Incarto n.
52.2021.373

 

Lugano

14 marzo 2022       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

 

 

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2021 di

 

 

 

 e RI 2 RI 1 

rappr. da: avv. RA 1,

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 agosto 2021 (30.2019.47) del Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione acque avviata dal Comune di __________ relativamente al mappale __________ di __________;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   Il 18 dicembre 1989 il Comune di __________ ha adottato il piano generale delle canalizzazioni (PGC), autorizzando il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell'ordine del 70% del costo dell'opera; il PGC è stato approvato dal competente servizio cantonale con risoluzione del 21 gennaio 1991. Nel 1993, in virtù degli art. 96 e segg. della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA; RL 833.100), l'esecutivo comunale ha proceduto ad un primo prelievo di contributi di costruzione provvisori per le opere di canalizzazione e depurazione delle acque. Atteso come il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) previsto dall'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 841.201) fosse ancora in allestimento, dal 2015 alcuni interventi da questo previsti sono stati autorizzati e finanziati sulla base di varianti al PGC in vigore, puntualmente approvate dalle autorità comunali. Aggiornata la spesa determinante per tutte le opere contemplate a livello pianificatorio, nel 2019 il Municipio di __________ ha dato avvio ad una procedura per un secondo prelievo di contributi provvisori pubblicando il relativo prospetto dal 23 maggio al 21 giugno 2019, previo invio di un avviso personale ai proprietari interessati. A seguito di un errore nell'intestazione della scheda del mappale __________ di __________ e nella notifica di pubblicazione dello stesso, il prospetto per questo fondo è stato nuovamente pubblicato, dopo avviso ai proprietari, dal 27 giugno al 27 luglio 2019.
RI 1e RI 2, proprietari in comune del mappale __________ di __________, sono quindi stati assoggettati al pagamento di un contributo di costruzione dell'importo di fr. 8'751.85, già dedotto quanto riscosso nel 1993.
Mediante risoluzione dell'11 settembre 2019 l'Esecutivo comunale ha respinto il reclamo da essi interposto avverso tale imposizione.

 

B.   Con giudizio del 16 agosto 2021 il Tribunale di espropriazione ha a sua volta respinto l'impugnativa inoltrata dai membri della società semplice contro quest'ultima pronuncia municipale. Esso ha ritenuto, in estrema sintesi, che il contributo di costruzione imposto agli attuali proprietari fosse corretto, segnatamente che l'intero importo del tributo fosse a loro carico.


C.   Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 e RI 2 insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando una riduzione - da determinare - del contributo di costruzione. Sollevati preliminarmente dei motivi di nullità della sentenza impugnata, essi sostengono di non potere essere ritenuti debitori dell'intero importo di fr. 8'751.85, poiché una parte di questo non sarebbe più esigibile e ad ogni modo non imputabile a loro. Lamentano inoltre l'importo della tassa di giustizia addossata loro con il giudizio impugnato.


D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Tribunale di espropriazione, senza formulare particolari osservazioni.
Alla medesima conclusione perviene il Municipio di __________ con argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, in appresso.


E.   RI 1 e RI 2 non hanno presentato osservazioni in replica.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 104 cpv. 1a LALIA. La legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 104 cpv. 1a LALIA e art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.    2.1. Come accennato in narrativa, i ricorrenti sostengono preliminarmente che il giudizio impugnato sia nullo per due ragioni. Da una parte il presidente del Tribunale di espropriazione avrebbe respinto la richiesta di assunzione di una prova formulata dagli insorgenti in sede di udienza di conciliazione senza interpellare gli altri membri del collegio giudicante, eccedendo pertanto nei suoi poteri. Dall'altra parte essi sollevano dei dubbi sull'imparzialità di un membro dell'autorità giudicante e lamentano che il Tribunale non abbia verificato d'ufficio eventuali motivi di ricusa. Affermano infatti che durante l'udienza di conciliazione il sindaco di __________ avrebbe mostrato un'eccessiva familiarità e confidenza con uno dei giudici presenti, il cui nome tuttavia non sarebbe mai stato comunicato nonostante esplicita richiesta in questo senso, ciò che pertanto avrebbe impedito agli insorgenti di inoltrare formale istanza di ricusa.

2.2. Le censure - al limite della temerarietà - sono di tutta evidenza infondate.
Anzitutto per quanto riguarda l'istruzione del procedimento, l'art. 47 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (LEsp; RL 710.100) stabilisce che questa fase è diretta dal presidente. D'altronde la regola di affidare l'istruzione dell'incarto ad un membro di un'autorità collegiale è ampiamente diffusa in ambito amministrativo (e non solo) e non è certo lesiva dei diritti procedurali delle parti (cfr. art. 27 cpv. 1, art. 58 cpv. 1 e art. 64 LPAmm). Abbondanzialmente si rileva poi che il verbale dell'udienza di conciliazione del 25 marzo 2021, firmato da tutti i membri del collegio giudicante, riporta espressamente la richiesta di assunzione di prove formulata dagli insorgenti (segnatamente l'acquisizione dell'incarto fallimentare riferito alla precedente proprietaria del mappale __________ di __________) e il relativo respingimento da parte del Tribunale (cfr. verbale di conciliazione e notifica prove del 25 marzo 2021, pag. 2). Non risulta pertanto che il rifiuto di assumere la prova richiesta provenga unicamente dal presidente e ancor meno che gli altri membri dell'autorità, presenti all'udienza e firmatari del verbale, non fossero a conoscenza di tale circostanza.
In merito ai dubbi sull'imparzialità di uno dei membri del Tribunale, richiamati i disposti di legge federali e cantonali e la giurisprudenza che concretizzano la garanzia del diritto a un giudice imparziale (cfr. art. 30 della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101], art. 6 n.1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 [CEDU; RS 0.101], art. 55 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 [Cost. cant.; RL 101.000], art. 50 e segg. LPAmm, DTF 136 I 207 consid. 3.1 e rinvii, 116 Ia 14 consid. 4, 125 I 209 consid. 8a), si deve in concreto rilevare che gli insorgenti sono venuti a conoscenza delle circostanze di cui si ora lamentano in occasione dell'udienza del 25 marzo 2021, per cui, anziché attendere la decisione a loro sfavorevole resa da questa istanza circa cinque mesi dopo, conformemente all'art. 52 cpv. 1 LPAmm e al principio della buona fede, avrebbero dovuto presentare immediatamente una domanda di ricusa nei confronti del giudice di cui contestano l'imparzialità. Nella misura in cui non lo hanno fatto, il loro diritto di invocare una simile doglianza è manifestamente perento (DTF 132 II 485 consid. 4.3; STF 1C_404/2015 del 9 settembre 2015 consid. 2.2.). In ogni caso è d'uopo rammentare che gli atti ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi non sono nulli ma vengono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione (art. 54 cpv. 1 LPAmm).
Non permettono di giungere a diversa conclusione le argomentazioni, del tutto pretestuose, addotte con il ricorso, secondo cui gli insorgenti non erano a conoscenza delle generalità del giudice in questione. Atteso che il collegio giudicante è composto da soli tre giudici e un supplente (composizione comunicata a tutte le parti con decreto presidenziale del 26 febbraio 2021), di cui uno è il presidente, la persona da ricusare poteva essere facilmente identificata anche senza conoscerne il nominativo. Informazioni in proposito - contrariamente a quanto pretendono gli insorgenti - non sono affatto state richieste con le conclusioni scritte del 14 maggio 2021 (cfr. incarto del Tribunale di espropriazione). In quella sede i ricorrenti si sono infatti limitati a sollevare due circostanze particolari ("qui anticipate ma che verranno sostanziate in sede di un eventuale ricorso rispettivamente nell'ambito di una formale procedura di ricorso") senza per questo pretendere alcunché. L'autorità giudicante, da parte sua, non era confrontata con una richiesta precisa per cui, non rilevando motivi di incompatibilità, ha deciso nel merito segnalando comunque la circostanza nella sentenza. Indipendentemente dalla (dubbia) fondatezza della ricusa, che a onor del vero non viene formulata in modo esplicito nemmeno in questa sede (art. 70 cpv. 1 LPAmm), l'agire dei ricorrenti, che hanno atteso l'esito per loro negativo della procedura per manifestare il proprio disappunto, non merita tutela.


3.    3.1. Giusta l'art. 96 LALIA i contributi dei proprietari devono coprire i costi di costruzione della rete delle canalizzazioni in una misura non inferiore al 60% né superiore all'80% del costo effettivo. Soggetti all'imposizione sono i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera (art. 97 lett. a LALIA). Incombe al Municipio delimitare il comprensorio d'imposizione (art. 98 LALIA) nonché prelevare i contributi, i quali possono essere provvisori (e vengono calcolati, tra l'altro, sulla base del costo preventivo dell'opera ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 prima frase LALIA) oppure definitivi (e sono allora calcolati, tra l'altro, sulla base del costo consuntivo dell'opera giusta l'art. 99a cpv. 1 prima frase LALIA). In entrambi i casi i contributi non possono superare il 3% del valore di stima dei fondi (art. 99 cpv. 2 LALIA e 99a cpv. 1 prima frase LALIA). Il Comune può prelevare anche più contributi provvisori ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del valore di stima in vigore al momento dell'ultima pubblicazione del prospetto (art. 99 cpv. 2 LALIA). Vi è inoltre un contributo supplementare nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio entro quindici anni dal compimento dell'opera, calcolato sull'aumento del valore di stima determinato dall'intervento edile (art. 100 cpv. 1 LALIA). I contributi sono dovuti in dieci rate annuali (art. 106 LALIA). A garanzia del pagamento spetta al Comune un'ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto, la cui iscrizione decade entro un anno dal giudizio definitivo sull'importo del contributo (art. 107 cpv. 1 e 4 LALIA). Le singole rate di contributo si prescrivono con il decorso di dieci anni e alla prescrizione sono per il resto applicabili per analogia le norme del codice delle obbligazioni (art. 108 cpv. 1 e 2 LALIA).

3.2. In questo senso, l'art. 42 del regolamento comunale delle canalizzazioni del 30 maggio 1983 del Comune di __________ dispone che il Comune preleva un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e segg. LALIA e al decreto esecutivo 3 febbraio 1977 del Consiglio di Stato concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse (DELALIA; RL 833.120).


4.    4.1. Gli insorgenti sostengono di non poter essere ritenuti debitori dell'intero importo del contributo impostogli dal Comune. A loro avviso, dato che il credito del Comune a titolo di contributo di costruzione nei confronti dei proprietari di fondi cresce man mano che le opere di canalizzazione e depurazione delle acque vengono eseguite e pagate, il credito globale può e deve essere scomposto e suddiviso per anno o per periodi di proprietà. Ritengono di conseguenza che la parte di tributo accumulato prima dell'acquisto del fondo da parte loro - avvenuto nel 2004 - debba essere posto a carico della precedente proprietaria. In specie tuttavia il fondo apparteneva ad una società nel frattempo fallita per cui il credito vantato dal Comune, che non è stato fatto valere nell'ambito della liquidazione fallimentare, sarebbe ormai estinto. Sostengono che secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF; RS 281.1) tutte le fasi della procedura fallimentare sono opponibili ai terzi - enti pubblici compresi - e che, in caso di fallimento, l'acquirente successivo del fondo è liberato ope legis dai debiti esistenti fino a quel momento connessi con il fondo. La LALIA, legislazione cantonale, non può pertanto prevedere un diverso regime per i crediti comunali, pena la violazione dei principi della preminenza del diritto di rango superiore e della certezza del diritto.

4.2. Le censure, destituite di qualsiasi fondamento, non meritano accoglimento.

Anzitutto va osservato che i ricorrenti si limitano, in sostanza, a sostenere che l'ente pubblico, al momento di imporre i contestati tributi, avrebbe dovuto scindere il credito di modo da porlo a carico di ogni proprietario in funzione delle opere realizzate durante il periodo di proprietà. Il meccanismo proposto tuttavia non corrisponde al regime in vigore.
Come ricordato anche nella sentenza impugnata, i contributi di costruzione sono oneri preferenziali mediante i quali il proprietario fondiario deve compensare il vantaggio - cioè la possibilità di collegare il proprio fondo alla rete comunale delle fognature - che gli deriva dalla costruzione degli impianti comunali di canalizzazione e di depurazione delle acque (STF 2P.71/2004 del 10 gennaio 2005 consid. 3). Benché i Comuni abbiano la facoltà di prelevare i contributi in più fasi e a seconda dell'esecuzione e della messa in funzione dei singoli impianti (cfr. art. 8 cpv. 3 del decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977; RL 833.120), il Tribunale federale ha già avuto occasione di confermare la prassi cantonale giusta la quale gli oneri preferenziali per la costruzione di opere di canalizzazione e depurazione delle acque sono percepiti globalmente per tutte le opere indicate nel piano generale di smaltimento delle acque, poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente, ciò che comporta l'inapplicabilità al loro prelievo di un termine di prescrizione che inizierebbe a decorrere dal compimento di ogni singolo tratto delle canalizzazioni (STF 2C_967/2012 del 18 gennaio 2013 consid.5.2.2, 2P.71/2004 del 10 gennaio 2005 consid. 3 e 4.4). Al riguardo l'Alta Corte ha pure osservato che la LALIA autorizza i Comuni ad imporre retroattivamente contributi per opere o parte di esse eseguite dopo il 31 dicembre 1968 sulla base di un progetto generale delle canalizzazioni approvato dall'autorità competente, sempreché non abbiano già provveduto all'imposizione (cfr. art. 133 cpv. 4 LALIA). È quindi stato comunque posto un limite temporale alla retroattività del sistema di prelievo di contributi disciplinato dalla legge. La questione di sapere fino a che momento un Comune, dopo l'entrata in vigore della legge cantonale, può aspettare prima di prelevare i contributi provvisori o definitivi per coprire le proprie spese legate alla rete delle fognature può rimanere qui irrisolta.
Va poi considerato che al centro della presente vertenza vi sono dei contributi provvisori, i quali sono percepiti prima della conclusione delle opere di canalizzazione per consentirne il finanziamento e che sono calcolati - almeno in parte - sulla base del costo preventivo. Non è dunque possibile scindere il tributo in funzione dei lavori effettuati poiché la spesa determinante non si riferisce unicamente ad interventi già eseguiti, e di cui il contribuente avrebbe già beneficiato, ma anche a opere ancora da realizzare; né ciò avrebbe senso atteso che non coinciderebbe comunque con un aumento progressivo del beneficio tratto dai fondi, oltre che essere pressoché impossibile da calcolare con precisione e a complicare oltre misura il compito dell'ente impositore. Tant'è che nemmeno gli insorgenti sono in grado di indicare quale quota - secondo il loro ragionamento - dovrebbe essere posta a loro carico.
La LALIA, che costituisce la base legale su cui si fonda il contestato tributo pubblico, stabilisce che ai fini dell'assoggettamento al contributo di costruzione provvisorio occorre, ma è anche sufficiente, che l'opera sia prevista dal PGS e che il contribuente sia proprietario di un fondo incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal PGS medesimo. La legge non subordina l'assoggettamento ad altre condizioni, in particolare né all'avvenuto compimento dell'opera o di un singolo tratto di canalizzazione, né all'appartenenza del fondo ad uno specifico bacino imbrifero e nemmeno all'allacciamento effettivo alla canalizzazione (STF 2P.133/2004 del 7 marzo 2005 consid. 4.3). Esso rappresenta poi un debito personale dovuto da colui che, in base alle risultanze del registro fondiario, risulta essere proprietario del fondo al momento della pubblicazione del prospetto (RDAT II-1994 n. 26, II-2007 n. 33c), circostanza quest'ultima che invero i ricorrenti non paiono contestare.
Ora, quando, come in concreto, l'obbligo contributivo poggia su di un finanziamento globale della rete delle fognature (cfr. doc. 8 prodotto dal Comune di __________, in particolare la tabella del costo delle opere aggiornato al 2018), considerata come un'opera unica, può passare molto tempo tra la costruzione e la messa in funzione dei singoli tratti di canalizzazione dell'impianto e il momento in cui sono fissati i contributi dovuti da ogni proprietario. Se la riscossione dei contributi non è effettuata in più tappe, cronologicamente vicine nel tempo, è quindi possibile che i contributi richiesti inglobino anche costi che sono dovuti da molto tempo e contro i quali non può essere fatta valere la prescrizione. Tale modo di procedere non implica un'inammissibile limitazione della sicurezza del diritto. In effetti, i proprietari sanno che i Comuni, dall'entrata in vigore della LALIA, sono obbligati per legge a prelevare contributi al fine di finanziare (fino ad una determinata quota) i loro impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto. Essi non possono quindi pretendere ignorare che un giorno o l'altro saranno chiamati a versare i citati contributi per indennizzare i costi sostenuti dall'ente pubblico (STF 2P.71/2004 del 10 gennaio 2005 consid. 4.2, 2P.84/2005 del 17 ottobre 2005 consid. 2.4).
Tornando al caso in esame, al momento della pubblicazione del prospetto dei contributi - avvenuta nel 2019 - i ricorrenti erano (invero già da quindici anni) proprietari in comune del mappale __________ di __________ e pertanto sono stati correttamente assoggettati al secondo prelievo di contributi provvisori. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che in specie essi abbiano acquistato il fondo ad un pubblico incanto e che la società precedentemente proprietaria dell'immobile sia poi fallita. Le critiche riferite alla pretesa estinzione di parte del credito comunale a seguito del fallimento della precedente proprietaria sono infatti inconferenti atteso come, indipendentemente dalle modalità - non dirimenti - con cui il fondo è stato acquistato, in virtù della LALIA non sia sorta alcuna pretesa creditoria del Comune nei confronti della società fallita nel 2005, ancor meno se si considera che la spesa determinante sulla quale i contributi provvisori sono stati calcolati concerne interventi adottati a livello pianificatorio solo a partire dal 2015. La pretesa violazione del diritto superiore, e meglio della LEF che regola l'esecuzione forzata di pretese creditorie, contesto del tutto avulso rispetto ai tributi pubblici, si appalesa di conseguenza manifestamente infondata.
A titolo abbondanziale, si rileva infine che il metodo di imposizione proposto con il ricorso non comporterebbe verosimilmente un vantaggio contributivo per gli insorgenti, tanto meno di entità rilevante: in specie infatti si tratta di un secondo prelievo di contributi provvisori per cui, anche volendo per assurdo seguire il ragionamento dei ricorrenti, andrebbe allora considerato, da una parte, l'importo di oltre fr. 17'000.- già corrisposto dai precedenti proprietari del fondo nel 1993 e, dall'altra, che RI 1 e RI 2  sono proprietari del mappale in questione da ormai oltre 15 anni.


5.    5.1. Gli insorgenti criticano altresì l'importo di fr. 600.- posto a loro carico a titolo di tassa di giustizia e spese, che reputano particolarmente esoso rispetto al valore litigioso.

5.2. Relativamente alla tassa di giustizia, a tenore dell'art. 47 cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. L'importo di questa oscilla tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr. 30'000.- (procedimenti a carattere pecuniario). La tassa di giustizia va posta di regola a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Messaggio concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 6645, in: RVGC anno parlamentare 2013/2014 pag. 1947 segg., pag. 1971; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28). Il principio della copertura dei costi postula l'esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare complessivo dei costi anticipati dall'ente pubblico, incluse le spese generali; il principio dell'equivalenza dispone, invece, che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995 consid. 2.1.; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, V ed., Basilea 2021, n. 88 seg.; cfr. sul tema: DTF 126 I 180 consid. 3a). La norma - potestativa - lascia comunque all'autorità di ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
In concreto, il Tribunale di espropriazione, oltre all'accurata verifica dell'incarto e all'acquisizione di documentazione necessaria per il giudizio, ha tenuto un'udienza di conciliazione e di notifica prove il 25 marzo 2021 a cui ha poi fatto seguito l'allestimento e la notifica della sentenza qui impugnata. A ciò vanno aggiunti i lavori della cancelleria del Tribunale e le spese generali occasionate dalla pratica per cui l'importo complessivo di fr. 600.- a titolo di oneri processuali si avvera anche generoso nei confronti degli insorgenti, non coprendo nemmeno lontanamente i reali costi occasionati dall'evasione del gravame, né tantomeno risulta sproporzionato rispetto al valore della prestazione fornita e rimane perfettamente all'interno della forchetta fissata dall'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Per quanto attiene alla terminologia usata dall'autorità precedente, si osserva che, conformemente a quanto avviene a livello federale (cfr. art. 65 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110], art. 63 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], art. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS 173.320.2]), la tassa di giustizia è una posta delle spese processuali. Ora, seppur vero che la formulazione dell'art. 47 LPAmm, che tratta la tassa di giustizia al cpv. 1 e si riferisce genericamente alle spese nel testo rimanente, non è particolarmente esplicita al riguardo, va tuttavia considerato che tali emolumenti, in ambito giudiziario, non rappresentano che una partecipazione al costo di funzionamento globale della giustizia. Proprio per questa ragione spetta al legislatore stabilire l'ammontare di tale tributo in una legge formale o imporre dei limiti alla sua determinazione (cfr. DTF 143 I 227 consid. 4.3.1 e 4.3.2). Atteso che non vi sono dubbi, né i ricorrenti ne sollevano in modo sufficientemente motivato, che la LPAmm costituisca una valida base legale per l'imposizione delle spese processuali, dal momento che l'importo globale posto a carico dei soccombenti rientra nei limiti fissati dal disposto di legge ed è stato stabilito in considerazione dei criteri previsti, nonché rispetta - come visto - i principi costituzionali applicabili in materia, lo stesso merita tutela, senza che sia necessario (né d'altronde obbligatorio) dettagliare le singole poste di spesa.


6.    6.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso, palesemente infondato che rasenta temerarietà, deve dunque essere senz'altro respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

6.2. La tassa di giustizia, commisurata anche al dispendio di lavoro occasionato al Tribunale, segue la soccombenza dei ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'autorità comunale che non ne ha fatto richiesta e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dai ricorrenti nella misura di fr. 1'000.-, è posta a loro carico, con vincolo di solidarietà.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera