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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 5 agosto 2021 (n. 39) del Presidente del Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza del ricorrente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame da lui presentato contro la risoluzione del 27 aprile 2021 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a titolo definitivo con effetto immediato; |
ritenuto, in fatto
che RI 1, nato nel
1968 e tecnico di professione, è titolare di una licenza di condurre;
che in passato il conducente è stato oggetto dei seguenti provvedimenti
amministrativi:
21 aprile 2010 divieto di condurre veicoli a motore per tre mesi a seguito di una grave infrazione (eccesso di velocità, commesso il 4 settembre 2009). La misura è stata scontata il 23 agosto 2010;
12 febbraio 2014 revoca della licenza di condurre per la durata di 12 mesi a seguito di un'infrazione grave (eccesso di velocità, commesso il 26 ottobre 2013). La misura, confermata dal Consiglio di Stato con giudizio del 29 aprile 2014, era da scontare dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015;
15 novembre 2016 revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato a seguito di un'infrazione grave (guida nonostante la revoca di cui sopra, commessa il 1° ottobre 2015). La decisione è stata tutelata dal Governo con giudizio del 8 marzo 2017; un ricorso contro di esso interposto è stato dichiarato irricevibile il 3 maggio 2017 da questo Tribunale. Il 12 giugno 2019 l'interessato è stato riammesso alla guida dopo il superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico;
che il 4 giugno 2020, verso le ore 19.55, RI 1 ha circolato alla guida del
veicolo __________ (targato TI __________) sull'autostrada A2, in territorio di
__________, a una velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo
stradale bagnato, perdendo, durante una fase di sorpasso, la padronanza di
guida e andando di conseguenza a collidere con il guidovia di sinistra. A
seguito della carambola, dall'auto si è staccata la ruota anteriore sinistra,
che è stata poi urtata da un altro veicolo in transito;
che, richiamati gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 della legge federale
sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e
ravvisando nell'accaduto un'infrazione alle norme sulla circolazione ai sensi
dell'art. 90 cpv. 1 LCStr, con decreto d'accusa del 7 agosto 2020 la Sezione
della circolazione ha proposto la condanna di RI 1 a una multa di fr. 400.-;
tale decreto è passato in giudicato, dopo che il conducente ha ritirato un'opposizione
contro di esso interposta (cfr. sentenza di stralcio del Presidente della
Pretura penale del 17 novembre 2020);
che, dopo aver avviato una procedura amministrativa e raccolto le osservazioni
dell'interessato, il 27 aprile 2021 la Sezione della circolazione ha revocato a
RI 1 la licenza di condurre a titolo definitivo con effetto immediato,
negando ogni riesame prima di 5 anni e ordinando il deposito della
patente; la decisione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1
lett. a e cpv. 2 lett. f LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione
alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);
che con e-mail del 4 maggio 2021 l'interessato, tramite il suo legale, ha
preannunciato la sua intenzione di presentare un ricorso contro la misura, che avrà
effetto sospensivo; la giurista della Sezione della circolazione si è
limitata a prenderne atto, restando in attesa della formale notifica del
gravame;
che il 1° giugno 2021 RI 1 ha quindi impugnato la predetta risoluzione davanti
al Governo, chiedendo che sia annullata e che gli atti siano retrocessi all'istanza
inferiore per nuova decisione in applicazione dell'art. 16a cpv. 1 lett.
a LCStr (considerando l'infrazione lieve, anziché medio grave);
che, in sede di intimazione del gravame, il Servizio dei ricorsi del Consiglio
di Stato ha informato l'insorgente che il ricorso non ha effetto sospensivo;
che, con la risposta, l'autorità dipartimentale ha chiesto il rigetto nel
merito dell'impugnativa;
che nel frattempo, preso atto di quanto sopra, il 9 luglio 2021 RI 1 ha chiesto
all'autorità di ricorso, in via cautelare, di concedere l'effetto sospensivo al
suo gravame; premesso che un tale effetto sarebbe dato per legge - visto che la
Sezione della circolazione non l'avrebbe esplicitamente levato in sede di
decisione - l'insorgente ha affermato che lo stesso andrebbe in ogni caso
accordato, posto che la misura contestata è stata adottata sulla base degli
art. 16b cpv. 1 e cpv. 2 lett. f LCStr a seguito di recidiva, e
non a titolo preventivo o per motivi di sicurezza;
che, con giudizio del
5 agosto 2021, il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto tale domanda;
ha anzitutto rilevato che la revoca è stata pronunciata con effetto
immediato, ciò che, seppur con una certa imprecisione, sarebbe da
intendere nel senso di una dichiarazione d'immediata esecutività della
decisione; in ogni caso, ha proseguito, posto che a prima vista risulterebbero
date le premesse per una revoca ex art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr - che
si configura come una revoca di sicurezza definitiva senza esame d'idoneità del
conducente -, il Presidente del Governo ha escluso che al gravame potesse
essere conferito effetto sospensivo in attesa del giudizio di merito, visto
pure il prevalente interesse pubblico a tutelare la sicurezza della
circolazione;
che contro tale pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo che al suo ricorso
davanti al Governo sia accordato l'effetto sospensivo; l'insorgente ripropone e
sviluppa in sostanza le tesi rimaste inascoltate dinnanzi alla precedente
istanza;
che all'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Presidente dell'Esecutivo
cantonale; la Sezione della circolazione è invece rimasta silente;
che non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del
ricorrente a presentare una replica;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 10
cpv. 2 della legge di applicazione alla
legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico
pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100) e 37 cpv. 4 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);
che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che il ricorso, tempestivo
(art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2
LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti richiamati, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che oggetto di controversia è il giudizio con cui il Presidente del Governo si
è rifiutato di accordare l'effetto sospensivo al ricorso dell'insorgente contro
la risoluzione del 27 aprile 2021 della Sezione della circolazione che gli ha
revocato la licenza di condurre a titolo definitivo con effetto immediato;
che è ben vero che nella propria decisione, nel dispositivo sui rimedi di
diritto (disp. n. 6), l'autorità dipartimentale non ha espressamente indicato
che un eventuale ricorso non avrebbe esplicato effetto sospensivo; d'altra
parte, considerato che ha pronunciato la revoca definitiva con effetto immediato,
sollecitando il contestuale deposito della patente (cfr. disp. n. 1 e 1.3), non
appare insostenibile ritenere che la Sezione della circolazione intendesse con
ciò conferire immediata esecutività al provvedimento, come rilevato dal
Presidente del Governo; tant'è che dinnanzi ad esso ha chiesto il rigetto della
domanda provvisionale (cfr. osservazioni del 15 luglio 2021);
che, ad ogni modo, la decisione del Presidente del Governo di non concedere
rispettivamente di privare d'effetto sospensivo il gravame del conducente va
esente da critiche;
che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, le revoche pronunciate a
tempo indeterminato ex art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr (o 16c cpv.
2 lett. d LCStr), al pari di quelle definitive rese in base all'art. 16b
cpv. 2 lett. f LCStr (o 16c cpv. 2 lett. c LCStr), sono infatti
riconducibili a delle revoche di sicurezza per causa d'inidoneità
caratteriale alla guida presunta per legge (cfr. DTF 141 II 2020 consid. 3.2,
139 II 95 consid. 3.4.1 e 3.4.2);
che per prassi costante, avallata da
dottrina e giurisprudenza, tanto le revoche preventive, quanto le
revoche di sicurezza - come in concreto - sono per principio dichiarate
immediatamente esecutive, nel senso che l'autorità che le adotta è solita
togliere preventivamente l'effetto sospensivo a un'eventuale impugnativa (cfr.
DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_195/2013 del 20 marzo 2013 consid. 3.2 e 3.3; STA 52.2019.158
del 24 maggio 2019 e rimandi; cfr. pure sentenza Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich VB.2020.00475 del 19 agosto 2020 consid. A);
che il destinatario del provvedimento può comunque chiedere la sospensione
della decisione al Presidente del Governo (art. 71 LPAmm), che è competente ad
adottare misure provvisionali d'ufficio o su istanza di parte (art. 37 cpv. 1 e
2 LPAmm);
che la pronuncia sull'effetto sospensivo - fondata su un giudizio d'apparenza (prima
facie) - dipende dalla ponderazione degli interessi
contrapposti delle parti, nell'ambito della quale l'autorità adita fruisce di
un ampio margine d'apprezzamento (cfr. DTF 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 1c ad art. 21);
che le revoche preventive e le revoche di sicurezza mirano a prevenire possibili compromissioni della sicurezza del
traffico da parte di persone che non offrono sufficiente affidabilità quali
conducenti di veicoli a motore;
che, considerato il potenziale pericolo ingenerato da tali conducenti,
l'effetto sospensivo al ricorso va accordato di regola solo quando si può
ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare la
misura (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_195/2013 citata consid. 3.3; STA
52.2019.158 citata e rinvii);
che in concreto con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di Stato
ha escluso tale ipotesi: la deduzione, alla luce di quanto emerge dagli atti,
appare del tutto sostenibile;
che in effetti le tesi addotte dal ricorrente contro il provvedimento dell'autorità
dipartimentale non permettono di ammettere, prima facie, una prognosi di
esito favorevole della sua impugnativa pendente davanti al Governo;
che, ad un esame sommario,
i precedenti accumulati dal conducente in passato, di cui si è detto in
narrativa, unitamente all'infrazione in cui è pacificamente incappato il 4
giugno 2020 (sfociata nella decisione penale del 7 agosto 2020,
cresciuta in giudicato), non consentono di concludere che mancano con ogni
probabilità le premesse per la pronuncia di una revoca definitiva in base all'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr;
che, contrariamente a quanto sembra affermare l'insorgente davanti al Governo,
non corrisponde al vero che se in ambito penale si conclude per l'applicazione
dell'art. 90 cpv. 1 LCStr - come è stato nel suo caso - in ambito
amministrativo si deve forzatamente concludere per l'applicazione dell'art. 16a
cpv. 1 LCStr (cfr. suo ricorso, pag. 5);
che una violazione semplice delle norme della circolazione ai sensi dell'art.
90 cpv. 1 LCStr corrisponde infatti generalmente tanto al caso medio grave
giusta l'art. 16b LCStr, quanto a quello lieve giusta l'art. 16a
LCStr (cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.4;
cfr. inoltre, sulla possibilità per l'autorità amministrativa di pronunciare
finanche una misura ex art. 16c LCStr, allorquando il giudice penale ha
applicato l'art. 90 cpv. 1
LCStr: STF 1C_146/2015 del 7 settembre 2015 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 690, nota 3372);
che a ciò aggiungasi che l'art. 16a
LCStr è riservato ai soli casi in cui nell'infrazione siano racchiusi
tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve (colpa leggera +
pericolo minimo per la sicurezza altrui; cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135
II 138 consid. 2.2.2); ipotesi quest'ultima che,
in concreto, ad un primo esame sommario delle circostanze dell'infrazione del 4
giugno 2020, non appare affatto verosimile (cfr. ad es. per dei casi di perdita
di padronanza di un veicolo sull'autostrada in condizioni di pioggia: DTF 120 Ib 312 consid. 4c; STF
1C_249/2012 del 27 marzo 2013 consid.
2.2.4; sentenza Verwaltungsrekurskommission di San Gallo IV-2020/10 del 30
aprile 2020 consid. 5c-d);
che, ciò detto, dal profilo della ponderazione degli interessi occorre
considerare che l'insorgente non adduce alcun elemento a dimostrazione che il
suo interesse a non essere privato della licenza di guida sia superiore
all'interesse pubblico - per principio preponderante - volto a proteggere la
sicurezza del traffico e gli altri utenti della strada (cfr. DTF 106 Ib 115
consid. 2b; Mizel, op. cit., pag.
192, n. 25.3 e rimandi);
che, a fronte di tutto quanto precede, non si può pertanto rimproverare al
Presidente del Governo di avere fatto un uso scorretto - segnatamente abusivo
(art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - del potere di apprezzamento che la legge gli
riserva, per aver attribuito un peso accresciuto al citato interesse pubblico
alla sicurezza stradale piuttosto che a quello privato del ricorrente a poter
condurre fino all'esito della procedura di merito pendente;
che il ricorso va quindi respinto;
che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta
a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera