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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2021 di
ritenuto, in fatto
che RI 1 è entrato alle dipendenze del Comune di CO 1 il 1° dicembre 2019 come tecnico responsabile dell'ufficio tecnico comunale, dopo aver lavorato 20 anni presso l'ufficio tecnico del Comune di __________;
che il 27 ottobre
2020, a seguito di una valutazione del dipendente da parte del responsabile del
personale, il periodo di prova di un anno è stato prolungato di cinque mesi dal
Municipio; su richiesta dello stesso impiegato, il termine del periodo di prova
è poi stato anticipato al 31 marzo 2021;
che il 15 febbraio 2021 il segretario comunale ha allestito una nuova
valutazione dell'operato di RI 1, giudicandolo insufficiente;
che con decisione del 24 febbraio 2021 il Municipio ha sciolto il rapporto di
impiego di RI 1 per il 31 marzo 2021; l'autorità di nomina ha ritenuto le sue
prestazioni complessivamente insufficienti, richiamando la predetta valutazione
del suo lavoro allegata alla risoluzione; a tal proposito, l'autorità di nomina
ha precisato che aveva intenzione di esporgli i risultati della valutazione in
occasione dell'incontro che si sarebbe dovuto tenere il giorno stesso, ma al
quale il dipendente non ha partecipato avvisando il sindaco poco prima
dell'orario previsto;
che il Municipio ha levato l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso al fine
di evitare al Comune di dover versare, dopo la scadenza del termine di
disdetta, mensilità di stipendio che in caso di rigetto dell'impugnativa rischierebbe
di non recuperare;
che l'insorgente ha interposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro la
predetta decisione, chiedendone l'annullamento e la sua reintegra nella
funzione precedentemente occupata, previa restituzione dell'effetto sospensivo
al gravame;
che, raccolte le osservazioni del Municipio, il Presidente del Governo ha
respinto l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso,
ritenendo ingiustificato far sopportare all'ente pubblico l'onere di mantenere
in servizio un dipendente licenziato durante il periodo di prova, versandogli
lo stipendio ed esponendo così il Comune al rischio di non riuscire a
recuperare il credito nel caso in cui la decisione fosse tutelata; d'altro
canto, l'interesse del dipendente licenziato a ricevere il salario apparirebbe
indebolito dalla possibilità di richiedere un'indennità di disoccupazione secondo le norme della legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità
per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI; RS 837.0); in caso di accoglimento del
gravame e conseguente reintegra del dipendente nelle sue funzioni, il medesimo
non subirebbe del resto alcun pregiudizio, avendo diritto allo stipendio arretrato;
che contro la predetta decisione governativa RI 1 insorge ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e la conseguente
restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso pendente dinanzi al Consiglio
di Stato; sostiene che alcun interesse pubblico preponderante sarebbe pregiudicato
dalla restituzione dell'effetto sospensivo; per contro, l'insorgente necessita
del salario per provvedere al suo mantenimento e a quello della sua famiglia;
l'indennità di disoccupazione non gli è stata ancora riconosciuta e oltretutto
ammonterebbe soltanto all'80% dello stipendio precedente; l'immediata
esecutività della decisione gli farebbe inoltre perdere ogni possibilità di
essere eventualmente reintegrato dell'organico del Comune, esponendolo alle
difficoltà di trovare un nuovo impiego all'alba dei 60 anni;
che al ricorso si è opposto il Presidente del Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni;
che l'autorità di nomina ha chiesto di dichiarare il gravame irricevibile,
subordinatamente di respingerlo; il ricorrente non vanterebbe alcun interesse
degno di protezione all'accoglimento del ricorso: l'interesse economico fatto
valere verrebbe infatti meno, dal momento che il medesimo si è rivolto alla
cassa di disoccupazione; l'autorità di nomina ha inoltre escluso che
l'immediata esecutività della disdetta possa compromettere una futura
riassunzione dell'insorgente presso il Comune: il Municipio non ha infatti
assegnato ad altri il posto in via definitiva, ma ha assunto una persona ad
interim;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);
che la legittimazione attiva del ricorrente è data (art. 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 209
lett. b LOC): contrariamente a quanto sostenuto dal Municipio, l'insorgente ha
un interesse degno di protezione a mantenere il suo rapporto di impiego nelle
more della procedura e in particolare a percepire il salario, non interamente
coperto dall'indennità di disoccupazione;
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che secondo l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non
dispongano altrimenti; in questo caso, soggiunge la norma, il ricorrente
può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice delegato la
sospensione della decisione; un tale provvedimento si configura quale misura
provvisionale (art. 37 LPAmm);
che la revoca
dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso, rispettivamente la concessione
di tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione dichiarata
immediatamente esecutiva dalla legge o dall'autorità, dipendono dal confronto
degli interessi contrapposti; l'autorità decidente deve stabilire a quale parte
appaia più giustificato far sopportare il rischio necessariamente insito nella
durata di un procedimento e nell'incertezza dell'esito finale;
che la ponderazione
degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima
facie degli elementi di giudizio noti; nell'ambito di questa valutazione,
in cui dispone di un ampio margine di apprezzamento, l'autorità giudiziaria
deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione
di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; per
questo stesso motivo, essa può tenere conto dell'esito probabile del
procedimento nel merito solo se appare certo (cfr. DTF 139 III 86 consid. 4.2; 130
II 149 consid. 2.2; 129 II 286 consid. 3; 127 II 132 consid. 3; STF 2C_630/2016
del 6 settembre 2016 consid. 3);
che il presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di restituzione
dell'effetto sospensivo ritenendo ingiustificato imporre al Comune di mantenere
in servizio un dipendente licenziato entro il periodo di prova, con l'onere di
versargli lo stipendio ed esponendo l'ente pubblico al rischio di non potere
recuperare il credito nel caso in cui la decisione fosse tutelata; per contro
l'interesse del ricorrente a percepire lo stipendio sarebbe affievolito dal
diritto a percepire l'indennità di disoccupazione;
che in effetti, nelle more della procedura non appare giustificato mantenere
alle dipendenze del Comune il funzionario licenziato reintegrandolo
provvisoriamente nell'organico; indipendentemente dai motivi che hanno spinto
l'autorità di nomina ad allontanare l'impiegato e prescindendo da una
valutazione sulla liceità del provvedimento, l'interesse pubblico al buon
andamento del servizio appare a questo stadio prevalente rispetto a quello
dell'insorgente a continuare a lavorare;
che, nell'ottica di evitare l'instaurarsi di situazioni irreversibili o
difficilmente modificabili, è inoltre pienamente sostenibile negare
all'insorgente il salario fino all'emanazione del giudizio di merito; d'altro
canto, come rileva il presidente del Consiglio di Stato, l'interesse
dell'insorgente a percepire lo stipendio appare indebolito dalla possibilità di
richiedere un'indennità di disoccupazione che gli garantirà ben l'80% del
salario precedentemente percepito, di fr. 7'874.- mensili lordi;
che inoltre, dal momento che il Municipio ha espressamente dichiarato di aver
assunto un dipendente soltanto ad interim per la funzione ricoperta
dall'insorgente, la possibilità di reintegro nella funzione precedentemente
occupata in caso di accoglimento del gravame non è preclusa;
che il ricorso va pertanto respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1
LPAmm), che rifonderà congrue ripetibili al Comune, patrocinato da un legale
(art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm);
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente a cui sarà restituito l'anticipo versato in eccesso. Il ricorrente verserà fr. 800.- al Comune di CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti dell'art. 93 LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente |
La vicecancelliera |