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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 9 agosto 2021 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stato negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 ha conseguito,
nel 1994 in Italia, il diploma di ragioniere. Dopo un primo impiego di circa
due anni in qualità di contabile presso una ditta italiana, egli ha lavorato dal
2001 al 2014 quale segretario di ricevimento e cassa presso strutture
alberghiere e come assistente di volo per delle compagnie aeree. Dal 2012 egli
vive in Ticino, dove per due anni a __________ ha gestito un negozio di
abbigliamento per bambini di sua proprietà. In ambito contabile ha poi lavorato
dal 12 gennaio al 31 maggio 2015 per la F__________ Sagl di __________ e dal 1°
giugno 2015 al 31 gennaio 2019 presso la C__________ Sagl di __________. Nel
2020 egli ha conseguito l'attestato professionale federale di specialista in
finanza e contabilità.
Il 18 settembre 2020 RI 1 ha inoltrato all'Autorità di sorveglianza sulle professioni di fiduciario (Autorità di
vigilanza) una domanda di rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la
professione di fiduciario commercialista, appellandosi a quanto disposto dalla
legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02). A
sostegno della propria richiesta, egli ha dichiarato di aver lavorato presso la
C__________ Sagl, società grigionese attiva quale fiduciaria commercialista,
per oltre tre anni e di disporre dal 2020 del necessario titolo di studio.
B. Dopo aver richiesto
all'interessato di fornire ulteriore documentazione e aver esperito un incontro
con lo stesso, il 15 aprile 2021 l'Autorità di vigilanza ha preavvisato
negativamente la suddetta istanza ritenendo che il requisito concernente la
pratica professionale non fosse in specie dato nei termini stabiliti dalla LMI
e dalla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1°
dicembre 2009 (LFid; RL 953.100).
Sollecitata a emanare un provvedimento formale, con decisione del 9 agosto 2021
la medesima autorità ha ribadito il proprio diniego ritenendo che l'interessato
non avesse dimostrato l'effettiva applicabilità alla fattispecie della LMI e
che, non adempiendo alla condizione posta dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid relativo
all'esperimento di un periodo di pratica professionale, non vi fossero gli
estremi per rilasciare l'autorizzazione richiesta. In particolare essa ha
rilevato che nonostante la C__________ Sagl risulti iscritta a Registro di
commercio nel Canton Grigioni da maggio 2014, la sede effettiva e operativa
sarebbe sempre stata nel Canton Ticino e per questo la società sarebbe
assoggettata illimitatamente all'imposta cantonale ticinese. Anche nell'ambito di
una trasmissione televisiva (sevizio di Falò del 5 ottobre 2017 sulle società bucalettere
nel Canton Grigioni) sarebbe stato documentato che presso il recapito a __________
della C__________ Sagl non vi era personale alcuno. Atteso che spetterebbe
all'istante comprovare l'applicazione al caso di specie della LMI, ciò che egli
avrebbe omesso di fare, l'autorità ritiene che RI 1 non possa prevalersi, pena
un abuso di diritto, della sede statutaria e fittizia della C__________ Sagl
per prendere di beneficiare delle agevolazioni sancite dalla LMI.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento, unitamente al rilascio dell'autorizzazione in
parola. Ritiene, in sostanza, di aver dimostrato tramite la documentazione
fornita all'autorità di possedere tutti i requisiti necessari per essere
autorizzato all'esercizio della professione di fiduciario commercialista, ai
sensi della LFid, potendo beneficiare del diritto al libero accesso al mercato
ticinese garantitogli dalla LMI.
D. In sede di risposta
l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie
di argomentazioni di cui si dirà in seguito.
E. Con replica RI 1 ha
ulteriormente argomentato le proprie motivazioni riconfermandosi nelle proprie domande
di giudizio. L'Autorità di vigilanza, da parte sua, non ha presentato
osservazioni di duplica, mantenendo la richiesta di respingimento del gravame.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione
del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata
(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1
LFid e art. 16 cpv. 1 lett. c LPAmm), sono certe. Il gravame è dunque
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Nel Canton Ticino le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare, svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid); l'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (art. 1 cpv. 2 LFid).
L'autorizzazione di
fiduciario commercialista e di fiduciario immobiliare è rilasciata
dall'Autorità di vigilanza all'istante che adempie i requisiti posti all'art. 8
LFid: tra questi figurano il possesso di un titolo di studio riconosciuto e l'assolvimento
di un periodo di pratica biennale in Svizzera nel rispettivo ramo (art. 8 cpv.
1 lett. d LFid).
Giusta l'art. 3 LFid è considerato fiduciario commercialista chi svolge una o
più tra le seguenti attività: (a) tenuta delle registrazioni, della contabilità
e dei libri contabili; (b) consulenza fiscale, segnatamente la preparazione e
la compilazione di dichiarazioni d'imposta per conto di persone fisiche e
giuridiche; (c) consulenza nell'ambito della legge federale sulla esecuzione e
sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF; RS 281.1), risanamento di situazioni
debitorie e cessione crediti in via fiduciaria; (d) amministrazione di immobili
e società immobiliari; (e) costituzione, amministrazione, gestione e
liquidazione di società a titolo fiduciario; (f) intestazione e detenzione di
partecipazioni o di altri averi a titolo fiduciario; (g) consulenza aziendale;
(h) gestione e amministrazione di navi e di società marittime; (i)
amministrazione di patrimoni, esclusa la gestione.
3. 3.1. La presente
causa va innanzitutto esaminata sotto il profilo del diritto cantonale applicabile.
A questo proposito il ricorrente, che non mette in discussione la facoltà del
Cantone Ticino di sottoporre l'esercizio dell'attività di fiduciario ad
autorizzazione, ritiene di possedere i requisiti richiesti dall'art. 8 LFid per
l'esercizio dell'attività di fiduciario commercialista, disponendo di un titolo
di studio valido, ai sensi dell'art. 11 LFid, e avendo svolto un periodo di
pratica professionale superiore a tre anni nel Cantone dei Grigioni presso la C__________
Sagl.
3.2. L'esigenza di un periodo di pratica ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. d
LFid è una misura di polizia a tutela della collettività, giudicata legittima
dal Tribunale federale, affinché a sufficienti conoscenze teoriche sia abbinata
un'esperienza professionale diretta (STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid.
5.2.1, 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.2.2; STA 52.2016.129 del 21
giugno 2017 consid. 3.2, 52.2014.106 del 26 giugno 2014 consid. 3.2, 52.2001.414
del 3 aprile 2002 consid. 4.1 e riferimenti, 52.2001.306 del 3 aprile 2002
consid. 3.2; Mauro Bianchetti, Aspetti
giuridici concernenti l'applicazione della Legge sull'esercizio delle
professioni di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 39). Secondo costante
giurisprudenza di questo Tribunale, la pratica imposta dalla suddetta norma
deve assumere un certo grado di professionalità e di assiduità, ed essere
svolta secondo le modalità che caratterizzano la professione fiduciaria, ossia
per conto di terzi (STA 52.2001.314 del 3 aprile 2002 consid. 4.3). Deve
inoltre essere esercitata in posizione subordinata, ovvero sotto la
sorveglianza e la responsabilità di un professionista autorizzato, garante
verso la clientela della competenza e dell'affidabilità richieste dalla legge,
fatte salve le eccezioni di cui all'art. 7 LFid (STF 2C_720/2014 del 12 maggio
2015 consid. 5.2.1; 2C_738/2013 del 27 novembre 2013 consid. 4.2 et
4.3). Inoltre, benché la normativa legale sia silente al riguardo, le stesse
finalità impongono un legame temporale ragionevole tra il momento dello
svolgimento della pratica e quello in cui viene chiesta l'autorizzazione. In
caso contrario, le garanzie di competenza derivanti da un esercizio regolare
dell'attività oggetto della domanda verrebbero a mancare. Analogamente,
l'acquisizione di conoscenze teoriche deve precedere la pratica professionale
(STA 52.2016.129 del 21 giugno 2017 consid. 3.2, 52.2007.223 del 30 ottobre
2007 consid. 4.1, 52.2005.324 del 14 dicembre 2012 consid. 4.1, 52.2001.314 del
3 aprile 2002 consid. 4.3; RtiD-2014 n. 16 consid. 4.1, RDAT II-2002 n. 58; Mauro Mini, La legge sull'esercizio
delle professioni di fiduciario, Basilea et al. 2002, pag. 78 e segg.).
3.3. In concreto, benché l'insorgente disponga di un titolo di studi valido ai
sensi dell'art. 11 LFid (segnatamente l'attestato professionale federale di
specialista in finanza e contabilità), il periodo trascorso alle dipendenze
della C__________ Sagl non gli può essere riconosciuto quale valida pratica
professionale ai sensi del sopracitato disposto di legge già per il solo fatto
che questa esperienza lavorativa è precedente al conseguimento del titolo,
avvenuto nel 2020.
Ne discende pertanto che il ricorrente non rispetta le condizioni stabilite
dall'art. 8 LFid per poter esigere il rilascio dell'autorizzazione richiesta.
Nella misura in cui la LFid permette di svolgere la pratica anche fuori dal
Cantone, in questo specifico contesto il richiamo alla LMI non gli è di alcun
ausilio, non potendo dedurre da quest'ultima normativa federale più di quanto
già gli sia garantito dal diritto cantonale concretamente applicabile.
4. A questo punto resta
da verificare se, esercitando o avendo esercitato la professione di fiduciario
nel Cantone dei Grigioni, il ricorrente possa pretendere di essere autorizzato
sulla base della LMI ad avere accesso al mercato ticinese senza adempiere le
condizioni previste dall'art. 8 LFid. Quest'ultimo sostiene che il fatto di
dispone di un titolo di studio valido e di avere già maturato quasi quattro
anni di esperienza nello specifico settore fiduciario fuori Cantone siano elementi
sufficienti per potersi prevalere con successo delle garanzie previste dalla
suddetta normativa federale.
4.1. La LMI garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera
l'accesso libero e non discriminato al mercato, al fine di esercitare su tutto
il territorio della Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 LMI).
Essa si prefigge in particolare di: facilitare la mobilità professionale e gli
scambi economici in Svizzera (lett. a); sostenere gli sforzi dei Cantoni intesi
all'armonizzazione delle condizioni di accesso al mercato (lett. b); rafforzare
la competitività dell'economia svizzera (lett. c) e la coesione economica della
Svizzera (lett. d). L'art. 2 cpv. 1 LMI enuncia poi uno dei principi cardine
della legge, conferendo a chi rientra nel campo d'applicazione della LMI un
diritto individuale al libero accesso al mercato
in base alle prescrizioni in vigore nel luogo di provenienza (DTF 135 II
12 consid. 2.1; STF 2C_57/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.1; 2C_607/2014 del
13 aprile 2015 consid. 4.1; Raccomandazione della COMCO del 19 dicembre 2016,
in: DPC 2017/1 pag. 252 e segg.; Nicolas
Diebold, Das Herkunftsprinzip im Binnenmarktgesetz zur Dienstleistungs-
und Niederlassungsfreiheit, ZBl 111/2010, pag. 129 e segg.). Questo disposto -
che recepisce il principio "Cassis de Dijon" sviluppato dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e preso a modello dal legislatore svizzero (DTF 128 I 92
consid. 3; 125 I 276 consid. 4; 125 I 322 consid. 2b; 125 I 474 consid. 3; STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 7.1.1; Matteo Cassina, La legge federale sul
mercato interno: principi fondamentali e note in merito alla
giurisprudenza del Tribunale federale, in: RDAT 2000-I, pag. 102 e segg.; Peter Hänni/Andreas Stöckli, Schweizerisches Wirtschaftsverwaltungsrecht, Berna
2013, pag. 202 e segg.) - sancisce dunque il cosiddetto principio del
luogo d'origine, giusta il quale ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi
e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione a
condizione che l'esercizio è autorizzato nel suo Cantone o Comune di domicilio
o di sede. In questi casi, fanno stato le norme del Cantone o del Comune di
domicilio o della sede dell'offerente (art. 2 cpv. 3 LMI). Sebbene i concetti
di "domicilio" e di "sede" non siano specificati dalla
legge, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire da tempo che con i
medesimi vanno intesi il domicilio e la sede commerciali (DTF 125 I 276 consid.
4b). Inoltre, il predetto principio garantisce anche la libertà di
stabilimento, stante la quale chi esercita legittimamente un'attività lucrativa
ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della
Confederazione per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'art. 3 LMI, di
esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio
(art. 2 cpv. 4 LMI). In tale evenienza, la vigilanza sul rispetto delle
prescrizioni del primo domicilio incombe alle autorità del luogo di
destinazione (STF 2C_844/2008 del 15 maggio 2009 consid. 3.1 et 4.5). Il
principio del libero accesso al mercato non è tuttavia assoluto. Come sopra accennato, l'art. 3 LMI
prevede infatti la possibilità di eccezionalmente limitare il medesimo (Manuel Bianchi della Porta, in: Vincent
Martenet/Christian Bovet/Pierre Tercier (ed.), Droit de la concurrence, Basilea
2012, II ed., art. 3 LMI n. 2 e
segg.). In questi casi agli offerenti esterni non può comunque esser
negato il diritto di accedere liberamente al mercato. Eventuali limitazioni
devono essere adottate sotto forma di condizioni e oneri a patto che si
applichino nella stessa misura anche agli
offerenti locali, risultino indispensabili per preservare interessi pubblici
preponderanti e siano conformi al principio della proporzionalità (cpv. 1).
Quest'ultimo, soggiunge il cpv. 2 dell'art. 3 LMI, è da ritenere violato se le
prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una protezione
sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (lett. a), se i certificati
e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo d'origine
sono sufficienti (lett. b), se il domicilio o la sede costituisce condizione
preliminare per l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di destinazione
(lett. c), oppure se la pratica acquisita dall'offerente nel luogo d'origine
consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici
preponderanti (lett. d). L'insorgente potrebbe comunque ottenere il permesso
richiesto, di conseguenza, facendo valere l'applicazione al suo caso della LMI.
4.3.
4.3.1. Come appena esposto, uno degli elementi essenziali della revisione della
LMI intervenuta nel 2006 (RU 2006 2363) è l'estensione al domicilio
professionale del principio del libero accesso al mercato secondo le
prescrizioni del luogo di origine. Prima di tale modifica, infatti, il
Tribunale federale aveva stabilito che, in virtù dei disposti allora in vigore,
la libertà di domicilio non rientrava nel campo di applicazione dell'art. 2 LMI
(cfr. DTF 125 I 276), ciò che comportava che intere categorie professionali, in
particolare quelle che necessitano di istallazioni fisse nel luogo in cui
forniscono le loro prestazioni, non potessero fondarsi sulla LMI per
rivendicare il libero accesso al mercato (cfr. messaggio n. 04.078 del 24
novembre 2004 del Consiglio federale concernente la modifica della LMI, pag.
415 e 425; FF 2005 409). Quest'ultimo pertanto si limitava alla fornitura di
beni e servizi a partire dalla propria sede, ma non implicava pure la
possibilità di aprire una succursale in un altro Cantone o di trasferirvisi per
esercitare la professione. Al fine di migliorare il funzionamento del mercato
interno, segnatamente per facilitare la mobilità professionale (art. 1 cpv. 2
lett. a LMI), si è dunque previsto che chi stabilisce il proprio domicilio
professionale in un luogo al fine di esercitarvi un'attività può prevalersi
delle prescrizioni del luogo del primo domicilio; questo significa che chiunque
eserciti legalmente una professione in un dato Cantone, fatta salva l'applicazione
dell'art. 3 LMI, può aprire una succursale o trasferire la propria sede
professionale in qualunque luogo in Svizzera secondo le prescrizioni del
Cantone d'origine. Si tratta, in sostanza, di continuare l'attività che già
veniva esercitata altrove.
Risulta pertanto che per invocare validamente la LMI l'interessato deve aver
già svolto l'attività in questione nel Cantone di provenienza (l'art. 2 cpv. 4,
prime due frasi, fa esplicito riferimento all'attività che già è svolta nel
primo domicilio; cfr. STF 2C_84/2019 del 20 settembre 2019 consid. 5.1,
2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2; Matthias
Oesch/Stefan Renfer, Wettbewerbsrecht II Kommentar VKU, SVKG, VertBek,
PüG, BöB, UWG, BGBM, THG, Zurigo 2021, pag. 899, n. 3 ad art. 2 BGBM), poiché
solo in questo caso ci si trova in presenza di una componente intercantonale
che legittima l'applicazione della legislazione in parola (DTF 135 I 106 consid. 2.2; 125 I 276 consid. 4; 125 I 267 consid. 3b; STF 2C_848/2009 dell'11 maggio
2010 consid. 4.2; STA 52.2009.324 del 16 settembre 2010 consid. 3.3;
52.2008.175 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2; 52.2008.32 del 18 agosto 2008
consid. 3.2; 52.2005.251 del 12 dicembre 2005 consid. 3.3; Cassina, op. cit., pag. 102; Thomas Cottier/Manfred Wagner, Das neue Bundesgesetz
über den Binnenmarkt (BGBM), in: AJP 1995, pag. 1583 e segg.; Matthias Oesch/Thomas
Zwald, OFK-Wettbewerbsrecht II, art. 1 LMI n. 6). In termini generali il
domicilio professionale (di provenienza) coincide con il luogo in cui la
persona esercita la propria attività lucrativa e, se la medesima viene svolta in più posti, è costituito dal luogo in cui tale attività viene diretta. Il luogo di domicilio o
di sede di cui all'art. 2 LMI deve dunque essere inteso come il luogo in cui l'attore
economico ha il centro delle sue attività (STF 2C_84/2019 del 20 settembre 2019 consid. 5.1).
4.3.2. Tornando al caso in esame, il ricorrente non ha minimamente
comprovato di aver esercitato in modo effettivo la professione di fiduciario
commercialista nel Canton Grigioni.
Su richiesta dell'Autorità, egli ha infatti precisato che il suo ruolo
all'interno della società era di dipendente contabile, in ragione della
formazione acquisita con i titoli di ragioniere e, a partire dal 2016, di contabile
cantonale e di avere quindi lavorato sotto l'affidamento, la supervisione e
la verifica della titolare responsabile della C__________ Sagl (cfr.
scritto dell'8 dicembre 2020 del ricorrente all'Autorità di vigilanza; doc. 6).
Anche durante l'incontro del 13 aprile 2021 con l'autorità, egli ha dichiarato
che la titolare di quest'ultima ditta controllava il suo operato, anche fuori
ufficio.
Nemmeno l'insorgente dunque contesta espressamente di aver lavorato, in
sostanza, come un impiegato di commercio che negli anni ha aumentato le proprie
conoscenze, in posizione subordinata alla titolare dello studio fiduciario; ciò
che d'altra parte risulta pure dalla documentazione da esso prodotta.
Dai contratti di lavoro infatti emerge che è stato assunto per la C__________
Sagl dal 2015 fino al 2018 in qualità di aiuto contabile e poi quale impiegato
contabile fino al termine del rapporto di lavoro (cfr. contratti di lavoro del
29 maggio 2015 [allegato al doc. 4], del 27 aprile e del 30 gennaio 2018
[allegati a doc. 6]). La remunerazione, leggermente aumentata nel tempo vista
la formazione professionale intrapresa, era alla fine di fr. 3'600.- che,
rapportata al grado di occupazione del 90%, corrispondeva ad un salario mensile
a tempo pieno di fr. 4'000.-; in termini di paragone un semplice impiegato di
commercio con mansioni di responsabilità percepisce secondo il CNL uno
stipendio di fr. 4'100.-.
Il ricorrente si lamenta dell'onere di prova addossatogli, pretendendo (in
parte a ragione) che non gli fosse possibile confutare gli accertamenti,
segnatamente in ambito fiscale, che concernono la sua ex datrice di lavoro. La
questione tuttavia non porta tanto sul fatto di sapere se sia provato o non che
la sede della C__________ Sagl a __________ sia (rispettivamente fosse)
fittizia, ciò di cui si dirà in seguito (consid. 4.5), bensì piuttosto sul
fatto che il ricorrente non ha mai comprovato di aver già svolto, e meglio in
seno a tale ditta, l'attività specifica per la quale chiede ora di essere
autorizzato in Ticino in virtù della LMI. Ora, l'attività da lui svolta alle
dipendenze della società con sede nei Grigioni poteva e potrebbe tutt'ora
essere esercitata anche nel Canton Ticino, senza bisogno di alcuna
autorizzazione. In questo senso egli non può dedurre alcunché a proprio favore
da quanto disposto dall'art. 2 cpv. 2 lett. d LFid, in quanto non risulta agli
atti che egli abbia svolto in un altro Cantone, con sufficiente grado di
autonomia e ad immediato supporto di una cerchia indeterminata di clienti, la
professione di fiduciario commercialista a titolo di indipendente o ricoprendo
un ruolo dirigenziale, tra quelli enumerati dall'art. 6 cpv. 2 LMI, per una
società di persone o di capitali operativa in questo specifico ambito.
Ne consegue dunque che, seppur sulla base di motivi in parte diversi da quelli
invocati dall'Autorità di vigilanza, la decisione impugnata, che nega
all'insorgente la facoltà di appellarsi a quanto disposto dalla LMI per
ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario
commercialista nel Canton Ticino, merita tutela.
4.4. A titolo abbondanziale, occorre comunque ancora rilevare che la libertà di
accesso al mercato enunciata dall'art. 2 LMI può essere invocata con successo
se l'attività esercitata nel luogo d'origine viene svolta legalmente. La
costituzione di un semplice domicilio statutario in un Cantone al solo scopo di
poter esercitare, invocando i principi desumibili dalla predetta norma, una
determinata attività economica in un altro Cantone, si configura come un
evidente abuso di diritto (cfr. STF 2C_84/2019 del 20 settembre 2019 consid.
5.1, 2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2).
Nel caso di specie la C__________ Sagl, da sempre attiva quale società
fiduciaria in ambito commerciale, è stata costituita il 27 dicembre 2010 con
sede a __________, dove è rimasta fino al 12 maggio 2014 quando la sua sede è
stata spostata a __________. Ciononostante l'autorità fiscale ha poi
rivendicato nel 2019 il suo assoggettamento illimitato all'imposta ticinese a
partire dal 2014, ritenendo che lo spostamento di sede fosse fittizio poiché
teso unicamente ad eludere il regime autorizzativo della LFid e che la sua attività
venisse in realtà svolta in Ticino dove d'altra parte la ditta non aveva mai
lasciato gli uffici di __________ (cfr. decisione dell'8 ottobre 2020
dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, doc. 16). In questo senso va
rilevato che le decisioni di tassazione della C__________ Sagl emesse
dall'autorità fiscale grigionese (la decisione di tassazione 2018, quella più
recente fornita, è del 16 gennaio 2020, cfr. doc. L allegato al ricorso) sono
tutte precedenti alla rivendicazione delle autorità fiscali ticinesi dell'8
ottobre 2020 (decisione cresciuta in giudicato, cfr. doc. 16).
Nel corso degli anni sono inoltre stati eseguiti dei controlli da parte della
Polizia i cui esiti non militano certo a favore della tesi del ricorrente.
Basti rilevare che la Polizia comunale di __________ si è recata alla sede
societaria dove vi erano dei locali affittati alla C__________ Sagl (non è dato
di sapere se questi fossero effettivamente adibiti ad ufficio), ma presso i
quali non è stato rinvenuto personale alcuno (come d'altra parte già in
occasione di precedenti verifiche) e ciò nonostante il fatto che, secondo le
registrazioni delle presenze del ricorrente (cfr. schede allegate a doc. 6), quest'ultimo
avrebbe dovuto essere in ufficio il giorno del controllo, avvenuto il 6
settembre 2018 alle ore 10:35. Per quanto attiene alla trasmissione televisiva
Falò del 5 ottobre 2017, benché la portata probatoria della medesima vada
relativizzata, significativo è comunque il fatto che nel servizio mandato in
onda il giornalista partecipava in un imprecisato giorno del 2017 ad un
controllo della Polizia comunale di __________ presso i locali presi in
locazione dalla C__________ Sagl, senza che nemmeno in quell'occasione venisse
rinvenuto alcun dipendente della società (cfr.www.rsi.ch/play/tv/falo/video/
bucaletterland?urn=urn:rsi:video:9633031).
Infine si deve rilevare che l'Autorità di vigilanza ha aperto un procedimento
penale per esercizio abusivo della professione nei confronti della titolare
della C__________ Sagl, per cui non si può sostenere, come fa il ricorrente,
che le problematiche sollevate nella predetta trasmissione televisiva, e invero
ben note al di là di quest'ultima, non abbiano dato luogo ad alcuna reazione da
parte delle autorità ticinesi.
Ne discende pertanto che sussistono molteplici indizi convergenti che portano a
concludere che, a prescindere dalla sua sede statutaria, la C__________ Sagl
abbia in verità sempre operato a partire dal Canton Ticino, senza disporre di
un fiduciario autorizzato ai sensi della LFid e quindi in modo abusivo.
Nell'ipotesi dunque in cui si volesse fare astrazione da quanto esposto sopra
al consid. 4.3, ammettendo che il ricorrente abbia effettivamente agito quale
fiduciario allorquando si trovava alle dipendenze della suddetta ditta, il
fatto di richiamarsi alla sede grigionese della medesima per poter usufruire
del diritto al libero accesso al mercato sancito dall'art. 2 LMI costituirebbe
un chiaro abuso di diritto, che non merita alcuna tutela sul piano giudiziario.
Senza poi dimenticare che una simile evenienza avrebbe inevitabilmente esposto
anche il ricorrente al rischio di vedersi perseguito sul piano penale per
esercizio abusivo della professione. A questo proposito non si deve infatti
dimenticare che il reato di cui all'art. 23 LFid costituisce una
contravvenzione e come tale non è imputabile alla società (cfr. art. 105 cpv. 1
del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0) ma alle persone
che per essa hanno agito, ivi compresi anche eventuali organi di fatto che si
sono occupati della sua gestione (cfr. art. 29 CP, in particolare lett. c e d).
Punibili sono pertanto tutte le persone che, avendo agito tramite la ditta quali
fiduciari, hanno di fatto esercitato abusivamente la professione. In ogni caso
il fatto che nei confronti del ricorrente non sia stato aperto alcun
procedimento costituisce un'ulteriore prova che, come evidenziato sopra
(consid. 4.3), nel periodo in cui è stato alle dipendenze della C__________
Sagl egli non ha mai svolto l'attività di fiduciario commercialista, ma fungeva
da semplice impiegato di commercio con responsabilità limitata e soggetta a
controllo della sua datrice di lavoro.
5. 5.1. Stante
quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
5.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente
(art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera