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Incarti n. 52.2021.217 52.2021.71
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sui ricorsi
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RI 1 e RI 2, RI 3,
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contro |
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a, b.
c. |
la decisione del 28 aprile 2021 (n. 2079) del Consiglio di Stato che respinge i ricorsi dei ricorrenti avverso le risoluzioni del 17 dicembre 2020 con cui il Municipio di Melano ha ordinato loro degli interventi di monitoraggio, nonché di ripristino e consolidamento delle parti di muro a valle/monte dei loro fondi (part. __________ e __________);
la decisione del 1° febbraio 2021 (n. 8) del Presidente del Governo, che respinge la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo di M__________ al suo ricorso contro il predetto ordine di eseguire gli interventi di monitoraggio; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 e RI 2 e RI 3 sono comproprietari di un fondo con un'abitazione (part. __________) situato a Melano, che sovrasta i terreni edificati di proprietà di M__________ (part. __________) e __________ (part. __________). Il pendio che separa la part. __________ dai due fondi sottostanti è, rispettivamente era sorretto da un'importante opera muraria, composta da più manufatti (muri e barbacani), costruiti in passato.
SCHEMA (sezione tra le part. __________ e __________; v. perizia pag. 10)
PART. __________ PART. __________
A
B
C
D
b. A seguito di
vicissitudini che non occorre illustrare, preso atto di un rapporto dell'Ufficio
tecnico di sopralluogo del 4 aprile 2016 (in cui era stata riscontrata l'esistenza
di crepe e distaccamenti nei suddetti manufatti e nell'edificio sulla part. __________),
con separate decisioni del 25 aprile 2016, il Municipio di Melano ha ordinato
ai proprietari dei tre fondi: (1) l'immediato monitoraggio tramite posa di
punti di controllo e rilievo dei muri di contenimento a valle rispettivamente
monte dei rispettivi fondi e (2) il loro consolidamento e ripristino. I
proprietari dei due mappali a valle (part. __________ e __________) non hanno
impugnato i provvedimenti. RI 1 e RI 2 e RI 3 (part. __________) hanno invece
dedotto davanti al Governo la decisione loro indirizzata, limitatamente all'ordine
di consolidamento e ripristino (2). Con giudizio del 20 febbraio 2019, il
Consiglio di Stato ha accolto il loro ricorso, annullando quest'ultimo
provvedimento, che ha in sostanza ritenuto prematuro prima delle risultanze del
monitoraggio, indicando che la sicurezza dei luoghi avrebbe se del caso potuto
essere ordinata con altri provvedimenti (quali eventuali picchettamenti e/o
puntellamenti).
B. a. Il 4 ottobre 2019
vi è stato un crollo dei manufatti (in particolare dei manufatti A, B e C, con
danni al muro D) sul pendio tra le part. __________ e __________, su un tratto
lungo circa 15 m.
b. A seguito di questo evento è stato aperto un procedimento penale contro
ignoti per titolo di franamento e violazione delle regole dell'arte edilizia
(art. 227 e 229 del Codice penale svizzero (CPS; RS 311). In tale ambito è stata commissionata
agli ing. __________ e dr. geol. __________ una perizia per verificare le
condizioni di abitabilità e agibilità degli edifici e manufatti sui fondi part.
__________, __________ e __________ e per indagare la dinamica e le cause all'origine
del crollo, che gli specialisti hanno rassegnato il 4 maggio 2020 (di seguito:
perizia).
Nel frattempo vi sono stati degli interventi di messa in sicurezza provvisoria
del versante (quali la posa di una rete Grenax ancorata; perizia pag. 11 segg.)
ed è stato installato un sistema di monitoraggio per identificare eventuali
nuovi movimenti del pendio e/o dei manufatti (perizia pag. 56 segg.).
Il 4 novembre 2019 è stata revocata parzialmente - a determinate condizioni - l'inagibilità
e inabitabilità dell'edificio sulla part. __________ (che era stata decretata
il 9 ottobre 2019, insieme all'inagibilità dei locali a monte degli stabili
sulle part. __________ e __________, cfr. perizia pag. 60).
C. a. Il 17 dicembre 2020, alla luce della citata perizia (che indica di continuare i monitoraggi e procedere ad un risanamento definitivo secondo le regole dell'arte), il Municipio ha intimato ai comproprietari del fondo part. __________ la seguente decisione:
1. Ai signori RI 1, RI 2 e RI 3, in qualità
di proprietari del mappale __________ RFD di Melano, viene ordinato di eseguire
con effetto immediato risp. continuare il monitoraggio continuativo
tramite la posa di nuovi punti di controllo
nell'abitazione e nei muri di contenimento rimasti a valle e il rilievo di
tutti i punti e della rete di ancoraggio (fessurimetri).
Il monitoraggio dovrà essere eseguito da uno specialista, il cui nominativo
dovrà essere immediatamente comunicato al Municipio, e che a scadenze regolari
dovrà riferire gli eventuali spostamenti al proprietario e in copia al
Municipio, la prima volta entro il 31 gennaio 2021.
2. Ai signori RI 1, RI 2 e RI 3, in qualità di proprietari del mappale __________ RFD di Melano, viene ordinato di procedere al consolidamento e ripristino della parte di muro di contenimento a valle di proprietà, e di presentare entro 60 giorni il relativo progetto, allestito da un progettista qualificato, nella forma della domanda di costruzione ordinaria.
b. Analoga risoluzione è stata intimata ai comproprietari del mapp. __________, come pure al proprietario del fondo part. __________, al quale il Municipio ha ingiunto segnatamente:
1. Al signor M__________, in qualità di
proprietario del mappale __________ RFD di Melano, viene ordinato di eseguire
con effetto immediato risp. continuare il monitoraggio continuativo
tramite la posa di appositi punti di controllo e rilievo (fessurimetri) della
rete di protezione provvisoria e dei muri di contenimento rimasti a monte.
Il monitoraggio dovrà essere eseguito da uno specialista, il cui nominativo
dovrà essere immediatamente comunicato al Municipio, e che a scadenze regolari
dovrà riferire gli eventuali spostamenti al proprietario e in copia al
Municipio, la prima volta entro il 31 gennaio 2021.
2. Al signor M__________, in qualità di proprietario del mappale __________ RFD di Melano, viene ordinato di procedere al consolidamento e ripristino della parte di muro di contenimento a monte della proprietà, e di presentare entro 60 giorni il relativo progetto, allestito da un progettista qualificato, nella forma della domanda di costruzione ordinaria.
D. a. Contro i
dispositivi 1 e 2 della predetta decisione, M_______ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato con due distinte impugnative, chiedendone il loro annullamento. Relativamente
all'ordine di monitoraggio - dichiarato immediatamente esecutivo dal Municipio
- ha inoltre postulato, in via cautelare, la restituzione dell'effetto
sospensivo al ricorso.
b. Anche RI 1 e RI 2 e RI 3 hanno dedotto dinnanzi al Governo la decisione
municipale loro destinata, formulando analoghe domande di giudizio.
c. Con risoluzione del 1° febbraio 2021, il Presidente dell'Esecutivo cantonale
ha respinto le due domande provvisionali
degli insorgenti, volte a restituire l'effetto sospensivo ai suddetti
ordini di procedere e continuare il monitoraggio.
d. M__________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale
cantonale amministrativo con ricorso del 17 febbraio 2021 (c), postulandone
l'annullamento e riproponendo la domanda cautelare rimasta inascoltata.
All'accoglimento del gravame si sono opposti il Governo e il Municipio.
e. Nel frattempo, il giudice delegato di questo Tribunale ha dichiarato
irricevibile un'impugnativa presentata da RI 1 e RI 2 avverso lo stesso
giudizio presidenziale (ma avente per oggetto l'effetto sospensivo del ricorso
da essi interposto al Governo contro l'ordine municipale di consolidamento e
ripristino, STA 52.2021.70 del 22 febbraio 2021).
E. Con pronuncia del 28
aprile 2021, il Consiglio di Stato ha respinto nel merito le impugnative dei
ricorrenti RI 1 e RI 3 e di M__________ contro le rispettive decisioni
municipali del 17 dicembre 2020, che ha confermato, togliendo a un eventuale
ricorso l'effetto sospensivo.
Illustrati i fatti e il quadro normativo applicabile, il Governo ha anzitutto
osservato come entrambi i fondi degli insorgenti presentassero tuttora un
rischio d'instabilità, ammettendo la necessità e l'urgenza di un intervento di
monitoraggio e risanamento definitivo. Ha quindi difeso la scelta del Municipio
di rivolgersi a tutti i diversi proprietari, perlomeno perturbatori per
situazione, cui compete il potere di disporre dei fondi, oltre che la
responsabilità per i difetti già insiti nei manufatti crollati. Irrilevante
sarebbe invece l'eventualità che possano esservi altri corresponsabili dell'evento
verificatosi. Il Governo ha in seguito tutelato i provvedimenti ordinati, che
ha ritenuto sufficientemente definiti e conformi al principio di
proporzionalità. Considerata superata la richiesta dei ricorrenti RI 1 e RI 3
di conferire effetto sospensivo al loro gravame contro l'ordine di
consolidamento (che il Municipio aveva confermato non essere stato dichiarato
immediatamente esecutivo), il Governo ha nondimeno privato di effetto
sospensivo un eventuale ricorso contro il suo giudizio, per ragioni di
interesse pubblico alla sicurezza.
F. Mediante
distinte impugnative, RI 1 e RI 2 e RI 3 nonché M__________ impugnano ora il
predetto giudizio davanti a questo Tribunale, chiedendo che sia annullato
insieme alle rispettive risoluzioni municipali. In via cautelare, postulano la
restituzione dell'effetto sospensivo ai loro gravami.
a. In particolare, con il loro ricorso del 19 maggio 2021 (a), i
comproprietari RI 1 e RI 3 - dopo aver ripercorso i fatti salienti e le ingenti
spese già sopportate - eccepiscono anzitutto una carenza di motivazione del
giudizio impugnato. Sostengono poi che l'ordine sarebbe inattuabile, poiché
essi sarebbero solo parzialmente perturbatori per situazione (il
consolidamento del pendio dovrebbe avvenire prima sulla part. __________, su
cui non hanno potere di disposizione, o comunque in modo coordinato). L'ordine,
aggiungono, sarebbe impreciso e sproporzionato. Anzitutto perché non fornisce
indicazioni sul tipo di monitoraggi richiesti. Inoltre, non precisa nemmeno
come debba essere attuata la messa in sicurezza definitiva del versante; al
riguardo ribadiscono l'importanza di un concetto di sistemazione unico (che
includa le opere di sostegno sul fondo sottostante), che avrebbe piuttosto
dovuto coordinare e mettere in atto il Comune (se del caso a spese dei
proprietari). Censurano inoltre la congruità del termine (60 giorni) per
eseguire il consolidamento e ripristino definitivo (tramite la presentazione di
una domanda di costruzione), che non permetterebbe di ponderare più soluzioni.
Negano in ogni caso che vi sia un'urgenza a mettere in sicurezza il pendio o ad
attivare monitoraggi più estesi di quelli già installati in base alla perizia,
rilevando ad ogni modo di aver già predisposto un ulteriore sistema di
monitoraggio, tramite uno studio d'ingegneria.
b. Con la propria impugnativa di data identica (b), M__________,
illustrati a sua volta i fatti, eccepisce in particolare l'illegittimità dell'ordine,
in quanto non rivolto nei confronti dei reali responsabili del crollo
(perturbatori per comportamento). In tal senso, nega da parte sua qualsiasi
responsabilità, affermando che il dissesto andrebbe imputato - oltre che a
terzi (proprietari dei fondi a monte) - soprattutto allo stesso Comune (che dal
2016 avrebbe omesso di monitorare il pendio, per il tramite della ditta
incaricata __________ SA, a cui andrebbe addebitata anche la causa scatenante
il crollo). Irrilevanti sarebbero invece i difetti già insiti nei manufatti di
sua proprietà. Anch'egli lamenta inoltre un'insufficiente chiarezza della
decisione municipale e la violazione del principio di proporzionalità. Contesta
infine il giudizio su tasse e ripetibili.
G. All'accoglimento delle
due impugnative si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene il Municipio, contestando puntualmente le tesi
addotte nei due ricorsi con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in
appresso.
H. In sede di repliche e
dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive
conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le loro tesi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
(LE; RL 705.100) e 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Pacifica è la
legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dal
giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Le
impugnative, tempestive (art. 68 cpv. 1 e 2 LPAmm), sono dunque ricevibili in
ordine.
1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere decisi
con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm), che può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La perizia raccolta nel
procedimento penale è già agli atti, unitamente a dei verbali d'interrogatorio prodotti
dalle parti. Il richiamo dell'intero incarto penale non appare idoneo a portare
ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. Non è invece ben
dato di vedere come questo Tribunale possa a questo stadio indire un
esperimento di conciliazione (art. 23 LPAmm) per valutare altre eventuali
soluzioni concordate e coordinate, come richiedono gli insorgenti RI 1 e
RI 3.
2. 2.1. Gli
insorgenti RI 1 e RI 3 lamentano anzitutto una violazione del loro diritto di
essere sentito, per il fatto che la precedente istanza non avrebbe
sufficientemente motivato la propria decisione, in specie in merito all'urgenza
e alla congruità del termine per mettere in atto le misure di consolidamento e
ripristino.
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio
della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione
della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima
norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una
decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle
facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere
efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid.
5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione
sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla
decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda
il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2,
137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a
una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai
diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010
consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.3. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1).
Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere
sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando
l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di
ricorso che, come in concreto, può esaminare liberamente le questioni di fatto
e di diritto che si pongono o - anche se la lesione è di una certa gravità -
quando il rinvio all'istanza precedente costituisca una formalità priva di
senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante
interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 137 I 195 consid.
2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
2.4. In concreto dal giudizio impugnato è possibile desumere con sufficiente
chiarezza le ragioni che hanno spinto il Governo a confermare i controversi
ordini di monitoraggio e di consolidamento e ripristino, il quale si è in
particolare espresso anche sulle necessità e urgenza che li giustificano (cfr.
consid. 3). È ben vero che con tale motivazione la precedente istanza non ha anche
evaso in modo esplicito la censura sollevata dall'insorgente relativa alla
congruità del termine per eseguire l'ordine di messa in sicurezza definitiva
(presentando il relativo progetto, nella forma della domanda di costruzione).
Richiamandosi alla perizia degli ing. __________ e __________, ha invero
comunque ricordato l'esigenza di procedere in tempi brevi (citato
consid. 3). Sia come sia, quand'anche la critica fosse fondata, bisogna
considerare che i ricorrenti non sono stati privati della possibilità di
impugnare con cognizione il giudizio impugnato e riproporre in questa sede tutte
le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che, se anche vi fosse stata
una lesione del loro diritto di essere sentiti, la stessa andrebbe considerata
sanata, atteso che, come detto, gli insorgenti hanno potuto difendersi
compiutamente dinnanzi a questo Tribunale. Oltretutto, in concreto, un rinvio
degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in
un'ottica di economia processuale.
3. 3.1. In
generale, per eliminare un pericolo o una situazione altrimenti lesiva di un
bene di polizia l'autorità esecutiva è tenuta ad intervenire nei confronti del
perturbatore (Störerprinzip). Quale perturbatore è considerato non solo
colui che cagiona, mediante il comportamento proprio o di terzi di cui è
responsabile, una situazione contraria alle disposizioni a tutela di un bene di
polizia (perturbatore per comportamento; Verhaltens- oder Handlungstörer),
ma anche chi ha la disponibilità, giuridica o fattuale, della cosa da cui è
scaturita la turbativa per il bene tutelato (perturbatore per situazione;
Zustandsstörer), quale il proprietario di un fondo (cfr. DTF 143 I 147
consid. 5, 107 Ia 19 consid. 2a, STF 1C_292/2017 del 15 settembre 2017 consid.
3.1; STA 52.2002.424 del 7 febbraio 2003 consid. 2.1
confermata da STF 1P.190/2003 del 30 giugno 2003; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, Zurigo/San Gallo 2020, n. 2614). Quest'ultimo deve
rispondere di uno stato non conforme al diritto sul suo fondo indipendentemente
dalla causa e da una sua eventuale colpa (cfr. STF 1C_292/2017 citata consid.
3.1 e rinvii; STA 52.2019.485 del 29 gennaio 2020 consid. 2.1, 52.2002.424
citata consid. 2.1 e rimandi; Häfelin/Müller/Uhlmann,
op. cit., n. 2614).
3.2. Per dottrina e giurisprudenza, in presenza di più perturbatori, l'autorità
può rivolgersi alternativamente o cumulativamente ad ogni perturbatore per
comportamento o per situazione per conseguire il ripristino di una situazione
conforme al diritto. Nella scelta del perturbatore, al quale rivolgersi, essa
gode di un certo potere d'apprezzamento (cfr. DTF 107 Ia 19 consid. 2b; STF
1C_292/2017 citata consid. 3.1 e rinvii; STA 52.2002.424 citata consid. 2.2; Bernhard Waldmann/René Wiederkehr,
Allgemeines Verwaltungsrecht, litera B, 2019, n. 82). Di principio occorre
rivolgersi anzitutto al perturbatore che si trova nella condizione migliore per
riportare una situazione conforme al diritto. Questo vale in particolare in
caso d'urgenza: se la turbativa o il pericolo deve esser eliminato al più
presto per impedire un grave danno, la scelta deve ricadere su quel
perturbatore che si trova più prossimo alla fonte del pericolo e che appare più
idoneo a ripristinare l'ordine pubblico. Se invece il ripristino non è urgente
e lo stato di turbativa dura da molto tempo, la scelta può avvenire secondo
altri criteri, preferibilmente operanti maggiori differenziazioni, stabiliti
non più o non esclusivamente in funzione dell'esigenza di rapidità ed efficacia
dell'intervento (cfr. DTF 107 Ia 19 consid. 2b; STA 52.2002.424
citata consid. 2.2; Häfelin/Müller/Uhlmann,
op. cit., n. 2628; Waldmann/Wiederkehr,
op. cit., n. 82; Pierre Tschannen/Ulrich
Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, n. 35).
3.3. Competente ad ordinare il ripristino di una situazione conforme al
diritto è il Municipio, al quale gli art. 107 cpv. 1 LOC e 35 LE affidano
l'esercizio delle funzioni di polizia locale, rispettivamente il compito di
vigilare sulla buona conservazione delle opere edilizie, ordinando a seconda
dei casi il restauro, il consolidamento o la demolizione, con facoltà
d'intervento sostitutivo a spese dell'obbligato in caso d'urgenza o
d'inadempimento.
Le misure imposte al perturbatore in base all'art. 35 LE per eliminare il
pericolo e ripristinare una situazione conforme al diritto devono rispettare il
principio della proporzionalità. Devono quindi essere idonee a conseguire il
risultato auspicato, apparire necessarie e limitare nella misura minima
possibile le libertà individuali. Tra il risultato previsto e le restrizioni
necessarie deve inoltre sussistere un rapporto
ragionevole. L'ordine non deve in sostanza eccedere quanto richiesto
dalle circostanze per ristabilire una situazione conforme al diritto (cfr. STA
52.2019.485 citata consid. 2.2 e 2.3; 52.2002.424 citata consid. 2.3; Adelio Scolari, Commentario, II ed.,
Cadenazzo 1996, n. 1102 ad art. 35 LE).
4. 4.1. In
concreto, come rettamente indicato dal Governo, va anzitutto considerato che i
fondi dei ricorrenti presentano tuttora un rischio di ulteriori scoscendimenti.
Gli interventi preliminari di messa in sicurezza del pendio e monitoraggio
posti in atto dopo il dissesto del 4 ottobre 2019 (cfr. perizia, pag. 11 segg.
e 56 segg.) non hanno eliminato la situazione di pericolo. Il rischio latente è
effettivamente attestato dal referto peritale del 4 maggio 2020 dell'ing. __________
e del dr. geol. __________. Sebbene questi ultimi abbiano rilevato che non sono
stati registrati movimenti anomali in corrispondenza del muro sotto l'abitazione
della part. __________ durante i lavori di sgombero e successiva applicazione
della rete Grenax ancorata, gli specialisti hanno tuttavia indicato come questa
sistemazione provvisoria non esime i proprietari dei mappali __________ e __________
dal continuare i regolari monitoraggi e procedere in tempi brevi a un
intervento di risanamento definitivo secondo le regole dell'arte (cfr.
perizia pag. 57; cfr. pure pag. 15, da cui risulta che la predetta rete è stata
posata per la messa in sicurezza provvisoria del pendio fino alla
realizzazione delle opere di sostegno definitive da parte dei proprietari).
Essi hanno inoltre precisato che le misure di tutti gli strumenti (inclinometri,
fessurimetri ed estensimetro) devono essere lette a intervalli regolari al
fine di identificare l'eventuale attivazione di nuovi meccanismi d'instabilità
e questo fino a quando non saranno realizzate le opere di sostegno definitive, ricordando
pure che è responsabilità del comune di Melano e dei proprietari di mappali
__________ e __________ garantire questo monitoraggio facendo capo a un
geometra qualificato (perizia pag. 59). In queste circostanze, a
giusta ragione l'istanza inferiore ha ritenuto che fosse data la più importante
delle premesse per un intervento dell'autorità locale, volto a eliminare una
situazione di rischio. La persistenza di questo status è del resto
avvalorata anche dall'inabitabilità e inagibilità che tuttora interessa una
parte (sud) dell'edificio dei ricorrenti RI 1 e RI 3 e i locali a monte dello
stabile dell'insorgente M__________ (cfr. perizia pag. 60). Non permette invece
di ritenere che il pericolo sia scomparso la circostanza che l'ulteriore
sistema di monitoraggio recentemente fatto installare dai ricorrenti RI 1 e RI
3 abbia evidenziato, a due mesi di distanza, solo degli spostamenti minimi
(ca. 1-2 mm), da attribuire a differenze di temperature e che si possa in
ogni caso escludere uno spostamento preoccupante sia per la casa che per il
muro (cfr. rapporto del 25 maggio 2021 dell'ing. ____________________, doc.
B). Questa circostanza conferma soltanto che i predetti stanno monitorando il
pendio, come del resto loro ordinato dal Municipio. La precarietà della
situazione, come pure la necessità e la premura di un intervento risolutivo in
tempi brevi permangono (seppur, in base a quanto dichiarato dal Municipio,
non vi sia attualmente una situazione tale da richiedere un suo intervento
diretto in base all'art. 35 cpv. 3 LE, cfr. dupliche del 12 e 15 luglio 2021,
pag. 4). I ricorrenti non hanno del resto apportato alcun elemento oggettivo
che smentisca la citata perizia e permetta in particolare di concludere che si
possa prescindere da un intervento di risanamento definitivo a corto termine,
come richiesto.
4.2. Ferma questa premessa, immune da violazioni del diritto è la scelta dell'autorità
locale di indirizzare gli ordini di monitoraggio e di consolidamento e
ripristino del pendio ai ricorrenti. Come indicato dal Governo, non vi è dubbio
che essi, in quanto proprietari del versante franato e in stato precario,
debbano essere considerati almeno perturbatori per situazione. Determinante al
riguardo è unicamente che essi abbiano il potere fattuale e giuridico di
disporre dei rispettivi terreni, ciò che permette loro - prima di ogni altro -
di attuare con sollecitudine i provvedimenti ordinati dal Municipio eliminando
la fonte del pericolo che scaturisce dai loro fondi e dalle relative opere (di
cui sono peraltro chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 58 seg. del Codice
delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220). Poco conta che le cause del
dissesto sarebbero, secondo il ricorrente M__________, da imputare ad omissioni
dell'autorità comunale (soprattutto in relazione ai mancati monitoraggi)
rispettivamente ad atti illeciti dei proprietari dei vicini mappali (che
nel 2011, durante i lavori di costruzione sul mapp. __________, avrebbero
permesso il transito di mezzi pesanti sul piazzale della part. __________). Infatti,
a prescindere dal fatto che il Comune contesta fermamente le sue tesi, diversamente
da quanto sembra assumere il proprietario della part. __________, i
provvedimenti ordinati dall'Esecutivo locale non sono volti a stabilire
responsabilità e suddivisione del risarcimento dei danni causati dal dissesto
(cfr. STF 1P.190/2003 citata consid. 4.3). Nel presente contesto, inapplicabile
è pure il principio di causalità (Verursacherprinzip) a cui sembra
appellarsi il ricorrente M__________ (cfr. Tschannen/
Zimmerli/Müller, op. cit., n. 36 segg. e 40). A ciò aggiungasi peraltro
che le singole responsabilità per le cause all'origine del crollo (che i periti
hanno individuato in più fattori, ma in primo luogo a gravi errori di
progettazione dei manufatti sul pendio, cfr. perizia pag. 61 seg.) appaiono a
questo stadio tutt'altro che liquide.
4.3. I provvedimenti ordinati appaiono infine sufficientemente definiti e
convenientemente ragguagliati allo scopo perseguito, come concluso dalla
precedente istanza.
Sufficientemente chiaro è anzitutto l'ordine di eseguire rispettivamente
continuare il monitoraggio che, come risulta dalle decisioni del 17 dicembre
2020 e confermato dal Municipio, va soprattutto inteso nel senso che i
ricorrenti devono continuare ad assicurare un sistema di monitoraggio a regola
d'arte facendo capo a uno specialista, analogamente a quanto già avvenuto dopo
il dissesto e raccomandato dai periti (cfr. risposta pag. 5; cfr. pure perizia
pag. 59). E ciò all'evidente fine di identificare tempestivamente eventuali
nuovi movimenti del pendio e/o dei manufatti (cfr. perizia pag. 59). È del
resto quanto hanno già messo in atto gli stessi ricorrenti RI 1 e RI 3,
rivolgendosi peraltro al medesimo studio già incaricato di monitorare il pendio
e i manufatti successivamente al crollo del 4 ottobre 2019 (cfr. citato
rapporto di cui al doc. B e allegato 4 alla perizia; cfr. pure inc.
52.2021.217, risposta del Municipio del 7 giugno 2021 pag. 14 e scritto del 1°
aprile 2021 di cui al doc. 2, da cui emerge che anche il ricorrente M__________
e i proprietari __________ si sono attivati per mettere in atto i monitoraggi
dell'opera muraria tramite la __________ SA, ing. __________).
Tutto sommato abbastanza definito è pure il provvedimento con cui il Municipio
ha imposto ai proprietari di procedere al consolidamento e al ripristino delle
parti di muro di contenimento a valle rispettivamente a monte delle rispettive proprietà,
presentando un progetto - allestito da un progettista qualificato - nella forma
della domanda di costruzione ordinaria. È ben vero che le singole decisioni non
indicano puntualmente in che modo debba avvenire il suddetto ripristino, come
lamentano i ricorrenti RI 1 e RI 3. È però altrettanto vero che la concreta
messa in sicurezza definitiva, che gli stessi insorgenti stanno peraltro già
pianificando, dal profilo tecnico, così come anche emerge dall'email del 29
aprile 2021 del loro patrocinatore (doc. 3 prodotto dal Municipio), presuppone
anzitutto una valutazione specialistica - che spetta agli interessati
raccogliere - che includa indagini geologiche e tutte le verifiche statiche del
caso (cfr. in tal senso email citata, che richiede al magistrato inquirente l'accesso
ai calcoli statici e dimensionamento della rete con relativi ancoraggi, il
rilievo morfologico dello studio di geomatica __________ SA e il rapporto dello
studio __________ SA relativo alle caratteristiche geotecniche del terreno
raccolti dai periti __________ e __________; cfr. pure perizia a pag. 26,
laddove indica che il citato rilievo è destinato a servire anche per la futura
messa in sicurezza nell'ambito degli interventi di ripristino che i proprietari
dovranno intraprendere). È quindi sulla base di una tale valutazione che
potranno essere puntualizzati i dettagli del progetto delle opere di
consolidamento e ripristino ordinate dall'Esecutivo comunale, secondo le regole
dell'arte. In tal senso v'è quindi da ritenere che, così come formulate, le
decisioni permettono agli astretti di definire al meglio i particolari degli
interventi necessari, lasciando loro un sufficiente margine di manovra in sede
di progettazione, anche in un'ottica di contenimento dei costi, così come
osservato dal Governo. Per quanto possa invece apparire infelice la scelta dell'autorità
locale di indirizzare loro tre distinte risoluzioni, è comunque evidente che
gli interventi che i proprietari sono chiamati a pianificare e attuare sui
propri fondi implicano un certo onere di coordinamento, che impone loro di
tener conto delle rispettive opere (e ciò proprio per evitare di incorrere in
ulteriori errori di progettazione, come quelli ravvisati nella perizia, cfr. ad
es. pag. 52). Nella misura in cui i proprietari non dovessero presentare
congiuntamente un'unica domanda di costruzione, resta inteso che spetterà al
Municipio verificare (se del caso interpellando gli specialisti) che i singoli
interventi siano sufficientemente coordinati tra loro, ai fini di una messa in
sicurezza definitiva dell'intero pendio. Da respingere è invece la censura dei
ricorrenti RI 1 e RI 3 in merito alla congruità del termine (60 giorni)
impartito dal Municipio, che come visto si riferisce solo alla presentazione
del progetto (nella forma della domanda di costruzione), non anche all'attuazione
delle opere. A maggior ragione se si considera che i predetti si sono già
attivati per pianificare gli interventi di consolidamento definitivo del pendio
(cfr. doc. 3, citata email del 29 aprile 2021 ed email del 20 aprile 2021 dell'PA
1).
Stante quanto precede, i provvedimenti ordinati non possono che essere
confermati, in quanto giustificati e conformi al principio di proporzionalità.
Essi mirano infatti solo ad allontanare una situazione di pericolo, mediante
opere di monitoraggio e consolidamento necessarie a prevenire ulteriori
possibili smottamenti, senza pregiudicare in modo importante l'utilizzazione
dei fondi. Non portano invece ad altra conclusione le lamentate difficoltà di
natura personale ed economica derivanti ai ricorrenti, peraltro non suffragate
da alcun riscontro oggettivo.
Per il resto, al pari di quanto già fatto dall'Esecutivo cantonale, al
Municipio non possono che essere ricordati i mezzi a sua disposizione per
garantire l'osservanza dei diversi ordini impartiti, in caso di mancato
adempimento da parte degli interessati (cfr. giudizio impugnato consid. 7).
Resta parimenti riservato l'art. 35 cpv. 3 LE, in caso di modifica delle
circostanze (cfr. supra consid. 4.1 in fine).
5. Da respingere
sono infine le critiche con cui il ricorrente M__________ contesta
sommariamente il giudizio sugli oneri processuali, in particolare dal profilo
della ripartizione tra le parti.
5.1. Giusta l'art. 47 cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa può applicare
alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione
dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale
e della situazione finanziaria delle parti. L'importo di questa tassa oscilla
tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr. 30'000.-
(procedimenti a carattere pecuniario). La tassa di giustizia va posta di regola
a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei
costi e di equivalenza (cfr. tra tante, STA 52.2016.402 del 10 dicembre 2018
consid. 5.2 e rinvii; Marco Borghi/Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2
ad art. 28). Per l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso hanno inoltre
l'obbligo di condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla
controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Soccombente, ai
sensi delle citate disposizioni, è la parte che propone un ricorso infondato o
che resiste senza successo a un ricorso fondato (cfr. RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art.
31). In entrambi i casi, per quanto riguarda la fissazione degli importi
riferiti a queste spese, l'autorità amministrativa gode di un certo potere di
apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale soltanto nella misura in cui
integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso
di potere; in altri termini, soltanto quando appare insostenibile (STA
52.2016.402 citata consid. 5.2, 52.2015.18 del 29 aprile 2015 e rimandi).
5.2. In concreto, il Governo - dopo aver respinto le due impugnative di M__________
e quella degli insorgenti RI 1 e RI 3 - ha suddiviso la tassa di giustizia (di
fr. 1'400.-) tra questi ultimi (fr. 650.-) e il ricorrente M__________ (fr.
750.-). Ha inoltre imposto ai soccombenti di rifondere al Comune le seguenti
indennità a titolo di ripetibili: fr. 1'000.- a carico dei comproprietari della
part. __________ e fr. 1'800.- a carico del ricorrente M__________.
Ora, considerato che quest'ultimo, a differenza degli insorgenti RI 1 e RI 3,
si è aggravato davanti al Governo con due impugnative distinte - la prima
contro il solo ordine di monitoraggio (decisione del 17 dicembre 2020, disp. n.
1; inc. EDI.2021.7), la seconda contro l'ordine di consolidamento e ripristino
(disp. n. 2; EDI.2021.19) - non v'è chi non veda come la suddetta ripartizione
di tassa e ripetibili tra i ricorrenti non presti il fianco a critiche, in
quanto mera conseguenza del maggior onere lavorativo determinato dalla
strategia processuale di M__________.
Resiste inoltre alle sue sommarie critiche la decisione del Governo, conforme
all'art. 49 cpv. 2 LPAmm, di attribuire al Comune di Melano un'indennità per
ripetibili, avuto riguardo al fatto che non è dotato di un proprio servizio
giuridico, come pure alla luce della complessità della lite e dell'esigenza di assicurare
un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla decisione (cfr. giudizio
impugnato consid. 8 e rimandi alla giurisprudenza).
6. 6.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, i ricorsi (a) e (b) del 19 maggio 2021
contro il giudizio governativo del 28 aprile 2021 sono respinti.
6.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta alla restituzione dell'effetto sospensivo al gravame in questa
sede.
7. 7.1. Il ricorso
(c) del 17 febbraio 2021 presentato da M__________ contro la pronuncia del 1°
febbraio 2021 del Presidente del Governo va invece stralciato dai ruoli, poiché
divenuto privo d'oggetto. Il successivo giudizio di merito del 28 aprile 2021
di cui si è appena detto ha infatti privato di qualsiasi effetto pratico la
decisione del Presidente qui impugnata.
Resta dunque solo da accertare, in via pregiudiziale e sommaria, il verosimile
esito di questo ricorso al fine di stabilire l'aggravio della tassa di
giustizia e l'assegnazione delle ripetibili in base agli art. 47 e 49 LPAmm
(cfr. RDAT II-2002 n. 52 consid. 4.2, II-1996 n. 11 consid. 4, 1984 n. 27
consid. 2; STA 52.2020.70/ 52.2019.567 del 19 maggio 2020 consid. 8.1,
52.2010.316 del 31 maggio 2012).
7.2. Al riguardo va anzitutto ricordato che per l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha
effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano
altrimenti. L'esclusione o la revoca preventive dell'effetto sospensivo a un
eventuale ricorso da parte dell'autorità decidente, rispettivamente la
concessione di tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione
dichiarata immediatamente esecutiva, dipendono dal confronto degli interessi
contrapposti: l'esecutività immediata si giustifica quando l'interesse pubblico
a una sollecita attuazione delle decisioni prevale su quello dell'amministrato
a che le decisioni non esplichino effetti prima della loro crescita in
giudicato formale. Al pari del giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo,
quello sulla concessione di un tal effetto all'impugnativa interposta contro
una decisione dichiarata immediatamente esecutiva è un giudizio d'apparenza,
frutto dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente,
tenuta a soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi pubblici e
privati. Nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la
ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una
valutazione prima facie degli elementi di giudizio noti. In
questa valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito,
permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque
difficilmente modificabili; per questo stesso motivo essa può tener conto del
probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso. In tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale,
sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il
profilo della violazione del diritto, segnatamente dell'abuso del potere
d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). L'istanza di ricorso deve
quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità
inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata sia sorretta da
motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del diritto,
segnatamente quello di proporzionalità (cfr. STA 52.2019.272 del 27 agosto 2019
consid. 4.1 e rinvii, confermata da STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019;
52.2018.322 del 14 settembre 2018 consid. 4.1 e rimandi, confermata da STF
1C_534/2018 del 2 novembre 2018).
7.3. Ferme queste premesse, in concreto v'è da ritenere che il citato ricorso
di M__________ contro il giudizio cautelare non avrebbe avuto esito
favorevole, perché la ponderazione degli interessi contrapposti operata dal
Presidente dell'Esecutivo cantonale era comunque sostenibile, in quanto fondata
su ragioni oggettive e pertinenti.
La decisione del Municipio di conferire immediata esecutività al citato ordine
di monitoraggio è infatti stata motivata con la necessità di prevenire
eventuali ulteriori crolli e garantire la sicurezza dei luoghi e degli stessi
proprietari. Tale esigenza appariva del resto già comprovata dalla perizia
degli ing. __________ e dr. geol. __________, i quali avevano indicato come gli
interventi di messa in sicurezza provvisoria non esimessero i proprietari dal
continuare i regolari monitoraggi (cfr. perizia pag. 57 e 59). L'interesse
pubblico alla sicurezza di cose e persone addotto dal Municipio appariva
pertanto prevalente rispetto a quello privato del ricorrente a sottrarsi all'immediata
attuazione del provvedimento. Ne discende che rifiutandosi di restituire l'effetto
sospensivo al gravame inoltratogli dal ricorrente M__________ (incentrato più
che altro su questioni di merito), nemmeno il Presidente del Governo ha fatto
un uso scorretto, segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm), del
potere di apprezzamento che la legge gli riserva. Ben poteva in particolare attribuire
un peso accresciuto al citato interesse pubblico alla sicurezza piuttosto che a
quello privato (in specie economico) dell'insorgente, che, in base a quanto già
comunicato dall'autorità locale, si è frattanto attivato per mettere in atto i
monitoraggi (cfr. supra consid. 3.3 e scritto dell'11 maggio 2021 del
Municipio, inc. 52.2021.71).
8. Dato l'esito, la
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), commisurata in funzione del
dispendio occasionato dai tre ricorsi (a, b e c), è posta a carico degli
insorgenti, in quanto soccombenti.
Questi ultimi sono inoltre tenuti a rifondere al Comune di Melano, assistito da
un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art.
49 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. I ricorsi (a) e (b) sono respinti.
2. Il ricorso (c) è stralciato dai ruoli.
3. La tassa di
giustizia di fr. 2'500.-, già anticipata, è suddivisa tra il ricorrente M__________
(fr. 1'400.-) e gli insorgenti RI 2 e RI 1 e RI 3 (fr. 1'100.-). Agli stessi
vanno restituiti i rispettivi importi versati in eccesso a titolo di anticipo.
I ricorrenti sono inoltre tenuti a rifondere al Comune di Melano l'importo di
fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per questa sede, così ripartito: fr. 1'700.-
a carico di M__________ e fr. 1'300.- a carico dei ricorrenti RI 2 e RI 1 e RI
3.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera