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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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Vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2021 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 giugno 2021 (n. 2880) del Consiglio di Stato che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato alla CO 1 una tratta del servizio di trasporto degli allievi delle scuole medie di __________ per la durata di 10 anni, a partire dall'anno scolastico 2021/2022; |
ritenuto, in fatto
A. Il 19 gennaio 2021 il
Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;
RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il
servizio di trasporto scolastico per gli allievi della scuola media di __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ a partire dall'anno scolastico 20201/2022 per una durata di 10 anni
scolastici. Il bando di concorso definiva diverse tratte di percorrenza (FU
5/2021 pag. 436 segg.).
L'avviso di gara indicava quale criterio di idoneità il possesso, alla scadenza
del concorso, della licenza federale di impresa di trasporto su strada. Il
capitolato al punto 6.1 precisava quanto segue:
Licenza federale di impresa di trasporto su strada
Ogni concorrente deve dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione
federale di accesso alla professione per il trasporto professionale di
viaggiatori (OTV, RS 745.11 art. 11 cpv. 1 lett. c, d) al momento dell'inoltro
dell'offerta. L'obbligo di possesso della licenza federale vale anche per le
singole ditte consorziate.
Il bando annunciava inoltre che il mandato di trasporto sarebbe stato
aggiudicato al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri e sotto
criteri elencati in ordine di priorità:
A Economicità 50%
B Anni di esperienza nei trasporti viaggiatori 25%
C Veicoli impiegati 25%
C1 Anno della prima immatricolazione 15%
C2 Adeguatezza 10%
B. Per quanto attiene alla tratta __________ (__________ - Scuola media __________) sono giunte al committente tre offerte. Dopo valutazione delle stesse, l'ente appaltante ha deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 85 punti e un'offerta di fr. 55'331.- annui.
C. Contro la predetta decisione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, seconda classificata con 51.8 punti, chiedendo l'annullamento della delibera e, in via principale, l'aggiudicazione in suo favore, mentre in via subordinata la retrocessione degli atti al committente per nuova decisione. Il tutto previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Essa sostiene che l'aggiudicataria avrebbe meritato l'esclusione dalla gara per mancanza della necessaria autorizzazione per il trasporto esclusivo di scolari. L'insorgente mette inoltre in dubbio che la deliberataria disponga di un parcheggio autorizzato dove stazionare i propri veicoli e che rispetti il contratto collettivo di lavoro (CCL) per la categoria degli autotrasportatori. Sarebbe inoltre inverosimile che essa sia in grado di adempiere ai requisiti professionali di cui all'art. 34 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). A mente dell'insorgente, infine, l'aggiudicataria andrebbe pure estromessa dal concorso siccome la sua amministratrice unica eserciterebbe verosimilmente tale attività senza alcuna autorizzazione del suo principale datore di lavoro, l'__________.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il committente, difendendo la delibera alla CO 1, che adempie
i criteri di idoneità posti dal bando di concorso. In particolare,
l'aggiudicataria ha prodotto la necessaria licenza federale per il trasporto
internazionale di viaggiatori. Non era invece richiesta alcun'autorizzazione per
il trasporto esclusivo di scolari. Tant'è che neppure la ricorrente l'ha
presentata, allegando all'offerta il medesimo documento dell'aggiudicataria.
Contesta inoltre che le ipotesi dell'insorgente, non documentate, in relazione
all'utilizzo di parcheggi da parte dell'aggiudicataria possano avere un ruolo
nella procedura di concorso. Il committente afferma inoltre che la
dichiarazione della competente commissione paritetica presentata
dall'aggiudicataria dimostra in maniera attendibile che la medesima rispetta il
CCL di categoria. Ininfluenti sarebbero infine le questioni legate
all'eventuale rapporto di impiego dell'amministratrice della deliberataria con
l'__________.
E. Pure l'aggiudicataria si oppone all'accoglimento del ricorso, rilevando, con motivazioni analoghe a quelle addotte dal committente, di essere in possesso di tutti i requisiti per svolgere il servizio di trasporto oggetto della commessa.
F. Il 23 luglio 2021 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, concedendo al committente l'adozione di misure di esecuzione dell'aggiudicazione fino al giudizio di merito del Tribunale.
G. Con la replica, l'insorgente ha ribadito le proprie tesi, precisando che la licenza federale in possesso dell'aggiudicataria, rilasciata in applicazione della legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada del 20 marzo 2009 (LPTS; RS 744.10) non basta a dimostrare la sua idoneità a concorrere. Tale permesso dimostrerebbe infatti unicamente il possesso dei requisiti personali e di capacità per lo svolgimento della professione. L'accesso al mercato, caratterizzato da un monopolio della Confederazione, è tuttavia disciplinato dalla legge federale sul trasporto di viaggiatori del 20 marzo 2009 (LTV; RS 745.1). Occorre pertanto pure disporre di una concessione federale o una specifica autorizzazione per il trasporto di scolari ai sensi di quest'ultima legge. Requisito di cui la ricorrente dispone, al contrario dell'aggiudicataria.
H. Con la duplica, il committente e l'aggiudicataria hanno confermato la propria posizione.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso
e seconda classificata la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare
l'assegnazione della commessa ad un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett.
e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è
pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione di prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo
concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita
dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con
sufficiente cognizione di causa.
2. Secondo la
ricorrente, l'aggiudicataria non adempirebbe ai criteri di idoneità in quanto
non dispone dei necessari permessi per accedere al trasporto di viaggiatori
secondo la LTV.
2.1. La LTV regola il trasporto di viaggiatori sottoposto a privativa e l'uso
degli impianti e dei veicoli impiegati a tale scopo (art. 1 cpv. 1 LTV). La
Confederazione, che detiene l'esclusiva sul trasporto regolare e professionale
di viaggiatori (art. 4 LTV), può accordare a imprese concessioni per queste
attività (art. 6 cpv. 1 LTV). Trasporti di viaggiatori scarsamente rilevanti
non sono invece soggetti a concessione, bensì ad autorizzazione cantonale (art.
7 LTV). In questa categoria rientra il trasporto di scolari (art. 7 lett. b
dell'ordinanza sul trasporti di viaggiatori del 4 novembre 2009; OTV; RS
745.11). Il Consiglio di Stato, e per esso il Dipartimento del territorio, è
competente per il rilascio di tali autorizzazioni (art. 5a della legge sui
trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 [LTPub; RL 752.100] e art. 1 e 3 lett. d
del regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto del 23
gennaio 2007 [RL 751.110]).
Se da un lato la LTV disciplina la privativa del trasporto di viaggiatori,
dall'altro lato la LPTS regola l'accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori su strada (art. 1 cpv. 1 LPTS). L'esercizio della professione
sottostà infatti ad autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio federale dei
trasporti (art. 3 cpv. 1 e 2 LPTS) a richiedenti che adempiono a condizioni di
affidabilità, capacità finanziaria e capacità professionale (art. 4 cpv. 1
LPTS). Quest'ultimo requisito è verificato attraverso un esame concernente le
conoscenze richieste per lo svolgimento dell'attività, superato il quale è
rilasciato un attestato di capacità (art. 7 cpv. 1 LPTS).
2.2. Come detto in narrativa, l'avviso di gara indicava quale criterio di
idoneità il possesso, alla scadenza del concorso, della licenza federale di
impresa di trasporto su strada. Il capitolato al punto 6.1 precisava quanto
segue:
Licenza federale di impresa di trasporto su strada
Ogni concorrente deve dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione
federale di accesso alla professione per il trasporto professionale di
viaggiatori (OTV, RS 745.11 art. 11 cpv. 1 lett. c, d) al momento dell'inoltro
dell'offerta. L'obbligo di possesso della licenza federale vale anche per le
singole ditte consorziate.
Ora, avendo il committente esplicitamente richiesto l'autorizzazione federale di accesso alla professione per il trasporto professionale di viaggiatori, non vi sono dubbi che i concorrenti dovevano dimostrare di possedere la licenza federale ai sensi dell'art. 3 LPTS. Ciò non poteva sfuggire ai concorrenti, operanti nel settore, malgrado il riferimento improprio all'OTV. Tale autorizzazione attesta infatti l'idoneità dell'offerente a svolgere l'attività di trasporto messa a concorso. Per contro, l'autorizzazione (cantonale) per il trasporto di scolari (art. 7 lett. b OTV) - di cui nemmeno la ricorrente sostiene di disporre - non costituisce un requisito di idoneità che i concorrenti dovevano possedere al momento della presentazione dell'offerta. La richiesta del committente era chiara ed è stata compresa dai concorrenti, che non hanno contestato le regole di gara e hanno partecipando al concorso senza riserve. Tant'è che anche l'insorgente, al pari dell'aggiudicataria, ha allegato alla propria offerta la licenza federale per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi, senza altre autorizzazioni. Essa è quindi ora malvenuta a pretendere la dimostrazione del possesso di ulteriori permessi in capo alla deliberataria.
3. L'insorgente
sostiene inoltre che sarebbe inverosimile che l'aggiudicataria sia in grado di
adempiere ai requisiti professionali di cui all'art. 34 cpv. 1 RLCPubb.
3.1. Per l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali d'esecuzione
garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo
criteri oggettivi e verificabili. L'art. 34 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prevede che gli
offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale,
se obbligatori. In assenza di albi o registri professionali obbligatori,
soggiunge il cpv. 2, l'offerente deve possedere qualifiche almeno
corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure la
titolo necessario nello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione.
Laddove non esistessero questi titoli professionali, l'offerente deve
comprovare un'esperienza sufficiente. Rimane riservata al committente la
possibilità di richiedere, nel bando, requisiti superiori (art. 34 cpv. 4
RLCPubb/CIAP). L'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP precisa che se l'offerente è una
società, i requisiti devono essere adempiuti da un titolare, direttore o membro
dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con presenza
superiore al 50% della normale durata del lavoro. L'applicazione di
quest'ultima norma è stata sospesa dal Governo con decreto esecutivo
concernente la modifica delle procedura in materia di commesse pubbliche in
tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 15 aprile 2020 (RL 730.150), il
cui art. 3 lett. b semplifica tale condizione per quanto attiene alle commesse
di servizio, stabilendo che i requisiti devono essere adempiuti (solo) da un
collaboratore impiegato che fungerà da responsabile e garante della qualità
della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro
(cfr. al proposito messaggio n. 7888 del 16 settembre 2020 sulla modifica della
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100], pag.
3 seg.).
3.2. Nel caso concreto, nel bando di concorso il committente non ha richiamato
l'art. 34 RLCPubb/CIAP. Esso, come detto, ha tuttavia posto quale criterio di
idoneità il possesso della licenza federale di accesso alla professione per il
trasporto professionale di viaggiatori. Come sopra ricordato, il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato alla verifica di condizioni di affidabilità,
capacità finanziaria e capacità professionale (art. 4 cpv. 1 LPTS). Per quanto
attiene alla capacità professionale, l'art. 7 cpv. 1 LTPS prevede che il
gestore dei trasporti, ossia la persona fisica che dirige effettivamente e
continuativamente le attività di trasporto di un'impresa di trasporto su strada
(cfr. art. 2 lett. d LPTS), deve superare un esame concernente le conoscenze
richieste per lo svolgimento dell'attività. Chi supera la prova ottiene un
attestato di capacità. Sono dispensate dell'esame le persone che hanno sostenuto
con successo un esame professionale o un esame professionale superiore nel
settore della circolazione stradale (art. 7 cpv. 6 LPTS), ossia chi dispone di
uno dei seguenti titoli: attestato di capacità valido nell'UE, attestato
professionale federale di "disponente di trasporti stradali con attestato
professionale federale" o "disponente di trasporti e logistica con
attestato professionale federale", un diploma federale di "responsabile
del trasporto stradale diplomato" o "responsabile di trasporto e
logistica diplomato" o ancora un attestato professionale federale di "guida
e conducente di pullman" (art. 4 dell'ordinanza concernente l'accesso alle
professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada; OATVM; RS
744.103).
3.3. La licenza federale che i concorrenti erano tenuti ad allegare all'offerta
attesta l'idoneità dell'impresa dal profilo delle conoscenze professionali del
gestore dei trasporti secondo criteri almeno equivalenti, se non superiori, a
quanto prevede l'art. 34 cpv. 2 e 3 RLCPubb/CIAP. È quindi senza violare il
diritto che il committente ha rinunciato a richiedere la dimostrazione di
requisiti professionali minimi (quali l'AFC di conducente di autopostale) in
capo a una persona designata dall'aggiudicataria per lo svolgimento della
commessa. L'aggiudicataria, che dispone della licenza federale richiesta, è
pertanto da ritenere idonea. Anche questa censura va quindi respinta.
4. 4.1. L'insorgente, richiamando il principio secondo cui oggetto di procedure di aggiudicazione possono essere solo beni rispettivamente prestazioni forniti nel rispetto dell'ordinamento giuridico (cfr. STF 2C_498/2017 del 5 ottobre 2017 consid. 4.2.1), mette in dubbio che alla deliberataria possa essere attribuita la commessa. Ipotizza, invero senza fornire alcun elemento concreto a sostegno delle sue tesi, che essa non disponga di un parcheggio autorizzato dove stazionare i propri veicoli e che ricorra ad aree discoste, per lo più situate fuori della zona edificabile, violando quindi l'ordinamento edilizio e pianificatorio concretamente applicabili. Dal canto suo, l'aggiudicataria afferma di stazionare i veicoli presso privati, tramite contratto di locazione. Il committente nega invece che la questione possa avere rilevanza nell'ambito della procedura d'appalto, non essendo suo compito verificare il rispetto delle norme edilizie e pianificatorie. Afferma inoltre di non aver mai avuto notizia di simili abusi commessi dall'aggiudicataria.
4.2. Nella predetta sentenza
invocata dall'insorgente, il Tribunale federale ha rilevato che la sicurezza
del diritto imponeva l'esclusione di un concorrente da una procedura di
aggiudicazione del servizio di ritiro e smaltimento degli scarti vegetali siccome
era stata accertata la non conformità alle normative pianificatorie ed edilizie
del suo impianto di compostaggio.
Nel caso concreto, la commessa ha per oggetto il trasporto di scolari e, a
differenza della fattispecie di cui alla citata sentenza del Tribunale
federale, le eventuali manchevolezze addotte dalla ricorrente non concernono
direttamente lo svolgimento del mandato deliberato tramite concorso pubblico.
Seguire la tesi dell'insorgente imporrebbe al committente di eseguire verifiche
a tutto tondo sul comportamento degli offerenti in ambiti che solo
indirettamente attengono alle prestazioni appaltate, ciò che sarebbe sproporzionato,
per non dire impensabile. La censura va quindi disattesa senza che occorra
esperire particolari accertamenti in merito agli spazi in cui la resistente
staziona i suoi mezzi.
5.
La ricorrente sostiene che l'aggiudicataria non potrebbe
rispettare il contratto collettivo di lavoro per la categoria degli
autotrasportatori. Segnala un'incongruenza tra il numero di dipendenti (11)
annunciati alla Commissione paritetica cantonale autotrasportatori del Canton
Ticino (CPC) e quelli (4) che beneficiano di una copertura previdenziale LPP.
Ciò dimostrerebbe che più della metà dei dipendenti è impiegato a tempo (molto)
parziale, tanto da non avere accesso alla previdenza professionale. L'azienda
impiegherebbe lavoratori ad ore unicamente in più fasce orarie giornaliere
determinate e limitate. Ciò che, se applicato in maniera sistematica, finirebbe
per promuovere il precariato, eludendo il divieto del lavoro a cottimo.
5.1. Come detto, per l'art. 13 lett. d CIAP le disposizioni cantonali
d'esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli
offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Secondo l'art. 5 lett. a
LCPubb, applicabile alla presente fattispecie grazie all'art. 4 cpv. 4 LCPubb, il
committente può aggiudicare la commessa oggetto del concorso unicamente a
offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni
sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte,
il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti
collettivi di lavoro vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti
nazionali mantello. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere
generale, volto a garantire le conquiste
sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale
(cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente
l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di
politica sociale, la norma tende
inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo
loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione
(cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011; Peter
Galli/André Moser/Elisabeth Lang/
Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). I concorrenti che
non rispettano i principi sanciti
dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art.
25 lett. c LCPubb; cfr. fra le tante: STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018
consid. 3.1).
5.2. Riallacciandosi all'art. 5 lett. a e b LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
a) AVS/AI/IPG/AD;
b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
c) SUVA o istituto analogo;
d) Cassa pensione (LPP);
e) Imposte alla fonte;
f) Imposte federali, cantonali e comunali;
g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);
h) Pensionamento anticipato (PEAN);
i)
Contributi professionali;
unitamente a una dichiarazione
del competente organo di vigilanza che
attesti il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto
nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro (cpv. 2), nonché
un'autocertificazione del rispetto della parità di
trattamento tra uomo e donna (cpv. 3). L'art. 7 cpv. 1 RLCPubb/
CIAP conferisce alle Commissioni paritetiche il compito di verificare il
rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Queste sono infatti in grado, più
del committente, di pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa sia sul rispetto
dei CCL da parte dei concorrenti che l'hanno sottoscritto, sia sull'equivalenza
delle condizioni contrattuali praticate da parte dei concorrenti che non
l'hanno sottoscritto, in quanto non dichiarato obbligatorio (STA 52.2018.398
del 15 novembre 2018 consid. 4.2.3).
5.3. Nel caso concreto,
l'aggiudicataria ha allegato alla propria offerta una dichiarazione del 16
febbraio 2021 della CPC che attesta che la ditta rispetta le disposizioni
previste dal contratto collettivo cantonale nel ramo degli autotrasporti. La
CPC precisa che l'impresa annuncia 11 dipendenti sottoposti al Contratto
collettivo di lavoro. Tale dichiarazione, rilasciata dall'organo competente, è
senz'altro attendibile. Questa dà atto che per gli 11 dipendenti annunciati le
condizioni del CCL sono rispettate. Di conseguenza, le considerazioni della
ricorrente in merito al fatto che oltre alla metà di essi sarebbe impiegato a
tempo parziale non meritano di essere approfondite: tale circostanza non lascia
affatto intendere l'elusione delle condizioni del CCL. Questo, contrariamente a
quanto sembra sostenere la ricorrente, non vieta l'assunzione di personale a
ore né il lavoro a cottimo (cfr. contratto collettivo di lavoro per il
settore degli autotrasporti del Cantone Ticino valevole dal 1° luglio 2019 per
le aziende affiliate all'associazione padronale ASTAG).
6. Non merita infine approfondimento la censura secondo cui l'aggiudicataria andrebbe estromessa dal concorso siccome la sua amministratrice unica eserciterebbe verosimilmente tale attività senza alcuna autorizzazione dell'__________, di cui sarebbe dipendente. I rapporti tra l'amministratrice della società e l'__________ non hanno alcuna attinenza con lo svolgimento della commessa: le circostanze invocate dall'insorgente non sono atte a mettere in dubbio l'idoneità dell'aggiudicataria a fornire la prestazione.
7. Visto quanto precede il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). In assenza di parti vittoriose patrocinate, non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera