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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2021 di
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RI 1 RI 2 RI 3
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contro |
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la decisione del 10 marzo 2021 (n. 1171) del Governo che ha: - respinto i loro gravami contro (a) la risoluzione del 14 gennaio 2020 con cui il Municipio di Mendrisio ha sospeso per due anni l’esame della domanda di costruzione del 4 maggio 2007 per l’edificazione di un nuovo capannone a Rancate (part. __________) e (b) la decisione di stessa data con cui ha sospeso per due anni la domanda di costruzione del 25 aprile 2018 per un cambiamento di destinazione del capannone esistente (modifica parziale del materiale di lavorazione, part. __________), rinviando gli atti al Municipio affinché si pronunci sul blocco edilizio ai sensi dei considerandi (disp. n. 1 e 3); - stralciato dai ruoli, in quanto privo d’oggetto, il loro ricorso per denegata giustizia contro l’inazione del Municipio di Mendrisio in relazione alla predetta domanda di costruzione del 25 aprile 2018 (disp. n. 2); |
ritenuto, in fatto
A. a. __________ era proprietario di un vasto terreno (part. __________, di 9'230 m2) - ora appartenente ad RI 3 (a seguito di divisione ereditaria del 29 marzo 2019) - situato a Rancate, nel comparto Valera (compreso tra la strada cantonale Mendrisio-Genestrerio, la linea ferroviaria Mendrisio-Stabio e la semiautostrada A394 Mendrisio-Stabio), in un’area che il piano regolatore vigente (PR 2002) assegna alla zona industriale Ia.
ESTRATTO MAPPA N
b. Sul fondo, verso
sud, vi è uno stabile (sub A, di 1'174 m2), edificato agli inizi
degli anni ’90, che in passato era utilizzato per il deposito di contenitori
vuoti e, successivamente, anche per il riempimento e stoccaggio di fusti con oli
lubrificanti.
A seguito di una conversione dell’attività, con permesso edilizio del 3 luglio
2006 (avviso n. 53975) nell’edificio è stata autorizzata la messa in funzione (da
parte della T__________ SA) di un impianto di pressatura e imballaggio di
rifiuti (plastica, carta e cartone) nonché il deposito provvisorio di materiale
ferroso, destinati principalmente all’esportazione (per quantitativi in
lavorazione in ogni caso non superiori alle 1'000 t/anno). Il 20
giugno 2008 è stata rilasciata su notifica un’ulteriore licenza edilizia per
ampliare la superficie al servizio di tale attività (nuova piazzola di carico
esterna).
B. a. Il 4 maggio 2007 __________
ha chiesto all’allora Municipio di Rancate la licenza edilizia per costruire a
nord del fondo un nuovo capannone (m 60 x 40) ad uso deposito per i predetti
rifiuti smaltiti dalla T__________ SA. La relazione indicava tra l’altro che
non era previsto alcun aumento del traffico veicolare.
b. Nel termine di pubblicazione di 15 giorni, la domanda non ha suscitato
opposizioni. Dopo aver raccolto l’avviso cantonale (n. 58727), con risoluzione
del 5 novembre 2007 l’autorità locale, richiamato l’art. 63 cpv. 3 dell’allora
legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), ha tuttavia sospeso tale
domanda sino alla scadenza della zona di pianificazione comunale frattanto
adottata per il comparto Valera (ritenuto che il progetto contrastava o
comunque rendeva più ardua la pianificazione in atto).
c. La predetta decisione, confermata dal Consiglio di Stato l’11 giugno 2008, è
stata ulteriormente tutelata dal Tribunale cantonale amministrativo che, con
sentenza del 7 gennaio 2009 (n. 52.2008.229), ha respinto un ricorso interposto
da __________ e dall’allora proprietaria del fondo (G__________ SA).
C. a. Il 20 aprile 2012, preso atto dell’avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 79799), il Municipio del Comune di Mendrisio (al quale si era frattanto aggregato Rancate) ha rila-sciato alla __________ SRL (insediatasi sul fondo al posto della T__________ SA) una licenza edilizia per formare in un settore dell’edificio esistente un deposito provvisorio di materiale di scavo non inquinato. Stando al progetto, sarebbero stati stoccati transitoriamente circa 300 m3 di materiale, senza alcuna lavorazione, né incremento di traffico.
b. Sentita l’autorità cantonale (avviso n. 90923), il 27 febbraio 2015 l’Esecutivo
locale ha poi concesso a __________ un ulteriore permesso per formare due
depositi temporanei di materiali atti all’esportazione. Il primo, su un’area
del piazzale esterno, di materiale di scavo non inquinato (600 m3);
il secondo, sotto la tettoia annessa all’edificio, di materiale di demolizione
non separato (500 m3), delimitato da due muri a L. Secondo il
progetto approvato, i nuovi depositi non avrebbero determinato alcun aumento di
traffico, ritenuto che il predetto deposito provvisorio (ca. 300 m3)
interno al capannone (supra consid. Ca) sarebbe stato eliminato.
D. a. Con domanda di
costruzione dell’8 maggio 2015, __________ ha chiesto al Municipio di Mendrisio
un’ulteriore licenza edilizia per costruire sul lato nord del fondo un nuovo
capannone prefabbricato, formato da un volume principale (m 60 x 40; h 12 m) e
uno laterale (più basso e stretto), simile a quello della domanda del 2007, ma
destinato allo stoccaggio di inerti e materiali edili.
b. Tale domanda - come
risulta dal parallelo procedimento (inc. 52.2019.550) - è stata ampliata e
modificata a più riprese in corso di procedura, fino a diventare un progetto
per un nuovo centro di lavorazione e riciclaggio di inerti edili e terrosi,
capace di trattare fino a 50'000 t/anno di materiali (cfr. rapporto
d’impatto ambientale dell'agosto 2016).
c. A seguito di un iter procedurale che non occorre riprendere, tale progetto è
per finire sfociato in un diniego del permesso del 26 giugno 2018. Il
Municipio, oltre a richiamare l’avviso cantonale negativo (n. 93248), ha
considerato che l’insediamento non fosse conforme alla zona industriale Ia
(art. 39 delle norme di attuazione del piano regolatore, sezione Rancate; NAPR)
e disattendesse pure l’art. 28 NAPR (che vieta in tutto il comprensorio i
depositi, gli scarichi e le deponie su fondi aperti).
Adito dai membri della comunione ereditaria fu __________ (già subentrata a
quest’ultimo), con giudizio del 25 settembre 2019 il Governo ha tuttavia
annullato tale decisione, rinviando gli atti al Municipio, affinché si
pronunciasse nuovamente tramite una misura di salvaguardia (decisione
sospensiva), visto il contrasto con il progetto del Piano di utilizzazione
cantonale per il comparto Valera (PUC-CV) allora in consultazione.
Contro tale giudizio i predetti si sono aggravati davanti a questo Tribunale,
con un ricorso che verrà evaso con giudizio separato di data odierna (inc.
52.2019.550).
E. a. Nel frattempo, il
25 aprile 2018, gli stessi hanno presentato una nuova domanda di costruzione, questa
volta per la modifica parziale del materiale di lavorazione
all’interno del capannone esistente (part. __________, sub A). Tale domanda
prevede in particolare di ridurre la superficie di lavorazione e/o stoccaggio
dei rifiuti trattati internamente (carta, plastica, vetro, materiali ferrosi;
ca. 1'000 t/anno), formando una nuova area (16 x 24 m) per il deposito e il
trattamento di materiali di scavo e demolizione mediante un frantoio. Secondo
tale progetto, la futura attività di frantumazione di tali materiali
inerti non supererà le 9'000 tonnellate/anno.
b. Nel termine di pubblicazione di 15 giorni non sono pervenute opposizioni.
c. Dopo aver completato una prima volta la domanda di costruzione il 26 luglio
2018 (con uno studio fonico e atti relativi alle canalizzazioni), su richiesta
dell’autorità dipartimentale, il 16 ottobre 2018 la parte istante ha prodotto
un primo rapporto d’impatto ambientale (RIA ottobre 2018). Secondo tale
rapporto, grazie all’installazione del frantoio a mascelle, l’attività
“ottimizzata” della L__________ SA potrà trattare fino a 46'000 t/anno
di materiale (di cui 45’0000 t di materiale edile e terroso e 1'000 t di altri
rifiuti ferrosi e non, carta, plastica, vetro), rientrando negli impianti
soggetti all’esame dell’impatto sull’ambiente (pag. 4, 5).
F. a. Nel frattempo,
il 30 maggio 2017 e il 10 luglio 2018 gli eredi __________ hanno sollecitato il
Municipio a evadere la domanda di costruzione rimasta sospesa dal 2007 (cfr. supra
consid. B).
b. Il 12 luglio 2018, l’Esecutivo comunale li ha informati di aver trasmesso
l’incarto all’Ufficio delle domande di costruzione (UDC) per un riesame. Il 6
novembre 2018 quest’ultimo ha domandato agli eredi __________ di aggiornare
l’incarto (che non risultava più attuale, vista anche la dismissione d’attività
da parte dell’ex T__________ SA), chiedendo tra l’altro di descrivere
compiutamente il tipo d’insediamento previsto (impianti, attività che verranno
svolte, ecc.), di produrre uno studio fonico e di fornire indicazioni in merito
ai rifiuti da lavorare e/o depositare (tipologia, quantitativi, ecc.).
c. Quello stesso giorno - alla luce della riattivazione di tale procedura -
l’autorità dipartimentale ha chiesto alla parte istante di completare il RIA
prodotto nel parallelo incarto riguardante il capannone esistente (cfr. supra
consid. Ec), chiedendo una valutazione congiunta delle ripercussioni ambientali
derivanti dai due progetti.
G. a. Dopo un ulteriore
scambio di corrispondenza, con scritto del 27 marzo 2019, gli istanti hanno
dato seguito alle due richieste, allegando per entrambe le procedure una
relazione tecnica (febbraio 2019) e un RIA (dicembre 2018) aggiornati, che
perfezionano le due domande con due varianti: la prima (1) chiede di
introdurre, in una parte delimitata dell’edificio esistente, la lavorazione e
il deposito di materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni (per un
massimo di 45'000 t/anno), mantenendo gli altri rifiuti (carta,
plastica, ecc.) attualmente trattati (ca. 1'000 t/anno; per una capacità totale
di 46'000 t/anno). La seconda (2) prevede - in aggiunta alla variante
1 - la costruzione del secondo capannone da adibire al deposito degli altri
rifiuti (non edili e non terrosi), portando quindi la capacità
complessiva dell’impianto a 50'000 t/anno di materiali (di cui 45'000
t/anno di inerti e 5'000 t/anno di altri rifiuti).
b. Questi atti non hanno dato luogo a nuove pubblicazioni.
c. A seguito di un iter di cui si dirà più avanti, facendo propri gli avvisi
dell’autorità cantonale (n. 105552 e n. 58727/107356) - integrati dalla
valutazione rassegnata dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e
del suolo (SPAAS) sul RIA -, dopo aver sentito gli interessati, con separate
decisioni del 14 gennaio 2020 il Municipio ha sospeso entrambe le domande di
costruzione per due anni, siccome in contrasto con la pianificazione in
divenire (PUC-CV).
d. Contro queste decisioni, gli eredi __________ si sono aggravati con due
gravami distinti (a, b) davanti al Governo, al quale, il 19 luglio 2019,
avevano già presentato un ricorso per denegata giustizia (c) contro l’inazione
del Municipio nell’evasione della domanda di costruzione del 25 aprile 2018.
H. Con unico giudizio del
10 marzo 2021, l’Esecutivo cantonale ha dichiarato privo d’oggetto quest’ultimo
ricorso (c) e respinto gli altri due (a, b), rinviando gli atti al Municipio
affinché si pronunci sul blocco edilizio secondo quanto indicato nel
considerando 6.
Dopo aver ricordato che anche l’autorità dipartimentale può chiedere la
pronuncia di una decisione sospensiva in base all’art. 62 della legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), il Governo ha
anzitutto negato che in concreto all’adozione di un simile provvedimento
ostasse un indebito ritardo nell’evasione delle domande. Per quella del 2007
(ricorso a) ha pure rilevato che, successivamente alla scadenza della zona di
pianificazione (agosto 2014), dopo il primo sollecito (30 maggio 2017), l’istanza
inferiore non avrebbe comunque potuto ignorare i contrasti con le previsioni
pianificatorie per il comparto. Ha inoltre messo in evidenza le carenze e la
complessità nella trattazione della domanda di costruzione del 25 aprile 2018
(ricorso b), che ha comportato complementi e un esame dell'impatto
sull'ambiente (EIA), con una valutazione congiunta con quella del 2007. Il
Governo ha quindi tutelato entrambe le decisioni sospensive, visto il chiaro
contrasto con il PUC-CV (che prevede di assegnare il fondo alla zona agricola
SAC). Relativamente alla domanda risalente al 2018, ha inoltre evidenziato come
la stessa configurasse un cambiamento di destinazione (ancorché parziale)
dell’edificio esistente, soggetto a permesso e suscettibile di collidere con la
prevista pianificazione. Ha inoltre considerato che le misure di salvaguardia
erano sorrette da un interesse pubblico preponderante, conformi al principio di
proporzionalità e compatibili con le restrizioni dei diritti costituzionali
invocati dai ricorrenti. Da ultimo, ha nondimeno considerato che la questione
della sospensione delle domande apparisse oggi superata nei fatti,
dopo l’adozione, il 13 marzo 2020, del PUC-CV da parte del Governo, che ne ha
confermato le previsioni. Ricordato l’art. 63 cpv. 1 LST, ha quindi rinviato
gli atti al Municipio, affinché si pronunciasse sul blocco edilizio.
I. I membri
della CE fu __________ impugnano ora il predetto giudizio davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli atti siano
rinviati al Municipio, affinché rilasci le licenze edilizie richieste.
Passando in rassegna i tre ricorsi interposti al Governo (a, b e c) e
riproponendo le tesi rimaste inascoltate, i ricorrenti contestano anzitutto
l’esito di quello (a) riferito alla domanda di costruzione del 2007. In
sintesi, biasimano le autorità di prime cure di averne indebitamente
procrastinato la trattazione, negando che l’autorità dipartimentale potesse
chiedere la sospensione della domanda, per la quale a loro dire non erano
comunque dati i presupposti. Eccepiscono la violazione del principio di buona
fede e, a fronte dei ritardi ingiustificati, ritengono che la domanda di
costruzione avrebbe dovuto essere valutata secondo il diritto in vigore al
momento della sua presentazione; arbitraria sarebbe inoltre la conclusione del
Governo in merito al diritto applicabile dopo la scadenza della zona di pianificazione.
Gli insorgenti contestano pure il cumulo delle misure di salvaguardia
intervenuto dal 2007, sostenendo che la decisione sospensiva sarebbe lesiva
della garanzia della proprietà e della libertà economica.
Con analoghe argomentazioni i ricorrenti si dolgono dell’esito del gravame (b)
riguardante la domanda di costruzione del 2018. Ritengono che tale progetto non
integrerebbe nemmeno gli estremi di un cambiamento di destinazione
dell’edificio esistente e, di riflesso, non sarebbe dato un pregiudizio per la
pianificazione in divenire. Gli insorgenti negano infine che - vista la
procrastinazione indebita delle decisioni - il Municipio possa pronunciare un
blocco edilizio come disposto dal Governo, protestando inoltre spese e
ripetibili per il ricorso per denegata giustizia divenuto privo d’oggetto (c).
J. All’accoglimento
dell’impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L’UDC si riconferma nelle precedenti prese di posizione. Il Municipio chiede la
reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in
appresso.
K. In sede di replica i ricorrenti si sono essenzialmente riconfermati nelle loro conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi. Con le dupliche anche l’UDC e il Municipio hanno ribadito la loro posizione.
L. Da notare è che, pendente procedura, è sorta un’ulteriore vertenza dopo che, il 29 settembre 2020, l’autorità comunale ha constatato che sul fondo part. __________ risultavano depositati senza permesso, a cielo aperto, ca. 12’000-15'000 m3 di materiale di scavo, oltre a del materiale di demolizione. Ne è seguito un ordine di rimozione e un divieto di apporto di ulteriore materiale sfociato in una pronuncia del 21 aprile 2021 del Consiglio di Stato, che è stata impugnata da RI 3 e dalla L__________ SA davanti a questo Tribunale, con un ricorso che verrà parimenti evaso in data odierna, con giudizio separato (inc. 52.2021.3/200).
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).
Relativamente alla legittimazione attiva, è dubbio che a tutti i ricorrenti,
(già) membri della comunione ereditaria fu __________, possa essere
riconosciuto un interesse degno di protezione a insorgere contro il giudizio
impugnato a loro destinato (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Dagli atti risulta
infatti che, il 3 giugno 2019, essi hanno comunicato al Municipio che la part. __________
è stata intestata ad RI 3, essendo stata sciolta la Comunione ereditaria su
tale fondo, chiedendo che le licenze edilizie fossero pertanto rilasciate
solo a suo nome, sia come istante che proprietario (cfr. incarti
prodotti dal Municipio, scritti del 3 giugno 2019 dell’avv. PA 1). La
questione può rimanere aperta ritenuto che, perlomeno nella misura in cui è
stato presentato da RI 3, la legittimazione attiva risulta comunque data. Il
ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Resta da verificare se la
decisione sia impugnabile in quanto tale.
1.2.
1.2.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che -
come in concreto - rinvia la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore è
in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II
124 consid. 1.3, 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale
anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale
(DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2). Resta riservato
il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non
resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare a eseguire quanto
disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid.
1.1, 134 II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa prassi
anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm (cfr., tra tante, STA
52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2016.430 del 20 dicembre 2018 consid.
2.1-2.2 confermata da STF 1C_75/2019 dell’8 marzo 2019 consid. 3.3).
1.2.2. In concreto, controverso è in particolare il giudizio con cui il Governo
ha respinto i ricorsi (a e b) degli insorgenti, rinviando nondimeno gli atti al
Municipio affinché si pronunci sul blocco edilizio ai sensi dei considerandi.
Nella propria decisione, la precedente istanza ha da un lato tutelato le
decisioni sospensive, ritenendo dato un contrasto con il progetto di PUC-CV
allora allo studio. Dall’altro ha però considerato tale questione superata,
poiché in corso di procedura era stato adottato tale piano, confermando le
previsioni pianificatorie (segnatamente l’attribuzione della part. __________
alla zona agricola SAC). Richiamato l’art. 63 cpv. 1 LST (secondo cui dalla
data di adozione del PUC sino all’approvazione del Gran Consiglio non si
possono attuare modifiche edilizie o altri interventi contrari alle sue
previsioni), ha quindi concluso che il Municipio, sentita l’autorità
dipartimentale, dovesse ora pronunciarsi sul blocco edilizio.
Ora, è chiaro che tale decisione non lascia più un vero margine d’azione
all’autorità di prima istanza, che in buona sostanza deve solo dar seguito a
quanto disposto dal Governo e decretare una sospensione ai sensi dell’art. 63
LST (cfr. pure ricorso pag. 22). Tant’è che anche il Municipio conferma in
questa sede che procederà in tal senso (cfr. sua risposta pag. 8). Il giudizio
può quindi essere ritenuto impugnabile.
1.3. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, integrati dagli incarti
paralleli richiamati di questo Tribunale (n. 52.2019.352, 52.2019.550,
52.2021.3/200), riguardanti lo stesso fondo, noti alle parti (cfr. scritto alle
parti del 5 agosto 2021).
2. 2.1. Per
principio le domande di costruzione sono giudicate secondo il diritto vigente
al momento della decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo applica da
parte sua - per prassi costante - il diritto vigente al momento della decisione
del Governo (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 2b, I-1991 n. 23; inoltre, tra le
tante: STA 52.2019.372 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1, 52.2016.466 del 14
settembre 2018 consid. 2.4, 52.2015.378 del 17 marzo 2017 consid. 4.2,
52.2012.139 del 18 luglio 2013 consid. 2.4.1).
Eccezioni a questa regola s’impongono tuttavia quando sussistono circostanze
particolari riguardanti la protezione della buona fede, la denegata o la
ritardata giustizia, segnatamente quando l’autorità abbia indebitamente
procrastinato la sua decisione, permettendo l’entrata in vigore del nuovo
diritto (cfr. DTF 139 II 263 consid. 8.2, 110 Ib 332 consid. 2c). Determinante
è che, in base a motivi oggettivi, un ritardo possa essere imputato a un
comportamento dell’autorità e non all’agire dell’istante in licenza (cfr. BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). La
sussistenza di un ritardo procedurale va essenzialmente valutata secondo gli
stessi criteri di una ritardata giustizia ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), giusta il quale cui
nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative
ognuno ha il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole (cfr. BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). L'autorità
viola tale disposto se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi
entro un lasso di tempo prescritto per legge o che il tipo di procedura in
oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della
causa, il comportamento delle parti e il loro interesse nella lite) fanno
apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid.
3.2, 135 I 265 consid. 4.4). Per valutare se abbia procrastinato oltre
misura l’emanazione della sua decisione occorre segnatamente verificare se vi
siano circostanze che giustifichino oggettivamente il suo ritardo (cfr. DTF 144
II 486 consid. 3.2, 125 V 188 consid. 2a).
Anche in simili casi, l’applicazione del nuovo diritto non è comunque esclusa:
restano in particolare sempre riservati motivi d’interesse pubblico importanti
che ne impongono l'applicazione (cfr. STA 52.2008.199 del 5 settembre 2008
consid. 2; cfr. inoltre, con particolare riferimento all’applicazione di misure
di salvaguardia: DTF 118 Ia 510 consid. 4c; STF 1C_550/2017 del 6 febbraio 2018
consid. 2.3, 1P.539/2003 del 22 aprile 2004 consid. 2.3 e 2.7; RDAT II-1996 n.
27 consid. 3.3, 1984 n. 58; Adelio Scolari,
Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 432 ad art. 57).
2.2. Giusta l'art. 62 cpv. 1 LST, che ricalca il previgente art. 65 della legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), il Municipio o il
Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in
assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in
contrasto con uno studio pianificatorio in atto. Per l’art. 84 cpv. 1 del
regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst;
RL 701.110), uno studio pianificatorio è considerato in atto quando esiste un
progetto sommario di piano, che consente di valutare l’incidenza della domanda
di costruzione sul piano. Una domanda di costruzione è inoltre ritenuta in
contrasto con un tale studio, quando l’esecuzione dell’opera intralcerebbe o
comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso, in particolare
nel caso di uno sfruttamento del suolo incompatibile con la destinazione
prevista (cfr. art. 84 cpv. 2 lett. b RLst). L’art. 62 cpv. 2 LST specifica che
il Municipio o il Dipartimento decidono immediatamente sull'oggetto sospeso
oppure danno avvio alla procedura di espropriazione, se alla scadenza dei due
anni il piano regolatore non è stato pubblicato o il piano d’utilizzazione
cantonale (PUC) non è stato adottato.
La decisione sospensiva - al pari del blocco edilizio (art. 63 LST; cfr. infra
consid. 2.3) - è una misura di salvaguardia che attribuisce un effetto
anticipato negativo al diritto in formazione, paralizzando l'applicazione del
diritto vigente (cfr. Messaggio del 9 dicembre 2009, n. 6309, del Consiglio di
Stato concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale [Messaggio
LST], pag. 85; STA 52.2007.59 del 21 giugno 2007 consid. 2.1). La durata di
questo provvedimento è, come visto, di due anni al massimo: tale limitazione
temporale è dettata da fini di sicurezza del diritto e mira a indurre
l'autorità a statuire con corretta sollecitudine (cfr. Messaggio LST, ad art.
61, pag. 85 seg.). Trascorso il periodo di sospensione senza che il PR sia
stato pubblicato rispettivamente il PUC adottato, l'autorità è dunque tenuta a
statuire sulla domanda di costruzione, secondo il diritto in vigore al momento
della decisione stessa (cfr. art. 62 cpv. 2 LST; Messaggio LST, ad art. 61,
pag. 85 seg.; STA 52.2014.414/428 del 1° ottobre 2015 consid. 2, 52.2007.103
del 5 giugno 2007 consid. 2.1; Scolari,
op. cit., n. 463 ad art. 65 LALPT e n. 433 ad art. 57 LALPT e rimandi). Secondo
l'art. 62 cpv. 2 LST, resta comunque riservata l'ipotesi di un immediato avvio
di una procedura di espropriazione formale per l'acquisto dei diritti necessari
(cfr. Messaggio LST, ad art. 61, pag. 86; STA 52.2015.121/236 del 5 aprile 2017
consid. 2.2; Scolari, loc. cit.).
2.3. In base all'art. 63 cpv. 1 LST, dalla data di pubblicazione del piano regolatore
e sino all’approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di
adozione del piano di utilizzazione cantonale di cui all’articolo 45 e sino
all’approvazione del Gran Consiglio, non si possono attuare modifiche edilizie
o altri interventi contrari alle previsioni del piano. Il blocco edilizio,
prosegue la norma (cpv. 2), decade se il Consiglio di Stato, rispettivamente il
Gran Consiglio, non approvano il piano entro due anni dalla scadenza del
termine di pubblicazione, rispettivamente di adozione. Neppure il blocco
edilizio conferisce effetto anticipato positivo al diritto in formazione. Al
pari della decisione sospensiva, esso inibisce tuttavia qualsiasi iniziativa
edilizia che non sia pienamente conforme alle previsioni del PR pubblicato rispettivamente
del PUC adottato dal Governo. Il blocco edilizio dura due anni dalla scadenza
del termine di pubblicazione del PR o della data di adozione del PUC. Trascorsi
due anni al massimo da questo termine, senza che il Consiglio di Stato abbia
approvato il PR rispettivamente il Gran Consiglio approvato il PUC, le
restrizioni decadono e la domanda di costruzione deve essere decisa in base al
diritto in vigore a quel momento (cfr. Messaggio LST, ad art. 62, pag. 86; STA
52.2015.121-236 citata consid. 2.3, 52.2014.414/428 citata consid. 2, 52.2009.63
del 20 aprile 2009 consid. 4.1, 52.2007.103 citata consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 468 in
combinazione con n. 433 ad art. 66 LALPT).
3. Domanda di
costruzione del “25 aprile 2018”
3.1. In concreto, controversa è anzitutto la decisione del 14 gennaio 2020,
tutelata dal Governo, con cui il Municipio, facendo proprio l’avviso cantonale
del 29 luglio 2019 (n. 105552), ha sospeso per due anni la domanda di
costruzione del 25 aprile 2018, siccome in contrasto con il PUC-CV.
Al riguardo va anzitutto rilevato che il progetto sospeso, per il quale i
ricorrenti sollecitano il permesso, non coincide manifestamente più con quello
dell’istanza del 25 aprile 2018. È infatti palese che oggetto di domanda
d’autorizzazione non è più “soltanto” una trasformazione dell’edificio
esistente, nel senso di ridurne la superficie adibita alla lavorazione e/o
stoccaggio dei rifiuti riciclabili (quali carta, plastica, ecc.; ca. 1'000
t/anno), formando una nuova area per depositare e trattare fino al massimo
9'000 t/anno di materiali di scavo e demolizione. Com’è compiutamente
emerso con la produzione del RIA (dicembre 2018) e dalla relazione tecnica
(febbraio 2019) che il progettista ha prodotto con scritto del 27 marzo 2019,
il progetto prevede infatti - anche solo nell’ipotesi più riduttiva (variante
1, senza variante 2, cfr. infra consid. 4.1) - di trasformare
lo stabile esistente in un centro di separazione e trattamento meccanico di
rifiuti con una capacità fino a 46'000 t/anno (di cui 45'000 t di
rifiuti inerti e 1'000 t di altri rifuti). Volume - quintuplicato rispetto al
primo complemento - che il proprietario rispettivamente la L__________ SA hanno
peraltro già iniziato a movimentare e/o trattare a cielo aperto sul fondo,
nonostante dispongano solo di una licenza edilizia per il mero deposito
provvisorio di limitati quantitativi di inerti (cfr. inc. 52.2021.3/200; cfr.
pure inc. 52.2019.550, ricorso del 28 ottobre 2019 pag. 8, 10). In tal senso
giova ricordare che il 28 giugno 2012, il Municipio aveva infatti unicamente
concesso un permesso per ricavare nell’edificio esistente un deposito
provvisorio di materiale di scavo non inquinato di 300 m3 (senza alcuna
lavorazione, né incremento di traffico rispetto a quello derivante
dall’attività di riciclaggio fino a quel momento svolta dalla T__________ SA,
cfr. relazione tecnica dell’aprile 2012). Il 27 febbraio 2015, ha poi
rilasciato una seconda autorizzazione per formare due depositi temporanei
esterni di materiali atti all’esportazione (600 m3 di materiale di
scavo e 500 m3 di materiale di demolizione non separato), fermo
restando che - secondo il progetto - il predetto deposito interno di 300 m3
avrebbe dovuto essere eliminato (cfr. supra consid. C; inc.
52.2021.3/200). Controversa è dunque un’utilizzazione (cambiamento di
destinazione) da cui scaturiscono nuove e importanti ripercussioni
sull’ambiente e che, già solo dal profilo del traffico pesante generato (camion
da 40 t), si distingue sensibilmente da quella inizialmente prospettata (cfr.
RIA dicembre 2018, pag. 15 seg., da cui risulta che con una capacità di 46'000
t/anno vi sarà un volume di almeno 38 movimenti di camion al giorno, di cui 36
m/g per il materiale inerte e 2 m/g per gli altri rifiuti; per un confronto con
il flusso causato da un impianto che può raggiungere 10'000 t/anno e genera
circa un quinto dei movimenti, cfr. inc. 52.2019.550, RIA agosto 2016, pag.
11).
La variante, che ha ampliato e sostanzialmente alterato l’identità del progetto
iniziale e richiesto l’elaborazione di un esame d’impatto ambientale (cfr. pure
infra consid. 6), non può quindi che essere assimilata a una nuova
domanda di costruzione perfezionata a fine marzo 2019 (cfr. pure, dal
profilo della legislazione ambientale, la giurisprudenza per cui vanno
assimilati a nuovi impianti quelli che subiscono una trasformazione importante,
in particolare perché dal profilo costruttivo o dell'esercizio vengono
modificati a tal punto che la parte esistente assume un'importanza secondaria,
cfr. DTF 141 II 483 consid. 3.3.3, 133 II 181 consid. 7.2; STF 1C_138/2017 del
7 luglio 2017 consid. 2.4).
3.2. Ferma questa premessa, è certo che nel momento in cui si è pronunciato il
Municipio (14 gennaio 2020) la procedura del PUC-CV era da tempo in corso. La stessa
è infatti stata formalmente avviata il 13 aprile 2018 (art. 45 cpv. 1 LST; cfr.
avviso cantonale n. 105552 del 29 luglio 2019), successivamente all’attuazione
di alcune modifiche del piano direttore. Il progetto del PUC-CV - che prevede
in generale una valorizzazione naturalistica e di svago del comparto e di
attribuirne una vasta porzione, incluso il fondo part. __________, alla zona
agricola quale superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC) - è stato in
seguito posto in consultazione dal 4 febbraio al 26 aprile 2019 (art. 45 cpv. 2
LST). Il 13 marzo 2020 il Governo l’ha poi adottato (art. 45 cpv. 3 LST),
confermando - per quanto qui interessa - l’assetto prospettato per il fondo
(cfr. pure Messaggio n. 7798 per l’approvazione del PUC Valera e richiesta di
un credito di investimento di CHF 16’900’000.- per la sua attuazione e relativi
allegati).
Ciò detto, non v’è quindi dubbio che, applicando il diritto in vigore al
momento in cui si è pronunciato, il Municipio non poteva ignorare che il
progetto in questione (variante 1) - volto a trasformare l’edificio
esistente in una piattaforma per la separazione e la trattazione di inerti
terrosi ed edili e altri rifiuti con una capacità massima di 46'000 t/anno - si
poneva in chiaro contrasto con la destinazione agricola di alta qualità
prevista dal progetto del PUC-CV e, di riflesso, che dovesse essere sospeso in
applicazione dell’art. 62 LST. Poco conta invece che abbia pronunciato la
misura richiamandosi all’avviso cantonale: come si evince dal chiaro testo
dell’art. 62 cpv. 1 LST ([...] il Municipio o il Dipartimento sospendono per
due anni [...]), una decisione sospensiva può infatti essere imposta anche
dall’autorità dipartimentale, in particolare laddove sia dato un contrasto con
uno studio pianificatorio a livello cantonale (cfr. pure Messaggio LST, pag.
86).
Analoga riflessione vale per il blocco edilizio disposto dal Governo,
considerato che con l’adozione del PUC-CV del 13 marzo 2020 una tale misura è
subentrata per legge (art. 63 cpv. 1 LST).
3.3. Contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, all’applicazione delle
predette norme non osta alcun ritardo indebito imputabile in particolare
all’autorità di prime cure. Se è ben vero che la domanda risale formalmente al
25 aprile 2018, come visto, va considerato che la stessa è stata
successivamente ampliata e modificata in modo sostanziale (cfr. DTF 139 II 263
consid. 8.4; cfr. pure BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). Solo dopo le richieste
di delucidazione dell’autorità (collegate al reale potenziale dell’impianto e
alla connessione con la domanda riattivata del 2007, cfr. 2a, 3a
e 4a richiesta atti dell’UDC), la comunione istante ha infatti dato
atto delle proprie reali intenzioni e dell’effettiva portata del progetto (variante
1 o variante 1 + 2, cfr. infra). Lo stesso ha poi
richiesto una valutazione dell’EIA (24 maggio 2019), che è stata rassegnata
nell’avviso cantonale del 29 luglio 2019. Ne è seguito un ulteriore scambio di
scritti, seppur non immediato, in cui gli istanti in licenza hanno potuto esprimersi
su tale avviso e l’autorità dipartimentale si è riconfermata nella sua
posizione (cfr. scritti del 2, 18 ottobre e 20 novembre 2019).
In queste circostanze, avuto riguardo all’oggetto (modificato), allo svolgimento
e alla complessità della procedura (che ha peraltro richiesto tempi superiori
anche per la valutazione dell’EIA, cfr. art. 12b cpv. 1 dell’ordinanza
concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente del 19 ottobre 1988 [RS 814.011;
OEIA] e art. 12 cpv. 1 lett. b e 2 del relativo regolamento cantonale
d’applicazione del 20 marzo 2007; ROIEA; RL 831.150), non può seriamente essere
rimproverato al Municipio e all’autorità dipartimentale di aver procrastinato
indebitamente la decisione (cfr. supra consid. 2.1). A maggior ragione
se si considera che sono anche state violate norme essenziali di procedura a
tutela dei diritti di terzi, che avrebbero evidentemente comportato un
ulteriore allungamento della procedura (cfr. infra consid. 6). Contrariamente
a quanto pretendono i ricorrenti, nulla imponeva invece al Municipio di
sospendere la domanda di costruzione sin dal suo inoltro: per principio le
misure di salvaguardia di pianificazione vanno infatti adottate soltanto dopo
aver esperito la procedura di pubblicazione e l’esame da parte dei competenti
servizi dipartimentali (cfr. RDAT II-1996 n. 27 consid. 4; cfr. pure STA
52.2007.159 del 21 giugno 2007 consid. 2.2).
3.4. Va poi in ogni caso ricordato che all’adozione di una misura ai sensi
degli art. 62 seg. LST inerisce un importante interesse pubblico, ovvero quello
di attuare il mandato costituzionale della pianificazione del territorio (art.
75 Cost.), che può evidentemente essere raggiunto soltanto se un progetto di
piano dell’utilizzazione - una volta in vigore - possa effettivamente esplicare
i propri effetti (cfr. pure STF 1C_550/2017 citata consid. 2.3.1; DTF 118 Ia
510 consid. 4d). Tale interesse appare allo stadio attuale superiore a quello
privato dei ricorrenti a poter realizzare sul fondo un centro di trattamento
meccanico di rifiuti con una capacità di 46'000 t/anno, richiamandosi
all’attuale assetto pianificatorio (zona industriale Ia). La realizzazione di
un simile impianto - che è idoneo a produrre un notevole aggravio sull’ambiente
(su un terreno che è peraltro ubicato in un settore Au vicino alla falda
freatica del piano del Laveggio, oltre che nelle adiacenze dell’argine di
questo fiume [ca. 80 m] e in prossimità di aree ad alta biodiversità, cfr. RIA
dicembre 2018, pag. 47, 48, 62) - è infatti chiaramente atta a pregiudicare la
pianificazione in corso. In queste circostanze, la sospensione della domanda si
rivela quindi del tutto giustificata e proporzionata, e in particolare
necessaria a impedire che possa essere vanificata o comunque resa più ardua
l’attuazione della pianificazione in divenire. Cadono quindi nel vuoto anche le
censure con cui i ricorrenti lamentano genericamente una lesione della garanzia
della proprietà e della libertà economica.
4. Domanda di
costruzione del “4 maggio 2007”
4.1. Analoghe conclusioni valgono per la decisione del 14 gennaio 2020, avvallata
dal Governo, con cui il Municipio ha sospeso la domanda di costruzione del 4
maggio 2007, dopo aver raccolto l’avviso cantonale del 23 agosto 2019 (n. 58727
-107356).
Anche in questo caso va in primo luogo osservato come il progetto sospeso, per
cui gli insorgenti sollecitano il permesso, sia ben diverso da quello della
domanda inoltrata il 4 maggio 2007, che prevedeva unicamente l’edificazione di
un nuovo capannone da destinare a deposito dei rifiuti (allora) trattati dalla
T__________ SA (plastica, carta, metalli ferrosi, ecc.), per quantitativi in
lavorazione sul fondo di ca. 1'000 t/anno, senza aumento di traffico
veicolare (cfr. relazione tecnica maggio 2007). I ricorrenti, come ben
risulta dal RIA (dicembre 2018) e dalla relazione tecnica (febbraio 2019)
prodotti con scritto del 27 marzo 2019, chiedono infatti l’autorizzazione a
erigere un nuovo capannone che permetta loro di stoccare fino a 2'500 t/anno
di rifiuti plastici, carta, ecc. (lavorati o da lavorare), in aggiunta
al progetto di trasformazione dello stabile esistente di cui si è detto sopra (variante
1 + 2). Il deposito sarà insomma parte integrante di un centro di
separazione e lavorazione di rifiuti edili-terrosi e non, che nel complesso
potrà trattare fino a 50'000 t/anno di materiali (di cui 45'000 t/anno
di inerti e 5'000 t/anno di altri rifiuti). Ossia un’utilizzazione che - ancor
più di quella derivante dalla “sola” trasformazione dello stabile esistente (variante
1) - comporterà notevoli ripercussioni sull’ambiente, sovvertendo l’assetto
prospettato nel 2007, come già solo risulta dal profilo del traffico pesante
provocato (cfr. RIA dicembre 2018, pag. 20 segg., da cui emerge che da un
flusso di camion di 2 movimenti al giorno [= capacità di 1'000 t/anno], vi sarà
un volume di almeno 42 m/g (di cui 36 m/g per il materiale inerte e minimo 6
m/g per gli altri rifiuti). Anche questo progetto di variante, che ha ampliato
e stravolto l’identità di quello iniziale, non può pertanto che essere
assimilato a una nuova domanda di costruzione inoltrata a fine marzo 2019.
4.2. Fermo quanto precede, è altrettanto chiaro che applicando il diritto in
vigore al momento della decisione, tanto il Municipio quanto il Governo
dovevano ritenere dati gli estremi per una sospensione della domanda in base
all’art. 62 LST rispettivamente all’art. 63 LST, così come già considerato per
la variante 1 (supra consid. 3.2).
Per motivi analoghi a quelli addotti in precedenza (cfr. supra consid.
3.3), è inoltre da escludere che all’applicazione di queste norme possa opporsi
un ritardo procedurale, imputabile all’autorità di prima istanza. È ben vero
che la domanda iniziale risale al 2007 e che è rimasta a lungo sospesa dopo
l’adozione della zona di pianificazione comunale (scaduta nell’agosto 2014).
Anche in questo caso non si può tuttavia ignorare come gli stessi ricorrenti -
dopo aver sollecitato l’evasione della domanda iniziale - ne hanno poi
pesantemente modificato l’oggetto (cfr. DTF 139 II 263 consid. 8.4; cfr. pure
BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). L’esistenza del progetto in questione (variante
1 + 2), come visto poc’anzi, è in effetti emersa solo nel 2019, con la
produzione del RIA (dicembre 2018) e della relazione tecnica (febbraio 2019).
In queste circostanze, per quanto si possa ammettere che la riattivazione della
procedura sia stata effettivamente piuttosto lenta (cfr. solleciti del 30
maggio 2017, del 10 luglio e del 12 settembre 2018, nonché scritti del
Municipio del 28 maggio e 12 luglio 2018) - e abbia anche indotto i ricorrenti
a presentare un ricorso per denegata giustizia al Governo il 25 agosto 2018
(cfr. inc. 52.2019.352 e risoluzione governativa dell’11 luglio 2019) -, non
può invece essere addebitato all’autorità il fatto che gli insorgenti, dopo la
richiesta dell’autorità dipartimentale di chiarire l’attualità e l’oggetto
della domanda (cfr. richiesta del 6 novembre 2018 dell’UDC di aggiornare
l’incarto e descrivere compiutamente il tipo d’insediamento previsto: impianti,
attività che verranno svolte, tipo di rifiuti, ecc.), l’abbiano poi di fatto
sostituita con un progetto di variante ampliato, sostanzialmente diverso (cfr.
DTF 139 II 263 consid. 8.4; cfr. pure BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22).
Progetto, che ha comportato una valutazione coordinata con quello della variante
1, di cui ha in seguito essenzialmente condiviso l’iter procedurale (cfr.
in particolare: valutazione del RIA del 24 maggio 2019, avviso cantonale del 23
agosto [che ha sostituito quello del 29 luglio 2019] e successiva
corrispondenza del 2, 18 ottobre e 20 novembre 2019).
Alla luce delle circostanze concrete, visto in particolare lo stravolgimento
del progetto iniziale, ma anche gli altri motivi di cui già si è detto in precedenza
(complessità della procedura, violazione dei diritti di terzi, ecc., supra
consid. 3.3), v’è da ritenere che alle autorità di prime cure non possa in
definitiva essere rimproverato di aver indebitamente ritardato la propria
decisione. Cade quindi nel vuoto la censura di violazione del principio di
buona fede. Del resto, sarebbe semmai spettato al proprietario del fondo e
istante in licenza (che dal 2015 ha avviato senza permesso sul fondo
un’attività di smaltimento rifiuti a cielo aperto, che nel 2019 ha superato le
40'000 t di materiali, inc. 52.2021.3/200) chiarire prima le sue intenzioni.
Richiamato in ogni caso l’importante interesse pubblico a salvaguardare la pianificazione
in divenire, così come già sopraindicato, anche in questo caso la
sospensione della domanda s’avvera quindi come misura giustificata e
proporzionata, che resiste alle sommarie censure di violazione dei diritti
costituzionali invocati dagli insorgenti (cfr. supra consid. 3.4).
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, merita dunque conferma il giudizio governativo che ha tutelato le due decisioni sospensive (art. 62 LST) del 14 gennaio 2020, siccome immuni da violazioni del diritto. Altresì corretto, alla luce di tutto quanto precede, è il giudizio nella misura in cui ha retrocesso gli atti al Municipio per decretare la sospensione in base all’art. 63 LST, in considerazione del fatto che il 13 marzo 2020 il Governo ha adottato il PUC-CV e che - per legge - alla decisione sospensiva è subentrato il blocco edilizio. Va da sé che l’Esecutivo comunale dovrà a questo punto richinarsi sulle domande sospese non appena trascorso il periodo di due anni dalla data di adozione del PUC (13 marzo 2022, cfr. art. 63 cpv. 2 LST). Resta tuttavia ben inteso che, prima di questo momento, il Municipio dovrà sanare le gravi violazioni formali in cui è incorso, di cui si dirà al seguente considerando (consid. 6).
6. 6.1. Per
principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del
permesso di costruzione. In quest'ottica, l'art. 16 cpv. 1 LE dispone che la
procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti vengono
modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente.
L'obbligo di pubblicizzare la domanda di variante mira essenzialmente a
salvaguardare i diritti di opposizione di eventuali interessati.
Varianti che modificano in misura rilevante il progetto approvato o in via di
approvazione soggiacciono per principio alla procedura ordinaria; a maggior
ragione laddove richiamano l'applicazione di disposizioni del diritto federale
o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale (cfr. STA 52.2018.171
del 27 maggio 2019 consid. 3.1, 52.2013.250-251-252 del 23 giugno 2014 consid.
2.1, 52.2004.311 del 26 ottobre 2004 consid. 2, 52.2003.278 dell'8 ottobre 2003
consid. 2.2).
6.2. Qualora la costruzione o trasformazione di un impianto possa gravare
notevolmente sull’ambiente, occorre procedere a un esame dell’impatto
sull’ambiente (cfr. art. 10a della legge federale sulla protezione
dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01). Secondo l’OEIA, nell’ambito
dello smaltimento dei rifiuti, sono in particolare sottoposti all’esame
dell’impatto sull’ambiente gli impianti per la separazione o il trattamento
meccanico con una capacità superiore a 10’000 t di rifiuti all’anno (cfr. art.
1 e allegato 1, n. 40.7 lett. a; cfr. pure UFAM, Manuale EIA, Direttiva della
Confederazione per l’esame dell’impatto sull’ambiente, Modulo 2 [stato 13 marzo
2012], pag. 18). Qualora una domanda di costruzione riguardi un impianto
soggetto a tale esame, nel quadro della procedura di rilascio della licenza edilizia
vanno rispettati i principi e i diritti procedurali ancorati nell’OEIA e nel
relativo regolamento di applicazione del 20 marzo 2007 (ROEIA; RL 831.150). In
particolare, il RIA deve essere reso accessibile al pubblico nell’ambito e
secondo le medesime modalità di deposito della domanda di costruzione (cfr.
art. 15 cpv. 1 OIEA, 9 cpv. 1 ROEIA). L’autorità decisionale provvede a
pubblicare sul Foglio ufficiale un avviso che indica il luogo e le modalità per
la consultazione del RIA, che deve poter essere consultato durante almeno 30
giorni, anche se la procedura decisiva applicabile prevede termini più brevi
(cfr. art. 15 cpv. 2 e 4 OEIA; art. 9 cpv. 2 e 3 ROEIA; art. 10a LE).
Conformemente a queste esigenze, la legge edilizia prevede che in caso di progetti
relativi a un impianto soggetto all’EIA il termine di pubblicazione della
domanda è di 30 giorni (anziché di 15 giorni; 6 cpv. 1 LE) e che della
pubblicazione deve essere dato avviso sul Foglio ufficiale (cfr. art. 10a LE
che fa riferimento al diritto di ricorso delle organizzazioni ai sensi degli
art. 12 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del
paesaggio del 1° luglio 1966 [LPN; RS 451] e 55 LPAmb).
6.3. In concreto, come visto, entrambi gli oggetti delle domande di costruzione
del 25 aprile 2018 e del 4 maggio 2007 sono stati modificati in modo
sostanziale nel corso della procedura, con progetti che sono stati sottoposti a
esame d’impatto ambientale, rientrando abbondantemente negli impianti di cui
all’allegato 1 OEIA, n. 40.7. Sennonché nessuna di queste varianti ha
manifestamente fatto oggetto di una nuova pubblicazione, rispettosa in
particolare dei termini e delle formalità imposte dagli art. 15 OIEA, 9 ROEIA e
10a LE (pubblicazione di 30 giorni, avviso sul Foglio ufficiale, possibilità di
consultare il RIA). Non v’è quindi chi non veda come siano stati crassamente
violati dei disposti essenziali di procedura e i diritti procedurali di terzi
(incluse eventuali organizzazioni ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPAmb).
Come indicato poc’anzi, è quindi chiaro che - prima di richinarsi sulle due
domande sospese - il Municipio dovrà recuperare le omesse pubblicazioni, nel
rispetto delle norme sopra ricordate, salvaguardando i diritti di eventuali
interessati (cfr. in tal senso RDAT II-1996 n. 27 consid. 4).
7. Ricorso per
denegata giustizia del 19 luglio 2019
Immune da violazioni del diritto è infine il giudizio del Consiglio di Stato
che, a seguito dell’evasione della “domanda del 25 aprile 2018” da parte del
Municipio, ha dichiarato privo d’oggetto il ricorso per denegata giustizia
interposto dai ricorrenti il 19 luglio 2019, addebitando loro le spese
processuali e negando l’assegnazione di ripetibili.
Avuto riguardo all’iter concreto di tale procedimento, e ricordato in
particolare come i ricorrenti abbiano modificato in modo sostanziale l’oggetto
della domanda in corso di procedura (supra consid. 3.1), ma anche i
tempi che richiede già solo la valutazione di un EIA (che la SPAAS svolge di
regola entro tre mesi da quando dispone di tutti i documenti richiesti, cfr. art.
12 cpv. 1 lett. b e 2 ROEIA), non è seriamente dato di vedere come, al 19
luglio 2019, potessero esservi gli estremi di un diniego di giustizia formale
(cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I 265 consid. 4.4; cfr. pure supra
consid. 2.1). Sebbene il Governo non si sia compiutamente pronunciato sul
verosimile esito dell’impugnativa in questione (cfr. al riguardo: STA
52.2016.606 dell’8 maggio 2018 e rimandi), è da escludere che la stessa avrebbe
potuto essere accolta. A maggior ragione se si ricordano le gravi violazioni procedurali
in cui è incorso il Municipio, il cui rispetto avrebbe invece già da solo
comportato un allungamento della procedura. In tal senso v’è da ritenere che
anche i ricorrenti, assistiti da un legale, anziché sollecitare l’evasione del
progetto sostanzialmente modificato (cfr. scritto del 22 maggio 2019),
avrebbero semmai dovuto richiedere l’osservanza delle predette formalità
essenziali di procedura. Anche su questo punto, nell’esito il giudizio
impugnato resiste quindi alle critiche degli insorgenti.
8. 8.1. Sulla base
di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, deve essere respinto.
8.2. Dato l’esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dei ricorrenti, in solido. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2’500.-, dedotto l’importo già versato a titolo di anticipo, è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera