Incarto n.
52.2021.371

 

Lugano

30 novembre 2022       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

 

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di

 

 

 

RI 1  

patrocinato da: PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 9 agosto 2021 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stato negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   RI 1 ha conseguito, nel 1994 in Italia, il diploma di ragioniere. Dopo un primo impiego di circa due anni in qualità di contabile presso una ditta italiana, egli ha lavorato dal 2001 al 2014 quale segretario di ricevimento e cassa presso strutture alberghiere e come assistente di volo per delle compagnie aeree. Dal 2012 egli vive in Ticino, dove per due anni a __________ ha gestito un negozio di abbigliamento per bambini di sua proprietà. In ambito contabile ha poi lavorato dal 12 gennaio al 31 maggio 2015 per la F__________ Sagl di __________ e dal 1° giugno 2015 al 31 gennaio 2019 presso la C__________ Sagl di __________. Nel 2020 egli ha conseguito l'attestato professionale federale di specialista in finanza e contabilità.
Il 18 settembre 2020 RI 1 ha inoltrato all'Autorità di sorveglianza sulle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) una domanda di rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista, appellandosi a quanto disposto dalla legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02). A sostegno della propria richiesta, egli ha dichiarato di aver lavorato presso la C__________ Sagl, società grigionese attiva quale fiduciaria commercialista, per oltre tre anni e di disporre dal 2020 del necessario titolo di studio.

 

 

B.   Dopo aver richiesto all'interessato di fornire ulteriore documentazione e aver esperito un incontro con lo stesso, il 15 aprile 2021 l'Autorità di vigilanza ha preavvisato negativamente la suddetta istanza ritenendo che il requisito concernente la pratica professionale non fosse in specie dato nei termini stabiliti dalla LMI e dalla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100).
Sollecitata a emanare un provvedimento formale, con decisione del 9 agosto 2021 la medesima autorità ha ribadito il proprio diniego ritenendo che l'interessato non avesse dimostrato l'effettiva applicabilità alla fattispecie della LMI e che, non adempiendo alla condizione posta dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid relativo all'esperimento di un periodo di pratica professionale, non vi fossero gli estremi per rilasciare l'autorizzazione richiesta. In particolare essa ha rilevato che nonostante la C__________ Sagl risulti iscritta a Registro di commercio nel Canton Grigioni da maggio 2014, la sede effettiva e operativa sarebbe sempre stata nel Canton Ticino e per questo la società sarebbe assoggettata illimitatamente all'imposta cantonale ticinese. Anche nell'ambito di una trasmissione televisiva (sevizio di Falò del 5 ottobre 2017 sulle società bucalettere nel Canton Grigioni) sarebbe stato documentato che presso il recapito a __________ della C__________ Sagl non vi era personale alcuno. Atteso che spetterebbe all'istante comprovare l'applicazione al caso di specie della LMI, ciò che egli avrebbe omesso di fare, l'autorità ritiene che RI 1 non possa prevalersi, pena un abuso di diritto, della sede statutaria e fittizia della C__________ Sagl per prendere di beneficiare delle agevolazioni sancite dalla LMI.


C.   Avverso quest'ultima pronuncia RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, unitamente al rilascio dell'autorizzazione in parola. Ritiene, in sostanza, di aver dimostrato tramite la documentazione fornita all'autorità di possedere tutti i requisiti necessari per essere autorizzato all'esercizio della professione di fiduciario commercialista, ai sensi della LFid, potendo beneficiare del diritto al libero accesso al mercato ticinese garantitogli dalla LMI.


D.   In sede di risposta l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie di argomentazioni di cui si dirà in seguito.


E.   Con replica RI 1 ha ulteriormente argomentato le proprie motivazioni riconfermandosi nelle proprie domande di giudizio. L'Autorità di vigilanza, da parte sua, non ha presentato osservazioni di duplica, mantenendo la richiesta di respingimento del gravame.

 

Considerato,                in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid e art. 16 cpv. 1 lett. c LPAmm), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    Nel Canton Ticino le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare, svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid); l'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (art. 1 cpv. 2 LFid).

L'autorizzazione di fiduciario commercialista e di fiduciario immobiliare è rilasciata dall'Autorità di vigilanza all'istante che adempie i requisiti posti all'art. 8 LFid: tra questi figurano il possesso di un titolo di studio riconosciuto e l'assolvimento di un periodo di pratica biennale in Svizzera nel rispettivo ramo (art. 8 cpv. 1 lett. d LFid).
Giusta l'art. 3 LFid è considerato fiduciario commercialista chi svolge una o più tra le seguenti attività: (a) tenuta delle registrazioni, della contabilità e dei libri contabili; (b) consulenza fiscale, segnatamente la preparazione e la compilazione di dichiarazioni d'imposta per conto di persone fisiche e giuridiche; (c) consulenza nell'ambito della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF; RS 281.1), risanamento di situazioni debitorie e cessione crediti in via fiduciaria; (d) amministrazione di immobili e società immobiliari; (e) costituzione, amministrazione, gestione e liquidazione di società a titolo fiduciario; (f) intestazione e detenzione di partecipazioni o di altri averi a titolo fiduciario; (g) consulenza aziendale; (h) gestione e amministrazione di navi e di società marittime; (i) amministrazione di patrimoni, esclusa la gestione.

 

3.    3.1. La presente causa va innanzitutto esaminata sotto il profilo del diritto cantonale applicabile. A questo proposito il ricorrente, che non mette in discussione la facoltà del Cantone Ticino di sottoporre l'esercizio dell'attività di fiduciario ad autorizzazione, ritiene di possedere i requisiti richiesti dall'art. 8 LFid per l'esercizio dell'attività di fiduciario commercialista, disponendo di un titolo di studio valido, ai sensi dell'art. 11 LFid, e avendo svolto un periodo di pratica professionale superiore a tre anni nel Cantone dei Grigioni presso la C__________ Sagl.

3.2. L'esigenza di un periodo di pratica ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid è una misura di polizia a tutela della collettività, giudicata legittima dal Tribunale federale, affinché a sufficienti conoscenze teoriche sia abbinata un'esperienza professionale diretta (STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 5.2.1, 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.2.2; STA 52.2016.129 del 21 giugno 2017 consid. 3.2, 52.2014.106 del 26 giugno 2014 consid. 3.2, 52.2001.414 del 3 aprile 2002 consid. 4.1 e riferimenti, 52.2001.306 del 3 aprile 2002 consid. 3.2; Mauro Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 39). Secondo costante giurisprudenza di questo Tribunale, la pratica imposta dalla suddetta norma deve assumere un certo grado di professionalità e di assiduità, ed essere svolta secondo le modalità che caratterizzano la professione fiduciaria, ossia per conto di terzi (STA 52.2001.314 del 3 aprile 2002 consid. 4.3). Deve inoltre essere esercitata in posizione subordinata, ovvero sotto la sorveglianza e la responsabilità di un professionista autorizzato, garante verso la clientela della competenza e dell'affidabilità richieste dalla legge, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 7 LFid (STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 5.2.1; 2C_738/2013 del 27 novembre 2013 consid. 4.2 et 4.3). Inoltre, benché la normativa legale sia silente al riguardo, le stesse finalità impongono un legame temporale ragionevole tra il momento dello svolgimento della pratica e quello in cui viene chiesta l'autorizzazione. In caso contrario, le garanzie di competenza derivanti da un esercizio regolare dell'attività oggetto della domanda verrebbero a mancare. Analogamente, l'acquisizione di conoscenze teoriche deve precedere la pratica professionale (STA 52.2016.129 del 21 giugno 2017 consid. 3.2, 52.2007.223 del 30 ottobre 2007 consid. 4.1, 52.2005.324 del 14 dicembre 2012 consid. 4.1, 52.2001.314 del 3 aprile 2002 consid. 4.3; RtiD-2014 n. 16 consid. 4.1, RDAT II-2002 n. 58; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea et al. 2002, pag. 78 e segg.).

3.3. In concreto, benché l'insorgente disponga di un titolo di studi valido ai sensi dell'art. 11 LFid (segnatamente l'attestato professionale federale di specialista in finanza e contabilità), il periodo trascorso alle dipendenze della C__________ Sagl non gli può essere riconosciuto quale valida pratica professionale ai sensi del sopracitato disposto di legge già per il solo fatto che questa esperienza lavorativa è precedente al conseguimento del titolo, avvenuto nel 2020.
Ne discende pertanto che il ricorrente non rispetta le condizioni stabilite dall'art. 8 LFid per poter esigere il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nella misura in cui la LFid permette di svolgere la pratica anche fuori dal Cantone, in questo specifico contesto il richiamo alla LMI non gli è di alcun ausilio, non potendo dedurre da quest'ultima normativa federale più di quanto già gli sia garantito dal diritto cantonale concretamente applicabile.


4.    A questo punto resta da verificare se, esercitando o avendo esercitato la professione di fiduciario nel Cantone dei Grigioni, il ricorrente possa pretendere di essere autorizzato sulla base della LMI ad avere accesso al mercato ticinese senza adempiere le condizioni previste dall'art. 8 LFid. Quest'ultimo sostiene che il fatto di dispone di un titolo di studio valido e di avere già maturato quasi quattro anni di esperienza nello specifico settore fiduciario fuori Cantone siano elementi sufficienti per potersi prevalere con successo delle garanzie previste dalla suddetta normativa federale.

4.1. La LMI garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato, al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 LMI). Essa si prefigge in particolare di: facilitare la mobilità professionale e gli scambi economici in Svizzera (lett. a); sostenere gli sforzi dei Cantoni intesi all'armonizzazione delle condizioni di accesso al mercato (lett. b); rafforzare la competitività dell'economia svizzera (lett. c) e la coesione economica della Svizzera (lett. d). L'art. 2 cpv. 1 LMI enuncia poi uno dei principi cardine della legge, conferendo a chi rientra nel campo d'applicazione della LMI un diritto individuale al libero accesso al mercato in base alle prescrizioni in vigore nel luogo di provenienza (DTF 135 II 12 consid. 2.1; STF 2C_57/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.1; 2C_607/2014 del 13 aprile 2015 consid. 4.1; Raccomandazione della COMCO del 19 dicembre 2016, in: DPC 2017/1 pag. 252 e segg.; Nicolas Diebold, Das Herkunftsprinzip im Binnenmarktgesetz zur Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, ZBl 111/2010, pag. 129 e segg.). Questo disposto - che recepisce il principio "Cassis de Dijon" sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e preso a modello dal legislatore svizzero (DTF 128 I 92 consid. 3; 125 I 276 consid. 4; 125 I 322 consid. 2b; 125 I 474 consid. 3; STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 7.1.1; Matteo Cassina, La legge federale sul mercato interno: principi fondamentali e note in merito alla giurisprudenza del Tribunale federale, in: RDAT 2000-I, pag. 102 e segg.; Peter Hänni/Andreas Stöckli, Schweizerisches Wirtschaftsverwaltungsrecht, Berna 2013, pag. 202 e segg.) - sancisce dunque il cosiddetto principio del luogo d'origine, giusta il quale ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione a condizione che l'esercizio è autorizzato nel suo Cantone o Comune di domicilio o di sede. In questi casi, fanno stato le norme del Cantone o del Comune di domicilio o della sede dell'offerente (art. 2 cpv. 3 LMI). Sebbene i concetti di "domicilio" e di "sede" non siano specificati dalla legge, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire da tempo che con i medesimi vanno intesi il domicilio e la sede commerciali (DTF 125 I 276 consid. 4b). Inoltre, il predetto principio garantisce anche la libertà di stabilimento, stante la quale chi esercita legittimamente un'attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'art. 3 LMI, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio (art. 2 cpv. 4 LMI). In tale evenienza, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del primo domicilio incombe alle autorità del luogo di destinazione (STF 2C_844/2008 del 15 maggio 2009 consid. 3.1 et 4.5). Il principio del libero accesso al mercato non è tuttavia assoluto. Come sopra accennato, l'art. 3 LMI prevede infatti la possibilità di eccezionalmente limitare il medesimo (Manuel Bianchi della Porta, in: Vincent Martenet/Christian Bovet/Pierre Tercier (ed.), Droit de la concurrence, Basilea 2012, II ed., art. 3 LMI n. 2 e segg.). In questi casi agli offerenti esterni non può comunque esser negato il diritto di accedere liberamente al mercato. Eventuali limitazioni devono essere adottate sotto forma di condizioni e oneri a patto che si applichino nella stessa misura anche agli offerenti locali, risultino indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e siano conformi al principio della proporzionalità (cpv. 1). Quest'ultimo, soggiunge il cpv. 2 dell'art. 3 LMI, è da ritenere violato se le prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (lett. a), se i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti (lett. b), se il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di destinazione (lett. c), oppure se la pratica acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (lett. d). L'insorgente potrebbe comunque ottenere il permesso richiesto, di conseguenza, facendo valere l'applicazione al suo caso della LMI.

4.3.
4.3.1. Come appena esposto, uno degli elementi essenziali della revisione della LMI intervenuta nel 2006 (RU 2006 2363) è l'estensione al domicilio professionale del principio del libero accesso al mercato secondo le prescrizioni del luogo di origine. Prima di tale modifica, infatti, il Tribunale federale aveva stabilito che, in virtù dei disposti allora in vigore, la libertà di domicilio non rientrava nel campo di applicazione dell'art. 2 LMI (cfr. DTF 125 I 276), ciò che comportava che intere categorie professionali, in particolare quelle che necessitano di istallazioni fisse nel luogo in cui forniscono le loro prestazioni, non potessero fondarsi sulla LMI per rivendicare il libero accesso al mercato (cfr. messaggio n. 04.078 del 24 novembre 2004 del Consiglio federale concernente la modifica della LMI, pag. 415 e 425; FF 2005 409). Quest'ultimo pertanto si limitava alla fornitura di beni e servizi a partire dalla propria sede, ma non implicava pure la possibilità di aprire una succursale in un altro Cantone o di trasferirvisi per esercitare la professione. Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, segnatamente per facilitare la mobilità professionale (art. 1 cpv. 2 lett. a LMI), si è dunque previsto che chi stabilisce il proprio domicilio professionale in un luogo al fine di esercitarvi un'attività può prevalersi delle prescrizioni del luogo del primo domicilio; questo significa che chiunque eserciti legalmente una professione in un dato Cantone, fatta salva l'applicazione dell'art. 3 LMI, può aprire una succursale o trasferire la propria sede professionale in qualunque luogo in Svizzera secondo le prescrizioni del Cantone d'origine. Si tratta, in sostanza, di continuare l'attività che già veniva esercitata altrove.
Risulta pertanto che per invocare validamente la LMI l'interessato deve aver già svolto l'attività in questione nel Cantone di provenienza (l'art. 2 cpv. 4, prime due frasi, fa esplicito riferimento all'attività che già è svolta nel primo domicilio; cfr. STF 2C_84/2019 del 20 settembre 2019 consid. 5.1, 2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2; Matthias Oesch/Stefan Renfer, Wettbewerbsrecht II Kommentar VKU, SVKG, VertBek, PüG, BöB, UWG, BGBM, THG, Zurigo 2021, pag. 899, n. 3 ad art. 2 BGBM), poiché solo in questo caso ci si trova in presenza di una componente intercantonale che legittima l'applicazione della legislazione in parola (DTF 135 I 106 consid. 2.2; 125 I 276 consid. 4; 125 I 267 consid. 3b; STF 2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2; STA 52.2009.324 del 16 settembre 2010 consid. 3.3; 52.2008.175 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2; 52.2008.32 del 18 agosto 2008 consid. 3.2; 52.2005.251 del 12 dicembre 2005 consid. 3.3; Cassina, op. cit., pag. 102; Thomas Cottier/Manfred Wagner, Das neue Bundesgesetz über den Binnenmarkt (BGBM), in: AJP 1995, pag. 1583 e segg.; Matthias Oesch/Thomas Zwald, OFK-Wettbewerbsrecht II, art. 1 LMI n. 6). In termini generali il domicilio professionale (di provenienza) coincide con il luogo in cui la persona esercita la propria attività lucrativa e, se la medesima viene svolta in più posti, è costituito dal luogo in cui tale attività viene diretta. Il luogo di domicilio o di sede di cui all'art. 2 LMI deve dunque essere inteso come il luogo in cui l'attore economico ha il centro delle sue attività (STF 2C_84/2019 del 20 settembre 2019 consid. 5.1).

4.3.2. Tornando al caso in esame, il ricorrente non ha minimamente comprovato di aver esercitato in modo effettivo la professione di fiduciario commercialista nel Canton Grigioni.
Su richiesta dell'Autorità, egli ha infatti precisato che il suo ruolo all'interno della società era di dipendente contabile, in ragione della formazione acquisita con i titoli di ragioniere e, a partire dal 2016, di contabile cantonale e di avere quindi lavorato sotto l'affidamento, la supervisione e la verifica della titolare responsabile della C__________ Sagl (cfr. scritto dell'8 dicembre 2020 del ricorrente all'Autorità di vigilanza; doc. 6). Anche durante l'incontro del 13 aprile 2021 con l'autorità, egli ha dichiarato che la titolare di quest'ultima ditta controllava il suo operato, anche fuori ufficio.
Nemmeno l'insorgente dunque contesta espressamente di aver lavorato, in sostanza, come un impiegato di commercio che negli anni ha aumentato le proprie conoscenze, in posizione subordinata alla titolare dello studio fiduciario; ciò che d'altra parte risulta pure dalla documentazione da esso prodotta.
Dai contratti di lavoro infatti emerge che è stato assunto per la C__________ Sagl dal 2015 fino al 2018 in qualità di aiuto contabile e poi quale impiegato contabile fino al termine del rapporto di lavoro (cfr. contratti di lavoro del 29 maggio 2015 [allegato al doc. 4], del 27 aprile e del 30 gennaio 2018 [allegati a doc. 6]). La remunerazione, leggermente aumentata nel tempo vista la formazione professionale intrapresa, era alla fine di fr. 3'600.- che, rapportata al grado di occupazione del 90%, corrispondeva ad un salario mensile a tempo pieno di fr. 4'000.-; in termini di paragone un semplice impiegato di commercio con mansioni di responsabilità percepisce secondo il CNL uno stipendio di fr. 4'100.-.
Il ricorrente si lamenta dell'onere di prova addossatogli, pretendendo (in parte a ragione) che non gli fosse possibile confutare gli accertamenti, segnatamente in ambito fiscale, che concernono la sua ex datrice di lavoro. La questione tuttavia non porta tanto sul fatto di sapere se sia provato o non che la sede della C__________ Sagl a __________ sia (rispettivamente fosse) fittizia, ciò di cui si dirà in seguito (consid. 4.5), bensì piuttosto sul fatto che il ricorrente non ha mai comprovato di aver già svolto, e meglio in seno a tale ditta, l'attività specifica per la quale chiede ora di essere autorizzato in Ticino in virtù della LMI. Ora, l'attività da lui svolta alle dipendenze della società con sede nei Grigioni poteva e potrebbe tutt'ora essere esercitata anche nel Canton Ticino, senza bisogno di alcuna autorizzazione. In questo senso egli non può dedurre alcunché a proprio favore da quanto disposto dall'art. 2 cpv. 2 lett. d LFid, in quanto non risulta agli atti che egli abbia svolto in un altro Cantone, con sufficiente grado di autonomia e ad immediato supporto di una cerchia indeterminata di clienti, la professione di fiduciario commercialista a titolo di indipendente o ricoprendo un ruolo dirigenziale, tra quelli enumerati dall'art. 6 cpv. 2 LMI, per una società di persone o di capitali operativa in questo specifico ambito.


Ne consegue dunque che, seppur sulla base di motivi in parte diversi da quelli invocati dall'Autorità di vigilanza, la decisione impugnata, che nega all'insorgente la facoltà di appellarsi a quanto disposto dalla LMI per ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista nel Canton Ticino, merita  tutela.

4.4. A titolo abbondanziale, occorre comunque ancora rilevare che la libertà di accesso al mercato enunciata dall'art. 2 LMI può essere invocata con successo se l'attività esercitata nel luogo d'origine viene svolta legalmente. La costituzione di un semplice domicilio statutario in un Cantone al solo scopo di poter esercitare, invocando i principi desumibili dalla predetta norma, una determinata attività economica in un altro Cantone, si configura come un evidente abuso di diritto (cfr. STF 2C_84/2019 del 20 settembre 2019 consid. 5.1, 2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2).
Nel caso di specie la C__________ Sagl, da sempre attiva quale società fiduciaria in ambito commerciale, è stata costituita il 27 dicembre 2010 con sede a __________, dove è rimasta fino al 12 maggio 2014 quando la sua sede è stata spostata a __________. Ciononostante l'autorità fiscale ha poi rivendicato nel 2019 il suo assoggettamento illimitato all'imposta ticinese a partire dal 2014, ritenendo che lo spostamento di sede fosse fittizio poiché teso unicamente ad eludere il regime autorizzativo della LFid e che la sua attività venisse in realtà svolta in Ticino dove d'altra parte la ditta non aveva mai lasciato gli uffici di __________ (cfr. decisione dell'8 ottobre 2020 dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, doc. 16). In questo senso va rilevato che le decisioni di tassazione della C__________ Sagl emesse dall'autorità fiscale grigionese (la decisione di tassazione 2018, quella più recente fornita, è del 16 gennaio 2020, cfr. doc. L allegato al ricorso) sono tutte precedenti alla rivendicazione delle autorità fiscali ticinesi dell'8 ottobre 2020 (decisione cresciuta in giudicato, cfr. doc. 16).
Nel corso degli anni sono inoltre stati eseguiti dei controlli da parte della Polizia i cui esiti non militano certo a favore della tesi del ricorrente. Basti rilevare che la Polizia comunale di __________ si è recata alla sede societaria dove vi erano dei locali affittati alla C__________ Sagl (non è dato di sapere se questi fossero effettivamente adibiti ad ufficio), ma presso i quali non è stato rinvenuto personale alcuno (come d'altra parte già in occasione di precedenti verifiche) e ciò nonostante il fatto che, secondo le registrazioni delle presenze del ricorrente (cfr. schede allegate a doc. 6), quest'ultimo avrebbe dovuto essere in ufficio il giorno del controllo, avvenuto il 6 settembre 2018 alle ore 10:35. Per quanto attiene alla trasmissione televisiva Falò del 5 ottobre 2017, benché la portata probatoria della medesima vada relativizzata, significativo è comunque il fatto che nel servizio mandato in onda il giornalista partecipava in un imprecisato giorno del 2017 ad un controllo della Polizia comunale di __________ presso i locali presi in locazione dalla C__________ Sagl, senza che nemmeno in quell'occasione venisse rinvenuto alcun dipendente della società (cfr.www.rsi.ch/play/tv/falo/video/
bucaletterland?urn=urn:rsi:video:9633031).
Infine si deve rilevare che l'Autorità di vigilanza ha aperto un procedimento penale per esercizio abusivo della professione nei confronti della titolare della C__________ Sagl, per cui non si può sostenere, come fa il ricorrente, che le problematiche sollevate nella predetta trasmissione televisiva, e invero ben note al di là di quest'ultima, non abbiano dato luogo ad alcuna reazione da parte delle autorità ticinesi.
Ne discende pertanto che sussistono molteplici indizi convergenti che portano a concludere che, a prescindere dalla sua sede statutaria, la C__________ Sagl abbia in verità sempre operato a partire dal Canton Ticino, senza disporre di un fiduciario autorizzato ai sensi della LFid  e quindi in modo abusivo.
Nell'ipotesi dunque in cui si volesse fare astrazione da quanto esposto sopra al consid. 4.3, ammettendo che il ricorrente abbia effettivamente agito quale fiduciario allorquando si trovava alle dipendenze della suddetta ditta, il fatto di richiamarsi alla sede grigionese della medesima per poter usufruire del diritto al libero accesso al mercato sancito dall'art. 2 LMI costituirebbe un chiaro abuso di diritto, che non merita alcuna tutela sul piano giudiziario. Senza poi dimenticare che una simile evenienza avrebbe inevitabilmente esposto anche il ricorrente al rischio di vedersi perseguito sul piano penale per esercizio abusivo della professione. A questo proposito non si deve infatti dimenticare che il reato di cui all'art. 23 LFid costituisce una contravvenzione e come tale non è imputabile alla società (cfr. art. 105 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0) ma alle persone che per essa hanno agito, ivi compresi anche eventuali organi di fatto che si sono occupati della sua gestione (cfr. art. 29 CP, in particolare lett. c e d). Punibili sono pertanto tutte le persone che, avendo agito tramite la ditta quali fiduciari, hanno di fatto esercitato abusivamente la professione. In ogni caso il fatto che nei confronti del ricorrente non sia stato aperto alcun procedimento costituisce un'ulteriore prova che, come evidenziato sopra (consid. 4.3), nel periodo in cui è stato alle dipendenze della C__________ Sagl egli non ha mai svolto l'attività di fiduciario commercialista, ma fungeva da semplice impiegato di commercio con responsabilità limitata e soggetta a controllo della sua datrice di lavoro.


5.    5.1. Stante quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

5.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera