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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 2 dicembre 2020 (n. 6476) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa inoltrata dall'CO 1, avverso la risoluzione dell'8 gennaio 2019 con la quale il Municipio di Maggia ha rilasciato a RI 1 la licenza edilizia per la riattazione e trasformazione in abitazione secondaria dei suoi rustici (part. __________, sezione Moghegno); |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario di
un terreno in pendio (mapp. __________) situato a Moghegno, in località
Pii/Lairèe, a monte della strada che conduce a Lodano. Sul fondo, incluso nel
comprensorio del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e
impianti protetti (PUC-PEIP), vi sono due rustici dismessi (sub A e B), un
tempo adibiti a stalla-fienile, censiti nell'inventario degli edifici fuori
delle zone edificabili (IEFZE) quali fabbricati meritevoli di conservazione,
categoria 1a (schede n. __________ e __________, inventario approvato con
ris. gov. n. 8490 del 27 settembre 1994).
L'area tra lo stabile a valle (sub B; ex part. __________ sub A)
e quello a monte (sub A; ex part. __________) è parzialmente definita da
due muretti a secco (ex part. __________ sub b).
ESTRATTO MAPPE CATASTALI 2018 e 1978
N
B. a. Il 26 settembre 2016, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente una domanda preliminare informativa con cui RI 1 aveva chiesto se i due rustici potevano essere riattati e trasformati in abitazione secondaria in base agli art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e 39 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). Premesso che gli stabili presentavano ancora le condizioni che ne avevano determinato la classificazione quali edifici meritevoli di conservazione, l'autorità dipartimentale ha indicato che la trasformazione, di principio, era ammissibile, purché al momento dell'inoltro della domanda ordinaria le condizioni degli edifici non si fossero ulteriormente deteriorate.
b. Nel settembre 2018,
RI 1 ha presentato una domanda di costruzione ordinaria per trasformare i due
rustici in un'abitazione secondaria. Il progetto prevede anzitutto di unire i
due subalterni, demolendo la facciata ovest del sub B e innalzando i citati
muretti a secco, in modo da ricavare un unico stabile, articolato su due corpi
(con un pian terreno e un primo piano).
SCHEMA STILIZZATO SEZIONE
Secondo i piani e la
relazione tecnica, buona parte delle altre murature perimetrali esistenti
saranno inoltre ricostruite (riutilizzando le pietre del posto) e
innalzate (+ ca. 25 cm), formando anche nuove aperture (feritoie). Le porte
esterne saranno sostituite e parzialmente ingrandite. Sarà poi rifatto il tetto
in piode (da cui sporgerà anche un nuovo comignolo), riprendendo orientamento,
pendenze e sporgenze delle coperture esistenti (per lo più crollate). Sul lato
nord, sotto la falda allungata del corpo a monte, verrà inoltre aggiunto un vano
(destinato a un boiler a termopompa). Relativamente alla sistemazione esterna,
il progetto prevede di migliorare un camminamento e mantenere una
pergola esistente; contempla infine un nuovo impianto di smaltimento delle
acque luride (fossa settica con pozzo perdente).
c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 107518), subordinato a
determinate condizioni, l'8 gennaio 2019 il Municipio ha rilasciato il permesso
richiesto.
C. Con giudizio del 2 dicembre 2020, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata dall'CO 1, annullando la licenza edilizia.
Dopo aver illustrato gli scopi perseguiti dal PUC-PEIP, il Governo ha in sostanza ritenuto che già al momento della presentazione della domanda di costruzione gli edifici non presentassero più gli estremi per poter essere qualificati come meritevoli di conservazione, in particolare a seguito del crollo del tetto sia dell'edificio a valle, sia di quello, almeno parziale, del rustico a monte, incluso il muro perimetrale alla sua radice. Ha quindi reputato non soddisfatte le condizioni poste dall'art. 39 cpv. 2 OPT (in mancanza di un edificio esistente), sottolineando inoltre come la giurisprudenza richieda non solo l'esistenza di elementi che permettono di ricostruire in proiezione l'edificio (con un esame architettonico/storico), bensì anche la sussistenza dei suoi timpani originali e di tutta la muratura perimetrale. Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il progetto prevedesse comunque degli interventi eccedenti a quanto concesso dalle norme di attuazione del PUC-PEIP (con particolare riferimento al corpo centrale, originariamente non presente).
D. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullato e che sia rilasciata la licenza edilizia per la riattazione e trasformazione dei rustici in abitazione secondaria.
Il ricorrente puntualizza anzitutto che gli interventi richiesti riguardano due edifici e non tre, essendo il corpo centrale un collegamento tra i due subalterni, da sempre presente, che avrebbe condiviso il tetto dello stabile a valle. Ricordato l'iter procedurale seguito, sostiene in buona sintesi che sarebbero dati i presupposti per trasformare i due rustici in un'unica abitazione secondaria. Ribadisce che gli edifici, inseriti in un paesaggio che forma un'unità degna di protezione con gli stabili ivi protetti, sarebbero crollati solo nel corso della procedura, in particolare quello a monte. Al momento in cui è stata elaborata e inoltrata la domanda di costruzione (2018) sarebbero stati ancora sufficientemente intatti ed era quindi possibile stabilire che il progetto lascia sostanzialmente immutati l'aspetto esterno e la struttura basilare della costruzione originaria. Nulla osterebbe dunque al rilascio del permesso postulato, impedendo che sul fondo rimanga per finire un ammasso di ruderi. Ad ogni modo, la responsabilità per il decadimento degli edifici non potrebbe essergli ascritta.
E. Il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene l'CO 1; l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio di questo Tribunale, mentre il Municipio chiede l'accoglimento del ricorso. Dei loro diversi argomenti si dirà, nella misura del necessario, in appresso.
F. Con la replica, il ricorrente si è essenzialmente riconfermato nelle proprie tesi e domande di giudizio, così come l'UDC, l'CO 1 ed il Municipio nelle rispettive dupliche.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Oggetto
della lite è il progetto che prevede di ricostruire e trasformare in un'unica abitazione
secondaria i due rustici di cui si è detto in narrativa, inclusi nel comprensorio
del PUC-PEIP e già censiti dall'IEFZE approvato nel 1994 quali fabbricati meritevoli
di conservazione categoria 1a. Controverso è in particolare se l'intervento
possa essere autorizzato in applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT, che costituisce
una norma d'esecuzione molto estesa dell'art. 24 lett. a LPT (in vigore dal 1°
settembre 2000 e di tenore identico all'art. 24 cpv. 1 vLPT, vigente dal 1°
gennaio 1980, RU 1979, 1573; cfr. DTF 137 II 338; tra tante, STA 90.2010.128
R13/90.2020.63 del 21 dicembre 2020 consid. 5). Nessuno del resto pretende - a
giusta ragione - che il rifacimento e il cambiamento di destinazione totale dei
due edifici un tempo adibiti a stalla-fienile in casa di vacanza possa essere
autorizzato in base ad una delle altre disposizioni che regolano gli interventi
fuori della zona edificabile (art. 24a segg. LPT).
2.2. Secondo il cpv. 2 dell'art. 39 OPT (in vigore dal 1° settembre 2000 e
derivato dall'art. 24 cpv. 2 vOPT 89 [RU 1989, 1985]), i Cantoni possono
autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di
edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e
d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati (cfr. art. 39 cpv. 3 OPT nella versione in vigore dal 1° novembre 2012 [RU 2012, 5537], che corrisponde al precedente art. 39 cpv. 3 lett. c OPT; cfr. pure l'art. 24 cpv. 3 vOPT 89). Devono inoltre essere soddisfatte le condizioni poste dall'art. 43a OPT, il quale ha esteso a tutte le autorizzazioni rilasciate secondo la sezione 6 dell'OPT quelle precedentemente previste dall'art. 39 cpv. 3 lett. a-b, d-f OPT (in vigore fino al 1° novembre 2012; cfr. pure art. 24 cpv. 3 vOPT 89).
2.3. Nel Canton Ticino, la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore, approvata dalla Confederazione il 30 gennaio 2002. Essa costituiva il primo tassello necessario ai fini del rilascio di un'autorizzazione secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT rispettivamente l'art. 24 cpv. 2 vOPT (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. d OPT e art. 24 cpv. 3 lett. a vOPT; cfr. pure ARE, Rapporto d'esame del 14 novembre 2001 relativo all'approvazione di tale scheda, pag. 3). Successivamente, il Cantone Ticino si è dotato del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e il 28 giugno 2012). Solo grazie all'adozione di tale piano, che costituiva l'ulteriore anello giuridico mancante per l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. lett. a), è divenuto possibile concedere dei permessi in base a tale norma (cfr. RtiD II-2004 n. 43; 90.2007.80 del 2 maggio 2008 consid 2.3; cfr. inoltre, ad es., STA 90.2020.63 del 21 dicembre 2020 consid. 10). Fermo l'adempimento delle ulteriori condizioni poste dal diritto federale (cfr. art. 39 cpv. 3 e 43a OPT), è dunque sulla base di tale piano e delle relative norme d'applicazione (NAPUC-PEIP) che va verificato se può essere rilasciata un'autorizzazione edilizia giusta l'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. pure STA 90.2020.63 citata consid. 10.4, 52.2015.587 del 22 novembre 2018 consid. 3.3.4.2).
2.4.
Preliminarmente occorre segnatamente verificare se sussistano ancora le
esigenze di tutela dei due rustici, che ne hanno determinato la classificazione
nella categoria 1a. In effetti, secondo l'art. 9.3 NAPUC-PEIP, la
classificazione non è valida a tempo indeterminato, ma dovrà essere modificata
qualora lo stato dell'edificio sia alterato. In particolare, ai fini
dell'autorizzazione alla trasformazione con cambiamento di destinazione degli
edifici meritevoli di conservazione, è necessario, tra l'altro, che gli stessi
presentino ancora, al momento dell'inoltro della domanda di costruzione, le
caratteristiche che ne hanno determinato la relativa classificazione (cfr. pure
STA 52.2002.377 del 29 settembre 2020 consid. 5.3).
2.5. In concreto, dalla stessa domanda di costruzione risulta che, quando è
stata inoltrata, la struttura basilare e l'aspetto dei due rustici differiva in
modo importante rispetto all'anno (1991) in cui sono stati censiti ai fini dell'IEFZE
(cfr. citate schede n. __________ e __________). Lo si deduce in particolare
dalle piante di rilievo, che riflettono in grigio chiaro gli elementi
ceduti o solo ipotizzati (proiezione originale), e dalle piante di
progetto, che raffigurano in viola tutte le ricostruzioni delle parti crollate
o immaginate (ripristinato, e ciò sebbene in base all'art. 12a lett. a del
regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL
705.110] con tale colore andrebbero indicati unicamente gli elementi che
saranno rimossi e successivamente ricollocati nella loro sede originaria). Da
questi piani, confermati dalle fotografie agli atti (in particol da quelle
scattate nel febbraio 2018 dall'autorità dipartimentale, cfr. risposta al
Governo), ben emerge segnatamente come già nel 2018 il tetto dell'edificio a
monte (sub A) fosse parzialmente crollato, insieme a una parte consistente delle
sue mura perimetrali, in particolare delle facciate sud, est (con il timpano) e
nord (cfr. rilievi piano terra e primo piano). Neppure il rustico a valle era
inoltre più integro, ma privo di tetto e carpenteria e con i muri perimetrali
parzialmente innalzati.
Altrettanto certo è inoltre che nel 2018 non vi era alcun volume annesso alla
facciata nord dell'edificio a monte (come quello che il progetto prevede di ripristinare
e destinare a locale boiler), né tanto meno un corpo mediano, che collegava i
due rustici. Di un tale blocco intermedio non vi è del resto traccia nemmeno
nell'inventario allestito nel 1991, che ha censito solo i due edifici (sub A e
B), limitandosi per il resto a rilevare la presenza esterna di muretti. Nemmeno
il piano catastale del 1978 permette invero di affermare l'esistenza di un
simile volume centrale (coperto dallo stesso tetto dell'edificio a valle), ma
semmai solo dei muri a secco: su tale piano (cfr. supra consid. A), il
subalterno tra i due rustici è infatti indicato con una lettera minuscola (b) (che
secondo l'abrogato regolamento della legge sulle misurazioni catastali del 9
luglio 1935, allora in vigore, definiva le colture diverse dai fabbricati con
una lettera minuscola, cfr. art. 51). Non fanno inoltre che avvalorare queste
deduzioni le affermazioni del funzionario cantonale che si è occupato della
pratica, il quale ha a sua volta osservato che i rustici sembrano proprio
due edifici distinti che avevano qualche cosa in mezzo che in un certo senso li
legava. Dalle tracce (poche) che si notano nell'elemento di mezzo, non mi
sembra fosse abitato o chiuso da una porta… È vero che c'è un passaggio, ma non
c'è traccia di soglie o di mazzette; nemmeno sulla parete dell'edificio alto.
Inoltre, verso Nord, è evidente che la muratura dell'elemento di mezzo, non
fosse legata all'edificio alto. Forse era uno spazio adibito ad altro… che so,
un porcile, un deposito "freddo", una stalletta… ecc. (cfr.
e-mail 9 aprile 2018 di cui al doc. E). Tant'è che persino la relazione tecnica
allegata alla domanda di costruzione dà atto che è difficile provare l'ipotesi
che inizialmente si trattava di un edificio unico con tre spazi distinti.
2.6. Fermo quanto precede, forza è constatare che, già al momento in cui è
stato inoltrato il progetto, i due rustici in questione, o quantomeno quello a
monte, avevano perso le caratteristiche che avevano portato a classificarli
come meritevoli di conservazione con possibilità di cambiarne la destinazione
(stato, questo, che è peraltro ulteriormente peggiorato nel corso della
procedura, cfr. foto del 29 gennaio 2019 prodotte dall'CO 1 al Governo e scatti
annessi al verbale di sopralluogo svolto dalla precedente istanza). Per costante
giurisprudenza, se un edificio richiede il rifacimento
del tetto e la ricostruzione parziale dei muri perimetrali - come nel caso in
esame -, allora lo stesso deve essere classificato quale diroccato, e meglio
quale opera in rovina, inutilizzabile, ovvero non degna di conservazione (cfr.
STA 90.2017.43 del 16 dicembre 2019 consid. 8.1 in RtiD II-2020 n. 9;
inoltre, tra tante, STA 90.2006.35 del 2 marzo 2007 consid. 3.1, 90.2003.27 del
2 aprile consid. 3.2). A maggior ragione vale evidentemente questa conclusione
per tutte quelle parti di costruzione che nemmeno esistono (più).
A titolo abbondanziale, giova osservare che gli stabili non potrebbero invece
essere annoverati tra gli edifici diroccati ricostruibili (categoria
1b), già solo perché non si trovano all'interno di un nucleo meritevole di
conservazione, ossia costituito da un assieme di edifici che rappresentano
degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica,
una trama architettonicamente valida e di pregio, ed hanno caratteristiche
particolari per le loro peculiarità paesaggistico-ambientali (cfr. ris. gov.
citata del 27 settembre 1994, cifra 3.2.1 e 3.3, che ha giudicato come
meritevoli solo i gruppi di edifici delle località Taciallo, Bolle, Piano e
Cortone; cfr. pure art. 11.1 e 17.1 NAPUC-PEIP e STA 90.2017.43 citata consid.
6.1 e 6.2).
Già solo per questi motivi, è quindi escluso che i due edifici possano essere
ricostruiti e trasformati in un'unica abitazione secondaria in base all'art. 39
cpv. 2 OPT.
2.7. Da questo profilo, nulla potrebbe invece dedurre l'insorgente dalla
domanda preliminare preavvisata favorevolmente dall'autorità dipartimentale nel
2016 (cfr. citato avviso del 26 settembre 2016 e scritto del Municipio del 4
ottobre 2016): a prescindere dallo stato in cui versavano a quel momento gli
stabili, è evidente che un tale atto aveva semplice valore informativo (cfr.
pure citato avviso pag. 2), senza effetti giuridici particolari (cfr. art. 15
LE) e in particolare senza l'apertura della via ricorsuale prevista dall'art.
21 cpv. 1 LE per le decisioni formali (cfr. tra tante, STA 52.2016.483 del 21
agosto 2017 consid. 2 confermata da STF 1C_536/2017 del 1° dicembre 2017).
3.
Ad ogni modo, anche
qualora entrambi gli edifici fossero stati ancora sufficientemente intatti e
meritevoli di conservazione al momento della presentazione della domanda di
costruzione ordinaria (2018), i controversi lavori non potrebbero essere
autorizzati. In effetti, questi ultimi si
pongono in chiaro urto con le prescrizioni d'intervento per gli oggetti
classificati nella categoria 1a (art. 15 NAPUC-PEIP). In particolare, è certo
che l'ampliamento dato dal nuovo corpo di collegamento centrale - che permette
in pratica di raddoppiare il volume interno del rustico a valle e ottenere
degli spazi considerevoli (cucina e salotto di 24.72 m2) - contrasta
sia con l'art. 15.2.1 NAPUC-PEIP, che impone di mantenere la volumetria
originale, sia con l'art. 15.3.1 NAPUC-PEIP, giusta il quale la trasformazione
e ogni altro intervento sugli oggetti non deve comportare alcuna
sopraelevazione o aggiunta, nemmeno se interrate, e nemmeno in forma di
costruzione accessoria. Identica conclusione vale per l'aggiunta sul lato nord
dell'accessorio destinato al locale boiler (2.16 x 3 m). Nemmeno il ricorrente
pretende del resto - a ragione - che per questi aumenti di volumetria potrebbe
essere rilasciata una deroga ex art. 15.3.2 NAPUC-PEIP (norma secondo cui è
possibile concederla per la realizzazione di un ampliamento di dimensioni
contenute - segnatamente per la realizzazione di un servizio igienico in caso
di trasformazione - unicamente in quei casi in cui il rispetto della tipologia
dell'oggetto ne renderebbero manifestamente impossibile la trasformazione. In
questi casi, precisa la disposizione, tale ampliamento dovrà essere realizzato
in modo da determinare il minor impatto possibile sull'edificio protetto, e
dovrà essere di principio interrato). Inammissibile risulta inoltre l'innalzamento
dei due edifici: nonostante sia di minima entità (< 30 cm), il ricorrente
non adduce infatti alcun motivo di ordine tecnico, tale da giustificare una
deroga al divieto di sopraelevazione (cfr. art. 15.3.3 NAPUC-PEIP).
Già solo a fronte di tali motivazioni, e senza che occorra soffermarsi sugli
altri interventi previsti agli stabili e ai loro dintorni, è certo che il progetto
non potrebbe in ogni caso essere approvato in base all'art. 39 cpv. 2
OPT. Per la stessa ragione, non occorre dilungarsi
sulle ulteriori censure sollevate dall'CO 1 (quali l'incompletezza degli atti
annessi al progetto, la mancanza di un'analisi dell'importanza per il paesaggio
dei rustici o l'insufficienza degli obblighi di gestione dell'unità
paesaggistica posti a carico del proprietario).
4. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). All'CO 1, dotato di un servizio giuridico, non si assegnano ripetibili, non essendo la procedura particolarmente complessa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera