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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 marzo 2021 (n. 1293) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 3 luglio 2018 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 15 mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________
1960 ed è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore.
Progettista di impianti di riscaldamento di professione, in passato è stato
oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel sistema
d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC):
18 dicembre 2014 revoca della licenza di condurre di 3 mesi a seguito di un'infrazione grave (eccesso di velocità, + 34 km/h in località); la misura è stata scontata dal 20 dicembre 2014 al 19 marzo 2015;
11 luglio 2016 revoca della licenza di condurre di sei mesi per un'infrazione medio grave (eccesso di velocità, + 28 km/h fuori località); la misura, ridotta a quattro mesi grazie alla partecipazione a un corso d'educazione stradale, è stata scontata dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 (cfr. decisione del 31 gennaio 2017).
B. a. Il 24 maggio 2018,
alle ore 15.08, RI 1 ha circolato alla guida del motoveicolo BMW targato TI __________
all'interno della località di Manno a una velocità punibile - accertata tramite
rilevamento radar - di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove
vigeva un limite di 50 km/h.
Interrogato il giorno successivo dalla polizia, il conducente - pur accettando
le risultanze del rilevamento tecnico della velocità - ha sostenuto di non
essersi reso conto né di quanto fosse il limite di velocità in quel punto, né
di avere proceduto a velocità eccessiva.
b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, il 14 giugno 2018 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 3 luglio successivo l'autorità dipartimentale ha risolto di revocagli la licenza di condurre per la durata di 15 mesi (dal 20 ottobre 2018 al 19 gennaio 2020 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
c. Ravvisando nell'accaduto una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr, con decreto d'accusa del 13 settembre 2018, il competente procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni - di 60 aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna (corrispondenti a fr. 14'400.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'000.-.
d. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza del 7 febbraio 2020, il giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento, ha confermato il capo d'imputazione, riducendo tuttavia la pena pecuniaria - che ha sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - a 25 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna (pari a complessivi fr. 1'750.-) e la multa a fr. 300.-. Tale decisione è regolarmente passata in giudicato dopo che, con sentenza del 31 agosto 2020, la Corte di appello e di revisione penale, preso atto del ritiro dell'impugnativa presentata dal conducente, ha stralciato dai ruoli la relativa procedura.
C. Riattivato il
procedimento amministrativo (precedentemente sospeso in attesa dell'esito della
procedura penale), con giudizio del 17 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha
confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso
presentata da RI 1.
Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata
all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto di non potersi scostare dai contenuti del giudizio pretorile,
considerando irrilevante la riduzione della pena operata dal Pretore e
reputando prive di fondamento le tesi addotte dal ricorrente a sua discolpa in
sede amministrativa. Ha quindi constatato la sussistenza di un'infrazione grave
alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a
LCStr e confermato la sanzione inflitta, ritenuta adeguata - seppur superiore
al minimo legale - a fronte dei precedenti in materia di circolazione stradale accumulati
dal conducente, negando peraltro una sua necessità professionale di condurre
veicoli a motore.
D. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento insieme alla decisione dipartimentale.
Il ricorrente contesta le conclusioni del Governo, evidenziando come la
mancanza di segnaletica e la configurazione dei luoghi lo abbiano indotto a
credere che il limite di velocità fosse superiore. Critica poi diffusamente
l'accertamento del superamento del limite di velocità operato dal giudice
penale - che non avrebbe preso in considerazione le sue censure - e a torto
ripreso dall'Esecutivo cantonale. Nega in ogni caso l'adempimento dei
presupposti soggettivi dell'infrazione grave, ritenendo quindi che l'infrazione
debba semmai essere qualificata di medio grave. Ribadisce infine la sua
necessità di disporre della patente per motivi professionali.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge
di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la
tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La
legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal
giudizio impugnato, di cui è destinatario, è
certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3
LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del
Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca
della licenza di condurre non può di
principio scostarsi dagli accertamenti
di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente
laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF
139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II
103 consid. 1c/aa). L'autorità
amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la
sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in
considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un
risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o
infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in
particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione
(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124
II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il
procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio
della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del
caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale
procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016
del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,
1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Nel caso di specie,
a seguito degli eventi occorsi il 24 maggio 2018, il competente procuratore
pubblico ha emanato un decreto d'accusa con cui ha ritenuto RI 1 colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per
avere circolato a 27 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) oltre il
limite di 50 km/h, proponendone la condanna a una pena pecuniaria (sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni) di fr. 14'400.-
corrispondenti a 60 aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna, oltre che al
pagamento di una multa di fr. 1'000.-. Adito dall'interessato, il giudice della
Pretura penale, esperito il dibattimento, ha confermato l'imputazione,
riducendo tuttavia la pena pecuniaria - che ha sospeso condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni - a fr. 1'750.- (pari a 25 aliquote giornaliere da
fr. 70.- cadauna) e la multa a fr. 300.-. La predetta decisione non è stata
ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in
questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti
dalle autorità penali (neppure, dunque, la bontà del
rilevamento tecnico della velocità e l'entità del relativo eccesso), le
quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in
giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari
dell'istanza inferiore - è infatti vincolato
alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna pronunciata
il 7 febbraio 2020. Nulla può dunque essere
rimproverato al Governo per non essersi confrontato con le doglianze
dell'insorgente (cfr. ricorso, pag. 6, ad 4.2). Nulla muta del resto che il
giudice della Pretura penale abbia sensibilmente ridotto la pena proposta con
il decreto d'accusa, considerato che non è dato di sapere quali siano i motivi
alla base di una tale decisione, che non trapelano dalla sentenza, di cui il
ricorrente non ha ritenuto di chiedere la motivazione. Se l'insorgente riteneva che la decisione penale
fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe
dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi
di diritto disponibili contro la sentenza del giudice
della Pretura penale, contestando l'infrazione in materia di
circolazione stradale che gli veniva addebitata davanti alla Corte di appello e
di revisione penale, onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede
amministrativa. Tanto più che già davanti all'Esecutivo cantonale egli aveva negato il
superamento del limite di velocità, contestando l'efficienza dell'apparecchio
radar e la precisione delle sue misurazioni (cfr. ricorso al Governo, pag. 7,
ad 5). La sua linea difensiva -
che ha ribadito ancora in questa sede (cfr. ricorso, pag. 6-7, ad 4.2) - avrebbe
perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Il
ricorrente, nonostante la gravità del reato
rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, dopo avere
annunciato l'appello, ha invece rinunciato a motivare la relativa dichiarazione
e ritirato l'impugnativa, con conseguente stralcio della procedura. Per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi,
non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato passare in giudicato la decisione
penale, pur sapendo - in quanto assistito in quella fase da un legale
cognito della materia - che i fatti accertati in sede penale sarebbero stati
vincolanti anche per l'autorità amministrativa. Tanto più che la procedura
amministrativa era stata sospesa proprio in attesa della conclusione del
procedimento penale (cfr. decreto del 20 maggio 2019 del Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato). In
simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di
rimettere in discussione in questa sede gli estremi dell'infrazione o la
sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre
applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).
3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso.
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le
quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe
disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure
l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2
LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le
circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la
colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore
e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima
della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un
serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art.
16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi, se
nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per
un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (cfr. art. 16c
cpv. 2 lett. c LCStr).
3.3. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal
Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004
è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità
di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità all'interno della
località di 21-24 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media
gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv.
2 vLCStr (DTF 126 II 196 consid. 2a). Indipendentemente dalle circostanze
concrete, un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato
un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della
patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid.
3.1).
Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a
cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche
soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per
categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la
catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr.
DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi
come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h all'interno
della località costituisce quindi un'infrazione di media gravità, che con il
nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della
patente di almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (art. 16b
cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 25 km/h oltre il limite,
l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di
almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se
viene commesso in circostanze favorevoli. Se il conducente ha dei
precedenti, si applicano le misure viepiù severe previste all'art. 16c
cpv. 2 lett. abis-e LCStr.
Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle
circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in
pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di
stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3
LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non
giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità (DTF 126
II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. fra le tante: STF 1C_293/2009 del
27 agosto 2009 consid. 2.3.2).
3.4. Nel caso in esame, dagli atti emerge che il 24 maggio 2018 RI 1 ha superato di 27 km/h la velocità massima consentita all'interno della località di Manno, così come illustrato in narrativa. Egli ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione in modo grave ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cpv. 2 LCStr. L'esistenza di una messa in pericolo accresciuta può infatti essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto, indipendentemente dalle circostanze favorevoli in cui sarebbe stata commessa l'infrazione.
3.5. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto
soggettivo, ritenuto che, secondo i criteri schematici posti dalla
giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce
dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una
crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010
consid. 4.5 e rimandi; cfr., fra le tante, STA 52.2019.364 del 20 novembre 2019
consid. 3.6). Giurisprudenza schematica da cui è eccezionalmente possibile
scostarsi soltanto in presenza di ragioni particolari che facciano apparire la
colpa del conducente come meno grave, segnatamente quando quest'ultimo ha seri
motivi per credere di non trovarsi ancora (o di non trovarsi più) nella zona di
limitazione della velocità (cfr. STF 1C_567/2008 del
17 aprile 2009 consid. 3.2 e rimandi).
In concreto, l'insorgente sostiene che il limite di velocità vigente sul tratto
di strada oggetto del rilevamento non sarebbe chiaro. Ritiene infatti che fra
l'ultimo segnale indicante il limite di velocità da lui incontrato ("Velocità
massima 50, Limite generale") - situato a oltre 1.6 km - e il luogo del
controllo radar vi sarebbero diverse intersezioni (almeno due rotonde e
un incrocio) che, giusta l'art. 16 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale
del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21), avrebbero reso caduco il suddetto
limite. Inoltre, la configurazione dei luoghi (in particolare la scarsa densità
edificatoria nella zona e la conformazione della strada, corrispondente in
tutto e per tutto ad una corsia di accelerazione atta ad immettere i veicoli
provenienti da Gravesano nella corsia in cui transitano quelli in uscita
dall'autostrada) lo avrebbe indotto a ritenere che il limite fosse
superiore a 50 km/h (cfr. ricorso, pag. 10 seg.). La tesi - che, come detto, il
ricorrente ha rinunciato a portare avanti in sede penale, impugnando la
sentenza della Pretura penale - è comunque priva
di fondamento. L'insorgente stesso ammette infatti che l'ultimo segnale
incontrato era il limite generale di 50 km/h (cfr. ricorso, pag. 10 e doc. E). Ora,
la limitazione generale della velocità a 50 km/h non si interrompe alla prima o
alle successive intersezioni ma si applica in tutta la zona molto
fabbricata, all'interno delle località (art.
4a cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13
novembre 1962 [ONC; RS 741.11]; cfr. pure art. 22 cpv. 3 OSStr); la stessa incomincia
al segnale "Velocità massima 50, Limite generale" (2.30.1) e termina
al segnale "Fine della velocità massima 50, Limite generale" (2.53.1;
art. 4a cpv. 2 ONC; cfr. pure art. 22 cpv. 3 OSStr). Non avendo il
ricorrente mai preteso l'esistenza, prima del punto del rilevamento radar, di
un segnale "Fine della velocità massima 50, Limite generale", non v'è
motivo per ritenere che la limitazione a 50 km/h non fosse più valida nel punto
del controllo e ciò indipendentemente dalla configurazione dei luoghi. Infatti,
per dottrina e costante giurisprudenza, i segnali e le demarcazioni,
quand'anche non siano collocati in modo regolare, devono in ogni modo essere
osservati - salvo casi manifestamente eccezionali che in concreto non ricorrono
- nella misura in cui creano per gli altri utenti della strada un'apparenza
giuridica che merita di essere protetta (cfr. STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016
consid. 4.2 che conferma la STA 52.2015.22 del 27 maggio 2015 consid. 3.2). Ne
discende che l'insorgente non aveva e non poteva in
ogni caso avere alcun serio motivo per ritenere di trovarsi in una zona in cui
non vigeva il limite di 50 km/h, vista peraltro la senz'altro profonda
conoscenza della strada in questione per chiunque sia, come lui, domiciliato
nel relativamente vicino Comune di Pura. Non sussistendo quelle particolari
circostanze esatte dalla giurisprudenza per negare l'adempimento dell'elemento
soggettivo, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza
federale secondo il quale il solo eccesso di 27 km/h all'interno di una località
- indipendentemente dalle
circostanze favorevoli (orario dell'infrazione, condizioni stradali e
meteorologiche buone, buona visibilità, traffico debole) in cui sarebbe stata
commessa l'infrazione, dalle specifi-cità della violazione (breve accelerazione
per sfruttare il semaforo verde) e dall'effettivo pericolo creato - è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti
oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai
sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Un simile schematismo è infatti indispensabile per assicurare la
parità di trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono
commesse in massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_293/2009 citata consid.
2.3.2).
Resta pertanto
unicamente da verificare se la revoca di 15 mesi disposta nei confronti del
ricorrente sia giustificata e proporzionata.
3.6. Dagli atti risulta
che in passato RI 1 è stato privato della patente già in due occasioni. In
particolare, nel 2014 è stato oggetto di una revoca di tre mesi a seguito di
un'infrazione grave, che ha finito di scontare il 19 marzo 2015. Il 24 maggio
2018 egli si è, come appena visto, reso autore di un'ulteriore infrazione grave
giusta l'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, avendo superato di 27 km/h il
limite di 50 km/h vigente all'interno della località di Manno. Tale infrazione
- commessa a distanza di meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa
misura amministrativa inflittagli per un'infrazione di pari importanza
perpetrata il 19 novembre 2014 - comporta già di per sé una revoca di ammonimento
della durata minima di 12 mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. c
LCStr.
Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va irrogata all'insorgente
occorre tuttavia tener presente la serietà della trasgressione di cui si è reso
protagonista. L'infrazione è inoltre stata commessa a distanza di soli tre anni
e mezzo dalla scadenza della precedente sanzione impostagli in forza dell'art.
16c LCStr e a meno di un anno e tre mesi dalla scadenza dell'ultima
revoca inflittagli giusta l'art. 16b LCStr (che ha finito di scontare il
28 febbraio 2017). Nel commisurare esattamente il periodo di revoca secondo i
criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, anche il tempo trascorso dalla
scadenza di una precedente revoca gioca infatti un ruolo decisivo, nel senso
che una recidiva a breve termine va punita con maggiore severità di una nuova
infrazione commessa al limite del periodo di prova (cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du
permis de conduire, Berna 2015,
pag. 543 e rif.). Non può poi che essere biasimata la recidiva specifica delle
infrazioni in cui è incorso, ciò che porta a dubitare che il ricorrente abbia
veramente tratto un insegnamento dalle precedenti misure (cfr. Mizel, ibidem). Invano egli si
prevale infine di un'asserita sua assoluta necessità professionale di condurre
un veicolo a motore, ritenuto come la giurisprudenza riconosca tale esigenza
con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così
dire, il posto di lavoro per l'amministrato (autisti di professione, conducenti
di taxi ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite
di guadagno consistenti e costi rilevanti (cfr. DTF 128 II 285 consid. 2.4, 123
II 572 consid. 2c; STA 52.2017.594 del 28 marzo 2018 consid. 3.2 e rif.). Ora,
in concreto è evidente che nulla impedisce all'insorgente, progettista di
impianti di riscaldamento, di utilizzare per gli spostamenti indispensabili
allo svolgimento della sua attività i mezzi pubblici o di farsi accompagnare da
terzi (cfr. STF 1C_178/2018 del 30 agosto 2018
consid. 3.3 e riferimenti). Lo stesso, in particolare la possibilità di
chiedere l'aiuto di terzi (segnatamente amici o parenti), vale per quanto
riguarda la sua attività di custode della capanna di __________. Gli inconvenienti legati alla revoca della licenza di
condurre costituiscono del resto uno degli effetti volutamente punitivi e,
dunque, preventivi di tale misura amministrativa, ragion per cui l'insorgente
non può che rimproverare se stesso per la situazione in cui viene ora a trovarsi.
Se ne deve concludere che,
tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa, del consistente grado di
colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente macchiata da
due iscrizioni nel SIAC, segnatamente della recidiva in cui è incorso giusta
l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr e del fatto che non ha una necessità
professionale di guidare veicoli a motore, il provvedimento di revoca di 15
mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente
confermato da questo Tribunale. Ancorché superiore al minimo legale di 12 mesi,
una misura di tale ampiezza risulta senz'altro giustificata siccome conforme al
diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, fermo restando che
previa frequentazione di un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità essa
potrà essere ridotta in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LCStr (cfr.
dispositivo n. 1.5 della risoluzione dipartimentale).
3.7. Il
ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 20 ottobre 2018 al 19 gennaio 2020 inclusi, ma le
procedure ricorsuali che ha preferito abbordare hanno sospeso l'esecuzione del
provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'insorgente
dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con
i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà
in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che le infrazioni
risalgono al maggio del 2018 e le revoche d'ammonimento vanno scontate
sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera