Incarto n.
52.2021.460

 

Lugano

7 novembre 2022     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2021 degli avvocati

 

 

 

 RI 1  

 RI 2  

 RI 3  

 RI 4  

patrocinati da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 ottobre 2021 (n. 307/8/9/10) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati ha inflitto a ciascuno di loro una multa di fr. 600.- a titolo di sanzione disciplinare;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   Con e-mail dell'8 giugno e del 30 settembre 2019, l'avv. __________ si è rivolto all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATI), segnalando che una sua cliente aveva ricevuto, in due occasioni, delle newsletter da parte dello Studio legale e notarile __________. Posto che la destinataria non aveva dato il suo consenso, né il suo indirizzo e-mail, né i suoi dati personali e non era nemmeno stata interpellata in altro modo, ha interrogato l'OATI circa la compatibilità di siffatto modo di procedere con la deontologia professionale.



B.   a. Preso atto di tale segnalazione, trasmessale per competenza, il 23 ottobre 2019 la Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) ha aperto nei confronti degli avv. RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4 un procedimento disciplinare per possibile violazione del divieto di accaparramento di clienti mediante pubblicità (art. 12 lett. d della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61).

 

b. Chiamati a pronunciarsi in merito, i denunciati hanno contestato ogni addebito mosso nei loro confronti. Hanno in particolare negato ogni intento di accaparrarsi nuovi clienti, sostenendo di avere inviato la newsletter (peraltro di carattere prettamente informativo e oggettivo) soltanto a persone - individuate mediante una meticolosa cernita preliminare dei contatti e-mail - cui, direttamente o indirettamente, il loro studio aveva già prestato consulenza.

 

c. A fronte della tesi difensiva sviluppata dai segnalati, il 14 novembre 2019 la Commissione ha interpellato il segnalante chiedendogli di indicare se la destinataria dell'invio fosse mai stata cliente dello studio legale in questione. Ha in particolare richiesto una dichiarazione scritta e firmata dall'interessata in questo senso, precisando che alla stessa sarebbe stata garantita massima discrezione, nel senso che il suo nome non sarebbe stato rivelato e la dichiarazione sarebbe rimasta secretata nell'incarto.

 

d. Con scritto del 29 novembre successivo, l'avv. __________ ha trasmesso la dichiarazione richiesta, confermando che avrebbe dovuto essere tenuta in vostre mani e secretata.

 

 

C.   Con decisione del 19 maggio 2020 la Commissione ha condannato gli avv. RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4 al pagamento di una multa di fr. 600.- ciascuno per violazione delle regole professionali in materia di pubblicità. La precedente istanza ha in particolare ritenuto che la controversa newsletter - inviata sia a clienti dello studio che a terzi non clienti - avesse connotazioni intrusive ed eccessive, ritenuto che non era stato chiesto il loro preventivo consenso. Ha tra l'altro rilevato come la tesi dei denunciati, secondo cui avrebbero mandato la newsletter soltanto a loro clienti, non fosse vera, ritenuto che a una cliente del denunciante erano state indirizzate le prime due edizioni, come la stessa aveva riferito in un proprio scritto.

 

 

D.   Adito su ricorso degli avv. RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4 e riscontrata una violazione del loro diritto di essere sentiti, il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 22 febbraio 2021, ha annullato la decisione di condanna della Commissione, cui ha rinviato gli atti affinché si pronunciasse nuovamente, dopo avere concesso ai ricorrenti la facoltà di esprimersi sulla dichiarazione rilasciata dalla cliente dell'avv. __________ o aver semmai debitamente spiegato le ragioni che ne giustificherebbero il rifiuto.


E.   Dopo avere trasmesso ai denunciati il noto documento e avere raccolto le loro osservazioni in merito, con decisione del 12 ottobre 2021 la Commissione ha confermato le multe inflitte agli avv. RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4 per violazione delle regole professionali in materia di pubblicità. In estrema sintesi, ha ribadito che i legali, inviando le news-letter ai clienti e non (come per finire ammesso), avrebbero fatto una pubblicità intrusiva, lesiva dell'art. 12 lett. d LLCA. La sanzione è stata commisurata tenendo conto dell'entità della colpa degli interessati, ritenuta di entità lieve-media.


F.    Avverso la predetta decisione di condanna della Commissione gli avv. RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4 si aggravano nuovamente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
I ricorrenti spiegano di non poter accettare la sanzione loro inflitta, in assenza di una linea univoca (né giurisprudenziale né dottrinale) sul tema dedotto in giudizio e in mancanza di qualsiasi direttiva in materia. Rilevano di avere accuratamente selezionato gli indirizzi e-mail di quella che ritenevano la cerchia dei propri clienti, ribadendo che soltanto per un errore (e non per un tentativo di accaparramento di nuova clientela) in un caso isolato due newsletter (volte alla divulgazione di informazioni di stampo scientifico) sarebbero pervenute anche a una persona giuridica non cliente dello studio. Ritengono che la decisione della Commissione non trovi conforto nella giurisprudenza citata, che concernerebbe fattispecie prive di attinenza con il caso in esame e che, in ogni caso, non menzionerebbero la necessità di raccogliere il consenso preventivo dei destinatari dell'invio. Ritiene l'opinione veicolata dalla Commissione quanto all'attività pubblicitaria dell'avvocato desueta e non al passo con il rapidissimo sviluppo dei mezzi di comunicazione a loro disposizione, rilevando come parte della dottrina ammetta anche la pubblicità destinata a una cerchia determinata di persone (compresi terzi non clienti). A fronte della liceità delle newsletter dal profilo della forma e del contenuto come pure del fatto che erano state inviate a una cerchia ben delimitata di destinatari che potevano disdirne la trasmissione con un semplice click, contestano che possano essere considerate intrusive, moleste o limitanti la libertà di scelta del pubblico e quindi lesive dell'art. 12 lett. d LLCA. Ritengono in ogni caso sproporzionata la sanzione inflitta, che andrebbe semmai sostituita con un avvertimento o un ammonimento.

 

 

G.   In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.


H.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia degli insorgenti a presentare una replica.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dalla decisione impugnata, di cui sono destinatari (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).


2.    2.1. Giusta l'art. 12 lett. d LLCA, l'avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni di informazione del pubblico. Tale norma sancisce il principio dell'ammissibilità della pubblicità degli avvocati, quale parte integrante della libertà economica garantita dall'art. 27 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) rispettivamente della libertà d'espressione sancita dagli art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU-II; RS 0.103.2; cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1). Non è dunque la pubblicità, bensì le sue restrizioni che necessitano di giustificazione (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.1; STF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.2). Va da sé che, nel fare pubblicità, l'avvocato deve rispettare tutte le regole professionali fissate dalla LLCA e segnatamente il segreto professionale (cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, in: FF 1999 pag. 4983 segg., in particolare pag. 5023, ad n. 233.24; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.1; STA 52.2020.571 del 10 settembre 2021 consid. 3.1).


2.2. Secondo giurisprudenza e dottrina, per pubblicità s'intende ogni comunicazione intenzionalmente pianificata per attirare terzi a ricorrere alle prestazioni offerte da un avvocato rispettivamente da uno studio d'avvocatura. Se tali caratteristiche siano date dipende dalla percezione del pubblico (Verkehrsauffassung), secondo criteri oggettivi (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.1 e riferimenti dottrinali ivi citati; STA 52.2016.323 del 22 novembre 2016 consid. 4). Per evitare che la norma venga elusa, la nozione di pubblicità non deve essere compresa in maniera troppo restrittiva (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.2; cfr. pure François Bohnet/
Vincent Martenet,
Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1485; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.2; STA 52.2020.571 citata consid. 3.2).

2.3. La pubblicità persegue gli interessi dell'avvocato, che non deve, ad esempio, essere svantaggiato nell'ambito della consulenza giuridica rispetto a fiduciari e banche, ma risponde anche ai bisogni dei clienti, che devono poter disporre di informazioni che consentano loro di scegliere il mandatario con cognizione di causa (cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 5022 seg., ad n. 233.24; cfr. pure Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 417; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1473). In tal senso, essa contribuisce al buon funzionamento della giustizia (cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1).

Come ricordato dal Tribunale federale, l'originario divieto assoluto per gli avvocati di fare pubblicità, conosciuto dalla maggior parte dei codici deontologici e anche da molte normative cantonali, si è considerabilmente allentato già negli anni '80 e '90 del secolo scorso, per poi essere rimesso completamente in discussione con l'entrata in vigore della legge sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza del 6 ottobre 1995 (LCart; RS 251; cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.1 e 4.2; Fellmann, op. cit., n. 417 e 418 e riferimenti dottrinali ivi citati; per una panoramica della predetta evoluzione, cfr. in particolare Walter Fellmann, Recht der Anwaltswerbung im Wandel, in: AJP 1998 pag. 175 segg.; Bohnet/Mar-tenet, op. cit., n. 1472 segg.; Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, La profession d'avocat, Ginevra/Zurigo/Basilea 2021, n. 248 segg.). Già prima dell'entrata in vigore della LLCA, il Tribunale federale si era ripetutamente pronunciato contro un divieto assoluto della pubblicità degli avvocati, assoggettando però la loro attività pubblicitaria a restrizioni particolari (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.3 e rif.; STF 2C_259/2014 consid. 2.2). Come accennato, la LLCA ha adottato il principio dell'ammissibilità della pubblicità degli avvocati, esprimendo nondimeno che la libertà pubblicitaria dell'avvocato è soggetta, per ragioni di interesse pubblico, a restrizioni più severe rispetto ai limiti ordinari posti dall'ordine giuridico alla libertà pubblicitaria (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.4 e rif.). Spesso infatti l'ottenimento di un diritto da parte di un cittadino passa attraverso il concorso di un avvocato, che fa valere efficacemente i diritti del suo cliente. Esiste dunque un interesse pubblico particolare a che la professione dell'avvocato venga esercitata con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). A tutela del pubblico e per garantire la buona fede negli affari, lo Stato può dunque porre delle regole che tendono ad assicurare l'esercizio della professione forense secondo standard di alta qualità (art. 95 cpv. 1 Cost.; cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.2.1 e rif.; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.2). In tal senso, la pubblicità non è ammessa senza restrizioni: l'art. 12 lett. d LLCA esige infatti che si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico (cfr. al riguardo: DTF 139 II 173 consid. 2.2; STF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.3). Per stabilire se ciò sia il caso, occorre procedere a una valutazione globale della pubblicità (cfr. DTF 139 II 173 consid. 7.2; STF 2C_259/2014 citata consid. 3.2.1; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.3; STA 52.2020.571 citata consid. 3.3).

2.4. I criteri dell'oggettività e dei bisogni di informazione del pubblico si riallacciano alla giurisprudenza federale emanata prima dell'entrata in vigore della LLCA, che rimane dunque pertinente (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.2.1; cfr.
pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.4; STA 52.2020.571 citata consid. 3.4).


2.4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell'oggettività comprende restrizioni più severe rispetto al precetto di lealtà contenuto nella legge contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241). Il principio di oggettività impone infatti una certa discrezione (Zurückhaltung) nel senso che la pubblicità dell'avvocato deve presentare principalmente un carattere informativo e rinunciare a metodi adescatori, importuni e sfacciati. Va altresì evitata ogni pubblicità sensazionalistica o esagerata. Queste restrizioni si impongono tanto ai contenuti, quanto alle forme e ai metodi della pubblicità dell'avvocato (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 e rif.; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.3.1; RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.4.1; STA 52.2020.571 citata consid. 3.4.1).


2.4.2. I bisogni d'informazione del pubblico concernono sostanzialmente l'esistenza dello studio legale, i suoi campi d'attività, le informazioni di contatto, come pure indicazioni complementari quali, ad esempio, se si occupa di consulenza e rappresentanza in giudizio. Non si tratta di un qualunque, astratto (e quindi possibilmente grande) bisogno d'informazione, bensì del bisogno d'informazione del pubblico presente in una determinata situazione. A dipendenza del luogo in cui la pubblicità deve esplicare il suo effetto, i bisogni d'informazione del pubblico ivi presente possono infatti essere maggiori o minori. Secondo la dottrina, la pubblicità deve creare trasparenza sul mercato e un'adeguata domanda di prestazioni legali, ritenuto che una domanda eccessiva, abusiva o inopportuna deve essere evitata affinché sia garantita un'appropriata sollecitazione dello Stato di diritto (cfr. STF 2C_259/2014 citata consid. 2.3 e 2.3.2; Christof Bernhart, Werbung und publizistische Kommunikation im Anwaltsgesetz des Bundes und ihre Grundrechtskonformität, in: AJP 2005, pag. 1181; RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.4.2; STA 52.2020.571 citata consid. 3.4.2). La pubblicità deve insomma permettere a potenziali interessati di trovare le relative informazioni sugli studi legali, quando necessitano della consulenza di un avvocato o di un rappresentante legale (cfr. sentenza del tribunale amministrativo del Cantone di Basilea Città VD.2019.122 del 19 dicembre 2019 consid. 3.1). La pubblicità è in particolare ammessa quando è orientata a un gruppo specifico di persone, come nel caso di circolari e inviti, sia in forma di scritti cartacei, sia di apparizioni in internet o ancora di annunci sulla stampa (cfr. Fellmann, Anwalts-recht, op. cit., n. 429). Può essere destinata sia a clienti esistenti che a terzi non clienti: l'essenziale è che l'informazione sia suscettibile di presentare un interesse per i destinatari (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1528). Lecita è stata ad esempio ritenuta la consegna di una lettera di raccomandazione ai proprietari di immobili situati nel piano di sicurezza di un Comune in occasione di una serata informativa, ritenuto come fosse indirizzata a un gruppo determinato di potenziali clienti che non avrebbero partecipato alla serata se non fossero stati interessati, la pubblicità potesse essere ritenuta ancora oggettiva e non sensazionalistica e l'esito dell'eventuale procedura fosse stato definito aperto (cfr. ZR 104/2005 pag. 161 consid. 2c). La dottrina ammette che anche gli avvocati si servano di internet e delle opportunità pubblicitarie da esso offerte (cfr. Fellmann, op. cit., n. 431). L'invio di newsletter - di principio ammesso - non può tuttavia avvenire in maniera generalizzata poiché non risponderebbe ai bisogni di informazione del pubblico (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1528). Occorre perlomeno che il destinatario abbia in qualche modo manifestato interesse alla ricezione delle newsletter (cfr. Andrea Schütz, Anwaltswerbung in der Schweiz, UWG al Alternative zu Art. 12 lit. d BGFA?, Zurigo 2010, pag. 373). Queste ultime non devono poi indisporre i destinatari, segnatamente per la loro frequenza, il loro carattere intrusivo o, ancor più, per il loro oggetto. Non è in particolare immaginabile che un avvocato invii delle informazioni sul diritto del divorzio o delle successioni a privati che non lo hanno mai interpellato su tali temi (cfr. Benoît Chappuis, La professione d'avocat, vol. II, II ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2017, pag. 112).

2.5. L'indeterminatezza dei criteri legali può certo rendere difficile tracciare il limite tra pubblicità lecita e illecita in un caso di specie, ma corrisponde alla volontà del legislatore di tenere debitamente conto della varietà delle possibili misure pubblicitarie e permette, attraverso la ponderazione di beni giuridici di grande importanza (la libertà economica degli avvocati, da un lato, e la fiducia di cui essi devono godere, dall'altro), di trovare una soluzione che si adatti alle particolarità locali e concrete della situazione nonché all'evoluzione delle concezioni (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.3.1 e 6.3.2; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.2 e 2.3). Ne discende che le autorità cantonali dispongono di un margine di apprezzamento nell'interpretazione e nell'applicazione delle nozioni giuridiche indeterminate contenute nell'art. 12 lett. d LLCA (pubblicità, fatti oggettivi e bisogni d'informazione del pubblico), nella misura in cui gli elementi essenziali per la decisione sono stati debitamente esaminati e i necessari accertamenti sono stati effettuati in modo accurato e completo (cfr. DTF 139 II 173 consid. 2.2 e 6.3.2 e rif.; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.5; STA 52.2020.571 citata consid. 3.5).

2.6. I precetti dell'art. 12 lett. d LLCA sono sostanzialmente ripresi anche a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.6; STA 52.2020.571 citata consid. 3.6). L'art. 16 cpv. 2 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD) dispone infatti che la pubblicità dell'avvocato deve essere veritiera, rapportarsi in maniera corretta con l'attività professionale e salvaguardare il segreto professionale.

 

 

                                   3.   3.1. In concreto, dagli atti risulta che nei mesi di giugno e settembre 2019 lo studio legale dei ricorrenti ha inviato per e-mail una newsletter contenente articoli su vari temi giuridici d'attualità (cfr. copia delle newsletter agli atti), la quale è pervenuta anche a una cliente dell'avv. __________ che non si era mai avvalsa della consulenza legale degli insorgenti.

3.2. Intervenuta su segnalazione dell'avv. __________, la Commissione - pur dando atto che gli avvocati possono di principio inviare newsletter informative ai propri clienti e a terzi interessati senza incorrere in una violazione deontologica - ha per finire stabilito che in concreto i ricorrenti avevano violato le regole professionali vigenti in materia di pubblicità. Da un lato, per avere inviato le newsletter ai propri clienti senza avere dimostrato di avere chiesto preventivamente il loro consenso. Dall'altro, per averle inviate anche a non clienti dello studio, come dimostrato dalle newsletter ricevute da una cliente dell'avv. __________ (senza che le avesse richieste o avesse dato il proprio assenso all'invio, ciò che è stato ritenuto un illecito tentativo di accaparrarsi nuova clientela). Al riguardo la precedente istanza ha ritenuto che la cernita non fosse stata effettuata con sufficiente precisione e accuratezza e che l'errore per finire ammesso dai ricorrenti non potesse essere considerato banale e frutto di una semplice svista. Ha pertanto ritenuto che la newsletter in questione avesse delle connotazioni intrusive e fosse quindi lesiva dell'art. 12 lett. d LLCA.

3.3. Conclusione, questa, che gli insorgenti contestano, come visto, fermamente, sostenendo di avere proceduto a un accurato lavoro di selezione degli indirizzi e-mail per assicurarsi che la newsletter pervenisse unicamente ai propri clienti (o comunque a persone alle quali lo studio aveva direttamente o indirettamente già prestato consulenza professionale). Hanno tuttavia dovuto ammettere che nella lista degli indirizzi era stato inserito per errore anche quello della ditta cliente dell'avv. __________, con cui l'avv. RI 1 era entrato in contatto in passato per questioni private (cfr. osservazioni del 20 settembre 2021 e fattura allegata), negando comunque
ogni intento di accaparrarsi nuovi clienti. Hanno quindi difeso il loro diritto - a prescindere dal previo consenso dei destinatari - di inviare delle newsletter come quelle in questione, ammissibili sia dal profilo della forma che del contenuto, inviate a una cerchia ben delimitata di persone, alle quali è stata sin dall'inizio data la possibilità di disdirne la trasmissione in ogni momento e per il tramite di un semplice click.


3.4. Ora, incontestata è in concreto sia la natura pubblicitaria che l'oggettività delle controverse newsletter, che trattano di diversi temi di attualità giuridica in maniera scientifico-informativa, al fine di attirare l'attenzione dei loro destinatari sulle competenze e il continuo aggiornamento degli avvocati attivi nello studio legale di cui sono titolari gli insorgenti. Controverso è piuttosto se le stesse rispondano anche ai bisogni d'informazione del pubblico. Come visto, i ricorrenti hanno inviato newsletter sui temi più disparati del diritto indistintamente a tutti i loro clienti, senza in alcun modo determinare la cerchia dei potenziali interessati e senza che i destinatari avessero in qualche modo manifestato il loro interesse a riceverle. Nemmeno loro negano che si sia trattato di un invio in massa indiscriminato. Come visto (cfr. supra, consid. 2.4.2), però, invii generalizzati ai clienti che si sono rivolti allo studio legale per temi che non sono necessariamente tra quelli trattati nelle newsletter e che non hanno manifestato il loro interesse alla ricezione delle stesse non sono ammissibili. Una pubblicità del genere, rivolta a un largo pubblico, è illecita poiché è suscettibile di indurre certe persone a far richiesta dei servizi resi da un avvocato (anche al di fuori del monopolio di rappresentanza cantonale) anche quando non ve ne sarebbe alcun bisogno (cfr. STA 52.2020.571 citata, in: RtiD: I-2022 n. 57 consid. 4.2.1 e rif.; cfr. Attilio Rampini, Siti internet, newsletter e mailings di uno studio legale, contributo in occasione della maratona del diritto del 22 novembre 2019 presso l'Università della Svizzera italiana, pag. 7, ad III.j; Mercedes Novier, Quelle publicité pour l'avocat?, in: Plaidoyer 2/2015 pag. 23; cfr. inoltre in generale sul tema: Sylvie Fischer, Nouvelles trompettes de la renommée, in: Plaidoyer 4/2012 pag. 59). Ne discende che - al di là della questione del consenso evocata dalla Commissione (e da una parte della dottrina; cfr. Rampini, op. cit., ibidem), che per la pubblicità di massa ha peraltro implicazioni anche dal profilo della legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241; cfr. Schütz, op. cit., pag. 373 seg.) - già solo per questo motivo occorre concludere che l'invio da parte dei ricorrenti delle controverse newsletter non rispondeva a un bisogno di informazione del pubblico e ch'essi sono quindi incorsi in una violazione dell'art. 12 lett. d LLCA. E ciò anche prescindendo dal fatto che in un caso - invero rivelatosi isolato - le newsletter siano state trasmesse anche a un terzo non cliente dello studio. Su questo punto occorre piuttosto dar atto ai ricorrenti che tale invio appare effettivamente più riconducibile a un errore (peraltro spiegabile) che a un'intenzione mirata. Del resto, nemmeno la Commissione ha accertato altri casi di trasmissione delle newsletter a terzi non clienti dello studio. A fronte di un unico caso constatato, non può quindi essere seguita la Commissione quando sostiene che l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui avrebbero trasmesso la newsletter unicamente a propri clienti, non sia vera.

 

 

                                   4.   Ferme queste premesse, resta ora da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a.    l'avvertimento;

b.    l'ammonimento;

c.    la multa fino a fr. 20'000.-;

d.    la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e.    il divieto definitivo di esercitare.

                                         La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

 

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche della colpa, degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

4.2. È ben vero che l'indeterminatezza dei criteri legali può talora rendere difficile tracciare il limite tra pubblicità lecita e illecita. Bisogna tuttavia considerare che il Tribunale federale ha comunque fissato i paletti entro cui l'avvocato diligente può muoversi per evitare di disattendere le regole professionali in materia di pubblicità.
I
n concreto, la violazione commessa dai ricorrenti può comunque ancora essere considerata di lieve entità: se è pur vero che ha coinvolto tutti i clienti dello studio, la stessa si è comunque limitata all'invio di due sole edizioni della newsletter. Nell'unico invio a un terzo non cliente, plausibilmente riconducibile a una svista - diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione -, non è inoltre ravvisabile alcun tentativo illecito di accaparrarsi nuova clientela. Entro questi termini, anche la colpa - di cui pure occorre evidentemente tener conto nella commisurazione della sanzione (cfr. Fellmann, Anwaltsrecht, op. cit., n. 722 seg.; Poledna, op. cit., n. 18 e 27 ad art. 17) - può quindi essere considerata lieve. A favore dei ricorrenti depone poi l'assenza di precedenti disciplinari e il buon comportamento tenuto durante la procedura.

Pur avuto riguardo al margine di apprezzamento che spetta all'autorità di prime cure in questo ambito, le sanzioni in concreto inflitte ai ricorrenti appaiono quindi eccessive. Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto di pronunciare nei loro confronti un semplice ammonimento. La sanzione così commisurata, tra le più lievi previste dalla norma, risulta meglio ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza degli insorgenti e appare sufficiente a richiamarli al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

 

 

                                   5.   5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che nei confronti dei ricorrenti è pronunciato un ammonimento, così come indicato al precedente considerando. Le spese di prima istanza sono adeguate in funzione dell'esito.

5.2. La tassa di giustizia di questa sede (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico degli insorgenti, proporzionalmente al loro grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), dal momento che gli insorgenti agiscono quali avvocati in causa propria (cfr., fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid. 7.2).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, la decisione del 12 ottobre 2021 (n. 307/8/9/10) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata e riformata come segue:

 

1.1.    Nei confronti degli avv. RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 è pronunciato un ammonimento.

1.2.    La tassa di fr. 400.- e le spese di fr. 200.- sono poste, in solido, a carico degli avv. RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, ai quali va retrocesso l'importo (fr. 500.-) versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

.

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera