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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2021 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 dicembre 2020 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500), con la quale è stata inflitta all'insorgente una multa di fr. 3'000.-; |
ritenuto, in fatto
A. La RI 1 è una società
iscritta all'albo delle imprese di costruzione. In qualità di impresa generale,
essa ha eseguito, a partire dal 2018, l'edificazione un complesso residenziale
composto da cinque palazzine sul mappale __________ di __________.
B. a. Il 27 agosto 2020
le Guardie di confine hanno richiesto l'intervento dell'Associazione interprofessionale
di controllo (AIC) presso il valico di Brogeda, poiché erano stati fermati tre operai
provenienti dalla __________ che avevano dichiarato di essere diretti al sopracitato
cantiere di __________ per eseguire dei lavori edili, senza disporre tuttavia
della documentazione necessaria per i lavoratori distaccati. Gli ispettori
dell'AIC si sono poi recati anche sul mappale __________ di __________ dato che
i lavoratori controllati in dogana avevano riferito che altre due persone sarebbero
state lì presenti per iniziare i lavori. Sul cantiere l'AIC ha infatti rilevato
la presenza di due persone identificatesi quali co-titolari della ditta M__________
Ltd di __________. Questi ultimi hanno affermato che erano giunti per la prima
volta sul cantiere il giorno precedente (26 agosto 2020) per lo scarico di
attrezzature/macchinari e con l'intenzione di procedere in seguito con
l'implementazione dei lavori consistenti nella realizzazione di circa 6'000 m2
di betoncini di sottofondo. Hanno poi dichiarato che i tre operai fermati in
dogana sarebbero stati notificati in giornata in vista dell'inizio dei lavori
previsto per il giorno seguente. Hanno infine precisato che la M__________ Ltd aveva
ricevuto l'appalto dalla G__________ SA di __________. L'incarto è quindi stato
trasmesso alla Commissione di vigilanza per l'applicazione della LEPICOSC
(CV-LEPICOSC) per le valutazioni del caso.
b. Il 3 settembre 2020 la CV-LEPICOSC ha anch'essa esperito un sopralluogo sul
cantiere in oggetto. In tale occasione erano presenti unicamente operai della RI
1 e della E__________ Sagl, società quest'ultima iscritta all'albo quale
operatore specialista e incaricata dall'impresa generale dell'esecuzione dei
betoncini. Durante il controllo un tecnico della RI 1 ha spiegato all'ispettore
LEPICOSC che, giunti alla fase di esecuzione delle cappe di sottofondo, era
loro intenzione subappaltare tali opere alla E__________ Sagl, ditta con cui
l'impresa generale collabora abitualmente. Tuttavia, su richiesta del committente,
la RI 1 ha preso contatto con la ditta A__________ SA di __________.
Quest'ultima, dopo aver assicurato di essere idonea all'esecuzione dei lavori,
ha presentato un'offerta con un prezzo forfettario di circa fr. 23/24.- al m2,
sulla base della quale la RI 1 le ha subappaltato l'esecuzione di 3'000 m2
dei 6'000
m2 previsti, per un importo di circa fr. 70'000.- (costo calcolato
sulla base dei predetti prezzi unitari). Il 27 agosto 2020 tuttavia, visto
l'intervento dell'AIC e atteso che gli operai controllati non erano
riconducibili alla A__________ SA, la RI 1 li avrebbe allontanati dal cantiere.
c. Il 17 settembre 2020 la Commissione, considerato che le opere relative alle
cappe di sottofondo (betoncini) - per costo e importanza - erano lavori soggetti
alla LEPICOSC e atteso che né la A__________ SA né la M__________ Ltd
risultavano all'epoca iscritte, ha notificato alla RI 1 l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi
confronti e, preso atto delle osservazioni da questa inoltrate, con risoluzione
del 3 dicembre 2020 gli ha inflitto una multa di fr. 3'000.- per violazione
dell'art. 4 LEPICOSC e meglio per aver appaltato l'esecuzione dei betoncini
alla A__________ SA, nonostante questa non fosse iscritta all'albo. Anche nei
confronti della A__________ SA è stato aperto un procedimento disciplinare, a
seguito del quale è stata inflitta a tale ditta una multa di fr. 3'000.- per
aver ulteriormente subappaltato l'esecuzione dei betoncini ad una società non
autorizzata ad eseguire tali lavori, e meglio la M__________ Ltd.
C. Avverso la decisione che
le infligge la multa, la RI 1 insorge ora dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Essa contesta
la propria responsabilità sostenendo, in sintesi, di non aver mai deliberato
alla A__________ SA l'esecuzione delle cappe di sottofondo per un valore
pari o superiore alla soglia di legge di fr. 10'000.- e che l'inizio dei lavori
- di fatto mai avvenuto - fosse subordinato alla consegna da parte della A__________
SA della documentazione attestante la sua idoneità al lavoro.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone la CV-LEPICOSC, le cui osservazioni verranno, per quanto
necessario, riprese in seguito.
E. In sede di replica e
di duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro contrapposte
argomentazioni, riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a LEPICOSC. La legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 16 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Giusta
l'art. 3 LEPICOSC, a garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività
è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.
L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori
specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività (art. 4
cpv. 1 LEPICOSC). Non soggiace all'applicazione della LEPICOSC l'esecuzione di
lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente
semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari
conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature
importanti (art. 4 cpv. 2 LEPICOSC). Sono
considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non
superano l'importo di fr. 30'000.-; per gli operatori specialisti questo limite
è fissato a fr. 10'000.- (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC). Dall'art. 6 LEPICOSC,
il quale disciplina gli obblighi delle imprese di costruzione e degli operatori
specialisti, emerge chiaramente che la legge si ripropone di imporre un minimo
di requisiti professionali, onde garantire il rispetto degli ordinamenti
edilizi e della legislazione ambientale (lett. a), delle norme a tutela della
sicurezza sul cantiere (lett. b), delle disposizioni di legge sul lavoro e sui
contratti collettivi di lavoro (lett. c), delle prescrizioni che disciplinano
l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati (lett. d)
nonché l'adempimento degli obblighi in materia di contributi sociali e di
determinati obblighi fiscali (lett. e - f; cfr. Messaggio del 30 agosto 1988
[n. 3344] del Consiglio di Stato concernente
la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore; STF
2P.196/1999 del 13 marzo 2000 consid. 3 c/bb). L'esecuzione dei lavori non può
essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'assoggettamento (art. 8 cpv.
2 RLEPICOSC). La violazione delle disposizioni della LEPICOSC è punita
dalla CV-LEPICOSC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- o la
radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPICOSC). Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli
abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori,
di appaltatore principale oppure di subappaltatore (art. 16 cpv. 3 LEPICOSC).
2.2. Dai materiali legislativi concernenti la legge sull'esercizio della
professione di impresario costruttore, la cui prima versione risale al 1989,
emerge che tali norme sono state volute per ovviare
alla problematica delle insufficienti qualifiche professionali e morali
delle imprese di costruzione attive nel settore dell'edilizia pubblica e
privata, imponendo dei requisiti professionali minimi al fine di tutelare la
collettività e i singoli cittadini dai pericoli derivanti, segnatamente, da
opere non eseguite a regola d'arte. Per ovviare ad un'incontrollata
proliferazione di imprese senza la benché minima preparazione tecnica o
organizzativa, assolutamente inidonee ad operare, è quindi stato introdotto un
albo delle imprese ed è stato stabilito che solo le imprese ivi iscritte
avrebbero potuto eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura, eccezion
fatta per i lavori di modesta importanza e particolarmente semplici che
potevano essere eseguiti da persone senza conoscenze specifiche nel ramo delle
costruzioni (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2 e rinvii ivi
citati).
Ne discende che nell'ambito dell'esecuzione di opere la cui importanza, per
tipo d'intervento e di costo preventivabile globale, supera le soglie fissate
dalla legge, solo le imprese iscritte all'albo possono eseguire lavori edili e
del genio civile.
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, l'insorgente ritiene che non vi sia stata alcuna
violazione dell'art. 4 LEPICOSC. Sostiene di non aver stipulato nessun
contratto di subappalto con la A__________ SA per un importo pari o maggiore a
fr. 10'000.- e che l'esecuzione dei lavori non è di fatto mai iniziata. Con la
predetta ditta, indicatale dal suo committente, sarebbero stati fissati - in
via preliminare - unicamente i prezzi unitari per un'esecuzione parziale dei
lavori con l'intento di testare la A__________ SA; l'offerta del 29 luglio 2020
firmata dalla ricorrente infatti non indica alcun quantitativo e l'insorgente
contesta di aver deliberato l'esecuzione di 3'000.- m2 di betoncini
e di conseguenza l'importo di fr. 70'000.- dedotto dalla CV-LEPICOSC.
L'installazione delle macchine invece, unica operazione svolta sul cantiere
dalla A__________ SA quantificabile in circa fr. 1'000.-/1'500.-, non è
comunque stata retribuita. L'inizio dei lavori era ad ogni modo subordinato
alla consegna della documentazione necessaria comprovante l'idoneità della
ditta all'esecuzione delle opere, nonché alle ulteriori indicazioni per
l'allestimento del contratto. Conferma che le due persone rilevate sul cantiere
dall'AIC il 27 agosto 2020 si erano già presentate il giorno precedente, annunciandosi
al capo cantiere come ditta A__________ SA, per visionare i lavori da eseguire
e effettuare misurazioni; dopo il controllo dell'AIC, atteso che i lavoratori
controllati risultavano riconducibili alla M__________ LTD, ditta sconosciuta
alla ricorrente, questi sono stati subito allontanati dal cantiere.
3.2.
3.2.1. Anzitutto va osservato che non v'è dubbio che i lavori in questione, e
meglio l'esecuzione di sottofondi flottanti per circa 6'000 m2 nell'ambito
della costruzione a nuovo di cinque palazzine, rientrino - sia per costo sia
per importanza - nel campo di applicazione della LEPICOSC, ciò che invero
neanche l'insorgente contesta. Considerato il divieto di suddividere in lotti
l'esecuzione dei lavori al fine di sottrarli all'applicazione della legge (art.
8 cpv. 2 RLEPICOSC), sebbene dal profilo organizzativo l'esecuzione di un
intervento edile possa essere affidato a più ditte, qualora si tratti di opere
che, nel loro insieme, per ampiezza e costo superano la soglia di legge, solo
le ditte iscritte all'albo possono effettuare i lavori da capomastro o da
operatore specialista (STA 52.2017.322 del 9 luglio 2018 consid. 4.3; per un
esempio riferito alla legge prima della revisione del 1° gennaio 2014: STA
52.2007.57 del 4 maggio 2007 consid. 3.2). In questo senso poco importa che,
come sostiene la ricorrente, non sia stato concluso alcun contratto con la A__________
SA per un importo pari o superiore a fr. 10'000.-. Data l'importanza e
l'ampiezza dei lavori, una ditta non iscritta all'albo almeno quale operatore
specialista non poteva eseguire nessuna opera edile sul cantiere, nemmeno
parziale o in prova e neppure contenendo i costi al di sotto delle soglie di
legge, atteso che determinante per la LEPICOSC è il valore dell'intera opera.
Ciò detto, va osservato che sia la ricorrente sia l'autorità di vigilanza si
concentrano sull'esistenza o meno di un contratto di subappalto tra la RI 1 e
la A__________ SA, rispettivamente sull'assegnazione dei lavori di
sottopavimentazione. Tuttavia, ai fini della LEPICOSC, e di riflesso del regime
sanzionatorio da questa istituito, non è determinante se e quali contratti
siano stati stipulati tra i vari partecipanti ad un intervento edile, questioni
che attengono unicamente al diritto civile e che esulano dal contesto - di
diritto pubblico - in cui la LEPICOSC s'inscrive. L'unica questione dirimente
per stabilire se vi sia stata una violazione dell'art. 4 LEPICOSC è quella di
sapere se dei lavori edili soggetti alla LEPICOSC siano stati eseguiti da
operai riconducibili a ditte non autorizzate. L'infrazione quindi può dirsi
realizzata unicamente se i lavori soggetti ad autorizzazione vengono almeno
iniziati, a prescindere da quelle che sono
dal profilo giusprivatistico le relazioni contrattuali che intercorrono tra i
differenti soggetti, poiché è solo in quel momento che si concretizza la messa
in pericolo astratta che la specifica legislazione sanziona.
Ora in concreto, dagli atti all'incarto emerge che né la A__________ SA né la M__________
LTD hanno eseguito le cappe di sottofondo sul cantiere di __________, che sono
invece state interamente realizzate da una ditta autorizzata, la E__________
Sagl. Tra il 26 e il 27 agosto 2020, prima dunque dell'intervento dell'AIC sul
cantiere che ha poi determinato la fine dei rapporti tra la ricorrente e la A__________
SA, sono state eseguite delle misurazioni e sono stati scaricati e installati i
macchinari necessari all'esecuzione dei betoncini (cfr. verbale di controllo
cantiere n. 2020-16 del 3 settembre 2020 della CV-LEPICOSC, rapporto di
ispezione n. 002/159/2020 del 31 agosto 2020 dell'AIC, replica del 12 marzo
2021 pag. 3). La CV-LEPICOSC ritiene che i lavori siano pertanto iniziati il 26
agosto 2020 con la posa delle installazioni necessarie e che, senza
l'intervento dell'AIC, le opere sarebbero state eseguite in violazione della
LEPICOSC. Tale posizione va condivisa.
In primo luogo va considerato che l'adeguata predisposizione del cantiere è
presupposto imprescindibile per la corretta esecuzione di un'opera edile.
Quando l'intervento in programma è soggetto alla LEPICOSC, appare del tutto
conforme allo scopo della specifica legislazione pretendere che anche i lavori
preparatori necessari per la realizzazione materiale dell'opera (tra cui la
verifica delle misure di sicurezza, gli allacciamenti, l'installazione dei
macchinari, il posizionamento dei materiali e l'organizzazione degli spazi di
lavoro e delle vie di accesso) debbano essere svolti da una ditta autorizzata,
che garantisca dunque un'esecuzione a regola d'arte anche di questa fase
preliminare dei lavori.
Seppur vero che il regime autorizzativo qui in esame assoggetta un ventaglio
molto ampio di opere, che posso andare da lavori specifici e puntuali sino a
grandi e complessi interventi edili, e che i lavori preliminari (come ad
esempio l'installazione dei macchinari) possono di conseguenza essere di natura
assai diversa, va tuttavia rilevato che solo i lavori di una certa importanza
sono assoggettati alla LEPICOSC, quelli appunto per i quali si ha bisogno di
precise conoscenze nel ramo e di attrezzature importanti e per i quali quindi
sarà necessario predisporre adeguatamente il cantiere prima di procedere
all'esecuzione materiale. Ne consegue dunque che, dal momento che le opere
superano la soglia di legge, le ditte non iscritte all'albo non possono
eseguire alcun lavoro da capomastro o da operatore specialista, nemmeno
preparatorio.
Tornando al caso in esame, dagli atti ad
incarto e dalle dichiarazioni della stessa ricorrente, si evince che tra il 26
e il 27 agosto 2020 è stata installata l'attrezzatura necessaria all'esecuzione
dei betoncini (quantificata dall'insorgente in circa fr. 1'000.-/1'500.-), ciò
che, come sostiene la CV-LEPICOSC, va identificato come l'inizio dei
lavori. D'altronde il 27 agosto 2020 tre operai erano diretti sul cantiere per eseguire
concretamente i betoncini, lavori che - senza l'intervento dell'autorità -
sarebbero iniziati al più tardi il giorno seguente; si può pertanto
pacificamente ritenere che al più tardi al
27 agosto 2020 i lavori preliminari di preparazione erano già stati eseguiti. Atteso
che non vi sono dubbi che né la A__________ SA né la M__________ LTD sono iscritte
all'albo, l'installazione dei macchinari è stata eseguita da soggetti non
autorizzati, in violazione dunque all'art. 4 LEPICOSC.
3.2.2.
Alla RI 1, che è iscritta all'albo quale impresa di costruzione e pertanto può
eseguire questo genere di opera, viene rimproverato di aver permesso ad una
ditta non autorizzata di eseguire dei lavori in violazione della LEPICOSC.
L'art. 16 cpv. 3 LEPICOSC stabilisce infatti che il contravventore sia punibile
indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di
progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di
subappaltatore, instaurando così un regime di responsabilità che sanziona non
solo l'impresa che esegue lavori edili senza la necessaria autorizzazione, ma
pure chi, anche solo per negligenza, non verifica che l'esecuzione delle opere
avvenga nel rispetto della LEPICOSC.
Preliminarmente va osservato che, il principio di legalità è applicabile in
materia di sanzioni amministrative sia per quanto attiene alla legalità dell'infrazione (nullum crimen sine lege), sia per
quanto concerne la legalità della pena (nulla poena sine lege). La legge
deve dunque definire l'infrazione rimproverata all'amministrato e deve
prevedere la pena che gli sarà inflitta (Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, n. 1212, pag. 415). Inoltre è ormai opinione
comune sia in dottrina sia in giurisprudenza che per poter essere pronunciata,
una sanzione amministrativa presuppone una colpa da parte dell'amministrato,
che può essere intenzionale o per negligenza (Tanquerel, op.
cit. n. 1214, pag. 415 con numerosi riferimenti). Va poi considerato che
nei casi come quello qui in esame, in cui l'amministrato non è l'autore diretto
dell'infrazione ma la commette per omissione (commissione per omissione o
omissione impropria), per ritenere la sua responsabilità è necessario che egli
si trovasse in una cosiddetta posizione di garante (Garantenstellung). Secondo dottrina e giurisprudenza, questa
sussiste quando l'autore ha per legge, per contratto o per situazione il dovere
di prevenire il verificarsi di un evento suscettibile di pregiudicare un
determinato bene giuridico. L'autore è in questo caso punibile se gli era
oggettivamente possibile intervenire per compiere l'atto richiesto dalle
circostanze (DTF 117 IV 130 consid. 2a, 108 IV 5 consid. 1b e riferimenti ivi
citati; STF 6B_1169/2015 del 23 novembre 2016 consid. 1.3; José Hurtado Pozo/Thierry Godel, Droit
pénal général, III ed., Zurigo 2019, pag. 350 e segg.).
Ora, la RI 1 sostiene che era in attesa di ricevere la documentazione
attestante l'idoneità della ditta al lavoro; pare d'altronde che avesse
segnalato alla A__________ SA la necessità di disporre dell'autorizzazione
LEPICOSC.
Ciò non è tuttavia sufficiente a escludere la sua responsabilità.
L'insorgente era l'impresa generale incaricata dell'intera edificazione delle
cinque palazzine; essa era dunque responsabile di tutte le opere previste e,
più in generale, dell'intero cantiere. Attiva da molto tempo nel settore e di
dimensioni tutt'altro che modeste, è essa stessa iscritta all'albo LEPICOSC in
qualità di impresa di costruzione; ne conosce (rispettivamente ne deve
conoscere) il regime autorizzativo e sa, fatto d'altronde non contestato, che
per cantieri come quello di __________ solo le ditte iscritte all'albo possono
intervenire. In questo senso appare del tutto ragionevole pretendere che
l'impresa generale che esegue lavori soggetti alla LEPICOSC, ed è pertanto
sottoposta al regime autorizzativo, verifichi che le ditte a cui decide di
subappaltare delle opere, e che eseguono quindi in sua vece, dispongano a loro
volta dell'iscrizione all'albo. Va poi considerato che con l'acquisizione di un
appalto generale di questo tipo l'impresa generale si fa carico in sostanza
dell'intero intervento edile, compresa la verifica - in funzione degli stadi di
avanzamento - dell'esecuzione conforme a tutte le prescrizioni legali, tra le
quali la LEPICOSC. Il dovere di agire della ricorrente risultava dunque, oltre
che dagli obblighi legali che la LEPICOSC impone alla ricorrente stessa quando
opera su cantieri di questo livello, anche dalle circostanze di fatto in cui
questo tipo di pattuizione s'inscrive. Nonostante si possa comprendere che
volesse assecondare i desideri del committente principale, spettava a lei
scegliere se e a chi assegnare l'esecuzione dei lavori edili in programma. Essa
d'altronde nemmeno pretende di aver avuto un obbligo in tal senso -
contrattuale o d'altra natura - né che l'eventuale rifiuto di collaborazione
con la A__________ SA avrebbe avuto conseguenze sull'assegnazione dell'appalto
principale (ancor meno visto che l'edificazione era pressoché ultimata).
Non bastava dunque segnalare alla A__________ SA la necessità di disporre
dell'iscrizione all'albo LEPICOSC. Al di là di misurazioni e sopralluoghi,
necessari anche alla negoziazione dei termini contrattuali, la ricorrente non
avrebbe dovuto permettere a persone non riconducibili a soggetti autorizzati di
iniziare l'esecuzione delle opere, segnatamente di installare i macchinari
necessari all'esecuzione delle cappe di sottofondo.
4. Accertato che la
RI 1 deve rispondere per la violazione delle norme sopra menzionate, resta da
verificare se la multa inflitta sia adeguata alla gravità dell'infrazione
commessa, alla colpa e alle condizioni personali del trasgressore.
La colpa imputabile alla ricorrente in effetti non va certo minimizzata ritenuto
che il costo dell'intero intervento ammontava (come indicato nella domanda di
costruzione) ad oltre fr. 8'000'000.- e la sottopavimentazione andava eseguita
per circa 6'000 m2; la ricorrente è poi attiva nel settore da molto
tempo ed è iscritta all'albo per cui conosce il regime autorizzativo.
Tenuto conto, come d'altra parte fatto dall'autorità di vigilanza, che
l'esecuzione dei betoncini era allo stadio iniziale e che l'irregolarità è
stata di breve durata, questo Tribunale ritiene correttamente commisurata
all'entità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore la multa di fr.
3'000.- inflitta alla ricorrente, medesimo importo della sanzione inflitta alla
A__________ SA.
5. 5.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto con
conseguente conferma della decisione qui impugnata.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in
quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera