Incarto n.
52.2021.233

 

Lugano

8 ottobre 2021  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2021 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinata da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 maggio 2021 (n. 2443) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la risoluzione del 26 febbraio 2021 con cui la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   a. RI 1, nata nel 1957 e pensionata, è titolare di una licenza di condurre dal 1988.

b. Il 14 dicembre 2010, all'interessata è stata revocata la licenza di condurre per una durata di 7 mesi (dal 26 agosto 2010 al 25 marzo 2011), per aver condotto il 26 agosto 2010 un veicolo in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (compresa tra 2.75 e 3.23 grammi per mille). Sulla base di un rapporto peritale, la Sezione della circolazione le aveva inoltre subordinato il possesso della patente a un periodo di controllo medico di 18 mesi, attestante l'assenza di sintomatologie riferibili ad uso/abuso di bevande alcoliche (condizione che è stata adempiuta ed estinta il 12 giugno 2012).



B.   a. Il 29 gennaio 2021, verso le ore 18.00, RI 1 si è resa protagonista di un incidente della circolazione, mentre guidava la sua automobile in territorio di __________, fuori della località, lungo via __________: nell'affrontare una curva, ha urtato con il suo specchietto retrovisore quello di un'altra vettura proveniente in senso inverso. Secondo il rapporto di polizia del 18 febbraio 2021, unitamente alle dichiarazioni dell'altra conducente (__________), dopo discussione, RI 1 ha in sostanza abbandonato il luogo dell'incidente. Dopo aver constatato il sinistro sul posto (alla presenza dell'altra conducente), gli agenti della Polizia cantonale hanno raggiunto al suo domicilio RI 1, la quale è apparsa da subito in uno stato alterato dall'alcol e a precisa domanda dichiarava di aver sorbito diverse bevande alcoliche nel pomeriggio del medesimo giorno. Risultata positiva a una prova mediante etilometro precursore (1.03 mg/l), l'interessata è stata quindi tradotta alla Gendarmeria di __________ e sottoposta ad un'ulteriore misurazione mediante etilometro probatorio da cui è scaturito, alle ore 19.41, un risultato di 0.83 mg/l di alcol nell'aria espirata. In quel frangente, la polizia le ha sequestrato la licenza di condurre.

b. In occasione del suo verbale d'interrogatorio del 9 febbraio 2021, RI 1 ha fornito una diversa versione dei fatti. Ha in particolare negato di essersi defilata dal luogo del sinistro, da cui si sarebbe invece allontanata l'altra conducente. Inoltre, ha affermato di aver bevuto solo un bicchiere di prosecco prima dell'incidente, consumando successivamente, al proprio domicilio, un bicchiere di grappa e uno di vino rosso.


C.   Esaminato l'incarto di polizia e considerato che RI 1 avesse condotto la sua auto in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito, il 26 febbraio 2021 la Sezione della circolazione ha avviato nei suoi confronti un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre.
Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, le ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandole nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica a cura di un medico del traffico SSML. Tale decisione è stata resa in particolare sulla base degli art. 15d cpv. 1 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr, RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).



D.   Con pronuncia del 12 maggio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla conducente avverso tale risoluzione, che ha confermato, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo.
In sintesi, dopo aver vagliato i diversi elementi agli atti e ritenuto verosimili i fatti considerati dall'autorità dipartimentale, a fronte dei seri dubbi sull'idoneità alla guida dell'insorgente, ha difeso sia l'ingiunzione di sottoporsi a una perizia medica ex art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr che la revoca preventiva, ritenuta giustificata e conforme al principio di proporzionalità.



E.   Contro quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, insieme alla decisione della Sezione della circolazione (e alla relativa iscrizione nel registro delle misure amministrative), e che le sia resa immediatamente la patente. Preliminarmente, postula la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame.
L'insorgente ripropone essenzialmente e sviluppa le sue obiezioni sulla dinamica dei fatti, negando qualsiasi flagranza di infrazione di guida in stato di ebrietà. Posto che l'accertamento etilometrico sarebbe stato svolto dopo che era già rincasata e che non esisterebbe alcuna prova di una sua guida sotto l'influsso di alcol, l'interessata nega che possano sussistere sospetti sulla sua attitudine alla guida. Del tutto ingiustificate sarebbero pertanto le misure disposte nei suoi confronti.



F.    All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nella propria decisione.


G.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica. Dell'ulteriore scritto che la ricorrente ha spontaneamente inoltrato si dirà, se del caso, in appresso.

 

 

Considerato,                in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, riguardante una decisione incidentale atta a provocare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm (considerato che l'insorgente è tenuta a sottoporsi a un esame, avanzandone le spese, cfr. STF 1C_405/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 1.1, 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 1; STA 52.2020.314 del 14 gennaio 2021 consid. 1.1) rispettivamente una misura provvisionale (revoca preventiva; cfr. STF 1C_41/2019 citata consid. 1; STA 52.2020.7 del 9 giugno 2020 consid. 2 e rinvii), è tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 LPAmm) e ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.    2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore, e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico anche coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1). Al riguardo sono pure rilevanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nella circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1; STF 1C_309/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 4, 1C_384/2017 del 7 marzo 2018 consid. 2.1 e rimandi).

2.2. Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a - e). In base all'art. 15d cpv. 1 LCStr un esame di verifica dell'idoneità alla guida è in particolare richiesto in caso di guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1.6 per mille o con una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0.8 milligrammi per litro di aria espirata (lett. a). Tale norma, in vigore dal 1° luglio 2014, impone sempre di disporre un esame di verifica dell'idoneità alla guida

quando sono date queste condizioni (cfr. STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_331/2016 del 29 agosto 2016 consid. 5; STA 52.2017.141 del 12 maggio 2017 consid. 2.2 e rimandi).

2.3. Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Tale norma istituisce una misura cautelare, destinata a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento principale concernente la revoca di sicurezza. Per giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_167/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 2.2, 1C_41/2019 citata consid. 2.1, 1C_508/2016 del 18 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti.

2.4. A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del conducente
(cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_339/2016 citata consid. 3.1). Alla pronuncia di un ordine di accertamento dell'idoneità, come pure a una revoca a titolo preventivo, non osta inoltre la presunzione d'innocenza del processo penale. Né occorre attendere l'esito di un procedimento penale separato, prima che possano essere adottate simili misure amministrative a scopo di sicurezza, nell'interesse della sicurezza della circolazione (cfr. DTF 122 II 359 consid. 2b e c; STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_658/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2).



3.    3.1. In concreto, come accennato in narrativa, fondandosi sulle risultanze dell'incarto di polizia, la Sezione della circolazione ha considerato che l'insorgente, il 29 gennaio 2021 (verso le ore 18.00) avesse condotto il suo veicolo in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol qualificata nell'alito (> 0.8 mg/l). A fronte dei seri dubbi sulla sua idoneità alla guida, il 26 febbraio 2021 ha quindi disposto nei suoi confronti la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre ex art. 30 OAC, ordinandole nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica in applicazione dell'art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr. Tale decisione è stata confermata dal Governo, il quale ha in sostanza ritenuto verosimili i fatti sopra descritti, considerando del tutto inattendibile lo svolgimento degli eventi addotto dall'insorgente relativamente all'abbandono dei luoghi e all'assunzione delle bevande alcoliche dopo l'incidente. Nell'esito tale giudizio merita di essere condiviso.

3.2. Come visto, dal citato rapporto di polizia emerge che il 29 gennaio 2021 (verso le ore 18.00) RI 1 si è resa protagonista di un incidente della circolazione, mentre guidava la sua automobile (T__________) ad __________, fuori località, lungo via __________: nell'affrontare una curva ha urtato con il suo specchietto retrovisore quello dell'autovettura (      P__________) proveniente in senso inverso di __________ (diretta a __________). Secondo quanto riferito da quest'ultima (cfr. verbale d'interrogatorio del 7 febbraio 2021, pag. 2), dopo essersi fermate e aver discusso sulla dinamica dell'accaduto (a suo dire imputabile a un'invasione della sua corsia di marcia da parte della T__________), siccome io e la signora non trovavamo un accordo e a mio modo di vedere l'altra donna non era in condizioni di guidare, decidevo di scattare una fotografia alla targa del veicolo dell'altra donna ed insistevo nel chiamare la Polizia. A questo momento la signora saliva in auto e, suonando il clacson, si allontanava dal luogo dell'incidente in direzione del nucleo di __________. Mentre ero al telefono con la centrale di Polizia fornivo immediatamente il numero di targa della signora [..]. Dal rapporto di polizia risulta effettivamente che, all'arrivo della pattuglia sul luogo dell'incidente (localizzato con le coordinate 707'225 / 096'460), era presente solo __________; gli agenti vi hanno inoltre rinvenuto la calotta dello specchietto retrovisore della T__________. Dopo aver constatato il sinistro, si sono quindi recati al domicilio di RI 1, la quale è da subito apparsa in uno stato alterato dall'alcol e a precisa domanda dichiarava di aver sorbito diverse bevande alcoliche nel pomeriggio del medesimo giorno (cfr. rapporto citato, pag. 2). La ricorrente è stata quindi sottoposta a una prova mediante etilometro precursore (risultata positiva: 1.03 mg/l) e - una volta tradotta alla Gendarmeria di __________ - a un'ulteriore misurazione mediante etilometro probatorio (da cui è scaturito un risultato di 0.83 mg/l di alcol nell'aria espirata, alle ore 19.41; cfr. rapporto e ricevuta test). Stando all'incarto di polizia, in quel contesto l'insorgente ha riferito agli agenti di non aver consumato alcol a casa sua, che erano passati più di 20 minuti prima del test con l'etilometro precursore e che l'ultima bevanda alcolica l'aveva consumata nel pomeriggio (cfr. rapporto di polizia, pag. 2, e verbale d'interrogatorio del 9 febbraio 2021 di RI 1, pag. 6 e 7).

3.3. Tali circostanze, come essenzialmente concluso dalle istanze inferiori, inducono tutte a ritenere che l'insorgente, il 29 gennaio 2021, si sia messa al volante
in uno stato di ebrietà qualificata.
È ben vero che, in sede d'interrogatorio del 9 febbraio 2021, la ricorrente ha fornito un'altra versione dei fatti. In particolare, ha dichiarato che quel giorno si sarebbe recata ad acquistare delle sigarette a __________, dove avrebbe bevuto solo un bicchiere di prosecco (alle ore 16.15), prima di far rientro al suo domicilio. Ha poi confermato che, giunta su Via __________, in un luogo dove vi è una curva per me leggermente piegante a destra, la mia autovettura entrava in collisione con un'altra automobile che sopraggiungeva in senso inverso e che i due veicoli collidevano con gli specchietti esterni retrovisori sinistri. Dopo essersi fermata insieme all'altra conducente e aver appurato i danni, avrebbe comunicato all'altra donna che potevamo scambiarci i dati relativi alle nostre persone e i dati delle nostre assicurazioni. Pertanto facevo ritorno alla mia vettura onde recuperare la documentazione necessaria. A quel punto notavo che l'altra protagonista aveva preso in mano il suo telefono cellulare e che stava scattando delle foto alla mia auto. Dopodiché, dopo aver trovato i documenti necessari mi dirigevo verso l'altra protagonista che però - ha aggiunto - nel mentre si era allontanata. La ricorrente ha quindi affermato che visto che non sapevo cosa fare, decidevo di fare rientro al mio domicilio. Una volta raggiunto il mio domicilio, verso le ore 17.45, per cercare di rilassarmi, decidevo di bere un bicchiere di grappa e un bicchiere di vino rosso [..] (cfr. verbale citato, pag. 3 e 4).
In sede d'interrogatorio, l'insorgente è stata in seguito confrontata con la circostanza che, il giorno dell'incidente, aveva dichiarato agli agenti di non aver bevuto alcolici al suo domicilio (al riguardo si è limitata a osservare che: la verità è la versione da me data in questo verbale, in Italia consumavo unicamente un bicchiere di prosecco, cfr. verbale citato, pag. 6). Alle incongruenze con le sue precedenti affermazioni in merito all'ultimo assorbimento di alcol (ovvero che erano passati almeno 20 minuti prima della prova con l'etilometro precursore e che l'ultima bevanda risaliva al pomeriggio) ha invece risposto che: avevo da poco bevuto della grappa e del vino rosso; probabilmente ero confusa per via dell'alcol (cfr. verbale citato, pag. 6 seg.).


3.4. Ora, le predette affermazioni non fanno planare dei seri dubbi sullo svolgimento degli eventi considerato dalle precedenti istanze, e meglio secondo cui RI 1 abbia condotto il suo veicolo in stato di ebrietà qualificata, così come emerge dall'incarto di polizia. Inutile è il tentativo dell'insorgente di riproporre in questa sede la sua versione dei fatti, che, allo stadio attuale, appare alquanto improbabile.
Inverosimile è anzitutto che sia la conducente __________ a essersi inspiegabilmente allontanata dal luogo del sinistro, dove è stata invece trovata dalla Polizia cantonale (da lei stessa avvertita; cfr. rapporto citato). Invano la ricorrente prova a confutare tale circostanza, negando ora addirittura il luogo dell'incidente (cfr. ricorso, pag. 7 e 8). In particolare, non è dato di vedere dove si sarebbe altrimenti verificata la collisione tra i due veicoli se non su via __________, nel sito localizzato dalla polizia, dove è stata peraltro rinvenuta anche la calotta dello specchietto retrovisore della sua T__________ (cfr. rapporto citato; cfr. pure carta nazionale 1:10'000, sub geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo, coordinate 707'225 / 096'460). Del tutto irrilevante appare invece la circostanza che sulla cartina della Documentazione fotografica (cfr. anche doc. G) tale strada sia denominata __________. Altrettanto insignificante è pure che questo tratto non sia compreso nel percorso automobilistico tra __________ e il [suo] domicilio, secondo la mappa prodotta in questa sede dall'insorgente (doc. H; cfr. ricorso, pag. 8). A maggior ragione se si considera che via __________ - che anche RI 1 ha già chiaramente individuato quale luogo del sinistro (cfr. citato verbale del 9 febbraio 2021, pag. 4) - nemmeno figura su tale mappa (cfr. doc. H).


Inverosimile è poi che la ricorrente abbia consumato prima dell'incidente solo un bicchiere di prosecco (verso le 16.15), bevendo invece - appena rincasata e fino all'arrivo della polizia (ca. mezz'ora di tempo) - un bicchiere di grappa e un bicchiere di vino, per cercare di rilassarsi (cfr. pure ricorso, pag. 9, e suo scritto del 25 maggio 2021). E questo già solo perché - a dispetto di quanto afferma (cfr. ricorso, pag. 9 e 10) - non risulta affatto che l'abbia indicato subito in maniera molto trasparente agli agenti (cfr. rapporto citato, pag. 2, e verbale d'interrogatorio del 9 febbraio 2021, pag. 6 seg.). A ciò aggiungasi che, anche seguendo le sue spiegazioni, non è tuttora dato di comprendere come il quantitativo di alcol dichiarato dall'insorgente - un bicchiere di vino rosso e un bicchiere di grappa (cfr. verbale citato, pag. 4), che è poi diventato una doppia grappa [0.6 dl in totale], cfr. ricorso al Governo, pag. 5; ricorso del 31 maggio 2021, pag. 10, e suo scritto del 25 maggio 2021) - possa averle permesso di raggiungere un tasso alcolemico nell'alito di 0.83 mg/l (alle ore 19.41), equivalente all'1.66‰ di alcol nel sangue. Non lo spiegano in particolare i calcoli nel suo ricorso (pag. 10), laddove afferma che i livelli di alcol di una grappa (40° di gradazione alcolica, quantità ca. 0.6 dl), nel caso di una donna di 50 kg corrispondono a un tasso di alcolemia nel sangue di ca. 0.70‰ - non quindi a un tasso dell'1.66‰. Già solo per questi motivi, e al di là delle incongruenze sui vuoti di tempo e gli orari rilevate dal Governo, la ricostruzione degli eventi da parte dell'insorgente appare come detto del tutto inattendibile.

3.5. Fermo quanto precede, occorre ritenere che sussistono sufficienti indizi per affermare che, il 29 gennaio 2021, l'insorgente si sia messa al volante della sua T__________ in uno stato di ebrietà qualificata (alcol nell'alito > 0.8 mg/l) e per dubitare di conseguenza seriamente della sua attitudine alla guida: l'interessata deve pertanto essere sottoposta a un accertamento della sua idoneità, a cura di un medico del traffico SSML, in applicazione dell'art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr. Nel frattempo, ricorrendo gli estremi dell'applicazione dell'art. 30 OAC, la conducente va estromessa dalla circolazione a titolo preventivo, nel preminente interesse della circolazione stradale. In particolare va considerato che l'insorgente non è nuova a simili episodi, ma - come visto in narrativa (consid. A) - in passato era già incappata in una gravissima infrazione per guida in stato di ebrietà, con un tasso alcolemico nel sangue che in quel caso aveva addirittura superato il 2.5‰ (min 2.75 - max 3.23 grammi per mille). Di conseguenza, essendo seriamente messa in dubbio l'idoneità alla guida dell'insorgente, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che alla conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito della perizia di medicina del traffico. Tanto più che una simile misura tutela alla fin fine anche la conducente stessa (cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 122).

 

3.6. In conclusione, questo Tribunale ritiene che la controversa revoca a titolo preventivo della licenza di condurre, abbinata all'ordine di sottoporsi a una perizia di medicina del traffico, risulti proporzionata e giustificata. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.

 

 

4.    4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

 

4.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame.

 

4.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

     

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera