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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 dicembre 2020 (n. 7049) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa del ricorrente contro la risoluzione del 27 giugno 2013 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato; |
ritenuto, in fatto
A. a. Con rapporto del 16 marzo 2013, la Polizia del Canton Berna ha informato la Sezione della circolazione che, nell'ambito di un procedimento per infrazione alla legislazione federale sugli stupefacenti, il 17 settembre 2012 era emerso che RI 1 (allora residente a __________) possedeva diverse piante di canapa e un grosso quantitativo di fiori secchi di marijuana destinati, in base alle sue dichiarazioni, al proprio consumo (fino a 20 g al giorno).
b. Sulla scorta di tale rapporto, il 15 aprile 2013 la Sezione della
circolazione ha notificato ad RI 1 (frattanto trasferitosi a __________) l'apertura
di un procedimento amministrativo (art. 14 - 17 della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01), prospettandogli
una revoca della licenza di condurre e assegnandogli un termine per
osservazioni.
c. Con scritto del 24 aprile 2013, l'interessato ha comunicato la propria
opposizione, chiedendo di prendere visione del predetto rapporto di polizia. Il
7 maggio 2013 la Sezione della circolazione ha dato seguito alla richiesta,
concedendogli un ulteriore termine per pronunciarsi. L'invio postale è tuttavia
tornato al mittente con l'annotazione "il destinatario è irreperibile
all'indirizzo indicato". Identica sorte hanno avuto i due successivi
invii del 7 e 12 giugno 2013, con cui la stessa autorità gli ha ordinato di
sottoporsi a un'indagine preliminare sul suo consumo di stupefacenti.
Il 27 giugno 2013, la Sezione della circolazione ha quindi revocato ad RI 1 la
licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con
effetto immediato (art. 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del
27 ottobre 1976; OAC; RS 741.51), precisando le condizioni per una
riammissione. Il provvedimento è stato notificato all'interessato per via
edittale, nella forma degli assenti (Foglio ufficiale n. 53/2013 del 2 luglio
2013, pag. 5285).
B. a. Con decreto d'accusa
(Strafbefehl) del 7 ottobre 2020, il Ministero pubblico (Statsanwaltschaft)
di __________ ha ritenuto RI 1 colpevole di guida intenzionale senza
autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, proponendo la
condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di 30 aliquote
giornaliere da fr. 50.- cadauna (per un totale di fr. 1'500.-). E meglio, per
aver condotto, il 26 agosto 2020, a __________ il veicolo __________ (targato
ZH __________) nonostante gli fosse stata revocata la licenza di condurre con
effetto immediato e a tempo indeterminato con decisione del 27 giugno 2013
della Sezione della circolazione del Canton Ticino, ciò che egli sapeva o
avrebbe dovuto sapere.
b. Contro tale decreto, il 19 ottobre 2020 RI 1 ha inoltrato opposizione alla
competente autorità zurighese.
C. Con ricorso datato 30 novembre 2020, ma impostato il 1° dicembre 2020, RI 1 ha in seguito impugnato la predetta revoca preventiva del 27 giugno 2013 dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento o, alternativamente, che gli fosse dato il tempo per esaminare gli atti, per essere sentito e il suo diritto di ricorso viene ripristinato. Premesso di aver chiuso la sua residenza a __________ nel maggio 2013 (per trasferirsi in Svizzera tedesca e poi all'estero), ha in sostanza eccepito come, nel giugno 2013, la Sezione della circolazione non fosse più competente a emanare una revoca nei suoi confronti, che non avrebbe inoltre potuto attendersi (non avendo commesso infrazioni).
D. Con giudizio del 23 dicembre 2020, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il predetto ricorso. Preso atto della risposta della Sezione della circolazione e richiamato l'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), il Governo ha in sintesi ritenuto che la controversa decisione del 27 giugno 2013 era stata correttamente notificata all'insorgente per via edittale e che, pertanto, la sua impugnativa si rivelava manifestamente tardiva.
E. Contro quest'ultima pronuncia, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua richiesta di annullamento o, in alternativa, che l'istanza inferiore gli conceda il diritto di duplicare (recte: replicare) alla risposta dell'autorità dipartimentale. Delle sue motivazioni, con cui ribadisce tra l'altro che a fine maggio 2013 non viveva più in Ticino e nega una violazione della LCStr, si dirà, se del caso, più avanti.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi
nella sua posizione.
G. In sede di replica l'insorgente ha ulteriormente ribadito le sue tesi e in particolare di aver lasciato __________ prima del giugno 2013, facendo anche valere un errore da parte dell'Ufficio controllo abitanti (banca dati MOVPOP), di cui avrebbe chiesto la rettifica.
H. Degli ulteriori
scritti (del 1°, 3, 7 e 9 settembre 2020) e allegati, spontaneamente inoltrati
dall'insorgente, come pure dell'opposizione del 19 ottobre 2020 al citato
decreto d'accusa (frattanto cresciuto in giudicato), che RI 1 ha prodotto a
richiesta del Tribunale si dirà, per quanto occorre, più avanti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 2
LPAmm, per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr), è pertanto ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti e dei documenti prodotti
dall'insorgente, senza ulteriore istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Da
respingere, siccome non attinenti alla presente procedura, sono le sommarie
richieste del ricorrente fondate sugli art. 96 e 97 del codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) relative al
trattamento dei dati (cfr. scritti del 7 e 9 settembre 2021). Nella misura in
cui si riferiscono alla rettifica della banca dati chiesta all'Ufficio
controllo abitanti, qui basta rilevare che in questa sede egli ha potuto
esprimersi a più riprese su tale aspetto, che, come si vedrà in appresso, non è
comunque decisivo ai fini del giudizio.
2. 2.1. In base all'art.
75 cpv. 1 LPAmm, l'autorità di ricorso intima la risposta al ricorrente e gli
assegna un congruo termine per la replica. Tale disposizione, non presente
nella vecchia legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
(LPamm; BU 1966, 181) - che in concreto risultava applicabile davanti al
Governo in forza dell'art. 113 cpv. 2 LPAmm (per rimando dell'art. 10 cpv. 3
LALCStr) - formalizza le prerogative che già discendono dal diritto di essere
sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). In tutti i
procedimenti di diritto amministrativo che si concludono con una decisione
individuale e concreta, quest'ultima norma assicura infatti il diritto di
replicare alle prese di posizione dell'autorità o della controparte, nella
misura in cui contengono nuovi elementi, ammissibili dal profilo processuale e
suscettibili d'influire sul provvedimento (cd. diritto di replica in senso stretto,
cfr. DTF 138 I 154 consid. 2.3.2; STF 1C_241/2017 dell'11 dicembre 2018 consid.
4.1; per il diritto di replica in una procedura giudiziaria, cfr. DTF 138 I 154
consid. 2.3.3, 133 I 100 consid. 4).
2.2. In concreto, con la sua domanda di giudizio "alternativa" il
ricorrente biasima in sostanza il Governo di non avergli dato la possibilità di
replicare alla risposta dell'11 dicembre 2020 della Sezione della circolazione,
sulla quale si è poi fondato. L'obiezione è pertinente, poiché dall'incarto
emerge effettivamente che l'istanza inferiore ha intimato all'insorgente tale
allegato il 17 dicembre 2020 senza dargli tuttavia la possibilità di replicare,
richiamandosi all'art. 72 LPAmm (cfr. giudizio impugnato del 23 dicembre 2020,
pag. 2). A torto tuttavia, poiché quest'ultima norma - identica all'art. 48 della
vecchia LPamm - permette solo all'autorità di ricorso, immediatamente o dopo
richiamo degli atti, di decidere di dichiarare il ricorso irricevibile o di
respingerlo se si rivela manifestamente infondato. Non anche di ledere il
diritto di replica, laddove vi è già stato un primo scambio di allegati e il
gravame ha suscitato le risposte dell'autorità che ha pronunciato la decisione
impugnata o di eventuali controparti (cfr. art. 49 cpv. 1 LPamm; cfr. pure l'attuale
art. 73 cpv. 1 LPAmm). Nella fattispecie l'importante violazione in cui è
incappato il Governo può tuttavia essere considerata sanata, ritenuto che
l'insorgente ha potuto esprimersi compiutamente e a più riprese dinanzi a
questo Tribunale, dotato di piena cognizione per le questioni di fatto e di
diritto che si pongono; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti
all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di
economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279
consid. 2.6.1).
3. Ferma questa premessa, resta da verificare la tempestività dell'impugnativa che l'insorgente ha inoltrato il 1° dicembre 2020 contro la revoca preventiva emanata dalla Sezione della circolazione il 27 giugno 2013, notificatagli per via edittale. Controverso in questa sede può essere unicamente il giudizio d'irricevibilità reso dal Governo.
4. 4.1. In materia
di revoca della licenza di condurre, la procedura è retta dal diritto cantonale
(art. 106 cpv. 2 LCStr), fatte salve le esigenze minime previste dall'art. 23
LCStr (cfr. STF 1C_162/2007 del 1° novembre 2007 consid. 4.1; Philippe Weissenberger, Kommentar
Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via
Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 1 ad art. 23). Tale norma prevede che
la revoca di un permesso di guida deve essere notificata per iscritto all'interessato,
con indicazione dei motivi.
Secondo la vecchia LPamm (in vigore fino al 31 marzo 2014; BU 2013, 453), l'intimazione
degli atti avveniva, a giudizio dell'autorità competente, mediante invio
postale semplice o raccomandato (art. 14 cpv. 1 LPamm). Per le ulteriori
modalità di intimazione, soggiungeva il cpv. 2, si applicano le relative
norme della procedura civile. Il codice di diritto processuale civile
svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio
2011, prevede che la notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio
ufficiale cantonale se, tra l'altro, il luogo di dimora del destinatario è
sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli
ricerche (art. 141 cpv. 1 lett. a). La notificazione è considerata avvenuta il
giorno della pubblicazione (art. 141 cpv. 2 CPC).
4.2. In concreto, come indicato in narrativa, dagli atti emerge che la Sezione
della circolazione - dopo un primo scambio di corrispondenza postale con il
ricorrente al suo indirizzo di __________ (notifica di avvio della procedura
del 15 aprile 2013 e scritto di RI 1 del 24 aprile 2013) - ha invano tentato di
intimargli a questo recapito la missiva del 7 maggio 2013 e le raccomandate con
gli ordini di indagine preliminare del 7 e 12 giugno 2013. Gli invii sono
infatti ritornati al mittente con l'annotazione: "il destinatario è
irreperibile all'indirizzo indicato". In queste circostanze,
considerando il ricorrente d'ignota dimora, ha provveduto a notificargli la
revoca preventiva del 27 giugno 2013 per via edittale, mediante pubblicazione
sul Foglio ufficiale del 2 luglio 2013.
In tale modo di procedere, come essenzialmente concluso dal Governo (pur
riferendosi all'art. 19 LPAmm), non è ravvisabile alcuna violazione del diritto
(cfr., in senso analogo, STF 1C_162/2007 citata consid. 4.2;
cfr. pure Cédric Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 511 seg.).
Nella misura in cui non disponeva di un altro recapito dell'insorgente
all'infuori di quello di __________, non è dato di vedere quali altri passi
avrebbe dovuto intraprendere l'autorità per individuare il suo luogo di dimora.
In particolare, per scoprire che egli, secondo quanto ora afferma, diversamente
da quanto risultava dalla banca dati MOVPOP (a suo dire errata), si sarebbe
trasferito nel suo luogo d'origine a __________ (AG) dal 22 marzo 2013 (cfr.
richiesta del 6 agosto 2021 del ricorrente all'Ufficio controllo abitanti di
correzione della banca dati), ovvero persino prima di quanto indicato in questa
procedura (cfr. suo ricorso al Governo, pag. 1). Sia come sia, qui basta
rilevare come spettasse in ogni caso all'insorgente informare la Sezione della
circolazione dell'intervenuto cambiamento di domicilio. Secondo l'art. 26 OAC,
il titolare di una licenza che cambia domicilio deve infatti comunicare entro
14 giorni il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio (cpv.
1). A maggior ragione se si considera che in concreto, a seguito della notifica
dell'apertura del procedimento amministrativo del 15 aprile 2013, il ricorrente
ben doveva attendersi che, sulla base delle risultanze del rapporto della
polizia bernese del 16 marzo 2013, l'autorità avrebbe potuto pronunciare nei
suoi confronti una revoca preventiva (art. 30 OAC) per seri sospetti sulla sua
inidoneità alla guida.
5. 5.1. Secondo l'art.
46 cpv. 1 LPamm - rientrante nelle norme comuni che disciplinano i ricorsi al
Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (parte III) e come
detto applicabile alla fattispecie in forza dell'art. 113 cpv. 2 LPAmm - il
ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15
giorni dall'intimazione. Tale termine era espressamente indicato anche dall'art.
10 cpv. 1 LALCStr (nella versione vigente prima della modifica entrata in
vigore con la LPAmm; BU 2013, 477). È peraltro rimasto identico sotto l'attuale
legge per le misure che, come le revoche preventive, sono provvisionali (art.
68 cpv. 2 LPAmm; STA 52.2020.7 del 9 giugno 2020 consid. 2 e rinvii).
L'art. 46 cpv. 1 LPamm precisa inoltre che, in assenza di intimazione, il
termine di 15 giorni decorre dalla conoscenza della decisione impugnata. Tale
norma esprime la regola generale per cui una notifica irregolare di una
decisione non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. pure l'attuale
art. 20 LPAmm). Per giurisprudenza, l'interessato non può tuttavia differire a
piacimento l'inizio del decorso del termine: secondo le regole della buona fede
e il principio della sicurezza del diritto è infatti tenuto a farsi parte
diligente e informarsi su esistenza e contenuto di una decisione non appena ne
sospetti l'esistenza, pena l'irricevibilità per tardività di un eventuale
rimedio di diritto (cfr. DTF 139 IV 228 consid. 1.3; STF 1C_14/2020 del 4
maggio 2020 consid. 4.3.2; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, n. 4 ad art. 26 e n. 1 ad art. 46).
5.2. In concreto, considerato come visto che la decisione del 27 giugno 2013 è
stata notificata al ricorrente il 2 luglio 2013, giorno di pubblicazione sul
Foglio ufficiale, è manifesto che, quando egli si è aggravato dinnanzi al
Consiglio di Stato (1° dicembre 2020), il suddetto termine ricorsuale di 15
giorni era da tempo spirato. Tale conclusione è tanto più vera se si considera
che l'insorgente è rimasto passivo per oltre sette anni, disinteressandosi
completamente della procedura amministrativa di cui era a conoscenza (dopo la
notifica della sua apertura).
A ciò aggiungasi che il suo ricorso dovrebbe essere considerato tardivo perfino
se si potesse ammettere che vi sia stata una notifica irregolare della
controversa decisione e che il ricorrente, fino alla ricezione del decreto d'accusa
del 7 ottobre 2020, non ne potesse sospettare l'esistenza. Pure a questo
momento, anziché attivarsi immediatamente al fine di impugnare il provvedimento
nel termine di 15 giorni, l'insorgente si è infatti limitato a interporre
opposizione contro il decreto penale (cfr. scritto del 19 ottobre 2020),
attendendo ancora quasi due mesi prima di insorgere davanti al Governo. Anche
solo da questo profilo vi è quindi da ritenere che il suo ricorso del 1°
dicembre 2020 doveva essere dichiarato irricevibile per tardività.
6. 6.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta per
tener conto della violazione del diritto di essere sentito in cui è incappato
il Governo, è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera