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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2021 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 1° settembre 2021 (n. 384) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 700.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 12 febbraio 2021
G__________ B__________ e L__________ B__________ hanno segnalato alla
Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) la condotta, a loro dire
inaccettabile, dell'avv. RI 1. Anzitutto hanno rimproverato al legale (e a una
collega di studio) di aver, nell’ambito di una vertenza amministrativa,
tacciato il loro comportamento verso il suo cliente (loro vicino) come provocatorio,
ostile, vendicativo e ritorsivo.
Hanno poi biasimato i toni utilizzati dall’avv. RI 1 in una causa civile
avviata per lo stesso cliente, volta a costituire un diritto reale sul loro terreno,
e meglio su una striscia occupata da un muro con una cinta (sporgente dal fondo
del vicino). In particolare, motivando una richiesta di misure provvisionali
volta a inibire la demolizione di tali manufatti - per cui i segnalanti avevano
chiesto e ottenuto una licenza edilizia (non ancora cresciuta in giudicato) - il
legale si era così espresso (petizione con istanza di provvedimenti cautelari
del 18 gennaio 2021 pag. 5 seg.; ndr: sottolineatura del Tribunale):
“[..] Risulterà infatti chiaramente, che
l’intenzione dei convenuti di voler eliminare la recinzione attualmente
presente sul muro di cinta e di sostegno e di voler demolire parzialmente
quest’ultimo, basata su nessuna esplicita motivazione, se non quella intimidatoria
a fini estorsivi, costituisce una manifesta indebita ingerenza nel diritto
alla garanzia della proprietà del qui attore, rispettivamente al suo diritto di
servitù di sporgenza [..]”.
Infine, i denuncianti hanno rimproverato al legale di essere incorso in un
conflitto di interessi.
b. Preso atto di tale segnalazione, per quanto qui interessa, la Commissione ha
aperto nei confronti dell’avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile
violazione del dovere di cura e diligenza (dignità professionale) e del divieto
di conflitto d’interessi (art. 12 lett. a e c della legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61).
Chiamato a pronunciarsi in merito (anche all'ulteriore documentazione versata
agli atti), il legale ha contestato ogni addebito mosso contro di lui, negando
in particolare che i termini utilizzati nei suoi scritti potessero essere
considerati lesivi dell'onore dei denuncianti.
B. Con decisione del 1°
settembre 2021, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una
multa disciplinare di fr. 700.- per i fatti oggetto della segnalazione, che ha
ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione delle regole
professionali. Negata la sussistenza di una situazione di conflitto
d'interessi, la precedente istanza ha in particolare ritenuto che gli aggettivi
impiegati nella procedura amministrativa, seppur forti, fossero ancora leciti,
anche alla luce dei profondi contrasti esistenti tra le parti. Ha invece
ritenuto che l'espressione contenuta nella petizione civile - biasimata anche
dal Pretore - fosse inutilmente lesiva dell'onore della controparte e che il
denunciato avesse quindi disatteso l'obbligo sancito dall'art. 12 lett. a LLCA
di esercitare la professione di avvocato con cura e diligenza. La sanzione è
stata commisurata tenendo conto della gravità media dell'infrazione, della
mancanza di segni di autocritica e del precedente disciplinare dell'interessato.
C. Avverso la predetta
decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando,
subordinatamente, il rinvio degli atti alla Commissione per nuova decisione.
In sostanza, con riferimento alla natura sussidiaria dell'art. 12 lett. a LLCA,
l'insorgente ribadisce che l'espressione impiegata davanti al giudice civile
non costituisca un mancamento significativo ai doveri della professione. La
stessa dovrebbe infatti essere letta nel particolare contesto in cui si
inseriva, caratterizzato da numerose, annose e litigiose controversie tra il suo
cliente e i denuncianti. Nega di aver voluto offendere o tanto meno addebitare
a questi ultimi un agire costitutivo di un reato penale. Con il termine estorsivo,
precisa, avrebbe unicamente inteso descrivere un comportamento che tende
a estorcere, ovvero che tende a ottenere da una controparte più di quanto
oggettivamente dovuto: i segnalanti, dopo che il suo cliente aveva rifiutato la
loro proposta di acquistare a un prezzo esorbitante la striscia di terreno su
cui insiste il muro con la cinta, avrebbero infatti avviato la procedura
edilizia per ottenerne la demolizione.
La sanzione si rivelerebbe in ogni caso del tutto sproporzionata, segnatamente
perché nella sua commisurazione non potrebbe essere considerato il suo
precedente (peraltro relativo a una violazione di altra natura) in quanto la
multa inflittagli in quel caso non sarebbe ancora passata in giudicato.
D. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
E. In replica il ricorrente si è a sua volta riconfermato nel proprio gravame. La Commissione non ha presentato una duplica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'art. 12 lett. a LLCA
impone all'avvocato di esercitare la professione
con cura e diligenza. La regola vale per tutti gli ambiti della sua attività
professionale e concerne, oltre al rapporto con il proprio cliente, anche i
contatti con le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione
pubblica (STF 2C_354/2021 del 24 agosto 2021 consid. 4.1, 2C_119/2016 del 26
settembre 2016 consid. 7.1 con rimandi; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna
2017, n. 212; François Bohnet/Vincent
Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1161). L'art. 12 lett. a LLCA presuppone l'esistenza d'un
mancamento significativo ai doveri della professione (DTF 144 II 473 consid.
4.1 e rif.; 2C_354/2021 citata
consid. 4.1, 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.4).
Il principale dovere professionale che incombe all'avvocato è quello di
tutelare al meglio gli interessi del proprio cliente. A tal fine egli agisce in
maniera unilaterale e parziale, senza essere segnatamente tenuto a procedere
sempre nel modo meno incisivo per la controparte. Può intervenire in
rappresentanza dei propri clienti anche in modo energico e, per quanto
necessario, adottare toni duri, senza dover misurare ogni singola parola. Entro
certi limiti egli ha diritto anche all'esagerazione o addirittura alla
provocazione, fintanto che le sue esternazioni abbiano un'incidenza sul caso e
non si rivelino inutilmente offensive. Una simile "libertà di
retorica" è concessa all'avvocato in considerazione del suo obbligo di
tutela unilaterale degli interessi del proprio mandante. Egli è tenuto alla
parzialità, non all'obiettività (cfr. STF 2C_354/2021
citata consid. 4.1, 2C_307/2019 citata consid. 7.1.2 e rinvii,
2C_103/2016 del 30 agosto 2016 consid. 3.2.1 e rimandi; RtiD I-2018 n. 67
consid. 2.2.1; STA 52.2018.586 del 4 giugno 2020 consid. 2.1, 52.2019.223 del
28 maggio 2020 consid. 2.1).
2.2. L'adempimento dei doveri professionali non giustifica tuttavia l'impiego
di qualsiasi mezzo. L'avvocato deve infatti astenersi da qualsiasi
comportamento che possa compromettere la dignità della professione. Egli deve
contribuire a garantire che le controversie vengano condotte in modo corretto e
professionale. Da questo profilo, il particolare ruolo che ricopre l'avvocato
gli impone di dare prova di un certo riserbo e di evitare di favorire un
inasprimento della lite. Egli deve pertanto astenersi dal portare attacchi
eccessivi alla controparte. Un comportamento inutilmente offensivo
dell'avvocato disattende generalmente il suo dovere di esercitare la
professione con cura e diligenza; il fatto di esasperare inutilmente la
controparte, irrigidendo così ulteriormente i fronti, non può rispondere
all'interesse del cliente. L'avvocato deve attenersi alla questione litigiosa
ed evitare di esprimersi in violazione della buona fede. Deve segnatamente
astenersi da esternazioni che, pur non apportando alcun beneficio al suo cliente, danneggiano inutilmente od offendono
senza alcuna valida ragione la controparte o un terzo (cfr. DTF 130 II 270
consid. 3.2.2; STF 2C_354/2021 citata
consid. 4.1, 2C_307/2019 citata
consid. 7.1.3 e rimandi, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.2; RtiD I-2018 n. 67
consid. 2.2.2; STA 52.2018.586 consid. 2.2, 52.2019.223 consid. 2.2).
2.3. Per giurisprudenza, l'uso di eventuali espressioni lesive
dell'onore non è a priori escluso; esse possono essere giustificate dal dovere
dell'avvocato di argomentare in favore del suo cliente, a condizione che non
siano prive di pertinenza con la causa, che si limitino a quanto necessario per
raggiungere lo scopo prefisso, che non siano espresse in malafede e che
semplici supposizioni siano presentate come tali (DTF 131 IV 154
consid. 1.3; STF 2C_620/2016 del 30 novembre 2016 consid. 2.2 con rimandi,
2C_103/2016 citata consid. 3.2.3).
Tenuto conto della libertà di opinione di cui gode l'avvocato, le autorità
disciplinari devono dar prova di un certo riserbo nel valutare se le
affermazioni fatte nel contesto di una procedura giudiziaria fossero davvero
indispensabili o se fossero invece eccessive e inutilmente offensive (cfr. STF
2C_307/2019 citata consid. 7.1.4, 2C_620/2016 citata consid. 2.2 e rif., 2C_103/2016
citata consid. 3.2.3; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.3; STA 52.2018.586 consid.
2.3, 52.2019.223 consid. 2.3).
2.4. I principi testé esposti sono essenzialmente
ricordati anche dall'art. 16 LAvv - giusta il quale l'avvocato esercita la
professione nel rispetto delle leggi,
con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto
nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto
nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento -
come pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una
concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte
d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo
Stato; cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.4 e rif., 130 II 270 consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e
rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 296). In particolare, giusta l'art. 1 CSD,
l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in
conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che
potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). Egli si rivolge alle autorità
con il rispetto loro dovuto e si attende da loro la medesima considerazione
(art. 8 cpv. 1) e, nell'esercizio della professione, non muove attacchi
personali ai suoi colleghi (art. 24 cpv. 1).
3. 3.1. In concreto, la
Commissione ha ritenuto che l’espressione impiegata dal ricorrente nell’azione
civile di cui si è detto in narrativa - riferita all’intenzione dei denuncianti
di demolire il muro con la cinta sporgente sul loro fondo, a suo dire non fondata
su altre ragioni se non quella intimidatoria a fini estorsivi - avesse inutilmente
leso il loro onore. Anche se con tale enunciato il ricorrente mirava solo ad
attirare l’attenzione del giudice civile su una facoltà dei denuncianti
strumentalizzata per conseguire un fine diverso, la Commissione ha ritenuto che
i toni impiegati dal legale con riferimento all’estorsione - biasimati anche
dal Pretore - apparissero inammissibili, considerato il suo obbligo di evitare
di irrigidire ulteriormente i fronti ed esacerbare la lite.
3.2. Ora, pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova l'autorità
disciplinare, bisogna ammettere che le esternazioni in questione travalicano il
limite consentito a una legittima difesa degli interessi del cliente. È ben possibile,
come afferma il legale, che la domanda di costruzione per la demolizione
della controversa porzione sporgente del muro di cinta del mio assistito sia
stata presentata successivamente al rifiuto di quest’ultimo di pagare la somma
di fr. 15'000 e che egli volesse solo renderne partecipe il magistrato
civile. Ritenere tale agire estorsivo e finanche a fini intimidatori appare
tuttavia eccessivo. Considerato che la licenza edilizia accerta solo che nessun
impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti
(art. 1 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9
dicembre 1992; RLE; RL 705.110), senza pregiudicare minimamente gli eventuali
diritti civili di una parte (cfr. fra tante: 52.2019.349 del 1° ottobre 2020
consid. 4.2, confermata da STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021), non è oltretutto
dato di vedere per quale motivo l’insorgente dovesse ricorrere a un’espressione
così forte e screditante nei confronti della controparte. La licenza edilizia -
che i denuncianti hanno raccolto e che il suo cliente ha poi oltretutto
impugnato - non era di per sé suscettibile di apportare alcunché sul piano
privato. Tant’è che per tentare di inibire l’effettiva demolizione del muro con
la cinta il legale ha adito il giudice civile - invero senza successo (cfr.
sentenza del Pretore del Distretto di Lugano del 26 febbraio 2021). Anche
nell’accezione più blanda proposta dall’insorgente, l’affermazione riferita
alla proposta bonale e al successivo avvio del procedimento edilizio (cfr.
ricorso pag. 10) appariva insomma non solo inutilmente offensiva, ma anche vana
ai fini della soluzione della lite e della tutela degli interessi del suo
cliente. L’avvocato che si fa inutilmente prendere la mano, ricorrendo a mezzi
o termini esageratamente rudi e lesivi dell’onore, di regola non esercita
infatti la sua professione con cura e diligenza, ritenuto che il suo intervento
deve limitarsi a quanto necessario allo scopo e che non può peraltro risiedere
nell’interesse del mandante indispettire a oltranza la controparte, senza
necessità, inasprendo ulteriormente la procedura (cfr. STF 2C_103/2016 citata
consid. 3.2.2). Prova ne è che le mortificanti esternazioni dell’insorgente
sono state stigmatizzate anche dal magistrato civile (sentenza citata pag. 4),
il quale ha attirato l’attenzione del patrocinatore (..) sull’obbligo di
tenere un comportamento che non offenda le convenienze (art. 128 cpv. 1 e 132
cpv. 2 CPC), precisando che le gratuite insinuazioni all’indirizzo di
controparte contenute nell’istanza (..) non rispettano quest’esigenza e vanno
conseguentemente biasimate.
Per quanto i rapporti tra le parti potessero apparire esacerbati da svariate
controversie, con la precedente istanza occorre in definitiva concludere che,
con i toni utilizzati (per di più in una comparsa scritta, dove l’avvocato può
e deve invece ponderare meglio i termini, STF 2C_307/2019 citata consid.
7.1.3), l’insorgente abbia effettivamente oltrepassato quanto ancora consentito
da una legittima seppur energica difesa degli interessi del proprio cliente,
contravvenendo così all'obbligo - prescritto dall'art. 12 lett. a LLCA - di
esercitare la professione con cura e diligenza. E ciò anche avuto riguardo al
carattere sussidiario del disposto.
4. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento
nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di
un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della
professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in
maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole
professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.
Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere
nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e
proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e
48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità
terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del
comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA
52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178,
2183-2187; Tomas Poledna in:
Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art.
17, n. 23 segg.).
4.2. In
concreto, l'avv. RI 1 ha commesso una violazione di media entità di una regola
professionale fondamentale. Egli ha addebitato alla controparte in un'azione
civile un comportamento disonorevole senza che ciò fosse pertinente alla causa,
utilizzando un'espressione inutilmente infamante. Ha così mancato al suo dovere
di astenersi da esternazioni che, pur non apportando alcun
beneficio al proprio cliente, offendono senza
alcuna valida ragione la controparte. La
Commissione ha spiegato che, a fronte della situazione di forte tensione tra le
parti, avrebbe liquidato il caso con un semplice ammonimento. Ha tuttavia
ritenuto di non potersi limitare a pronunciare la predetta sanzione poiché
l'interessato era già stato sanzionato disciplinarmente il 22 ottobre 2020 con
una multa di fr. 400.- per avere violato il divieto di incorrere in un
conflitto d'interessi. Stante la recidiva, ha pertanto inflitto al segnalato
una multa di fr. 700.-. Il ricorrente contesta la presa in considerazione della
precedente sanzione che, al momento della decisione della Commissione, non era ancora
passata in giudicato. Ci si può
invero chiedere se la precedente istanza non dovesse attendere l'esito del ricorso interposto dall'interessato per poter fare
riferimento a questo precedente. Sia come sia, il quesito può rimanere indeciso
in quanto la questione appare superata dagli eventi. Bisogna in effetti
considerare che questo Tribunale si è nel frattempo espresso in merito,
respingendo il citato gravame e confermando la multa inflitta dalla Commissione
(cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022). Sentenza, questa, che non è
stata ulteriormente impugnata ed è quindi regolarmente passata in giudicato. Anche
la precedente multa (riferita a fatti risalenti a circa due anni prima di
quelli qui in discussione) può dunque essere presa in considerazione a tutti
gli effetti in questa sede, ritenuto che di principio il Tribunale cantonale
amministrativo giudica i ricorsi che gli sono sottoposti in base alla situazione
di fatto esistente al momento in cui emette la propria decisione, di modo che
esso può tenere conto anche d'ufficio di fatti noti al ricorrente aventi
rilevanza giuridica e verificatisi in costanza di litispendenza,
successivamente alla decisione dell'istanza inferiore (cfr.
STA 52.2013.149 del 12 maggio 2014 consid. 3).
Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica
pertanto di confermare la multa di fr. 700.- inflitta dalla Commissione, per la
violazione di cui si è detto. La sanzione
così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto
prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle
circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità.
Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare del ricorrente (che di
per sé esclude la pronuncia di un semplice ammonimento; cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n.
2155) e appare sufficiente a
richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono
stati in concreto disattesi.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 2 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera