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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 29 giugno 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 giugno 2021 (n. 3175) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 5 maggio 2021 della Sezione della circolazione che le ha inflitto un ammonimento; |
ritenuto, in fatto
che il 5 maggio 2021
la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha inflitto a RI 1 un
ammonimento a seguito di un'infrazione commessa il 22 dicembre 2020 (decisione
n. 2021_3733 BE/do);
che contro tale provvedimento, il 16 maggio 2021 la conducente si è aggravata
davanti alla stessa Sezione, contestando l'infrazione commessa e la misura
inflittale; al suo scritto non era allegata la decisione, di cui erano però
menzionati gli estremi;
che il 21 maggio 2021, l'autorità dipartimentale ha trasmesso al Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato l'esposto di RI 1, da trattare quale impugnativa
contro il provvedimento da essa adottato;
che con scritto del 26 maggio 2021, l'autorità di ricorso ha assegnato all'interessata
un termine di 7 giorni per trasmetterle la decisione impugnata, sotto
comminatoria della dichiarazione d'irricevibilità del gravame;
che ritenendo che RI 1 non avesse dato seguito a quanto richiesto nel termine
impartito e che il ricorso non adempisse pertanto i requisiti di legge (art. 70
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100), con giudizio del 23 giugno 2021 il Governo ha dichiarato
irricevibile il gravame;
che RI 1 deduce ora la predetta pronuncia davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone in sostanza l'annullamento e postulando l'entrata
nel merito del suo ricorso; l'insorgente afferma di aver tempestivamente fatto
pervenire all'autorità la decisione impugnata, a mezzo raccomandata; a comprova
allega la relativa ricevuta, che dà atto dell'invio del 28 maggio 2021 alla
Sezione della circolazione;
che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni; l'autorità di prime cure è invece rimasta
silente;
che a richiesta del Tribunale, la Sezione della circolazione ha trasmesso gli
atti prodotti dall'insorgente con il citato invio del 28 maggio 2021, e meglio
la decisione impugnata del 5 maggio 2021, copia della predetta richiesta del 26
maggio 2021 del Servizio dei ricorsi e del suo ricorso del 16 maggio 2021;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);
che certa è la legittimazione attiva della ricorrente,
personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata di cui è
destinataria (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base
degli atti, integrati da quelli richiamati dalle istanze inferiori;
che giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, al
ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata; l'art. 12 cpv. 1 LPAmm prescrive,
a sua volta, che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono
ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, sotto
comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati
irricevibili;
che quest'ultima disposizione si applica anche quando è chiesta la produzione di
un documento, come la decisione impugnata, che necessariamente dev'essere
allegato allo stesso; la presentazione della querelata decisione permette
infatti all'autorità giudicante di decidere immediatamente sull'ammissibilità
e, se del caso, sulla manifesta infondatezza dell'impugnazione (art. 72 LPAmm);
che in tal senso, il mancato invio della decisione impugnata entro il termine perentorio fissato per produrla rende irricevibile il gravame stesso (cfr. RDAT 1976 n. 43; STA 52.2012.103 del 14 agosto 2012, confermata da STF 2C_931/2012 del 9 ottobre 2012; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 9 e n. 2 ad art. 46);
che in base all'art. 6 cpv. 2 LPAmm, i termini si ritengono rispettati se lo furono
con le insinuazioni all'autorità incompetente;
che questa norma è espressione di un principio generale del diritto
amministrativo, secondo cui l'interessato non deve essere inutilmente privato
dell'esame della sua pretesa giuridica da parte dell'autorità competente; l'insinuazione
tempestiva di un atto all'autorità incompetente non deve pertanto comportargli particolari
pregiudizi, in particolare laddove l'erroneo indirizzo è in una certa misura
riconoscibile (cfr. DTF 140 III 636 consid. 3.5; Ruth Herzog/Michel Daum, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 2020, n. 13 ad art. 42; cfr.
inoltre Borghi/Corti, op. cit., n.
3 ad art. 4);
che in concreto dagli atti risulta che, sollecitata dall'autorità di ricorso a
trasmettere la decisione impugnata in quella sede entro il termine perentorio
di sette giorni, l'insorgente ha dato seguito all'ordine, trasmettendo tuttavia
l'atto richiesto all'autorità di prima istanza;
che la Sezione della circolazione, anziché girare senza indugio l'invio
pervenuto alla competente autorità di ricorso - come aveva peraltro già fatto
con l'impugnativa del 16 maggio 2021 - è inspiegabilmente rimasta passiva; e
questo nonostante fosse manifesto l'errore di recapito in cui era incappata la
ricorrente, alla luce della richiesta del Servizio dei ricorsi del 26 maggio
2021, allegata in copia insieme all'atto richiesto;
che in queste circostanze, occorre concludere che l'insorgente, pur avendolo
indirizzato all'autorità incompetente, ha prodotto l'atto impugnato entro il
termine accordatole; la decisione del Governo, che ha dichiarato inammissibile
la sua impugnativa, non può pertanto essere tutelata; una soluzione opposta non
è infatti difendibile, a meno di incorrere in un inammissibile formalismo
eccessivo;
che stante quanto precede, il ricorso va accolto; di conseguenza il giudizio
impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Governo affinché esamini nel
merito il ricorso del 16 maggio 2021;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47
cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 23 giugno 2021 (n. 3175) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché esamini nel merito il ricorso del 16 maggio 2021.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera