Incarto n.
52.2021.445

 

Lugano

21 marzo 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

vicecancelliere:

Reto Peterhans

 

 

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2021 di

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 30 settembre 2021 (n. 4733) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 15 giugno 2020 con cui il Consiglio comunale di C__________ ha approvato i conti consuntivi 2019 del Comune;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   Il 17 febbraio 2020 il Municipio di C__________ ha licenziato il messaggio (n. 81) con cui ha domandato al Legislativo di approvare il consuntivo dell'anno 2019 (conto gestione corrente, conto degli investimenti e bilancio), la ratifica per il sorpasso di credito relativo alla progettazione del Parco a, il riporto dell'avanzo di esercizio in aumento del capitale proprio e il bilancio di apertura per l'anno 2020.

B.   a. Il 5 marzo 2020 la Commissione della gestione ha, all'unanimità, preavvisato favorevolmente il citato messaggio.

 

b. Nella seduta ordinaria del 15 giugno 2020 il Consiglio comunale ha approvato, a larga maggioranza, le singole proposte e il complesso del messaggio.

 

c. La Presidente del Legislativo ha disposto la pubblicazione della risoluzione all'albo a decorrere dal 18 giugno 2020.

 

 

C.   Il 4 luglio 2020 RI 1, cittadino e membro del Municipio, è insorto davanti al Consiglio di Stato domandando:

1 La decisione del Consiglio comunale di C__________ del 15-06-2020, di approvare i conti Consuntivi 2019 del Comune di C__________ è annullata.

    Il Municipio di C__________ deve ripresentare entro il … (lascio a voi fissare un congruo termine) i conti Consuntivi 2019 che chiariscano le incongruenze con le cifre indicate nel presente ricorso, rispettivamente le irregolarità/mancanze/inesattezze delle registrazioni contabili. Comprese eventuali inesattezze che dovessero emergere dando seguito al presente ricorso, e che al sottoscritto, non particolarmente competente, sono sfuggite.

2 I costi che non possono essere addebitati al Fondo contributi PGS, perché non di competenza di questo fondo, devono esser attintiti dalla gestione corrente, e precisamente dal conto 429.00 (994) Utile straordinario rivalutazioni investim. canalizz. che riporta un ricavo per il 2019 di 990'671.00 CHF [pag. 89 MM 81/2020 Conti Consuntivi 2019 del Comune di C__________].

3 Sulla base della modifica dei conti consuntivi 2019 devono essere aggiornati anche i conti Preventivi 2020 approvati dal Consiglio comunale in data 19.12.2019.

4 Il Municipio di C__________ si scusa pubblicamente con l'onorando Consiglio Comunale e con tutti i contribuenti per l'infelice frase di pagina 24 dei Conti Consuntivi 2019, dove diceva "all'insaputa dell'UTC" perché, secondo il mio pensiero si è cercato, in modo grottesco di coprire delle gravi negligenze, commessa da qualcuno, chi? Ciò che l'esecutivo in un documento ufficiale del Comune non deve fare.

In estrema sintesi, l'insorgente - premessa la necessità che il consuntivo debba essere comprensibile per tutti, privo di contraddizioni ed esente da errori - ha censurato la correttezza dei conti in relazione alle opere di canalizzazione (differenze dei costi e dei sussidi tra la tabella ammortamenti dei conti consuntivi 2019 e quella a disposizione presso l'Ufficio tecnico comunale (UTC), mancata deduzione dei contributi dovuti dal Comune come proprietario immobiliare, prelievo dal fondo PGS dei costi per l'estensione canalizzazione per Parco a e prelievo di contributi dal fondo PGS); egli ha inoltre sollevato ulteriori contestazioni, per le quali ha dichiarato di chiede[re] semplicemente chiarezza (autore del versamento del contributo per magazzino UTC e nuovo Ecocentro, costi accessori per il magazzino comunale, debitori multe piazza di riciclaggio, tabella ammortamenti in relazione al risanamento tetto palestra, al credito quadro risparmio energetico e agli investimenti canalizzazioni).

 

 

D.   L'8 luglio 2021 RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo per denegata giustizia, lamentando il fatto che il Consiglio di Stato non avesse ancora deciso il ricorso da lui presentato il 4 luglio 2020.

 

 

E.   Con decisione del 30 settembre 2021 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso.

Il Governo ha innanzitutto considerato che ancorché il ricorrente, municipale, abbia partecipato all'allestimento e all'approvazione della proposta municipale, ciò non gli impediva di contestarla, poiché il messaggio municipale è, appunto, una semplice proposta e non un atto impugnabile e, soprattutto, poiché l'approvazione della gestione è stretta competenza del Legislativo comunale. L'Esecutivo cantonale ha quindi accertato come con il consuntivo in parola si è provveduto a riclassificare in maniera corretta i valori degli investimenti relativi alle canalizzazioni, secondo quanto stabilito dal piano generale di smaltimento (PGS) approvato dal Consiglio comunale nel 2002. Questo prevedeva il prelievo di contributi in ragione del 60% delle opere fognarie contenute nel relativo prospetto; tuttavia ciò non è avvenuto sino al 2018 sicché l'intero onere di ammortamento ha inciso sulla gestione corrente e, di riflesso, sul fabbisogno da coprire con le imposte. Ciò premesso, l'Esecutivo cantonale ha poi così evaso le singole censure:

-  la tabella presso l'UTC, semplice documento di aggiornamento interno del documento "Progetto di massima - preventivo di spesa e piano di attuazione", non è determinante;

-  non è necessario registrare i contributi per canalizzazioni dovuti dal Comune come proprietario di fondi nel PGS, sufficiente essendo considerarli nell'abito della loro fissazione;

-  i costi relativi all'estensione della canalizzazione per il Parco a vanno ammortizzati secondo le normali regole applicabili in materia;

-  i contributi incassati con l'emissione del 2011 sono rimasti inutilizzati fino al 2018, mentre la diminuzione di fr. 43'851.60 del fondo PGS registrata a consuntivo 2010, che secondo l'autorità sarebbe una registrazione di assestamento, non può più essere messa in discussione; esso ha comunque invitato l'autorità a verificare che non si tratti di una perdita per debitori, che non deve essere messa a carico degli altri proprietari di fondi siti nel PGS;

-  l'errata indicazione dell'autore del versamento per urbanizzazione finale e recinzione piazzale del magazzino UTC e nuovo Ecocentro, così come l'errata trascrizione dei costi accessori per il nuovo magazzino comunale sono ininfluenti nella valutazione della correttezza dei conti;

-  spetta al Municipio valutare se rinunciare all'incasso delle multe, mentre per quanto attiene alla lista dei debitori, ha evidenziato la necessità di recuperare questi scoperti;

-  l'errata indicazione del valore del risanamento del tetto della palestra non influisce sul valore finale da ammortizzare;

-  è vero che il contributo relativo al credito quadro risparmio energetico dovuto dai Comuni di z e di t non è stato incassato; non avrebbe tuttavia senso contabilizzare un transitorio attivo a distanza di anni relativo al possibile recupero di parte dei costi.

 

 

F.    Ricevuta la decisione del Consiglio di Stato, con scritto del 5 ottobre 2021 il ricorrente ha comunicato al Tribunale di ritirare il gravame per denegata giustizia. Il 20 dicembre 2021 il giudice delegato ha stralciato il ricorso per desistenza del ricorrente.

 

 

G.   Nel frattempo, con ricorso del 30 ottobre 2021, assistito da una replica e da una triplica spontanea, RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione governativa, postulando che sia annullata e ritornata all'Autorità per un nuovo giudizio, che tenga conto delle sue argomentazioni.

Egli invoca innanzitutto una violazione del principio di celerità da parte del Consiglio di Stato; nel merito, ribadendo le tesi di prima istanza, sostiene che la decisione impugnata sarebbe arbitraria. Critica il Governo perché ritiene che gli abbia dato ragione su alcuni punti, senza tuttavia accogliere almeno parzialmente il suo ricorso. Rimprovera inoltre all'Esecutivo cantonale di non essersi espresso sulla questione degli ammortamenti degli investimenti relativi alle canalizzazioni. Chiede di essere sentito in pubblica udienza in contraddittorio.

 

 

H.   Il Comune di C__________, che postula l'estromissione della "triplica" non autorizzata, domanda che il ricorso sia dichiarato irricevibile o comunque respinto, con argomenti che saranno semmai discussi in seguito. Il Governo postula la reiezione del gravame, senza formulare osservazioni. La Sezione degli enti locali (SEL) non si determina.

 

 

I.     Acquisiti agli atti i verbali delle sedute del Municipio relative al licenziamento del messaggio concernente i consuntivi 2019 di cui sopra, il giudice delegato ha fissato alle parti un termine per presentare eventuali osservazioni. Possibilità cui ha fatto capo l'insorgente, il quale ribadisce le proprie posizioni, chiedendo inoltre di riconoscergli congrue ripetibili. 

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Davanti al Tribunale la legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario del giudizio impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Sapere se egli fosse legittimato a insorgere davanti al Consiglio di Stato è questione di merito, che viene affrontata in seguito. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

La richiesta di pubblica udienza secondo l'art. 6 n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) è respinta. L'insorgente, infatti, non agisce nell'ambito di una procedura tendente alla determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile nel senso di questa disposizione. Ritenuto che gli aspetti fattuali e giuridici controversi della vertenza possono essere decisi in maniera equa e ragionevole sulla base degli atti e delle comparse scritte delle parti, non è del resto dato di vedere quali questioni avrebbero dovuto essere più appropriatamente trattate nell'ambito di una eventuale pubblica udienza (cfr. STF 4A_199/ 2020 del 22 luglio 2020 consid. 2.3.2, 1C_461/2017 del 27 giugno 2018 consid. 3.4).

 

 

2.    La richiesta formulata dal Comune di dichiarare irricevibile la "triplica" spontanea presentata dall'insorgente è respinta.

 

L'art. 75 LPAmm prevede che davanti alle autorità di ricorso abbia luogo un secondo scambio di scritti; eccezionalmente l'autorità di ricorso può ordinare un ulteriore scambio di allegati. La procedura di scambio di scritti termina dunque con l'intimazione della duplica, che avviene di regola senza l'assegnazione di ulteriori termini per inoltrare osservazioni. Ciò è sufficiente per ritenere rispettato il cosiddetto diritto di replica incondizionato, stabilito dalla giurisprudenza per i procedimenti giudiziari e secondo il quale le parti dispongono di un diritto di esprimersi in merito agli atti introdotti in corso di procedura; solo a esse spetta di valutare se ritengono necessario prendere posizione o non. Le parti devono però reagire immediatamente, in difetto di che si può ritenere che abbiano rinunciato all'introduzione di ulteriori scritti (per quanto precede, cfr. DTF 138 I 154 consid. 2.3, 138 III 252 consid. 2.2, 133 I 98 consid. 2.2).

In concreto, è vero che l'insorgente, cui la duplica è stata intimata per posta semplice il 22 marzo 2022, ha atteso sino al 4 maggio successivo per spedire la "triplica". Ciò non è, comunque, qui determinante, visto che il Tribunale non si era a quel momento ancora pronunciato. Inoltre, contrariamente a quanto pretende il resistente, l'insorgente non era tenuto a dimostrare la necessità di questa ulteriore presa di posizione. Nemmeno l'aver prodotto ulteriore documentazione che sarebbe già stata a sua disposizione prima dell'inoltro della replica conduce a estromettere la "triplica" spontanea dagli atti. L'agire del ricorrente può semmai aver solo (inutilmente) prolungato e resa più onerosa la procedura.

 

 

3.    L'insorgente solleva innanzitutto una pretesa violazione del principio di celerità da parte del Consiglio di Stato, cui rimprovera di aver atteso oltre 16 mesi per evadere una problematica che interessa tutta la popolazione. Tuttavia egli nel petitum non rivendica alcun specifico diritto da questa censura, sicché essa non merita particolare disamina. Non è comunque dato di vedere un interesse pratico e attuale per l'insorgente a una decisione in merito né egli sostanzia per quale motivo il Tribunale dovrebbe eccezionalmente rinunciare a questo requisito. Tanto più che appare poi del tutto contrario al principio della buona fede processuale ritirare un rimedio per denegata giustizia per poi ripresentare analoga censura in sede di ricorso contro il merito della vertenza. Sia soggiunto per completezza che la tassa di giustizia è stata ridotta nell'ambito del precedente giudizio unicamente per tener conto che il Tribunale, in seguito al ritiro dell'impugnativa da parte dell'insorgente (ciò che equivale a desistenza e comporta la totale soccombenza del ricorrente), non ha dovuto esaminare il merito della contestazione, non già perché avrebbe considerato in qualche modo fondato il rimedio.

 

 

4.    Va ora esaminato se l'insorgente era legittimato a insorgere dinanzi al Consiglio di Stato.

Sia davanti al Governo sia dinanzi al Tribunale il ricorrente confonde a più riprese la sua veste di cittadino attivo con quella di municipale di C__________. Davanti a questa Corte egli sembra sottolineare maggiormente di voler agire uti civis, mentre davanti al Governo egli ha dichiarato di ritenersi legittimato, oltre che quale cittadino e contribuente, in quanto comproprietario di un immobile, sostenendo che il contenuto del consuntivo influirebbe sui contributi ai sensi della legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA; RL 833.100). A corollario l'insorgente evoca disposizioni legali e giurisprudenza, invero non sempre pertinenti. Inoltre, sostiene, che la SEL gli avrebbe confermato la possibilità di impugnare la decisione del Consiglio comunale.

 

 

5.    5.1. Secondo l'art. 209 lett. b LOC ogni persona o ente che dimostri un interesse legittimo può ricorrere contro le decisioni degli organi comunali. La lett. a del medesimo disposto conferisce la stessa facoltà a ogni cittadino del Comune (cosiddetta actio popularis), a prescindere dunque dalla dimostrazione di un legittimo interesse.

 

5.2. In occasione delle sedute del Municipio, le votazioni avvengono in forma aperta, fatta eccezione per le nomine di competenza del consesso, che devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede (art. 98 cpv. 4 e 5 LOC). Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i municipali non possono astenersi dal voto (art. 99 cpv. 1 LOC). Secondo l'art. 103 cpv. 1 LOC, il verbale deve essere tenuto su un registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal sindaco e dal segretario; il municipio ha la facoltà di stabilire che il riassunto della discussione sia verbalizzato a parte, trascritto su registro e approvato nella seduta successiva (cpv. 4). Il cpv. 2 della norma prescrive che il verbale deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione; ogni municipale può farvi iscrivere, seduta stante, come ha votato (cpv. 3).

 

 

6.    6.1. Intanto, il ricorrente non era legittimato a insorgere davanti al Governo in forza dell'ipotesi di cui all'art. 209 lett. b LOC. Infatti, egli non ha minimamente dimostrato che l'atto comunale che intendeva contestare concerna il suo legittimo interesse (il quale corrisponde all'interesse degno di protezione di cui all'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm), ovvero di essere toccato dal provvedimento in parola altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività e, dunque, l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione (cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RtiD I-2017 n. 17 consid. 2.3.1, II-2015 n. 6 consid. 3; RDAT 1981 n. 19; STA 52.2004.324 del 27 settembre 2004 con rinvii). Nulla muta il fatto di essere comproprietario di un fondo e, pertanto, astretto al pagamento di contributi di costruzione secondo la LALIA, la cui fissazione soggiace alla relativa procedura.

Tantomeno il semplice fatto di essere membro del Municipio permette di ritenere che egli sia portatore di un interesse legittimo a impugnare la decisione presa dal Legislativo.

 

6.2. Il ricorrente, come detto, insorge tuttavia e soprattutto a difensore del pubblico interesse e, prevalendosi (anche) della sua qualità di cittadino attivo, in forza dell'art. 209 lett. a LOC.

 

6.2.1. Ora, il fatto di essere municipale non lo priva, in linea di principio, di questa facoltà. Del resto, a ragione, nessuno lo pretende. Ciò, tuttavia, non significa che egli possa fare completamente astrazione del suo ruolo. Anzi: come si vedrà in seguito, ciò è in concreto decisivo per l'esito della vertenza.

Per contro, l'opportunità di un simile agire non necessita di essere risolta in questa sede. Certo, i membri del Municipio devono attenersi al principio della collegialità, aspetto cui il Legislatore ha inteso dare un'importanza centrale nell'ordinamento comunale, tanto da limitare la libertà di espressione e di opposizione critica in sede di Assemblea e Consiglio comunale dei membri dell'Esecutivo (art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC; cfr. anche messaggio del 27 agosto 1997 concernente la revisione parziale della LOC [n. 4671], in: RVGC anno parlamentare 1998-1999, vol. 5, pag. 3633 segg., 3678; Eros Ratti, Il Comune, vol. I, III ed. Losone 1991, pag. 229 segg.). Ma questa tematica non concerne la legittimazione attiva nella procedura di ricorso, quanto piuttosto la vigilanza sui Comuni.

 

6.2.2. Dai verbali delle sedute del Municipio richiamate dal Tribunale, risulta che il 10 febbraio 2020 il Municipio ha preso atto di una prima bozza del consuntivo. La risoluzione adottata in quel frangente precisa che

Si invitano i Municipali ad analizzare attentamente le posizioni e effettuare eventuali domande al Responsabile finanze o al Capo Dicastero così da dirimere eventuali dubbi.

Il 17 febbraio successivo il Municipio ha discusso il documento. Il relativo verbale, per quanto qui interessa, riporta che

(…)

Inoltre il Municipale p evidenza i dettagli dell'operazione sui contributi LALIA e spiega al collega RI 1, con l'ausilio dell'esempio per il suo caso, le risultanze dell'operazione in questione.

(…)

Il Municipale RI 1 evidenzia queste questioni sul Consuntivo 2019:

-       per quel che riguarda i contributi LALIA ringrazia il collega p per le spiegazioni, attende ancora conferma che il Comune paga i contributi LALIA sulle sue proprietà;

-       Situazione debitori al 31.12.2019  - non accetta che figurino ancora debitori per tasse causali che devono essere pagate in anticipo (posteggi zona blu, ecc.).

-       Situazione debitori al 31.12.2019  - possibile non poter incassare le posizioni. Il Segretario spiega che sono posizioni vecchie spesso di medesimi cittadini. Il Municipio suggerisce all'Amministrazione di preparare un prospetto con riassunto tutti i debiti di tutti i singoli cittadini ed emettere un PE globale, questo per economizzare sulle spese esecutive.

Decisione del Municipio di C__________:

Il Municipio di C__________ dopo le necessarie precisazioni di cui sopra e dopo aver attentamente discusso il documento relativo ai conti consuntivi 2019, lo approva. L'amministrazione è autorizzata a trasmettere il MM al Legislativo per analisi nell'ultima seduta di CC della legislatura.

 

6.2.3. Ora, è vero che il verbale trasmesso non contiene - come invece dovrebbe - i voti espressi. Sta di fatto che (e ciò assume rilievo determinante) non risulta che il ricorrente seppur abbia sollevato critiche al preventivo si sia poi opposto al licenziamento del messaggio. Né ha preteso - come avrebbe potuto - di far scrivere a verbale come ha votato. Ora, vìola il principio della buona fede processuale partecipare senza opporsi all'allestimento e all'adozione del messaggio contenente una proposta di decisione da sottoporre al Legislativo per adozione per poi contestare la delibera del Consiglio comunale in sede giudiziaria. La particolare situazione istituzionale del municipale, che fa sì che a maggior ragione rispetto agli altri cittadini non possa invocare con successo l'ignoranza della legge, gli impone semmai di intervenire immediatamente, opponendosi attivamente alla deliberazione per evitare che venga proposta al Legislativo una decisione che si ritiene errata. Non permette di concludere altrimenti il fatto che il tempo a disposizione tra la messa a disposizione della bozza del messaggio e la decisione (una settimana) sia stato tutto sommato breve. Tanto più che il perno delle contestazioni concerne, come si vedrà, la mancata congruenza di alcune cifre del consuntivo con quelle di una tabella allestita dall'UTC in merito ai costi del PGS. Stando a quanto dichiarato dall'insorgente (a pag. 6 della replica davanti al Tribunale) la tabella (di cui si dirà meglio in seguito) dovrebbe essere entrata in suo possesso già nel corso del mese di dicembre 2018, dunque ampiamente prima della seduta del Municipio del 17 febbraio 2020 quando à stato licenziato il messaggio. Inoltre, per quanto riguarda gli errori minori (che, come si vedrà, non possono comunque aver influito sull'esito della votazione) avrebbe potuto, anzi dovuto segnalarli al Municipio con spirito di collegialità tosto averli scoperti, in modo che di essi potesse essere data comunicazione in sede di Consiglio comunale, completando e correggendo l'informazione data al consesso. In esito a tutto quanto precede occorre concludere che l'insorgente si sia precluso con il suo agire la facoltà di adire il Consiglio di Stato per impugnare la delibera in parola.

Sia soggiunto, per completezza, che l'indicazione data dalla SEL al ricorrente circa il fatto che anche dopo l'esame e la decisione del CC (che non può essere data per scontata), restano beninteso riservate le consuete vie ricorsuali non permette certo di sovvertire quanto appena spiegato. Essa, inserita nelle pieghe di un'altra procedura, è stata fornita da un'autorità che non è competente a decidere i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali, che spetta invece al Consiglio di Stato.

 

6.2.4. Ne discende che il Governo avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso. Domanda che, ovviamente, il ricorrente non formula in questa sede, sicché l'impugnativa davanti al Tribunale non può in nessun caso essere accolta. Nemmeno è necessario annullare il giudizio impugnato e riformarlo, ciò che si tradurrebbe in uno sterile esercizio di stile. È sufficiente respingere il ricorso in questa sede.

 

6.2.5. A titolo puramente abbondanziale, il Tribunale considera che il gravame andava comunque sia respinto anche nel merito. Per i seguenti motivi.

 

 

7.    7.1. Giusta l'art. 212 LOC, le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a), quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), qualora la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d) e quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).

In definitiva, dunque, le decisioni del Consiglio comunale sono annullabili non solo quando sono contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b-e LOC). Presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del voto è un'oggettiva ed esauriente informazione sul tema della deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è garanzia di correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999 n. 2).

 

7.2. Il compito principale di informare l'Organo legislativo comunale incombe al Municipio, che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi illustranti convenientemente le proposte di deliberazione (art. 33 e 56 cpv. 1 LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid. 3.2 con rinvii). Spetta in seguito alle Commissioni il compito di sottoporre tali proposte a una verifica critica, volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33 cpv. 2 e 56 cpv. 2 LOC). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il sindaco e i municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e completare le motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al Legislativo (art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC; inoltre RDAT I-1995 n. 1 consid. 3.2. con rinvii).

 

7.3. Il controllo giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività dell'informazione dispensata dal Municipio nell'ambito dei messaggi e dalle Commissioni attraverso i relativi rapporti, è in ogni caso limitato. Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi, che l'Esecutivo sottopone al Legislativo comunale, possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto determinarsi con la necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid. 3.1 con rinvii).

 

 

8.    8.1. Secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC la gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dall'equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall'economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle entrate. La contabilità, prosegue la norma (cpv. 2), deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del Comune. Salvo deroghe accordate dal Consiglio di Stato, il periodo contabile dei comuni si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre (cpv. 3). I citati principi sono ripresi e specificati agli art. 1-6 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 22 maggio 2019 (RGFCC; RL 184.150).

 

8.2. Il Consiglio comunale esamina ogni anno i conti consuntivi del Comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione (art. 42 cpv. 2 e art. 13 cpv. 1 lett. f LOC). II consuntivo comprende il conto economico, il conto degli investimenti e il bilancio; esso è esaminato e approvato secondo le regole stabilite per il preventivo, nella forma e con gli allegati stabiliti dal regolamento (art. 173 cpv. 1 e 2 LOC).

Il consuntivo è presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è accompagnato da un messaggio municipale che deve fornire informazioni sulle principali differenze rispetto al preventivo; in particolare deve evidenziare e giustificare i sorpassi di credito delle singole voci; il messaggio deve dare indicazioni anche sul bilancio, nonché sul conto degli investimenti con particolare riguardo alle opere terminate e liquidate nell'anno in esame (art. 21 cpv. 1 e 2 RGFCC). Al messaggio va allegata la documentazione elencata all'art. 22 cpv. 1 RGFCC, atteso come il regolamento comunale può prevedere altri allegati (art. 22 cpv. 2 RGFCC); ciò non è il caso di quello di C__________.

 

8.3. Il conto economico (art. 156 LOC) contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile; essi modificano il capitale proprio (cpv. 1). Il conto economico presenta: il risultato dell'attività ordinaria, suddiviso nei risultati delle attività operative e finanziarie (cpv. 2 lett. a); il risultato dell'attività straordinaria (lett. b) e il risultato totale d'esercizio, quale somma del risultato ordinario e di quello straordinario. Esso modifica l'eccedenza o il disavanzo di bilancio (lett. c). Le spese e i ricavi sono considerati straordinari, precisa la legge (cpv. 3) quando non sono prevedibili, non sono influenzabili o controllabili e non fanno parte dell'attività operativa. Il conto degli investimenti (art. 157 LOC) considera le uscite e le entrate del relativo periodo contabile, finalizzate alla costituzione di importanti beni amministrativi con una durata di utilizzo di più anni; va tenuto conto del limite di attivazione stabilito nel regolamento (cpv. 1). Il conto degli investimenti deve indicare l'investimento lordo e netto (cpv. 2) e le entrate per investimenti sono riportate a bilancio direttamente in deduzione del rispettivo bene amministrativo (cpv. 3).

Il bilancio è formato dagli attivi, suddivisi in beni patrimoniali e amministrativi, e dai passivi (suddivisi in capitale dei terzi e capitale proprio) esistenti al momento della chiusura annuale dei conti (art. 155 cpv. 1-3 LOC).

 

 

9.    Il ricorrente, come davanti al Governo, contesta la differenza dei costi delle opere di canalizzazione e dei sussidi tra la tabella ammortamenti dei Conti consuntivi 2019 e quella a disposizione presso l'UTC. In merito il Comune, in sede di risposta di prima istanza, ha spiegato che essa è un semplice documento allestito internamente per proprie verifiche, non di pubblico dominio, che non è stato approvato né dal Municipio né dal Consiglio comunale. Si tratta di un aggiornamento del documento Progetto di massima - Preventivo di spesa e piano di attuazione, parte integrante del messaggio municipale n. 41 relativo all'adozione del piano generale di smaltimento (PGS) e del regolamento delle canalizzazioni. Su questa base, la decisione impugnata sottolinea che le censure sollevate dall'insorgente non sarebbero giustificate in questa sede, e andranno opportunamente verificate nell'ambito dell'allestimento del messaggio relativo all'aggiornamento del PGS.

Ora, alla luce di quanto spiegato dal Municipio la decisione del Governo di disattendere la censura merita tutela. Intanto, ci si può chiedere se detto documento possa essere considerato ufficiale, dal momento che non risulta che la sua elaborazione fosse - al momento, determinante, della decisione del Consiglio comunale - terminata. In secondo luogo nemmeno è chiaro in quale veste il ricorrente abbia avuto accesso allo stesso, cosa che non necessita di essere stabilita in questa sede. Decisivo è che sulla base di questo semplice aggiornamento interno non è possibile concludere all'inesattezza dei conti in parola, sicché non è data di vedere una violazione del diritto. Sarà nell'ambito della revisione e aggiornamento del PGS che si potrà procedere a una verifica di questi importi. Da notare che il ricorrente in triplica ha prodotto il messaggio municipale del 7 febbraio 2022 (n. 13) con cui il Municipio chiede il credito per procedere in tal senso. Non è dato di vedere come quest'ultima novità, contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, avrebbe potuto condurre a ritenere fondato il gravame.

 

 

10. L'insorgente sostiene che il Governo gli abbia dato ragione circa la questione del pagamento dei contributi di costruzione delle canalizzazioni da parte del Comune quale proprietario immobiliare. A torto, tuttavia. Il Consiglio di Stato, infatti, ha respinto la censura, spiegando che se da un lato è pacifico che anche il Comune, quale proprietario di fondi all'interno del perimetro di prelievo, è soggetto al pagamento dei contributi, non è per contro necessario provvedere a una registrazione degli stessi: semplicemente, l'incasso dei citati contributi risulterà, rispetto al totale previsto dal prospetto, diminutivo degli importi calcolati per i fondi di proprietà comunale. Per quanto discutibile possa apparire agli occhi del ricorrente, tale modo di procedere - peraltro corrispondente a quanto suggerito dalla circolare SEL n. 20100927-8 - non appare lesivo del diritto. Il fatto che sia possibile anche un'altra soluzione è questione legata all'opportunità di questa scelta, che il Tribunale - cui è precluso l'esame dell'adeguatezza del provvedimento (art. 69 cpv. 2 LPAmm) - non può sindacare. Va ancora rilevato che la correttezza del prelievo dei contributi di costruzione in quanto tale va - semmai - sollevata in relazione alla procedura prevista dalla LALIA.

 

 

11. Per quanto concerne il prelievo dei costi per l'estensione delle canalizzazioni del Parco a dal fondo PGS, il ricorrente sostiene che il ricorso era fondato, tant'è che in seguito, nell'ambito del consuntivo 2020, l'importo di fr. 9'425.28 sarebbe stato "restituito" al fondo PGS.

Il messaggio sul consuntivo in esame spiega che il Consiglio comunale ha a suo tempo avallato un credito di fr. 172'000.- per la sostituzione della canalizzazione del nuovo Parco a, insieme a un credito di fr. 63'000.- per la sostituzione della condotta dell'acqua potabile. Sennonché è poi emerso che detta canalizzazione era già stata sostituita all'insaputa dell'UTC, nell'ambito dei lavori in via g e via n. Errore indotto dal mancato aggiornamento del catasto delle canalizzazioni sulla base delle opere realizzate.

Nella decisione impugnata il Governo ha considerato che, a prescindere dai motivi alla base della mancata esecuzione dell'opera, determinante è che il rifacimento di una tratta di canalizzazioni già pagata con i contributi di costruzione LALIA non può più essere pagata con altri contributi di questo tipo. Esso ha poi soggiunto tuttavia che:

Per questo motivo, impregiudicata la valutazione da parte comunale circa un annullamento della decisione del legislativo comunale sul credito di fr. 172'000.00 cui al MM no. 43/2018, a giudizio di questo Consiglio i costi sostenuti nel 2018 e 2019, necessari per le verifiche e per le progettazioni (massima e definitiva) della canalizzazione, per un importo complessivo di fr. 15'709.33, sono da ammortizzare secondo le normali regole applicabili in materia.

Il Consiglio di Stato, dunque, ha in realtà respinto le tesi dell'insorgente, subordinando la restituzione del prelievo dal fondo PGS all'annullamento del relativo credito. Ciò che è corretto. Infatti, sia l'intervento sia la modalità di finanziamento dell'opera sono stati definiti in quell'ambito. Il fatto che in seguito il Comune abbia effettivamente retrocesso detto importo al fondo PGS (come spiga l'insorgente) nell'ambito del successivo consuntivo è ininfluente a questo stadio. Semmai rende priva d'oggetto la domanda. Sicché anche su questo punto il ricorso sarebbe respinto.

 

 

12. Per quanto concerne i prelievi dal fondo PGS, l'insorgente, davanti al Consiglio di Stato, ha innanzitutto contestato la contraddittorietà del messaggio, sostenendo che non si comprenderebbe per finire se i prelievi da questo fondo non sono mai stati eseguiti tra il 2002 e il 2018, come deduce da pag. 14, o solo per il periodo 2011-2018, che deduce invece da pag. 15. Ha quindi rilevato che nei consuntivi 2010 (pag. 77) risulterebbe un prelievo di fr. 43'851.60, senza corrispettiva diminuzione dei costi d'opera. Ciò che dimostrerebbe l'inesattezza di quanto indicato a pag. 14 del messaggio.

Il Consiglio di Stato, rinviando a pag. 15 del messaggio, ha innanzitutto ritenuto che i contributi incassati con l'emissione del 2011 (avvenuta a seguito della revisione generale delle stime) e accreditati al fondo PGS sono rimasti inutilizzati fino al 2018. Per quanto attiene al prelievo il Governo ha svolto le seguenti considerazioni:

Per quanto attiene invece alla presunta diminuzione (prelievo) dal citato fondo di fr. 43'851.60, che scaturirebbe dalla scheda contabile di pagina 77 dei consuntivi 2019, diminuzione che, secondo l'autorità comunale è una "registrazione di assestamento" del fondo PGS in contropartita dei conti 115.00 "Debitori PGS" (fr. 11'605.00) e 139.02 "Transitori Attivi PGS" (fr. 32'246.60), considerato come il consuntivo 2010 non può essere rimesso in discussione, poiché ampiamente cresciuto in giudicato, questo Consiglio ritiene che la questione sia di difficile analisi, invitando pertanto l'autorità comunale ad approfondire la problematica così da evitare, nel caso in cui si fosse in presenza di una perdita per debitori (contributi non incassati da proprietari morosi), che la medesima non vada a carico degli altri proprietari di fondi inseriti nel PGS.

                                         Davanti al Tribunale l'insorgente sostiene che il Governo gli avrebbe dato ragione, laddove ha considerato che la perdita non deve andare a carico degli altri fondi inseriti nel PGS. Ora, tuttavia, il Consiglio di Stato - chiamato a pronunciarsi sulla congruenza dell'informazione fornita al Legislativo, ha in realtà respinto la tesi dell'insorgente. A ragione, poiché non è dato di vedere sulla base di quanto spiegato errori nell'informazione fornita al Legislativo, limitandosi a invitare l'Esecutivo a verificare se l'operazione effettuata a suo tempo fosse o no corretta. Anche su questo punto l'impugnativa è infondata.

 

 

13. Il ricorrente si limita a rilevare che il Governo ha riconosciuto che il contributo di fr. 180'000.- per la pavimentazione del nuovo Magazzino UTC e Ecocentro comunale è stato effettuato dalle FFS SA e non dall'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR). Egli non contesta la conclusione della decisione impugnata secondo cui questo errore è ininfluente sulla valutazione dei conti consuntivi. Valutazione che merita conferma, ritenuto che il valore indicato nel relativo conto investimenti è corretto e non vi è da ritenere che questa svista abbia influito sull'esito dell'approvazione. A ragione, il Consiglio di Stato ha respinto su questo punto il ricorso. Lo stesso vale, mutatis mutandis per quanto concerne l'importo di fr. 90'000.- erroneamente indicato a pag. 23 del messaggio, ma correttamente riportato in fr. 36'000.- nei conti.

 

 

14. Il ricorrente ha censurato il fatto che dal 2014 in avanti figura un importo di fr. 1'850.- per debitori multe piazza riciclaggio __________ (logos). Si tratterebbe solo di un caso emblematico, poiché - come risulta dalle pag. 139 e 140 dei consuntivi - vi sarebbero diversi altri debitori che verrebbero praticamente ignorati. In merito, il Consiglio di Stato ha considerato che, per quanto concerne le multe, spetta al Municipio di valutare se proseguire con l'incasso forzato o abbandonare il credito. Mentre in relazione ai debitori, ha evidenziato la necessità per l'autorità comunale di attuare, come peraltro già avvenuto in parte, tutti i passi necessari per portare al recupero di questi importanti scoperti, dandone poi comunicazione nei relativi conti.  

Davanti al Tribunale, l'insorgente, nuovamente, si limita a sostenere che alla luce di della motivazione addotta dal Governo il ricorso era legittimo. Sennonché il Consiglio di Stato ha respinto anche su questo punto l'impugnativa con motivazione condivisibile: il semplice fatto che vi siano degli importi non incassati non conduce a rilevare un'illegalità del preventivo. L'Esecutivo cantonale, viste le spiegazioni fornite dal Municipio, ha poi dato atto che quest'ultimo si sia già impegnato in questo senso. Aspetti con i quali l'insorgente non si confronta. Anche su questo punto il Governo ha, a ragione, respinto l'impugnativa.

 

 

15. Il ricorrente ha rettamente rilevato un errore di trascrizione in relazione all'importo che figura nella tabella riassuntiva consegnato al conto risanamento tetto palestra comunale (143.44), laddove è stato riportato fr. 224'573.70 in luogo di fr. 224'583.70. In merito il Consiglio di Stato ha considerato che tale errore di battitura non ha comunque influito sul valore finale di fr. 0.- indicato nel campo "valore da ammortizzare al 31.12.18". Errore del tutto marginale, che non ha viziato la formazione della volontà del Legislativo.


16. Il ricorrente, raffrontando il consuntivo 2019 con quelli del 2010 e del 2011 ha rilevato, in relazione al conto 171.11 Credito quadro risparmio energetico, il Comune non ha mai recuperato la partecipazione ai costi dei Comuni di z e t, come invece aveva indicato, per un importo complessivo di fr. 15'699.70 (fr. 7'849.85 ciascuno). Circostanza ammessa dal Comune con la risposta, il quale ha comunque rilevato che contabilmente ragionando non avrebbe senso oggi contabilizzare un transitorio attivo (come richiesto dall'insorgente) relativo al possibile ricupero di parte di costi, in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere eseguito a suo tempo. Tesi che il Governo ha fatto propria nella decisione impugnata.

Davanti al Tribunale l'insorgente ribadisce che questa dimenticanza è dovuta a una registrazione contabile non appropriata e sottolinea che detto importo è stato poi recuperato nel 2020 solo grazie al suo ricorso. Ora, nel merito la decisione del Governo che non ravvisa la necessità di modificare i conti ai fini di inserire a distanza di diversi anni una posta in relazione al citato credito, non integra ancora gli estremi di una violazione del diritto. Un intervento da parte del Tribunale non si giustificherebbe a maggior ragione alla luce del fatto che, come sottolineato dal ricorrente stesso, detto importo è poi stato recuperato.

 

 

17. Davanti al Governo il ricorrente ha da ultimo criticato la Tabella ammortamenti consuntivo 2019 - Investimenti Canalizzazioni in merito al metodo di ammortamento. In questa sede egli critica il Consiglio di Stato per non aver preso posizione in merito, definendo tale modo di procedere come "strano" e sostenendo che esso sarebbe stato utilizzato solo per le opere di canalizzazioni e solo nell'ambito del consuntivo 2019. Si chiede, quindi, se detto metodo era errato e il suo ricorso pertinente.

Ora, è vero che i Governo non ha affrontato la tematica. Alle perplessità dell'insorgente ha tuttavia comunque dato risposta in prima istanza il Comune, nei seguenti termini:

Gli Investimenti delle Canalizzazioni sono sempre stati ammortizzati linearmente in base alla durata di utilizzo, e quindi non è stato necessario procedere alla valutazione della durata residua come per gli Investimenti ammortizzati sul valore residuo.

Le durate residue informative indicate nella Tabella Ammortamenti sono quindi diminuite di 1 anno dal 2018 al 2019.

Come indicato nella legenda della Tabella Ammortamenti, a seguito delle verifiche intraprese riguardanti i Contributi LALIA, per 3 investimenti si sono rese necessarie piccole correzioni delle effettive durate rimanenti rispetto all'inizio dell'utilizzo dell'investimento.

Anche per quanto riguarda le opere del Consorzio D (conto 162.05) si è sempre proceduto all'ammortamento lineare dell'investimento dall'inizio dello stesso e quindi la durata residua di 33 anni decresce annualmente di 1 anno.

L'ammortamento lineare sulla base dei 33 anni si applica sull'investimento netto di CHF 70'172.66 pari a CHF 2'126.50 e sul nuovo investimento netto del 2019 di CHF 25'954.00 (CHF 64'883.25 meno la quota del 60% a carico del Fondo LALIA di CHF 38'929.25) pari a CHF 786.50, per un totale ammortamento annuo di CHF 2'913.00.

La durata residua indicata nella tabella (29 anni) si riferisce all'origine dell'investimento iniziale; chiaramente la durata residua dell'aumento dell'investimento del 2019 sarebbe di 32 anni in quanto nel 2019 si è proceduto al primo ammortamento. A questo proposito precisiamo che il Consorzio D ci fattura ogni anno una nuova quota degli investimenti in corso, quota che provvediamo quindi ad ammortizzare sulla durata stabilita di 33 anni.

Come visto, lamentandosi della mancata evasione della censura da lui sollevata, non si confronta con queste spiegazioni. Anche su questo punto il ricorso non sarebbe dunque stato accolto.

 

 

18. La tassa di giustizia, commisurata comunque per difetto al lavoro occasionato dall'impugnativa, deve essere posta a carico del ricorrente, soccombente. Egli è inoltre tenuto a versare al Comune di C__________, che non dispone di un servizio giuridico, le ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già parzialmente anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Egli rifonderà pari importo al Comune di C__________ per ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         Il vicecancelliere