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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 dicembre 2019 (n. 6789) del Consiglio di Stato che respinge un'istanza di restituzione in intero e dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è titolare di
una licenza di condurre; in passato ha accumulato diverse misure amministrative
a seguito di episodi di guida in stato di ebrietà (2011, 2014 e 2017).
b. Il 25 agosto 2019,
mentre circolava in sella alla sua moto su via __________, a __________, RI 1
ha perso il controllo del mezzo, urtando il cordolo di un'isola spartitraffico
e rovinando poi pesantemente a terra e strisciando sulla fiancata sinistra per
diversi metri. Trasportato all'ospedale, i medici hanno riscontrato la frattura
della mano destra e di diverse costole. Non essendo stato possibile effettuare
un test alcolemico mediante etilometro probatorio, l'interessato è stato
sottoposto a un prelievo del sangue, dal quale è scaturita una concentrazione
rilevante di alcol minima di 2.13 g/kg (intervallo 2.13-2.35 g/kg).
Interrogato dalla polizia il 4 settembre
2019, RI 1ha imputato la causa del sinistro a del materiale sulla strada, che
avrebbe dovuto scansare. Ha inoltre dichiarato di aver consumato - subito dopo
la caduta a terra - una fiaschetta di whisky (da 3 dl) estratta dal
taschino della camicia. Versione questa che gli agenti di polizia hanno
tuttavia ritenuto alquanto improbabile, in base alle dichiarazioni del teste
presente al momento dei fatti, a quanto sostenuto dai sanitari intervenuti sul
posto (secondo i quali egli non era vigile) e al fatto che in loco non è stata
rinvenuta alcuna fiaschetta (cfr. rapporto di polizia agli atti).
B. Venuta a conoscenza
dell'infrazione, il 24 settembre 2019 la Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, ha avviato nei confronti del conducente un procedimento
amministrativo di revoca della licenza di condurre.
Contestualmente, sospettando seriamente un'inidoneità alla guida a fronte
dell'elevato tasso alcolemico riscontrato nel sangue (≥ 1.6 per mille),
ha revocato a RI 1 la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo
indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una
perizia specialistica a cura del medico del traffico SSML. Il provvedimento è
stato reso sulla base degli art. 15d cpv. 1 della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS
741.51).
C. a. Contro la revoca
cautelativa e preventiva della licenza di condurre, RI 1 si è aggravato
dinnanzi al Consiglio di Stato con ricorso del 17 ottobre 2010, chiedendo che
lo stesso fosse preso in considerazione malgrado formalmente alcuni giorni
in ritardo. Ciò che era da ricondurre, ha spiegato, alla sua degenza in
ospedale dal 22-28.9.19; inoltre, erano state necessarie 2 settimane di
convalescenza con utilizzo di terapia oppiacea per tenere i dolori sotto
controllo. In quanto [recte: questo] stato, ha aggiunto, non
ero purtroppo in grado a livello mentale, di occuparmi di questa situazione.
b. Con giudizio del 18 dicembre 2019, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza
di restituzione in intero dei termini (implicitamente contenuta nel ricorso) e
dichiarato il gravame irricevibile. Premesso che la revoca a titolo preventivo
e cautelativo è assimilabile a una misura cautelare che - conformemente a
quanto indicato in calce alla decisione dell'autorità dipartimentale - doveva
essere impugnata nel termine di 15 giorni giusta l'art. 68 cpv. 2 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), il
Governo ha anzitutto rilevato come l'impugnativa di RI 1 fosse pacificamente
tardiva. Ha invece ritenuto infondata la domanda di restituzione contro il
lasso del termine, concludendo che la scadenza (14 ottobre 2019) per insinuare
il ricorso avrebbe in ogni caso potuto essere osservata, anche tenendo conto
dell'impedimento indicato dall'insorgente (ospedalizzazione e convalescenza con
terapia oppiacea), che si sarebbe esaurito l'11 ottobre 2019. Posto che l'insorgente,
per sua stessa ammissione, aveva ricevuto la contestata decisione (con altra
corrispondenza) il 4 ottobre 2019, dalle mani di sua figlia, il Governo ha pure
considerato che sin da quel momento egli avrebbe potuto dare istruzioni a quest'ultima
o a un terzo di interporre tempestivamente ricorso per suo conto.
D. RI 1 impugna ora il
predetto giudizio dinnanzi a questo Tribunale, chiedendo che la sua impugnativa
sia accolta ai sensi dei considerandi e, di conseguenza, sia accolta la sua
istanza di restituzione dei termini al Governo e annullata la decisione della
Sezione della circolazione che gli ha revocato la licenza a titolo preventivo e
cautelativo a tempo indeterminato.
Ripercorrendo i fatti, l'insorgente ribadisce anzitutto di non aver guidato in
stato di ebrietà, ma di aver bevuto del whisky solo dopo l'incidente. Al
riguardo rimprovera alle precedenti istanze un
carente accertamento dei fatti, nonché di non aver provato e motivato una
violazione delle norme della circolazione, lamentando pure una violazione del
diritto di essere sentito. Richiamando l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr,
ritiene che non vi siano gli estremi per pronunciare una revoca cautelativa.
Relativamente alla domanda di restituzione in intero, osserva invece come che
egli fosse oggettivamente e indiscutibilmente impossibilitato a predisporre per
tempo un ricorso, così come risulta dal certificato medico agli atti (secondo
cui, dopo il ricovero in ospedale fino al 28 settembre 2019, sono state
necessarie due settimane di convalescenza con utilizzo di terapia oppiacea al
fine di ridurre il dolore. Si sconsiglia la guida durante la terapia oppiacea
da prolungare ancora per 5 giorni poi stop e continua con Brufen e Novalgina
come da lettera di dimissione). Il suo impedimento, afferma l'insorgente,
non si sarebbe pertanto risolto prima del 18 ottobre 2019; di riflesso, bastava
che inoltrasse una domanda di restituzione del termine entro il 28 ottobre.
Peraltro, anche se l'impedimento fosse cessato il precedente 11 ottobre (come
indicato dal Governo), la sua istanza del 17 ottobre 2019 sarebbe comunque
stata tempestiva. Osserva pure che, quando sua figlia gli ha consegnato la
decisione il 4 ottobre 2019, né lui, né quest'ultima (che non disponeva di una
procura o delega) avrebbero potuto imbastire un'impugnativa o affidare l'incarico
a un terzo.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, con motivazioni
di cui si dirà, se del caso, più avanti.
F. Non vi è stato un
ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare
una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100). Pacifica è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e
direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65
cpv. 1 LPAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. Qui oggetto di controversia è unicamente la
decisione del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il gravame dell'insorgente,
respingendo contestualmente la sua domanda di restituzione in intero di cui si
è detto in narrativa.
Posto che nemmeno il ricorrente contesta la tardività della sua impugnativa al
Governo contro la revoca cautelativa - che è una misura provvisionale, che
avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 68
cpv. 2 LPAmm (cfr. STF 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 1, 1C_76/2017 del
19 maggio 2017 consid. 3; cfr. pure sentenza del Tribunale cantonale di
Friburgo n. 603 2018 110 dell'11 settembre 2018 consid. 1.1) -, si tratta solo
di verificare se a torto o a ragione la precedente istanza ha respinto l'istanza
di restituzione del termine, dichiarando di riflesso irricevibile il ricorso.
Vertendo solo su questo aspetto procedurale - contrariamente a quanto assume l'insorgente
- esula dal presente giudizio ogni questione di merito, in particolare relativa
alla fondatezza della revoca cautelativa (art. 30 OAC) e/o - ancor più - di un'eventuale
revoca di sicurezza ex art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, che l'autorità
dipartimentale potrebbe se del caso pronunciare al termine della procedura,
sulla base degli accertamenti volti a chiarire la sua idoneità alla guida. Cade
quindi d'acchito nel vuoto ogni critica e/o censura riferita a questi aspetti
(carente accertamento dei fatti, violazione dell'obbligo di motivazione,
ecc.).
3. 3.1. Giusta l'art. 15 cpv. 1 LPAmm, i termini non rispettati possono essere restituiti
soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli
potuti osservare a causa di un
impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1); la domanda deve essere presentata
all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv.
2). L'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere
straordinario che incide profondamente sulla sicurezza del diritto, per cui
occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con rigore e seguire criteri
restrittivi (STF 1C_391/2015 del 17 agosto 2015 consid. 2.1, 2C_747/2011 del 26
settembre 2011 consid. 2.2).
Per giurisprudenza, un infortunio o una malattia può costituire un impedimento
non colpevole se impossibilita la parte o il suo rappresentante ad agire nel
termine o a costituire un rappresentante a tale scopo. L'impedimento perdura
solo fintantoché l'interessato non sia in grado, in funzione del suo stato
fisico o mentale, di agire egli stesso o di incaricare un terzo. Quando è
oggettivamente e soggettivamente in grado di agire egli stesso o di far agire
un terzo al suo posto, l'impedimento cessa di essere non colpevole (cfr. DTF
119 II 86 consid. 2a, 112 V 255 consid. 2a; STF 6F_10/2009 del 24 luglio 2009
consid. 2.3 in RtiD I-2010 n. 34).
3.2. In concreto, dal certificato medico del 17 ottobre 2019 prodotto dall'insorgente
al Governo in appoggio alla sua domanda di restituzione del termine di ricorso,
non emerge che egli si trovasse in condizioni di salute talmente gravi da non
poter agire personalmente entro il termine di ricorso (scadente lunedì 14
ottobre 2019, così come indicato dal Governo, consid. 1.3, pag. 4) o affidare
tale incarico a un legale o a un terzo, anche solo tramite sua figlia. Da tale
certificato risulta infatti che egli è stato degente in ospedale fino al 28
settembre 2019 (a seguito di un intervento di chirurgia toracica per un emotorace
massivo su fratture costali multiple) e che gli sono state necessarie due
settimane di convalescenza con una terapia oppiacea, al fine di ridurre il
dolore. È ben vero che tale terapia, come puntualizza in questa sede l'insorgente,
è apparentemente continuata ulteriori 5 giorni. Anche tenendo conto di questa
circostanza, resta comunque il fatto che dalla citata documentazione medica non
traspare in alcun modo che egli, dopo il 28 settembre 2019, avesse un quadro
clinico tale da impedirgli di agire personalmente o anche solo di dare
disposizioni a terzi. In particolare, non risulta che la terapia oppiacea fosse
a tal punto invalidante e immobilizzante da non permettergli di interporre
ricorso o di affidare a una terza persona la salvaguardia dei suoi interessi. A
maggior ragione se si considera che, durante la predetta cura, il medico ha
unicamente sconsigliato la guida (si sconsiglia la guida durante la
terapia oppiacea [...]). Inoltre, come
giustamente rilevato dal Governo, per stessa ammissione dell'insorgente, già
dal 4 ottobre 2019 sua figlia gli aveva consegnato la decisione della Sezione
della circolazione insieme a tutta la corrispondenza (pervenuta durante la sua
ospedalizzazione). Ne discende che, almeno da quella data e per ancora una
decina di giorni, egli poteva e doveva senz'altro organizzarsi, essendo in
grado di comunicare e dare istruzioni alla figlia o a terzi di presentare
ricorso per suo conto o di rivolgersi a un legale (come ha poi fatto per la
replica).
3.3. In conclusione, la decisione del Governo che ha respinto la domanda di
restituzione del termine, e dichiarato conseguentemente irricevibile il suo
ricorso, non può che essere confermata, siccome immune da violazioni del
diritto.
4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono,
il ricorso è respinto.
4.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia
di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera