Incarto n.
52.2021.467

 

Lugano

31 ottobre 2023         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

 

 

statuendo sul ricorso del 16 novembre 2021 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinata da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 ottobre 2021 (n. 4990) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa di CO 1 e CO 2 avverso la risoluzione del 3 maggio 2021 con cui il Municipio di Agno ha negato loro la licenza edilizia per la posa di un impianto fotovoltaico sul tetto della loro abitazione (part.PART 1);

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   CO 1 e CO 2 sono comproprietari di un terreno (part. PART 1 di 1014 m2) situato ad Agno, in via __________, sul quale vi è la loro casa d'abitazione (sub A). Secondo il piano regolatore, il fondo si trova a cavallo tra due zone: la parte a nord (ca. 507 m2) è in zona nucleo storico (NS), mentre quella a sud (ca. 497 m2) - su cui insiste per lo più l'edificio - è in zona residenziale estensiva (R2). Il fondo è inoltre inserito nel perimetro di rispetto di Casa __________ (part.PART 2), bene culturale di interesse cantonale, situato sull'altro lato della strada.

 

Estratto Mappa

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   a. Con domanda di costruzione del 1° febbraio 2021, CO 1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio di Agno il permesso di posare sul tetto del loro stabile un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, formato da 25 moduli (modello Sunport 370 Wp) a forma rettangolare (circa 1 x 1.80 m), di colore nero, con basso grado di riflessione e sporgenti ortogonalmente meno di 20 cm. Il progetto prevedeva di sparpagliare i pannelli tra le diverse falde del tetto.

b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si è opposta RI 1, allora proprietaria di due fondi confinanti (part. PART 3 ePART 4).

c. Preso atto di tale opposizione e di una richiesta atti dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), il 31 marzo 2021 gli istanti in licenza hanno presentato le loro osservazioni, unitamente a una modifica riduttiva che, diversamente dal primo disegno, prevede di concentrare un minor numero di pannelli (24) su quattro falde.

 

Estratto Pianta

 

 

 

 

 

 

 


d. Con avviso del 13 aprile 2021 (n. 117107), l'autorità dipartimentale si è espressa favorevolmente al rilascio del permesso, alle seguenti condizioni imposte dall'UNP e dall'Ufficio dei beni culturali (UBC):

·         i pannelli devono presentare un basso grado di riflessione e proporre un colore unitario e scuro (nero o marrone), senza celle, interstizi e elementi chiari o in inox/alluminio a vista;

·         l'installazione di tutto l'impianto deve essere curata, in modo da nascondere raccordi ed eventuali strutture secondarie.

 

e. Nonostante tale avviso, il 3 maggio 2021 il Municipio ha negato la licenza edilizia, accogliendo l'opposizione pervenuta. Richiamato l'art. 14bis delle norme di attuazione del piano regolatore di Agno (NAPR) - secondo cui per i fondi a cavallo di due zone vale la regolamentazione della zona con superficie preponderante - e considerato che il 50.5% della superficie della part. PART 1 si trova nella zona del nucleo (NS), l'Esecutivo comunale ha ritenuto che alla fattispecie tornasse applicabile l'art. 36 cpv. 6 lett. h NAPR, il quale vieta la posa di pannelli nel nucleo storico.

 

 

C.   Con giudizio del 13 ottobre 2021, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1 e CO 2 contro il predetto diniego, che ha annullato, rinviando gli atti al Municipio affinché rilasciasse la postulata licenza edilizia.

Illustrato il quadro normativo, l'Esecutivo cantonale ha anzitutto rilevato come il fondo non si trovasse in maniera preponderante in zona nucleo, né in zona R2, mentre la casa d'abitazione era quasi interamente in quest'ultima. In queste circostanze, ha quindi escluso che il Municipio potesse applicare l'art. 36 cpv. 6 lett. h NAPR, anziché le norme vigenti per la zona R2, che non vietano la posa di pannelli solari. Dopo aver ritenuto l'impianto solare conforme alla clausola estetica comunale (art. 6 NAPR), il Governo ha difeso la valutazione estetica dell'UNP relativa al principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100). Infine, basandosi sul preavviso dell'UBC, ha ritenuto il progetto conforme anche alla legislazione in materia di protezione dei beni culturali, indicando che non vi erano motivi per scostarsi dal preavviso favorevole dell'autorità dipartimentale.

 

 

D.   Contro il predetto giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia confermato il diniego di licenza.

In sintesi, l'insorgente censura anzitutto alcuni passaggi fuorvianti o errati contenuti nella decisione impugnata. In buona sostanza riafferma poi l'applicazione del divieto sancito dall'art. 36 cpv. 6 lett. h NAPR, sostenendo inoltre che nemmeno l'art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) ammetterebbe la posa indiscriminata di pannelli solari. I moduli, aggiunge, non sarebbero sufficientemente adattati al tetto, né inseriti correttamente nel nucleo. L'impianto solare creerebbe inoltre un fortissimo pregiudizio a Casa __________, in spregio all'art. 18a cpv. 3 LPT. Nemmeno sarebbe rispettato l'art. 6 NAPR.

 

E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, con osservazioni di cui si dirà, se del caso, in appresso.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) riconferma essenzialmente i preavvisi espressi dall'UBC e dall'UNP. Dal canto suo, il Municipio postula implicitamente l'annullamento della decisione governativa impugnata, richiamandosi alle sue precedenti prese di posizione. CO 1 e CO 2 chiedono di respingere il ricorso, con argomenti di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.

 

 

F.    In sede di replica e duplica, le parti (ad eccezione del Governo, rimasto silente) si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie conclusioni e domande di giudizio, ribadendo e sviluppando ulteriormente le rispettive tesi.

 

 

G.   Dopo essere stata interpellata da questo Tribunale, con scritto del 26 ottobre 2022 la ricorrente ha confermato di aver venduto la part. PART 3 a un terzo (non interessato a subentrare nel procedimento). Ha comunque precisato di avere ancora interesse all'evasione della procedura, essendo tuttora proprietaria del confinante mapp. PART 4.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, tuttora proprietaria del fondo adiacente (part. PART 4) e già opponente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. Del resto, le parti non sollecitano l'assunzione di particolari prove.

 

 

2.    La ricorrente censura preliminarmente alcuni passaggi fuorvianti o errati contenuti nel giudizio impugnato. Tra questi, il considerando di diritto (n. 2) riferito alle contestazioni di natura civile, qui inesistenti. Ora, se è ben vero che questo considerando è superfluo, ritenuto che in concreto non sussistono conflitti di diritto privato, è altrettanto vero che il giudizio impugnato non ha tratto alcuna conclusione su questo punto, come del resto riconosciuto dalla ricorrente. La critica cade quindi nel vuoto. Identica conclusione vale per gli altri passi censurati: il paragrafo D si limita a riportare le tesi sostenute da CO 1 e CO 2, mentre il consid. 6 a pag. 10 contiene un evidente errore di battitura, come anche puntualizzato dal Governo (cfr. sua risposta del 7 dicembre 2021).


3.    3.1. Dal 1° gennaio 2008, la LPT dedica una disposizione specifica agli impianti solari. Questa norma (art. 18a LPT) - nella sua versione rivista, entrata in vigore il 1° maggio 2014 - prevede che:

1 Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 cpv. 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità competente.

2 Il diritto cantonale può:

a.   designare determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall'autorizzazione;

b.   prevedere l'obbligo dell'autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.

3 Gli impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.

4 Per il rimanente, l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.


3.2. L'art. 18a cpv. 4 LPT prevede un privilegio di natura materiale a favore dell'interesse all'uso dell'energia solare, che prevale di principio sugli aspetti estetici. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questa disposizione - direttamente applicabile - è rilevante ogniqualvolta si debbano valutare, nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso per un impianto solare, aspetti riguardanti segnatamente l'integrazione architettonica o l'applicazione di clausole estetiche di diritto cantonale o comunale. L'art. 18a cpv. 4 LPT si applica anche quando si tratta di interpretare un concetto giuridico di natura indeterminata. La norma comporta che, in una ponderazione degli interessi, di principio prevale quello volto a promuovere l'energia solare. Di conseguenza, un diniego di licenza edilizia per considerazioni estetiche è ammissibile solo in casi molto eccezionali e dovrà essere particolarmente ben motivato, mediante una discussione degli interessi contrari ritenuti in concreto preponderanti. Una motivazione generica (scarsa integrazione o pregiudizievole per l'aspetto; mauvaise intégration, nuit à l'apparence) non è sufficiente. Se il diritto cantonale e comunale può ancora imporre al costruttore di scegliere, a parità di produzione e rendimento energetico, l'opzione meno pregiudizievole sul piano estetico, non può invece limitare un uso coerente dell'energia solare solo per motivi estetici. L'art. 18a cpv. 4 LPT restringe quindi il potere discrezionale delle autorità competenti nel rilascio delle licenze edilizie (cfr. DTF 146 II 367 consid. 3.1.1; STF 1C_415/2021 del 25 febbraio 2022 consid. 3.1 con riferimenti ivi citati).

 

 

4.    4.1. Secondo l'art. 14bis NAPR, per fondi a cavallo di due zone vale la regolamentazione della zona con superficie preponderante. Tuttavia gli indici di sfruttamento e di edificabilità si calcolano in modo proporzionale alle superfici incluse in ogni zona.
La norma è essenzialmente volta a permettere di edificare secondo criteri architettonici omogenei i fondi che, appartenendo a due zone, soggiacciono a regimi edilizi diversi (cfr. per una disposizione analoga di un altro comune: STA 52.2003.179 del 16 settembre 2003 consid. 2.1). Considerato che gli indici di sfruttamento e di occupazione sono calcolati in modo proporzionale alle rispettive superfici edificabili, di regola una tale prescrizione esplica i suoi effetti soprattutto sulle distanze dal confine e sulle altezze (cfr. STA 52.2003.179 citata consid. 2.1). Nel caso in cui un fondo è situato a cavallo con la zona del nucleo storico (NS), tale norma è tuttavia suscettibile di comportare anche l'applicazione di disposizioni che regolano in modo più restrittivo gli interventi ammissibili, volte a preservare le caratteristiche architettoniche e l'aspetto tradizionale degli edifici del tessuto storico (cfr. art. 36 NAPR). Tra queste, l'art. 36 cpv. 6 lett. h NAPR, che vieta la posa di pannelli solari.

4.2. L'art. 14bis NAPR non precisa la nozione di zona con superficie preponderante. Di per sé, non vieta che possa essere interpretata nel senso che determinante è la zona con la maggior superficie interessata dalla costruzione. Neppure esclusa a priori è una spiegazione del concetto di preponderante che - anche se riferito all'intera superficie del fondo - richieda che quella della zona con la regolamentazione più restrittiva sia di gran lunga maggiore o superiore (cfr. la definizione di "preponderante" nel vocabolario Il nuovo Treccani, edizione 2018), e non solo di una manciata di metri quadrati. Una simile interpretazione, perlomeno quando è in discussione l'applicazione di una disciplina volta a limitare la posa di pannelli solari, alla luce dell'art. 18a cpv. 4 LPT, andrebbe in effetti privilegiata.

In ogni caso, una diversa interpretazione che consideri in senso stretto la maggioranza matematica (> 50%) della superficie di un intero fondo, non può condurre all'applicazione di una disposizione, che - come l'art. l'art. 36 cpv. 6 lett. h NAPR - vieta in modo generale e perentorio la posa di pannelli solari all'interno di tutto il nucleo: una simile norma è infatti contraria al diritto federale (art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Premesso che l'art. 18a LPT non proibisce tassativamente questo genere d'impianti neppure nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale (cfr. cpv. 3), una prescrizione di PR non può infatti mettere fuori gioco la ponderazione degli interessi prevista dall'art. 18a cpv. 4 LPT (cfr. Christophe Piguet/Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, in RDAF 2014 pag. 532; cfr. pure STA 52.2009.255 del 12 novembre 2009 consid. 2.2).

4.3. In concreto, come visto in narrativa, il Municipio ha negato la licenza edilizia per la posa dei pannelli solari, considerando che la maggior parte (50.5%) della superficie del fondo part. PART 1 si trova in zona nucleo, dove è vietata la posa di pannelli solari (art. 14bis in combinato disposto con l'art. 36 cpv. 6 lett. h NAPR). Interpretazione, questa, che il Governo non ha difeso, ritenendo inapplicabile il predetto divieto. A giusta ragione.
Se è pur vero che il fondo si trova a cavallo tra la zona nucleo (507 m2) e quella residenziale R2 (497 m2; cfr. doc. 5), non può essere ignorato che tra la superficie delle due aree vi è una differenza minima (di soli 10 m2); inoltre, la superficie dello stabile toccato dall'intervento è quasi interamente situata in zona R2. In queste circostanze, pur tenendo conto della latitudine di giudizio che deve essere generalmente riconosciuta al Municipio nell'interpretazione del suo diritto autonomo, alla luce dell'art. 18a LPT, non risulta corretto interpretare l'art. 14bis NAPR nel senso di assoggettare l'intervento al regime della zona del nucleo storico (art. 36 NAPR), e in particolare al cpv. 6 lett. h.
Ad ogni buon conto, l'opposta deduzione del Municipio non conduce all'applicazione di quest'ultima norma: il divieto generale e tassativo di installare pannelli solari nel nucleo da essa sancito è infatti contrario al diritto federale (supra consid. 4.2).
Ferme queste premesse, resta da verificare se all'impianto solare ostino impedimenti riconducibili alla tutela del bene culturale protetto situato nelle vicinanze o di ordine estetico.


5.    5.1. La protezione e la valorizzazione dei beni culturali è disciplinata dalla legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100). La decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione cantonali (art. 20 cpv. 1 LBC). Il Legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), mentre il Consiglio di Stato decide in sede d'approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in quanto beni culturali d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC). La protezione di questi beni è infatti concepita come "protezione integrata" da attuare nel contesto della pianificazione del territorio (cfr. Messaggio 14 marzo 1995 n. 4387 del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge sulla protezione dei beni culturali, pag. 1024).

5.2. Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti interne ed esterne (art. 22 cpv. 1 LBC). Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto (cpv. 2). Il PR stabilisce i beni culturali d'importanza cantonale e locale con gli eventuali perimetri di rispetto (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. a-c del regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004; RBC; RL 445.110), mentre le norme d'attuazione definiscono i contenuti della protezione in base alla scheda d'inventario, indicando i criteri d'intervento sui beni protetti e all'interno dei perimetri di rispetto (cpv. 2).
L'art. 22 LBC concretizza il principio generale secondo cui un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale.

 

5.3. In base all'art. 27 cpv. 4 lett. a cifra 3 NAPR, Casa __________ è considerata bene culturale di importanza cantonale (Casa in località __________, mapp. PART 2). Attorno al bene, il PR ha istituito un perimetro di rispetto, che comprende tra l'altro l'intera part. PART 1 (cfr. art. 27 cpv. 4 lett. c NAPR e piano del paesaggio). Entro questo perimetro non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali protetti (cfr. art. 27 cpv. 4 lett. c NAPR).

 

5.4. In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede di installare su quattro falde del tetto in tegole 24 pannelli fotovoltaici (modello Sunport 370 Wp), a forma rettangolare (circa 1 x 1.80 m), di colore nero e con basso grado di riflessione, sporgenti ortogonalmente meno di 20 cm e disposti in modo compatto (cfr. pure pianta consid. Bc). In sede di avviso cantonale, l'UBC ha preavvisato favorevolmente il progetto: premesso in generale che i pannelli devono essere posati raggruppati in superfici compatte e iscritte in figure regolari (rettangoli), evitando superfici frazionate o a scalare, l'Ufficio ha rilevato come la nuova proposta tenesse conto delle osservazioni formulate in tal senso e potesse pertanto essere accolta, alle condizioni di cui si è detto in narrativa (supra consid. Bd). Con la disposizione più ordinata e razionale dei pannelli, ha aggiunto, la variante mostrerebbe anche la necessaria sensibilità nei confronti del vicino bene culturale protetto. Tale valutazione è come detto stata avallata dal Governo, il quale non ha ravvisato alcun valido motivo per scostarsene. La conclusione non presta il fianco a critiche.

 

5.5. L'impianto fotovoltaico, come anche rilevato dall'autorità dipartimentale, è formato da pannelli raggruppati su quattro falde, in modo compatto. I pannelli, di colore scuro, con basso grado di riflessione e una sporgenza minima, tenuto anche conto delle condizioni imposte in sede di avviso, risultano discreti e sufficientemente adattati al tetto. Vista la scarsa pendenza delle falde, v'è da ritenere che non saranno neppure particolarmente visibili, segnatamente dalla strada pubblica (via __________) ai piedi di Casa __________ (cfr. le immagini nella relazione tecnica, reperibili pure su Google Maps e Street view, cfr. STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rimandi). A maggior ragione se si considera che i moduli sono per lo più collocati sulle falde opposte, orientate a est. Contrariamente a quanto afferma genericamente la ricorrente, nulla permette seriamente di affermare che i pannelli - che hanno un'estensione tutto sommato limitata - possano compromettere la visibilità, la conservazione o la valorizzazione del bene culturale protetto a monte. Tanto meno che possano arrecargli un fortissimo pregiudizio. Anche su questo punto, il giudizio impugnato va dunque confermato.

 

 

6.    6.1. La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110) precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.

Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, che è di natura indeterminata, l'autorità decidente non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la sua applicazione a una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2016.466 del 14 settembre 2018 consid. 4.1 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori. Il principio d'inserimento ordinato e armonioso è applicato dall'UNP nell'esame delle domande di costruzione che riguardano i nuclei (art. 109 cpv. 1 lett. b LST). Per il resto, in zona edificabile, fatti salvi gli altri casi di cui all'art. 109 cpv. 1 lett. b e c LST, è applicato dal Comune.

 

6.2. In concreto, esaminando il progetto alla stregua di un intervento nel nucleo, l'UNP ha rilevato come l'impianto avesse una forma più regolare, compresa all'interno delle falde del tetto, lasciandone libere alcune in modo da evitare la frammentazione su tutta la copertura e in modo da conservare maggiormente l'aspetto unitario dell'insieme. Ha quindi espresso il proprio preavviso favorevole in relazione all'art. 104 cpv. 2 LST, alle condizioni di cui si è detto (formulate anche dall'UBC). Il Governo ha in sostanza tutelato tale valutazione. Anche su questo punto, il giudizio resiste alle sommarie critiche dell'insorgente.

6.3. Anzitutto va ricordato che l'edificio sul quale verranno installati i pannelli non fa veramente parte del tessuto tradizionale del nucleo storico di Agno, che si sviluppa più a nord e a monte di via __________ (e che a differenza degli altri nuclei del Comune - __________, __________ e __________ - non è peraltro oggetto di una pianificazione particolareggiata). L'edificio, costruito attorno al 2000, è per lo più collocato in zona residenziale R2, in un comparto privo di particolari pregi, contraddistinto da edifici di dimensioni, fogge, orientamenti e coperture differenti (tetti piani o in tegole di vario tipo), su cui è tra l'altro già possibile individuare la presenza di pannelli solari (cfr. part. __________; cfr. immagini agli atti e foto aeree reperibili sul geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo e Google Maps).
L'impianto solare,
formato da pannelli raggruppati su quattro falde, in modo compatto, di colore unitario scuro e con basso grado di riflessione e una sporgenza minima, risulta inoltre sufficientemente adattato al tetto, così come già ampiamente spiegato (supra consid. 5.5). Se è ben vero che sul mercato esistono nuove generazioni di moduli colorati o tegole fotovoltaiche in grado di adattarsi sempre più ai materiali di copertura (cfr. ad es. solare.svizzeraenergia.magnum3.ch/article/la-tegola-solare-colorata-nascita-di-un-nuovo-standard/6), come afferma l'insorgente (senza però confrontarsi con gli aspetti relativi alla loro produttività o rendimento), nulla permette in concreto di dubitare che i pannelli previsti, aventi un'estensione tutto sommato limitata, possano integrarsi convenientemente sulle falde in tegole rosse dell'edificio, privo di caratteristiche particolarmente degne di nota, mantenendo una presenza ordinata e discreta (cfr. pianta variante e foto e schemi nella relazione tecnica; cfr. pure, in generale, Leitfaden für Solaranlagen, Verfahren und Gestaltung, del Canton Zurigo, dicembre 2022, pag. 20). Tanto più che gli stessi, come detto, risulteranno poco percettibili dalla strada comunale (via __________).

Posto che l'impianto solare non si pone nemmeno in conflitto con il bene culturale protetto situato a monte (supra consid. 5.5) - tenuto conto dell'art. 18a cpv. 4 LPT e della relativa giurisprudenza - non è insomma ravvisabile alcuna singolare circostanza che permetta di scostarsi dal giudizio estetico positivo reso dalle istanze inferiori. Per le stesse ragioni, è escluso che il progetto possa disattendere la clausola estetica comunale prevista all'art. 6 NAPR, che non pone condizioni sostanzialmente diverse o più restrittive di quella cantonale (cfr. pure STA 52.2015.541 del 7 febbraio 2017 consid. 3.4.1 e 3.4.2).

 

 

7.    7.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è pertanto respinto.

 

7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della ricorrente, che rifonderà inoltre ai resistenti, patrocinati, una congrua indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico di RI 1, che rifonderà inoltre complessivamente un identico importo (fr. 1'800.-) a CO 1 e CO 2 a titolo di ripetibili per questa sede.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera