Incarto n.
52.2021.484

 

Lugano

3 giugno 2026       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fluvio Campello

 

cancelliera:

Elisa Bagnaia

 

 

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2021 di

 

 

 

RI 1 e RI 2,  

patrocinati da: PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 ottobre 2021 (n. 5263) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dagli insorgenti avverso la decisione del 13 aprile 2021 del Consiglio comunale di __________ che ha approvato il progetto definitivo per la stabilizzazione del pendio e il risanamento della strada comunale __________ a __________ e la richiesta del relativo credito di costruzione di fr. 1'230'000.-;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   Nel 2013 il Municipio di __________ ha dato mandato a uno studio di ingegneria di condurre una campagna di rilievo dello stato delle pavimentazioni stradali e dei manufatti esistenti sulle strade dell'intero territorio comunale, inclusa la strada comunale __________ (ex via __________) che collega __________ con i monti e la frazione di __________, la quale presentava cedimenti della delimitazione sul ciglio a valle. Tra il 2015 e il 2016 il predetto sedime stradale è poi stato oggetto di lavori per la sostituzione e la posa di cavi della rete elettrica e di una nuova condotta dell'acqua potabile; tali infrastrutture sono state installate sul lato a valle della carreggiata con la conseguenza che i cedimenti del bordo stradale sono peggiorati.


B.   Dal 2017 in poi il Municipio di __________ ha dunque fatto elaborare dei progetti per la sistemazione del suddetto tronco stradale, licenziando poi i messaggi municipali con i quali ha proposto la stabilizzazione del pendio e il risanamento della sede stradale (messaggi municipali del 6 settembre 2019 n. __________ e del 18 febbraio 2020 n. __________). Il progetto contemplava la realizzazione di un muro di sostegno (muro berlinese) in micropali tubolari ancorati al substrato roccioso per una lunghezza di circa 160 metri (sui 300 metri di strada totali), l'allargamento della sede stradale a 4 metri - in parziale ottemperanza a quanto previsto dal piano viario - con risanamento completo della pavimentazione esistente e delimitazione a monte con un cordonetto, nonché la sostituzione (con potenziamento della portata) della condotta di canalizzazione acque miste. Al fine di valutare adeguatamente l'impatto finanziario dell'investimento, segnatamente per stabilire se si trattasse di un'opera soggetta al prelievo di contributi di miglioria, l'Esecutivo comunale ha dapprima fatto allestire un parere esterno del 24 ottobre 2018, il quale ha stabilito che solo i lavori di allargamento della strada potessero essere assoggettati ai predetti oneri preferenziali. Tuttavia, vi erano sostanziali dubbi sull'esistenza di un vantaggio particolare per i fondi potenzialmente toccati dagli interventi e una concreta difficoltà per la procedura di riscossione. L'Autorità ha poi chiesto una presa di posizione alla Sezione degli enti locali, che - con scritto del 4 novembre 2019 - ha ritenuto sostenibili le conclusioni del referto.
Entrambi i messaggi con cui è stato chiesto il credito di costruzione di fr. 1'230'000.-, non hanno ottenuto il numero sufficiente di voti favorevoli.


C.   A seguito di ulteriori approfondimenti in merito all'opportunità di eseguire lavori di entità minore, possibilità scartata dalle commissioni del Consiglio comunale, con messaggio municipale del 9 marzo 2021 n. __________ il Municipio di __________ ha nuovamente sottoposto al Legislativo comunale l'esecuzione del medesimo progetto già presentato negli anni precedenti, avanzando di conseguenza la stessa richiesta di credito e precisando che l'intervento non sarebbe stato soggetto al prelievo di contributi di miglioria. Raccolto il preavviso, favorevole, della Commissione opere pubbliche e della Commissione della gestione, il 13 aprile 2021 il Consiglio comunale di __________ ha risolto (trattanda n. 6):

1.     È approvato il progetto definitivo, con i relativi preventivi di spesa, concernente gli interventi di stabilizzazione del pendio e il risanamento della sede stradale della strada __________.

2.     È concesso il relativo credito di finanziamento di fr. 1'230'000.-.

3.     L'aiuto cantonale agli investimenti (LPI) preventivato in fr. 290'000.- sarà allibrato in deduzione della spesa.

4.     Il credito è da iscrivere nel conto investimenti del Comune.

5.     Il credito sarà ammortizzato conformemente alle disposizioni di legge.

6.     Il Municipio è autorizzato ad aprire una linea di credito alle migliori condizioni di mercato.

7.     Il credito concesso è adeguabile alle variazioni degli indici di costo e agli aumenti dei costi di costruzione.

8.     Il credito decade se non sarà utilizzato entro il 30.06.2022.

 

D.   RI1 e RI 2 hanno impugnato la suddetta risoluzione comunale dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento.
Su istanza del Comune di __________, con decreto del 26 agosto 2021 (n. 41) il presidente del Consiglio di Stato ha revocato l'effetto sospensivo previsto dalla legge al predetto ricorso.
Il Comune ha così inoltrato una domanda di costruzione basata sulla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e il relativo regolamento d'applicazione del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) procedendo alla sua pubblicazione dal 10 settembre 2021 al 24 settembre 2021.

E.   Con risoluzione del 27 ottobre 2021 il Consiglio di Stato ha respinto il citato gravame. Richiamato il quadro giuridico applicabile, esso ha ritenuto - in sostanza - che i lavori previsti non procuravano un vantaggio particolare ai proprietari dei fondi interessati trattandosi di manutenzione straordinaria. Il risanamento della sede stradale riguarderebbe infatti un tratto che risultava già asfaltato e l'intervento era finalizzato al ripristino di una viabilità conforme alla destinazione originaria dell'infrastruttura; l'allargamento del tronco stradale non sarebbe poi stato rilevante, ritenuto che non permette comunque l'incrocio agevole di due vetture e non rende la via maggiormente camionabile, dato che il tratto che precede la zona di intervento rimane stretta e il muro di contenimento contro i cedimenti di terreno non farà che ripristinare lo stato minimo di sicurezza della strada. Il Governo cantonale non ha preso disposizioni circa la revoca dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la propria sentenza.


F.    Avverso la suddetta pronuncia RI 1 e RI 2 si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento unitamente a quello della decisione comunale. In sintesi, eccepiscono un caso di collisione di interessi nell'adozione della decisione che ha portato al licenziamento del messaggio municipale del 9 marzo 2021 n. __________ e contestano che il Consiglio comunale sia stato correttamente e esaustivamente informato sulla natura dell'intervento da eseguire e più specificatamente sul fatto che per la realizzazione dell'opera in esame non si possa prescindere dal prelievo di contributi di miglioria.


G.   Non hanno formulato particolari osservazioni la Sezione degli enti locali e il Consiglio di Stato, quest'ultimo ad ogni modo chiedendo il respingimento del ricorso. A medesima conclusione perviene il Comune di __________ con argomenti di cui si dirà, ove necessario, in seguito. L'Autorità comunale ha comunque segnalato di aver proceduto alla pubblicazione, ai sensi della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr; RL 725.100), del progetto stradale dal 31 gennaio al 1° marzo 2022.

H.   I ricorrenti hanno rinunciato a presentare osservazioni di replica.


I.     Il 31 ottobre 2022 il Municipio di __________ ha licenziato il messaggio municipale n. __________ con cui ha domandato l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione delle condotte supplementari di canalizzazione nell'ambito della stabilizzazione del pendio e del risanamento della sede stradale comunale __________ con concessione - retroattiva - del relativo credito di costruzione di fr. 180'700.-. Il Consiglio comunale ha accolto la richiesta (trattanda n. 9) nella seduta straordinaria del 29 marzo 2023.

 

 

J.    Con lettera del 19 luglio 2023 gli insorgenti hanno informato questa Corte che i lavori sul tratto stradale in esame si avviavano alla conclusione.


K.   Con richiesta del 12 maggio 2026 il giudice delegato dell'istruzione ha domandato al Comune di __________ di produrre alcuni documenti riferiti al progetto stradale in esame e meglio la relazione idraulica, la planimetria infrastrutture, il profilo longitudinale strada, il profilo longitudinale canalizzazioni, sezioni tipo, sezioni di posa tipo e sezioni trasversali del 28 maggio 2021. L'Autorità comunale ha tuttavia evaso solo parzialmente la richiesta trasmettendo unicamente la documentazione riferita alla canalizzazione posata in via __________ in base al progetto modificato di cui al messaggio municipale del 31 ottobre 2022 n. __________.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari della decisione impugnata e cittadini del Comune (art. 209 lett. a e b LOC; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), così come la tempestività del gravame (art. 213 cpv. 2 LOC; art. 68 cpv. 1 LPAmm) sono pacifiche. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione richiamata dal Tribunale (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è in particolare necessario procedere con l'esperimento del sopralluogo richiesto dagli insorgenti, insuscettibile di apportare a questa Corte la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).

1.2. Si rileva in entrata che la strada comunale __________ è stata nel frattempo interamente eseguita nonostante l'effetto sospensivo esplicato ex lege dal ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso la decisione governativa del 27 ottobre 2021 (art. 71 LPAmm e art. 208 cpv. 2 LOC), la quale non ne aveva disposto la revoca (art. 71 LPAmm e art. 208 cpv. 2 LOC). L'Autorità resistente d'altronde non ha chiesto a questa Corte l'emanazione di nessuna disposizione cautelare in questo senso, limitandosi a comunicare solo con la replica del 1° febbraio 2022 di aver già proceduto alla pubblicazione del progetto stradale dal 31 gennaio 2022 (che non sostituiva certo quella precedente di settembre 2021, basata d'altronde sulla legislazione sbagliata).


2.    2.1. Il Consiglio comunale decide, tra altre cose, l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari (art. 13 cpv. 1 lett. g e 42 cpv. 1 e 2 LOC). Richiamate le competenze di cui all'art. 13 LOC, giusta l'art. 174 LOC il credito di investimento, approvato sulla base della spesa lorda, autorizza il Municipio ad effettuare spese per la costituzione di importanti beni amministrativi o patrimoniali con una durata di utilizzo di più anni. Il messaggio municipale deve dare indicazione sulle entrate previste o presumibili; esso può prevedere una clausola di adeguamento del credito al livello dei prezzi. Il credito di investimento può essere impiegato solo per l'oggetto per il quale è stato stanziato e fino a concorrenza del credito lordo concesso. I messaggi con proposte di investimenti rilevanti per rapporto all'importanza del Comune devono dare sufficienti indicazioni sulle conseguenze dell'investimento per le finanze del Comune.

2.2. Le decisioni del Consiglio comunale non sono annullabili solo quando risultano sostanzialmente contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b-e LOC). Presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del voto è un'oggettiva ed esauriente informazione sul tema della deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è garanzia di correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999, n. 2). Il compito principale di informare l'organo legislativo comunale incombe al Municipio, che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi illustranti convenientemente le proposte di deliberazione (art. 33, rispettivamente 56 LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid. 3.2. con rinvii). Spetta in seguito alle commissioni il compito di sottoporre tali proposte a una verifica critica, volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33 cpv. 2 e 56 cpv. 2 LOC). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il sindaco e i municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e completare le motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al legislativo (art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC). Il controllo giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività dell'informazione dispensata dal Municipio nell'ambito dei messaggi e dalle commissioni attraverso i relativi rapporti, è in ogni caso limitato. Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi che il Municipio sottopone al legislativo comunale possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto determinarsi con la necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999, n. 2 consid. 3.1. con rinvii; STA 52.2009.321-351 del 15 dicembre 2009 consid. 2 e rinvii).


3.    3.1. Gli insorgenti lamentano che la decisione che ha portato al licenziamento del messaggio municipale del 9 marzo 2021 n. __________ sul risanamento di via __________ sia stata adottata alla presenza di due municipali che, residenti in zone servite dalla strada comunale in parola, trarrebbero un vantaggio personale dal mancato prelievo dei contributi di miglioria. Essi sostengono poi che il Legislativo comunale non sia stato correttamente ed esaustivamente informato sulla natura dell'opera e segnatamente sull'obbligo del loro prelievo. Contestano infatti che si tratti di una semplice manutenzione, ritenendo per contro che il completo rifacimento della strada di raccolta, comprensivo di muro di sostegno per evitare i cedimenti di terreno, migliori concretamente e in modo rilevante la viabilità e l'accesso da sud al nucleo di __________ ma soprattutto alla località __________ e alla frazione di __________, per i quali la predetta arteria rappresenta l'unico accesso stradale. Si tratterebbe di interventi che sono per legge soggetti al prelievo di oneri preferenziali. Osservano inoltre che il piano regolatore comunale prevede l'adeguamento della strada di raccolta in esame mediante allargamento parziale della carreggiata, la realizzazione di piazzette di scambio e un posteggio all'intersezione con via __________. L'Autorità comunale avrebbe tuttavia limitato l'intervento votato al solo allargamento per contenere i costi, ciò che configurerebbe un agire a tappe volto a eludere la riscossione dei contributi obbligatori per legge.

3.2. Secondo l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1), il Cantone, i Comuni ed i consorzi di Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. Con il consenso del Consiglio di Stato, si può prescindere dall'imposizione qualora il finanziamento dell'opera è adeguatamente garantito da altri tributi (art. 1 cpv. 2 LCM). Danno luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCM), le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c).
Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade e accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCM). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCM). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Per quanto riguarda il vantaggio particolare ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCM, esso è presunto quando l'opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l'urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM). In questo senso, la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi sono opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite (STA 52.2012.27 del 31 gennaio 2013 consid. 2.1 e rinvii ivi citati; Adelio Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Cadenazzo 2005, n. 193).

3.3. Dalle tavole processuali emerge che via __________ (ex via __________) è, secondo la pianificazione comunale, una strada di raccolta di circa 300 metri di lunghezza che - a partire dal nucleo di __________ - permette l'allacciamento ai rami principali degli impianti di urbanizzazione della frazione di __________ e della località __________, segnatamente l'accesso stradale, l'approvvigionamento idrico ed energetico, nonché delle acque di scarico; il piano del traffico ne prevede l'allargamento a 4.00 metri con adeguamento delle piazzole di interscambio e realizzazione di un posteggio all'intersezione con via __________ (cfr. Relazione tecnica del 28 maggio 2021 di cui al doc. F, pag. 10; Rapporto di pianificazione di cui al doc. G). Prima degli interventi nel frattempo interamente eseguiti, via __________ era un tronco stradale, con larghezza tra i 3.20 e 3.80 metri e pendenze trasversali variabili, che presentava una pavimentazione che seppur in asfalto era particolarmente deteriorata, con notevoli cedimenti sul ciglio a valle della delimitazione (mocca) peggiorati poi dai lavori eseguiti tra il 2015 e il 2016.
Il rifacimento ha permesso la completa stabilizzazione del ciglio a valle mediante realizzazione per una lunghezza di circa 150 m di un muro di sostegno (muro berlinese) alto 1.20 m, spesso 0.30 m, oltre a fondazione alta 50 cm e larga 80 cm, ancorato al substrato roccioso mediante pali affiancati verticali e inclinati di 45 gradi ad interasse di 1.50 m. I micropali verticali hanno una lunghezza di 6.20 m, un foro di 220 mm e sono armati mediante tubolare in acciaio poi iniettati con calcestruzzo; gli ancoraggi inclinati hanno una lunghezza di 7.20 metri, un foro di 180 mm e sono armati mediante un tubolare in acciaio e anch'essi iniettati di calcestruzzo (Relazione tecnica del 28 maggio 2021 di cui al doc. F, pag. 9). Dalla planimetria di cui al doc. E risulta pure un nuovo muro in calcestruzzo armato di circa 13 m sul ciglio a valle con la particella n. __________ di __________ (lato sud). Per tutta la lunghezza della strada (circa 300 m), oltre alla sostituzione dell'asfalto ormai del tutto logoro con una pavimentazione a strati, la carreggiata è stata allargata a 4.00 m (in due punti fino a 6.97 e 5.31 m per permettere gli interscambi, cfr. Planimetria del 17 maggio 2019 di cui al doc. E) e delimitata a monte con un cordonetto. Il progetto prevedeva inoltre, sempre a monte e ove necessario, la realizzazione di una parete in roccia con rete parasassi zincata (cfr. Planimetria del 17 maggio 2019 di cui al doc. E) e la stesa di una stuoia antierosione in cocco, nonché idrosemina eventualmente anche a valle (cfr. Relazione tecnica del 28 maggio 2021 di cui al doc. F, pag. 10). Dal profilo longitudinale le quote altimetriche sono rimaste invariate ma le livellette e i raccordi verticali sono stati ridefiniti; le pendenze trasversali della strada, prima molto variabili, sono state corrette e portate al 3% in generale, salvo in alcuni punti (Relazione tecnica del 28 maggio 2021 di cui al doc. F, pag. 9).
Tenuto infine conto della necessità di prevedere uno smaltimento separato delle acque meteoriche da quello delle acque luride, con messaggio del 31 ottobre 2022 n. __________, poi approvato dal Legislativo comunale il 29 marzo 2023, il Municipio di __________ ha aggiornato il progetto riferito alle canalizzazioni con il quale è stata prevista un'apposita condotta per la raccolta delle acque chiare e la posa di un certo numero di nuove caditorie (cfr. progetto definitivo canalizzazioni del 18 marzo 2022, allegato allo scritto del 18 maggio 2026 del Comune di __________).

3.4. Alla luce di tutto quanto precede, si deve considerare che, a prescindere dalla tempestività con la quale è stata sollevata la censura riferita al conflitto di interessi da parte di due municipali e dalla sua sussistenza o meno di una simile situazione, i lavori eseguiti su via __________ non si configurano affatto come dei  semplici lavori di manutenzione, ma costituiscono dei veri e propri interventi di urbanizzazione di carattere generale dato che attraverso i medesimi si è proceduto al completo rifacimento di una strada di raccolta (così definita dal piano regolatore comunale; Scolari, op. cit., n. 187) che permette l'allacciamento di alcuni comparti comunali, segnatamente la località di __________ e quella di __________, alla rete generale di urbanizzazione (cfr. Scolari, ibidem, n. 181 segg.). Il risanamento ha comportato d'altronde, a tutti gli effetti, un rilevante miglioramento della rete viaria esistente in termini di accessibilità e sicurezza. Quella che era un tempo una strada abbastanza sconnessa e oggetto di frequenti cedimenti (già prima della posa delle sottostrutture tra il 2015 e il 2016; cfr. documentazione fotografica all'interno della relazione tecnica del 28 maggio 2021 di cui al doc. F) è divenuta una strada più larga per tutta la tratta (e con due punti di interscambio), dotata di cordonetto anche a monte, perfettamente stabile, sicura e con pendenze trasversali più regolari (Scolari, op. cit., n. 193). Inoltre il muro berlinese eseguito, tenuto conto del rischio di erosione causato dalle acque meteoriche (ora meglio gestite anche mediante la posa di un'apposita condotta con nuove caditorie) che avevano d'altronde portato ai cedimenti di una parte della carreggiata, presenta pure il carattere di un'opera di premunizione, anch'essa soggetta al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 1 lett. b LCM), così come invero anche le misure che sono state adottate per evitare la caduta di sassi e in generale l'erosione del terreno (ad esempio pareti parasassi e stuoie antierosione). Nulla muta che la via fosse già asfaltata, atteso che (contrariamente a quanto riportano il messaggio municipale e il parere esterno del 24 ottobre 2018 di cui al doc. H), a partire dal momento in cui sono date le premesse per l'imposizione, il contributo si calcola sull'insieme della spesa determinante, senza in particolare dedurre quei costi che - da soli - non avrebbero dato luogo a riscossione (Scolari, op. cit., n. 219).
Richiamata dunque la LCM e la giurisprudenza resa da questa Corte in materia (cfr. pro multis STA 52.2021.469 del 24 ottobre 2022 consid. 2), si deve senz'altro ammettere che i fondi serviti dall'arteria in parola (con particolare riferimento alle particelle edificate e edificabili della frazione di __________) traggano un vantaggio particolare ed economico dal rifacimento della strada. Infatti, la stessa costituisce a tutti gli effetti l'unico e ora più consono, nonché duraturo, accesso stradale alle proprietà servite, ciò che ne garantisce l'urbanizzazione e, di conseguenza, ne aumenta il valore.

Non può infine essere seguito l'Esecutivo comunale, laddove sostiene, riprendendo quanto indicato nel parere esterno del 24 ottobre 2018 (doc. H), che tra i motivi per prescindere dalla riscossione dei tributi in parola vi sarebbero delle pretese difficoltà nello stabilire il perimetro contributivo e/o il rischio di essere confrontati con numerosi ricorsi dei proprietari toccati dal contributo. Al riguardo giova ribadire che, nella misura in cui l'opera in esame genera, come visto, un vantaggio particolare, il Comune è tenuto a prelevare i contributi di miglioria (l'art. 1 cpv. 1 LCM; Scolari, op. cit., n. 193). L'obbligo di prelievo in caso di opere di urbanizzazione è d'altra parte imposto al diritto cantonale da disposizioni federali imperative (art. 19 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700], art. 6 della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975 [LCAP; RS 843] e art. 1 della relativa ordinanza del 30 novembre 1984 [OLCAP; RS 843.1]; cfr. STA 52.2013.103 del 23 luglio 2013 consid. 3.1, 52.2012.289 del 17 maggio 2013 consid. 2.1; Lorenza Ponti Broggini, Tributi pubblici e contributi di miglioria, Lugano 2021, pag. 29; Scolari, op. cit., n. 165). Eventuali difficoltà nella procedura di riscossione non sono d'altronde un motivo sufficiente per poter prescindere dal prelievo di contributi. Ma in ogni caso, laddove dovessero sussistere eccezionalmente le condizioni previste dalla legge per rinunciarvi, ciò è possibile solo con il consenso del Governo cantonale e non può essere deciso unilateralmente dall'Autorità comunale (art. 1 cpv. 2 LCM).
 
3.5. Se ne deve dunque concludere che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, la querelata risoluzione comunale è stata adottata in dispregio di quanto previsto dalla LCM e sulla base di informazioni non corrette da parte del Municipio, che non hanno permesso al Consiglio comunale di determinarsi con la necessaria cognizione di causa sulla richiesta di credito in parola, segnatamente per quanto attiene alle modalità di finanziamento degli interventi approvati.
Nella misura in cui l'intervento in questione concerne, come visto un'opera di urbanizzazione generale, lo stesso soggiace al prelievo di contributi di miglioria in una percentuale variante tra il 30% ed il 60% della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 LCM). Visto l'ampio potere di apprezzamento al riguardo riservato dalla legge all'autorità decidente - al cui esercizio il Tribunale non può direttamente sostituirsi a motivo del limitato potere di controllo dello stesso - spetterà quindi al Consiglio comunale di __________ di rideterminarsi sul credito d'opera fissando nel contempo l'esatta quota di imposizione dei tributi in rassegna, entro i limiti appena esposti.


4.    4.1. Per i motivi che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto e la decisione impugnata annullata, al pari di quella del Consiglio comunale di __________ da essa tutelata, senza che si renda necessario esaminare la censura, sollevata dagli insorgenti, riguardo all'asserito conflitto di interessi in cui sarebbero incorsi due municipali nell'adottare il messaggio del 9 marzo 2021 n. __________.
Gli atti sono retrocessi al Consiglio comunale di __________ affinché proceda ai sensi del considerando n. 3.5.

4.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il Comune di __________ rifonderà però ai ricorrenti, patrocinati da un legale, un congruo importo a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1.       sono annullate la decisione del 27 ottobre 2021 (n. 5263) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 13 aprile 2021 del Consiglio comunale di __________ con cui è stato approvato il progetto definitivo per la stabilizzazione del pendio e il risanamento della sede stradale della strada comunale __________ (frazione di __________) e stanziato il relativo credito di costruzione di fr. 1'230'000.-;

1.2.       gli atti sono retrocessi al Consiglio comunale di __________ affinché proceda nei propri incombenti ai sensi del considerando n. 3.5. del presente giudizio.

 

2.   Non si preleva la tassa di giustizia; ai ricorrenti va retrocesso l'importo di fr. 1'200.- anticipato a tal fine. Il Comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 2'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le sedi.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera