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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2021 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione del 22 settembre 2021 (n. 4570) del Consiglio di Stato, che respinge il gravame inoltrato dai ricorrenti contro la risoluzione dell’8 maggio 2020 con la quale il Municipio di Bellinzona ha concesso a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per cambiare la destinazione di un locale di un edificio, da studio di tatuaggi a paninoteca take-away (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietaria di un edificio (part. __________) situato a Bellinzona, lungo la strada cantonale (__________), all’interno del comparto soggetto a piano particolareggiato del centro storico. Al pian terreno dello stabile vi è un locale adibito a negozio di tatuaggi.
ESTRATTO MAPPA N
B. a. Il 12 luglio 2019, CO 1 e CO 2 hanno presentato al Municipio una domanda di costruzione per cambiare la destinazione del locale in paninoteca take-away. La relazione tecnica specificava che non erano previsti lavori edili interni, ma unicamente la posa di arredo (banconi di legno e attrezzatura).
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l’opposizione di RI 2 RI 1, proprietaria rispettivamente usufrutturario del fondo confinante (part. __________), che hanno lamentato l’incompletezza dell’incarto, sollevando pure obiezioni dal profilo degli inconvenienti derivanti dal take-away (rumore, sporcizia, ecc.).
c. Gli istanti in
licenza hanno successivamente puntualizzato che il locale è un TAKE-AWAY,
per cui non saranno posati dei tavoli. Relativamente agli impianti, hanno
ribadito che non sarà installato alcun impianto di riscaldamento, né di
climatizzazione (in quanto già presenti). Invitati dall’autorità dipartimentale
a fornire indicazioni sugli apparecchi di cottura e di evacuazione dei vapori,
hanno specificato che nel locale non si cucinerà, ma saranno preparati panini
e piadine già precotti i quali verranno solo farciti dopo essere stati
preventivamente scaldati, prospettando nondimeno l’installazione di una
cappa aspirante. Impianto di cui hanno poi fornito alcuni dati tecnici e
uno schizzo a mano della relativa ubicazione (cappa e camino di evacuazione).
d. Il 23 marzo 2020, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno rilasciato l’avviso favorevole (n. 110739), subordinato a una serie di condizioni riferite agli aspetti ambientali (riguardanti tra l’altro il predetto impianto e il relativo camino). Fatto proprio tale avviso, l’8 maggio 2020 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per il cambio di destinazione richiesto.
C. Con giudizio del 22
settembre 2021 (n. 4570), il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa
inoltrata da RI 1 e RI 2.
In estrema sintesi, il Governo ha anzitutto ritenuto che la documentazione
allegata al progetto, completata dagli istanti in licenza a richiesta
dell’autorità, fosse sufficiente (e ciò anche relativamente allo smaltimento
dei rifiuti). Dopo aver considerato irrilevanti i disagi derivanti da un altro
locale (Kebab) situato nelle vicinanze, ha poi riepilogato e avallato le
condizioni poste dall’autorità dipartimentale ai fini del rilascio del permesso
(riguardanti gli orari di apertura, nonché gli aspetti atmosferici e fonici
relativi al citato impianto e relativo camino). Ha quindi essenzialmente
concluso che, con tali condizioni, il postulato cambiamento di destinazione
fosse conforme al diritto concretamente applicabile.
D. Avverso il predetto
giudizio, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia. Gli
insorgenti sostengono che il take-away sarebbe un esercizio pubblico soggetto
alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear;
RL 942.100). Contestano in particolare la sporcizia e il carico fonico che
deriverà dal nuovo locale, che andrebbe valutato insieme a quello di altri
esercizi pubblici situati nel raggio di 300 m. Ritengono inoltre il progetto
tuttora incompleto per quanto attiene agli impianti previsti al suo interno,
censurando in particolare la scarsa documentazione in riferimento alla cappa e
alla relativa canna fumaria; relativamente agli impianti di riscaldamento e
climatizzazione esistenti, biasimano che non sia stato verificato se gli stessi
siano stati autorizzati. Lamentano inoltre l’assenza di verifiche dal profilo
della polizia del fuoco e delle prescrizioni energetiche. Ritengono pure che il
progetto avrebbe dovuto essere elaborato da un professionista.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono il Municipio e l’Ufficio delle domande di costruzione (UDC), con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto. Gli istanti in licenza sono invece rimasti silenti.
F. In replica e in duplica, le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica è la legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini e già opponenti (art. 21 cpv. 1 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; cfr. relativamente alla legittimazione attiva di un beneficiario di un diritto di abitazione vita natural durante: STA 52.1996.73 del 17 ottobre 1996, consid. 2). L’impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Diversamente
da quanto chiedono i ricorrenti, non occorre richiamare gli incarti relativi
alle pregresse licenze edilizie rilasciate sul fondo, in particolare per gli
impianti di riscaldamento e climatizzazione esistenti. Come si vedrà, tale
aspetto esula dalla presente procedura. Per il resto a eventuali carenze potrà
semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all’istanza inferiore per
ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2. Elaborazione del
progetto
2.1. In base all’art. 4 LE i progetti e i documenti annessi devono essere
elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura
dell'opera, entrambi iscritti all'albo OTIA (cpv. 2) rispettivamente che giustificano
una qualifica professionale equivalente, riservati i diritti acquisiti secondo
il diritto anteriore (cpv. 4). Scopo di questa prescrizione è quello di
proteggere il pubblico da persone incapaci, garantendo che i progetti vengano
elaborati da professionisti sufficientemente qualificati (cfr. RDAT II-2004 n.
19 con rinvii; Adelio Scolari,
Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 750 ad art. 4 LE).
L'art. 4 cpv. 3 LE delega al regolamento il compito di stabilire l'elenco dei
lavori per cui è in ogni caso necessaria l'elaborazione dei progetti da parte
di un architetto o di un ingegnere. In tal senso, l'art. 7 del regolamento di
applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) prevede
che devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a
seconda della natura dell'opera, o da una persona autorizzata in base al
diritto anteriore, i progetti per la costruzione e ricostruzione di edifici per
l'abitazione, il lavoro, il commercio e l'immagazzinamento di merci e materiali;
e, in quanto non siano di secondaria importanza, i progetti per canalizzazioni
e impianti annessi, strade, ponti, ripari contro le alluvioni, scoscendimenti,
frane e simili. L’elenco non è esaustivo. La norma indica solo per quali lavori
il requisito deve essere imprescindibilmente soddisfatto. Negli altri casi
spetta quindi alle autorità chiamate ad applicare la LE il compito di
individuare la necessità di soddisfare tale requisito in funzione
dell'importanza dei lavori oggetto della domanda di costruzione (cfr. RDAT II-1996 n. 32 consid. 2.2). In linea di
massima, possono essere considerati lavori di secondaria importanza quelli che
per la loro progettazione non richiedono particolari conoscenze scientifiche o
tecniche, quali - in generale - quelli soggetti a notifica (cfr. STA
52.1998.373 del 30 marzo 1999; Scolari,
op. cit., n. 755 ad art. 4 LE). Gli art. 4 cpv. 2 e 3 LE e 7 RLE non escludono
comunque che anche per singoli lavori assoggettati a questa procedura
semplificata possa essere esatto tale requisito (cfr. RDAT II-1996 n. 32
consid. 2.2; STA 52.2013.311 del 19 settembre 2014 consid. 2.3, 52.1998.373
citata).
2.2. In concreto, il prospettato cambiamento di destinazione non può essere
considerato un’opera di secondaria importanza, che non esige l’elaborazione dei
piani da parte di un progettista qualificato. Lo esclude in particolare la posa
dell’impianto per l’estrazione dei vapori di cottura, da
espellere mediante un camino sopra il tetto, che avrà anche ripercussioni sulla
struttura dello stabile e richiede le conoscenze di un tecnico specializzato.
Non fanno che confermare tale conclusione i piani e gli schizzi - oltremodo
approssimativi e imprecisi - che gli istanti in licenza hanno allestito e allegato
alla domanda (cfr. infra consid. 4 e 5). Considerato che, come si vedrà,
l’incarto deve essere retrocesso all’autorità di prime cure per ulteriori
accertamenti, va da sé che anche i diversi piani di progetto e documenti
dovranno essere rielaborati da un progettista qualificato.
3. Lear
3.1. Secondo l’art. 2 lett. a Lear, la legge si applica alla vendita di cibi e
bevande da consumare sul posto. Con tale specifica, allineandosi alla
giurisprudenza di questo Tribunale, il legislatore ha inteso escludere dal
campo di applicazione della Lear tutti quei punti di vendita (rivendite di
kebab, take-away, ecc.) in cui le pietanze sono servite in confezioni da
asporto, senza possibilità di consumo in loco per carenza di un’infrastruttura
minima (cfr. Messaggio del 1° aprile 2009 [n. 6193] relativo alla Revisione
totale della Legge sugli esercizi pubblici [Les Pubb] del 21 dicembre 1994, p.
17). Per giurisprudenza, per consumazione sul posto si intende infatti
il soddisfacimento immediato di esigenze di ristorazione. L’immediatezza del
consumo è data in particolare quando l’attrezzatura dello stabilimento o le
modalità di smercio sono tali da escludere che i prodotti venduti vengano
asportati e consumati altrove. La presenza di tavolini e sedie, come pure la
vendita di cibi o di bevande serviti su piatti, rispettivamente in tazze e
bicchieri contraddistinguono gli esercizi pubblici dalle altre attività
commerciali, in particolare dai negozi di generi alimentari, che pure si
occupano della vendita al pubblico di prodotti pronti per il consumo (cfr. STA 52.2005.405
del 6 febbraio 2006 consid. 2.1; cfr. pure cfr. Messaggio n. 6139 citato, pag.
17).
3.2. In concreto, dagli atti annessi al progetto risulta che il nuovo take-away non sarà dotato né di tavolini, né di sedie, così come sottolineato dagli istanti in licenza. Nulla permette di ritenere che i cibi (panini e piadine, composti con ingredienti preconfezionati) saranno quindi serviti su piatti destinati a permetterne il consumo immediato e non secondo modalità d’asporto. Da questo profilo, l’attività in esame non si distingue quindi da un qualsiasi negozio di prodotti alimentari (come ad es. una panetteria), che vende cibi pronti per essere consumati. Non presenta, in particolare, i tratti caratteristici di un esercizio pubblico. La circostanza che i clienti possano iniziare a togliere l’imballaggio dai cibi acquistati mentre escono dal locale rispettivamente che all’interno della paninoteca vengano posate anche delle pattumiere, non giustifica una diversa conclusione. Il punto vendita sfugge quindi dal campo di applicazione della Lear. Da respingere è la relativa censura dei ricorrenti.
4. Immissioni foniche
4.1. In base alla
legislazione ambientale, le emissioni foniche di un impianto
fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità
esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e
dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (principio di
prevenzione, art. 11 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente
del 7 ottobre 1983 [LPAmb; RS 814.01] e 7 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza contro
l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 [OIF; RS 814.41]). Inoltre, la
costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da
essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione (VP) nelle
vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb, 7 cpv. 1 lett. b OIF).
L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione
preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite
d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati,
determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF), in base a calcoli o misurazioni (art. 38
OIF). L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli
impianti fissi, determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al
rumore secondo gli allegati 3 segg. (art. 40
cpv. 1 OIF). In mancanza di questi valori, le valuta in base all'articolo 15
LPAmb, tenendo pure conto degli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3
OIF).
4.2. I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri -
validi tra l'altro per gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e
climatizzazione (cfr. n. 1 cpv. 1 lett. e) - sono fissati dall'allegato 6
all'OIF. Quest'ultimo, al suo n. 2, prevede, per le zone in cui, come in concreto,
è applicabile il GdS II (cfr. Piano dei gradi di sensibilità ai rumori), un VP
di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.
4.3. Per il rumore quotidiano gli allegati dell'OIF
non fissano invece dei valori limite d'esposizione al rumore; in questi casi, l'autorità
esecutiva valuta quindi le immissioni foniche direttamente in base ai predetti
criteri stabiliti dall'art. 15, unitamente agli art. 19 e 23 LPAmb. Secondo
l'art. 15 LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore sono
stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni non
molestino considerevolmente la popolazione. Ai sensi dell'art. 23 LPAmb, i valori
di pianificazione per nuovi impianti fissi devono invece essere inferiori
ai valori limite delle immissioni; ciò significa, per giurisprudenza, che il
rumore proveniente dall'impianto può generare al massimo un disturbo di poca
importanza (höchstens geringfügige Störungen; cfr. DTF 137 II 30 consid.
3.4, 130 II 32 consid. 2.2; STF 1C_293/2017 del 9 marzo 2018 consid. 3.1.2, in:
URP 2018 pag. 323 segg.). Secondo il Tribunale federale, nella valutazione caso
per caso va essenzialmente tenuto conto della natura e intensità del rumore,
degli orari e della frequenza con cui si manifesta, nonché della sensibilità e
dell'esposizione della zona interessata. Al riguardo non bisogna fondarsi sul
modo di sentire soggettivo di singole persone, ma procedere ad una valutazione
oggettiva, tenendo conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di
persone particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; DTF 133 II 292
consid. 3.3 e rinvii).
4.4. In concreto, il progetto non prevede l’installazione di alcun nuovo
impianto di climatizzazione, né di riscaldamento, così come anche già chiarito
dagli istanti. Nella misura in cui i ricorrenti pretendono genericamente che
quelli esistenti non sarebbero al beneficio di un’autorizzazione, la censura
cade nel vuoto. La licenza edilizia accerta unicamente che nessun impedimento
si oppone all’esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Non si
esprime anche sulla legittimità di altre opere esistenti.
Nel locale take-away, come visto, gli istanti hanno per contro prospettato
l’installazione di una cappa di aspirazione per l’estrazione dei vapori di
cottura (cappa snack a motore full optional), che saranno evacuati
attraverso un camino sopra il tetto. Sennonché, come rettamente eccepiscono gli
insorgenti, nulla è dato di sapere delle caratteristiche tecniche e
dell’ubicazione di un tale impianto. Tanto meno delle sue emissioni foniche e
dei provvedimenti di prevenzione che saranno adottati per attenuare il rumore
alla fonte. Manifestamente insufficiente al riguardo risulta lo schizzo, la
scheda con dati tecnici e il poco decifrabile centrifugal fan test prodotti
dagli istanti in licenza. In queste circostanze, anziché subordinare il
permesso al rispetto dei valori limite d’esposizione e a successive limitazioni
(da ordinarsi in caso di lamentele per il rumore da parte del vicinato), l'Ufficio
per la prevenzione dei rumori (UPR) avrebbe dovuto insistere con la sua
richiesta d’informazioni (relativa alle schede tecniche dell’impianto con la
relativa potenza sonora e dei silenziatori e ai tempi di funzionamento, cfr.
richiesta atti dell’UDC del 28 gennaio 2020), ferma restando la possibilità di
rifiutare il permesso in caso di mancata collaborazione (cfr. art. 26 cpv. 1
lett. a e 3 LPAmm, 25 cpv. 1 e 46 cpv. 1 LPAmm; STA 52.2009.504 del 28 maggio
2010 consid. 2.2 e 3; cfr. pure Ursula
Brunner, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 1999, n. 3 ad
art. 46). Ritenuto che nemmeno in corso di procedura gli istanti in licenza -
rimasti silenti - hanno posto rimedio al difetto, la licenza edilizia e il
giudizio che l’ha tutelata devono essere annullati e gli atti retrocessi al
Municipio affinché, una volta completato l’incarto, raccolto un nuovo avviso e
sentite le parti, si pronunci nuovamente.
4.5. Gli insorgenti si dolgono pure del carico fonico che deriverà dal
take-away, in particolare dagli avventori che stazioneranno fuori e dentro al
locale per mangiare i panini. Il locale, come detto, non è tuttavia
riconducibile a un esercizio pubblico, ma a un’attività non diversa da un
piccolo negozio di alimentari, che vende cibo da asporto, pronto per essere
consumato. Nel take-away non verranno posati tavoli, né sedie. I banconi sono
quelli limitati alla preparazione delle vivande. I panini e le piadine non
potranno che essere asportati e consumati altrove. Tanto più che all’esterno
l’esiguo spazio del marciapiede e la presenza della via trafficata appare
ragionevolmente escludere qualsiasi sosta della clientela (cfr. pure immagini
reperibili su Google Street View, cfr. al riguardo: STF 1C_593/2020 del 12
maggio 2021 consid. 2.1, 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Tenuto
conto delle sue caratteristiche e modeste dimensioni, dei suoi orari di
apertura (7.30-15.00) e del luogo di situazione (lungo uno degli assi
principali che attraversa la città), a prima vista v’è quindi da ritenere che il rumore proveniente dalla nuova attività commerciale -
conforme alla zona di situazione - non potrà che essere di scarsa
importanza (per il caso diverso di un esercizio pubblico, aperto magari anche
alla sera, cfr. ad es. STA 52.2018.103 del 15 ottobre 2018). Considerato
comunque che l’UPR non si è espressamente pronunciato su tale aspetto, e che
gli atti devono già essere retrocessi all’istanza inferiore, nell’ambito del
nuovo avviso che è chiamata a rendere l’autorità dipartimentale si determinerà
nuovamente anche su questo punto. Contrariamente a quanto pretendono
genericamente i ricorrenti, certo è in ogni caso che il rumore generato
dall’attività in questione non è da valutare insieme a quello di altri
take-away o esercizi pubblici situati nel raggio di 300 m, con cui non sussiste
una stretta connessione, sia dal profilo spaziale che funzionale (cfr. in senso
analogo DTF 142 II 20 consid. 3).
5. Inquinamento atmosferico
5.1. In materia di inquinamento atmosferico, gli
impianti stazionari nuovi, al pari di quelli esistenti devono essere
equipaggiati ed esercitati in modo da rispettare le limitazioni d'emissione
fissate negli allegati 1-4 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del
16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1; art. 3 cpv. 1 e 2 e art. 7 OIAt).
Per le emissioni per le quali l’OIAt non prevede dei valori limite, la
limitazione preventiva avviene da parte dell’autorità sulla base dell’art. 4
OIAt, fino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni
di esercizio e dalle possibilità economiche (cfr. art. 4 cpv. 1 OIAt). L’art. 6
OIAt specifica che le emissioni di impianti stazionari nuovi devono essere
captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della
loro origine ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive
(cpv. 1); di regola le emissioni devono essere espulse al di sopra del tetto
mediante camini e condotte di scarico (cpv. 2). Fondandosi sulla predetta norma
e la delega di cui all'art. 36 cpv. 3 lett. c OIAt, l'Ufficio federale
dell'ambiente ha emanato le Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei
camini sui tetti del 15 dicembre 1989 (RAlt), riviste nel 2013 e aggiornate nel
2018. Le stesse non hanno forza di legge; esprimono tuttavia principi che
riflettono l'opinione di esperti del ramo sull'interpretazione del testo legale
e fungono quindi da criteri obiettivi e pertinenti per le autorità preposte
all'applicazione del diritto (cfr. STF 1C_655/2019 del 26 ottobre 2020 consid.
6.1; 52.2018.248 del 17 dicembre 2020 consid. 10.1 e rinvii). Gli sbocchi dei
camini dai quali sono emesse sostanze nocive, gas di scarico maleodoranti oppure
aria viziata devono superare (a) la parte più alta dell’edificio (ad es. il
colmo del tetto) di almeno 0.5 metri rispettivamente (b) i tetti piani di
almeno 1,5 metri (Raccomandazioni citate, cifra 5.2). Restano riservati casi
giustificati in cui è possibile prescrivere altezze superiori (cfr. cifra 7).
5.2. In concreto, nel negozio take-away verrà come detto installata una cappa di aspirazione per l’estrazione dei vapori di cottura, da
espellere mediante un camino sul tetto. Benché interpellati (cfr. richiesta
atti dell’UDC del 30 ottobre 2019), nemmeno dal profilo della protezione
dell’aria gli istanti in licenza hanno tuttavia fornito le necessarie
informazioni: in particolare, non hanno presentato i dati tecnici relativi alla
cappa di aspirazione e al tipo di filtro per l’abbattimento degli odori
impiegato, né illustrato il luogo di espulsione e l’altezza del camino sopra il
tetto. Difficile per non dire impossibile comprendere questi dati dal mero
schizzo da essi prodotto davanti al Municipio.
In queste condizioni, forza è constatare che l’Ufficio dell’aria, del clima e
delle energie rinnovabili (UACER) non poteva limitarsi a constatare che contrariamente
a quanto indicato dai piani l’aria viziata deve essere emessa verticalmente
senza essere ostacolata da cappelli o altri dispositivi e il camino di
espulsione deve avere un’altezza di almeno 1.50 sopra la superficie del tetto (cfr.
avviso cantonale). Al contrario, avrebbe dovuto richiamare gli istanti
in licenza al loro obbligo di collaborazione e sollecitare ulteriormente la
produzione delle informazioni mancanti, verificando concretamente la conformità
della cappa e del relativo camino di espulsione dell’aria viziata (incluso il
suo sbocco sul tetto, che è apparentemente a falde e non piano, cfr. immagini
citate). Anche su tale punto, il giudizio del Governo - che si è in pratica
limitato a riprodurre il claudicante contenuto dell’avviso cantonale - non può
essere confermato. Al contrario, pure da questo profilo si rende necessario un
rinvio degli atti all’autorità di prima istanza, affinché proceda
analogamente a quanto già indicato per gli aspetti fonici (consid. 4).
6. Polizia del
fuoco
6.1. Secondo l'art. 41d cpv. 1 LE, per la prevenzione e la sicurezza contro gli
incendi devono essere applicate le norme tecniche fissate dal Consiglio di
Stato. I progetti per la costruzione, ricostruzione e riattazione di
determinati edifici, in particolare quelli di uso collettivo tra cui gli empori
(negozi e locali vendita) devono essere corredati da un attestato che
certifichi la conformità del progetto con le norme tecniche applicabili,
allestito da un tecnico riconosciuto nel campo specifico della polizia del
fuoco (cfr. art. 41d cpv. 3 LE e 44d cpv. 1 RLE e relativo allegato 4 cifra 2).
Tale attestato deve far parte della documentazione presentata al momento
dell’inoltro della domanda di costruzione (art. 44d cpv. 1 RLE).
In base all'art. 41g cpv. 1 LE, gli edifici ed impianti esistenti prima
dell'entrata in vigore delle norme succitate (1.1.1997: cfr. BU 96 735) sono
soggetti al diritto precedente e devono essere adeguati alle nuove disposizioni
solo in caso di riattazione, di trasformazione o di ricostruzioni ed ampliamenti
(cpv. 2). Il municipio può eccezionalmente concedere l'esenzione, quando si
tratta di interventi di modesta entità che non incidono sulla sicurezza
dell'edificio o dell'impianto (cpv. 3).
6.2. In concreto, il progetto di trasformazione del locale al pian terreno da
negozio tattoo a take-away rientra nella categoria degli edifici
soggetti all’obbligo di presentare un attestato di conformità con le
prescrizioni antincendio ai sensi delle predette norme. E questo a prescindere
dal fatto che lo stabile sia stato edificato prima del 1997, visto che le nuove
norme sono di principio applicabili anche a trasformazioni di edifici
esistenti. Considerato che gli atti devono comunque essere retrocessi al
Municipio, quest’ultimo, una volta raccolto l’attestato mancante e sentite
l’autorità dipartimentale e le parti, si pronuncerà pertanto nuovamente anche
su questo punto.
7. Incarto energia
7.1. Il regolamento sull’utilizzazione dell’energia del 16 settembre 2008
(RUEn; RL 740.110) disciplina l’applicazione dei provvedimenti sugli edifici,
sugli impianti energetici e i relativi equipaggiamenti che devono essere
progettati e gestiti in modo da garantire un uso parsimonioso e razionale
dell’energia e delle fonti rinnovabili indigene, minimizzando l’impatto
ambientale. Le sue prescrizioni si applicano tra l’altro alle trasformazioni e
ai cambiamenti di destinazione di edifici esistenti destinati ad essere
riscaldati, ventilati, illuminati, raffreddati o umidificati, anche se i lavori
intrapresi non soggiacciono ad autorizzazione in virtù delle disposizioni in
materia edilizia (art. 1 cpv. 3 lett. b RUEn).
Le esigenze in materia di protezione termica degli edifici non si applicano
tuttavia a qualsiasi modifica. In particolare, le esigenze e le verifiche
obbligatorie concernenti la protezione termica invernale (verifica del
fabbisogno termico e rispetto delle esigenze puntuali in materia di isolamento
termico) riguardano solo i locali rispettivamente gli elementi costruttivi che
sono oggetto di un cambiamento di destinazione secondo la definizione
data dall’art. 3 cpv. 2 lett. e RUEn (cfr. art. 6 cpv. 6 e 8 RUEn; cfr. pure
art. 6 cpv. 2 lett. a RUEn). In base a tale norma, un elemento costruttivo è
segnatamente toccato da un cambiamento di destinazione quando a causa di detto
cambiamento ne consegue una variazione della temperatura rispetto alle
condizioni d’uso standard. Di principio, modifiche che non determinano
alterazioni di tale temperatura non comportano dunque particolari obblighi.
In tal senso, l’art. 8 cpv. 2 RUEn dispensa a sua volta dal rispetto delle
esigenze in materia d’isolamento termico invernale sull’involucro secondo l’art.
6, i cambiamenti di destinazione che non comportano un aumento o un
abbassamento della temperatura ambiente e che di conseguenza non aumentano la
differenza di temperatura misurata al livello dell’involucro termico
dell’edificio.
7.2. Nella fattispecie, l’autorità dipartimentale ha rilevato che il
cambiamento di destinazione in oggetto non implica un cambiamento di
temperatura interna, che può essere considerata invariata a 20° ai sensi della
norma SIA 380/1. Ha inoltre rimarcato che il progetto non prevede alcun
intervento sull’involucro termico o sull’impianto di riscaldamento esistente.
In queste circostanze, a ragione ha concluso che alla domanda di costruzione
non occorresse allegare un incarto energia (cfr. risposta dell’UDC pag. 2). Da
respingere è l’opposta generica deduzione dei ricorrenti.
8. Parimenti da
rigettare è infine la loro generica doglianza riguardante lo smaltimento dei
rifiuti. Non è in particolare dato di comprendere quale norma violerebbe la
posa di pattumiere per la raccolta differenziata all’interno del locale.
Analoga sorte segue la censura immotivata relativa al principio d’inserimento
ordinato e armonioso nel paesaggio. Tanto più che è stata sollevata con
riferimento a un’opera (impianto di climatizzazione), che il progetto neppure
contempla (cfr. supra consid. 4.4).
9. 9.1. Sulla base
di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Di
conseguenza, il giudizio governativo e la decisione municipale sono annullati.
Gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda così come indicato nei
considerandi.
9.2. Per prassi, il rinvio degli atti all’autorità inferiore, con esito aperto,
comporta che chi ricorre venga considerato vittorioso. La tassa di giustizia è
di riflesso posta a carico dei resistenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), i quali
rifonderanno inoltre ai ricorrenti adeguate ripetibili per entrambe le sedi di
giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 22 settembre 2021 (n. 4570) del Consiglio di Stato e la risoluzione dell'8 maggio 2020 del Municipio sono annullate;
1.2. gli atti sono retrocessi al Municipio per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, in solido. Gli stessi rifonderanno inoltre ai ricorrenti un identico importo a titolo di ripetibili, a valere per entrambe le sedi di giudizio. Ai ricorrenti va retrocesso l’importo versato a titolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera