Incarto n.
52.2021.46

 

Lugano

22 marzo 2024               

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

cancelliera:

Elisa Bagnaia

 

 

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2021 di

 

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 23 dicembre 2020 (n. 7051) del Consiglio di Stato con la quale

-       ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 4 dicembre 2017 con cui il Dipartimento sanità e socialità, Ufficio del veterinario cantonale (UVC), ha disposto il sequestro semplice di 1° grado dei suoi animali da reddito e

-       ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso interposto contro la decisione dell'8 novembre 2019 con cui l'UVC ha ordinato il sequestro, la confisca e la vendita di sette bovini e due suini della ricorrente, nonché le ha impartito un divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   a. In passato sul territorio del Comune di __________ vi era un'azienda agricola riconducibile a __________, per lo più dedita all'allevamento bovino, la quale nel corso degli anni è stata oggetto di svariati controlli da parte dell'UVC e di altre autorità. In particolare la sua titolare era stata oggetto nel giugno del 2016 di una misura di sequestro con confisca di tutti i bovini presenti in azienda e di un divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato; risoluzioni poi cresciute in giudicato (il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato è stato confermato in ultima istanza dal Tribunale federale il 25 settembre 2019 [STF 2C_802/2019]).

b. A seguito di una segnalazione da parte delle autorità del Comune di __________ in merito alla presenza di animali da reddito non debitamente contrassegnati con i numeri identificativi sul terreno della suddetta azienda, rispettivamente nelle immediate vicinanze, il 6 luglio e il 22 settembre 2017 l'UVC ha chiesto a __________ informazioni al riguardo, apprendendo così che gli animali in questione, e meglio due manzette e due maiali, erano detenuti da sua madre, RI 1. Con scritto del 23 ottobre 2017 detta autorità ha pertanto chiesto a quest'ultima, sulla base della legislazione sulle epizoozie e sulla protezione degli animali, di fornire una serie di chiarimenti riguardo ai predetti animali di sua proprietà. Non avendo ricevuto le informazioni richieste e ritenuta la necessità di accertare la provenienza e la conformità della tenuta degli animali in questione, nonché il loro stato sanitario, con decisione del 4 dicembre 2017 l'UVC ha ordinato il sequestro semplice di 1° grado, giusta gli art. 15 cpv. 1 e art. 69 dell'ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE; RS 916.401) dell'effettivo del bestiame da reddito di RI 1, precisando che un eventuale ricorso contro il medesimo non avrebbe avuto effetto sospensivo. L'interessata ha interposto ricorso contro la decisione di sequestro, la cui immediata esecutività è stata confermata in ultima istanza il 3 dicembre 2018 (STF 2C_1025/2018).

 

c. Dopo ulteriori, e non meglio specificate, segnalazioni da parte di privati e delle autorità comunali di __________, a fronte di informazioni circa la movimentazione non autorizzata dell'effettivo sotto sequestro e di altri capi di bestiame, nonché di altre irregolarità nella registrazione degli animali detenuti da RI 1, il 28 ottobre 2019 l'UVC ha esperito un controllo dell'azienda agricola di __________ volto alla verifica degli animali presenti e delle condizioni di detenzione.
Rilevata la presenza di ben sette bovini e due suini, atteso che le registrazioni tese all'identificazione dei predetti animali risultavano ancora incomplete e/o erronee, ciò che impediva di fatto di risalire all'esatta provenienza e al loro stato sanitario, nonché costatate delle mancanze d'ordine gestionale e strutturale per la corretta detenzione degli animali, il medesimo giorno l'UVC ha proceduto al sequestro immediato dei nove animali presenti in fattoria, provvedimento formalizzato con decisione dell'8 novembre 2019 con cui l'autorità di prime cure ha altresì ordinato la confisca con rispettiva vendita di tutto il bestiame sequestrato e ha impartito a RI 1 un divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato. Atteso che l'UVC aveva dichiarato le misure adottate immediatamente esecutive, RI 1 ha impugnato la decisione nel merito chiedendo la restituzione dell'effetto sospensivo, richiesta quest'ultima parzialmente accolta il 23 gennaio 2020 limitatamente alla confisca e alla vendita degli animali.

 

B.   Congiunte le cause per identità d'oggetto, con giudizio del 23 dicembre 2020 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da RI 1 avverso la decisione di sequestro pronunciata il 4 dicembre 2017 dall'UVC; relativamente alla decisione dell'8 novembre 2019 ha invece dichiarato irricevibile il gravame nei confronti della misura di sequestro e lo ha respinto per quanto attiene al provvedimento di confisca e al divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il sequestro di 1° grado del 4 dicembre 2017 era stato sostituito dal provvedimento del 2019, con il quale era stata ordinata la confisca degli animali detenuti da RI 1, per cui l'interesse personale, pratico, attuale e concreto della ricorrente all'annullamento di quella decisione era venuto meno, rendendo così il ricorso irricevibile.
In merito alla pronuncia dell'8 novembre 2019, invece, il Governo cantonale ha anzitutto rilevato che il gravame risultava intempestivo in relazione al sequestro poiché la ricorrente non aveva inoltrato ricorso entro il termine di quindici giorni previsto per le misure cautelari. Escluse poi delle violazioni del diritto di essere sentita della ricorrente, il Consiglio di Stato ha confermato il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ritenendo che RI 1 avesse violato gravemente le disposizioni sia della legislazione contro le epizoozie sia di quella sulla protezione degli animali, non disponesse delle competenze per la gestione del bestiame e che la struttura di detenzione non fosse adeguata e conforme alle prescrizioni in materia. Esso ha infine considerato che, visto lo stato di trascuratezza in cui versavano gli animali e l'inadeguatezza dimostrata dall'interessata a detenerli, la misura di confisca si imponeva con urgenza.


C.   Avverso la risoluzione governativa la soccombente si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; postula inoltre che l'UVC venga sanzionato per violazioni procedurali e che la situazione venga ripristinata di conseguenza, nonché il risarcimento dei danni da lei subiti. In estrema sintesi, contesta - da una parte - che il Governo abbia dichiarato irricevibili i suoi ricorsi avverso la decisione del 4 dicembre 2017 e quella dell'8 novembre 2019 limitatamente alla misura di sequestro; dall'altra lamenta che i fatti alla base del giudizio impugnato siano incompleti e erronei, che l'UVC abbia commesso una serie di violazioni procedurali, tra cui alcune riferite ai suoi diritti di parte, e contesta che siano date in specie le condizioni per emanare le misure contestate, sia quelle di sequestro e confisca, sia il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato.


D.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene l'UVC con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

 

E.   In sede di replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la presente vertenza si fonda sull'art. 23 cpv. 2 della legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie del 3 giugno 1969 (LCE; RL 914.400) e sull'art. 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 (LALPAn; RL 482.100). La legittimazione della ricorrente è certa (art. 9 cpv. 1 LALPAn e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 16 e 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine.

1.2. RI 1 postula l'acquisizione agli atti degli incarti del Consiglio di Stato riferiti ai ricorsi da lei interposti avverso le decisioni dell'UVC del 4 dicembre 2017 e dell'8 novembre 2019, nonché gli incarti riferiti alle due richieste di restituzione dell'effetto sospensivo alle suddette risoluzioni impugnate. Gli atti di cui viene chiesto il richiamo tuttavia già compongono gli incarti trasmessi dal Governo a questa Corte, per cui il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.3. La ricorrente chiede, oltre all'annullamento della decisione impugnata, che l'UVC e il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato vengano sanzionati per non aver rispettato la risoluzione del 23 gennaio 2020 con cui il presidente del Consiglio di Stato aveva ripristinato l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato da RI 1 avverso la misura di confisca con conseguente vendita degli animali sequestrati (dispositivi n. 2 e 3 della decisione dell'8 novembre 2019 dell'UVC). Essa afferma infatti che l'UVC abbia venduto e fatto macellare gli animali nonostante la suddetta decisione provvisionale. L'insorgente chiede inoltre il risarcimento dei danni da lei subiti e il ripristino della situazione conformemente a quanto deciso dal presidente del Consiglio di Stato in via provvisionale.
Al di là delle ragioni poste alla base di tali richieste, che verranno esposte e affrontate - ove necessario - in seguito, va subito rilevato che le stesse sono comunque inammissibili. Oggetto della presente vertenza è (e può essere) unicamente il quesito di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha, da un lato, dichiarato inammissibili i gravami inoltrati contro il sequestro di 1° grado del 4 dicembre 2017 e il sequestro dell'8 novembre 2021 pronunciati dall'UVC e, dall'altro, confermato la confisca del bestiame e il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato adottati da quest'ultima autorità; ogni altra domanda che esula da questi temi è di conseguenza inammissibile in questa sede. Lo stesso discorso vale per le varie fattispecie che, secondo la ricorrente, configurerebbero infrazioni penali commesse dalle istanze precedenti, questioni che esulano di tutta evidenza dall'oggetto del presente contendere, nonché dalle competenze di questa Corte, e per le quali d'altra parte l'insorgente ha sporto denuncia penale presso il Ministero pubblico (cfr. sentenza n. 60.2019.378 del 4 maggio 2020 della Corte di appello e revisione penale che conferma il decreto di non luogo a procedere del 28 novembre 2019, allegata alla duplica dell'UVC del 3 giugno 2020).


2.    2.1. Giusta l'art. 4 LPAn chi si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere (cpv. 1). Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità; è vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente (cpv. 2). Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero (art. 6 cpv. 1 LPAn). Secondo l'art. 3 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo (cpv. 1). I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati (cpv. 2). L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali (cpv. 3). Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza; devono inoltre poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie (art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn). Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi (art. 5 cpv. 1 OPAn). La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti; il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti; le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile; durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro (art. 5 cpv. 2 OPAn). Le abitudini legate alla cura del corpo tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate; zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola d'arte, l'eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola d'arte (art. 5 cpv. 3 e 4 OPAn).
Giusta l'art. 23 cpv. 1 LPAn l'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi (a) è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell'autorità o (b) per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera (art. 23 cpv. 2 LPAn).
Al fine di proteggere gli animali in modo efficace, l'art. 24 LPAn e l'art. 7 LALPAn obbligano l'autorità ad intervenire immediatamente se è accertato che sono trascurati o maltenuti. A tale scopo, le norme conferiscono il diritto di sequestrarli a titolo cautelare e di ricoverarli adeguatamente a spese del detentore. In caso di necessità, l'autorità è inoltre abilitata a venderli o ad abbatterli, riversando al proprietario il ricavo della realizzazione, dedotte le spese della procedura (cpv. 2). L'autorità non deve comunque intervenire soltanto quando è accertata una grave trascuratezza. L'intervento si impone già quando esistono fondati sospetti di maltrattamento (per degli esempi riferiti alla legislazione in vigore prima del 2005: STF 2A.618/2002 del 12.6.03 consid. 2.1; STA 52.2005.414 del 31 maggio 2006 con-sid. 2.2; BVR 1993, pag. 125 consid. 2 a; ANTOINE F. GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, Berna 1986, ad art. 25 LPDA n. 2 seg.). I disposti citati non si limitano a conferire all'autorità il diritto di sequestrare a titolo di misura cautelare gli animali maltrattati. Permettendole di venderli o di sopprimerli, ove ciò risulti necessario, la norma in esame attribuisce alla medesima anche il diritto di disporne, sottraendoli definitivamente al loro detentore. All'autorità viene dunque conferito un potere di disposizione che travalica i limiti del semplice sequestro cautelare per assumere le connotazioni di un provvedimento assimilabile ad una confisca (STA 52.2005.414 del 31 maggio 2006 consid. 2.2).
In Ticino, l'UVC esercita le competenze che la LPAn attribuisce all'autorità cantonale, a meno che la LALPAn o il relativo regolamento di applicazione dispongano diversamente (art. 3 LALPAn).


2.2. Al fine di lottare contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali (art. 118 cpv. 2 lett. b della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101), è stata adottata, tra altre, la legislazione federale sulle epizoozie, e meglio la legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE; RS 916.40) e l'ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE; RS 916.401); quest'ultima fissa i provvedimenti generali di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta alle epizoozie (art. 10 LFE e art. 1 cpv. 2 OFE).
Giusta l'art. 13 LFE il traffico di animali sottostà al controllo di polizia epizootica; il detentore di animali ha l'obbligo di informare gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate alimentari e sull'agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione degli animali. Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è contrassegnato e registrato nella banca dati sul traffico di animali; la Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono detenuti tali animali, fondato sui dati forniti dai Cantoni, alle quali viene assegnato un numero BDTA (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 15a LFE, art. 7 e 10 OFE, nonché ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico degli animali del 3 novembre 2021 [OIBDTA; RS 916.404.1] che ha abrogato l'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali del 26 ottobre 2011 [Ordinanza BDTA; RU 2011 5453]). I detentori di animali a unghia fessa devono fornire alle autorità una serie di informazioni e dati sulla propria azienda detentrice di animali e su ogni animale presente in azienda (art. 6 lett. o, 8, 10 e 14 OFE, nonché OIBDTA e Ordinanza BDTA). Per ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina che lascia l'azienda, il detentore emette un certificato di accompagnamento che segue lo spostamento dell'animale ed è consegnato al nuovo detentore (art. 15 LFE e 12 OFE). Gli organi d'esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter consultare, su richiesta, i dati sugli animali a unghia fessa, i controlli degli effettivi e i certificati d'accompagnamento (art. 13 cpv. 1 OFE). I dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati di accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni in forma cartaceo o elettronica (art. 13 cpv. e OFE).
Giusta l'art. 15 OFE nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non annunciati o non iscritti nel registro oppure nelle quali oltre il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1° grado; misura che comporta il divieto di qualsiasi contatto diretto degli animali sotto sequestro con animali di altri effettivi, così come la modifica del numero degli effettivi al fine di evitare la propagazione di eventuali epizoozie (art. 69 OFE).

I provvedimenti di sequestro ordinati rimangono in vigore fino alla loro modificazione o revoca da parte del veterinario cantonale (art. 72 cpv. 1 OFE).


3.    Per quanto attiene alla decisione del 4 dicembre 2017, la ricorrente contesta che il suo ricorso fosse irricevibile a seguito della pronuncia l'8 novembre 2019 della misura di confisca. Sostiene che le due decisioni in questione poggiavano su fatti e procedure diverse, per cui la seconda risoluzione non inficiava la prima; l'UVC infatti, nonostante il gravame pendente da oltre due anni, non avrebbe mai comunicato all'Autorità di ricorso la modifica della propria decisione conformemente all'art. 74 LPAmm. Ritiene d'altra parte che gli animali in questione fossero regolarmente contrassegnati con i numeri identificativi forniti dalla BDTA all'azienda agricola di sua figlia e disponessero dei certificati d'accompagnamento, nonché che le informazioni richieste dall'autorità fossero state fornite già con lo scritto del 2 ottobre 2017.

3.1. Come visto, il Governo cantonale ha ritenuto che il sequestro del 4 dicembre 2017 sarebbe stato sostituito dalla misura di confisca ordinata in un secondo tempo, ciò che di conseguenza avrebbe fatto venire meno l'interesse attuale e concreto della ricorrente all'annullamento della decisione impugnata. Tale posizione, tuttavia, non può essere interamente condivisa atteso che le misure ordinate l'8 novembre 2019 erano state anch'esse impugnate e pertanto nessuna di queste è ad oggi ancora definitiva. In questo senso se il Consiglio di Stato riteneva che la decisione da prendere in ordine al primo sequestro dipendesse dall'esito della seconda procedura ricorsuale, punto sul quale in effetti si conviene, esso avrebbe potuto ordinarne la sospensione (art. 24 e 76 cpv. 1 LPAmm) in attesa di pronunciarsi sulle misure adottate dall'UVC l'8 novembre 2019. Benché esso abbia poi confermato quest'ultimi provvedimenti, la decisione di dichiarare il primo ricorso irricevibile per carenza della legittimazione ricorsuale appare quantomeno prematura. 
Sia quel che sia, considerato che i fatti alla base delle due decisioni impugnate sono in buona parte i medesimi e che la fattispecie emerge dagli atti in modo chiaro e
tutto sommato sufficiente affinché questo Tribunale possa esprimersi con la dovuta cognizione di causa anche su tale punto della vertenza, ragioni di economia processuale giustificano di eccezionalmente rinunciare a un rinvio degli atti al Consiglio di Stato per entrare nel merito del primo ricorso, ciò che non farebbe altro che ulteriormente procrastinare la durata del procedimento.

3.2. Il provvedimento del 4 dicembre 2017 si fonda sugli art. 15 e 69 OFE. Scopo della legislazione contro le epidemie animali è quello di eradicare, combattere e monitorare le malattie degli animali (art. 1a LFE). A tal fine l'OFE specifica i provvedimenti di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta alle epizoozie, nonché l'indennizzo corrisposto ai detentori degli animali (art. 1 cpv. 2 OFE). Per poter reagire prontamente in caso di epidemie ed evitarne così la propagazione applicando dei blocchi alla movimentazione degli animali (eventualmente pure delle persone e delle merci), è importante individuare il più presto possibile la fonte del contagio, ciò che di conseguenza impone di monitorare il traffico degli animali, in particolar modo quello (più intenso) del bestiame da reddito (Jürg Niklaus/Lisa Käser/Maximiliane Lotz, Tierschutzrecht in a nutshell, Zurigo e San Gallo 2021, pag. 60; Anna Müller-Hüppi, Handbuch zum Agrarrecht, Berna 2017, pag. 157 e 158). In questo senso le registrazioni obbligatorie degli animali sono di fondamentale importanza nella lotta contro le epizoozie e la loro completezza è presupposto imprescindibile per combattere o contenere, efficacemente, un'epidemia (Niklaus/Kàser/Lotz, op. cit., pag. 66 e 69).
Ora, nel caso in esame, senza bisogno invero di entrare nei dettagli tecnici sui dati da registrare nella specifica banca dati, è sufficiente rilevare che RI 1 non è nemmeno mai stata registrata quale azienda detentrice di animali (art. 14 cpv. 1 e 2 e 15a LFE, art. 7 e 10 OFE, nonché art. 15 cpv. 1 OIBDTA e art. 20 cpv. 2 Ordinanza BDTA), per cui l'utilizzo del numero BDTA dell'azienda agricola della figlia e l'applicazione su almeno un bovino (cfr. rapporto di polizia del 10 agosto 2017, allegato 3) di numeri identificativi attribuiti a un'azienda detentrice di animali riconducibile a un'altra persona non permette, nemmeno lontanamente, di ritenere adempiuti gli obblighi di registrazione e annuncio posti dalla legislazione contro le epizoozie.
Il detentore di animali è la persona fisica o giuridica, società o corporazione di diritto pubblico che gestisce un'azienda detentrice di animali per conto proprio o a proprio rischio e pericolo (art. 2 lett. c Ordinanza BDTA e art. 2 lett. a OIBDTA), considerato altresì che la detenzione può non essere a scopo commerciale (art. 6 lett. o n. 5 OFE). Le registrazioni nella BDTA non servono a stabilire la proprietà degli animali, bensì la persona (o l'entità) responsabile della loro detenzione e, di conseguenza, del rispetto di tutta la legislazione applicabile in materia, compresa quella per la lotta contro le epizoozie. Se RI 1 intende detenere animali a unghia fessa, deve prima farsi registrare quale azienda detentrice di animali; di conseguenza essa attualmente non è autorizzata a tenere né bovini né suini.
La ricorrente inoltre aveva applicato la marca auricolare (non corretta) a una sola mucca, mentre una seconda ne era totalmente sprovvista (cfr. rapporto di polizia del 10 agosto 2017), e non è stata in grado di trasmettere all'UVC alcun certificato di accompagnamento (cfr. art. 15 LFE, art. 12 e 13 OFE; parzialmente prodotti solo nell'ambito dell'istanza sulla restituzione dell'effetto sospensivo alla decisione dell'8 novembre 2019 e di cui si dirà in seguito).
Per gli animali in parola dunque la ricorrente, né con scritto del 2 ottobre 2017 da parte del legale della figlia, né con la sua lettera del 10 novembre 2017, è stata in grado di fornire all'Autorità spiegazioni utili all'identificazione dei suoi animali, i quali non risultavano debitamente registrati e contrassegnati.
In siffatte circostanze, non potendo correttamente determinare l'origine dei medesimi e di conseguenza il loro stato sanitario, è senz'altro a giusto titolo che l'UVC, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 OFE, ha ordinato il loro immediato sequestro semplice di primo grado, stabilendo altresì che i bovini e i due suini allora noti, non potessero essere messi in contatto con altri animali. Il provvedimento in parola, ampiamente giustificato, è dunque da confermare.


4.   Per quanto attiene alla decisione dell'8 novembre 2019, l'insorgente sostiene che il ricorso contro la misura di sequestro fosse ricevibile poiché, avendo il presidente del Consiglio di Stato ripristinato l'effetto sospensivo alle due ulteriori misure ordinate dall'UVC, la decisione era passata a semplice sequestro. Rimprovera poi all'UVC di non aver correttamente preannunciato l'esecuzione del controllo del 28 ottobre 2019 e di aver eseguito il sequestro prima di emettere e sottoporre all'insorgente i rapporti di controllo e la relativa decisione, impedendole così di prendere debitamente posizione al riguardo. Sostiene che queste violazioni dei suoi diritti di parte sono state a torto ritenute sanate dal Consiglio di Stato in sede di ricorso.
Si duole poi del fatto che l'UVC non abbia prodotto alcun documento che permettesse di dimostrare la presenza di malattie, visto che nell'occasione non era stata fatta eseguire alcuna analisi degli animali, i quali erano tutti correttamente contrassegnati con i numeri identificativi. Nega inoltre di aver violato il sequestro ordinato il 4 dicembre 2017: afferma infatti che, al momento del primo sequestro, in azienda erano presenti anche bovini di proprietà di terzi e che il 30 aprile 2018 il Veterinario cantonale allora in carica avrebbe autorizzato l'uscita di questi animali, togliendo pertanto di fatto il sequestro OFE su tutti i capi di bestiame.
Contesta altresì che la struttura presso la quale gli animali erano detenuti fosse inadeguata alla corretta tenuta degli stessi, ritenuto come lo stesso UVC vi avesse lasciato il bestiame sequestrato nel 2017 e come l'autorità non abbia esperito alcun controllo della struttura in occasione del sopralluogo avvenuto nel 2019. Sostiene infine che non sia stata attestata alcuna infrazione o mancanza nella gestione e nella tenuta di animali che giustifichi le misure ordinate. In particolare rileva che gli animali non sono stati trovati né denutriti, né sporchi o maltrattati; foraggio e acqua erano a disposizione. Inoltre i suini deambulavano correttamente nonostante l'unghiello lungo, ciò che comunque non giustificava l'adozione di provvedimenti così incisivi come quelli che sono stati pronunciati nell'occasione.

4.1. Anzitutto occorre rilevare che il ricorso di RI 1, nella misura in cui era volto a contestare la misura di sequestro ivi ordinata, era effettivamente tardivo per cui è a giusto titolo che il Consiglio di Stato lo ha dichiarato irricevibile.
L'ordine di sequestro di animali disposto dall'UVC
si fondava infatti sugli art. 24 LPAn e 7 LALPAn e costituiva un provvedimento di natura essenzialmente cautelare (cfr. STA 52.2017.252 del 14 agosto 2019 consid. 6.2, 52.2005.414 del 31 maggio 2006 consid. 2.2), di modo che la sua impugnazione doveva avvenire nel termine di 15 giorni dalla sua notifica, secondo quanto disposto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm. Ciò che però in concreto non è avvenuto, avendo l'insorgente agito tardivamente.
Vero è che la decisione impugnata non indicava il termine di ricorso quindicinale per la misura provvisionale e si limitava a riportare un termine di 30 giorni per ricorrere. Benché l'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare ad una parte alcun pregiudizio, la ricorrente tuttavia, che invero su questo punto non si confronta con le ragioni che hanno portato il Consiglio di Stato a dichiarare tardiva la sua impugnativa avverso il sequestro, non può invocare una simile tutela visto che essa era patrocinata da un legale (cfr. ricorso del 9 dicembre 2019) il quale avrebbe potuto (rispettivamente dovuto) scoprire l'errore attraverso la semplice lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione della dottrina e della giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c; sentenze inedite del Tribunale federale 9 giugno 2006 inc.2A.334/ 2006, consid. 3.1; 24 settembre 2001 inc. 1A.123/2001, consid. 2b; STA inedita 21 novembre 2001 inc. 52.2001.357, consid. 2.2.). Ad ogni modo l'irricevibilità del ricorso avverso tale misura non determina alcuna reale conseguenza nell'analisi di merito della presente vertenza: il ricorso è infatti tempestivo per quanto attiene al provvedimento di confisca, il quale si fonda anch'esso sugli art. 24 LPAn e 7 LALPAn e presuppone l'adempimento di medesime condizioni.

4.2. Relativamente alla pretesa lesione dei diritti di parte della ricorrente, premesso che come visto il gravame avverso la misura di sequestro è tardivo e richiamati i disposti di legge e la giurisprudenza che concretizzano il diritto di essere sentito (art. 34 e 35 LPAmm, art. 29 Cost., DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii), il quale presuppone - tra l'altro - che l'interessato abbia diritto di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii), va in specie rilevato che l'autorità non è tenuta a preannunciare l'esperimento di un sopralluogo, ciò che di tutta evidenza rischierebbe di compromettere la verifica del rispetto delle norme applicabili. In virtù dell'art. 7 LALPAn l'UVC ha d'altronde il diritto (e rispettivamente il dovere) di ispezionare locali, impianti, veicoli, oggetti e animali (lo stesso vale in ambito di polizia epizootica in base all'art. 8 cpv. 1 e 2 LFE). Ne consegue dunque che la mancata notifica dello scritto del 22 ottobre 2019, con cui si preannunciava il sopralluogo, non permette di invalidare il controllo eseguito e tanto meno le risultanze che ne sono emerse. Riguardo poi al fatto che il sequestro sia stato eseguito prima di sottoporre all'insorgente i rapporti di controllo e la relativa decisione amministrativa, la ricorrente non può essere seguita laddove sostiene che ciò le avrebbe impedito di prendere debitamente posizione su detta misura. Come giustamente rilevato dal Governo cantonale, al di là del fatto che il giorno del sopralluogo la ricorrente era presente e ha potuto fornire all'autorità le spiegazioni che riteneva opportune, la situazione rilevata dall'UVC il 28 ottobre 2019, riferita sia allo stato degli animali sia alla struttura sia alle capacità gestionali della ricorrente, era tale da indurre l'autorità a decidere di eseguire seduta stante il sequestro del bestiame. A fronte del chiaro interesse pubblico alla protezione degli animali e di riflesso al ripristino di una situazione conforme al diritto, di tutta evidenza superiore a quello dell'insorgente a ricevere anticipatamente i rapporti di controllo e la decisione formale, l'art. 35 cpv. 4 LPAmm è perfettamente applicabile in specie. Ad ogni modo l'insorgente ha ricevuto sia i rapporti sia la decisione circa due settimane dopo l'esecuzione del sequestro, inoltrando poi ricorso per il tramite di uno sperimentato legale e contestando in maniera precisa e circostanziata la decisione qui avversata, atteso altresì che essa ha potuto consultare l'intero incarto in sede di ricorso dinanzi all'Esecutivo cantonale (cfr. scritto del 25 febbraio 2020 con cui il Consiglio di Stato ha trasmesso alla ricorrente i documenti prodotti dall'UVC in sede di risposta). Ne discende dunque che non risultano in specie violazioni dei diritti procedurali dell'insorgente e, quandanche vi fossero state, le stesse sarebbero da considerare sanate in virtù della possibilità che la ricorrente ha avuto di accedere agli atti del procedimento e per le ampie facoltà di esprimersi di cui essa ha potuto beneficiare in questa sede (DTF 145 IV 99 consid. 3.1 e rinvii, 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3 con rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii).

4.3.
Per quanto attiene invece alla confisca del bestiame e al divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato, va considerato che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, a fronte delle risultanze del sopralluogo avvenuto il 28 ottobre 2019, tali provvedimenti risultano pacificamente giustificati. Le critiche sollevate con il ricorso appaiono su questo punto pretestuose e finanche al limite della temerarietà
Anzitutto nonostante che già nel 2017 l'UVC avesse rimproverato all'insorgente delle gravi carenze nelle registrazioni dei suoi animali, con conseguente sequestro del bestiame a quel momento detenuto in azienda (meglio due suini e due bovini; cfr. decisione del 4 dicembre 2017, nonché scritti del 6 luglio 2017, del 22 settembre 2017 e del 23 ottobre 2017 dell'UVC [allegato 1 prodotto dall'UVC nell'ambito del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso la decisione del 4 dicembre 2017], rapporto di segnalazione del 10 agosto 2017 [allegato 2], scritto del 2 ottobre 2017 del legale della figlia della ricorrente all'UVC [allegato 5]), in occasione del sopralluogo effettuato nell'ottobre del 2019 la situazione non era per nulla migliorata. RI 1 non risultava ancora iscritta quale azienda detentrice di animali e le placche auricolari applicate agli animali erano sempre riferite all'azienda della figlia, per cui le registrazioni e l'identificazione del bestiame non erano corrette. Si rileva che per due dei bovini sequestrati, ad oggi, non è dato di sapere quale sia l'azienda di provenienza e la data di nascita (né altri dati quali i numeri identificativi dei genitori). L'insorgente, di nuovo, non è stata in grado di esibire immediatamente, come invece le incombeva (art. 13 cpv. 1 e 3 OFE), i certificati di accompagnamento; a detta di quest'ultima, gli animali erano stati portati per l'estivazione in alpeggio anche nel 2019, per cui avrebbe dovuto disporre dei certificati di accompagnamento relativi almeno a quest'ultimo spostamento. Solo in sede di istanza di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso contro la decisione dell'8 novembre 2019 la ricorrente ha prodotto della documentazione. I documenti trasmessi presentano tuttavia una serie di incongruenze eclatanti, tant'è che per alcuni l'UVC solleva finanche dubbi circa la loro autenticità, e si riferiscono al trasferimento di animali a favore della figlia della ricorrente, per cui gli stessi non permettono di colmare le manifeste lacune nella registrazione dei dati riferiti agli animali detenuti da RI 1.
Nonostante poi il divieto di movimentazione degli animali, al momento del controllo erano presenti nella struttura in totale sette bovini e due suini per cui l'effettivo del bestiame era aumentato, senza ovviamente eseguire alcuna registrazione sugli spostamenti di bestiame e senza nemmeno avvisare l'autorità. Se, come sostiene l'insorgente, all'epoca del primo sequestro erano presenti in azienda altri animali oltre a quelli indicati con scritto del 2 ottobre 2017 (allegato 5 alla risposta del 26 gennaio 2018), RI 1 avrebbe quantomeno dovuto segnalare precisamente all'UVC il numero esatto di capi sotto la sua responsabilità, ciò che essa si è ben guardata dal fare nonostante tutta la corrispondenza intercorsa con le autorità dal 2017 al 2019 (comprese le procedure ricorsuali). È del tutto irrilevante chi fosse il proprietario degli animali, che non deve necessariamente corrispondere al detentore. Dirimente è unicamente il fatto che il bestiame detenuto dalla ricorrente era stato posto sotto sequestro in base all'OFE e che pertanto non doveva entrare in contatto con altri animali (art. 69 OFE; cfr. Niklaus/Kàser/Lotz, op. cit., pag. 61 e 62).
L'insorgente invece, senza alcun riguardo della decisione di sequestro e delle conseguenze che avrebbero potuto derivare dalla movimentazione di animali di ignoto stato sanitario, ha aumentato il suo effettivo (acquistando ad esempio due bovini il 1° luglio 2018; doc. D allegato all'istanza di concessione dell'effetto sospensivo del 25 novembre 2019), ha permesso che altri animali entrassero in contatto con i suoi animali sotto sequestro (un toro con marca auricolare CH __________ di proprietà di __________ è stato usato per le mucche di proprietà di terzi presenti presso l'azienda agricola di __________) e, per due anni consecutivi (2018 e 2019), ha portato per l'estivazione in alpeggio i suoi bovini. Non giova all'insorgente sostenere che il Veterinario cantonale avesse tolto il sequestro il 30 aprile 2018 (il 3 o il 31 marzo 2018 secondo quanto da lei sostenuto nell'ambito della richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo del 25 novembre 2019, pag. 4, e nella replica del 30 marzo 2020, pag. 9). Premesso che essa non produce alcun documento, di nessun genere, che conforti questa sua tesi e che tale argomento non è mai stato sollevato nell'ambito del ricorso contro la decisione del 4 dicembre 2017, quandanche fosse stata autorizzata l'uscita di alcuni animali (nonostante il rischio sanitario che questo avrebbe comportato) ciò non permetteva ancora di considerare decaduto il provvedimento di sequestro senza una formale decisione dell'autorità (cfr. art. 72 cpv. 1 OFE; Niklaus/Kàser/Lotz, op. cit., pag. 65). Essa pertanto, non solo non ha provveduto a sanare le gravi mancanze nelle registrazioni (degli animali e della detenzione da parte sua) e nella marcatura del bestiame, non ha di fatto fornito informazioni utili all'autorità circa l'origine degli animali e non disponeva della documentazione obbligatoria, ma ha anche chiaramente violato il sequestro ordinato il 4 dicembre 2017.
Questi fatti, da soli, sono a tal punto gravi da poter configurare anche delle fattispecie penalmente rilevanti (cfr. art. 48 LFE) e avrebbero comportato la necessità di adottare nuovamente dei provvedimenti per stabilire lo stato sanitario dei nove animali presenti in azienda nel 2019 (cfr. art. 15 OFE). Ciò che però non è avvenuto, in quanto l'autorità di prime cure, per una serie di ulteriori ragioni che verranno esposte a breve, ha risolto di sequestrare e confiscare gli animali fondandosi sulla LPAn, impartendo al contempo all'insorgente un divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato.
Ora, la mancanza di competenze dimostrata dalla ricorrente in materia di lotta contro le epizoozie, che addirittura pretende di poter detenere animali a unghia fessa senza essere registrata quale azienda detentrice di animali e non ha rispettato il sequestro di primo grado ordinato dall'UVC, non milita certo a suo favore nel valutare le sue capacità di tenere e allevare animali né le condizioni di detenzione degli stessi. Tali conoscenze sono evidentemente imprescindibili per permettere una corretta detenzione degli animali, per garantire la salute degli stessi così come, più in generale, per la protezione della salute pubblica, non solo degli animali. Si osserva che i due suini sequestrati sono risultati positivi all'Actinobacillosi, fortunatamente senza crescita batterica nelle successive analisi (cfr. allegato 23 alla risposta dell'8 gennaio 2020 dell'UVC in ambito provvisionale), malattia annoverata tra le epizoozie da combattere (art. 146 e segg. OFE); la leggerezza con cui l'insorgente dimostra di rapportarsi ai rischi di epizoozie è allarmante e, di nuovo, denota un'insufficiente conoscenza delle problematiche sanitarie che l'allevamento animale comporta.
Ma vi è di più poiché, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, nell'ambito del controllo esperito il 28 ottobre 2019 sono state accertate pure violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.
Anzitutto per quanto riguarda la struttura ove gli animali erano detenuti, dal rapporto di controllo sulla sanità, sul traffico e sull'identificazione degli animali dell'8 novembre 2019 (doc. H1 allegato al ricorso), l'UVC ha costatato che l'area intorno alla stalla era ingombra di materiali estranei e rifiuti di svariato genere (art. 5 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 3 OPAn); intorno alla struttura non vi era una pavimentazione solida pulibile e disinfettabile, bensì direttamente fango e terra (art. 7 cpv. 3 e art. 34 cpv. 1 OPAn); la stalla risultava sporca e trasandata e l'azienda non disponeva di sistemi di biosicurezza come dispositivi di disinfezione del personale (art. 5 cpv. 1 e 2 OPAn). D'altronde, come osserva l'autorità di prime cure, la stalla in questione, di proprietà della figlia della ricorrente, era già stata oggetto di numerosi controlli, in particolare nell'ultimo decennio, a seguito dei quali era stato più volte rimproverato alla titolare di non provvedere ad una sufficiente manutenzione della stessa, in particolare per quanto concerne la gestione dei reflui zootecnici (cfr. STA 52.2019.136 del 13 aprile 2021 consid. 4.3), e che, unitamente ad altre ragioni, aveva già portato l'UVC a confiscare tutti gli animali ivi detenuti nel 2016 e a impartire alla titolare un divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato (cfr. STF 2C_802/2019 del 25 settembre 2019). L'email del 15 aprile 2020 dell'UVC in risposta alla Sezione dell'agricoltura è del tutto irrilevante. L'UVC ha controllato la struttura per quanto di sua competenza e meglio nell'ottica di stabilire se la detenzione degli animali fosse o meno rispettosa della legislazione applicabile in materia; non ha per contro verificato - ad esempio - il corretto funzionamento degli impianti (come la cisterna del colaticcio), questione che invece è d'interesse per la Sezione dell'agricoltura.
Relativamente alla cura del bestiame, dal rapporto di controllo in materia di protezione animali dell'8 novembre 2019 (cfr. doc. H allegato al ricorso) emerge che i sette bovini disponevano di una sola mangiatoia contenente foraggio grezzo, che il fieno all'interno della stalla era di buona qualità ma che ve ne era un settore in cui questo era grigio-marroncino, maleodorante e con tracce visibili di muffa (con evidente pericolo di micotossine), che le rotoballe di insilato erano abbandonate a bordo strada e quelle all'interno della stalla risultavano di pessima qualità per cui non più idonee al foraggiamento (art. 4 OPAn). Per i suini è stato costatato che questi avevano gli unghielli troppo lunghi (art. 5 cpv. 4 OPAn), ciò che d'altra parte risulta anche dalla documentazione fotografica (doc. 21 e doc. 32 allegati alla risposta del 16 febbraio 2020 dell'UVC); il foraggiamento era insufficiente (nessuna mangiatoia piena ma solo grani visibili per terra frammisti alla lettiera da cui i maiali si nutrivano) e non vi erano fonti d'acqua a loro disposizione (art. 45 OPAn). Le prove fornite dall'insorgente non permettono di confutare quanto costatato dall'UVC; in particolare né dalla documentazione fotografica né dai filmati eseguiti dalla figlia della ricorrente il giorno del sequestro risulta che i suini disponessero di acqua. L'UVC sostiene poi che Iride Rodoni non sia stata in grado di rispondere a precise domande sulla gestione quotidiana degli animali (foraggiamento, cure, registrazioni ecc…), ciò che la ricorrente contesta. Ora, a fronte di tutte le violazioni sopraelencate alla legislazione in materia, sia essa di protezione degli animali o della salute pubblica, è del tutto evidente che l'insorgente, indipendentemente dalla formazione o dagli anni di esperienza, non dispone delle più elementari conoscenze necessarie alla corretta detenzione di questi animali.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, sussistono pertanto sufficienti elementi agli atti per concludere che RI 1 è una persona manifestamente incapace di tenere o allevare animali (art. 23 cpv. 1 lett. b LPAn). Il divieto pronunciato nei suoi confronti dall'UVC si giustifica dunque pienamente e risulta del tutto rispettoso del principio della proporzionalità.

 

Lo stesso vale per la confisca degli animali con conseguente vendita o macellazione degli stessi, poiché le violazioni constate permettono di ritenere che, di tutta evidenza, gli animali erano tenuti in condizioni inadeguate (art. 24 cpv. 1 LPAn), senza considerare che a fronte del divieto di tenuta di animali da reddito l'allontanamento del bestiame è, di fatto, l'unica conseguenza possibile.


5.    5.1. Visto tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

5.2.
Dato l'esito, la tassa di giustizia, commisurata in base al dispendio di lavoro occasionato al Tribunale, è posta a carico della ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'UVC, non essendosi avvalso del patrocinio di un legale per la stesura degli allegati di causa (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, nella misura di fr. 2'000.-, è posta a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera