Incarto n.
52.2021.168

 

Lugano

23 settembre 2021   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2021 di

 

 

 

RI 1RI 1  

patrocinato da: PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 marzo 2021 (n. 1164) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa del ricorrente contro la risoluzione del 15 settembre 2020 con cui la Sezione della circolazione ha respinto la sua istanza di riammissione alla guida;

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   RI 1, nato nel 1958 e al beneficio dell'AI, è titolare di una licenza di condurre dal 1979. In passato ha accumulato più infrazioni per guida in stato di ebrietà qualificata (nel 1981, 2008, 2009), con le seguenti revoche di sicurezza:

 

 

18 giugno 2008           revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato ex art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr. Riammesso alla guida il 12 gennaio 2009 (previa presentazione di un rapporto di Ingrado Centro di cura dell'alcolismo e un certificato medico psichiatrico attestante la sua idoneità psico-fisica).

7 dicembre 2009         revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato ex art. 16d cpv. 1 lett. b e c LCStr. Dopo un primo rifiuto (decisione del 19 ottobre 2010), riammesso alla guida il 12 novembre 2012 (previa presentazione di un rapporto di Ingrado, una valutazione neuropsicologica, un esame di psicologia del traffico e un certificato medico psichiatrico favorevoli). La riammissione è stata subordinata alle condizioni di presentare: (1) ogni 3 mesi, per un anno, un rapporto di iQ-Center by Ingrado e un certificato medico internistico certificante la totale astinenza e la stabile affrancazione dal consumo di alcol e (2) ogni 3 mesi, sino a nuovo avviso, un certificato medico psichiatrico attestante l'idoneità alla guida (quest'ultima condizione è stata abolita il 12 gennaio 2016).

 

 

B.   a. Il 6 aprile 2017 RI 1 ha nuovamente circolato alla guida di un veicolo in stato d'ebrietà, con una concentrazione qualificata di alcol (0.71 mg/l di aria espirata nell'alito).

b. Avviato un procedimento e preso atto di una perizia di medicina del traffico del 24 luglio 2017 che lo ha ritenuto non idoneo alla guida, con decisione del 24 ottobre 2017 la Sezione della circolazione ha revocato ad RI 1 la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, stabilendo un periodo di sospensione sino all'aprile 2019. La riammissione è stata tuttavia subordinata alle condizioni di:

·       presentare un rapporto di iQ-Center by Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi (un colloquio mensile e un corso di prevenzione alla recidiva), atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme; e (b) l'astinenza dal consumo di alcol - durante il periodo semestrale di presa a carico psicoeducazionale - sulla base di analisi dell'EtG (Etilglucuronide) del capello eseguite con frequenza trimestrale dall'Istituto Alpino di chimica e di tossicologia (IACT);

·       presentare un rapporto del medico curante attestante le patologie presentate, la terapia farmacologica in corso (che dovrà essere compatibile con la guida in sicurezza di veicoli a motore del I° gruppo);

·       presentare un rapporto medico psichiatrico dello specialista curante attestante le patologie in corso, i trattamenti in atto e i farmaci prescritti (compatibili con la guida di veicoli a motore del I° gruppo);

·       superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico;

·       presentare un rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico steso dal medico del traffico SSML attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.


La decisione, resa in particolare sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. d e 16d cpv. 1 lett. b e 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr, RS 741.01), è cresciuta in giudicato incontestata.



C.   a. Nel gennaio 2020, RI 1 ha chiesto di essere riammesso alla guida, sulla base di un rapporto favorevole del centro di competenza iQ-Center by Ingrado del 21 gennaio 2020 e un certificato medico psichiatrico (Dr. med. L. __________) del 13 gennaio 2020. Così invitato dalla Sezione della circolazione, ha quindi prodotto un certificato favorevole del suo medico curante (Dr. med. M. __________) del 10 febbraio 2020 e si è assoggettato a un esame di medicina del traffico presso l'Unità di medicina del traffico del Centre universitaire romand de médecine légale (CURML; Dr. med. R. B. __________ e Dr. med. C__________, medico del traffico SSML), che l'ha considerato idoneo alla guida dal punto di vista medico. Infine, nel corso del mese di giugno 2020, si è sottoposto alla richiesta perizia di psicologia del traffico, presso l'Unità di psicologia applicata della SUPSI. Esaminati gli atti ed esperite le necessarie analisi (valutazione psicologica e delle principali funzioni cognitive dell'interessato con la somministrazione di test), il referto sottoscritto dagli specialisti di tale Unità (psicologo specializzato in psicologia del traffico FSP R__________, neuropsicologa FSP F__________ e psicologo del traffico FSP L__________) ha dal canto suo concluso cheRI 1 non apparisse idoneo alla guida.

b. Preso atto di quanto sopra e considerate in particolare le risultanze della predetta indagine di psicologia del traffico, dopo aver raccolto le osservazioni dell'interessato, con decisione del 15 settembre 2020 la Sezione della circolazione ha respinto l'istanza di riammissione alla guida, confermando la revoca a tempo indeterminato e subordinando la riammissione alla guida alle condizioni di:

·       presentare un preavviso favorevole di iQ-Center by Ingrado attestante: (a) dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, la totale astinenza ed affrancazione dal consumo di bevande alcoliche e (b) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (1 seduta mensile) atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme;

·       proseguimento della presa a carico presso lo psichiatra curante e la presentazione di un certificato medico psichiatrico attestante le diagnosi psichiatriche, la compatibilità di quest'ultima con la guida di veicoli a motore del gruppo 1, il trattamento prescritto e la sua compatibilità con la guida di veicoli a motore del gruppo 1;

·       presentazione di un rapporto di verifica conclusiva steso da un medico del traffico SSML attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore;

·       superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico. 

 

La risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. c LCStr.

 

 

D.   Con giudizio del 10 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal conducente avverso la predetta risoluzione. Disattesa una censura relativa al diritto di essere sentito, il Governo ha in sostanza ritenuto che non vi fossero seri motivi per scostarsi dalle conclusioni della perizia di psicologia del traffico, che, a differenza degli altri rapporti medici, non aveva valutato l'idoneità alla guida dal punto di vista fisico, ma caratteriale (mediante approfondita analisi). Ha inoltre osservato che, sebbene le conclusioni di quest'ultima divergessero in parte dal referto del CURML (in merito alla presa di coscienza della problematica del comportamento infrattivo), la stessa mettesse in luce anche delle carenze delle funzioni cognitive. Inoltre, pur esprimendosi favorevolmente, il medico del traffico aveva in ogni caso suggerito di subordinare la riammissione al rispetto di importanti condizioni. La precedente istanza ha infine smorzato il valore probatorio degli altri rapporti medici, in quanto non redatti da medici riconosciuti ai sensi dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51). Ha quindi tutelato la decisione dell'autorità di prime cure, che ha ritenuto conforme al diritto e al principio di proporzionalità.

 

E.   Avverso quest'ultima risoluzione, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata insieme a quella della Sezione della circolazione e postulando la riammissione alla guida. Ripercorsi i fatti, l'insorgente rimprovera in sostanza alle istanze inferiori di aver ignorato la perizia di medicina del traffico, che avrebbe concluso che egli sarebbe idoneo anche dal punto di vista psicologico. Il Governo, aggiunge, avrebbe dovuto disporre un'ulteriore perizia. Tanto più che il referto di psicologia del traffico non avrebbe risposto in modo chiaro al quesito relativo alla sua idoneità. La misura sarebbe infine sproporzionata, poiché la patente potrebbe essergli restituita, alle condizioni suggerite dalla perizia del CURML.



F.    All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nelle precedenti prese di posizione.



G.   Non vi è stato un'ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legisla-

zione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Come si vedrà più avanti, non vi sono seri motivi per dubitare delle risultanze della perizia di psicologia del traffico dell'Unità della SUPSI, su cui si è fondata l'autorità di prime cure. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), non occorre pertanto assumere un'altra perizia di psicologia del traffico, come a ragione già ritenuto anche dal Governo.

 

2.    2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è l'idoneità alla guida. Per idoneità a condurre ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LCStr s'intendono tutte le esigenze fisiche e psichiche di cui un individuo deve essere dotato per condurre con sicurezza un veicolo a motore nella circolazione stradale (cfr. DTF 133 II 384 consid. 3.1). In base all'art. 14 cpv. 2 LCStr, è idoneo alla guida chi (a) ha compiuto l'età minima, (b) ha le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore, (c) è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura di veicoli a motore e (d) per il suo comportamento precedente dà garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. Qualora l'idoneità non sia più data, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr) e potrà essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni, segnatamente se la persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).


2.2. In base all'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. pure art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr; sulla nozione di alcoldipendenza in base a tali norme: DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1; STA 52.2019.630 del 16 giugno 2020 consid. 2 e rinvii). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. c LCStr, la licenza deve inoltre essere revocata se a causa del suo precedente comportamento il conducente non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Indizi al riguardo sussistono quando l'interessato presenta aspetti caratteriali rilevanti per la circolazione, dai quali si desume che, quale conducente, costituisce una fonte di pericolo per la circolazione. Determinante ai fini di una revoca di sicurezza per motivi caratteriali è la prognosi negativa sul suo comportamento quale conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2a e rimandi; STF 1C_496/2018 del 20 maggio 2019 consid. 5.1 e rinvii, 1C_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.1).
La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla guida. Poiché essa comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato, l'autorità competente, prima di adottarla, deve chiarire accuratamente le circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid. 3.4.1 e rimandi). Il pronostico deve in particolare fondarsi sugli antecedenti del conducente e sulla sua situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1, 125 II 492 consid. 2a; STF 1C_496/2018 citata consid. 5.1). L'entità degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. STF 1C_264/2018 citata consid. 3.2). In applicazione degli 15d cpv. 1 LCStr e 28a cpv. 1 OAC, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, l'autorità cantonale dispone: per questioni psicologiche, in particolare secondo l'art. 15d cpv. 1 lett. c LCStr (violazioni di norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada), un esame di verifica effettuato da uno psicologo specialista in psicologia del traffico FSP (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. b con rimando all'art. 5c OAC); per questioni mediche, un esame di verifica dell'idoneità alla guida effettuato da un medico del traffico SSML (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. b con rimando all'art. 5abis OAC).

2.3. Secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, dopo un'infrazione grave la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi.
Nonostante la sua collocazione tra le revoche a scopo di ammonimento nella sistematica della legge, la misura disposta in base a tale norma - analogamente a quella pronunciata in virtù dell'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr - costituisce una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumula-no importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid.
3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 593 seg.). A differenza della revoca di cui all'art. 16d LCStr, il provvedimento retto dall'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr (e dall'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr) non prevede una verifica dell'idoneità, ma si fonda su un'inidoneità caratteriale - presunta per legge - basata sui precedenti accumulati (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.2; Mizel, op. cit., pag. 593 seg.).
Una verifica delle circostanze determinanti s'impone nondimeno al momento della riammissione: il nuovo rilascio della licenza di condurre dipende infatti dalla comprova di avere rimediato a questa mancanza di idoneità (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; Messaggio citato, pag. 3863). L'autorità può quindi esigere i necessari accertamenti, in particolare un esame di verifica dell'idoneità da parte di uno psicologo del traffico (cfr. STA 52.2019.366 del 12 dicembre 2019 consid.
3.2, 52.2017.355 citata consid. 2.2 in fine e rimandi; Mizel, op. cit., pag. 596; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 12 seg. ad art. 17).

2.4. Come ogni mezzo probatorio, anche le perizie sottostanno al libero apprezzamento da parte del giudice. Per giurisprudenza, su questioni specialistiche il Tribunale non si scosta tuttavia da un referto, a meno che non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II 334 consid. 3, 133 II 384 consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Mizel, op. cit., pag. 150 seg.). Il giudice valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che si pongono. Deve quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e delle allegazioni delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della concludenza ed esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se necessario che siano raccolte prove complementari; il giudice non può invece fondarsi su una perizia non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe altrimenti di incorrere in un apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; STF 1C_264/2018 citata consid. 3.3, 1C_359/2008 del 23 febbraio 2009 consid. 2.2; STA 52.2019.366 citata consid. 3.3).



3.    3.1. In concreto dagli atti risulta che, a seguito dell'ennesima guida in stato di ebrietà qualificata (commessa il 6 aprile 2017, a ca. 4 anni e 5 mesi di distanza dall'ultima riammissione alla guida) e sulla base della perizia sfavorevole di medicina del traffico del 24 luglio 2017, con decisione del 24 ottobre 2017 la Sezione della circolazione aveva revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato ex art. 16d cpv. 1 lett. b e 16c cpv. 2 lett. d LCStr (ovvero, per dipendenza che pregiudica la guida sicura e per inidoneità caratteriale presunta per legge), imponendogli un periodo di attesa di due anni e subordinando la futura restituzione del permesso a diverse condizioni, così come indicato in narrativa (cfr. consid. C). Tra queste condizioni figurava anche quella di superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico. Dando seguito a tale onere, l'insorgente si è sottoposto a una valutazione presso l'Unità di psicologia applicata della SUPSI, che l'ha tuttavia considerato non idoneo alla guida. In sede di conclusioni, la perizia ha segnatamente concluso che (pag. 24 e 25):

Il signor RI 1 presenta un'anamnesi amministrativa segnata da 5 ebrietà qualificate (1981, 2 nel 2008, 2009, 2017). Egli si è sottoposto all'esame di psicologia del traffico dopo un monitoraggio astinenziale validato dal Medico del traffico.

Dal punto di vista psicologico, emerge un profilo di conducente anamnesticamente segnato da un orientamento egocentrico e autoaffermativo, anche oppositivamente, alle normative e ai sanzionamenti disciplinari; ciò che trova riscontro nell'anamnesi e ha reso difficile l'aderenza alle prescrizioni dell'iter per la riabilitazione alla guida; in
particolare relativamente al mantenimento nel tempo della rinuncia provvisoria monitorata al consumo alcolico. A suo dire, nel tempo, si sarebbe sviluppata una certa remissività a favore dell'aderenza sia alle leggi che alla prudenza. La riduzione dell'espressione caratteriale appare essere verosimile, per quanto un velo polemico e un forte vissuto di ingiustizia permangano presenti. Tutto sommato, l'evoluzione presentata dal periziato appare un segno positivo. Il quadro caratteriale attuale appare quindi favorevole a un'ipotesi a lungo termine ma attualmente non ancora sufficiente all'ipotesi di una riabilitazione attuale alla guida, anche solo parziale/limitata.

Dal punto di vista delle funzioni cognitive coinvolte nella guida abbiamo messo in evidenza la presenza di insufficienti risorse attentivo-esecutive necessarie per mantenere una guida in sicurezza a livello non professionale (licenze del Gruppo 1). Si sono infatti osservati dei tempi di reazione rallentati e fortemente influenzati dal grado di difficoltà del compito denotando una difficoltà nel rispondere velocemente e in modo adeguato soprattutto in situazioni complesse come lo è la guida di un autoveicolo, il tutto puntualmente aggravato dall'emergenza di aspetti ansiosi e impulsivi legati al quadro psichiatrico. Si deve quindi raccomandare per ora un ulteriore periodo obbligato di impegno astinenziale oggettivato senza contraddizioni né eccezioni prima di considerare un'effettiva, seppur parziale riammissione alla guida, in accordo con la valutazione del 18.03.2020 del Medico del traffico che, seppure dopo una valutazione favorevole, raccomanda un proseguimento del monitoraggio astinenziale per un ulteriore periodo di 12 mesi con altresì un espresso accompagnamento psicoeducazionale "presso l'iQ-Center per ulteriori 12 mesi (...) alla frequenza che la responsabile/il responsabile dell'iQ-Center valuteranno appropriata al caso specifico, e secondo quanto già in uso e raccomandato dall'autorità cantonale competente in simili casi"), per una misura che si delinea a tutti gli effetti come indispensabile.
In particolare si ritiene che

a)    sia presente una parziale presa di coscienza della problematica del comportamento infrattivo;

b)    siano state identificate in modo parziale le cause e le condizioni delle infrazioni alla guida (per es. le attitudini, le caratteristiche di personalità, la dimensione emotiva, i motivi…);

c)    le cause/condizioni personali che hanno determinato il comportamento problematico si siano modificate in modo insufficiente, rispettivamente possono essere compensate solo limitatamente da delle strategie appropriate che quindi sono da implementare ulteriormente, sia quantitativamente che qualitativamente, soprattutto a favore di una maggiore differenziazione;

d)    non siano presenti sufficienti risorse cognitive per una guida di autoveicoli in sicurezza in tutte le circostanze e condizioni.

                                         Osservato come la prognosi riguardo alla condotta alla guida apparisse sfavorevole alla riabilitazione attuale, gli specialisti dell'Unità della SUPSI hanno quindi stabilito che il peritando appare attualmente NON idoneo alla guida di veicoli a motore, indicando le condizioni per la riammissione alla guida, che - unitamente a quelle essenzialmente già suggerite dal medico del traffico (accompagnamento psicoeducazionale con monitoraggio di astinenza da alcol per 12 mesi, proseguimento della presa a carico presso lo psichiatra curante con attestazione della compatibilità con la guida delle diagnosi psichiatriche e del trattamento prescritto) - la Sezione della circolazione ha in sostanza fatto proprie con la decisione del 15 settembre 2020 (supra, consid. C).

3.2. Ora, come ritenuto dal Governo, dall'esame degli atti non sussiste alcun serio e valido motivo per scostarsi dalle risultanze di questa perizia specialistica, che risulta concludente, motivata e scevra di contraddizioni. Essa si fonda su un'accurata indagine, che appare del tutto conforme ai principi formali e standard applicati in questo ambito (cfr. Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Martina Menn, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9 n. 29 seg., n. 87 segg.; Jacqueline Bächli-Biétry/Munira Haag-Dawoud, Wie kann man sich optimal auf eine verkehrsmedizinische und -psychologische Untersuchung vorbereiten?, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2008, pag. 31 segg., 40; inoltre, Livia Bühler/Rahel Bieri, Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie - Qualitätssicherung in der Verkehrspsychologie, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2020, n. 13, pag. 213 seg.).
Il referto è ben articolato, trasparente e intelligibile. Illustra in modo chiaro e preciso le diverse parti in cui è strutturato, indicando essenzialmente le diverse fonti d'informazione (pag. 1 seg.), gli antefatti e l'osservazione del comportamento dell'interessato (cfr. capitolo 1: "Motivazione all'indagine peritale" e 2: "Attitudine nella/alla situazione peritale"), i dati salienti sulla sua persona e la discussione sul suo istoriato come conducente (pratica di guida e precedenti; cfr. capitoli 3 e 4), nonché l'approfondimento testologico (capitolo 5). Analizza e discute quindi in modo compiuto i diversi elementi raccolti (capitolo 6), esponendo poi una sintesi degli aspetti salienti per la guida (capitolo 7) - in

cui in buona sostanza valuta gli aspetti riguardanti il processo di riflessione ed elaborazione dell'infrazione, gli elementi della personalità suscettibili di costituire un fattore di recidiva, la capacità di strategie alternative per evitare nuove infrazioni e i deficit a livello di funzioni cognitive coinvolte nella guida - traendone infine (capitolo 8), in modo coerente, le conclusioni di cui si è detto poc'anzi (supra, consid. 3.1). Deduzioni, queste, con cui il ricorrente non si confronta minimamente e da cui non emerge alcuna seria ragione di scostarsi. Tanto più che egli si limita solo a invocare - a torto, come si vedrà (consid. 3.3) - l'esito favorevole della perizia di medicina del traffico e a biasimare il fatto che il referto della SUSPI abbia concluso che egli "appare non idoneo", anziché indicare che "non è idoneo" alla guida. Locuzione, quest'ultima, sulla quale non è tuttavia seriamente possibile equivocare, ove solo si consideri che la stessa perizia ha poi chiaramente raccomandato anche le condizioni per una futura riammissione alla guida, proprio perché ha risposto in modo negativo al quesito relativo all'attitudine alla guida ("In caso negativo la riammissione alla guida è subordinata a quali condizioni?", cfr. ad 3, pag. 25).

3.3. Invano l'insorgente rimprovera alle istanze inferiori di aver completamente ignorato il rapporto del medico del traffico malgrado fosse giunto a conclusioni opposte rispetto a quelle dello psicologo. Quel che l'insorgente omette di considerare è infatti che questo referto non ha approfondito la sua idoneità (caratteriale) alla guida dal punto vista della psicologia del traffico. La valutazione del CURML ha in effetti esaminato dapprima la compatibilità con la guida della sua attuale terapia di farmaci ansiolitici e antidepressivi (che ha ammesso fondandosi sul rapporto del 13 gennaio 2020 dello psichiatra curante, cfr. perizia del 18 marzo 2020, pag. 7). Ha inoltre concluso che il ricorrente poteva essere considerato idoneo alla guida, dal punto di vista medico, fondandosi sugli esiti negativi degli esami tossicologici, le informazioni ricevute dai medici curanti e quelle fornite dall'interessato durante un colloquio clinico (cfr. pag. 6 e 7). È ben vero che riferendosi genericamente a quest'ultimo colloquio - di cui s'ignorano invero modalità e contenuti concreti (non protocollati; cfr. tuttavia sull'importanza di riportare tali informazioni: STA

52.2019.630 citata consid. 4.2 e rinvii; Bruno Liniger, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, op. cit., § 10, n. 30 seg.) - il referto (pag. 7) ha anche indicato in modo sommario che l'interessato aveva dimostrato di aver preso coscienza della gravità degli avvenimenti passati, traendone insegnamento e di avere compreso l'importanza di rispettare la legislazione stradale per quanto riguarda il consumo di alcol e la guida. Inoltre, che aveva dimostrato di disporre di informazioni appropriate sui diversi concetti riguardanti l'alcol (alcolemia, concentrazione d'alcol nel sangue, etilometria, concentrazione d'alcol nell'alito/ aria espirata, bevanda alcolica standard, ecc.), sulle nozioni di assorbimento ed eliminazione di etanolo dal corpo, sulle regole previste dalla legislazione in materia (sanzioni e controlli con l'etilometro), come pure sugli effetti del consumo di alcol sulla guida (enumerandone alcuni e ricevendo informazioni aggiuntive dall'esperto: diminuzione dell'acutezza visiva e uditiva, diminuzione dell'attenzione, allungamento dei tempi di reazione, ecc.); e infine, che era stato in grado di citare alcune misure e strategie alternative alla guida da mettere in pratica in situazioni di consumo d'alcol (cfr. citata perizia del 18 marzo 2020, pag. 7 seg.).
È tuttavia piuttosto chiaro che con tali considerazioni (a ben vedere soprattutto riferite alla comprensione dell'interessato di nozioni, regole ed effetti della guida in stato di ebrietà) la valutazione del CURML non si è comunque focalizzata sulla problematica caratteriale legata alle infrazioni, né tanto meno sulle risorse cognitive dell'interessato implicate nella guida, che non ha esaminato - essendo del resto compito della psicologia del traffico (cfr. Bächli-Biétry/Bieri/Menn, op. cit., §9 n. 2 segg.). In tal senso giova rilevare come la perizia dell'Unità della SUPSI ben abbia anche ricordato quali siano gli aspetti che vengono vagliati in un tale contesto, e meglio le condizioni di base per una valutazione peritale favorevole di psicologia del traffico (pag. 20):

Una valutazione peritale favorevole di psicologia del traffico deve di principio soddisfare le seguenti condizioni di base: la persona deve aver riflettuto e aver rielaborato le condotte infrattive nella circolazione stradale rilevate, assumendone la responsabilità. Concretamente, questo significa che la persona deve prendersi la responsabilità del proprio comportamento stradale inadeguato (locus of control e capacità di assumersi


le proprie responsabilità), la persona sottoposta a indagine deve conoscere le ragioni e i motivi personali (legati alla propria personalità) che hanno condotto alle infrazioni rilevate (consapevolezza adeguata dei problemi/capacità di riflessione) e deve rendersi conto dei pericoli causati alla circolazione (coscienza del pericolo adeguata, propensione al rischio, elasticità e flessibilità mentale) e accettare le leggi in vigore (accettazione delle regole integra e disposizione a conformarsi alle norme della circolazione stradale). Infine, le attitudini e le condotte potenzialmente favorenti le recidive (nel campo motivazionale ed emozionale, impulsività, tendenza all'imposizione aggressiva nel traffico, resistenza emozionale, tolleranza alle frustrazioni, capacità di resistenza allo stress, rapporto emozionale e affinità col proprio veicolo) devono essersi modificate favorevolmente in modo reciso e questi cambiamenti devono essere consolidati: per esempio con la messa in atto di strategie durature per evitare ulteriori infrazioni (strategie di evitamento/compensazione). Se si presentano elementi che danno adito a riserve o a sospetti di limiti in ambito cognitivo, la persona deve presentare delle prestazioni neurocognitive sufficienti per la guida. Tutti questi aspetti sono elementi costituenti e basilari per una prognosi favorevole.

Aspetti, questi, che nel caso dell'insorgente non sono tuttavia ancora sufficientemente presenti, come ben risulta dalle spiegazioni e conclusioni del referto della SUPSI (pag. 20 segg.), con le quali egli, come detto, nemmeno si confronta (cfr. ad esempio, sull'insufficiente processo di elaborazione del ricorrente dei suoi antecedenti, senza una piena presa di coscienza dei problemi e assunzione di responsabilità, ma tendenza a un'attribuzione causale esterna: analisi e discussione a pag. 20-21, sintesi con fattori a sfavore a pag. 22-23 e conclusioni a pag. 24).

3.4. Ferme queste premesse, questo Tribunale non può quindi che confermare la legittimità del rifiuto della Sezione della circolazione, tutelato dal Governo, di riammettere il ricorrente alla guida, in quanto immune da violazioni del diritto, al pari delle condizioni poste per la futura restituzione della licenza di condurre, che l'insorgente non contesta. A torto egli pretende invece che il provvedimento sarebbe sproporzionato, poiché proprio queste condizioni, e in particolare quelle suggerite dal rapporto del medico del traffico (relative all'astinenza, al seguito del percorso psicoeducazionale e della presa a carico presso lo psichiatra curante), dovrebbero consentire un'immediata resa del permesso: quest'ultima presuppone infatti che egli abbia compro-

vato che non vi sia più un'inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; STF 1C_220/2011 del 24 agosto 2011 consid. 2; Mizel, op. cit., pag. 566 segg.), in particolare dal profilo caratteriale; ciò che tuttavia come visto non è il caso.


4.    4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.    Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente resta a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

     

 

5.    Intimazione a:

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera