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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2021 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 6 RI 7 RI 8 RI 9 RI 10 RI 11 RI 12 RI 14 RI 15 RI 16 RI 17 RI 18 RI 19 RI 20 |
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RI 22 RI 24 RI 25 comproprietari per piano del mapp. __________ RFD Lugano-Viganello
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contro |
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la decisione del 7 gennaio 2021 (n. 81) del Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa avverso la risoluzione del 23 giugno 2020 con cui il Municipio di Lugano ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per demolire un edificio e costruire un nuovo stabile residenziale (part. __________, sezione Viganello); |
ritenuto, in fatto
A. RI è proprietario di
un fondo con un edificio (part. __________) situato a Viganello, in zona
residenziale-commerciale estensiva R7e. A nord confina con il quartiere di Pregassona,
e in particolare con il fondo part. __________. A ovest il terreno è
accessibile da un braccio di via __________ a fondo cieco (che corre su fondi
di terzi, tra cui la part. __________).
ESTRATTO MAPPA N
B. a. Dopo che l'8 maggio 2019 il Consiglio di Stato aveva annullato il permesso rilasciatogli dal Municipio di Lugano per un primo progetto (giudizio poi confermato da questo Tribunale con sentenza del 23 settembre 2020, n. 52.2019.288), il 13 giugno 2019 RI 1 ha presentato una nuova domanda di costruzione per demolire la casa esistente sul predetto fondo e costruire un nuovo stabile d'appartamenti. Secondo il progetto, che ha rielaborato quello precedente, il nuovo edificio, coperto da un tetto a falde, sarà strutturato su 8 piani fuori terra, destinati a 7 appartamenti (da 2½ e 3½ locali, PT-6P) e a una terrazza con un locale multiuso (piano tetto). Sono inoltre previsti due livelli inferiori interrati, di cui uno adibito ad autorimessa (P-1). Quest'ultima sarà accessibile da una rampa in trincea, ricavata lungo il lato sud del fondo.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda di costruzione ha suscitato la
congiunta opposizione di RI 1RI 25, comproprietari del fondo confinante verso
est (part. __________) costituita in comproprietà per piani.
c. Raccolto un complemento del progetto e preso atto dell'avviso favorevole dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 110459), il 23 giugno 2020
il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, subordinandola a determinate
condizioni. Nel contempo, ha respinto la predetta opposizione.
C. Il 7 gennaio 2021, il
Governo ha accolto parzialmente il ricorso interposto dai comproprietari della
part. __________ contro tale decisione, che ha confermato all'ulteriore
condizione di ridurre la lunghezza della parete rivolta a ovest della cucina-soggiorno
- ovvero arretrare la parete sud della stessa - ai piani da 1 a 6 (escluso
quindi il PT) di 10 cm, come indicato nei considerandi.
Dopo aver respinto un'eccezione riferita alla completezza della domanda di
costruzione, l'Esecutivo cantonale ha riscontrato un leggero sorpasso (+ 2.90 m2)
della superficie utile lorda (SUL) per il mancato computo di cavedi tecnici
negli appartamenti ("risparmi" che servono alla posa di strutture
[cavi, tubature, ecc.]); ha nondimeno ritenuto che al difetto potesse
essere posto rimedio alla predetta condizione di ridurre le dimensioni dei
locali soggiorno-cucina. Per il resto, ha invece respinto l'obiezione
riguardante la distanza dal confine con la part. __________ (visto l'accordo
stipulato con la vicina e la relativa condizione di licenza). Così pure quella
concernente la linea di arretramento verso via __________ (cui sfuggirebbero i
muri che contengono la rampa dell'autorimessa e i muri e la relativa cinta del
giardino). Ha poi ritenuto rispettata l'altezza massima dell'edificio (che non
andrebbe determinata dalla predetta rampa in trincea) e la superficie minima di
area verde. Dopo aver escluso un problema di visibilità in corrispondenza dell'imbocco
verso via __________, il Governo ha infine negato una violazione delle norme
comunali riguardanti le dimensioni dei locali abitabili, delle cucine e dei
corridoi, disattendendo pure una contestazione relativa alle barriere
architettoniche.
D. Avverso il predetto
giudizio i vicini soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia.
Riproponendo le tesi sollevate senza successo, in sintesi gli insorgenti
eccepiscono anzitutto l'incompletezza del progetto. Contestano poi che al
sorpasso di SUL possa essere posto rimedio mediante la correzione dettata dal
Governo. Ribadiscono quindi le censure riferite all'insufficiente distanza dal
confine con il fondo a nord (poiché non vi sarebbe un valido accordo con il
vicino per l'assunzione della maggior distanza, formalizzato prima del rilascio
del permesso, tramite iscrizione a registro fondiario di una servitù).
Scorrette sarebbero inoltre le conclusioni tratte dal Governo in merito alle
opere situate all'interno dell'arretramento lungo via __________ e all'altezza
dell'edificio (in cui andrebbe conteggiato l'ingombro dell'autorimessa, lo
sviluppo della rampa, come pure i pannelli solari). Il cordolo con la cinta all'imbocco
della rampa non garantirebbe inoltre una sufficiente visibilità verso la strada
(problema che sarebbe acuito anche dal ridotto spazio d'incrocio sul fondo).
Riaffermano da ultimo la violazione delle norme comunali relative alle
dimensioni di bagni, cucine e corridoi, nonché l'eccezione riguardante l'accessibilità
al piano tetto agli invalidi.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nella sua posizione.
Il Municipio, al pari di CO 1, chiedono che il ricorso sia respinto, con
precisazioni che per quanto occorre verranno discusse più avanti.
F. Con la replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi.
G. A richiesta del Tribunale, il resistente ha prodotto l'accordo aggiornato sottoscritto il 15 settembre 2022 dalla proprietaria del fondo limitrofo a nord riguardante l'assunzione della maggior distanza da confine. Di tale documentazione, come pure delle relative osservazioni delle parti, segnatamente dei ricorrenti, si dirà nella misura del necessario in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica è
la legittimazione attiva dei ricorrenti, comproprietari del fondo direttamente
confinante a est, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato di
cui sono destinatari (cfr. art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Al di là delle
generiche perplessità sollevate dal Municipio e dal resistente è manifesto che
gli insorgenti, comproprietari del fondo confinante a est, si trovano in uno
stretto legame spaziale con il fondo dedotto in edificazione e potrebbero
trarre un vantaggio pratico dall'eventuale annullamento della decisione
impugnata. Vantaggio - che essi non erano tenuti a sostanziare particolarmente
vista la prossimità spaziale - ravvisabile già solo nel fatto che, in caso di
accoglimento del loro gravame, il nuovo stabile di 8 piani previsto di fronte
al loro condominio non potrebbe essere realizzato (cfr. RtiD II-2017 n. 12
consid. 2.1 e 2.2, STA 52.2018.248 del 17 dicembre 2020 consid. 2 e rimandi;
cfr. pure STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3). Il ricorso, tempestivo
(art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati della
documentazione acquisita agli atti dal Tribunale (consid. G), su cui anche i
ricorrenti hanno compiutamente potuto pronunciarsi, conformemente al loro
diritto di essere sentiti. Considerato per il resto che essi hanno già potuto
sviluppare le loro diverse argomentazioni in sede di doppio scambio di
allegati, non è invece dato di vedere per quale motivo occorra assegnar loro un
ulteriore termine per potersi riesprimere sul progetto e sull'intero incarto.
Da respingere è la loro ultima richiesta in tal senso (cfr. osservazioni del 3
novembre 2022).
2. Completezza
della domanda
2.1. Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della
documentazione necessaria. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento
d'applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), i
progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente
comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda.
L'esigenza di completezza della documentazione da allegare alla domanda di
costruzione è in particolare volta a permettere all'autorità di esperire un
esame approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto
alle disposizioni concretamente applicabili e a definire esattamente i limiti
della licenza che viene semmai accordata al richiedente. In base all'art. 12
cpv. 1 lett. b RLE, i progetti devono tra l'altro comprendere una o più sezioni
per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa dedurre l'altezza dell'edificio e
quella dei singoli piani, il livello del terreno naturale e quello delle strade
pubbliche adiacenti.
2.2. In concreto, le due sezioni agli atti bastano per dedurre l'altezza dell'edificio
e l'entità delle opere previste sul fondo pianeggiante, di cui è riportato il
livello del terreno naturale (cfr. sezione A-A, che raffigura anche la sagoma
dello stabile esistente da demolire e sezione B-B; cfr. inoltre le facciate e
piante, in cui sono pure riportate le quote delle diverse parti di
costruzione). Visti i piani e l'andamento del fondo, non occorre raccogliere un'ulteriore
sezione nella zona di entrata all'autorimessa per meglio comprendere la
sistemazione del terreno, tutto sommato già sufficientemente deducibile dalle
tavole agli atti (cfr. pure infra consid. 6). Da respingere è la
relativa obiezione dei ricorrenti.
Sapere se siano o meno date le condizioni per una diversa ripartizione delle
distanze da confine (tramite accordo privato) è invece questione che verrà
trattata qui di seguito.
3. Distanza da
confine
3.1. La maggior parte degli ordinamenti edilizi definisce distanze tra edifici
e distanze dal confine. Le distanze tra edifici servono in primo luogo ad
assicurare l'igiene, la sicurezza ed il soleggiamento naturale delle
costruzioni. Quelle dal confine sono invece destinate a suddividere le distanze
tra edifici fra i proprietari di fondi confinanti (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1166 e 1175
ad art. 39 LE).
Le distanze tra edifici sono di regola imperative. Per principio, i proprietari
di fondi confinanti non possono disporne per ridurle. Possono invece accordarsi
fra loro per ripartirle diversamente da quanto prevede l'ordinamento delle
distanze da confine. Così come possono convenire una modificazione dell'andamento
del confine comune, possono anche accordarsi su una diversa distribuzione delle
distanze da confine, ponendo a carico di uno dei due fondi la distanza
mancante, in modo che sia comunque rispettata la distanza tra edifici
risultante dalla somma delle distanze dal confine (cfr. STA 52.2019.68 del 23
luglio 2020 consid. 4.1, 52.2012.363 del 5 dicembre 2013 consid. 2.1, 52.2002.223
del 20 agosto 2002 consid. 2; Scolari,
op. cit., n. 1166 ad art. 39 LE).
In quest'ordine di idee, l'art. 11 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano
regolatore di Lugano, sezione Pregassona (NAPR P), prevede che l'edificazione
a confine è possibile con l'accordo del confinante che si impegna a costruire
in contiguità o ad assumere a suo carico l'intera distanza tra gli edifici. L'accordo
con il confinante si ritiene concluso qualora abbia firmato il Piano di
situazione annesso alla domanda di costruzione. Il Municipio, soggiunge la
norma, annota l'accordo nel Registro comunale per il controllo delle
quantità edificatorie (cfr. pure l'art. 18 cpv. 1 NAPR P). Analoga facoltà
è ammessa dall'art. 13 delle norme del quartiere di Viganello (NAPR V), secondo
il quale i proprietari confinanti possono accordarsi nel senso di ridurre le
distanze dal confine, a condizione che la distanza minima tra edifici sia
garantita. Il mantenimento di una distanza maggiore dal confine rispetto
alla norma legale, soggiunge questa norma, dovrà essere formalizzato
tramite previa iscrizione al Registro fondiario di servitù a carico del fondo
che si assume la maggior distanza, onere che verrà pure iscritto quale linea di
arretramento nel Registro degli indici.
L'iscrizione a registro fondiario non è generalmente prevista per questo genere
di accordi, che non soggiacciono a particolari formalità (cfr. STA 52.2002.223
citata consid. 4.1; cfr. pure STA 52.2019.68 citata consid. 4.3). Ai fini del
loro perfezionamento, è di regola sufficiente che il vicino si dichiari
disposto a rispettare la distanza tra edifici, assumendosi la distanza dal
confine mancante alla costruzione realizzata sul fondo contermine. Dalla
convenzione tra i vicini risulta una restrizione di diritto pubblico della
proprietà privata che sussiste, come tale, senza necessità di iscrizione a
registro fondiario (cfr. art. 680 cpv. 1 CC). Non occorre costituire una
servitù prediale, perché il vicino che si assume la maggior distanza dal
confine, in caso di successiva edificazione, dovrà comunque rispettare la
distanza prescritta dall'ordinamento edilizio per rapporto all'edificio eretto
sul fondo contermine, indipendentemente da qualsiasi servitù. L'iscrizione a
registro fondiario ha più che altro come effetto quello di rendere l'accordo
vincolante pure nei confronti di terze persone, ed in particolare per i successori in diritto delle parti contraenti, anche
qualora il beneficiario della convenzione non abbia ancora sfruttato le facoltà
concessegli dalla stessa (cfr. STA 52.2002.223 citata consid. 4; cfr.
pure STA 52.2004.105 del 14 giugno 2004 consid. 2.2 e 3.2). Ferma questa
premessa, non appare insostenibile ritenere che la formalizzazione a RF
richiesta dall'art. 13 NAPR V possa perlomeno essere intesa nel senso che, ai
fini del rilascio del permesso, basta accertare l'esistenza dell'impegno del
vicino ad assumersi la maggior distanza da confine nel senso richiesto dalla
norma, mentre la sua iscrizione a RF possa anche avvenire in un secondo tempo,
segnatamente prima dell'inizio dei lavori. Soluzione questa, che appare
maggiormente rispettosa del principio di proporzionalità, e permette di evitare
che un fondo venga gravato da una servitù prediale, anche qualora il
beneficiario della licenza edilizia rinunci ad utilizzarla.
3.2. In concreto, siccome il nuovo edificio non rispetta la distanza minima da
confine (7 m) verso il fondo a nord (part. __________, sezione Pregassona), l'istante
in licenza ha allegato al progetto un accordo dell'8 agosto 2017 con la vicina,
volto a costituire su tale particella una servitù prediale di assunzione della maggior
distanza (in modo che sia rispettata quella minima tra edifici). Sennonché tale
contratto non fa riferimento al progetto in questione, ma a quello precedente (cfr.
pag. 2 e 3), che era tuttavia sfociato, come ricordato in narrativa (consid.
B), nella decisione governativa di annullamento del permesso, confermata da
questo Tribunale (STA 52.2019.288 del 23 settembre 2020). L'accordo non risultava
inoltre più valido, non essendo stato prorogato dopo due anni (cfr. pag. 5, ad
punto VIII). Nonostante queste pecche, il Municipio non si è accertato dell'attualità
del consenso della proprietaria del fondo vicino, ma ha semplicemente
subordinato la licenza edilizia alla condizione (ad punto 1) di allegare "[..] con la richiesta d'inizio dei lavori [..] la
prova dell'avvenuta iscrizione a Registro fondiario della servitù prediale in
deroga alle distanze legali (onere di maggior distanza) a carico del mappale __________
RFD di Lugano sezione Pregassona ed a favore della part. __________ di Lugano
sezione Viganello".
A tale omissione, sorvolata dal Governo, è stato nondimeno posto rimedio in
questa sede, ritenuto che, a richiesta del Tribunale, il resistente ha prodotto
la documentazione mancante, da cui emerge segnatamente che la vicina ha
rinnovato il suo impegno a prendersi carico della maggior distanza da confine
in modo che sia rispettata quella tra gli edifici (14 m) sui fondi (cfr. accordo
sottoscritto il 15 settembre 2022). Alla luce di questa documentazione, può
senz'altro essere ammessa l'esistenza di un impegno della proprietaria
limitrofa ad assumersi la maggior distanza da confine, sia ai sensi dell'art.
18 NAPR P, che dell'art. 13 NAPR V. A questo stadio, l'iscrizione a registro
fondiario della servitù non è invece necessaria; potrà avvenire prima dell'inizio
dei lavori, così come già imposto a titolo di condizione del permesso. Da
questo profilo, come visto poc'anzi, l'interpretazione della norma data dal
Municipio non appare affatto insostenibile. Da respingere è l'opposta deduzione
dei ricorrenti, ribadita ancora con le osservazioni del 3 novembre 2022. Parimenti
infondata è pure l'ultima critica a questo Tribunale di aver assunto l'atto
aggiornato in questione. Considerato che la licenza edilizia va per il resto confermata
- così come si vedrà nei seguenti considerandi - non è in particolare dato di
vedere per quale motivo, in un'ottica di economia di giudizio, questo Tribunale
non poteva prescindere dal rinviare gli atti all'autorità di prime cure, per
chiedere al resistente di produrre un documento che è stato facilmente
possibile raccogliere in questa sede. Contrariamente a quanto assumono gli
insorgenti, nulla impedisce al Tribunale cantonale amministrativo, che gode di
pieno potere in fatto e in diritto, di compiere accertamenti rilevanti ai fini
del giudizio rispettivamente di tener conto di nuove precisazioni fattuali (cfr.
tra tante, ad es. STA 52.2015.67 del 22 dicembre 2016, 52.2021.18 del 5 maggio
2022 consid. 3, note allo studio patrocinatore dei ricorrenti). Non porta ad
altra conclusione la prassi costante di questo Tribunale di applicare la
situazione di diritto vigente al momento della decisione del Governo (cfr. RDAT
II-1994 n. 22 consid. 2b, I-1991 n. 23). Nemmeno tale prassi impone a una parte
di ripetere l'intera procedura se l'unica ragione che ostava al rilascio di un
permesso di costruzione viene meno nelle more del procedimento ricorsuale
davanti a questo Tribunale (cfr. RDAT I-1991 n. 23, STA 52.2002.460 del 27
maggio 2003 consid. 3.1, 52.2012.139 del 18 luglio 2013 consid. 2.4.1; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3b ad art. 61).
4. Linea di
arretramento
4.1. Giusta l'art. 41 cpv. 1 lett. g NAPR V, applicabile per il rinvio
dell'art. 42 cpv. 2 NAPR V, in zona R7e le distanze degli edifici dal campo
stradale devono rispettare almeno le linee di arretramento previste dal piano
viario. Esse costituiscono il limite fino al quale è possibile edificare (cfr.
art. 9 cpv. 2.2 NAPR V).
Le distanze dalle strade servono generalmente a tutelare la sicurezza della
circolazione e a garantire la possibilità di futuri allargamenti della
carreggiata, oltre a dare all'ambiente un
aspetto decoroso e ordinato (cfr. RDAT II-2003 n. 21 consid. 5.3; RtiD II-2009 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2011.251 del 23 aprile 2012 consid. 2.2.2 e
rimandi; Scolari, op.cit., n. 1029
ad art. 25 LE). Queste distanze devono
essere rispettate anche dalle costruzioni sotterranee (cfr. art. 25 cpv. 2 NAPR
V e art. 42 cpv. 2 RLE), ovvero quelle che non emergono dal terreno sistemato
(art. 25 cpv. 1 NAPR V). Per prassi,
di regola non si applicano invece alle opere di cinta (muri, ringhiere e
siepi), agli accessi e ai posteggi scoperti ubicati a livello del terreno (cfr.
Scolari, op. cit., n. 1030 e 1033
ad art. 25 LE; cfr. pure STA 52.2004.99 del 14 settembre 2004 consid. 4.3),
ovvero a opere insuscettibili di pregiudicarne le finalità. Per l'art. 27 cpv.
6 NAPR V, non si applicano neppure ai muri e terrapieni costruiti nei limiti di
tale norma (cfr. STA 52.2019.288 citata consid. 4.1).
4.2. In concreto, secondo i piani, i muri della rampa d'accesso che degrada
lungo il confine sud del fondo invadono verso via __________ la fascia larga 4
m determinata dalla relativa linea di arretramento (cfr. pianta PT).
Contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, tale circostanza è irrilevante:
questi muri - che nei primi cinque metri si limitano a contenere il terreno
escavato fino al massimo una trentina di centimetri (cfr. pianta PT: quota -
0.30 e pendenza della rampa [5%]; cfr. pure facciata sud) -, sfuggono infatti
al rispetto delle distanze dalle strade, analogamente agli accessi e ai muri di
sostegno costruiti nei limiti dell'art. 27 cpv. 6 NAPR V. Non è del resto
seriamente dato di vedere come questi manufatti ne possano seriamente
pregiudicare le finalità.
5. Accesso
5.1. Secondo l'art. 28 cpv. 1 NAPR V, le opere di recinzione possono
constare di un muro di un'altezza massima di m 0.70. Se lo stesso poggia su un
muro di sostegno o di controriva, o ne dista meno di m 3.00, l'altezza
complessiva non può superare quella definita dalle norme sulla sistemazione del
terreno. Oltre tale altezza, un fondo può essere cintato con reti metalliche,
inferriate, siepi, per un'altezza massima di m 2.00.
Il cpv. 2 dell'art. 28 NAPR V precisa che, in prossimità di accessi
veicolari, i manufatti di cinta e le siepi devono permettere una
corretta visibilità verso e dalla strada. Analoga regola è prevista all'art.
71 cpv. 3 NAPR V, giusta il quale gli accessi alle strade devono permettere
una buona visibilità e non devono ostacolare il traffico veicolare e pedonale.
In particolare, precisa la lett. c, muri di cinta, siepi, scarpate, ecc.
devono permettere una sufficiente visibilità. Tali norme, simili a quelle
di altri ordinamenti comunali, impediscono
che in corrispondenza degli accessi veicolari vengano realizzati manufatti che
rappresentino un ostacolo alla visuale verso la carreggiata a cui si
riallacciano (cfr. STA 52.2011.419 dell'11 novembre 2011 consid. 3.2.;
cfr. pure art. 50 cpv. 1 della legge sulle strade del 23 marzo 1986 [Lstr; RL
725.100], che vieta la formazione di ostacoli alla visuale, all'interno delle
fasce di rispetto, definite lungo le strade dalle linee di arretramento o di
allineamento delle costruzioni).
Le predette disposizioni non concretizzano il concetto di corretta o sufficiente
visibilità; tali concetti giuridici di natura indeterminata lasciano quindi
all'autorità una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del
suo contenuto. Per orientarsi, l'autorità deve comunque tener conto delle
prescrizioni emanate in tale ambito dall'Unione dei professionisti svizzeri
della strada (VSS; cfr. art. 30 cpv. 1 RLE): queste normative - al pari delle
altre prescrizioni tecniche emanate dalle associazioni professionali indicate
nell'art. 30 RLE - non assurgono a disposizioni di diritto pubblico, ma fungono
comunque da direttive, ovvero di regole volte a codificare una prassi e ad
orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. STA 52.2017.178 del 9 agosto 2018
consid. 3.1 e rinvii, 52.2012.278 citata consid. 2.2, 52.2011.419 dell'11
novembre 2011 consid. 2.2, RDAT I-1995 n. 39 consid. 2.2). Per determinare le
condizioni di visibilità degli accessi dai fondi sono in particolare
applicabili le norme VSS 40 273a (edizione 31 marzo 2019; in precedenza: VSS
640 273a), che disciplinano la visibilità agli incroci sullo stesso livello
(cfr. ad punto A, n. 1, nonché norma VSS 40 050, pag. 2 nonché tabella 2
a pag. 3; cfr. pure STA 52.2011.419 citata consid. 3.3).
5.2. In concreto, contrariamente a quanto assunto dalle precedenti istanze,
sopra il muro più a sud della rampa d'accesso - in corrispondenza dell'intersezione
con via __________ - non è prevista alcuna recinzione, così come già
inequivocabilmente chiarito dal resistente (cfr. risposta al Governo, pag. 3 ad
7.1; cfr. facciata sud). La posa di una cinta, più arretrata (ca. 5 m) rispetto
al margine della strada, è in effetti prevista solo laddove la rampa comincia
ad avere una maggior inclinazione e profondità (cfr. facciata sud e sezione
A-A). Verso la strada, nella fascia determinata dalla cd. distanza d'osservazione
"B" (3 m) evocata dai ricorrenti (cfr. VSS 40 273a, punto D n.
11), non vi sarà insomma alcun manufatto avente un'altezza maggiore a m 0.60.
Di riflesso, neppure nel campo visivo stabilito in applicazione di tale norma
potrà esservi un manufatto suscettibile di ostacolare la visuale dei veicoli in
uscita dal fondo (cfr. VSS 40 273a, figura 1 e punto C n. 10; cfr. pure STA 52.2011.419
citata consid. 3.3). Seppur per motivi diversi da quelli addotti dal Governo,
le obiezioni dei ricorrenti cadono quindi nel vuoto.
Infondate risultano pure le sommarie critiche riferite allo spazio di manovra:
nulla permette infatti di dubitare seriamente che lo slargo con lo spazio di
attesa all'imbocco della rampa (largo fino m 5.50) permetterà l'incrocio di
due automobili. Tanto più che tale manovra sarà agevolata dal sistema a
semaforo previsto per regolare l'entrata e l'uscita dei veicoli, così come
ricordato dalle precedenti istanze. Inoltre, per evitare ogni possibile ostacolo
alla visuale derivante da un eventuale veicolo sullo spazio di attesa, basterà
che l'automobilista in uscita - una volta raggiunto lo slargo - attenda la
manovra d'ingresso dell'altro conducente (prima di immettersi su via __________).
Giova infine osservare che il traffico proveniente da questa strada di servizio
secondaria, che è a fondo cieco e non serve altri fondi dopo quello dedotto in
edificazione, non potrà che essere limitato e ridursi in pratica a quello
legato al fondo stesso e a quello dirimpettaio (part. __________; cfr. pure le
viste su googlemap).
6. Altezza
6.1. In base ai combinati art. 42 cpv. 2 e 41 cpv. 2 lett. d NAPR V, nella zona
R7e l'altezza massima degli edifici non può
superare m 22.50 alla gronda e m 24.50 al colmo.
6.2. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal
terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda
o del parapetto.
L'altezza degli edifici va di principio misurata lungo il loro perimetro
esterno. Gli ingombri verticali e l'impatto che ne deriva sono infatti
determinati dalle facciate. Il loro sviluppo verticale va per principio
misurato indipendentemente da eventuali arretramenti dei piani superiori
rispetto ai piani sottostanti. In tal senso, l'art. 43 RLE dispone, ad esempio,
che l'altezza degli attici, solitamente arretrati rispetto alle facciate
sottostanti, è aggiunta a quella di queste ultime. Resta riservato il
particolare criterio di misurazione per le costruzioni in pendio, articolate
sulla verticale: per questi edifici, giusta l'art. 40 cpv. 2 seconda frase LE,
l'altezza si misura per ogni singolo corpo situato a quote diverse, a
condizione che tra gli stessi vi sia una rientranza di almeno 12 m (cfr. RtiD
I-2011 n. 19 consid. 3.1; STA 52.2016.149 del 15 settembre 2017 consid. 2.1,
52.2015.121-236 del 5 aprile 2017 consid. 7.3 e rimandi; 52.2006.315 del 16
aprile 2007 consid. 4.1; Scolari,
op. cit., n. 1234 ad art. 40/41 LE).
6.3. Il punto inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno sistemato
perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). Se il terreno è sistemato mediante la
formazione di un terrapieno, la sua altezza va aggiunta a quella dell'edificio
sovrastante, soltanto nella misura in cui supera il limite di 1.50 m a una
distanza di 3.00 m dal filo della facciata (cfr. art. 41 LE; RtiD II-2006 n. 18
consid. 3). Se la sistemazione è ottenuta abbassando
il livello del terreno naturale (mediante escavazione), il maggior
sviluppo verticale delle facciate che ne risulta va interamente preso in
considerazione ai fini della misurazione dell'altezza (cfr. STA 52.2016.504 del 16 marzo 2018 consid. 4.7, 52.2008.24/27/28
del 28 aprile 2008 consid. 3.1, 52.2005.39 del 20 aprile 2005 consid. 2.1; Scolari, op. cit., n. 1223 ad art. 40/41
LE). Una trincea che occupa soltanto una frazione della facciata, scavata nel
terreno per formare un'area di disimpegno (come l'accesso a un'autorimessa o a
locali sotterranei), non è tuttavia da considerare quale livello del terreno
sistemato. Le sue dimensioni non sono in effetti tali da determinare un aumento
dell'impatto risultante dagli ingombri verticali dell'edificio sul paesaggio circostante (cfr. STA 52.2016.504 citata consid. 4.7, 52.2016.149 citata consid. 2.1 e rimandi, 52.2005.39 citata consid. 2.1; Scolari, op. cit., n. 1229 ad art. 40/41 LE). In tal senso, l'art. 23
NAPR V stabilisce in particolare che in caso di rampe e piazzali d'accesso
ad autorimesse o ad altri locali sotterranei, l'altezza dell'edificio sarà
misurata dal terreno sistemato senza tener conto, fino a concorrenza di m 3.50,
dell'altezza della trincea, a condizione che la stessa si sviluppi su un
fronte pari al massimo alla metà della lunghezza della facciata fino a un
massimo di m 10.00.
6.4. In concreto, il nuovo edificio, misurato sulla verticale delle facciate
dal terreno naturale ai suoi piedi sui lati sud e ovest raggiunge l'altezza di
m 22.50 alla gronda e m 24 al colmo. Rispetta dunque i parametri fissati dai
combinati art. 42 cpv. 2 e 41 cpv. 2 lett. d NAPR V. Identica conclusione vale
per i fronti nord ed est, che non oltrepassano i predetti parametri dal terreno
sistemato mediante leggera escavazione (- 0.30 m ca.) o ripiena (+ 0.20 m ca.;
cfr. sezioni A-A e B-B). Il corpo inferiore con l'autorimessa, interrata ad una
profondità di circa mezzo metro, non va conteggiato sull'altezza dello stabile
(cfr. sezione B/B): lo strato di terreno naturale e/o leggermente sistemato che
la ricopre non prefigura in effetti ancora un artifizio destinato a mascherare
un'opera che non potrebbe altrimenti essere considerata sotterranea (cfr. in
tal senso pure STA 52.2016.645 del 25 giugno 2018 consid. 4.4; per casi
diversi: STA 52.2019.288 citata consid. 3.4, 52.2006.315 del 16 aprile 2007
consid. 4, 52.2004.112 del 10 maggio 2004 consid. 2). Verso est, l'autorimessa
sotto il giardino resta inoltre a un livello inferiore (1 m ca.) rispetto al
terreno sistemato a confine sul fondo dei ricorrenti (part. __________; cfr.
sezione B-B): su questo lato, l'opera interrata non determina quindi alcun
ingombro che possa eventualmente essere conteggiato sui piani superiori "arretrati"
dello stabile (facciata est), con i quali non forma in ogni caso una
costruzione articolata sulla verticale di un pendio (cfr. sezione B-B).
A differenza del precedente progetto, ai fini dell'altezza può inoltre essere
ignorato lo sviluppo della rampa in trincea, poiché quest'ultima, come
osservato dal Governo, è realizzata lungo il confine sud del fondo, ad una
distanza di m 3-3.70 dalla corrispondente facciata (cfr. pianta PT). Oltre tale
fascia è infatti possibile escludere che la fossa dell'accesso alteri ancora la
percezione degli ingombri (cfr. per analogia, STA 52.2005.39 del 20 aprile 2005
consid. 2.3 con schema, riguardante la trincea di una rampa spostata a 3 m di
distanza dalla facciata di un edificio, da cui resta separata da un terrapieno
largo altrettanto).
Contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, tale fascia non risulta
seriamente ridotta dallo stretto pozzo luce ai piedi dell'edificio, che risulta
largo ca. m 0.60 (cfr. pianta PT; cfr. pure piante P-1 e P-2) e non 0.90 m come
impropriamente raffigurato nella sezione A-A. Un'opposta deduzione non
condurrebbe comunque al diniego del permesso, ma semmai solo al
ridimensionamento del pozzo, nella misura del necessario, mediante una
condizione di licenza.
Irrilevante è infine lo sviluppo della trincea verso l'imbocco dell'autorimessa
(angolo sud-est del fondo). In questo punto, la fossa della rampa non si
sviluppa invero su alcun fronte pari ad una frazione della lunghezza della
facciata, sud o est (cfr. art. 23 NAPR V). Inoltre, entro i 3 m dallo spigolo
sud-est dell'edificio evocato dai ricorrenti (nella zona "semaforo"),
la stessa non è nemmeno percettibile, in quanto incanalata sotto il terreno
naturale e/o leggermente sistemato mediante un modico terrapieno largo almeno 3
m (cfr. vista est, pianta PT e piante P1-P5 [area raffigurata con un cespuglio
rotondo]). Non vi è quindi alcun ingombro e/o opera di sistemazione che debba essere
eventualmente computata sull'altezza dello stabile.
Identica conclusione vale infine per i pannelli solari: nulla permette di
ritenere che i 16 collettori solari disposti a livello del tetto in modo
compatto e complanare, su una superficie di ca. 26 mq, possano determinare un
sorpasso dell'altezza massima (cfr. documentazione tecnica impianto solare fotovoltaico
annessa all'incarto energia). Tanto più che il resistente ha in sostanza
precisato dinnanzi al Governo che gli stessi verranno integrati fisicamente
nella struttura del tetto (cfr. risposta pag. 2). Nella misura in cui
non sporgono ortogonalmente più di 0.20 m e soddisfano peraltro anche le altre
condizioni poste dall'art. 32a dell'ordinanza sulla pianificazione del
territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1) - che il Municipio ha anche
ricordato in sede di licenza (cfr. condizione n. 2) - nulla osta alla loro
posa. Da respingere è la generica obiezione sollevata abbondanzialmente dai
ricorrenti. Da notare è pure che a simili impianti non tornano invece comunque
applicabili le prescrizioni per i corpi tecnici (art. 24 cpv. 2 NAPR V) evocate
dal Governo (cfr. supplemento d'altezza di m 2.50, purché la superficie sia
ridotta al minimo e non occupi più del 20% quella dell'edificio; cfr. art. 32a
cpv. 2 OPT; Jäger Christoph, Solaranlagen
im Meldeverfahren nach Art. 18a RPG in Aktuelle Herausforderungen beim Bau von
Energieanlagen, Schriften zum Energierecht 19, Zurigo 2021 pag. 89 segg., 115
n. 74).
7. Indice di
sfruttamento
7.1. Giusta l'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.) è il rapporto
tra la superficie utile lorda degli edifici (SUL) e la superficie edificabile
del fondo. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale SUL si considera la somma della
superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici
dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Dal computo della SUL
sono escluse tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per
l'abitazione o il lavoro.
Per costante giurisprudenza, decisiva
ai fini del computo della superficie di un locale non è l'indicazione fornita
dai piani circa la sua destinazione, ma l'oggettiva possibilità di utilizzare
la superficie di un determinato vano a fini abitativi o lavorativi (cfr. RtiD
II-2008 n. 22 consid. 3.1; RDAT I-1994 n. 30 consid. 2.2; STA 52.2020.45 del 2
settembre 2021 consid. 2.2, 52.2009.314 del 3 febbraio 2010 consid. 4
confermata da STF 1C_158/2010 del 3 agosto 2010 in RtiD I-2011 n. 18, Scolari, op. cit., n. 1126 ad art. 38 LE). In tal senso, a prescindere dalla denominazione
data, anche la superficie dei ripostigli, sgabuzzini e locali deposito di
mercanzie di ogni genere, integrati in singole unità abitative, va di principio
conteggiata nella superficie utile lorda (cfr. STA 52.2020.45 citata consid.
2.2, 52.2011.520 del 9 luglio 2012
consid. 4.1, 52.2010.171 del 22 giugno
2010 consid. 3.4).
7.2. In base all'art. 42 cpv. 2 NAPR V, nella zona residenziale R7e fa stato un
indice di sfruttamento pari all'1.4. Secondo la consolidata prassi di questo
Tribunale, a livello di progettazione tale indice deve essere ossequiato
integralmente (cfr. STA 52.2000.261 del 14 dicembre 2000, consid. 4; cfr. pure
STA 52.2011.520 del 9 luglio 2012 consid. 4.2 e rinvii).
Il principio di proporzionalità vieta comunque di respingere una domanda di
costruzione non conforme alla legge quando il difetto può essere facilmente
corretto rilasciando una licenza subordinata a clausole accessorie (cfr. Scolari, op. cit., n. 684 ad art. 2 LE). Ciò è possibile quando le lacune del progetto sono secondarie o di
importanza minima rispettivamente quando vengono emendate nel senso delle
domande degli opponenti (cfr. STF 1C_68/2020 dell'8 luglio 2020 consid. 2.3;
STF 1C_207/2010 del 21 aprile 2011, pubbl. in RtiD II-2011 n. 13 consid.
4.4; STA 52.2012.137/ 142/161 del 13 novembre 2012 consid. 2.3; Scolari, op. cit, n. 684 ad art. 2 LE; Athos Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia
annotata, Pregassona 2006, ad art. 2 pag. 15 con rinvii). Di principio, l'emendamento
di difetti del permesso mediante l'imposizione di clausole accessorie è invece esclusa
quando la correzione deve essere ulteriormente definita mediante un'adeguata
progettazione (cfr. STA 52.2016.216/223 del 21 agosto 2017 consid. 4.1, 52.2012.137/142/161
citata consid. 2.3, 52.2011.520 citata consid. 4.2 e rinvii). Laddove occorre
ridurre la SUL per rendere una domanda di costruzione conforme al diritto, la
correzione deve di principio estendersi a quanto necessario per farla rientrare
nei limiti esatti dell'indice (cfr. STA 52.2000.261 citata consid. 4).
7.3. In concreto, il Governo ha stabilito che nella SUL andavano conteggiati
anche i cavedi tecnici integrati negli appartamenti ("risparmi" che
servono alla posa di strutture [cavi, tubature, ecc.]), aventi
una superficie complessiva di 6.04 mq. Ne ha quindi dedotto un leggero sorpasso
(+ 2.90 mq) della SUL massima ammessa (561.40 mq). Al difetto ha nondimeno
posto rimedio mediante una condizione di licenza, così come illustrato in
narrativa.
Ora, certo è anzitutto che gli spazi in questione, essenzialmente destinati
alle colonne di scarico delle cucine e terrazze e dei pluviali (cfr. piano
canalizzazioni), debbano essere conteggiati nella SUL. Non è in effetti dato di
vedere perché queste tubature, che vengono generalmente realizzate all'interno
dello spessore delle murature che dividono i locali - e sono quindi conteggiate
nella SUL (art. 38 cpv. 1 LE) - impongano in concreto la realizzazione, al
centro degli appartamenti, di vani a sé stanti, lunghi e stretti (mediamente:
ca. m 2.70 x 0.30), circoscritti da esili pareti (cfr. piante di progetto).
Spazi che con pochi accorgimenti potrebbero invero essere sostituiti da
murature più spesse, ampliando le superfici dei locali attigui. Tant'è che
nemmeno il resistente contesta il giudizio che ha computato queste aree nella
SUL.
Ciò detto, nulla impediva tuttavia al Governo di rimuovere il difetto mediante
l'imposizione di una clausola accessoria, e meglio subordinando il permesso
alla condizione di ridurre la lunghezza della parete rivolta a ovest della
cucina-soggiorno - ovvero di arretrare la parete sud della stessa - ai piani da
1 a 6 (escluso quindi il PT) di 10 cm. La superficie della cucina-soggiorno,
ha aggiunto, verrebbe così ridotta da 27.19 mq a 25.60 mq ai piani ad 1 a 5
e da 25.27 mq a 23.58 mq al piano attico (giudizio impugnato, disp. n. 1.1
e consid. 3.4). Tale condizione - riduttiva - è infatti chiara e di facile
attuazione. Dalla stessa emerge in particolare come deve essere attuato il
ridimensionamento del fronte sud, in corrispondenza dei locali
soggiorno-cucina. È ben vero che tale modifica si riflette anche sulla
lunghezza della facciata ovest (m 9.15), la quale verrà necessariamente
accorciata di 0.10 m in corrispondenza dello spigolo sud-ovest. Tale
circostanza, come obiettano i ricorrenti, comporta effettivamente che la parte
dei balconi sporgente al centro di questa facciata - seppur di pochissimo - non
ne occuperà più solo 1/3 della sua lunghezza (m 3.05 > 1/3 di 9.05). Per
evitare ogni possibile conseguenza temuta dai ricorrenti derivante da questa
situazione, basta comunque solo precisare che anche la lunghezza di questa
parte dei balconi dovrà essere accorciata, ma di soli 5 cm, in modo da mantenere
le proporzioni attuali (riduzione della parte centrale da 3.05 m a 3 m, cfr.
piante P1-P5 e P6). Con questa puntualizzazione - di oltremodo minima entità -
nulla osta alla conferma della clausola in questione che, conformemente al
principio di proporzionalità, permette di ricondurre la SUL del progetto nel
limite massimo consentito.
8. Locali di
servizio (doccia)
8.1. Secondo l'art. 58 cpv. 4 NAPR V ogni locale abitabile dovrà avere una
superficie minima di 10 m2 ed un volume non inferiore a 26 m3,
anche qualora venisse concessa una deroga circa l'altezza minima. Questa norma
non si applica ai vani di servizio, incluse le cucine (non abitabili) e i
corridoi. Lo si deduce sia dal cpv. 2 dell'art. 58 NAPR V, che distingue tali
vani dai locali destinati all'abitazione e al lavoro (cpv. 1) - prevedendo
differenti altezze minime dei locali -, sia dagli art. 60 segg. NAPR V che, se
del caso, assoggettano questi spazi ad altri parametri (cfr. ad es. per le
cucine art. 60 NAPR V, infra consid. 7).
8.2. In concreto, negli appartamenti sono previsti dei locali dotati di servizi
igienici, doccia e lavabo, aventi una superficie tra 3.90 e 4.30 m2.
Come rettamente concluso dalle precedenti istanze, questi vani non ledono l'art.
58 cpv. 4 NAPR V, che non è applicabile a questo genere di spazi. Una prescrizione
sulla superficie minima non risulta d'altra parte contenuta neppure nella legge
sanitaria, a cui rimanda l'art. 61 NAPR V. Nemmeno gli insorgenti lo
pretendono. Su questo punto, la loro obiezione è quindi infondata.
9. Cucine
9.1. In base all'art. 60 cpv. 1 NAPR V ogni appartamento deve essere provvisto
di un locale cucina di almeno 6 m2 di superficie. Le cucine devono
essere ventilate ed illuminate direttamente dall'esterno (cpv. 2). Per gli
appartamenti di uno o due locali, conclude la norma (cpv. 3), sono ammessi
blocchi di cucina in nicchie, purché sia garantita una sufficiente
ventilazione.
9.2. In concreto, negli appartamenti di 3½ locali sono previsti dei locali di
ca. 22 mq (dotati di generose aperture), comprensivi di un soggiorno e una
cucina aperta, appoggiata alla parete nord (lunga da m 3.20 [P6] a m 4.30
[P1-P5]). Questi vani rispettano senz'altro le dimensioni minime dell'art. 60
cpv. 1 NAPR V. Da tali spazi, mediante semplice posa di una parete interna,
potrebbero del resto agevolmente essere ricavati una cucina separata di almeno
6 m2 e un locale abitabile di più di 10 m2, così come
indicato dal Municipio. Ciò che non occorre imporre, ritenuto che scopo di
questa norma non è evidentemente quello di vietare la formazione di soggiorni-cucina
open space negli appartamenti più grandi (come prevedono peraltro molti
edifici moderni), ma semmai solo di consentire la formazione di angoli cottura
più modesti (blocchi cucina in nicchie, che non rispettano la superficie minima
di 6 m2), all'interno delle unità abitative più piccole (con uno o
due locali). In tal senso, parimenti certo è pure che l'appartamento di due
locali (2½) al piano terreno, che presenta un soggiorno-cucina di ca. 14.50 mq,
con blocchi incassati nella parete est (lunga m 2.50) e ampie finestre sul lato
sud, rispetta l'art. 60 cpv. 3 NAPR V.
10. Corridoi
10.1. L'art. 62 cpv. 1 NAPR V dispone, tra l'altro, che i corridoi devono
essere sufficientemente rischiarati ed avere una larghezza minima di m 1.10.
10.2. In concreto, i corridoi ("disimpegni") previsti nei censurati appartamenti
dal primo al quinto piano presentano una larghezza minima di m 1.10, che solo
nel passaggio verso il soggiorno-cucina si riduce a m 0.90. Come rilevato dal
Governo, questa riduzione è unicamente da ricondurre a un elemento di arredo
disegnato sui piani, il quale - non diversamente da altri mobili parimenti
raffigurati (come divani o letti) - esula evidentemente dalla licenza edilizia.
Va da sé che tale spazio non potrà invece essere ridotto in sede di esecuzione
del progetto mediante un elemento costruttivo fisso. Al riguardo fa comunque
stato la chiara condizione di licenza imposta dal Municipio (ad punto 2), che
ha tra l'altro ricordato che dovrà essere rispettata la predetta larghezza
minima. Anche su questo punto, le obiezioni dei ricorrenti vanno quindi
respinte.
11. Barriere architettoniche
11.1. La legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei con-fronti dei
disabili del 13 dicembre 2002 (LDis; RS 151.3) si applica alle costruzioni e
agli impianti accessibili al pubblico e agli immobili con più di otto unità
abitative (cfr. art. 3 lett. a ed c LDis). Per quanto attiene all'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, il diritto federale si limita a
porre regole di principio e disposizioni quadro, che, per essere applicabili in
un caso concreto, necessitano di misure di legislative cantonali di esecuzione
(cfr. DTF 132 I 82 consid. 2.3, STA 52.2007.411 del 10 aprile 2008 consid.
6.1). In quest'ottica, l'art. 30 cpv. 2 LE dispone che nella costruzione, come
pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e
impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni
dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico. Sono
determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla SIA (cpv. 3).
11.2. L'art. 21 NAPR V dispone dal canto suo che nella costruzione di edifici
ed impianti pubblici o privati accessibili al pubblico, così come nel
caso di ampliamenti, ristrutturazioni o trasformazioni degli stessi deve essere
tenuto conto dei bisogni degli invalidi motulesi. Si terrà conto delle norme
tecniche riconosciute in questo ambito (cpv. 1). In caso di nuove
edificazioni, ampliamenti, ristrutturazioni o trasformazioni nelle zone R3, R4,
R4a, R5, R5a, R6, R7i, R7e, RS7, soggiunge il cpv. 2, le dimensioni dell'ascensore
devono essere tali da permettere l'accesso di invalidi; sarà inoltre
obbligatoria la costruzione di sufficienti rampe d'accesso per invalidi.
11.3. In concreto, come visto, il progetto prevede un edificio residenziale
privato di sette appartamenti. Non trattandosi di uno stabile con più di 8
unità abitative e non essendo nemmeno accessibile al pubblico (cfr. art. 2
lett. c ODis), allo stesso non torna applicabile la LDis e neppure l'art. 30
cpv. 2 LE o l'art. 21 cpv. 1 NAPR V. Meno chiaro è invece se lo stesso debba
rispettare il cpv. 2 dell'art. 21 NAPR V, che non fa un'esplicita distinzione
in punto alla destinazione delle nuove edificazioni, o se tale norma si riferisca
anch'essa solo agli edifici accessibili al pubblico, come apparentemente
ritenuto dal Governo. La questione può rimanere aperta, poiché in concreto tale
norma risulta in ogni caso rispettata: l'edificio è infatti sufficientemente accessibile
a persone con disabilità. L'ingresso è raggiungibile mediante un percorso
pianeggiante, privo di gradini e particolari dislivelli. Il lift interno, che
collega i piani inferiori e tutti gli appartamenti (PT-P6), risulta inoltre
dimensionato per i disabili (cfr. piante agli atti). Nemmeno i ricorrenti lo
contestano. È ben vero che l'ascensore non serve anche il piano tetto (con la
terrazza e lo spazio comune): nemmeno dall'art. 21 cpv. 2 NAPR V è tuttavia
deducibile un simile obbligo. La norma non impone in particolare di rendere
agibile ogni spazio di uno stabile. Tanto meno richiede la costruzione di una rampa,
invero nemmeno realizzabile, tra il 6° e l'ultimo piano. Nella misura in cui
non ha ravvisato alcun contrasto con tale norma comunale, la decisione del
Municipio, avallata dal Governo, resiste quindi alle critiche degli insorgenti.
12. 12.1. Sulla base di tutte le
considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto: la decisione
del Consiglio di Stato (disp. n. 1.1) è completata nel senso che la licenza
edilizia è confermata all'ulteriore condizione indicata al consid. 7.3.
12.2. La tassa di
giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), commisurata al dispendio occasionato dall'impugnativa,
è suddivisa fra le parti secondo il rispettivo grado di soccombenza. Il
resistente rifonderà agli insorgenti un'indennità per ripetibili di entrambe le
sedi, commisurata al successo minimo del gravame (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, il dispositivo n. 1.1. della decisione del 7 gennaio 2021 (n. 81) del Consiglio di Stato è completato all'ulteriore condizione di accorciare di 5 cm la parte dei balconi sporgenti al centro della facciata sud (da 3.05 a 3 m; P1-P5), così come indicato al consid. 7.3.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, in ragione di fr. 2'800.-; per la rimanenza (fr. 200.-) è addossata al resistente CO 1, il quale rifonderà inoltre agli insorgenti, complessivamente, un identico importo (fr. 200.-) a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera