Incarto n.
52.2021.317

 

Lugano

23 ottobre 2023       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

 

vicecancelliere:

Reto Peterhans

 

 

statuendo sul ricorso del 27 luglio 2021 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 30 giugno 2021 (n. 3453) del Consiglio di Stato, che nega all'insorgente la concessione della cittadinanza cantonale in forma ordinaria;

 

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   Il cittadino italiano RI 1 (1965), entrato in Svizzera il 1° ottobre 2006 e residente nel Comune di _____ dal 3 giugno 2009, è titolare di un permesso di domicilio UE/AELS.

Con istanza dell'8 agosto 2018 (sebbene indicante la data del 16 luglio 2018) egli ha depositato presso la locale cancellaria comunale una domanda, secondo la procedura ordinaria, volta a ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri, allegando la documentazione richiesta.

Esperite le formalità del caso, con deliberazione del 27 maggio 2019, alla presenza di 28 consiglieri su 30, il Legislativo comunale di _____ gli ha conferito l'attinenza comunale all'unanimità.

 

 

B.   a. Prima di trasmettere la domanda alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per il rilascio dell'autorizzazione federale, l'Ufficio dello stato civile, Servizio naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni ha proceduto alla verifica dell'incarto.

Costatato che nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA vi era iscritto un decreto di accusa dell'11 agosto 2020 emanato dal Ministero pubblico relativo a una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - e a una multa di fr. 700.- per grave infrazione alle norme della circolazione, il 25 febbraio 2021 il candidato è stato invitato a ritirare formalmente la sua domanda di naturalizzazione oppure, qualora avesse voluto mantenerla, a richiedere l'emissione di una decisione formale.

 

b. Il 24 marzo 2021 RI 1 ha chiesto l'emanazione di un preavviso positivo alla concessione della naturalizzazione, ritenendo di adempierne le condizioni e precisando di non volere attendere il termine indicato dal Servizio naturalizzazioni per presentare nuovamente una richiesta.

 

c. Con decisione del 30 giugno 2021 il Consiglio di Stato gli ha negato la concessione della cittadinanza cantonale in forma ordinaria e, di riflesso, l'attinenza comunale di _____ e la cittadinanza svizzera.

Il Governo ha considerato che a seguito della condanna penale testé menzionata, il criterio relativo al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici sancito all'art. 12 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (LCit; RS 141.0) in relazione con l'art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza sulla cittadinanza del 17 giugno 2016 (OCit; RS 141.01) non era adempiuto, di modo che veniva a mancare la condizione materiale di essersi integrato con successo, soggiungendo che l'interessato avrebbe potuto inoltrare una nuova domanda di naturalizzazione soltanto a partire dell'11 agosto 2026, ovvero alla scadenza del termine di attesa di 3 anni dopo la fine del periodo di prova, come prevede il Manuale sulla cittadinanza redatto dalla SEM, sempre che il periodo di prova venisse superato con successo.

 

 

C.   Contro il predetto giudicato governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via principale postula l'immediata concessione della cittadinanza cantonale, subordinatamente che venga concessa l'11 agosto 2023, ovvero al termine del periodo di prova fissato con il decreto di accusa dell'11 agosto 2020.

Egli sostiene che una singola condotta non conforme all'ordinamento giuridico, ovvero il superamento di velocità che ha portato alla citata condanna, non permette di controbilanciare il comportamento altrimenti ineccepibile tenuto nel corso del lungo soggiorno in Svizzera, durante il quale si sarebbe perfettamente integrato. L'imposizione di un termine di attesa di 6 anni - come previsto dalle direttive della SEM - costituirebbe un abuso del potere di apprezzamento e sarebbe sproporzionato.

 

 

D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Servizio naturalizzazioni, mentre il Municipio di _____ non formula osservazioni.

 

 

E.   In sede di replica il ricorrente ribadisce e amplia i propri argomenti, di cui si dirà se necessario nell'ambito dei considerandi di diritto.

 

 

F.    Il Governo si riconferma nelle proprie posizioni. Il Municipio non ha invece presentato una duplica.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sulla presente causa discende dall'art. 41a cpv. 2 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 141.100). La legittimazione del ricorrente è data dall'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che la fattispecie riguarda unicamente aspetti di natura giuridica.

 

 

2.    2.1. Secondo l'art. 37 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38 cpv. 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

 

2.2.

2.2.1. La nuova LCit, in vigore dal 1° gennaio 2018 e applicabile alla presente fattispecie poiché la domanda di naturalizzazione è stata depositata in un periodo successivo, disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera.

 

2.2.2. L'art. 9 LCit disciplina le condizioni formali per la naturalizzazione ordinaria. Per il cpv. 1 la Confederazione concede l'autorizzazione di naturalizzazione ordinaria soltanto se al momento della domanda il richiedente: è titolare di un permesso di domicilio (lett. a); e dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda (lett. b). Il cpv. 2 della norma precisa che nel calcolo della durata del soggiorno di cui al cpv. 1 lett. b, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l'8° e il 18° anno d'età è computato due volte; tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.

L'art. 11 LCit enuncia dal canto suo le condizioni materiali, cumulative, per la naturalizzazione ordinaria. La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente: si sia integrato con successo (lett. a); si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere (lett. b); e non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c).

 

2.2.3. L'art. 13 LCit disciplina la procedura di naturalizzazione ordinaria. Il Cantone designa l'Autorità presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione (cpv. 1). Se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, al termine dell'esame cantonale trasmettono la domanda di naturalizzazione alla SEM (cpv. 2). Se tutte le condizioni formali e materiali sono adempiute, la SEM concede l'autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette per decisione all'Autorità cantonale di naturalizzazione (cpv. 3). L'autorizzazione federale di naturalizzazione può essere modificata successivamente riguardo ai figli ai quali si estende (cpv. 4).

L'art. 14 LCit concerne la decisione cantonale di naturalizzazione ordinaria. La competente Autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità (cpv. 1). L'Autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata (cpv. 2). Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l'acquisizione dell'attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera (cpv. 3).

L'art. 15 LCit precisa che la procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale (cpv. 1). Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'Assemblea comunale (cpv. 2).

 

2.3.

2.3.1. In Ticino la cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni, adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione e rispetta i valori della Costituzione cantonale (art. 12 cpv. 1 LCCit nel suo tenore al momento della richiesta di naturalizzazione del qui ricorrente).

L'attinenza comunale può essere concessa al richiedente se ha risieduto nel Comune durante tre anni, dei quali gli ultimi due precedenti la domanda ininterrottamente (art. 13 LCCit).

 

2.3.2. La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se si è integrato con successo nella comunità ticinese ed è idoneo alla concessione (art. 14 LCCit).

Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale (e con ciò la cittadinanza svizzera), deve presentare la sua domanda al Municipio del Comu-ne di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti (art. 15 cpv. 1 LCCit; cfr. anche art. 5 del regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 13 dicembre 2017; RLCCit; RL 141.110).

Conclusi gli accertamenti, dispone l'art. 17 cpv. 1 prima frase LCCit, il Legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale.

 

2.3.3. Concessa l'attinenza comunale, stabilisce l'art. 18 LCCit, l'Autorità cantonale effettua gli accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda all'Autorità federale (cpv. 1). Se mancano i presupposti per un preavviso favorevole, l'Autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l'art. 19 cpv. 2 (cpv. 2).

Giusta l'art. 19 LCCit conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale (cpv. 1). In assenza dell'autorizzazione federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dell'art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di Stato l'emanazione di una decisione formale (cpv. 2).

 

2.3.4. Il RLCCit precisa ulteriormente la procedura. Una volta terminata positivamente la procedura a livello comunale, il Municipio trasmette gli atti all'Ufficio dello stato civile, Servizio naturalizzazioni, menzionando la tassa fissata e allegando l'estratto della risoluzione del Legislativo attestante la concessione dell'attinenza con indicati, per ogni naturalizzato, il numero dei votanti, i voti affermativi, quelli negativi e gli astenuti (art. 15 RLCCit). Concessa l'attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata inoltre l'autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio di Stato, per la concessione della cittadinanza cantonale (art. 16 cpv. 1 RLCCit). La concessione dell'attinenza comunale decade se l'istanza viene ritirata, rispettivamente nei casi di cui all'art. 19 cpv. 2 LCCit, se la concessione dell'autorizzazione federale o della cittadinanza cantonale sono rifiutate, infine nei casi di cui all'art. 13 cpv. 4 OCit (art. 16 cpv. 1 RLCCit).

 

2.4. In Svizzera la procedura di naturalizzazione è pertanto applicata a tre livelli e coinvolge la Confederazione, il Cantone e il Comune. La competenza per la naturalizzazione spetta al Cantone e al Comune, che possono prevedere condizioni proprie oltre a quelle previste dal diritto federale.

 

2.5. Nel nostro Cantone le decisioni in materia di attinenza comunale sono prese dall'Assemblea (art. 13 cpv. 1 lett. n della legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100) rispettivamente dal Consiglio comunale, laddove è istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a _____.

Conformemente all'art. 61 cpv. 1 LOC le risoluzioni volte ad accordare l'attinenza comunale sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

L'art. 212 LOC dispone che le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).

 

2.6. Conformemente alla giurisprudenza tutte le condizioni della naturalizzazione devono essere adempiute tanto al momento del deposito della domanda quanto al momento della pronuncia della decisione di naturalizzazione (DTF 140 II 65 consid. 2.1; STF 1C_454/2017 del 16 maggio 2018 consid. 4.2).

 

 

3.    Illustrato il quadro legislativo che regola la naturalizzazione ordinaria nel nostro Paese dopo l'entrata in vigore della LCit che ha sostituito nel 2018 la precedente versione (vLCit; RU 2016 2651), la presente vertenza ruota attorno al quesito di sapere se a torto o a ragione il Consiglio di Stato ha negato la cittadinanza ordinaria al ricorrente, considerandolo non integrato con successo nel nostro Paese a seguito della condanna penale subita.

 

 

4.    4.1. I criteri dell'integrazione sono disciplinati all'art. 12 cpv. 1 LCit. Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (lett. a); dal rispetto dei valori della Costituzione federale (lett. b); dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale (lett. c); dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione (lett. d); e dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale (lett. e). Il cpv. 2 della medesima norma soggiunge che occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione di cui al cpv. 1 lett. c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. Il cpv. 3 dispone che i Cantoni possono prevedere altri criteri di integrazione.

 

4.2. L'art. 4 cpv. 1 OCit precisa che il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l'ordine pubblici in quanto: in modo grave o ripetuto non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle Autorità (lett. a); temerariamente non adempie importanti doveri di diritto pubblico o privato (lett. b); oppure è dimostrato che approva o incoraggia pubblicamente un crimine o un delitto contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (lett. c). Il cpv. 2 della medesima norma precisa che il richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un'iscrizione visibile per la SEM dal contenuto seguente: una pena senza la condizionale o una pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine (lett. a); una misura stazionaria nel caso di un adulto oppure un collocamento in un istituto chiuso nel caso di un adolescente (lett. b); un'interdizione di esercitare un'attività, un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o un'espulsione (lett. c); una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale (lett. d); una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di massimo tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato con successo il periodo di prova (lett. e). Negli altri casi in cui sussiste un'iscrizione visibile per la SEM nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con successo la SEM si basa sull'entità della sanzione. Il richiedente non può essere considerato integrato con successo se nei suoi riguardi è stata ordinata una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non ancora scaduto (cpv. 3). Per il cpv. 4 in caso di iscrizioni in casellari giudiziari esteri si applicano per analogia i cpv. 2 e 3. In caso di procedimento penale pendente nei riguardi di un richiedente, la SEM sospende la procedura di naturalizzazione fino alla chiusura del procedimento da parte della giustizia penale mediante decisione passata in giudicato (cpv. 5).

 

4.3. Nel suo Rapporto esplicativo dell'aprile 2016 relativo al disegno di ordinanza sulla cittadinanza svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha precisato, per quanto riguarda l'art. 4 cpv. 3 OCit (pag. 13), che:

le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni (art. 369 cpv. 3 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0]). In caso di multe per contravvenzioni e di pene con la condizionale fino a tre mesi, ovvero a 90 aliquote giornaliere e dopo che l'interessato ha superato con successo il periodo di prova, può essere eccessivo attendere il termine previsto dal CP per l'eliminazione dell'iscrizione, pertanto in caso di pena con la condizionale la SEM fonda già oggi la propria valutazione sulla gravità della colpa. La gravità è espressa anzitutto nella commisurazione della pena da parte del giudice penale.

Considerata l'entità della sanzione, pertanto, in tutti i casi che non sono contemplati dalle lettere a-e la SEM decide se il richiedente si è integrato con successo o no. In funzione dell'entità della sanzione, la SEM impone al richiedente un periodo di attesa. Trattasi di un periodo di prova che l'interessato deve superare con successo per poter ottenere la naturalizzazione. La SEM ha così la possibilità di monitorare su un periodo piuttosto lungo gli sforzi consentiti dal richiedente per integrarsi con successo.

Con ogni probabilità, la SEM ordinerà i seguenti periodi di attesa: un periodo di attesa di tre anni in caso di pena pecuniaria senza la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 30 aliquote giornaliere e massimo 90 aliquote giornaliere, in caso di pena detentiva con la condizionale di oltre un mese e massimo tre mesi, in caso di privazione della libertà con la condizionale o la condizionale parziale di oltre un mese e massimo tre mesi oppure in caso di lavoro di pubblica utilità con la condizionale o la condizionale parziale di oltre 120 e massimo 360 ore. La SEM proroga il periodo di attesa fino al doppio della sua durata laddove il comportamento del richiedente lascia supporre un rischio considerevole d'inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici.

Verosimilmente non sarà imposto nessun periodo di attesa in caso di pena pecuniaria con la condizionale o la condizionale parziale di massimo 30 aliquote giornaliere, in caso di pena detentiva con la condizionale di massimo 30 giorni, in caso di privazione della libertà con la condizionale o la condizionale parziale di massimo 30 giorni o in caso di lavoro di pubblica utilità con la condizionale o la condizionale parziale di massimo 120 ore.

Conformemente al cpv. 3, inoltre, il richiedente non può essere considerato integrato con successo se nei suoi riguardi è stata ordinata una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non ancora scaduto. Occorre pertanto sempre attendere il superamento della fase di prova, anche laddove non sia stato imposto un periodo di attesa. Il cpv. 3 abbraccia tutte le forme di esecuzione, quindi espressamente anche il caso in cui la sanzione è una multa (contravvenzione). Conformemente all'art. 3 cpv. 1 lett c dell'ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006 (RU 2006 4503; in vigore fino al 22 gennaio 2023 e abrogata per effetto dell'entrata in vigore dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del 19 ottobre 2022 [OCaGi; RS 331]), le condanne per contravvenzioni sono iscritte in VOSTRA se è inflitta una multa superiore a 5000 franchi. Tra le sanzioni vi sono anche il trattamento ambulatoriale di adulti (art. 63 CP) e giovani (art. 14 della legge sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003 [DPMin; RS 311.1]), il collocamento aperto di giovani (art. 15 cpv. 1 DPMin) nonché la cauzione preventiva (art. 66 cpv. 1 CP). Anche un divieto di condurre conformemente all'art. art. 67e CP costituisce una tale sanzione (https://www.sem.admin.ch/dam/sem/it/data/aktuell/gesetzgebung/buev/entw-ber-i.pdf.download.pdf/entw-ber-i.pdf).

 

4.4.

4.4.1. Allo scopo di assicurare l'applicazione uniforme della legislazione federale in materia, la SEM ha redatto un "Manuale sulla cittadinanza" (in seguito: Manuale) che riunisce tutte le basi legali federali vigenti nel settore della cittadinanza, la giurisprudenza principale del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale in materia, nonché la prassi adottata dalla SEM (https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/buergerrecht.html#1126386465). Opera di riferimento per le Autorità cantonali e comunali competenti in materia di naturalizzazione e le rappresentanze svizzere all'estero per l'interpretazione della legge federale sulla cittadinanza e della relativa ordinanza, contiene le istruzioni necessarie al trattamento professionale e uniforme dei dossier di naturalizzazione e aiuta le collaboratrici e i collaboratori a rispondere alle elevate esigenze inerenti al loro compito, che consiste nello svolgere celermente le procedure di naturalizzazione e nell'emanare decisioni neutrali, nel rispetto della parità di trattamento (unità di dottrina).

 

4.4.2. La verifica del rispetto dei criteri di integrazione spetta principalmente al Cantone competente (Manuale, capitolo 3, punto n. 321/1, pag. 20). Il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici presuppone il rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero e dell'ordinamento giuridico straniero nella misura in cui le disposizioni estere si applicano per analogia nel diritto svizzero (messaggio del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza, FF 2011 2567, pag. 2575).

Il comportamento conforme alla legge implica che lo straniero non abbia un comportamento riprovevole, segnatamente dal punto di vista del diritto penale e di quello esecutivo.

Le condanne penali, in particolare quelle iscritte al casellario giudiziale, e le inchieste penali in corso rappresentano quindi globalmente un ostacolo alla naturalizzazione, a meno che non portino su infrazioni minori; in tal caso, esse non costituiscono in principio, da sole, un motivo di rifiuto della cittadinanza (DTF 140 II 65 consid. 3.3.1).

Il fatto di non rispettare le prescrizioni legali in un'occasione o di commettere un reato minore non costituisce quindi un ostacolo alla naturalizzazione. All'inverso, reati di scarsa gravità, ma ripetuti devono essere considerati, nella loro globalità, come una violazione grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (Manuale, capitolo 3, punto n. 321/111/1, pag. 22).

 

4.4.3. Nella sezione relativa alle iscrizioni nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA citato all'art. 4 cpv. 2 e 3 OCit, riferendosi al Rapporto esplicativo del DFGP dell'aprile 2016 precitato relativo al disegno di ordinanza sulla cittadinanza svizzera, il Manuale indica che se il richiedente ha commesso reati prima della presentazione della domanda di naturalizzazione o durante la procedura, l'Autorità competente deve tenerne conto al momento dell'esame della domanda. Se nel casellario giudiziale figura un'iscrizione a carico del richiedente è opportuno attendere in ogni caso la fine del periodo di prova. In funzione dell'entità della pena occorre considerare un periodo di attesa supplementare per il trattamento della domanda da parte della SEM, la quale prolunga il periodo di attesa fino al doppio della sua durata laddove il comportamento del richiedente lasci supporre un rischio considerevole d'inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblico (Manuale, capitolo 3, punto n. 321/113, pag. 28 segg.). La tabella 6 del Manuale relativa ai casi previsti all'art. 4 cpv. 3 OCit (pag. 37) prevede, in caso di pena pecuniaria di oltre 30 aliquote giornaliere e massimo 90 aliquote giornaliere con la condizionale, quale termine prima di trattare la domanda in caso di periodo di prova superato con successo, la fine del periodo di prova più un periodo di 3 anni di attesa, con il periodo di prova che inizia a decorrere con la data della notifica della sentenza. Il periodo di attesa di 3 anni è destinato a fornire alla SEM un margine di sicurezza qualora l'interessato si rendesse colpevole di un nuovo atto reprensibile prima del termine del periodo di prova suscettibile di comportare la revoca della sospensione condizionale della pena.

Diversamente dalla sua precedente versione, emanata sotto l'egida dell'abrogata vLCit in vigore fino al 31 dicembre 2017, il Manuale attualmente in dotazione non prevede più la possibilità di concedere la cittadinanza prima della scadenza del termine di prova e del termine di attesa (in presenza di condanne penali minori e se tutte le altre condizioni per la naturalizzazione sono riunite) e non fa più riferimento, in tale contesto, all'esame della situazione nel suo complesso (cfr. e contrario Manuale sulla cittadinanza vLCit, n. 4.7.3.1, lett. c/bb; v. anche STAF F-3862/2020 del 21 ottobre 2021 consid. 5.3).

 

 

5.    Ferme queste premesse e tornando al caso in esame, con risoluzione del 27 maggio 2019 il Consiglio comunale di _____ ha conferito l'attinenza comunale a RI 1.

Prima di trasmettere la domanda alla SEM per il rilascio dell'autorizzazione federale, il Servizio naturalizzazioni ha costatato, consultando il sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, che con decreto di accusa dell'11 agosto 2020 il candidato era stato condannato a una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e una multa di fr. 700.- per grave infrazione alle norme della circolazione; il 24 maggio 2020 egli aveva condotto un autoveicolo a una velocità di 118 km/h su un tratto stradale dove il limite vigente era di 80 km/h. Per questo motivo il 25 febbraio 2021 l'Autorità dipartimentale lo ha invitato a ritirare formalmente la sua domanda di naturalizzazione oppure a richiedere una decisione formale nel caso in cui avesse voluto mantenerla. Preso atto che con scritto del 24 marzo 2021 l'insorgente aveva sollecitato l'emanazione di una decisione favorevole, il 30 giugno 2021 il Consiglio di Stato gli ha negato la concessione della cittadinanza cantonale in forma ordinaria e, di riflesso, l'attinenza comunale di _____ nonché la cittadinanza svizzera, il criterio relativo al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici sancito all'art. 12 cpv. 1 lett. a LCit in relazione con l'art. 4 cpv. 3 OCit non essendo adempiuto a seguito della condanna penale subita, di modo che veniva a mancare la condizione materiale di essersi integrato con successo, con l'interessato che avrebbe potuto inoltrare una nuova domanda di naturalizzazione soltanto a partire dall'11 agosto 2026, ovvero alla scadenza del termine di attesa di 3 anni dopo la fine del periodo di prova, come prevede il già citato Manuale.

Il ricorrente contesta tali conclusioni. Fondandosi anche sulla giurisprudenza di questa Corte (STA 52.2013.277 del 6 novembre 2013) e facendo riferimento ai criteri sviluppati dalla giurisprudenza in materia di diritto degli stranieri per quanto concerne i motivi per i quali può essere riconosciuta la presenza di una minaccia sufficientemente grave e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 5 allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), RI 1 sostiene che il Governo abbia abusato del proprio potere di apprezzamento e che la decisione del 30 giugno 2021 sia sproporzionata, in quanto un singolo episodio, avvenuto quando la domanda di naturalizzazione era già stata depositata e per il quale si è scusato, non dovrebbe potere mettere in dubbio l'altrimenti riuscita integrazione di cui ha dato prova durante il lungo soggiorno in Svizzera.

 

 

6.    6.1. Allo scopo di creare una prassi amministrativa uniforme, l'Amministrazione federale può indicare, con delle direttive, quale interpretazione intende dare a certe disposizioni legali. Non è quindi dato di vedere come le Autorità preposte per il conferimento della naturalizzazione non possano riferirsi nel caso in rassegna al Manuale redatto dalla SEM, che ha quale scopo di assicurare l'applicazione uniforme della legislazione federale vigente nel settore della cittadinanza, che contempla tra le altre cose il rispetto dei criteri di integrazione la cui verifica spetta in primo luogo al Cantone competente, riunendo tutte le basi legali in materia, la giurisprudenza principale del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale, e la prassi adottata dalla SEM.

Certo le direttive e le circolari non hanno alcuna portata normativa (STAF F-2539/2018 del 23 gennaio 2020 consid. 5.4) e, analogamente alle ordinanze amministrative aventi quale scopo quello di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, si rivolgono innanzitutto alle Autorità amministrative (DTF 146 l 105 consid. 4.1).

D'altra parte, però, sebbene le citate istruzioni non siano di principio vincolanti per le Autorità giudiziarie, nella misura in cui sono conformi al diritto il Tribunale federale non si scosta dalle stesse senza validi motivi se il loro contenuto generale e astratto consente nel singolo caso un'interpretazione adatta ed equa delle disposizioni legali determinanti, concretizzandole in modo convincente (DTF 146 l 105 precitato consid. 4.1 e rinvii; STF 2C_399/2020 del 28 dicembre 2020 consid. 6.3). Bisogna comunque tenere presente che a difetto di eventuali lacune in ogni caso le direttive non possono prevedere altro di quanto scaturisce dalla legislazione o dalla giurisprudenza (STAF F-2539/2018 precitato consid. 5.4). In altri termini, tali direttive, circolari e istruzioni non possono estendere il quadro legale fissato dall'Autorità superiore competente.

 

6.2. Chiarito tale aspetto, occorre ora chinarsi sulla portata delle disposizioni applicabili nella presente fattispecie.

La formulazione dell'art. 4 cpv. 3 OCit, giusta il quale la SEM si basa sull'entità della sanzione per decidere se il richiedente si è integrato con successo, denota - contrariamente a quanto avveniva nella vLCit - come l'Autorità non debba più procedere a un esame di insieme dell'integrazione del candidato apprezzando tutti i criteri previsti all'art. 12 cpv. 1 LCit. In effetti, dalla lettura di quest'ultima disposizione risulta con tutta evidenza che tali criteri sono cumulativi. Ne consegue che in caso di non adempimento del criterio del rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici sancito al cpv. 1 lett. a dell'art. 12 LCit in relazione con l'art. 4 cpv. 3 OCit, tale mancanza costituisce già, di per sé, un ostacolo alla naturalizzazione.

Dato il tenore dell'art. 4 cpv. 3 OCit, la SEM fonda quindi la propria valutazione sulla colpa commessa e, in funzione della gravità della stessa, astringe il candidato alla naturalizzazione a un periodo di attesa per permettergli di dimostrare che si è integrato con successo. È proprio per tener conto della gravità della sanzione che la SEM ha stabilito, nel suo Manuale, una scala differenziata dei termini da rispettare prima che una domanda di naturalizzazione possa essere depositata e trattata. Il Manuale in parola trova quindi il proprio fondamento giuridico negli art. 12 cpv. 1 lett. a LCit e 4 cpv. 3 OCit e fissa dei criteri destinati ad assicurare un'applicazione uniforme delle suddette disposizioni, questo allo scopo di rispettare il principio di parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio (STAF F-6551/2019 del 18 gennaio 2021 consid. 5.5).

Non vi è pertanto motivo, per questo Tribunale, per scostarsi dalla scala dei termini contenuto nel suddetto Manuale.

 

6.3. Tenuto conto del carattere cumulativo dei criteri di integrazione in materia di naturalizzazione e del mancato adempimento di quello riferito al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici, la gravità della condanna pronunciata nei confronti del ricorrente permetteva quindi all'Autorità inferiore, conformemente al Manuale in parola, di respingere la sua domanda di conferimento della cittadinanza ordinaria.

Non condivisibile si avvera la doglianza contenuta nel gravame secondo cui la decisione impugnata è stata prolata dopo 3 anni dalla presentazione della domanda di naturalizzazione e per la quale, se la stessa fosse stata celermente evasa, il 24 maggio 2020, quando è incorso nella violazione delle norme della circolazione stradale, egli avrebbe già ottenuto la cittadinanza elvetica. Ora, bisogna in primo luogo considerare che non è vero che la richiesta del ricorrente è rimasta inevasa nel periodo compreso tra il suo deposito e la decisione qui impugnata. Al contrario essa ha seguito regolarmente il proprio iter, esposto ai precedenti considerandi 2.2 e 2.3. Preso atto che effettivamente il reato che ha portato alla pronuncia della condanna dell'11 agosto 2020 è stato perpetrato dopo la presentazione della domanda, e come già rilevato (cfr. precedente considerando 4.4.3), occorre poi rammentare che vi è da attendersi che il candidato mantenga un comportamento corretto pure durante l'intera procedura.

Ne discende che, visto l'inasprimento delle condizioni per l'ottenimento della naturalizzazione introdotto con l'entrata in vigore della LCit il 1° gennaio 2018, la fissazione da parte del Governo di un termine di attesa di 3 anni, oltre a quello di pari durata stabilito dal Procuratore pubblico in ambito penale, risulta adeguato alla gravità dell'infrazione commessa. Il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (peraltro resa secondo la legislazione previgente, meno restrittiva) in merito a un caso di naturalizzazione in cui il candidato aveva subito una condanna più mite rispetto a quella qui in esame e l'analogia con i criteri da prendere in considerazione in materia di permessi di dimora UE/AELS si avverano inconferenti.

 

 

7.    Si deve pertanto concludere che non trasmettendo la domanda di naturalizzazione all'Autorità federale nonché negando la concessione della cittadinanza cantonale in forma ordinaria e, di riflesso, l'attinenza comunale di _____ e la cittadinanza svizzera, l'Autorità inferiore non ha disatteso nessuna normativa internazionale e federale.

In effetti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'Autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata e non risulta lesiva del principio della proporzionalità.

 

 

8.    Stante quanto precede, il ricorso va respinto. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo contenuta nell'impugnativa diviene priva di oggetto.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell'insorgente in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere