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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2021 di
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RI 1RI 1
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contro |
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la decisione del 10 marzo 2021 (n. 1164) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa del ricorrente contro la risoluzione del 15 settembre 2020 con cui la Sezione della circolazione ha respinto la sua istanza di riammissione alla guida; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1958 e al beneficio dell'AI, è titolare di una licenza di condurre dal 1979. In passato ha accumulato più infrazioni per guida in stato di ebrietà qualificata (nel 1981, 2008, 2009), con le seguenti revoche di sicurezza:
18 giugno 2008 revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato ex art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr. Riammesso alla guida il 12 gennaio 2009 (previa presentazione di un rapporto di Ingrado Centro di cura dell'alcolismo e un certificato medico psichiatrico attestante la sua idoneità psico-fisica).
7 dicembre 2009 revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato ex art. 16d cpv. 1 lett. b e c LCStr. Dopo un primo rifiuto (decisione del 19 ottobre 2010), riammesso alla guida il 12 novembre 2012 (previa presentazione di un rapporto di Ingrado, una valutazione neuropsicologica, un esame di psicologia del traffico e un certificato medico psichiatrico favorevoli). La riammissione è stata subordinata alle condizioni di presentare: (1) ogni 3 mesi, per un anno, un rapporto di iQ-Center by Ingrado e un certificato medico internistico certificante la totale astinenza e la stabile affrancazione dal consumo di alcol e (2) ogni 3 mesi, sino a nuovo avviso, un certificato medico psichiatrico attestante l'idoneità alla guida (quest'ultima condizione è stata abolita il 12 gennaio 2016).
B. a. Il 6 aprile 2017 RI
1 ha nuovamente circolato alla guida di un veicolo in stato d'ebrietà, con una
concentrazione qualificata di alcol (0.71 mg/l di aria espirata nell'alito).
b. Avviato un procedimento e preso atto di una perizia di medicina del traffico
del 24 luglio 2017 che lo ha ritenuto non idoneo alla guida, con decisione del
24 ottobre 2017 la Sezione della circolazione ha revocato ad RI 1 la licenza di
condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, stabilendo un periodo di
sospensione sino all'aprile 2019. La riammissione è stata tuttavia subordinata
alle condizioni di:
· presentare un rapporto di iQ-Center by Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi (un colloquio mensile e un corso di prevenzione alla recidiva), atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme; e (b) l'astinenza dal consumo di alcol - durante il periodo semestrale di presa a carico psicoeducazionale - sulla base di analisi dell'EtG (Etilglucuronide) del capello eseguite con frequenza trimestrale dall'Istituto Alpino di chimica e di tossicologia (IACT);
· presentare un rapporto del medico curante attestante le patologie presentate, la terapia farmacologica in corso (che dovrà essere compatibile con la guida in sicurezza di veicoli a motore del I° gruppo);
· presentare un rapporto medico psichiatrico dello specialista curante attestante le patologie in corso, i trattamenti in atto e i farmaci prescritti (compatibili con la guida di veicoli a motore del I° gruppo);
· superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico;
· presentare un rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico steso dal medico del traffico SSML attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
La decisione, resa in particolare sulla base
degli art. 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. d e 16d cpv.
1 lett. b e 2 della
legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr, RS 741.01), è
cresciuta in giudicato incontestata.
C. a. Nel gennaio 2020, RI
1 ha chiesto di essere riammesso alla guida, sulla base di un rapporto
favorevole del centro di competenza iQ-Center by Ingrado del 21 gennaio 2020 e
un certificato medico psichiatrico (Dr. med. L. __________) del 13 gennaio
2020. Così invitato dalla Sezione della circolazione, ha quindi prodotto un
certificato favorevole del suo medico curante (Dr. med. M. __________) del 10
febbraio 2020 e si è assoggettato a un esame di medicina del traffico presso l'Unità
di medicina del traffico del Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML; Dr. med. R. B. __________ e Dr. med. C__________, medico del traffico
SSML), che l'ha considerato idoneo alla guida dal punto di vista medico.
Infine, nel corso del mese di giugno 2020, si è sottoposto alla richiesta
perizia di psicologia del traffico, presso l'Unità di psicologia applicata
della SUPSI. Esaminati gli atti ed esperite le necessarie analisi (valutazione
psicologica e delle principali funzioni cognitive dell'interessato con la
somministrazione di test), il referto sottoscritto dagli specialisti di tale
Unità (psicologo specializzato in psicologia del traffico FSP R__________,
neuropsicologa FSP F__________ e psicologo del traffico FSP L__________) ha dal
canto suo concluso cheRI 1 non apparisse idoneo alla guida.
b. Preso atto di quanto sopra e considerate in particolare le risultanze della
predetta indagine di psicologia del traffico, dopo aver raccolto le
osservazioni dell'interessato, con decisione del 15 settembre 2020 la Sezione
della circolazione ha respinto l'istanza di riammissione alla guida,
confermando la revoca a tempo indeterminato e subordinando la riammissione alla
guida alle condizioni di:
· presentare un preavviso favorevole di iQ-Center by Ingrado attestante: (a) dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, la totale astinenza ed affrancazione dal consumo di bevande alcoliche e (b) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (1 seduta mensile) atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme;
· proseguimento della presa a carico presso lo psichiatra curante e la presentazione di un certificato medico psichiatrico attestante le diagnosi psichiatriche, la compatibilità di quest'ultima con la guida di veicoli a motore del gruppo 1, il trattamento prescritto e la sua compatibilità con la guida di veicoli a motore del gruppo 1;
· presentazione di un rapporto di verifica conclusiva steso da un medico del traffico SSML attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore;
· superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico.
La risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. c LCStr.
D. Con giudizio del 10
marzo 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal
conducente avverso la predetta risoluzione. Disattesa una censura relativa al diritto
di essere sentito, il Governo ha in sostanza ritenuto che non vi fossero seri
motivi per scostarsi dalle conclusioni della perizia di psicologia del
traffico, che, a differenza degli altri rapporti medici, non aveva valutato l'idoneità
alla guida dal punto di vista fisico, ma caratteriale (mediante
approfondita analisi). Ha inoltre osservato che, sebbene le conclusioni di
quest'ultima divergessero in parte dal referto del CURML (in merito alla presa
di coscienza della problematica del comportamento infrattivo), la stessa
mettesse in luce anche delle carenze delle funzioni cognitive. Inoltre, pur
esprimendosi favorevolmente, il medico del traffico aveva in ogni caso
suggerito di subordinare la riammissione al rispetto di importanti condizioni.
La precedente istanza ha infine smorzato il valore probatorio degli altri
rapporti medici, in quanto non redatti da medici riconosciuti ai sensi dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51). Ha quindi tutelato la
decisione dell'autorità di prime cure, che ha ritenuto conforme al diritto e al
principio di proporzionalità.
E. Avverso quest'ultima risoluzione, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata insieme a quella della Sezione della circolazione e postulando la riammissione alla guida. Ripercorsi i fatti, l'insorgente rimprovera in sostanza alle istanze inferiori di aver ignorato la perizia di medicina del traffico, che avrebbe concluso che egli sarebbe idoneo anche dal punto di vista psicologico. Il Governo, aggiunge, avrebbe dovuto disporre un'ulteriore perizia. Tanto più che il referto di psicologia del traffico non avrebbe risposto in modo chiaro al quesito relativo alla sua idoneità. La misura sarebbe infine sproporzionata, poiché la patente potrebbe essergli restituita, alle condizioni suggerite dalla perizia del CURML.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi
nelle precedenti prese di posizione.
G. Non vi è stato un'ulteriore
scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una
replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legisla-
zione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del
24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e
68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (cfr. art. 25 cpv. 1
LPAmm). Come si vedrà più avanti, non vi sono seri motivi per dubitare delle
risultanze della perizia di psicologia del traffico dell'Unità della SUPSI, su
cui si è fondata l'autorità di prime cure. A una valutazione anticipata (cfr.
DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), non occorre pertanto assumere un'altra perizia
di psicologia del traffico, come a ragione già ritenuto anche dal Governo.
2. 2.1. La licenza
di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali
stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1
LCStr). Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è
l'idoneità alla guida. Per idoneità a condurre ai sensi dell'art. 14 cpv. 1
LCStr s'intendono tutte le esigenze fisiche e psichiche di cui un individuo
deve essere dotato per condurre con sicurezza un veicolo a motore nella
circolazione stradale (cfr. DTF 133 II 384 consid. 3.1). In base all'art. 14
cpv. 2 LCStr, è idoneo alla guida chi (a) ha compiuto l'età minima, (b) ha le
attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a
motore, (c) è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida
sicura di veicoli a motore e (d) per il suo comportamento precedente dà
garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le
prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. Qualora l'idoneità non sia più
data, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato (art.
16d cpv. 1 LCStr) e potrà essere
nuovamente rilasciata a determinate condizioni, segnatamente se la
persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità
alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).
2.2. In base all'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che
esclude l'idoneità alla guida (cfr. pure art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr; sulla
nozione di alcoldipendenza in base a tali norme: DTF 129 II 82 consid.
4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1; STA 52.2019.630
del 16 giugno 2020 consid. 2 e rinvii). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. c
LCStr, la licenza deve inoltre essere revocata se a causa del suo precedente
comportamento il conducente non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida
di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il
prossimo (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Indizi al riguardo
sussistono quando l'interessato presenta aspetti caratteriali rilevanti per la
circolazione, dai quali si desume che, quale conducente, costituisce una fonte
di pericolo per la circolazione. Determinante ai fini di una revoca di
sicurezza per motivi caratteriali è la prognosi negativa sul suo comportamento
quale conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2a e rimandi; STF 1C_496/2018 del
20 maggio 2019 consid. 5.1 e rinvii, 1C_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.1).
La revoca della licenza di condurre ai sensi
dell'art. 16d LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di
proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla guida. Poiché essa
comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato,
l'autorità competente, prima di adottarla, deve chiarire accuratamente le
circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid.
3.4.1 e rimandi). Il pronostico deve in particolare fondarsi sugli antecedenti
del conducente e sulla sua situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid.
3.4.1, 125 II 492 consid. 2a; STF 1C_496/2018 citata consid. 5.1). L'entità
degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel
margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. STF 1C_264/2018 citata
consid. 3.2). In applicazione degli 15d cpv. 1 LCStr e 28a cpv. 1
OAC, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, l'autorità
cantonale dispone: per questioni psicologiche, in particolare secondo l'art.
15d cpv. 1 lett. c LCStr (violazioni di norme della circolazione facenti
desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada),
un esame di verifica effettuato da uno psicologo specialista in psicologia del
traffico FSP (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. b con rimando all'art. 5c
OAC); per questioni mediche, un esame di verifica dell'idoneità alla
guida effettuato da un medico del traffico SSML (cfr. art. 28a cpv. 1
lett. b con rimando all'art. 5abis OAC).
2.3. Secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, dopo un'infrazione grave
la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno
per due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata due
volte per infrazioni gravi.
Nonostante la sua collocazione tra le revoche a scopo di ammonimento nella
sistematica della legge, la misura disposta in base a tale norma - analogamente
a quella pronunciata in virtù dell'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr -
costituisce una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti
dei conducenti che accumula-no importanti infrazioni, dimostrando con il loro
ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti
della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999
concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Cédric Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 593 seg.). A differenza della revoca di cui all'art. 16d
LCStr, il provvedimento retto dall'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr (e
dall'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr) non prevede una verifica
dell'idoneità, ma si fonda su un'inidoneità caratteriale - presunta per legge -
basata sui precedenti accumulati (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.2; Mizel, op. cit., pag. 593 seg.).
Una verifica delle circostanze determinanti s'impone nondimeno al momento della
riammissione: il nuovo rilascio della licenza di condurre dipende infatti dalla
comprova di avere rimediato a questa mancanza di idoneità (cfr. art. 17 cpv. 3
LCStr; Messaggio citato, pag. 3863). L'autorità può quindi esigere i necessari
accertamenti, in particolare un esame di verifica dell'idoneità da parte di uno
psicologo del traffico (cfr. STA 52.2019.366 del 12 dicembre 2019 consid. 3.2, 52.2017.355 citata consid. 2.2 in
fine e rimandi; Mizel, op.
cit., pag. 596; Philippe Weissenberger,
Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach
Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 12 seg. ad art. 17).
2.4. Come ogni mezzo probatorio, anche le perizie sottostanno al libero apprezzamento da parte del giudice. Per
giurisprudenza, su questioni specialistiche il Tribunale non si scosta
tuttavia da un referto, a meno che non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF
140 II 334 consid. 3, 133 II 384 consid.
4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Mizel, op. cit., pag. 150
seg.). Il giudice valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che
si pongono. Deve quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e
delle allegazioni delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della
concludenza ed esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se
necessario che siano raccolte prove complementari; il giudice non può invece
fondarsi su una perizia non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe
altrimenti di incorrere in un apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF
133 II 384 consid. 4.2.3; STF 1C_264/2018 citata consid. 3.3, 1C_359/2008 del
23 febbraio 2009 consid. 2.2; STA 52.2019.366 citata consid. 3.3).
3. 3.1. In concreto dagli atti risulta che, a seguito dell'ennesima guida in stato di ebrietà qualificata (commessa il 6 aprile 2017, a ca. 4 anni e 5 mesi di distanza dall'ultima riammissione alla guida) e sulla base della perizia sfavorevole di medicina del traffico del 24 luglio 2017, con decisione del 24 ottobre 2017 la Sezione della circolazione aveva revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato ex art. 16d cpv. 1 lett. b e 16c cpv. 2 lett. d LCStr (ovvero, per dipendenza che pregiudica la guida sicura e per inidoneità caratteriale presunta per legge), imponendogli un periodo di attesa di due anni e subordinando la futura restituzione del permesso a diverse condizioni, così come indicato in narrativa (cfr. consid. C). Tra queste condizioni figurava anche quella di superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico. Dando seguito a tale onere, l'insorgente si è sottoposto a una valutazione presso l'Unità di psicologia applicata della SUPSI, che l'ha tuttavia considerato non idoneo alla guida. In sede di conclusioni, la perizia ha segnatamente concluso che (pag. 24 e 25):
Il signor RI 1 presenta un'anamnesi amministrativa segnata da 5 ebrietà qualificate (1981, 2 nel 2008, 2009, 2017). Egli si è sottoposto all'esame di psicologia del traffico dopo un monitoraggio astinenziale validato dal Medico del traffico.
Dal punto di vista psicologico, emerge un profilo di conducente
anamnesticamente segnato da un orientamento egocentrico e autoaffermativo,
anche oppositivamente, alle normative e ai sanzionamenti disciplinari; ciò che
trova riscontro nell'anamnesi e ha reso difficile l'aderenza alle prescrizioni
dell'iter per la riabilitazione alla guida; in
particolare relativamente al mantenimento nel tempo della rinuncia provvisoria
monitorata al consumo alcolico. A suo dire, nel tempo, si sarebbe sviluppata
una certa remissività a favore dell'aderenza sia alle leggi che alla prudenza.
La riduzione dell'espressione caratteriale appare essere verosimile, per quanto
un velo polemico e un forte vissuto di ingiustizia permangano presenti. Tutto
sommato, l'evoluzione presentata dal periziato appare un segno positivo. Il
quadro caratteriale attuale appare quindi favorevole a un'ipotesi a lungo
termine ma attualmente non ancora sufficiente all'ipotesi di una riabilitazione
attuale alla guida, anche solo parziale/limitata.
Dal punto di vista delle funzioni cognitive coinvolte nella guida
abbiamo messo in evidenza la presenza di insufficienti risorse
attentivo-esecutive necessarie per mantenere una guida in sicurezza a livello
non professionale (licenze del Gruppo 1). Si sono infatti osservati dei tempi
di reazione rallentati e fortemente influenzati dal grado di difficoltà del
compito denotando una difficoltà nel rispondere velocemente e in modo adeguato
soprattutto in situazioni complesse come lo è la guida di un autoveicolo, il
tutto puntualmente aggravato dall'emergenza di aspetti ansiosi e impulsivi
legati al quadro psichiatrico. Si deve quindi raccomandare per ora un ulteriore
periodo obbligato di impegno astinenziale oggettivato senza contraddizioni né
eccezioni prima di considerare un'effettiva, seppur parziale riammissione alla
guida, in accordo con la valutazione del 18.03.2020 del Medico del traffico
che, seppure dopo una valutazione favorevole, raccomanda un proseguimento del
monitoraggio astinenziale per un ulteriore periodo di 12 mesi con altresì un
espresso accompagnamento psicoeducazionale "presso l'iQ-Center per
ulteriori 12 mesi (...) alla frequenza che la responsabile/il responsabile dell'iQ-Center
valuteranno appropriata al caso specifico, e secondo quanto già in uso e
raccomandato dall'autorità cantonale competente in simili casi"), per una
misura che si delinea a tutti gli effetti come indispensabile.
In particolare si ritiene che
a) sia presente una parziale presa di coscienza della problematica del comportamento infrattivo;
b) siano state identificate in modo parziale le cause e le condizioni delle infrazioni alla guida (per es. le attitudini, le caratteristiche di personalità, la dimensione emotiva, i motivi…);
c) le cause/condizioni personali che hanno determinato il comportamento problematico si siano modificate in modo insufficiente, rispettivamente possono essere compensate solo limitatamente da delle strategie appropriate che quindi sono da implementare ulteriormente, sia quantitativamente che qualitativamente, soprattutto a favore di una maggiore differenziazione;
d) non siano presenti sufficienti risorse cognitive
per una guida di autoveicoli in sicurezza in tutte le circostanze e condizioni.
Osservato
come la prognosi riguardo alla condotta alla guida apparisse sfavorevole alla
riabilitazione attuale, gli specialisti dell'Unità della SUPSI hanno quindi
stabilito che il peritando appare attualmente NON idoneo alla guida di
veicoli a motore, indicando le condizioni per la riammissione alla guida, che
- unitamente a quelle essenzialmente già suggerite dal medico del traffico
(accompagnamento psicoeducazionale con monitoraggio di astinenza da alcol per
12 mesi, proseguimento della presa a carico presso lo psichiatra curante con
attestazione della compatibilità con la guida delle diagnosi psichiatriche e
del trattamento prescritto) - la Sezione della circolazione ha in sostanza
fatto proprie con la decisione del 15 settembre 2020 (supra, consid. C).
3.2. Ora, come ritenuto dal Governo, dall'esame degli atti non sussiste alcun
serio e valido motivo per scostarsi dalle risultanze di questa perizia
specialistica, che risulta concludente, motivata e scevra di contraddizioni.
Essa si fonda su un'accurata indagine, che appare del tutto conforme ai
principi formali e standard applicati in questo ambito (cfr. Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Martina
Menn, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch
Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9 n. 29 seg., n. 87 segg.; Jacqueline Bächli-Biétry/Munira Haag-Dawoud, Wie kann man sich
optimal auf eine verkehrsmedizinische und -psychologische Untersuchung
vorbereiten?, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2008, pag. 31 segg., 40;
inoltre, Livia Bühler/Rahel Bieri,
Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie - Qualitätssicherung in der
Verkehrspsychologie, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2020, n. 13, pag.
213 seg.).
Il referto è ben articolato, trasparente e intelligibile. Illustra in modo
chiaro e preciso le diverse parti in cui è strutturato, indicando
essenzialmente le diverse fonti d'informazione (pag. 1 seg.), gli antefatti e
l'osservazione del comportamento dell'interessato (cfr. capitolo 1: "Motivazione
all'indagine peritale" e 2: "Attitudine nella/alla situazione
peritale"), i dati salienti sulla sua persona e la discussione sul suo
istoriato come conducente (pratica di guida e precedenti; cfr. capitoli 3 e 4),
nonché l'approfondimento testologico (capitolo 5). Analizza e discute quindi in
modo compiuto i diversi elementi raccolti (capitolo 6), esponendo poi una sintesi
degli aspetti salienti per la guida (capitolo 7) - in
cui in buona sostanza valuta gli aspetti riguardanti il processo di riflessione
ed elaborazione dell'infrazione, gli elementi della personalità suscettibili di
costituire un fattore di recidiva, la capacità di strategie alternative per
evitare nuove infrazioni e i deficit a livello di funzioni cognitive coinvolte
nella guida - traendone infine (capitolo 8), in modo coerente, le conclusioni
di cui si è detto poc'anzi (supra, consid. 3.1). Deduzioni, queste, con
cui il ricorrente non si confronta minimamente e da cui non emerge alcuna seria
ragione di scostarsi. Tanto più che egli si limita solo a invocare - a torto,
come si vedrà (consid. 3.3) - l'esito favorevole della perizia di medicina del
traffico e a biasimare il fatto che il referto della SUSPI abbia concluso che
egli "appare non idoneo", anziché indicare che "non è
idoneo" alla guida. Locuzione, quest'ultima, sulla quale non è tuttavia
seriamente possibile equivocare, ove solo si consideri che la stessa perizia ha
poi chiaramente raccomandato anche le condizioni per una futura riammissione
alla guida, proprio perché ha risposto in modo negativo al quesito
relativo all'attitudine alla guida ("In
caso negativo la riammissione alla guida è subordinata a quali condizioni?",
cfr. ad 3, pag. 25).
3.3. Invano l'insorgente rimprovera alle istanze inferiori di aver completamente
ignorato il rapporto del medico del traffico malgrado fosse giunto a
conclusioni opposte rispetto a quelle dello psicologo. Quel che l'insorgente
omette di considerare è infatti che questo referto non ha approfondito la sua
idoneità (caratteriale) alla guida dal punto vista della psicologia del
traffico. La valutazione del CURML ha in effetti esaminato dapprima la
compatibilità con la guida della sua attuale terapia di farmaci ansiolitici e
antidepressivi (che ha ammesso fondandosi sul rapporto del 13 gennaio 2020
dello psichiatra curante, cfr. perizia del 18 marzo 2020, pag. 7). Ha inoltre
concluso che il ricorrente poteva essere considerato idoneo alla guida, dal
punto di vista medico, fondandosi sugli esiti negativi degli esami
tossicologici, le informazioni ricevute dai medici curanti e quelle fornite
dall'interessato durante un colloquio clinico (cfr. pag. 6 e 7). È ben vero che
riferendosi genericamente a quest'ultimo colloquio - di cui s'ignorano invero
modalità e contenuti concreti (non protocollati; cfr. tuttavia sull'importanza
di riportare tali informazioni: STA
52.2019.630 citata consid. 4.2 e rinvii; Bruno
Liniger, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, op. cit., § 10, n. 30
seg.) - il referto (pag. 7) ha anche indicato in modo sommario che l'interessato
aveva dimostrato di aver preso coscienza della gravità degli avvenimenti
passati, traendone insegnamento e di avere compreso l'importanza di
rispettare la legislazione stradale per quanto riguarda il consumo di alcol e
la guida. Inoltre, che aveva dimostrato di disporre di informazioni
appropriate sui diversi concetti riguardanti l'alcol (alcolemia,
concentrazione d'alcol nel sangue, etilometria, concentrazione d'alcol nell'alito/
aria espirata, bevanda alcolica standard, ecc.), sulle nozioni di
assorbimento ed eliminazione di etanolo dal corpo, sulle regole previste dalla
legislazione in materia (sanzioni e controlli con l'etilometro), come pure
sugli effetti del consumo di alcol sulla guida (enumerandone alcuni e ricevendo
informazioni aggiuntive dall'esperto: diminuzione dell'acutezza visiva e
uditiva, diminuzione dell'attenzione, allungamento dei tempi di reazione,
ecc.); e infine, che era stato in grado di citare alcune misure e strategie
alternative alla guida da mettere in pratica in situazioni di consumo d'alcol (cfr.
citata perizia del 18 marzo 2020, pag. 7 seg.).
È tuttavia piuttosto chiaro che con tali considerazioni (a ben vedere
soprattutto riferite alla comprensione dell'interessato di nozioni, regole ed
effetti della guida in stato di ebrietà) la valutazione del CURML non si è comunque
focalizzata sulla problematica caratteriale legata alle infrazioni, né
tanto meno sulle risorse cognitive dell'interessato implicate nella guida, che
non ha esaminato - essendo del resto compito della psicologia del traffico
(cfr. Bächli-Biétry/Bieri/Menn,
op. cit., §9 n. 2 segg.). In tal senso giova rilevare come la perizia dell'Unità
della SUPSI ben abbia anche ricordato quali siano gli aspetti che vengono
vagliati in un tale contesto, e meglio le condizioni di base per una
valutazione peritale favorevole di psicologia del traffico (pag. 20):
Una valutazione peritale favorevole di psicologia del
traffico deve di principio soddisfare le seguenti condizioni di base: la
persona deve aver riflettuto e aver rielaborato le condotte infrattive nella
circolazione stradale rilevate, assumendone la responsabilità. Concretamente,
questo significa che la persona deve prendersi la responsabilità del proprio
comportamento stradale inadeguato (locus of control e capacità di assumersi
le proprie responsabilità), la persona sottoposta a indagine deve conoscere le
ragioni e i motivi personali (legati alla propria personalità) che hanno
condotto alle infrazioni rilevate (consapevolezza adeguata dei
problemi/capacità di riflessione) e deve rendersi conto dei pericoli causati
alla circolazione (coscienza del pericolo adeguata, propensione al rischio,
elasticità e flessibilità mentale) e accettare le leggi in vigore (accettazione
delle regole integra e disposizione a conformarsi alle norme della circolazione
stradale). Infine, le attitudini e le condotte potenzialmente favorenti le
recidive (nel campo motivazionale ed emozionale, impulsività, tendenza
all'imposizione aggressiva nel traffico, resistenza emozionale, tolleranza alle
frustrazioni, capacità di resistenza allo stress, rapporto emozionale e
affinità col proprio veicolo) devono essersi modificate favorevolmente in modo
reciso e questi cambiamenti devono essere consolidati: per esempio con la messa
in atto di strategie durature per evitare ulteriori infrazioni (strategie di
evitamento/compensazione). Se si presentano elementi che danno adito a riserve
o a sospetti di limiti in ambito cognitivo, la persona deve presentare delle
prestazioni neurocognitive sufficienti per la guida. Tutti questi aspetti sono
elementi costituenti e basilari per una prognosi favorevole.
Aspetti, questi, che
nel caso dell'insorgente non sono tuttavia ancora sufficientemente presenti,
come ben risulta dalle spiegazioni e conclusioni del referto della SUPSI (pag.
20 segg.), con le quali egli, come detto, nemmeno si confronta (cfr. ad
esempio, sull'insufficiente processo di elaborazione del ricorrente dei suoi
antecedenti, senza una piena presa di coscienza dei problemi e assunzione di
responsabilità, ma tendenza a un'attribuzione causale esterna: analisi e
discussione a pag. 20-21, sintesi con fattori a sfavore a pag. 22-23 e
conclusioni a pag. 24).
3.4. Ferme queste premesse, questo Tribunale non può quindi che confermare la
legittimità del rifiuto della Sezione della circolazione, tutelato dal Governo,
di riammettere il ricorrente alla guida, in quanto immune da violazioni del
diritto, al pari delle condizioni poste per la futura restituzione della
licenza di condurre, che l'insorgente non contesta. A torto egli pretende
invece che il provvedimento sarebbe sproporzionato, poiché proprio queste
condizioni, e in particolare quelle suggerite dal rapporto del medico del
traffico (relative all'astinenza, al seguito del percorso psicoeducazionale e
della presa a carico presso lo psichiatra curante), dovrebbero consentire un'immediata
resa del permesso: quest'ultima presuppone infatti che egli abbia compro-
vato che non vi sia più un'inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr;
STF 1C_220/2011 del 24 agosto 2011 consid. 2; Mizel, op. cit., pag. 566 segg.), in particolare dal profilo
caratteriale; ciò che tuttavia come visto non è il caso.
4. 4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente,
soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera