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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2021 di
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RI 1 RI 2 |
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contro |
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la decisione del 9 giugno 2021 (n. 2911) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione del 17 settembre 2020 del Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca, in tema di concessione dell'autorizzazione di guardiacampicoltura; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 e RI 2 sono
contitolari di un'azienda agricola che gestisce un vigneto ubicato sulle part. __________,
3, 4 e 5 di __________, sezione __________.
b. A seguito di una richiesta telefonica del 14 agosto 2020 di uno dei
contitolari e di alcuni contatti avuti con l'uno e con l'altro, con decisione
del 17 settembre 2020 l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) ha negato
l'autorizzazione alla cattura dei capi viziosi arrecanti danni alle colture
viticole ubicate sui citati mappali: le condizioni per la concessione di misure
di autodifesa contro la fauna selvatica non sono state ritenute adempiute
poiché non erano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per
allontanare la selvaggina. La risoluzione è stata intimata esclusivamente a RI
2.
B. Con giudizio del 9
giugno 2021, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo il ricorso contro di essa interposto da RI 1 e RI 2.
Ammessa la ricevibilità in ordine del gravame e disattesa una censura di
nullità della decisione impugnata per un difetto d'intimazione, il Governo ha
anzitutto circoscritto l'oggetto del contendere al diniego dell'autorizzazione
alla guardiacampicoltura, dichiarando inammissibili le altre richieste formulate
nel ricorso. Illustrato il quadro normativo applicabile, ha poi ritenuto che
gli insorgenti non potessero pretendere l'eliminazione dei capi viziosi, non
avendo adempiuto al loro obbligo di realizzare delle recinzioni efficaci, in
particolare sul lato nord e sul lato inferiore del vigneto. Ha inoltre
considerato ch'essi non potessero avvalersi né dell'inesigibilità della
recinzione - non avendola resa verosimile né dal profilo dei costi (peraltro in
parte sussidiabili) né da quello paesaggistico e di protezione della natura
(poiché non risultava dagli atti che una licenza edilizia fosse mai stata
negata) - né della difficoltà a recintare il vasto appezzamento (visto che era
stato loro concesso tempo sufficiente per procedervi). Con l'evasione del gravame,
ha infine ritenuto che non si giustificasse più l'adozione delle misure
provvisionali sollecitate dai ricorrenti, precisando che le stesse non
avrebbero comunque potuto trovare accoglimento.
C. Contro il predetto
giudizio governativo, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone in via principale l'annullamento, chiedendo che il
vigneto non debba essere interamente recintato poiché tale misura
non sarebbe ragionevolmente esigibile e che sia rilasciato al più presto un
permesso di guardiacampicoltura (per tre settimane, senza costi). Formulano
inoltre delle richieste in merito al risarcimento dei danni e ad altre misure
che andrebbero in generale favorite dall'UPC. In via subordinata postulano il
rinvio degli atti al Governo per esperire le misure istruttorie necessarie.
I ricorrenti imputano anzitutto alla precedente istanza una grave violazione del loro diritto di essere sentiti per non avere proceduto al sopralluogo richiesto. Premesso che il loro vigneto si trova su un terreno in forte pendenza (50-70%), non raggiungibile con mezzi carrabili, caratterizzato da una grande biodiversità, gli insorgenti contestano, poiché inappropriato e contrario al diritto superiore, l'obbligo di recintarlo interamente. Da un lato, per ragioni paesaggistiche (visto l'impatto deturpante delle recinzioni). Dall'altro, per motivi legati alla protezione della natura e degli animali, che verrebbero spinti verso il fondovalle e verso il bosco, con tutte le conseguenze del caso. Ritengono che la prassi restrittiva adottata dall'UCP in ambito di permessi di guardiacampicoltura (condizioni di rilascio, durata, ecc.) non tenga in debito conto la volontà del legislatore cantonale, che li ha introdotti nel 2004. Criticano poi il fatto che le norme applicabili non lascino agli agricoltori nessun margine nella scelta delle misure di autodifesa da adottare, obbligandoli a eseguire recinzioni durature allorquando vi sarebbero alternative altrettanto efficaci ma meno invasive. Rilevano in concreto l'impossibilità di recintare integralmente il vigneto a causa della morfologia del terreno, reputando di avere già messo in atto un'importante serie di misure di prevenzione. A fronte dei danni sempre maggiori provocati dal medesimo capo vizioso nel corso degli anni, ritengono quindi che l'autorizzazione per l'autodifesa andasse loro concessa.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene l'UCP, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sul gravame rivolto contro la decisione di conferma del diniego dell'autorizzazione di guardiacampicoltura (cfr. STA 52.2014.331 del 19 dicembre 2014 consid. 4.3; cfr. pure DTF 141 II 233 consid. 4.1.2 e 4.2, 136 II 101) è data dall'art. 48 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 922.100). Le ulteriori richieste formulate in sede ricorsuale esulano invece dall'oggetto della presente procedura e si rivelano quindi inammissibili.
1.2.
1.2.1. Per quanto riguarda la legittimazione
attiva dei ricorrenti, va ricordato che, secondo l'art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100;
applicabile per rimando dell'art. 48 cpv. 3 LCC), ha diritto di
ricorrere chi ha partecipato al procedimento
dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo
(lett. a), è particolarmente toccato
dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante
giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e
qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del
provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che
permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della
collettività; il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che
il terzo sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a
dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a
rimuovere, laddove anche un interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al
riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001
n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2019.232 del 21
maggio 2021 consid. 1.2.1, 52.2017.344 del 21 marzo 2018 consid. 1.2.1 in RtiD
II-2018 n. 48 consid. 1.2.1 e rif.).
Di principio l'interesse degno di protezione
deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì
anche nel momento in cui viene resa la decisione (cfr. DTF 139 I 206 consid.
1.1, 137 II 40 consid. 2.1). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, si può fare
eccezionalmente astrazione dall'esigenza di un interesse attuale, allorquando
la contestazione può ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o
analoghe e la sua natura non permette di dirimerla prima che essa perda la sua
attualità e, in ragione della sua portata, esiste un interesse pubblico
sufficientemente importante alla soluzione della questione litigiosa (DTF 142 I
135 consid. 1.3.1, 139 I 206 consid. 1.1, 138 II 42 consid. 1.3, 136 II 101
consid. 1.1; STA 52.2019.232 citata consid.
1.2.1, 52.2017.344 citata consid. 1.2.1 e rif.).
1.2.2. In concreto,
per i ricorrenti - contitolari dell'azienda agricola che gestisce il vigneto
danneggiato dagli ungulati - può essere ammessa una relazione particolarmente
stretta con la decisione impugnata (che ha negato l'autorizzazione alla cattura
dei capi viziosi; cfr. STA 52.2019.232 citata
consid. 1.2.2, 52.2017.344 citata consid. 1.2.2). Da questo profilo, in
quanto personalmente e direttamente toccati dalla qui controversa decisione, di cui sono
destinatari, essi soddisfano l'art. 65 cpv. 1 LPAmm.
Ritenuto che il ciclo viticolo con riferimento al quale gli insorgenti hanno
avanzato la richiesta di cattura dei capi viziosi si è concluso nelle more del
procedimento, il loro interesse degno di protezione all'annullamento della
decisione non risulta invero più attuale. Sennonché, con la precedente istanza
occorre ritenere che da tale requisito vada in concreto fatta astrazione,
conformemente alla surriferita giurisprudenza. Non può infatti essere esclusa
la possibilità che le contestazioni mosse in concreto possano ripresentarsi
anche in futuro, in condizioni analoghe, senza che un esame tempestivo possa
essere svolto dal Tribunale a causa dei termini legati alla procedura di
ricorso (segnatamente per garantire il diritto di essere sentite delle parti). Non
appare in particolare improbabile che i ricorrenti possano presentare in
avvenire nuove richieste di permessi di guardiacampicoltura (tanto più se si considera
l'apparente regolare ritorno della selvaggina che da anni causerebbe danni al
loro vigneto) e che, davanti a un nuovo diniego, si pongano anche in futuro le
stesse questioni qui controverse. Inoltre parimenti soddisfatta risulta
l'esistenza di un interesse pubblico sufficiente al chiarimento delle questioni
litigiose (cfr. sentenza del Tribunale cantonale del Canton Vaud n. GE.2021.9
del 10 gennaio 2022 consid. 1b/bb).
1.3.
Entro questi termini, l'impugnativa, tempestiva (art. 48 cpv. 3 LCC e 68 cpv. 1
LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.4. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). Come si vedrà, a eventuali carenze istruttorie (quale, ad
esempio, l'esperimento di un sopralluogo) potrà essere posto rimedio rinviando
gli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm;
cfr. infra, consid. 3.4). Dato l'esito del gravame, non metto quindi conto
di soffermarsi sul rifiuto del Governo di assumere un tale mezzo di prova.
2. 2.1. Il regime
del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina è disciplinato dal capitolo
4 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli
uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0). Secondo l'art. 12, i
Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina
(cpv. 1) e stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina
per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole (cpv.
3). L'art. 13 cpv. 1 sancisce il principio secondo il quale per i danni
provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da
reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati
da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art.
12 cpv. 3. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2, disciplinano l'obbligo del
risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni
insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente
pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per siffatte misure
possono essere computate nel calcolo dell'indennità.
2.2. Il legislatore
ticinese ha ripreso i suddetti principi agli art. 34 segg. LCC. L'art. 35
ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento
per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture e agli animali da
reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità
per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 precisa
poi che non sono risarciti i danni (a) insignificanti o non sufficientemente
documentati, (b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che
ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato o (c) causati da animali
contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. Il Consiglio di Stato
stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure
di autodifesa, designa i mezzi autorizzati e determina chi sia abilitato a
prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).
2.3. Il Governo ha ulteriormente precisato il regime applicabile con il
regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici dell'11 luglio 2006 (RLCC; RL 922.110). In particolare, l'art. 60
stabilisce le circostanze in cui è possibile chiedere all'UCP il permesso di
autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da determinati
animali selvatici. L'art. 61 cpv. 1 specifica che la richiesta per
l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di
trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'UCP, ritenuto che
siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la
selvaggina, quali tra l'altro recinzioni metalliche (escluso l'impiego di fili
spinati) o recinzioni con corrente elettrica.
Per quanto attiene al risarcimento, l'art. 65a prevede che, per i danni causati
ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di
autodifesa, hanno diritto a un risarcimento corrispondente a fr. 10.- per ogni
chilogrammo di uva mancante (secondo gli accertamenti peritali) coloro che
dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua
valorizzazione (cpv. 1 e 2). La procedura per la richiesta del risarcimento è
disciplinata dall'art. 66 RLCC, secondo cui, tra l'altro, le domande di
risarcimento devono essere presentate all'UCP dal proprietario o dal
danneggiato, il quale è tenuto a comprovare l'adempimento delle condizioni di
risarcimento; in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta
entro i termini impartiti dall'UCP, la domanda di risarcimento decade senza
ulteriori formalità (cpv. 1).
2.4. Come ricordato dal Tribunale federale, la legge federale e il diritto cantonale che la concretizza stabiliscono quindi una sequenza "a cascata" di possibili interventi, sussidiari l'uno all'altro: l'adozione di misure per allontanare la selvaggina ed evitare le incursioni (recinzioni), le misure di autodifesa (cattura o abbattimento dei capi viziosi) e, infine, il risarcimento del danno (cfr. STF 2C_1006/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3; cfr. pure 52.2019.134 del 1° settembre 2020 consid. 2.4, 52.2017.294 del 13 dicembre 2018 consid. 2).
3. 3.1. In concreto,
come visto in narrativa, l'UCP ha negato l'autorizzazione alla cattura dei capi
viziosi arrecanti danni alle colture viticole dei ricorrenti perché questi ultimi
non avevano adottato le adeguate misure di prevenzione (recinzione carente e in
parte assente; art. 35 cpv. 2 lett. b LCC). Diniego, questo, che è stato
successivamente confermato dal Consiglio di Stato.
Gli insorgenti si oppongono essenzialmente all'obbligo loro impartito fin dal
2010 di recintare tutto il vigneto (che contestano con argomenti di natura paesaggistica
e di protezione degli animali), sostenendo di avere già posto in atto precisi
ed efficaci interventi parziali sul perimetro dello stesso. Pretendono in
ogni caso che non sia concretamente possibile recintare completamente la loro
vigna vista la morfologia del terreno (irregolare e in forte pendenza), tant'è
che in passato hanno ottenuto il permesso per adottare misure di autodifesa.
3.2. Ora, dagli atti emerge effettivamente che, in occasione di alcuni sopralluoghi effettuati nel corso degli anni nel vigneto in questione, l'UCP ha riscontrato diverse importanti carenze nella recinzione, che in alcuni tratti era risultata del tutto assente (cfr. in particolare scritti del 18 aprile e 17 maggio 2011, rapporto di segnalazione del 17 dicembre 2018). Ha quindi più volte invitato i ricorrenti ad attuare i correttivi proposti, al fine di realizzare una recinzione davvero efficace, precisando che dal momento in cui la recinzione sarà completata, il nostro Servizio interverrà puntualmente su vostro sollecito al presentarsi di capi viziosi che dovessero minacciare le vostre colture (cfr. scritto del 17 maggio 2011; cfr. pure rapporto di segnalazione del 17 dicembre 2018). Ciononostante, essi non hanno adottato tutte le misure indicate dall'UCP (cfr. rapporto del 18 aprile 2011, rapporto di segnalazione del 17 dicembre 2018), tanto che ancora nel 2020 il vigneto risultava solo in parte recintato e gli insorgenti sono stati sollecitati a eseguire recinzione lato nord + lato inferiore del vigneto (cfr. rapporto di sopralluogo del 18 agosto 2020). È quindi manifesto che, nel momento in cui essi hanno chiesto il permesso di guardiacampicoltura, il vigneto non era cinto integralmente. Non lo negano del resto neppure gli insorgenti.
3.3. Ora, ritenuto come i cervidi siano in grado di saltare molto in alto, per
tenere lontani tali animali dalle colture vengono generalmente raccomandate
recinzioni fisse (costituite da reti metalliche con l'aggiunta di due fili
supplementari elettrificati oppure da cinque fili metallici elettrificati),
aventi un'altezza compresa tra m 1.85 e 2.50. Quale sia la forma più adeguata
alla situazione concreta rispettivamente se nel caso di specie siano
sufficienti recinzioni elettriche mobili, semmai rinforzate con l'aggiunta di
almeno due fili elettrici supplementari (normalmente ritenute soltanto una
soluzione temporanea in caso d'urgenza), va valutato di caso in caso, in
funzione della topografia del luogo (posto che una maggiore altezza può
giustificarsi su terreni in pendenza), delle specie di animali che minacciano
la coltura, dei costi di posa, della manutenzione necessaria, ecc. È ad ogni
modo ammesso che nelle zone in cui i danni si ripetono annualmente è
prioritario recintare le colture a rischio (cfr.,
sul tema, Agridea, Recinzioni di
protezione, Losanna 2006, pag. 4 segg.; cfr. pure le linee guida del Canton
Vallese "Aufstellen von Elektrozäunen je nach Wildart", https://www.vs.ch/de/web/scpf/degats-aux-cultures;
scheda informativa n. 4 "Il cervo"
edita dal Dipartimento del territorio, pag. 6; cfr. pure STA 52.2019.184
del 1° settembre 2020 consid. 4.1).
In concreto occorre quindi effettivamente ritenere che la recinzione del
vigneto in questione costituirebbe di
principio una misura preventiva efficace per proteggerlo dalle incursioni dei cervi.
Non si sono all'evidenza rivelate
sufficienti le altre misure adottate dai ricorrenti (realizzazione di una selva
castanile, recinzioni soltanto parziali, impiego di reti antigrandine e di
tutori individuali per le giovani piante, uso di nastri e di repellenti), i
quali hanno continuato a subire danni alla loro vigna. Ne hanno del resto dato
atto essi stessi nel loro gravame, allorquando hanno spiegato che nella
primavera 2021 "visto che i danni stavano crescendo in maniera
preoccupante e non potendo contare su altri tipi di interventi abbiamo
recintato in fretta e furia il lato est (cfr. ricorso, pag. 6).
A fronte del sistema "a cascata" instaurato dalla LCP e dal diritto
cantonale (cfr. supra, consid. 2.4), non possono essere seguiti gli
insorgenti laddove propugnano la priorità delle misure di autodifesa rispetto
alle recinzioni, di cui denunciano l'impatto deturpante, che sminuirebbe gli
effetti positivi sul paesaggio derivanti dall'agricoltura in generale e dalla
viticoltura in particolare. Per la stessa ragione non possono prevalersi del
fatto che gli animali, privati dei loro spazi naturali a causa delle
recinzioni, verrebbero spinti verso il fondovalle e verso il bosco (in
particolare nel periodo invernale, quando vi è carenza di cibo), dove sarebbero
esposti e causerebbero gravi pericoli (quali avvelenamenti da piante
ornamentali e annegamenti in piscine, da un lato, nonché incidenti stradali e
danneggiamenti al bosco, dall'altro).
3.4. Al danneggiato incombe come visto l'obbligo di ridurre il danno, facendo
quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare
il più possibile le ripercussioni del pregiudizio sulla sua condizione
economica (cfr. art. 13 cpv. 2 LCP; cfr. supra, consid. 2.1). Il
principio dell'esigibilità configura
un aspetto del principio della proporzionalità e permette di pretendere da una persona un determinato
comportamento, anche se presenta degli inconvenienti (cfr. STA 52.2019.184
citata consid. 4.2, 52.2016.184 del 24 ottobre 2016 consid. 3.2, 52.2012.110
del 1° ottobre 2013 consid. 3.1). Nella valutazione di quali misure di
prevenzione siano concretamente esigibili l'autorità competente fruisce di un
margine di apprezzamento (cfr. STF 2C_516/2009 del 26 gennaio 2010 consid.
5.5). Rilevante è in particolare se l'attuazione della misura sia
tecnicamente fattibile e praticabile, sostenibile a livello di oneri e costi a
fronte del potenziale danno e giuridicamente realizzabile, segnatamente dal
profilo edilizio (cfr. STA 52.2019.184
citata consid. 4.2, 52.2014.225
del 9 ottobre 2014 consid. 3; Michael
Bütler, in: Peter M. Keller/Jean-Baptiste
Zufferey/Karl-Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG - Ergänzt um Erläuterungen zu
JSG und BGF, II ed., Zurigo 2019, pag. 964, n. 59). Sennonché, in
concreto, non risulta che le precedenti autorità incaricate del caso si siano
compiutamente chinate su tali aspetti.
Nonostante le obiezioni sollevate dagli insorgenti, non risulta in particolare
che la precedente istanza abbia compiuto degli accertamenti per verificare l'attuabilità
a livello tecnico della contestata misura di prevenzione, in particolare sul
lato nord del vigneto (l'unico che - a prima vista - resterebbe ancora da cingere,
dopo che i ricorrenti hanno collocato una cinta sul lato est all'entrata del
vigneto dalla zona grotti, cfr. ricorso, pag. 5). Sebbene i ricorrenti
abbiano più volte lamentato che su questo lato il pendio sarebbe
contraddistinto da un ripido scoscendimento di grossi massi, che impedirebbe la
posa di una recinzione efficace, sollecitando a più riprese un sopralluogo
(cfr. ricorso e replica), il Consiglio di Stato non ha assunto tale mezzo di
prova, né si è pronunciato su tale questione (limitandosi a indicare che agli
interessati sarebbe stato concesso sufficiente tempo per cintare il vigneto).
Posto che anche l'UCP ha dato atto che l'appezzamento degli insorgenti non
sarebbe particolarmente facile da chiudere su questo lato (come emerge anche
dal rapporto di sopralluogo del 18 agosto 2020; cfr. inoltre le foto parziali
della "tratta blu" annesse allo scritto del 17 maggio 2011, allegato
3, da cui si evince la presenza di imponenti rocce) e che nemmeno gli elementi
prodotti in questa sede dall'Ufficio permettono di smentire l'obiezione dei
ricorrenti - in quanto riferiti a un altro vigneto, situato in tutt'altra zona
(a __________, in Valle __________) -, già solo per questo motivo il giudizio
impugnato non può essere tutelato. Gli atti vanno pertanto retrocessi al
Governo, affinché si pronunci nuovamente, dopo aver completato l'istruttoria
con il concorso delle parti (verificando segnatamente se sia tecnicamente
possibile delimitare il tratto mancante con una cinta idonea, adeguata e
necessaria a preservare il vigneto da incursioni).
A dipendenza degli accertamenti, l'istanza inferiore dovrà inoltre meglio
verificare se l'adozione di una tale misura sia esigibile a livello di oneri e
costi, a fronte del potenziale danno (cfr. STA 52.2019.184 citata consid. 4.2 e
rimandi), raccogliendo gli elementi occorrenti, sempre con la partecipazione
degli insorgenti (sull'accertamento dei fatti e il dovere di collaborare delle
parti, cfr. art. 26 cpv. 1 LPAmm; inoltre, art. 66 RLCC; cfr. pure STA
52.2017.294 del 13 dicembre 2018 consid. 3).
3.5. Ciò detto, resterebbe ancora da chiedersi se i motivi paesaggistici e di
protezione della natura sollevati dai ricorrenti costituiscano in concreto un
ostacolo all'esigibilità della posa di una cinta, segnatamente dal profilo
giuridico. Il Governo ha respinto tale obiezione, rilevando come dagli atti non
emergesse che una licenza edilizia per una simile opera sia mai stata negata. L'osservazione,
seppur stringata, non è priva di pertinenza.
In generale, l'autorità non può come detto prescindere dal considerare se una
misura preventiva sia anche giuridicamente realizzabile, segnatamente dal
profilo edilizio e pianificatorio. D'altra parte, non può però essere ignorato
che la conformità di un'opera soggetta a licenza edilizia (quale ad esempio una
cinta metallica o di pali di legno, cfr. DTF 118 Ib 49 consid. 2b; STF 1C_122/2009
del 21 gennaio 2010 consid. 2 rimandi) va di principio vagliata nell'ambito di
un procedimento edilizio (cfr. art. 1 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del
13 marzo 1991; LE; RL 705.100). In tal senso occorre quindi precisare che, nel
quadro di una procedura finalizzata all'ottenimento di misure di autodifesa o
di risarcimento di danni causati da selvaggina, l'esame di tale aspetto da
parte dell'autorità preposta all'applicazione della LCC non può quindi che
essere sommario e, fatto salvo il caso in cui vengano sollevate impossibilità
di natura giuridica manifeste, limitarsi essenzialmente all'accertamento dell'esistenza
di un eventuale diniego del permesso (che spetta del resto all'interessato
richiedere). Ferme queste premesse, e considerato in generale che l'ammissibilità
di una recinzione necessaria a un vigneto appartenente a un'azienda agricola
fuori della zona edificabile non può a priori essere esclusa (cfr. STF
1C_8/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.1; STA 52.2013.123 del 20 maggio 2014
consid. 2), in concreto bisogna effettivamente constatare che le generiche
doglianze degli insorgenti riferite agli effetti delle recinzioni (che
svilirebbero a loro dire il paesaggio, privando gli animali di spazi naturali
liberi) non permettono di dedurre che, nel caso di specie, non sia
giuridicamente possibile cintare il loro vigneto a __________, segnatamente
anche sul lato nord. Posto che essi nemmeno pretendono che sia finora mai stato
negato loro un permesso edilizio, da questo profilo non sussistono quindi
ragioni per affermare che l'adozione di una simile misura preventiva non sia
ragionevolmente esigibile.
4. 4.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto, con
conseguente annullamento del giudizio governativo. Gli atti vanno retrocessi all'Esecutivo
cantonale affinché proceda come indicato al consid. 3.4.
4.2. Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto comporta che chi
ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 8.2 e rif.; cfr. pure, tra le
tante, STA 52.2020.378 del 2 novembre 2020 consid. 10 e rimandi). Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è
dispensato dal pagamento della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6
LPAmm). Non si assegnano ripetibili ai ricorrenti, non patrocinati (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 9 giugno 2021 (n. 2911) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Governo affinché proceda come indicato al consid. 3.4 del presente giudizio.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Ai ricorrenti va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera