Incarto n.
52.2021.30

 

Lugano

24 ottobre 2022   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

 

 

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2021 di

 

 

 

 RI 1

 RI 2

 RI 3

patrocinati da  PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 23 dicembre 2020 (n. 7039) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni del 10 febbraio 2020 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso per confinanti UE/AELS a RI 1 e a RI 2 e ne ha negato il rilascio a RI 3;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

                                  A.   Il 21 maggio 2019 i cittadini italiani RI 2 (1974) e RI 1 (1976), attualmente residenti a __________ (prov. di __________), rispettivamente a __________ (prov. di __________) e titolari di un permesso per confinanti UE/AELS con ultimo termine di controllo fissato per il 29 maggio 2021 rispettivamente per l'11 dicembre 2021 per esercitare un'attività lucrativa dipendente in qualità di operai di metalcostruzione presso __________ AG a __________, hanno notificato il cambiamento di posto di lavoro, indicando di essere stati assunti, a tempo pieno con le medesime mansioni a partire dal 22 maggio 2019, dalla __________ Sagl, avente sede legale e operativa in via __________ a __________. Il 25 giugno 2019, essi sono stati autorizzati dall'Autorità competente a cambiare posto.

L'11 ottobre 2019 il cittadino italiano RI 3 (1973), residente a __________ (prov. di __________) ha chiesto il rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS per lavorare quale serramentista al 50% presso __________ Sagl a partire dal 14 ottobre 2019.

 

 

                                  B.   Con tre separate decisioni del 10 febbraio 2020, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso per confinanti UE/AELS a RI 1 e a RI 2 e negato il rilascio di simile autorizzazione a RI 3. Ha inoltre fissato loro un termine (a RI 3 fino al 9 aprile successivo e a RI 1 e RI 2 fino al 10 aprile 2020) per cessare la loro attività lavorativa.

Sulla scorta segnatamente degli accertamenti predisposti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) - riassunti nel relativo rapporto del 23 agosto 2019 dopo avere interrogato RI 3 nella sua veste di direttore con firma individuale della __________ Sagl - e della documentazione acquisita, l'Autorità dipartimentale ha rilevato tra le altre cose che la ditta, benché dal 1° maggio 2019 occupasse un ufficio presso la fiduciaria __________ dove ha la sede legale, non aveva in affitto magazzini, box o altro, era sprovvista di autoveicoli a proprio nome, che ad occuparsi della parte amministrativa e dell'emissione delle fatture era __________, gerente con firma individuale della __________ Sagl nonché amministratore unico con firma individuale della __________, che RI 3 era amministratore della società italiana __________ Srl, socia maggioritaria della __________ Sagl, la quale aveva distaccato nel 2019 alcuni suoi dipendenti in Svizzera.

Ha pertanto ritenuto che la ditta non esercitasse una reale e duratura attività in Svizzera e fosse stata creata allo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) sulle prestazioni di servizio transfrontaliere, di modo che non potesse essere riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone straniere. Di conseguenza, gli interessati non potevano prevalersi della qualità di lavoratori UE/AELS, le condizioni per il rilascio o il mantenimento del permesso per confinanti UE/AELS non essendo state rispettate. Le decisioni sono state rese sulla base degli art. 7 allegato I ALC, 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; [LStrI; RS 142.20]).

 

 

                                  C.   Con un unico giudizio del 23 dicembre 2020, il Consiglio di Stato ha confermato le suddette risoluzioni dipartimentali, respingendo le impugnative contro di esse interposte da RI 1, RI 2 e RI 3.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare e non rilasciare il permesso per confinanti UE/AELS a questi dipendenti della ditta in virtù dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione, considerando in sostanza che __________ Sagl, benché regolarmente costituitasi sul nostro territorio e dotatasi nel frattempo di un deposito e di un autoveicolo, dal profilo operativo si poggia integralmente sulla __________ Srl, di cui ne è in pratica una ramificazione sul suolo svizzero.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e con RI 3 che postula il rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS.

Essi sostengono che la società, distinta dalla __________ Srl e che ha alle dipendenze diversi operai e paga regolarmente i salari, svolge effettivamente l'attività notificata, essendo ora ben avviata e disponendo delle necessarie liquidità, di un ufficio, di un magazzino e di un furgone. Il fatto che essa si avvalga delle prestazioni di una fiduciaria presso cui è domiciliata sarebbe irrilevante, la legge non impedendoglielo.

 

 

                                  E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento, quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se necessario in seguito.

 

 

                                  F.   In fase di replica gli insorgenti ribadiscono i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo non si è espresso.

 

 

Considerato,                in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                                   2.   2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attualmente Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

I ricorrenti, essendo cittadini italiani e titolari di un documento di legittimazione valido, possono quindi prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.

 

2.2. Giusta l'art. 6 par. 1 allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi. Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante, soggiunge il paragrafo 2 della medesima disposizione, riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno.

L'art. 7 par. 1 allegato I ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio, di norma, ogni giorno o almeno una volta alla settimana. I lavoratori frontalieri, soggiunge il paragrafo 2 di detta norma, non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'Autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attività economica. L'art. 7 par. 3 allegato l ALC prevede che la carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata. l lavoratori dipendenti frontalieri beneficiano della mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante (cfr. art. 8 par. 1 allegato l ALC; DTF 135 II 128 consid. 2. 4). La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un'attività dipendente a un'attività autonoma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno (cfr. art. 8 par. 2 allegato l ALC).

Secondo l'art. 4 cpv. 3 OLCP, il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS vale in tutta la Svizzera.

 

2.3. l lavoratori dipendenti al beneficio di permessi per frontalieri devono essere distinti dai lavoratori distaccati da prestatori di servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 par. 1 ALC in relazione con gli art. 17 segg. allegato l ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio dell'Unione europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Quale prestatore di servizi, una società con sede sul territorio di una parte contraente può di principio impiegare come lavoratori distaccati i propri lavoratori dipendenti per una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di un'altra parte contraente (cfr. art. 17 seg. allegato l ALC; cfr. STF 2C_912/2018 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1, in: RtiD II-2020 pag. 336 segg.). Sulla base della riserva di cui all'art. 22 par. 2 allegato l ALC, che mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che possono essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di misure di accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati, LDist [RS 823.20]; cfr. DTF 140 II 447 consid. 4.3 e 4.6; 143 II 102 consid. 2.1 e 2.2; STF 2C_51/2019 del 12 marzo 2021 consid. 3 destinata a pubblicazione; 2C_912/2018, citata, consid. 2. 1). Essa disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché, per un periodo limitato, forniscano una prestazione lavorativa per conto o sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione (art. 1 cpv. 1 lett. a LDist); lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (art. 1 cpv. 1 lett. b LDist).

 

2.4.

2.4.1. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emanato delle istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera, queste direttive prevedono che qualora cittadini di Stati UE/AELS presentino domanda per ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) o per confinanti (G UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera (ditta “bucalettere”) al solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontaliere (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l'Autorità cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera disponga di un'infrastruttura (team direttivo, uffici, macchinari, materiali ecc.) tale da far desumere che l'impresa in questione svolga effettivamente l'attività notificata. Se così non fosse, ai lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione d'impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati (OLCP-01/2022, n. 4.2.1 pag. 36, cfr. pure nota n. 63 a piè di pagina). In effetti, anche se l'impresa dispone di una propria personalità giuridica nel nostro Paese, non è possibile consentire che le restrizioni previste per i lavoratori distaccati vengano eluse, facendo credere che si tratti di un'assunzione d'impiego allorquando la persona esercitante l'attività lucrativa dipende in realtà da un datore di lavoro straniero.

Visto che l'assunzione di un impiego presume che l'impresa con sede in Svizzera eserciti un'attività reale e duratura, quanto indicato dalla SEM deve valere anche per i lavoratori frontalieri che richiedono un permesso G allo scopo di esercitare un'attività lucrativa presso un datore di lavoro nel nostro Paese.

 

2.4.2. Analogamente alle ordinanze amministrative, che hanno lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (cfr. DTF 146 l 105 consid. 4.1). Anche se esse non sono di principio vincolanti per le autorità giudiziarie, nella misura in cui sono conformi al diritto, il Tribunale federale non si scosta dalle stesse senza validi motivi se il loro contenuto generale e astratto consente nel singolo caso un'interpretazione adatta ed equa delle disposizioni legali determinanti, concretizzandole in modo convincente (DTF 146 l 105 consid. 4.1 e rinvii; STF 2C_399/2020 del 28 dicembre 2020 consid. 6.3).

 

2.4.3. Un recapito “bucalettere” si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti altrove, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (STF 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.2, 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2; CDT n. 80.2017.54 del 30 marzo 2018 consid. 1.3 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

 

2.5. L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio.

Anche in relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono riservati i casi di abuso di diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.3 e rinvii, 2C_472/2019 del 9 agosto 2019 consid. 5, 2C_968/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 3, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4). Secondo la giurisprudenza, è questo il caso quando è data una serie di circostanze oggettive da cui risulta che, malgrado un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113 consid. 9 seg.; STF 2C_1041/2019, citata, consid. 6.3 e rinvii).

 

 

                                   3.   Come accennato in narrativa, l'8 gennaio 2020 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso per confinanti UE/AELS a RI 1 e a RI 2, rifiutandosi di rilasciarne uno a RI 3.

L'Autorità dipartimentale ha ritenuto che la __________ Sagl fosse stata creata allo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizio transfrontaliere e non potesse quindi essere riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone straniere, con la conseguenza che gli interessati non potevano prevalersi della qualità di lavoratori UE/AELS, le condizioni per il rilascio e il mantenimento del permesso per confinanti UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera non essendo state rispettate.

Decisione, questa, che il Consiglio di Stato ha tutelato dopo avere considerato che la società era stata costituita per raggirare il nostro ordinamento giuridico ed eludere le norme sulla libera circolazione delle persone e quelle sui lavoratori distaccati, la vera datrice di lavoro degli interessati essendo la ditta italiana __________ Srl.

 

 

                                   4.   4.1. Titolari di un permesso per confinanti UE/AELS per esercitare un'attività lucrativa dipendente in qualità di operai di metalcostruzione, il 25 giugno 2019 RI 2 e RI 1 sono stati autorizzati a cambiare posto per lavorare a tempo pieno presso la ________ Sagl. Per quanto riguarda RI 3, egli ha chiesto il rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS l'11 ottobre 2019 per lavorare quale serramentista al 50% presso __________ Sagl a partire dal 14 ottobre successivo.

Secondo l'estratto del registro di commercio la __________ Sagl, costituita il 17 maggio 2019 e con sede legale ed operativa in via __________ a __________, è una società a garanzia limitata avente quale scopo segnatamente la progettazione, la fabbricazione, il commercio, il montaggio di manufatti e costruzioni in metallo, alluminio e altri materiali.

RI 3 ne è direttore e socio all'1%, mentre il cittadino italiano residente nel nostro Paese __________ ne è il gerente con firma individuale. Detentrice del 96% del capitale sociale è la ditta italiana __________ Srl con sede legale a __________ (prov. di __________, attiva nel settore della fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture (https://www. __________), e di cui RI 3 è amministratore.

Sulla base degli accertamenti predisposti dall'UIL - riassunti nel relativo rapporto del 23 agosto 2019 dopo avere interrogato RI 3 nella sua veste di direttore con firma individuale della __________ Sagl - e della documentazione acquisita, l'Autorità dipartimentale ha segnatamente rilevato che la società, benché dal 1° maggio 2019 occupasse un ufficio presso la fiduciaria __________, era priva di liquidità, come ammesso dallo stesso RI 3 nella sua audizione del 6 agosto 2019. Oltre a ciò, a quel momento non aveva in affitto né magazzini né box o altro, ed era sprovvista di autoveicoli a proprio nome. Inoltre, ad occuparsi della parte amministrativa e contabile e dell'emissione delle fatture era __________, gerente della __________ Sagl e amministratore unico con firma individuale della __________ presso cui la ditta ha sede legale. Inoltre, RI 3 era amministratore della società italiana __________ Srl, socia maggioritaria della __________ Sagl e che nel 2019 aveva distaccato alcuni suoi dipendenti in Svizzera per un totale di 89 giorni, alcuni dei quali poi assunti dalla ditta elvetica. RI 3 ha precisato di avere richiesto il permesso per frontalieri in quanto uno dei principali clienti della ditta aveva richiesto esplicitamente la sua presenza sul cantiere (scritto all'Ufficio della migrazione dell'11 novembre 2019).

 

4.2. Alla luce di quanto precede, bisogna ammettere che la __________ Sagl non ha una propria operatività effettiva, di modo che non sono rispettate le condizioni per le quali era stato rilasciato un permesso di lavoro per frontalieri UE/AELS a RI 2 e RI 1.

In effetti, __________ Sagl e __________ Srl operano nel medesimo settore. Eloquente è l'omonimia delle due ditte. Secondariamente, RI 3 è socio e direttore della società elvetica e contemporaneamente amministratore di quella italiana, che è pure socia maggioritaria della __________ Sagl. Il legame tra l'impresa elvetica e quella italiana è quindi evidente.

Del resto, il 13 novembre 2019, __________ ha riconosciuto che __________ Sagl era stata “costituita nel maggio 2019 abbastanza velocemente in quanto uno dei nostri clienti principali, la __________, società che disegna e produce serramenti, necessitava di persone specializzate e fidate per il montaggio dei propri serramenti su cantieri di propri importanti clienti. I soci costituenti, dopo un lungo confronto con il proprio fiduciario, decisero che era giunto il momento di provare a radicarsi sul territorio svizzero aprendo una società di capitali e facendosi spazio grazie ad alcuni importanti collegamenti con potenziali clienti produttori di serramenti. Ci siamo pertanto seduti tutti intorno a un tavolo e abbiamo provato a strutturare la società, avendo bene in mente e avendo la volontà di rispettare ogni normativa federale e cantonale. Abbiamo pertanto ricalcato il business model della società che detiene la maggioranza della __________, __________ Srl: società di puro montaggio di serramenti, senza alcun macchinario o magazzino/inventario di proprietà o in locazione. La __________ Sagl è nata quindi per un puro bisogno di servire il mercato svizzero di personale qualificato per il montaggio di serramenti, con l'idea in un futuro prossimo di provare ad allargare il personale anche a persone indigene”.

Oltre a ciò, __________ Sagl è priva di un servizio di segretariato integrato, disponendo unicamente dove ha la sede legale di un locale ufficio (scrivania con un piccolo armadio e bagno) preso in locazione presso la __________, anch'essa in via __________, il cui amministratore unico __________ si occupa della parte amministrativa e contabile e dell'emissione delle fatture. È vero che __________ è gerente della __________ Sagl. È però altresì vero che quando è stato interrogato dall'UIL il 6 agosto 2019, RI 3 ha ammesso che __________ aveva assunto la funzione di gerente in quanto residente nel nostro Paese e siccome egli non aveva mai svolto attività in Svizzera (risposta 16).

L'infrastruttura ridotta della ditta, priva di liquidità ancora nell'estate 2019 (come riconosciuto da RI 3 il 6 agosto 2019, risposta 8), con sei dipendenti e con cantieri sviluppatisi a __________ (doc. E: attestazione lavori di __________, del 26 febbraio 2020, e di __________, del 28 febbraio 2020; scritto del 13 novembre 2019 all'Ufficio della migrazione), risulta incongruente con la natura e l'ampiezza dell'attività dichiarata. Il fatto che la sua infrastruttura sia limitata, denota quindi come la società si poggi dal profilo operativo sull'omonima italiana che nel 2019 aveva distaccato alcuni suoi dipendenti in Svizzera per un totale di 89 giorni, alcuni dei quali poi assunti dalla ditta elvetica.

Tutto questo permette di concludere che ad operare dietro la __________ Sagl vi è sempre stata l'omonima italiana. In siffatte circostanze, non consente ancora sostenibilmente di ritenere che la ditta elvetica eserciti in modo durevole un'attività reale ed effettiva, distinta da quella italiana, il fatto che versi gli stipendi, emetta delle fatture ed abbia in seguito preso in affitto dal 1° gennaio 2020 un deposito a __________ con contratto sottoscritto il 15 dicembre 2019, ritenuto pure che essa nello scritto all'Ufficio della migrazione dell'11 novembre 2019, ovvero più di un mese e mezzo prima, la ditta aveva asserito di non necessitare di magazzino siccome si occupa del montaggio di serramenti forniti dal committente e dai clienti direttamente sul luogo di lavoro.

Non vi è peraltro traccia nell'incarto dell'immatricolazione di un autoveicolo di cui la ditta ne era ancora priva al momento dell'accertamento.

 

4.3. Ne discende pertanto che nel caso di specie sussistono sufficienti indizi per ritenere che la __________ Sagl sia una società che, pur figurando sulla carta come un'entità giuridica a sé stante e distinta dalla __________ Srl, in realtà dal profilo operativo si poggia integralmente su quest'ultima ditta, di cui ne è in pratica una ramificazione sul suolo svizzero.

 

4.4. Realizzandosi un chiaro aggiramento delle restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontalieri, è quindi a giusta ragione che l'Autorità dipartimentale ha revocato ai ricorrenti il permesso ottenuto allo scopo di lavorare per una ditta svizzera, che non ha però una propria operatività effettiva. Pertanto gli interessati devono essere rinviati alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati prevista dalla LDist, che si prefigge di far rispettare le condizioni lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220).

 

4.5. Ne discende che sono date le condizioni per la revoca del permesso per confinanti UE/AELS a RI 2 e RI 1 e per il rifiuto di rilasciarne uno a RI 3.

In siffatte circostanze, il provvedimento risulta pure conforme al principio della proporzionalità.

 

 

                                   5.   5.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque integralmente respinto.

 

5.2. La tassa di giudizio è posta solidalmente a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti, conformemente all'art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm. Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono solidalmente a loro carico.
Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere