta la vicina), il 16 aprile 2018 il Municipio l'ha poi
diffidata per una seconda e ultima volta a iniziare - entro la fine di quel
mese - i lavori di demolizione della parte di
muro eccedente l'altezza di m 0.50 e l'eventuale ripristino di una sistemazione
del terreno conforme alla licenza edilizia del 2007.
c. Il 24 aprile 2018 il Municipio ha confermato tale diffida, comunicando alla
proprietaria - in risposta a un suo scritto - che i lavori imposti non erano
influenzati da una notifica di costruzione del 24 ottobre 2017 (con cui aveva
richiesto la licenza edilizia per la demolizione del muro e la ricostruzione
con elementi di verduro). Tale domanda è in seguito sfociata in un diniego del
permesso del 30 aprile 2018, cresciuto in giudicato incontestato.
F. a. L'11 giugno
2018, dopo aver constatato che anche l'ultima diffida era rimasta lettera
morta, l'Esecutivo locale ha risolto di procedere mediante l'esecuzione d'ufficio
a spese dell'obbligato, precisando che - ad avvenuta crescita in giudicato -
procederà alla delibera delle opere per la fase esecutiva (incarico a uno
studio d'ingegneria per l'allestimento dei necessari preventivi, piani
esecutivi e relativi atti d'appalto per determinare l'impresa esecutrice).
b. Contro tale decisione, il 7 agosto 2018 la proprietaria si è aggravata
dinnanzi al Governo (cfr. infra, consid. H).
G. a. Nel frattempo, con istanza
cautelare e supercautelare del 12 giugno 2018 RI 1 ha invitato il
Municipio a sospendere il termine di demolizione fino all'evasione di un'ulteriore
domanda di costruzione inoltrata quello stesso giorno per la sistemazione del
terreno a valle. La richiesta è stata giustificata con delle asserite discrepanze
riscontrate nei piani approvati nel 2007 (relativamente alla quota della corona
del muro in verduro), la pretesa necessità di raccogliere un'autorizzazione per
i muri laterali alti 0.50 m (non previsti nei piani del 2007) e di disporre di
un progetto approvato che non dia più luogo a contestazioni.
b. Il 15 giugno 2018 l'Autorità comunale ha respinto la predetta istanza. Ha in
particolare ritenuto che la stessa fosse tardiva visto che tali argomenti avrebbero
semmai dovuto essere addotti nella procedura sfociata nell'ordine di
demolizione del 13 marzo 2017 (chiaro nel suo contenuto). Ha inoltre rilevato
come il termine dell'ultima diffida fosse già ampiamente scaduto e la procedura
per l'esecuzione d'ufficio già avviata.
c. Il 3 luglio 2018 RI 1 si è quindi rivolta al Governo impugnando tale
risoluzione e presentando un'istanza di revisione contro il citato giudizio
governativo del 27 settembre 2017 (cfr. supra, consid. D.b), cresciuto
in giudicato.
H. a. Con risoluzione del
22 gennaio 2020 (n. 378), l'Esecutivo cantonale ha respinto il ricorso
inoltrato dalla proprietaria contro la decisione d'esecuzione d'ufficio (cfr. supra,
consid. F.b). Ripercorsi i fatti, ha in sintesi ritenuto che le argomentazioni
fatte valere dalla proprietaria fossero già state evase nel suo precedente
giudizio del 27 settembre 2017, che non poteva essere rimesso in discussione.
Ha inoltre escluso che la nuova domanda di costruzione ostasse all'esecuzione
del provvedimento.
b. Mediante decisione separata di quello stesso giorno (n. 377), il Governo ha
inoltre respinto, con motivazioni analoghe, il ricorso di RI 1 avverso la predetta
risoluzione del 15 giugno 2018 relativa all'istanza di sospensione del termine
di demolizione (cfr. supra, consid. G.b e c). Contestualmente, ha pure
rigettato la domanda di revisione (cfr. supra, consid. G.c): a
prescindere dalla sua tempestività, ha in particolare escluso che i motivi
addotti (riferiti alla parità di trattamento nell'illegalità) giustificassero
un tale rimedio.
I. Con un unico ricorso, RI 1 impugna ora le predette risoluzioni governative davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. In via subordinata, chiede una riduzione delle spese di giudizio e delle ripetibili addossatele.
Riepilogati i fatti, l'insorgente
rimprovera anzitutto il Governo di aver passato sotto silenzio la variante
adottata dal Consiglio comunale il 18 dicembre 2018 (di cui gli aveva dato
comunicazione), che ha abrogato l'art. 13 NAPR sostituendolo con due nuovi
articoli (art. 13 e 13bis) che ammetterebbero muri a confine alti fino a m
2.50. Ritiene quindi insensato abbattere un manufatto che potrebbe essere
ricostruito sulla base di norme di prossima entrata in vigore. Per il resto
ribadisce che non sarebbe possibile tagliare il muro fino a m 0.50, senza
stabilizzare il pendio a monte; ricorda inoltre l'errore di cui sarebbero
affetti i piani del 2007 (discrepanza tra la quota sommitale del muro di
verduro riportata nelle facciate e nelle sezioni). In sostanza, afferma, l'ordine
non sarebbe eseguibile e occorrerebbe un'ulteriore decisione cresciuta in
giudicata, che accerti sia le quote del muro, sia la sistemazione finale del
pendio (richiamando in tal senso anche la domanda di costruzione inoltrata il
12 giugno 2018). Si appella infine alla sua buona fede, sottolineando come l'entrata
in vigore delle nuove disposizioni permetterà di sanare una "situazione di
ingiustizia", poiché, afferma, il Municipio avrebbe continuato a
rilasciare permessi per muri alti più di m 0.50 anche dopo l'ultima sentenza di
questo Tribunale.
J. a. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, puntualizzando che le norme
della variante di PR evocata dall'insorgente non sono ancora state approvate
dal Governo e, pertanto, non sono ancora in vigore.
Anche CO 1 sollecita la reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà,
per quanto necessario, in appresso.
b. Con scritto dell'11 maggio 2020 il Municipio ha chiesto al Tribunale di
sospendere la causa, in attesa che il Governo si pronunci sulla citata variante
(che la vicina ha contestato impugnando la relativa risoluzione del Legislativo
comunale, con un ricorso fondato sulla legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL 181.100]).
Alla domanda di sospensione, condivisa dalla ricorrente, si è invece opposta CO
1.
c. Con la replica e la duplica, la ricorrente e la vicina resistente si sono
essenzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio,
sviluppando ulteriormente le loro tesi opposte.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e
45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica
è la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria del fondo, personalmente
e direttamente toccata dai giudizi impugnati di cui è destinataria (art. 21
cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1
LPAmm), è inoltre ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). I fatti salienti e la situazione del muro, già oggetto delle
pregresse procedure sfociate nei giudizi di questo Tribunale di cui si è detto,
sono noti. Non è necessario richiamare ulteriori incarti. Non occorre in
particolare richiamare l'incarto della procedura di ricorso con cui CO 1 ha
contestato la decisione del Consiglio comunale che ha adottato la variante di
PR relativa all'art. 13 NAPR. Come si vedrà più avanti, l'adozione di questa
variante è comunque irrilevante ai fini del presente giudizio (cfr. infra,
consid. 2.7).
2. Decisione d'esecuzione
d'ufficio a spese dell'obbligato
2.1. Secondo l'art. 56 cpv. 1 LPAmm, che ha ripreso
sostanzialmente i contenuti del previgente art. 34 della legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'autorità
amministrativa esegue le proprie decisioni; ove non si tratti del pagamento di
una somma di denaro, l'esecuzione forzata avviene mediante esecuzione d'ufficio
a spese dell'obbligato o mediante coercizione diretta nei confronti di
quest'ultimo (cfr. art. 56 cpv. 3 lett. b e c LPAmm; cfr. anche art. 43 cpv. 3
LE), che deve essere preceduta, salvo casi urgenti, da una diffida
inappellabile ad adempiere entro breve termine (cfr. art. 56 cpv. 5 LPAmm).
2.2. Riservati i casi d'urgenza, l'esecuzione d'ufficio presuppone anzitutto
l'esistenza di una prima decisione, detta di base, debitamente cresciuta
in giudicato, che accerti o imponga un obbligo a carico dell'amministrato.
L'intervento sostitutivo dell'autorità, confrontata alla renitenza
dell'obbligato, implica inoltre una seconda decisione, detta di esecuzione che,
constatato l'inadempimento nonostante la diffida inappellabile, disponga
l'esecuzione d'ufficio da parte dell'ente pubblico. Con un terzo e ultimo
provvedimento, che può essere considerato alla stregua di un atto complementare, volto a integrare la decisione
d'esecuzione, l'autorità accerta e pone infine a carico dell'amministrato
renitente le spese sostenute (cfr. STA 52.2016.577/2017.233 del 29 dicembre
2017 consid. 3.2, 52.2011.434
del 25 giugno 2012, 52.2010.59
del 28 maggio 2010 consid. 2.2 e rimandi, 52.2005.376 del 20 novembre 2006; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5b ad art. 34 LPamm).
2.3. La legittimità dell'obbligo posto a carico
dell'amministrato va di principio contestata mediante ricorso contro la
decisione di base, che lo accerta e lo impone. Un provvedimento successivo,
che si limita a confermare o a eseguire questa decisione, non può di principio
essere impugnato eccependo che la prima risoluzione non era conforme al diritto
(cfr. DTF 118 Ia 209 consid. 2b e rif. ivi citati; STA 52.2010.59
citata consid. 2.3 e rimandi). Censurabile è soltanto la legittimità del
provvedimento esecutivo come tale (cfr. STA 52.2016.577/2017.233 citata consid.
3.2, 52.2011.434 citata e rimandi). All'obbligato resta semmai riservata la
possibilità di avviare una procedura di riesame dell'ordine di demolizione
qualora ne siano dati i presupposti, in particolare in caso di cambiamento
notevole delle circostanze di fatto o di diritto (cfr. STF 1C_462/2015
del 22 febbraio 2016 consid. 3.2).
2.4. In concreto, dando seguito al giudizio del 25 ottobre 2016 di questo
Tribunale, il 13 marzo 2017 il Municipio ha impartito a RI 1 un termine di 90
giorni per eseguire la demolizione del citato muro di sostegno (in quanto
eccedente l'altezza massima di m 0.50), lasciandole comunque la facoltà di
ripristinare una sistemazione del terreno conforme alla licenza edilizia del
2007. Tale decisione è pacificamente cresciuta in giudicato, dopo che il
Governo - con giudizio del 27 settembre 2017 - ha pure respinto l'ulteriore
ricorso interposto dalla proprietaria (tutelando la tempistica e negando tra l'altro
che l'esecuzione dell'ordine richiedesse l'elaborazione di altri piani, oltre a
quelli già approvati nel 2007).
Come visto in narrativa, la proprietaria non si è tuttavia attenuta a tale
ordine. Dopo aver constatato che anche la seconda e ultima diffida era rimasta
inascoltata, l'11 giugno 2018 il Municipio ha quindi risolto di procedere con l'esecuzione
d'ufficio a spese dell'obbligato. A giusta ragione il Governo ha tutelato tale
misura, ritenendo per lo più inammissibili le diverse obiezioni contro di essa
addotte dalla sua destinataria.
2.5. Improponibili sono anzitutto le reiterate argomentazioni (riguardanti la
stabilità del pendio, la necessità di elaborare altri piani e gli asseriti
errori nei piani del 2007) con cui l'insorgente tenta di rimettere in
discussione l'ordine di demolizione del 13 marzo 2017 e la risoluzione
governativa che l'ha tutelato, ma a ben vedere anche il giudizio di questo
Tribunale del 25 ottobre 2016 da cui è scaturito. Quest'ultimo aveva invero già
respinto simili argomenti (consid. 4.1), confermando l'attuabilità del
provvedimento:
[...] La demolizione del muro non risulta inoltre impossibile. Una diversa conclusione non è in particolare deducibile dai rapporti dell'ing. D__________ e dell'ing. A__________ che RI 1 ha prodotto per giustificare la scelta di realizzare un muro in cemento armato, anziché sistemare il pendio con delle vasche di verduro, così come previsto dal progetto approvato nel 2007. Nella misura in cui una tale sistemazione non assicurava un sufficiente grado di stabilità, non è del resto dato di vedere per quale motivo la resistente non vi abbia semplicemente rinunciato. I citati rapporti non lo spiegano. Né del resto indicano per quale motivo occorreva necessariamente realizzare - su un fronte di oltre 50 m - un muro alto fino a m 2.30, sormontato da una recinzione, con un ulteriore terrapieno pianeggiante.
Invano l'insorgente
tenta quindi di ridiscutere tali aspetti. A titolo abbondanziale si osserva che
nemmeno dai documenti prodotti dalla ricorrente in questa procedura (cfr. in
particolare i rapporti dell'ing. C__________, doc. 13 e 14) emergono nuovi
elementi che ostano a una demolizione del muro fino all'altezza fuori terra di
0.50 m (evidentemente, previa rimozione del terrazzamento piano che sorregge).
Non fa che confermare tale deduzione il rapporto dell'ing. P__________ (doc. 2
prodotto dalla resistente), il quale ritiene che tagliare il muro esistente all'altezza
di 50 cm non è solo possibile, ma è addirittura la soluzione più
semplice e sicura. L'alternativa di sistemare il pendio con degli elementi
di tipo "verduro" come da progetto del 2007 è invece solo una facoltà
riservata alla proprietaria, non un obbligo (cfr. sentenza citata,
consid. 4.4; cfr. pure decisione di diniego della licenza del 20 aprile 2018).
Nella misura in cui tale sistemazione non fosse più attuabile (ad es. per
motivi di sicurezza o discrepanze nei piani approvati), la proprietaria non ha
quindi che da rinunciarvi.
Per il resto, come già ricordato nel precedente giudizio (consid. 4.4), va da
sé che le modalità di esecuzione dell'ordine di ripristino potranno sempre
essere definite nel quadro dell'attuazione delle misure volte a concretizzarlo
(cfr. STF 1C_220/2015 del 4 maggio 2015 consid. 1.6.1 e rimandi), in modo da
garantire un'esecuzione a regola d'arte. Non richiedono quindi ulteriori
progetti da approvare, come pure indicato dal Governo.
2.6. Parimenti improponibile è la censura con cui l'insorgente invoca ancora un
diritto alla parità di trattamento nell'illegalità, che questo Tribunale aveva
già negato rilevando che:
Non porta ad altra conclusione il generico richiamo della resistente e del municipio al principio di uguaglianza. La circostanza che in altri casi la legge non sia stata applicata correttamente, non conferisce all'amministrato un diritto al medesimo trattamento illecito (cfr. DTF 132 II 485 consid. 8.6). Fermo restando che il principio di legalità prevale di regola su quello della parità di trattamento, non vi è d'altra parte seriamente motivo di dubitare che il municipio - che non ha peraltro mai documentato l'asserita vecchia prassi contraria all'art. 13 NAPR - non si atterrà (anche) in futuro a questa norma, nel senso chiarito della giurisprudenza (STA 52.2011.12/18 citata), e fintanto che la stessa non verrà semmai modificata (STA 52.2014.109 citata, consid. 4.3).
Per il resto i casi
addotti dall'insorgente - che peraltro non sembrano riguardare muri di sostegno
a confine uguali a quello in oggetto - non dimostrano in ogni caso che il
Municipio ha continuato a rilasciare licenze edilizie contrarie all'art. 13
NAPR dopo l'ultima pronuncia di questo Tribunale. La procedura di variante di
PR in corso avvalora semmai la tesi opposta. Davanti al Governo l'Esecutivo
comunale ha del resto respinto il rimprovero, osservando pure che le situazioni
indicate dall'insorgente (foto doc. 17-21) sono antecedenti al 2017 (cfr.
risposta del 3 settembre 2018 e duplica del 23 ottobre 2018, inc.
EDI.2018.219).
2.7. Irrilevante ai fini del giudizio è infine la circostanza che il
Legislativo comunale abbia nel frattempo adottato la predetta variante di PR,
che abroga l'art. 13 NAPR sostituendola con due nuovi articoli (art. 13 e
13bis).
Non è in particolare dato di vedere come questa circostanza potrebbe ancora
rimettere in discussione l'ordine di demolizione cresciuto in giudicato,
giustificando semmai un suo eventuale riesame da parte del Municipio (cfr. STF
1C_462/2015 citata consid. 3.2) e di riflesso, se del caso, un'eventuale
sospensione della procedura. A prescindere dal fatto che l'insorgente non ha
inoltrato al Municipio alcuna richiesta di riesame del provvedimento, va
anzitutto osservato che l'entrata in vigore dei nuovi articoli non sembra
imminente (invero anche a causa delle procedure ricorsuali avviate dalla vicina
CO 1).
Sia come sia, tali disposizioni non appaiono comunque suscettibili di "sanare"
il controverso muro. Per quanto qui interessa, il nuovo art. 13 NAPR (sistemazione
del terreno, muri di sostegno e di controriva) - applicabile anche ai muri
di sostegno a confine (cfr. nuovo art. 13bis NAPR) - prevede infatti che (cfr.
Messaggio municipale n. 08/2018 del 15 ottobre 2018 e verbale del Consiglio
comunale del 17 dicembre 2018):
1. Di principio, l'andamento naturale del terreno non può essere sostanzialmente modificato mediante opere di sistemazione esterna.
2. Qualora si giustificasse per valorizzare la collocazione nello spazio dell'edificio o dell'impianto, segnatamente per assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui, il terreno può essere sistemato con la formazione di un terrapieno di altezza fino a 2.50 m dal terreno naturale. [...]
3. La formazione dei terrapieni giusta il precedente cpv. 2 può essere ottenuta mediante muri di sostegno di altezza fino a 2.50 m dal terreno naturale e mediante muri di controriva di altezza fino a 2.50 m dal terreno sistemato.
Nel caso dei muri di sostegno la misura eccedente 1.50 m viene computata nell'altezza dell'edificio. L'altezza dei muri di sostegno viene interamente computata nell'altezza di edifici, o di altri muri di sostegno, se distano fra loro meno di 3.00 m; la distanza è misurata dal filo esterno del muro di sostegno.
[...]
Considerato che in concreto il muro in oggetto dista meno di 3 m dal muro di sostegno situato più a monte (che sorregge il terrapieno contiguo all'abitazione; cfr. pure sezione A-A allegata alla domanda di costruzione del 12 giugno 2018), appare piuttosto chiaro che l'altezza di quest'ultimo (ca. 2 m) andrebbe conteggiata sul manufatto (cfr. art. 13 cpv. 3 terzo periodo NAPR). Ne discende che anche in base alla normativa in divenire, il muro a confine non risulta autorizzabile (in quanto alto ben più di m 2.50; h > 4 m). E ciò indipendentemente dal quesito a sapere se il terrazzamento che sostiene si giustifichi o meno per valorizzare la collocazione nello spazio dell'edificio segnatamente per assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui (cfr. cpv. 2).
Cadono quindi nel vuoto tutte le tesi sviluppate al riguardo dall'insorgente, al pari delle diverse richieste di sospensione della procedura (inclusa quella formulata dal Municipio).
3. Sospensione
cautelare del termine di demolizione
Per i medesimi motivi di cui si è appena detto, immune da violazioni del
diritto è anche il giudizio del Governo che ha tutelato il rifiuto del
Municipio di sospendere in via cautelare il termine di demolizione del muro
(fino all'evasione dell'ulteriore domanda di costruzione inoltrata il 12 giugno
2018). Tanto più che, al momento in cui la proprietaria ha inoltrato la
relativa istanza, questo termine era peraltro ampiamente scaduto (come già
rilevato dal Municipio). Anche su questo punto il ricorso, scarsamente
motivato, risulta pertanto infondato.
4. Revisione del
giudizio governativo del 27 settembre 2017
L'insorgente non si confronta minimamente con la decisione del Consiglio di
Stato che ha negato che i motivi da essa addotti - a prescindere dalla
tempestività o meno della sua domanda - potessero giustificare una revisione
del suo giudizio del 27 settembre 2017 cresciuto in giudicato, in base all'art.
57 LPAmm. Nella misura in cui ha invocato il diritto alla parità di trattamento
nell'illegalità, lamentando che il Municipio avrebbe rilasciato delle licenze
edilizie per muri alti più di m 0.50, la proprietaria non ha in effetti
apportato alcun fatto o mezzo di prova nuovo e rilevante che non avrebbe potuto allegare senza sua colpa,
nella precedente procedura (cfr. art. 57 lett. b LPAmm). Questa obiezione, come
visto, era del resto già stata respinta da questo Tribunale. Una prassi
contraria al diritto - posteriore a tale procedura - non potrebbe invece
fondare una domanda di revisione (cfr. Borghi/
Corti, op. cit., n. 2b ad art. 35 LPamm); oltretutto, come detto, una tale
prassi neppure risulta (cfr. supra, consid. 2.6).
5. Tasse di
giustizia e ripetibili
Da respingere sono infine le critiche con cui l'insorgente contesta
sommariamente gli oneri processuali accollati, chiedendo che le tasse e le
ripetibili delle decisioni n. 377 e 378 sono ridotte a complessivi fr. 500.-
per TG e spese e pari importo per ripetibili.
5.1. Secondo l'art. 47 cpv. 1 LPAmm l'autorità amministrativa può applicare
alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione
dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale
e della situazione finanziaria delle parti. L'importo di questa tassa oscilla
tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr.
30'000.- (procedimenti a carattere pecuniario). La tassa di giustizia va posta
di regola a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di
copertura dei costi e di equivalenza (cfr. Messaggio concernente la revisione
totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,
n. 6645, in: RVGC anno parlamentare 2013/2014 pag. 1947 segg., pag. 1971; STA
52.2018.439 del 20 novembre 2018; Borghi/Corti,
op. cit., n. 2 ad art. 28 LPamm).
L'art. 49 cpv. 1 LPAmm dispone a sua volta che le autorità di ricorso
condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte
per le spese necessarie causate dalla controversia. Soccombente ai sensi delle
citate disposizioni è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste
senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 31 LPamm); ininfluente
al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o
materiale (cfr. STA 52.2018.439 citata e rinvii).
Per quanto riguarda la fissazione degli importi riferiti a queste spese,
l'autorità amministrativa gode di un certo potere di apprezzamento, censurabile
davanti al Tribunale soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una
violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere
(art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2018.439 citata, 52.2016.402 del 10
dicembre 2018 consid. 5.2 e rinvii).
5.2. In concreto, con il giudizio del 22 gennaio 2020 (n. 378) che ha respinto
il ricorso contro la decisione d'esecuzione d'ufficio dell'11 giugno 2018, il
Governo ha addossato all'insorgente soccombente la tassa di giustizia di fr.
1'000.- e le ripetibili di fr. 600.- a favore della vicina.
Identici oneri processuali le sono stati posti a carico con la pronuncia (n.
377) che ha rigettato il suo gravame avverso la decisione municipale del 12
giugno 2018 (relativa all'istanza cautelare di sospensione del termine di
demolizione). Con tale giudizio il Governo le ha inoltre accollato la tassa di
giustizia di fr. 500.- e le ripetibili di fr. 300.- (da rifondere alla
resistente CO 1), a seguito della reiezione della sua istanza di revisione.
Ora, contrariamente a quanto lamenta genericamente la ricorrente, nell'ammontare
di questi importi - che si situano peraltro ampiamente nei limiti di quanto
sancito dall'art. 47 LPAmm e appaiono tutto sommato ancora commisurati
all'onere lavorativo occasionato dalle impugnative (che hanno generato un
doppio scambio di allegati, cfr. EDI 2018.219 e EDI 2018.252) - non è
ravvisabile alcun esercizio scorretto, segnatamente abusivo, dell'ampio potere
di apprezzamento che deve esser riconosciuto al Governo in questo specifico
ambito. A torto l'insorgente rimprovera all'istanza inferiore di non aver evaso
congiuntamente le sue impugnative (risparmiandole così degli oneri). Tanto più
che la sussistenza di due procedure separate è da ricondurre a una scelta della
ricorrente, che anziché avviare le cause con due allegati separati (ricorso ed
istanza di revisione del 3 luglio 2018; ricorso del 7 agosto 2018) avrebbe
semmai potuto presentare un unico atto contro le due decisioni municipali
avversate e il giudizio di cui ha chiesto la revisione.
6. 6.1. Sulla base
di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico della ricorrente soccombente, che è inoltre tenuta a rifondere alla
vicina resistente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di
ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
L'insorgente rifonderà inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di
ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera