Incarto n.
52.2021.344

 

Lugano

7 marzo 2022           

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 30 agosto 2021 dell'

 

 

 

  RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 luglio 2021 (n. 20.2020.26) con cui la Commissione di disciplina notarile ha pronunciato nei suoi confronti un ammonimento, a titolo di sanzione disciplinare;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   a. Il 23 ottobre 2020 il notaio RI 1 si è rivolta per un parere alla Commissione per il notariato del Tribunale d'appello, cui ha chiesto se poteva - com'era sua opinione - essere "esonerata" dalla pubblicazione di un testamento pubblico rogato per conto di __________. Alla richiesta ha allegato una fotocopia della copia autentica del testamento pubblico del 28 gennaio 2020 allestita - in quella stessa data - per l'archivio notarile.

 

b. Il 30 ottobre 2020 la Commissione per il notariato, posto che gli art. 62 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100) e 556 cpv. 2 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) impongono al notaio che ha ricevuto un testamento pubblico di procedere alla sua pubblicazione, ha escluso l'ipotesi di un esonero. Ha inoltre invitato il notaio a dare spiegazioni riguardo al fatto che la copia autentica destinata all'archivio notarile risultava essere stata eseguita prima del decesso della testatrice (avvenuto il 14 agosto 2020), in violazione degli art. 61 e 79 cpv. 2 LN (che essenzialmente vietano di ostendere il contenuto di un testamento quando il testatore è ancora in vita).

 

c. Con risposta del 23 novembre 2020 il notaio ha preso posizione sulle predette critiche. Ha anzitutto spiegato che a suo parere le norme citate presenterebbero una lacuna: nel caso - come quello in esame - in cui l'erede legale è l'unico figlio, non vi sarebbe infatti alcun interesse a mantenere il segreto relativo alla successione di una persona ancora in vita. Inoltre, non si sarebbe trattato in concreto di rinunciare definitivamente alla pubblicazione del testamento, ma di posticiparla finché non vi sarebbe stata la necessità di dimostrare l'esistenza di tale testamento nei confronti di terzi, che avanzassero pretese ereditarie.

d. Messa al corrente della fattispecie da parte della Commissione per il notariato, il 27 novembre 2020 la Commissione di disciplina notarile (Commissione) ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha spiegato di non aver avuto alcuna intenzione di contravvenire alle regole. Al contrario, avrebbe avuto la necessità di chiedere un consiglio proprio per evitare di incorrere in una violazione delle norme applicabili. Ribadita la tesi della lacuna legis con riferimento sia all'obbligo di pubblicazione (per il quale non sarebbe in ogni caso punibile, avendo nel frattempo fatto indire la necessaria udienza), sia al divieto di rilasciare copie del testamento di una persona vivente, si è comunque dichiarata disposta ad adeguarsi subito alle direttive della Commissione.

 

 

B.   Preso atto della fotocopia della copia autentica della pubblicazione del testamento pubblico (avvenuta il 15 gennaio 2021) e della copia del certificato ereditario dell'11 febbraio successivo, trasmesse dall'interessata, con decisione del 13 luglio 2021, la Commissione ha pronunciato nei confronti del notaio RI 1 un ammonimento.
La precedente istanza ha anzitutto dato atto che il notaio non intendeva violare norme professionali, ma si è semplicemente basato su una propria interpretazione delle stesse, che riteneva migliore rispetto alla lettera della legge e alla dottrina. Ha tuttavia ritenuto che tale interpretazione non potesse essere seguita, avuto riguardo al tenore letterale delle disposizioni in questione, da cui emergerebbe chiaramente l'obbligo - confermato anche dalla dottrina - di procedere alla pubblicazione. Ha considerato inoltre che il notaio avesse violato i suoi doveri anche per avere trasmesso all'archivio notarile le disposizioni testamentarie di una persona vivente e per avere pubblicato una copia autentica del testamento anziché l'originale. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo, da un lato, alla recidiva e, dall'altro, alla situazione personale del notaio e al fatto che per finire abbia proceduto alla pubblicazione del testamento. La Commissione ha infine espressamente invitato l'interessata ad attenersi alle norme vigenti garantendo quindi un servizio corretto della funzione pubblica che svolge.

 

C.   Avverso la predetta decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento.
La ricorrente - che mette peraltro in discussione il fatto che liberi professionisti, quali sono i membri della Commissione, possano essere considerati giudici indipendenti - nega essenzialmente di avere violato i suoi doveri di notaio, ritenendo di avere agito in buona fede e con la necessaria diligenza, tanto da interpellare le autorità per un parere preventivo circa l'interpretazione delle norme applicabili e conformarsi poi alle istruzioni ricevute. Si duole del fatto che la Commissione non abbia considerato i motivi - per i quali rinvia alle sue precedenti prese di posizione - per cui a suo avviso le norme in materia di pubblicazione del testamento e di informazione all'archivio notarile presenterebbero una lacuna, ritenendo che una divergenza di opinioni circa l'interpretazione di una norma non giustifichi una sanzione. Non nega di avere omesso di pubblicare l'originale del testamento pubblico, che però avrebbe prodotto al Tribunale d'appello. Contesta la tassa di giustizia posta a suo carico, che chiede semmai di ridurre a fr. 100.-, e postula che le siano assegnate delle ripetibili. Lamenta infine la violazione di tutta una serie di norme costituzionali e convenzionali.

 

 

D.   In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento impugnato.

 

                                  E.   In replica, l'insorgente si è essenzialmente riconfermata nel suo ricorso.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 LN. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove sollecitate dall'insorgente non appaiono infatti idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia. Non occorre in particolare dar seguito alla sua richiesta di essere personalmente interrogata, nella misura in cui essa ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentita per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti ricordato che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; cfr. fra le tante: STA 52.2016.514 del 31 luglio 2018 consid. 1.2 e rif. confermata da STF 2C_731/2018 del 22 aprile 2021).



2.    L'insorgente lamenta in primo luogo l'incostituzionalità della Commissione. Contesta in particolare che i notai - liberi professionisti - che la compongono possano essere considerati dei giudici indipendenti.

2.1. L'esercizio del notariato è regolato dai Cantoni (Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 36, n. 55). La legge sul notariato ticinese affida il compito di esercitare il potere disciplinare sui notai alla Commissione di disciplina notarile (cfr. art. 19 cpv. 1 LN). La Commissione di disciplina notarile - che ricalca la Commissione di disciplina degli avvocati istituita dalla legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100; cfr. Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011 relativo alla legge sul notariato, punto n. 7, pag. 5 seg., che rimanda al Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 sulla revisione totale della legge sull'avvocatura, punto II.3 lett. b, pag. 5) - non è un organo dell'Ordine professionale, ma un'autorità indipendente dallo stesso, i cui componenti (tre membri e tre supplenti) sono designati dalla Commissione per il notariato del Tribunale d'appello, per un periodo di due anni, tra i notai iscritti nel registro cantonale (cfr. art. 19 cpv. 2 LN; cfr. pure STA 52.2018.534 del 13 gennaio 2020 consid. 2.1).

2.2. Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la Commissione non è un tribunale che deve adempiere i requisiti d'indipendenza e imparzialità ai sensi degli art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Tanto in base al diritto federale (art. 29a e 191b Cost., 86 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), quanto all'art. 6 CEDU - laddove fosse applicabile - basta infatti che le sue decisioni possano essere impugnate dinnanzi a un tribunale superiore - qual è il Tribunale cantonale amministrativo - che dispone di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (cfr. art. 110 LTF, art. 69 LPAmm) e soddisfa i requisiti di imparzialità e indipendenza di cui agli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU (cfr., per analogia, Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la LLCA, in: FF 1999 pag. 5024, ad n. 233.3; DTF 126 I 228 consid. 2 e 3; STA 52.2018.534 citata consid. 2.2; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1966 segg.). Su questo punto, le censure della ricorrente cadono pertanto nel vuoto.

 

 

3.    3.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2018.534 del 13 gennaio 2020 consid. 5.1, 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

3.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto.

 

                                   4.   4.1. Secondo l'art. 62 LN, il notaio che ha ricevuto o è depositario di un testamento pubblico od olografo, alla morte del testatore, deve procedere alla pubblicazione davanti al pretore competente del luogo dell'aperta successione, a norma delle disposizioni del diritto civile federale e cantonale. Tale obbligo deriva direttamente dal diritto federale. L'art. 556 CC dispone infatti che il funzionario che ha rogato un testamento o presso il quale è deposto (come pure ognuno che l'abbia ricevuto in custodia o che l'abbia trovato tra le cose del defunto) è tenuto, sotto sua personale responsabilità, a consegnarlo all'autorità competente appena gli sia nota la morte del testatore (cfr. cpv. 1 e 2). L'obbligo di consegna è assoluto: ogni documento originale che contiene delle disposizioni di ultima volontà deve essere consegnato all'autorità, a prescindere dalla sua forma e alla sua validità (cfr. Philippe Meier/Elza Reymond-Eniaeva, in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 4-5 ad art. 556; Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 6 ad art. 556). La copia non è di principio oggetto dell'obbligo di consegna, a meno che sia rinvenuta soltanto quella (cfr. Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 6 ad art. 556; Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 7 ad art. 556). Il pubblico ufficiale che manca ai suoi doveri professionali può incorrere in una sanzione disciplinare, oltre che civile e penale (cfr. Mooser, op. cit., pag. 183, n. 273; Meier/ Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 7 ad art. 556).
Una volta venuta a conoscenza del testamento, l'autorità competente - cioè il pretore del luogo dell'aperta successione - lo pubblicherà entro un mese dall'avvenuta comunicazione (cfr. art. 557 cpv. 1 CC) e rilascerà, agli eredi istituiti, i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficiari di una disposizione anteriore, una dichiarazione (certificato ereditario) nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità (cfr. art. 559 cpv. 1 CC).

Giusta l'art. 61 LN, il notaio non può né ostendere l'originale, né rilasciare copie di testamento di persona vivente se non al testatore. In questo senso, l'art. 79 cpv. 2 LN dispone che il testamento pubblico di persona vivente viene notificato all'archivio notarile con un atto contenente la data, il numero di rubrica e l'indicazione trattarsi di testamento di persona vivente, mentre la copia integrale viene insinuata soltanto dopo la morte del testatore e la lettura e pubblicazione del testamento.

 

4.2. In concreto, la Commissione, dopo aver dato atto che il notaio non intendeva violare norme professionali ma semplicemente riteneva di disporre di una sua interpretazione migliore rispetto alla lettera delle norme di legge e alla dottrina, ha anzitutto reputato di non poter condividere tale sua interpretazione. E ciò a fronte del chiaro tenore letterale delle disposizioni della LN e del CC - da cui risulterebbe chiaramente l'obbligo per il notaio di procedere alla pubblicazione del testamento - e dell'opinione della dottrina unanime. Ha inoltre rimproverato al notaio di avere disatteso il divieto di trasmettere all'archivio notarile disposizioni testamentarie di una persona ancora in vita, come pure di avere, in un secondo tempo, pubblicato una copia autentica del testamento anziché l'originale. Ha quindi accertato la violazione degli art. 61, 62, 68 e 79 cpv. 2 LN e 556 cpv. 1 e 2 CC.
L'insorgente nega dal canto suo le violazioni addebitatele, in particolare quella dell'art. 68 LN, che non sarebbe invero pertinente nel caso concreto. Evidenziata la sua buona fede, ritiene che una divergenza di opinioni circa l'interpretazione di determinate norme non giustifichi una sanzione. Non nega invece di avere omesso di pubblicare l'originale del testamento pubblico, che avrebbe però prodotto al Tribunale d'appello.

4.3. Ora, dagli atti emerge che il 28 gennaio 2020 la ricorrente ha rogato il testamento pubblico di __________ e quello stesso giorno ne ha allestito una copia autentica, che ha insinuato all'archivio notarile. Procedendo alla predetta insinuazione prima della morte della testatrice (avvenuta soltanto il 14 agosto successivo), l'insorgente ha manifestamente violato gli art. 61 e 79 cpv. 2 LN. Norme, queste, che vietano al notaio, finché il testatore è ancora in vita, di rilasciare copie del suo testamento (se non al testatore stesso). Poiché il notaio non può rivelare a nessuno il contenuto del testamento di una persona vivente, all'archivio notarile il testamento dev'essere notificato mediante un atto che indichi la data, il numero di rubrica e l'indicazione trattarsi di testamento di persona vivente, ritenuto che soltanto dopo morte del testatore e la lettura e pubblicazione del testamento può essere insinuata la copia integrale. A fronte di tale quadro normativo, non può essere seguita l'insorgente quando pretende che, nel caso concreto, ritenuto come l'erede legale fosse l'unico figlio, non vi sarebbe stato alcun interesse a tutelare il segreto relativo alla successione di una persona ancora in vita.
Il 23 ottobre 2020 la ricorrente si è poi rivolta alla Commissione per il notariato chiedendo se potesse essere "esonerata" dalla pubblicazione del testamento in questione, puntualizzando in seguito che non si sarebbe trattato di rinunciare definitivamente alla pubblicazione, ma di posticiparla finché non vi sarebbe stata la necessità di dimostrare l'esistenza di tale testamento nei confronti di terzi che avessero avanzato pretese ereditarie. Malgrado la Commissione l'avesse ragguagliata già il 30 ottobre 2020 (cfr. doc. 1.2), è soltanto il 4 dicembre successivo, ossia dopo l'apertura del procedimento disciplinare, che l'insorgente ha per finire informato il pretore competente dell'esistenza del testamento pubblico qui in questione (cfr. scritto del notaio alla Pretura di Lugano, sezione 4, sub doc. 3.1). Lasciando trascorrere quasi quattro mesi tra la dipartita della disponente e la comunicazione del testamento all'autorità competente per pubblicarlo, l'insorgente ha quindi manifestamente contravvenuto anche agli art. 62 LN e 556 cpv. 2 CC, che stabiliscono che tale comunicazione deve avvenire alla morte del testatore (art. 62 LN) rispettivamente appena gli sia nota la morte del testatore (art. 556 cpv. 2 CC). Già un'attesa di due mesi e mezzo è del resto stata ritenuta eccessiva dalla giurisprudenza (cfr. DTF 90 II 376 consid. 6a; cfr. pure Mooser, op. cit., pag. 183, n. 273; Anouchka Hubert-Froidevaux, in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 10 ad art. 556; cfr. anche Nicolas Gillard, Le conflit d'intérêts en matière successorale, in: Journée de droit successoral 2020, Berna 2020, pag. 43, n. 56). Incontestato è inoltre che, allorquando il 15 gennaio 2021 ha finalmente assolto la sua incombenza, la ricorrente non ha pubblicato l'originale del testamento - come esatto dalla legge - bensì soltanto una sua copia autentica (cfr. doc. 4.1 con allegato). Disattenzione che non può all'evidenza essere ignorata per il solo fatto che l'originale del testamento è nel frattempo stato prodotto al Tribunale d'appello (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).

Nulla può infine dedurre a suo favore dalle norme costituzionali e convenzionali invocate nel gravame, perlopiù in maniera decontestualizzata rispetto alle singole censure e senza essere sostanziate.

 

 

                                   5.   Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere alla ricorrente.

5.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:

- l'avvertimento;

- l'ammonimento;

- la multa fino a fr. 20'000.-;

- la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare,
  misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

                                         La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

                                         L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio.

 

                                         La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).


5.2. In concreto, è innegabile che il notaio RI 1 ha infranto molteplici norme attinenti all'attività di notaio. Neppure può essere trascurare ch'ella è già stata oggetto di una sanzione disciplinare in passato: l'8 ottobre 2018 la Commissione ha pronunciato nei suoi confronti un avvertimento (sempre per avere violato diverse norme attinenti all'attività di notaio), che questo Tribunale ha confermato con decisione del 13 gennaio 2020 (inc. 52.2018.534).
Alla luce di quanto esposto, nelle particolari circostanze del caso concreto, si giustifica di confermare l'ammonimento pronunciato dalla Commissione, invero generosamente. La sanzione così commisurata, piuttosto clemente (essendo tra le più blande misure previste dall'art. 97 cpv. 1 LN), risulta senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. A maggior ragione se si considera il precedente della ricorrente. Non entra invece in linea di conto l'invocata decadenza del procedimento disciplinare, non essendo manifestamente adempiute le condizioni poste dall'art. 98 cpv. 2 e 3 LN (stralcio dal registro o rinuncia all'iscrizione da parte del notaio).

 

 

                                   6.   Da respingere è infine la censura riferita all'entità delle spese processuali (fr. 500.-) poste a carico dell'insorgente.
Ricordato come la tassa di giustizia debba rispettare i principi della copertura dei costi (cfr. art. 50 RN) e dell'equivalenza e tenuto conto dell'ampio potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità amministrativa o giudiziaria (che può essere censurato solo in caso di eccesso o di abuso; cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2018.534 citata consid. 10, 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 7 e rif.), in concreto l'ammontare della tassa applicata dalla Commissione, oltre che rientrare nella forchetta compresa tra fr. 100.- e fr. 5'000.- prevista dall'art. 109 cpv. 1 LN, appare del tutto rispettoso dei citati principi. Pur avuto riguardo alla situazione personale e finanziaria della ricorrente, esso non risulta ancora sproporzionato, a fronte del dispendio di tempo occasionato alla Commissione dall'evasione della pratica. La commisurazione della controversa tassa di giustizia da parte dell'autorità inferiore non procede dunque da un esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo potere di apprezzamento e deve quindi essere tutelata.

 

 

                                   7.   7.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.


7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta per tenere conto della sua situazione finanziaria, è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera