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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2021 di
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e RI 2 RI 1 rappr. da: avv. RA 1, |
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contro |
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la decisione del 16 agosto 2021 (30.2019.47) del Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione acque avviata dal Comune di __________ relativamente al mappale __________ di __________; |
ritenuto, in fatto
A. Il 18 dicembre 1989 il
Comune di __________ ha adottato il piano generale delle canalizzazioni (PGC),
autorizzando il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell'ordine del
70% del costo dell'opera; il PGC è stato approvato dal competente servizio
cantonale con risoluzione del 21 gennaio 1991. Nel 1993, in virtù degli art. 96
e segg. della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento
delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA; RL 833.100), l'esecutivo comunale ha
proceduto ad un primo prelievo di contributi di costruzione provvisori per le
opere di canalizzazione e depurazione delle acque. Atteso come il piano
generale di smaltimento delle acque (PGS) previsto dall'ordinanza sulla
protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 841.201) fosse ancora in
allestimento, dal 2015 alcuni interventi da questo previsti sono stati
autorizzati e finanziati sulla base di varianti al PGC in vigore, puntualmente
approvate dalle autorità comunali. Aggiornata la spesa determinante per tutte
le opere contemplate a livello pianificatorio, nel 2019 il Municipio di __________
ha dato avvio ad una procedura per un secondo prelievo di contributi provvisori
pubblicando il relativo prospetto dal 23 maggio al 21 giugno 2019, previo invio
di un avviso personale ai proprietari interessati. A seguito di un errore
nell'intestazione della scheda del mappale __________ di __________ e nella
notifica di pubblicazione dello stesso, il prospetto per questo fondo è stato
nuovamente pubblicato, dopo avviso ai proprietari, dal 27 giugno al 27 luglio
2019.
RI 1e RI 2, proprietari in comune del mappale __________ di __________, sono quindi
stati assoggettati al pagamento di un contributo di costruzione dell'importo di
fr. 8'751.85, già dedotto quanto riscosso nel 1993.
Mediante risoluzione dell'11 settembre 2019 l'Esecutivo comunale ha respinto il
reclamo da essi interposto avverso tale imposizione.
B. Con giudizio del 16
agosto 2021 il Tribunale di espropriazione ha a sua volta respinto l'impugnativa
inoltrata dai membri della società semplice contro quest'ultima pronuncia
municipale. Esso ha ritenuto, in estrema sintesi, che il contributo di
costruzione imposto agli attuali proprietari fosse corretto, segnatamente che l'intero
importo del tributo fosse a loro carico.
C. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1 e RI 2 insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando una riduzione - da
determinare - del contributo di costruzione. Sollevati preliminarmente dei
motivi di nullità della sentenza impugnata, essi sostengono di non potere
essere ritenuti debitori dell'intero importo di fr. 8'751.85, poiché una parte
di questo non sarebbe più esigibile e ad ogni modo non imputabile a loro.
Lamentano inoltre l'importo della tassa di giustizia addossata loro con il
giudizio impugnato.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Tribunale di espropriazione, senza formulare
particolari osservazioni.
Alla medesima conclusione perviene il Municipio di __________ con
argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, in appresso.
E. RI 1 e RI 2 non hanno presentato osservazioni in replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 104 cpv. 1a LALIA. La legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 104 cpv. 1a LALIA e art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Come
accennato in narrativa, i ricorrenti sostengono preliminarmente che il giudizio
impugnato sia nullo per due ragioni. Da una parte il presidente del Tribunale
di espropriazione avrebbe respinto la richiesta di assunzione di una prova
formulata dagli insorgenti in sede di udienza di conciliazione senza
interpellare gli altri membri del collegio giudicante, eccedendo pertanto nei
suoi poteri. Dall'altra parte essi sollevano dei dubbi sull'imparzialità di un
membro dell'autorità giudicante e lamentano che il Tribunale non abbia
verificato d'ufficio eventuali motivi di ricusa. Affermano infatti che durante
l'udienza di conciliazione il sindaco di __________ avrebbe mostrato
un'eccessiva familiarità e confidenza con uno dei giudici presenti, il cui nome
tuttavia non sarebbe mai stato comunicato nonostante esplicita richiesta in
questo senso, ciò che pertanto avrebbe impedito agli insorgenti di inoltrare
formale istanza di ricusa.
2.2. Le censure - al limite della temerarietà - sono di tutta evidenza
infondate.
Anzitutto per quanto riguarda l'istruzione del procedimento, l'art. 47 cpv. 1
della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (LEsp; RL 710.100) stabilisce
che questa fase è diretta dal presidente. D'altronde la regola di affidare
l'istruzione dell'incarto ad un membro di un'autorità collegiale è ampiamente
diffusa in ambito amministrativo (e non solo) e non è certo lesiva dei diritti
procedurali delle parti (cfr. art. 27 cpv. 1, art. 58 cpv. 1 e art. 64 LPAmm). Abbondanzialmente
si rileva poi che il verbale dell'udienza di conciliazione del 25 marzo 2021,
firmato da tutti i membri del collegio giudicante, riporta espressamente la richiesta
di assunzione di prove formulata dagli insorgenti (segnatamente l'acquisizione
dell'incarto fallimentare riferito alla precedente proprietaria del mappale __________
di __________) e il relativo respingimento da parte del Tribunale (cfr. verbale
di conciliazione e notifica prove del 25 marzo 2021, pag. 2). Non risulta
pertanto che il rifiuto di assumere la prova richiesta provenga unicamente dal
presidente e ancor meno che gli altri membri dell'autorità, presenti
all'udienza e firmatari del verbale, non fossero a conoscenza di tale
circostanza.
In merito ai dubbi sull'imparzialità di uno dei membri del Tribunale, richiamati
i disposti di legge federali e cantonali e la giurisprudenza che concretizzano
la garanzia del diritto a un giudice imparziale (cfr. art. 30 della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101], art. 6 n.1 della convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 [CEDU; RS 0.101], art. 55 della Costituzione della Repubblica e
Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 [Cost. cant.; RL 101.000], art. 50 e
segg. LPAmm, DTF 136 I 207 consid.
3.1 e rinvii, 116 Ia 14 consid. 4, 125 I 209 consid. 8a), si deve in
concreto rilevare che gli insorgenti sono venuti a conoscenza delle circostanze
di cui si ora lamentano in occasione dell'udienza del 25 marzo 2021, per cui, anziché attendere la decisione a
loro sfavorevole resa da questa istanza circa cinque mesi dopo, conformemente
all'art. 52 cpv. 1 LPAmm e al principio della buona fede, avrebbero dovuto
presentare immediatamente una domanda di ricusa nei confronti del giudice di
cui contestano l'imparzialità. Nella misura in cui non lo hanno fatto, il loro
diritto di invocare una simile doglianza è manifestamente perento (DTF 132 II
485 consid. 4.3; STF 1C_404/2015 del 9 settembre 2015 consid. 2.2.). In ogni
caso è d'uopo rammentare che gli atti ai quali ha partecipato una persona
tenuta a ricusarsi non sono nulli ma vengono annullati e ripetuti se una parte
lo domanda entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo
di ricusazione (art. 54 cpv. 1 LPAmm).
Non permettono di giungere a diversa conclusione le argomentazioni, del tutto pretestuose,
addotte con il ricorso, secondo cui gli insorgenti non erano a conoscenza delle
generalità del giudice in questione. Atteso che il collegio giudicante è
composto da soli tre giudici e un supplente (composizione comunicata a tutte le
parti con decreto presidenziale del 26 febbraio 2021), di cui uno è il
presidente, la persona da ricusare poteva essere facilmente identificata anche
senza conoscerne il nominativo. Informazioni in proposito - contrariamente a
quanto pretendono gli insorgenti - non sono affatto state richieste con le
conclusioni scritte del 14 maggio 2021 (cfr. incarto del Tribunale di
espropriazione). In quella sede i ricorrenti si sono infatti limitati a sollevare
due circostanze particolari ("qui anticipate ma che verranno
sostanziate in sede di un eventuale ricorso rispettivamente nell'ambito di una
formale procedura di ricorso") senza per questo pretendere alcunché.
L'autorità giudicante, da parte sua, non era confrontata con una richiesta precisa
per cui, non rilevando motivi di incompatibilità, ha deciso nel merito
segnalando comunque la circostanza nella sentenza. Indipendentemente dalla (dubbia) fondatezza della ricusa, che
a onor del vero non viene formulata in modo esplicito nemmeno in questa sede (art.
70 cpv. 1 LPAmm), l'agire dei ricorrenti, che hanno atteso l'esito per loro
negativo della procedura per manifestare il proprio disappunto, non merita
tutela.
3. 3.1. Giusta l'art. 96 LALIA i contributi dei proprietari devono coprire i
costi di costruzione della rete delle canalizzazioni in una misura non
inferiore al 60% né superiore all'80% del costo effettivo. Soggetti
all'imposizione sono i proprietari di fondi serviti o che possono essere
serviti dall'opera (art. 97 lett. a LALIA). Incombe al Municipio delimitare il
comprensorio d'imposizione (art. 98 LALIA) nonché prelevare i contributi, i
quali possono essere provvisori (e vengono calcolati, tra l'altro, sulla base
del costo preventivo dell'opera ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 prima frase LALIA) oppure definitivi (e sono allora
calcolati, tra l'altro, sulla base del costo consuntivo dell'opera giusta l'art.
99a cpv. 1 prima frase LALIA). In entrambi i casi i contributi non possono
superare il 3% del valore di stima dei fondi (art. 99 cpv. 2 LALIA e 99a cpv. 1
prima frase LALIA). Il Comune può prelevare anche più contributi provvisori
ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del valore
di stima in vigore al momento dell'ultima pubblicazione del prospetto (art. 99
cpv. 2 LALIA). Vi è inoltre un contributo supplementare nel caso di nuova
edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio
entro quindici anni dal compimento dell'opera, calcolato sull'aumento del
valore di stima determinato dall'intervento edile (art. 100 cpv. 1 LALIA). I
contributi sono dovuti in dieci rate annuali (art. 106 LALIA). A garanzia del
pagamento spetta al Comune un'ipoteca legale a carico del fondo per cui il
contributo è stato imposto, la cui iscrizione decade entro un anno dal giudizio
definitivo sull'importo del contributo (art. 107 cpv. 1 e 4 LALIA). Le singole
rate di contributo si prescrivono con il decorso di dieci anni e alla
prescrizione sono per il resto applicabili per analogia le norme del codice
delle obbligazioni (art. 108 cpv. 1 e 2 LALIA).
3.2. In questo senso, l'art. 42 del regolamento comunale delle canalizzazioni
del 30 maggio 1983 del Comune di __________ dispone che il Comune preleva un
contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e segg. LALIA e al decreto
esecutivo 3 febbraio 1977 del Consiglio di Stato concernente il regolamento
delle canalizzazioni, i contributi e le tasse (DELALIA; RL 833.120).
4. 4.1. Gli
insorgenti sostengono di non poter essere ritenuti debitori dell'intero importo
del contributo impostogli dal Comune. A loro avviso, dato che il credito del
Comune a titolo di contributo di costruzione nei confronti dei proprietari di
fondi cresce man mano che le opere di canalizzazione e depurazione delle acque vengono
eseguite e pagate, il credito globale può e deve essere scomposto e suddiviso
per anno o per periodi di proprietà. Ritengono di conseguenza che la parte di
tributo accumulato prima dell'acquisto del fondo da parte loro - avvenuto nel
2004 - debba essere posto a carico della precedente proprietaria. In specie
tuttavia il fondo apparteneva ad una società nel frattempo fallita per cui il
credito vantato dal Comune, che non è stato fatto valere nell'ambito della
liquidazione fallimentare, sarebbe ormai estinto. Sostengono che secondo la legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF; RS 281.1)
tutte le fasi della procedura fallimentare sono opponibili ai terzi - enti
pubblici compresi - e che, in caso di fallimento, l'acquirente successivo del
fondo è liberato ope legis dai debiti esistenti fino a quel momento
connessi con il fondo. La LALIA, legislazione cantonale, non può pertanto
prevedere un diverso regime per i crediti comunali, pena la violazione dei
principi della preminenza del diritto di rango superiore e della certezza del
diritto.
4.2. Le censure, destituite di qualsiasi fondamento, non meritano accoglimento.
Anzitutto va osservato che i ricorrenti si limitano, in sostanza, a sostenere
che l'ente pubblico, al momento di imporre i contestati tributi, avrebbe dovuto
scindere il credito di modo da porlo a carico di ogni proprietario in funzione
delle opere realizzate durante il periodo di proprietà. Il meccanismo proposto
tuttavia non corrisponde al regime in vigore.
Come ricordato anche nella sentenza impugnata, i contributi di costruzione sono
oneri preferenziali mediante i quali il proprietario fondiario deve compensare
il vantaggio - cioè la possibilità di collegare il proprio fondo alla rete
comunale delle fognature - che gli deriva dalla costruzione degli impianti
comunali di canalizzazione e di depurazione delle acque (STF 2P.71/2004 del 10
gennaio 2005 consid. 3). Benché i Comuni abbiano la facoltà di prelevare i
contributi in più fasi e a seconda dell'esecuzione e della messa in funzione
dei singoli impianti (cfr. art. 8 cpv. 3 del decreto esecutivo concernente il
regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977;
RL 833.120), il Tribunale federale ha già avuto occasione di confermare la
prassi cantonale giusta la quale gli oneri preferenziali per la costruzione di
opere di canalizzazione e depurazione delle acque sono percepiti globalmente
per tutte le opere indicate nel piano generale di smaltimento delle acque,
poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente, ciò che
comporta l'inapplicabilità al loro prelievo di un termine di prescrizione che
inizierebbe a decorrere dal compimento di ogni singolo tratto delle
canalizzazioni (STF 2C_967/2012 del 18 gennaio 2013 consid.5.2.2, 2P.71/2004
del 10 gennaio 2005 consid. 3 e 4.4). Al riguardo l'Alta Corte ha pure osservato
che la LALIA autorizza i Comuni ad imporre retroattivamente contributi per
opere o parte di esse eseguite dopo il 31 dicembre 1968 sulla base di un
progetto generale delle canalizzazioni approvato dall'autorità competente,
sempreché non abbiano già provveduto all'imposizione (cfr. art. 133 cpv. 4
LALIA). È quindi stato comunque posto un limite temporale alla retroattività
del sistema di prelievo di contributi disciplinato dalla legge. La questione di
sapere fino a che momento un Comune, dopo l'entrata in vigore della legge
cantonale, può aspettare prima di prelevare i contributi provvisori o
definitivi per coprire le proprie spese legate alla rete delle fognature può
rimanere qui irrisolta.
Va poi considerato che al centro della presente vertenza vi sono dei contributi
provvisori, i quali sono percepiti prima della conclusione delle opere di
canalizzazione per consentirne il finanziamento e che sono calcolati - almeno
in parte - sulla base del costo preventivo. Non è dunque possibile scindere il
tributo in funzione dei lavori effettuati poiché la spesa determinante non si
riferisce unicamente ad interventi già eseguiti, e di cui il contribuente
avrebbe già beneficiato, ma anche a opere ancora da realizzare; né ciò avrebbe
senso atteso che non coinciderebbe comunque con un aumento progressivo del
beneficio tratto dai fondi, oltre che essere pressoché impossibile da calcolare
con precisione e a complicare oltre misura il compito dell'ente impositore.
Tant'è che nemmeno gli insorgenti sono in grado di indicare quale quota - secondo
il loro ragionamento - dovrebbe essere posta a loro carico.
La LALIA, che costituisce la base legale su cui si fonda il contestato tributo
pubblico, stabilisce che ai fini dell'assoggettamento al contributo di
costruzione provvisorio occorre, ma è anche sufficiente, che l'opera sia
prevista dal PGS e che il contribuente sia proprietario di un fondo incluso nel
comprensorio imponibile delimitato dal PGS medesimo. La legge non subordina l'assoggettamento
ad altre condizioni, in particolare né all'avvenuto compimento dell'opera o di
un singolo tratto di canalizzazione, né all'appartenenza del fondo ad uno
specifico bacino imbrifero e nemmeno all'allacciamento effettivo alla
canalizzazione (STF 2P.133/2004 del 7 marzo 2005 consid. 4.3). Esso rappresenta
poi un debito personale dovuto da colui che, in base alle risultanze del
registro fondiario, risulta essere proprietario del fondo al momento della
pubblicazione del prospetto (RDAT II-1994 n. 26, II-2007 n. 33c), circostanza
quest'ultima che invero i ricorrenti non paiono contestare.
Ora, quando, come in concreto, l'obbligo contributivo poggia su di un
finanziamento globale della rete delle fognature (cfr. doc. 8 prodotto dal
Comune di __________, in particolare la tabella del costo delle opere
aggiornato al 2018), considerata come un'opera unica, può passare molto tempo
tra la costruzione e la messa in funzione dei singoli tratti di canalizzazione
dell'impianto e il momento in cui sono fissati i contributi dovuti da ogni
proprietario. Se la riscossione dei contributi non è effettuata in più tappe,
cronologicamente vicine nel tempo, è quindi possibile che i contributi
richiesti inglobino anche costi che sono dovuti da molto tempo e contro i quali
non può essere fatta valere la prescrizione. Tale modo di procedere non implica
un'inammissibile limitazione della sicurezza del diritto. In effetti, i
proprietari sanno che i Comuni, dall'entrata in vigore della LALIA, sono obbligati per legge a prelevare contributi al
fine di finanziare (fino ad una determinata quota) i loro impianti di
evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto. Essi non possono quindi
pretendere ignorare che un giorno o l'altro saranno chiamati a versare i citati
contributi per indennizzare i costi sostenuti dall'ente pubblico (STF 2P.71/2004
del 10 gennaio 2005 consid. 4.2, 2P.84/2005 del 17 ottobre 2005 consid. 2.4).
Tornando al caso in esame, al momento della pubblicazione del prospetto dei
contributi - avvenuta nel 2019 - i ricorrenti erano (invero già da quindici
anni) proprietari in comune del mappale __________ di __________ e pertanto
sono stati correttamente assoggettati al secondo prelievo di contributi provvisori.
Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che in specie essi abbiano
acquistato il fondo ad un pubblico incanto e che la società precedentemente
proprietaria dell'immobile sia poi fallita. Le critiche riferite alla pretesa
estinzione di parte del credito comunale a seguito del fallimento della
precedente proprietaria sono infatti inconferenti atteso come, indipendentemente
dalle modalità - non dirimenti - con cui il fondo è stato acquistato, in virtù
della LALIA non sia sorta alcuna pretesa creditoria del Comune nei confronti
della società fallita nel 2005, ancor meno se si considera che la spesa
determinante sulla quale i contributi provvisori sono stati calcolati concerne
interventi adottati a livello pianificatorio solo a partire dal 2015. La
pretesa violazione del diritto superiore, e meglio della LEF che regola
l'esecuzione forzata di pretese creditorie, contesto del tutto avulso rispetto
ai tributi pubblici, si appalesa di conseguenza manifestamente infondata.
A titolo abbondanziale, si rileva infine che il metodo di imposizione proposto
con il ricorso non comporterebbe verosimilmente un vantaggio contributivo per
gli insorgenti, tanto meno di entità rilevante: in specie infatti si tratta di
un secondo prelievo di contributi provvisori per cui, anche volendo per assurdo
seguire il ragionamento dei ricorrenti, andrebbe allora considerato, da una
parte, l'importo di oltre fr. 17'000.- già corrisposto dai precedenti
proprietari del fondo nel 1993 e, dall'altra, che RI 1 e RI 2 sono proprietari
del mappale in questione da ormai oltre 15 anni.
5. 5.1. Gli
insorgenti criticano altresì l'importo di fr. 600.- posto a loro carico a
titolo di tassa di giustizia e spese, che reputano particolarmente esoso
rispetto al valore litigioso.
5.2. Relativamente alla tassa di giustizia, a tenore dell'art. 47 cpv. 1 LPAmm,
l'autorità amministrativa può applicare alle
proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione
dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale
e della situazione finanziaria delle parti. L'importo di questa oscilla
tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr.
30'000.- (procedimenti a carattere pecuniario). La tassa di giustizia va posta di regola a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei
costi e di equivalenza (Messaggio
concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966, n. 6645, in: RVGC anno parlamentare
2013/2014 pag. 1947 segg., pag. 1971; Borghi/Corti,
op. cit., n. 2 ad art. 28). Il principio della copertura dei costi postula
l'esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse
e l'ammontare complessivo dei costi anticipati dall'ente pubblico, incluse le
spese generali; il principio dell'equivalenza dispone, invece, che l'ammontare
della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore
economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa non deve
trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e
deve contenersi entro limiti ragionevoli (STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995
consid. 2.1.; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, V ed.,
Basilea 2021, n. 88 seg.; cfr. sul tema: DTF 126 I 180 consid. 3a). La norma - potestativa - lascia comunque all'autorità di
ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o
dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
In concreto, il Tribunale di espropriazione, oltre all'accurata verifica
dell'incarto e all'acquisizione di documentazione necessaria per il giudizio,
ha tenuto un'udienza di conciliazione e di notifica prove il 25 marzo 2021 a
cui ha poi fatto seguito l'allestimento e la notifica della sentenza qui
impugnata. A ciò vanno aggiunti i lavori della cancelleria del Tribunale e le
spese generali occasionate dalla pratica per cui l'importo complessivo di fr. 600.-
a titolo di oneri processuali si avvera anche generoso nei confronti degli
insorgenti, non coprendo nemmeno lontanamente i reali costi occasionati dall'evasione
del gravame, né tantomeno risulta sproporzionato rispetto al valore della
prestazione fornita e rimane perfettamente all'interno della forchetta fissata
dall'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Per quanto attiene alla terminologia usata
dall'autorità precedente, si osserva che, conformemente a quanto avviene a
livello federale (cfr. art. 65 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF; RS 173.110], art. 63 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], art. 1 del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS 173.320.2]), la tassa
di giustizia è una posta delle spese processuali. Ora, seppur vero che la
formulazione dell'art. 47 LPAmm, che tratta la tassa di giustizia al cpv. 1 e
si riferisce genericamente alle spese nel testo rimanente, non è
particolarmente esplicita al riguardo, va tuttavia considerato che tali
emolumenti, in ambito giudiziario, non rappresentano che una partecipazione al
costo di funzionamento globale della giustizia. Proprio per questa ragione
spetta al legislatore stabilire l'ammontare di tale tributo in una legge
formale o imporre dei limiti alla sua determinazione (cfr. DTF 143 I 227 consid.
4.3.1 e 4.3.2). Atteso che non vi sono dubbi, né i ricorrenti ne sollevano in
modo sufficientemente motivato, che la LPAmm costituisca una valida base legale
per l'imposizione delle spese processuali, dal momento che l'importo globale
posto a carico dei soccombenti rientra nei limiti fissati dal disposto di legge
ed è stato stabilito in considerazione dei criteri previsti, nonché rispetta -
come visto - i principi costituzionali applicabili in materia, lo stesso merita
tutela, senza che sia necessario (né d'altronde obbligatorio) dettagliare le
singole poste di spesa.
6. 6.1. Stante tutto
quanto precede, il ricorso, palesemente infondato che rasenta temerarietà, deve
dunque essere senz'altro respinto con conseguente conferma della sentenza
impugnata.
6.2. La tassa di giustizia, commisurata anche al dispendio di lavoro
occasionato al Tribunale, segue la soccombenza dei ricorrenti (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'autorità comunale che non ne ha fatto
richiesta e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dai ricorrenti nella misura di fr. 1'000.-, è posta a loro carico, con vincolo di solidarietà.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera