Incarto n.
52.2021.290

 

Lugano

24 dicembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 29 giugno 2021 di

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 giugno 2021 (n. 3175) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 5 maggio 2021 della Sezione della circolazione che le ha inflitto un ammonimento;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

che il 5 maggio 2021 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha inflitto a RI 1 un ammonimento a seguito di un'infrazione commessa il 22 dicembre 2020 (decisione n. 2021_3733 BE/do);

che contro tale provvedimento, il 16 maggio 2021 la conducente si è aggravata davanti alla stessa Sezione, contestando l'infrazione commessa e la misura inflittale; al suo scritto non era allegata la decisione, di cui erano però menzionati gli estremi;
 
che il 21 maggio 2021, l'autorità dipartimentale ha trasmesso al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato l'esposto di RI 1, da trattare quale impugnativa contro il provvedimento da essa adottato;

che con scritto del 26 maggio 2021, l'autorità di ricorso ha assegnato all'interessata un termine di 7 giorni per trasmetterle la decisione impugnata, sotto comminatoria della dichiarazione d'irricevibilità del gravame;

che ritenendo che RI 1 non avesse dato seguito a quanto richiesto nel termine impartito e che il ricorso non adempisse pertanto i requisiti di legge (art. 70 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), con giudizio del 23 giugno 2021 il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame;

che RI 1 deduce ora la predetta pronuncia davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in sostanza l'annullamento e postulando l'entrata nel merito del suo ricorso; l'insorgente afferma di aver tempestivamente fatto pervenire all'autorità la decisione impugnata, a mezzo raccomandata; a comprova allega la relativa ricevuta, che dà atto dell'invio del 28 maggio 2021 alla Sezione della circolazione;

che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; l'autorità di prime cure è invece rimasta silente;

che a richiesta del Tribunale, la Sezione della circolazione ha trasmesso gli atti prodotti dall'insorgente con il citato invio del 28 maggio 2021, e meglio la decisione impugnata del 5 maggio 2021, copia della predetta richiesta del 26 maggio 2021 del Servizio dei ricorsi e del suo ricorso del 16 maggio 2021;


 

considerato,                 in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);

 

che certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti, integrati da quelli richiamati dalle istanze inferiori;

che giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata; l'art. 12 cpv. 1 LPAmm prescrive, a sua volta, che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;

che quest'ultima disposizione si applica anche quando è chiesta la produzione di un documento, come la decisione impugnata, che necessariamente dev'essere allegato allo stesso; la presentazione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere immediatamente sull'ammissibilità e, se del caso, sulla manifesta infondatezza dell'impugnazione (art. 72 LPAmm);

 

che in tal senso, il mancato invio della decisione impugnata entro il termine perentorio fissato per produrla rende irricevibile il gravame stesso (cfr. RDAT 1976 n. 43; STA 52.2012.103 del 14 agosto 2012, confermata da STF 2C_931/2012 del 9 ottobre 2012; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 9 e n. 2 ad art. 46);


che in base all'art. 6 cpv. 2 LPAmm, i termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all'autorità incompetente;
che questa norma è espressione di un principio generale del diritto amministrativo, secondo cui l'interessato non deve essere inutilmente privato dell'esame della sua pretesa giuridica da parte dell'autorità competente; l'insinuazione tempestiva di un atto all'autorità incompetente non deve pertanto comportargli particolari pregiudizi, in particolare laddove l'erroneo indirizzo è in una certa misura riconoscibile (cfr. DTF 140 III 636 consid. 3.5; Ruth Herzog/Michel Daum, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 2020, n. 13 ad art. 42; cfr. inoltre Borghi/Corti, op. cit., n. 3 ad art. 4);

che in concreto dagli atti risulta che, sollecitata dall'autorità di ricorso a trasmettere la decisione impugnata in quella sede entro il termine perentorio di sette giorni, l'insorgente ha dato seguito all'ordine, trasmettendo tuttavia l'atto richiesto all'autorità di prima istanza;

che la Sezione della circolazione, anziché girare senza indugio l'invio pervenuto alla competente autorità di ricorso - come aveva peraltro già fatto con l'impugnativa del 16 maggio 2021 - è inspiegabilmente rimasta passiva; e questo nonostante fosse manifesto l'errore di recapito in cui era incappata la ricorrente, alla luce della richiesta del Servizio dei ricorsi del 26 maggio 2021, allegata in copia insieme all'atto richiesto;

che in queste circostanze, occorre concludere che l'insorgente, pur avendolo indirizzato all'autorità incompetente, ha prodotto l'atto impugnato entro il termine accordatole; la decisione del Governo, che ha dichiarato inammissibile la sua impugnativa, non può pertanto essere tutelata; una soluzione opposta non è infatti difendibile, a meno di incorrere in un inammissibile formalismo eccessivo;

che stante quanto precede, il ricorso va accolto; di conseguenza il giudizio impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Governo affinché esamini nel merito il ricorso del 16 maggio 2021;

che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 23 giugno 2021 (n. 3175) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché esamini nel merito il ricorso del 16 maggio 2021.

 

 

2.   Non si preleva tassa di giustizia.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera