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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2021 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione del 23 dicembre 2020 (n. 7051) del Consiglio di Stato con la quale - ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 4 dicembre 2017 con cui il Dipartimento sanità e socialità, Ufficio del veterinario cantonale (UVC), ha disposto il sequestro semplice di 1° grado dei suoi animali da reddito e - ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso interposto contro la decisione dell'8 novembre 2019 con cui l'UVC ha ordinato il sequestro, la confisca e la vendita di sette bovini e due suini della ricorrente, nonché le ha impartito un divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato; |
ritenuto, in fatto
A. a. In passato sul
territorio del Comune di __________ vi era un'azienda agricola riconducibile a __________,
per lo più dedita all'allevamento bovino, la quale nel corso degli anni è stata
oggetto di svariati controlli da parte dell'UVC e di altre autorità. In particolare
la sua titolare era stata oggetto nel giugno del 2016 di una misura di
sequestro con confisca di tutti i bovini presenti in azienda e di un divieto di
tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato; risoluzioni poi cresciute
in giudicato (il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato
è stato confermato in ultima istanza dal Tribunale federale il 25 settembre
2019 [STF 2C_802/2019]).
b. A seguito di una segnalazione da parte delle autorità del Comune di __________
in merito alla presenza di animali da reddito non debitamente contrassegnati
con i numeri identificativi sul terreno della suddetta azienda, rispettivamente
nelle immediate vicinanze, il 6 luglio e il 22 settembre 2017 l'UVC ha chiesto
a __________ informazioni al riguardo, apprendendo così che gli animali in
questione, e meglio due manzette e due maiali, erano detenuti da sua madre, RI
1. Con scritto del 23 ottobre 2017 detta autorità ha pertanto chiesto a
quest'ultima, sulla base della legislazione sulle epizoozie e sulla protezione
degli animali, di fornire una serie di chiarimenti riguardo ai predetti animali
di sua proprietà. Non avendo ricevuto le informazioni richieste e ritenuta la
necessità di accertare la provenienza e la conformità della tenuta degli animali
in questione, nonché il loro stato sanitario, con decisione del 4 dicembre 2017
l'UVC ha ordinato il sequestro semplice di 1° grado, giusta gli art. 15 cpv. 1
e art. 69 dell'ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE; RS 916.401) dell'effettivo
del bestiame da reddito di RI 1, precisando che un eventuale ricorso contro il
medesimo non avrebbe avuto effetto sospensivo. L'interessata ha interposto
ricorso contro la decisione di sequestro, la cui immediata esecutività è stata
confermata in ultima istanza il 3 dicembre 2018 (STF 2C_1025/2018).
c. Dopo ulteriori, e
non meglio specificate, segnalazioni da parte di privati e delle autorità
comunali di __________, a fronte di informazioni circa la movimentazione non
autorizzata dell'effettivo sotto sequestro e di altri capi di bestiame, nonché
di altre irregolarità nella registrazione degli animali detenuti da RI 1, il 28
ottobre 2019 l'UVC ha esperito un controllo dell'azienda agricola di __________
volto alla verifica degli animali presenti e delle condizioni di detenzione.
Rilevata la presenza di ben sette bovini e due suini, atteso che le
registrazioni tese all'identificazione dei predetti animali risultavano ancora
incomplete e/o erronee, ciò che impediva di fatto di risalire all'esatta
provenienza e al loro stato sanitario, nonché costatate delle mancanze d'ordine
gestionale e strutturale per la corretta detenzione degli animali, il medesimo
giorno l'UVC ha proceduto al sequestro immediato dei nove animali presenti in
fattoria, provvedimento formalizzato con decisione dell'8 novembre 2019 con cui
l'autorità di prime cure ha altresì ordinato la confisca con rispettiva vendita
di tutto il bestiame sequestrato e ha impartito a RI 1 un divieto di tenuta di
animali da reddito a tempo indeterminato. Atteso che l'UVC aveva dichiarato le
misure adottate immediatamente esecutive, RI 1 ha impugnato la decisione nel
merito chiedendo la restituzione dell'effetto sospensivo, richiesta
quest'ultima parzialmente accolta il 23 gennaio 2020 limitatamente alla
confisca e alla vendita degli animali.
B. Congiunte le cause per
identità d'oggetto, con giudizio del 23 dicembre 2020 il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile il ricorso inoltrato da RI 1 avverso la decisione di sequestro
pronunciata il 4 dicembre 2017 dall'UVC; relativamente alla decisione dell'8
novembre 2019 ha invece dichiarato irricevibile il gravame nei confronti della
misura di sequestro e lo ha respinto per quanto attiene al provvedimento di
confisca e al divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato. L'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che il sequestro di 1° grado del 4 dicembre 2017 era
stato sostituito dal provvedimento del 2019, con il quale era stata ordinata la
confisca degli animali detenuti da RI 1, per cui l'interesse personale,
pratico, attuale e concreto della ricorrente all'annullamento di quella
decisione era venuto meno, rendendo così il ricorso irricevibile.
In merito alla pronuncia dell'8 novembre 2019, invece, il Governo cantonale ha
anzitutto rilevato che il gravame risultava intempestivo in relazione al sequestro
poiché la ricorrente non aveva inoltrato ricorso entro il termine di quindici
giorni previsto per le misure cautelari. Escluse poi delle violazioni del
diritto di essere sentita della ricorrente, il Consiglio di Stato ha confermato
il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ritenendo che RI
1 avesse violato gravemente le disposizioni sia della legislazione contro le
epizoozie sia di quella sulla protezione degli animali, non disponesse delle
competenze per la gestione del bestiame e che la struttura di detenzione non fosse
adeguata e conforme alle prescrizioni in materia. Esso ha infine considerato
che, visto lo stato di trascuratezza in cui versavano gli animali e
l'inadeguatezza dimostrata dall'interessata a detenerli, la misura di confisca
si imponeva con urgenza.
C. Avverso la risoluzione
governativa la soccombente si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento; postula inoltre che l'UVC venga
sanzionato per violazioni procedurali e che la situazione venga ripristinata di
conseguenza, nonché il risarcimento dei danni da lei subiti. In estrema
sintesi, contesta - da una parte - che il Governo abbia dichiarato irricevibili
i suoi ricorsi avverso la decisione del 4 dicembre 2017 e quella dell'8
novembre 2019 limitatamente alla misura di sequestro; dall'altra lamenta che i
fatti alla base del giudizio impugnato siano incompleti e erronei, che l'UVC
abbia commesso una serie di violazioni procedurali, tra cui alcune riferite ai
suoi diritti di parte, e contesta che siano date in specie le condizioni per
emanare le misure contestate, sia quelle di sequestro e confisca, sia il
divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato.
D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio
di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica
conclusione perviene l'UVC con argomentazioni di cui si dirà, per quanto
necessario, in appresso.
E. In sede di replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la presente
vertenza si fonda sull'art. 23 cpv. 2 della legge cantonale sui provvedimenti
per combattere le epizoozie del 3 giugno 1969 (LCE; RL 914.400) e sull'art. 8
cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli
animali del 10 febbraio 1987 (LALPAn; RL 482.100). La legittimazione della
ricorrente è certa (art. 9 cpv. 1 LALPAn e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 16 e 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine.
1.2. RI 1 postula l'acquisizione agli atti degli incarti del Consiglio
di Stato riferiti ai ricorsi da lei interposti avverso le decisioni dell'UVC
del 4 dicembre 2017 e dell'8 novembre 2019, nonché gli incarti riferiti alle
due richieste di restituzione dell'effetto sospensivo alle suddette risoluzioni
impugnate. Gli atti di cui viene chiesto il richiamo tuttavia già compongono
gli incarti trasmessi dal Governo a questa Corte, per cui il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti
istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
1.3. La ricorrente chiede, oltre
all'annullamento della decisione impugnata, che l'UVC e il servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato vengano sanzionati per non aver rispettato la
risoluzione del 23 gennaio 2020 con cui il presidente del Consiglio di Stato
aveva ripristinato l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato da RI 1 avverso la misura di confisca con conseguente vendita
degli animali sequestrati (dispositivi n. 2 e 3 della decisione dell'8 novembre
2019 dell'UVC). Essa afferma infatti che l'UVC abbia venduto e fatto macellare
gli animali nonostante la suddetta decisione
provvisionale. L'insorgente chiede inoltre il risarcimento dei danni da lei
subiti e il ripristino della situazione conformemente a quanto deciso dal
presidente del Consiglio di Stato in via provvisionale.
Al di là delle ragioni poste alla
base di tali richieste, che verranno esposte e affrontate - ove necessario - in
seguito, va subito rilevato che le stesse sono comunque inammissibili. Oggetto
della presente vertenza è (e può essere) unicamente il quesito di sapere se è a
torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha, da un lato, dichiarato
inammissibili i gravami inoltrati contro il sequestro di 1° grado del 4
dicembre 2017 e il sequestro dell'8 novembre 2021 pronunciati dall'UVC e, dall'altro,
confermato la confisca del bestiame e il divieto di tenuta di animali da
reddito a tempo indeterminato
adottati da quest'ultima autorità; ogni altra domanda che esula da questi temi
è di conseguenza inammissibile in questa sede. Lo stesso discorso vale per le
varie fattispecie che, secondo la ricorrente, configurerebbero infrazioni
penali commesse dalle istanze precedenti, questioni che esulano di tutta
evidenza dall'oggetto del presente contendere, nonché dalle competenze di
questa Corte, e per le quali d'altra parte l'insorgente ha sporto denuncia
penale presso il Ministero pubblico (cfr. sentenza n. 60.2019.378 del 4 maggio
2020 della Corte di appello e revisione penale che conferma il decreto di non
luogo a procedere del 28 novembre 2019, allegata alla duplica dell'UVC del 3
giugno 2020).
2. 2.1. Giusta l'art. 4 LPAn chi si occupa di
animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e nella misura in cui
lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere
(cpv. 1). Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori,
sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro
modo la sua dignità; è vietato maltrattare e trascurare gli animali o
affaticarli inutilmente (cpv. 2). Chi detiene un animale o lo accudisce deve
nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di
movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un
ricovero (art. 6 cpv. 1 LPAn). Secondo l'art. 3 dell'ordinanza sulla protezione
degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), gli animali devono essere
tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o
nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova
in modo eccessivo (cpv. 1). I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di
luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e
defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali
che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della
specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati (cpv.
2). L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze
acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono
alle esigenze degli animali (cpv. 3). Gli animali devono ricevere regolarmente
e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché
ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza; devono inoltre poter
soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche
della specie (art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn). Il detentore di animali deve
controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il
benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare
prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli
animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi
(art. 5 cpv. 1 OPAn). La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti; il
detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti
siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto
del loro stato oppure siano abbattuti; le attrezzature necessarie a tal fine
devono essere disponibili in tempo utile; durante lo svolgimento di trattamenti
veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in
modo sicuro (art. 5 cpv. 2 OPAn). Le abitudini legate alla cura del corpo
tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di
detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate; zoccoli,
unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola
d'arte, l'eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola
d'arte (art. 5 cpv. 3 e 4 OPAn).
Giusta l'art. 23 cpv. 1 LPAn l'autorità competente può vietare, a tempo
determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la
commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi (a) è
stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente
legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni
dell'autorità o (b) per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. Il
divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera (art. 23 cpv. 2
LPAn).
Al fine di proteggere gli animali in
modo efficace, l'art. 24 LPAn e l'art. 7 LALPAn obbligano l'autorità ad intervenire immediatamente se è
accertato che sono trascurati o maltenuti. A tale scopo, le norme conferiscono
il diritto di sequestrarli a titolo cautelare e di ricoverarli adeguatamente a
spese del detentore. In caso di necessità, l'autorità è inoltre abilitata a
venderli o ad abbatterli, riversando al proprietario il ricavo della
realizzazione, dedotte le spese della procedura (cpv. 2). L'autorità non deve
comunque intervenire soltanto quando è accertata una grave trascuratezza. L'intervento
si impone già quando esistono fondati sospetti di maltrattamento (per degli
esempi riferiti alla legislazione in vigore prima del 2005: STF 2A.618/2002 del
12.6.03 consid. 2.1; STA 52.2005.414 del 31 maggio 2006 con-sid. 2.2; BVR 1993,
pag. 125 consid. 2 a; ANTOINE F. GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen
Tierschutzgesetz, Berna 1986, ad art. 25 LPDA n. 2 seg.). I disposti citati non
si limitano a conferire all'autorità il diritto di sequestrare a titolo di
misura cautelare gli animali maltrattati. Permettendole di venderli o di
sopprimerli, ove ciò risulti necessario, la norma in esame attribuisce alla
medesima anche il diritto di disporne, sottraendoli definitivamente al loro
detentore. All'autorità viene dunque conferito un potere di disposizione che
travalica i limiti del semplice sequestro cautelare per assumere le
connotazioni di un provvedimento assimilabile ad una confisca (STA 52.2005.414
del 31 maggio 2006 consid. 2.2).
In Ticino, l'UVC esercita le competenze che la LPAn attribuisce all'autorità
cantonale, a meno che la LALPAn o il relativo regolamento di applicazione
dispongano diversamente (art. 3 LALPAn).
2.2. Al fine di lottare contro malattie
trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali (art. 118
cpv. 2 lett. b della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999; Cost.; RS 101), è stata adottata, tra altre, la legislazione
federale sulle epizoozie, e meglio la legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966
(LFE; RS 916.40) e l'ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE; RS
916.401); quest'ultima fissa i provvedimenti generali di lotta e disciplina
l'organizzazione della lotta alle epizoozie (art. 10 LFE e art. 1 cpv. 2 OFE).
Giusta l'art. 13 LFE il traffico di animali sottostà al controllo di polizia
epizootica; il detentore di animali ha l'obbligo di informare gli organi
incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate
alimentari e sull'agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione
degli animali. Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è
contrassegnato e registrato nella banca dati sul traffico di animali; la
Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono detenuti tali animali,
fondato sui dati forniti dai Cantoni, alle quali viene assegnato un numero BDTA
(cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 15a LFE, art. 7 e 10 OFE, nonché ordinanza
concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico degli animali del 3
novembre 2021 [OIBDTA; RS 916.404.1] che ha abrogato l'ordinanza concernente la
banca dati sul traffico di animali del 26 ottobre 2011 [Ordinanza BDTA; RU 2011
5453]). I detentori di animali a unghia fessa devono fornire alle autorità una
serie di informazioni e dati sulla propria azienda detentrice di animali e su ogni
animale presente in azienda (art. 6 lett. o, 8, 10 e 14 OFE, nonché OIBDTA e
Ordinanza BDTA). Per ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina
che lascia l'azienda, il detentore emette un certificato di accompagnamento che
segue lo spostamento dell'animale ed è consegnato al nuovo detentore (art. 15
LFE e 12 OFE). Gli organi d'esecuzione della legislazione in materia di
epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari
devono poter consultare, su richiesta, i dati sugli animali a unghia fessa, i
controlli degli effettivi e i certificati d'accompagnamento (art. 13 cpv. 1
OFE). I dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché
i certificati di accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per
tre anni in forma cartaceo o elettronica (art. 13 cpv. e OFE).
Giusta l'art. 15 OFE nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle
quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non
annunciati o non iscritti nel registro oppure nelle quali oltre il 20 per cento
degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro
semplice di 1° grado; misura che comporta il divieto di qualsiasi contatto
diretto degli animali sotto sequestro con animali di altri effettivi, così come
la modifica del numero degli effettivi al fine di evitare la propagazione di
eventuali epizoozie (art. 69 OFE).
I provvedimenti di sequestro ordinati rimangono in vigore fino alla loro
modificazione o revoca da parte del veterinario cantonale (art. 72 cpv. 1 OFE).
3. Per quanto attiene alla decisione del 4 dicembre
2017, la ricorrente contesta che il suo ricorso fosse irricevibile a seguito della
pronuncia l'8 novembre 2019 della misura di confisca. Sostiene che le due
decisioni in questione poggiavano su fatti e procedure diverse, per cui la
seconda risoluzione non inficiava la prima; l'UVC infatti, nonostante il
gravame pendente da oltre due anni, non avrebbe mai comunicato all'Autorità di
ricorso la modifica della propria decisione conformemente all'art. 74 LPAmm.
Ritiene d'altra parte che gli animali in questione fossero regolarmente
contrassegnati con i numeri identificativi forniti dalla BDTA all'azienda
agricola di sua figlia e disponessero dei certificati d'accompagnamento, nonché
che le informazioni richieste dall'autorità fossero state fornite già con lo
scritto del 2 ottobre 2017.
3.1. Come visto, il Governo cantonale ha ritenuto che il sequestro del 4
dicembre 2017 sarebbe stato sostituito dalla misura di confisca ordinata in un
secondo tempo, ciò che di conseguenza avrebbe fatto venire meno l'interesse
attuale e concreto della ricorrente all'annullamento della decisione impugnata.
Tale posizione, tuttavia, non può essere interamente condivisa atteso che le
misure ordinate l'8 novembre 2019 erano state anch'esse impugnate e pertanto
nessuna di queste è ad oggi ancora definitiva. In questo senso se il Consiglio
di Stato riteneva che la decisione da prendere in ordine al primo sequestro
dipendesse dall'esito della seconda procedura ricorsuale, punto sul quale in
effetti si conviene, esso avrebbe potuto ordinarne la sospensione (art. 24 e 76
cpv. 1 LPAmm) in attesa di pronunciarsi sulle misure adottate dall'UVC l'8
novembre 2019. Benché esso abbia poi confermato quest'ultimi provvedimenti, la
decisione di dichiarare il primo ricorso irricevibile per carenza della
legittimazione ricorsuale appare quantomeno prematura.
Sia quel che sia, considerato che i fatti alla base delle due decisioni
impugnate sono in buona parte i medesimi e che la fattispecie emerge dagli atti
in modo chiaro e tutto
sommato sufficiente affinché questo Tribunale possa esprimersi con la dovuta
cognizione di causa anche su tale punto della vertenza, ragioni di economia processuale giustificano di
eccezionalmente rinunciare a un rinvio degli atti al Consiglio di Stato per
entrare nel merito del primo ricorso, ciò che non farebbe altro che
ulteriormente procrastinare la durata del procedimento.
3.2. Il provvedimento del 4 dicembre 2017 si fonda sugli art. 15 e 69 OFE. Scopo
della legislazione contro le epidemie animali è quello di eradicare, combattere
e monitorare le malattie degli animali (art. 1a LFE). A tal fine l'OFE
specifica i provvedimenti di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta
alle epizoozie, nonché l'indennizzo corrisposto ai detentori degli animali
(art. 1 cpv. 2 OFE). Per poter reagire prontamente in caso di epidemie ed
evitarne così la propagazione applicando dei blocchi alla movimentazione degli
animali (eventualmente pure delle persone e delle merci), è importante individuare
il più presto possibile la fonte del contagio, ciò che di conseguenza impone di
monitorare il traffico degli animali, in particolar modo quello (più intenso)
del bestiame da reddito (Jürg
Niklaus/Lisa Käser/Maximiliane Lotz, Tierschutzrecht in a nutshell,
Zurigo e San Gallo 2021, pag. 60; Anna
Müller-Hüppi, Handbuch zum Agrarrecht, Berna 2017, pag. 157 e 158). In
questo senso le registrazioni obbligatorie degli animali sono di fondamentale
importanza nella lotta contro le epizoozie e la loro completezza è presupposto
imprescindibile per combattere o contenere, efficacemente, un'epidemia (Niklaus/Kàser/Lotz, op. cit., pag. 66 e
69).
Ora, nel caso in esame, senza bisogno invero di entrare nei dettagli tecnici
sui dati da registrare nella specifica banca dati, è sufficiente rilevare che RI
1 non è nemmeno mai stata registrata quale azienda detentrice di animali (art.
14 cpv. 1 e 2 e 15a LFE, art. 7 e 10 OFE, nonché art. 15 cpv. 1 OIBDTA e art.
20 cpv. 2 Ordinanza BDTA), per cui l'utilizzo del numero BDTA dell'azienda
agricola della figlia e l'applicazione su almeno un bovino (cfr. rapporto di
polizia del 10 agosto 2017, allegato 3) di numeri identificativi attribuiti a
un'azienda detentrice di animali riconducibile a un'altra persona non permette,
nemmeno lontanamente, di ritenere adempiuti gli obblighi di registrazione e
annuncio posti dalla legislazione contro le epizoozie.
Il detentore di animali è la persona fisica o giuridica, società o
corporazione di diritto pubblico che gestisce un'azienda detentrice di animali
per conto proprio o a proprio rischio e pericolo (art. 2 lett. c Ordinanza BDTA
e art. 2 lett. a OIBDTA), considerato altresì che la detenzione può non essere
a scopo commerciale (art. 6 lett. o n. 5 OFE). Le registrazioni nella BDTA non
servono a stabilire la proprietà degli animali, bensì la persona (o l'entità)
responsabile della loro detenzione e, di conseguenza, del rispetto di tutta la
legislazione applicabile in materia, compresa quella per la lotta contro le
epizoozie. Se RI 1 intende detenere animali a unghia fessa, deve prima farsi
registrare quale azienda detentrice di animali; di conseguenza essa attualmente
non è autorizzata a tenere né bovini né suini.
La ricorrente inoltre aveva applicato la marca auricolare (non corretta) a una
sola mucca, mentre una seconda ne era totalmente sprovvista (cfr. rapporto di
polizia del 10 agosto 2017), e non è stata in grado di trasmettere all'UVC
alcun certificato di accompagnamento (cfr. art. 15 LFE, art. 12 e 13 OFE;
parzialmente prodotti solo nell'ambito dell'istanza sulla restituzione
dell'effetto sospensivo alla decisione dell'8 novembre 2019 e di cui si dirà in
seguito).
Per gli animali in parola dunque la ricorrente, né con scritto del 2 ottobre
2017 da parte del legale della figlia, né con la sua lettera del 10 novembre
2017, è stata in grado di fornire all'Autorità spiegazioni utili
all'identificazione dei suoi animali, i quali non risultavano debitamente
registrati e contrassegnati.
In siffatte circostanze, non potendo correttamente determinare l'origine dei
medesimi e di conseguenza il loro stato sanitario, è senz'altro a giusto titolo
che l'UVC, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 OFE, ha ordinato il
loro immediato sequestro semplice di primo grado, stabilendo altresì che i
bovini e i due suini allora noti, non potessero essere messi in contatto con
altri animali. Il provvedimento in parola, ampiamente giustificato, è dunque da
confermare.
4. Per quanto attiene alla decisione dell'8 novembre
2019, l'insorgente sostiene che il ricorso contro la misura di sequestro fosse
ricevibile poiché, avendo il presidente del Consiglio di Stato ripristinato
l'effetto sospensivo alle due ulteriori misure ordinate dall'UVC, la decisione
era passata a semplice sequestro. Rimprovera poi all'UVC di non aver correttamente
preannunciato l'esecuzione del controllo del 28 ottobre 2019 e di aver eseguito
il sequestro prima di emettere e sottoporre all'insorgente i rapporti di
controllo e la relativa decisione, impedendole così di prendere debitamente
posizione al riguardo. Sostiene che queste violazioni dei suoi diritti di parte
sono state a torto ritenute sanate dal Consiglio di Stato in sede di ricorso.
Si duole poi del fatto che l'UVC non abbia prodotto alcun documento che permettesse
di dimostrare la presenza di malattie, visto che nell'occasione non era stata
fatta eseguire alcuna analisi degli animali, i quali erano tutti correttamente
contrassegnati con i numeri identificativi. Nega inoltre di aver violato il
sequestro ordinato il 4 dicembre 2017: afferma infatti che, al momento del
primo sequestro, in azienda erano presenti anche bovini di proprietà di terzi e
che il 30 aprile 2018 il Veterinario cantonale allora in carica avrebbe
autorizzato l'uscita di questi animali, togliendo pertanto di fatto il
sequestro OFE su tutti i capi di bestiame.
Contesta altresì che la struttura presso la quale gli animali erano detenuti
fosse inadeguata alla corretta tenuta degli stessi, ritenuto come lo stesso UVC
vi avesse lasciato il bestiame sequestrato nel 2017 e come l'autorità non abbia
esperito alcun controllo della struttura in occasione del sopralluogo avvenuto
nel 2019. Sostiene infine che non sia stata attestata alcuna infrazione o
mancanza nella gestione e nella tenuta di animali che giustifichi le misure
ordinate. In particolare rileva che gli animali non sono stati trovati né denutriti,
né sporchi o maltrattati; foraggio e acqua erano a disposizione. Inoltre i
suini deambulavano correttamente nonostante l'unghiello lungo, ciò che comunque
non giustificava l'adozione di provvedimenti così incisivi come quelli che sono
stati pronunciati nell'occasione.
4.1. Anzitutto occorre rilevare che il ricorso di RI 1, nella misura in
cui era volto a contestare la misura di sequestro ivi ordinata, era
effettivamente tardivo per cui è a giusto titolo che il Consiglio di Stato lo
ha dichiarato irricevibile.
L'ordine di sequestro di animali disposto dall'UVC si fondava infatti
sugli art. 24 LPAn e 7 LALPAn e costituiva un provvedimento di natura
essenzialmente cautelare (cfr. STA 52.2017.252 del 14 agosto 2019 consid. 6.2,
52.2005.414 del 31 maggio 2006 consid. 2.2), di modo che la sua impugnazione
doveva avvenire nel termine di 15 giorni dalla sua notifica, secondo quanto
disposto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm.
Ciò che però in concreto non è avvenuto, avendo l'insorgente agito
tardivamente.
Vero è che la decisione impugnata non indicava il termine di ricorso
quindicinale per la misura provvisionale e si limitava a riportare un termine
di 30 giorni per ricorrere. Benché l'omessa, l'incompleta o l'inesatta
indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare ad una parte
alcun pregiudizio, la ricorrente tuttavia, che invero su questo punto non si
confronta con le ragioni che hanno portato il Consiglio di Stato a dichiarare
tardiva la sua impugnativa avverso il sequestro, non può invocare una simile
tutela visto che essa era patrocinata da un legale (cfr. ricorso del 9 dicembre
2019) il quale avrebbe potuto (rispettivamente dovuto) scoprire l'errore attraverso
la semplice lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione
della dottrina e della giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c; sentenze
inedite del Tribunale federale 9 giugno 2006 inc.2A.334/ 2006, consid. 3.1; 24
settembre 2001 inc. 1A.123/2001, consid. 2b; STA inedita 21 novembre 2001 inc.
52.2001.357, consid. 2.2.). Ad ogni modo l'irricevibilità del ricorso avverso
tale misura non determina alcuna reale conseguenza nell'analisi di merito della
presente vertenza: il ricorso è infatti tempestivo per quanto attiene al
provvedimento di confisca, il quale si fonda anch'esso sugli art. 24 LPAn e 7
LALPAn e presuppone l'adempimento di medesime condizioni.
4.2. Relativamente alla pretesa lesione dei diritti di parte della ricorrente, premesso
che come visto il gravame avverso la misura di sequestro è tardivo e richiamati
i disposti di legge e la giurisprudenza che concretizzano il diritto di essere
sentito (art. 34 e 35 LPAmm, art. 29 Cost., DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii),
il quale presuppone - tra l'altro - che l'interessato abbia diritto di fornire
prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli
atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii),
va in specie rilevato che l'autorità non è
tenuta a preannunciare l'esperimento di un sopralluogo, ciò che di tutta
evidenza rischierebbe di compromettere la verifica del rispetto delle norme
applicabili. In virtù dell'art. 7 LALPAn l'UVC ha d'altronde il diritto (e rispettivamente
il dovere) di ispezionare locali, impianti, veicoli, oggetti e animali (lo
stesso vale in ambito di polizia epizootica in base all'art. 8 cpv. 1 e 2 LFE).
Ne consegue dunque che la mancata notifica dello scritto del 22 ottobre 2019,
con cui si preannunciava il sopralluogo, non permette di invalidare il
controllo eseguito e tanto meno le risultanze che ne sono emerse. Riguardo poi
al fatto che il sequestro sia stato eseguito prima di sottoporre all'insorgente
i rapporti di controllo e la relativa decisione amministrativa, la ricorrente non
può essere seguita laddove sostiene che ciò le avrebbe impedito di prendere debitamente
posizione su detta misura. Come giustamente rilevato dal Governo cantonale, al
di là del fatto che il giorno del sopralluogo la ricorrente era presente e ha
potuto fornire all'autorità le spiegazioni che riteneva opportune, la
situazione rilevata dall'UVC il 28 ottobre 2019, riferita sia allo stato degli
animali sia alla struttura sia alle capacità gestionali della ricorrente, era
tale da indurre l'autorità a decidere di eseguire seduta stante il sequestro
del bestiame. A fronte del chiaro interesse pubblico alla protezione degli
animali e di riflesso al ripristino di una situazione conforme al diritto, di
tutta evidenza superiore a quello dell'insorgente a ricevere anticipatamente i
rapporti di controllo e la decisione formale, l'art. 35 cpv. 4 LPAmm è
perfettamente applicabile in specie. Ad ogni modo l'insorgente ha ricevuto sia
i rapporti sia la decisione circa due settimane dopo l'esecuzione del
sequestro, inoltrando poi ricorso per il tramite di uno sperimentato
legale e contestando in maniera precisa e circostanziata la decisione qui
avversata, atteso altresì che essa ha potuto
consultare l'intero incarto in sede di ricorso dinanzi all'Esecutivo cantonale
(cfr. scritto del 25 febbraio 2020 con cui il Consiglio di Stato ha trasmesso
alla ricorrente i documenti prodotti dall'UVC in sede di risposta). Ne discende
dunque che non risultano in specie violazioni dei diritti procedurali
dell'insorgente e, quandanche vi fossero state, le stesse sarebbero da
considerare sanate in virtù della possibilità che la ricorrente ha avuto di
accedere agli atti del procedimento e per le ampie facoltà di esprimersi di cui
essa ha potuto beneficiare in questa sede (DTF 145 IV 99 consid. 3.1 e rinvii, 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3 con rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii).
4.3. Per quanto attiene invece alla confisca del bestiame e al divieto
di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato, va considerato che,
contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, a fronte delle risultanze del
sopralluogo avvenuto il 28 ottobre 2019, tali provvedimenti risultano
pacificamente giustificati. Le critiche sollevate con il ricorso appaiono su
questo punto pretestuose e finanche al limite della temerarietà
Anzitutto nonostante che già nel 2017 l'UVC avesse rimproverato all'insorgente delle
gravi carenze nelle registrazioni dei suoi animali, con conseguente sequestro del
bestiame a quel momento detenuto in azienda (meglio due suini e due bovini; cfr.
decisione del 4 dicembre 2017, nonché scritti del 6 luglio 2017, del 22
settembre 2017 e del 23 ottobre 2017 dell'UVC [allegato 1 prodotto dall'UVC
nell'ambito del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso la decisione del
4 dicembre 2017], rapporto di segnalazione del 10 agosto 2017 [allegato 2],
scritto del 2 ottobre 2017 del legale della figlia della ricorrente all'UVC
[allegato 5]), in occasione del sopralluogo effettuato nell'ottobre del 2019 la
situazione non era per nulla migliorata. RI 1 non risultava ancora iscritta
quale azienda detentrice di animali e le placche auricolari applicate agli
animali erano sempre riferite all'azienda della figlia, per cui le
registrazioni e l'identificazione del bestiame non erano corrette. Si rileva
che per due dei bovini sequestrati, ad oggi, non è dato di sapere quale sia
l'azienda di provenienza e la data di nascita (né altri dati quali i numeri
identificativi dei genitori). L'insorgente, di nuovo, non è stata in grado di
esibire immediatamente, come invece le incombeva (art. 13 cpv. 1 e 3 OFE), i
certificati di accompagnamento; a detta di quest'ultima, gli animali erano
stati portati per l'estivazione in alpeggio anche nel 2019, per cui avrebbe
dovuto disporre dei certificati di accompagnamento relativi almeno a quest'ultimo
spostamento. Solo in sede di istanza di restituzione dell'effetto sospensivo al
ricorso contro la decisione dell'8 novembre 2019 la ricorrente ha prodotto
della documentazione. I documenti trasmessi presentano tuttavia una serie di
incongruenze eclatanti, tant'è che per alcuni l'UVC solleva finanche dubbi
circa la loro autenticità, e si riferiscono al trasferimento di animali a
favore della figlia della ricorrente, per cui gli stessi non permettono di
colmare le manifeste lacune nella registrazione dei dati riferiti agli animali
detenuti da RI 1.
Nonostante poi il divieto di movimentazione degli animali, al momento del
controllo erano presenti nella struttura in totale sette bovini e due suini per
cui l'effettivo del bestiame era aumentato, senza ovviamente eseguire alcuna
registrazione sugli spostamenti di bestiame e senza nemmeno avvisare l'autorità.
Se, come sostiene l'insorgente, all'epoca del primo sequestro erano presenti in
azienda altri animali oltre a quelli indicati con scritto del 2 ottobre 2017
(allegato 5 alla risposta del 26 gennaio 2018), RI 1 avrebbe quantomeno dovuto
segnalare precisamente all'UVC il numero esatto di capi sotto la sua
responsabilità, ciò che essa si è ben guardata dal fare nonostante tutta la
corrispondenza intercorsa con le autorità dal 2017 al 2019 (comprese le
procedure ricorsuali). È del tutto irrilevante chi fosse il proprietario degli
animali, che non deve necessariamente corrispondere al detentore. Dirimente è
unicamente il fatto che il bestiame detenuto dalla ricorrente era stato posto
sotto sequestro in base all'OFE e che pertanto non doveva entrare in contatto
con altri animali (art. 69 OFE; cfr. Niklaus/Kàser/Lotz,
op. cit., pag. 61 e 62).
L'insorgente invece, senza alcun riguardo della decisione di sequestro e delle
conseguenze che avrebbero potuto derivare dalla movimentazione di animali di
ignoto stato sanitario, ha aumentato il suo effettivo (acquistando ad esempio
due bovini il 1° luglio 2018; doc. D allegato all'istanza di concessione
dell'effetto sospensivo del 25 novembre 2019), ha permesso che altri animali entrassero
in contatto con i suoi animali sotto sequestro (un toro con marca auricolare CH
__________ di proprietà di __________ è stato usato per le mucche di proprietà
di terzi presenti presso l'azienda agricola di __________) e, per due anni
consecutivi (2018 e 2019), ha portato per l'estivazione in alpeggio i suoi
bovini. Non giova all'insorgente sostenere che il Veterinario cantonale avesse
tolto il sequestro il 30 aprile 2018 (il 3 o il 31 marzo 2018 secondo quanto da
lei sostenuto nell'ambito della richiesta di restituzione dell'effetto
sospensivo del 25 novembre 2019, pag. 4, e nella replica del 30 marzo 2020,
pag. 9). Premesso che essa non produce alcun documento, di nessun genere, che
conforti questa sua tesi e che tale argomento non è mai stato sollevato
nell'ambito del ricorso contro la decisione del 4 dicembre 2017, quandanche
fosse stata autorizzata l'uscita di alcuni animali (nonostante il rischio
sanitario che questo avrebbe comportato) ciò non permetteva ancora di
considerare decaduto il provvedimento di sequestro senza una formale decisione
dell'autorità (cfr. art. 72 cpv. 1 OFE; Niklaus/Kàser/Lotz,
op. cit., pag. 65). Essa pertanto, non solo non ha provveduto a sanare
le gravi mancanze nelle registrazioni (degli animali e della detenzione da
parte sua) e nella marcatura del bestiame, non ha di fatto fornito informazioni
utili all'autorità circa l'origine degli animali e non disponeva della
documentazione obbligatoria, ma ha anche chiaramente violato il sequestro
ordinato il 4 dicembre 2017.
Questi fatti, da soli, sono a tal punto gravi da poter configurare anche delle fattispecie
penalmente rilevanti (cfr. art. 48 LFE) e avrebbero comportato la necessità di
adottare nuovamente dei provvedimenti per stabilire lo stato sanitario dei nove
animali presenti in azienda nel 2019 (cfr. art. 15 OFE). Ciò che però non è
avvenuto, in quanto l'autorità di prime cure, per una serie di ulteriori
ragioni che verranno esposte a breve, ha risolto di sequestrare e confiscare
gli animali fondandosi sulla LPAn, impartendo al contempo all'insorgente un
divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato.
Ora, la mancanza di competenze dimostrata dalla ricorrente in materia di lotta
contro le epizoozie, che addirittura pretende di poter detenere animali a
unghia fessa senza essere registrata quale azienda detentrice di animali e non
ha rispettato il sequestro di primo grado ordinato dall'UVC, non milita certo a
suo favore nel valutare le sue capacità di tenere e allevare animali né le
condizioni di detenzione degli stessi. Tali conoscenze sono evidentemente
imprescindibili per permettere una corretta detenzione degli animali, per
garantire la salute degli stessi così come, più in generale, per la protezione
della salute pubblica, non solo degli animali. Si osserva che i due suini
sequestrati sono risultati positivi all'Actinobacillosi, fortunatamente senza
crescita batterica nelle successive analisi (cfr. allegato 23 alla risposta
dell'8 gennaio 2020 dell'UVC in ambito provvisionale), malattia annoverata tra
le epizoozie da combattere (art. 146 e segg. OFE); la leggerezza con cui
l'insorgente dimostra di rapportarsi ai rischi di epizoozie è allarmante e, di
nuovo, denota un'insufficiente conoscenza delle problematiche sanitarie che
l'allevamento animale comporta.
Ma vi è di più poiché, contrariamente a quanto pretende l'insorgente,
nell'ambito del controllo esperito il 28 ottobre 2019 sono state accertate pure
violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.
Anzitutto per quanto riguarda la struttura ove gli animali erano detenuti, dal
rapporto di controllo sulla sanità, sul traffico e sull'identificazione degli
animali dell'8 novembre 2019 (doc. H1 allegato al ricorso), l'UVC ha costatato
che l'area intorno alla stalla era ingombra di materiali estranei e rifiuti di
svariato genere (art. 5 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 3 OPAn);
intorno alla struttura non vi era una pavimentazione solida pulibile e
disinfettabile, bensì direttamente fango e terra (art. 7 cpv. 3 e art. 34 cpv.
1 OPAn); la stalla risultava sporca e trasandata e l'azienda non disponeva di
sistemi di biosicurezza come dispositivi di disinfezione del personale (art. 5
cpv. 1 e 2 OPAn). D'altronde, come osserva l'autorità di prime cure, la stalla
in questione, di proprietà della figlia della ricorrente, era già stata oggetto
di numerosi controlli, in particolare nell'ultimo decennio, a seguito dei quali
era stato più volte rimproverato alla titolare di non provvedere ad una
sufficiente manutenzione della stessa, in particolare per quanto concerne la
gestione dei reflui zootecnici (cfr. STA 52.2019.136 del 13 aprile 2021 consid.
4.3), e che, unitamente ad altre ragioni, aveva già portato l'UVC a confiscare
tutti gli animali ivi detenuti nel 2016 e a impartire alla titolare un divieto
di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato (cfr. STF 2C_802/2019 del
25 settembre 2019). L'email del 15 aprile 2020 dell'UVC in risposta alla
Sezione dell'agricoltura è del tutto irrilevante. L'UVC ha controllato la
struttura per quanto di sua competenza e meglio nell'ottica di stabilire se la
detenzione degli animali fosse o meno rispettosa della legislazione applicabile
in materia; non ha per contro verificato - ad esempio - il corretto
funzionamento degli impianti (come la cisterna del colaticcio), questione che
invece è d'interesse per la Sezione dell'agricoltura.
Relativamente alla cura del bestiame, dal rapporto di controllo in materia di
protezione animali dell'8 novembre 2019 (cfr. doc. H allegato al ricorso)
emerge che i sette bovini disponevano di una sola mangiatoia contenente
foraggio grezzo, che il fieno all'interno della stalla era di buona qualità ma
che ve ne era un settore in cui questo era grigio-marroncino, maleodorante e
con tracce visibili di muffa (con evidente pericolo di micotossine), che le
rotoballe di insilato erano abbandonate a bordo strada e quelle all'interno
della stalla risultavano di pessima qualità per cui non più idonee al
foraggiamento (art. 4 OPAn). Per i suini è stato costatato che questi avevano
gli unghielli troppo lunghi (art. 5 cpv. 4 OPAn), ciò che d'altra parte risulta
anche dalla documentazione fotografica (doc. 21 e doc. 32 allegati alla
risposta del 16 febbraio 2020 dell'UVC); il foraggiamento era insufficiente
(nessuna mangiatoia piena ma solo grani visibili per terra frammisti alla
lettiera da cui i maiali si nutrivano) e non vi erano fonti d'acqua a loro
disposizione (art. 45 OPAn). Le prove fornite dall'insorgente non permettono di
confutare quanto costatato dall'UVC; in particolare né dalla documentazione
fotografica né dai filmati eseguiti dalla figlia della ricorrente il giorno del
sequestro risulta che i suini disponessero di acqua. L'UVC sostiene poi che
Iride Rodoni non sia stata in grado di rispondere a precise domande sulla
gestione quotidiana degli animali (foraggiamento, cure, registrazioni ecc…),
ciò che la ricorrente contesta. Ora, a fronte di tutte le violazioni
sopraelencate alla legislazione in materia, sia essa di protezione degli
animali o della salute pubblica, è del tutto evidente che l'insorgente,
indipendentemente dalla formazione o dagli anni di esperienza, non dispone
delle più elementari conoscenze necessarie alla corretta detenzione di questi
animali.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, sussistono pertanto sufficienti
elementi agli atti per concludere che RI 1 è una persona manifestamente incapace
di tenere o allevare animali (art. 23 cpv. 1 lett. b LPAn). Il divieto
pronunciato nei suoi confronti dall'UVC si giustifica dunque pienamente e
risulta del tutto rispettoso del principio della proporzionalità.
Lo stesso vale per la
confisca degli animali con conseguente vendita o macellazione degli stessi,
poiché le violazioni constate permettono di ritenere che, di tutta evidenza,
gli animali erano tenuti in condizioni inadeguate (art. 24 cpv. 1 LPAn), senza
considerare che a fronte del divieto di tenuta di animali da reddito
l'allontanamento del bestiame è, di fatto, l'unica conseguenza possibile.
5. 5.1. Visto tutto quanto precede, il ricorso va dunque
respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
5.2. Dato l'esito, la tassa di
giustizia, commisurata in base al dispendio di lavoro occasionato al Tribunale,
è posta a carico della ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'UVC, non essendosi avvalso del patrocinio di un legale per la
stesura degli allegati di causa (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, nella misura di fr. 2'000.-, è posta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera