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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 ottobre 2021 (n. 5262) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 6 aprile 2021 dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) con la quale gli è stata negata l'autorizzazione a detenere un cane di razza soggetta a restrizioni ed è stato ordinato l'allontanamento del cane "A__________"; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 17 ottobre 2019 RI
1 ha inoltrato all'UVC una richiesta di autorizzazione per la detenzione di un
cane di razza soggetta a restrizioni, e meglio un Pitbull Terrier, allegando
l'estratto del casellario giudiziale. La domanda è stata dunque trasmessa al Municipio
di __________ per suo preavviso in merito, espresso poi negativamente il 12
dicembre 2019 per il tramite della Polizia __________. Nel preavviso è stato
indicato che il richiedente è persona conosciuta ai servizi di Polizia e che,
ad ogni modo, l'attuale detentore del cane A__________ e padre del richiedente
aveva dichiarato di voler annullare il passaggio di detenzione del cane al
figlio. Il 20 dicembre 2019 l'UVC ha preso atto della suddetta rinuncia e
dichiarato la procedura priva d'oggetto.
b. Il 30 novembre 2020 RI 1 ha inoltrato all'UVC una nuova domanda di
autorizzazione per la detenzione del cane A__________, allegando l'estratto del
casellario giudiziale; richiesta preavvisata favorevolmente dal Municipio di __________.
Il comandante della Polizia __________ ha tuttavia trasmesso all'UVC un
rapporto di informazione del 28 dicembre 2020 con il quale veniva segnalato che
il richiedente è persona conosciuta ai servizi di Polizia per questioni di un
certo rilievo, che lo stesso detiene già - illegalmente - il cane in oggetto e
che l'estratto del casellario giudiziale risultava "pulito" in
quanto il richiedente era da poco diventato maggiorenne.
Su richiesta dell'UVC, con rapporto informativo del 1° febbraio 2021 la Polizia cantonale ha fornito una serie di informazioni su RI 1.
B. Dopo aver avvisato RI
1 dell'intenzione di non rilasciare l'autorizzazione, al fine di permettergli
di esprimersi, e aver preso atto delle osservazioni inoltrate dall'interessato,
l'UVC con decisione del 6 aprile 2021 ha respinto la domanda ritenendo, in
sintesi, che RI 1 non fosse idoneo alla detenzione di un cane di tale razza a
causa dei suoi precedenti penali. Atteso come risultasse dai rapporti di
Polizia che il richiedente detenesse già il cane in parola senza disporre
dell'autorizzazione, l'UVC ha altresì ordinato l'allontanamento dell'animale
nella misura in cui fosse in possesso dell'istante.
C. Con giudizio del 27
ottobre 2021, il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso la suddetta
decisione dell'UVC. L'Esecutivo cantonale, dopo aver evocato il quadro
normativo applicabile ed esclusa una violazione del diritto di essere sentito,
ha ritenuto che nonostante dall'estratto del casellario giudiziale prodotto dal
richiedente non risultassero condanne, quanto segnalato dalla Polizia cantonale
in merito ai reati commessi da RI 1 prima del raggiungimento della maggiore età
non permettesse di ritenerlo idoneo alla detenzione di un cane di una delle
razze sottoposte a restrizioni. L'autorità precedente ha inoltre ritenuto che
il cane in questione presenta particolari difficoltà di gestione. In merito
all'ordine di allontanamento del cane, il Governo ha infine considerato che
tale misura fosse la logica conseguenza del diniego di autorizzazione alla
detenzione dell'animale.
D. Avverso quest'ultima
pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento, unitamente a
quello della decisione dipartimentale da essa tutelata, e postula il rilascio
dell'autorizzazione per la detenzione del cane A__________. Contestato il fatto
di aver detenuto il cane già dal 2019, egli sostiene, in sintesi, che a fronte
dell'assenza di condanne iscritte a casellario giudiziale l'UVC non potesse
ritenerlo inidoneo alla tenuta del cane in parola, tanto meno sulla base dei
due rapporti di Polizia del 28 dicembre 2020 e 1° febbraio 2021, che egli
reputa incompleti e redatti in modo parziale e che pertanto vanno a suo dire
estromessi dall'incarto o chiariti mediante audizione dei due agenti autori
degli stessi.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato,
senza formulare osservazioni. A identica conclusione perviene l'UVC con
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
F. In sede di replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato i propri argomenti riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 22 della
legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani; RL 482.300). La legittimazione
attiva dell'insorgente, parte del procedimento di prima istanza e destinatario
della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività
del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Il ricorso è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è in particolare necessario
procedere all'assunzione delle prove richieste dal ricorrente, e meglio l'audizione
degli agenti di Polizia che hanno redatto i due rapporti di Polizia del 28
dicembre 2020 e del 1° febbraio 2021, siccome insuscettibili di procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio.
Detti rapporti costituiscono in ogni caso dei validi mezzi di prova ai sensi
dell'art. 28 LPAmm assunti legalmente (art. 25 cpv. 3 LPAmm), che possono senza
dubbio essere presi in considerazione, atteso che la loro forza probante sarà
oggetto di analisi nel merito della vertenza. Come si vedrà nel seguito, ad eventuali carenze istruttorie potrà comunque essere posto rimedio
rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2
LPAmm).
2. L'art. 14 LCani stabilisce che il Consiglio di
Stato può allestire una lista di razze e di loro incroci la cui
detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso esso stabilisce
particolari condizioni od oneri per il rilascio dell'autorizzazione di
detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per
oggetto le qualità e le conoscenze canine del detentore, l'origine del cane e
le sue condizioni di detenzione e l'obbligo di seguire regolarmente corsi di
educazione canina a partire dall'acquisto del cane.
Sulla base di questa delega legislativa, il Governo ha adottato il regolamento sui
cani dell'11 febbraio 2009 (RCani; RL 482.310) al cui art. 11
ha elencato una serie di razze e di loro incroci, i cui esemplari nati dopo il
1° aprile 2009 soggiacciono alle restrizioni previste dagli artt. 13-16 RCani.
Per quanto qui interessa, fra di esse vi è il Pit Bull Terrier. Giusta l'art.
13 cpv. 1 RCani, le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono
soggetti all'obbligo di ottenere dall'UVC
l'autorizzazione di detenzione prima dell'acquisto del cane. La
richiesta di autorizzazione, precisa l'art.
14 cpv. 1 RCani, va indirizzata al Municipio con l'estratto del casellario
giudiziale. Il medesimo capoverso prevede pure la presentazione
dell'attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani
secondo le modalità e nei casi previsti dall'art.
68 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008
(OPAn; RS 455.1), norma tuttavia abrogata dal 1° gennaio 2017, con il che va
rilevato che ai fini della richiesta di autorizzazione, l'unico documento da
allegare è l'estratto del casellario giudiziale. L'esecutivo comunale,
giusta l'art. 14 cpv. 2 RCani, verifica il rispetto delle condizioni di
detenzione stabilite dall'OPAn (prima frase); esso preavvisa l'istanza e la
invia con tutta la documentazione all'UVC (seconda frase). Secondo il cpv. 3
della stessa norma, infine, l'UVC decide circa il rilascio dell'autorizzazione.
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, l'insorgente contesta
anzitutto di aver detenuto il cane, il quale sostiene essere custodito da suo padre;
tale assunto sarebbe pertanto palesemente errato, in quanto non risulta dagli
atti né vi sarebbero stati accertamenti di qualsivoglia genere in merito.
L'insorgente critica poi l'istruttoria condotta dall'UVC che reputa
superficiale, approssimativa e parziale, nonché svolta in violazione di norme
costituzionali. Segnatamente lamenta che l'UVC abbia basato la propria
decisione unicamente sui due rapporti di Polizia i quali tuttavia risultano
redatti in modo parziale ed esprimono commenti personali non richiesti e
pertanto vanno estromessi dall'incarto o, in alternativa, devono essere
chiariti mediante audizione degli agenti di polizia che li hanno redatti.
Sostiene che il suo casellario giudiziale, unico documento che la legge impone
di produrre, non presenta alcuna condanna penale iscritta e che con decreto del
25 settembre 2020 il Magistrato dei minorenni lo ha prosciolto dalla maggior
parte dei reati elencati nei due rapporti di Polizia, a conferma che tali
eventi - ormai lontani nel tempo - configurano degli "errori di gioventù".
Dal compimento della maggiore età egli non avrebbe più interessato le autorità
penali e avrebbe per contro tenuto un comportamento corretto. Sostiene che le
problematiche specifiche del cane, che non presenta segni di aggressività, si
limitino a piccole lacune gestionali sanabili con l'obbligo di guinzaglio, come
già ordinato dall'UVC.
3.2.
3.2.1. L'art. 14 cpv. 1 RCani prevede che, al fine di ottenere l'autorizzazione
alla detenzione di un cane di razza soggetta a restrizioni, il richiedente
produca l'estratto del casellario giudiziale. Ne consegue dunque che il
giudizio dell'autorità di prime cure dovrà basarsi su comportamenti tenuti dal
richiedente che, a seguito di una completa istruttoria da parte di un'autorità
inquirente, vengono attestati mediante decisione penale. La normativa in vigore
non prevede di tener conto di altri elementi, segnatamente dell'indole del cane:
appartenendo a una delle razze soggette a restrizione la sua attitudine
non permette di prescindere dal regime autorizzativo o dall'adempimento delle
condizioni di idoneità riferite al detentore (per le possibilità dei Cantoni di
prevedere divieti e restrizioni secondo la razza dei cani cfr. DTF 133 I 249
consid. 4.2 e 4.3, 132 I 7 consid. 4.2). Pertanto, il fatto che vi siano delle lacune nelle capacità gestionali, attestate
invero mediante verifica con l'attuale detentore e non con il ricorrente (doc.
23 allegato alla duplica del 17 settembre 2021 dell'UVC al Consiglio di Stato),
non è dirimente ai fini del presente giudizio. Tali problematiche, che non
vanno certo sottovalutate, se non sanate, saranno oggetto di procedura giusta l'art.
16 RCani e di eventuali misure ex art. 18 LCani (come in parte già avvenuto). Stesso
discorso vale per la detenzione del cane prima dell'ottenimento
dell'autorizzazione, circostanza che invero risulta unicamente e genericamente
dai rapporti di Polizia, senza alcuna indicazione precisa quanto agli
accertamenti esperiti o alle circostanze in cui ciò è stato accertato. Comportamento
palesemente contrario all'art. 13 RCani, la detenzione illegale di cani di
razza soggetta a restrizione può (e deve) comportare, se confermata,
l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 21 LCani.
3.2.2. Ciò premesso, si deve poi considerare che, come rileva il ricorrente,
l'estratto del suo casellario giudiziale del 18 novembre 2020 prodotto con la
richiesta di autorizzazione alla detenzione del cane A__________ del 30
novembre 2020 (doc. 7 allegato alla risposta dell'8 luglio 2021 dell'UVC al
Consiglio di Stato), così come pure quello del 5 novembre 2019 allegato alla
prima richiesta poi ritirata (doc. 2 allegato alla risposta dell'8 luglio 2021
dell'UVC al Consiglio di Stato), non riportano l'iscrizione di nessuna condanna
penale. Come emerge tuttavia dal rapporto informativo del 28 dicembre 2020
della Polizia __________ e dal rapporto informativo del 1° febbraio 2021 della
Polizia Cantonale, così come pure ammesso dal ricorrente stesso (ricorso del 2
dicembre 2021, pag. 8 in fondo), vi sono delle condanne penali che risalgono a
prima del raggiungimento della maggiore età, avvenuta in specie il 18 novembre
2019.
Il casellario giudiziale, tuttavia, ed in particolare l'estratto per i privati (cfr.
art. 371 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0], norma
abrogata a far tempo dal 23 gennaio 2023 [RU 2022 600; FF 2014 4929] dalla legge
federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del 17 giugno 2016
[LCaGi; RS 330], cfr. art. 40 e 41 LCaGi), non contengono tutte le condanne
penali subìte da una persona poiché non tutte le sanzioni vengono iscritte e ad
ogni modo le iscrizioni vengono eliminate allo scadere di determinati termini
temporali (cfr. art. 365 e segg. CP abrogati [RU 2022 600; FF 2014 4929] e art.
18, 30 e 40 cpv. 3 LCaGi). Ora, tenuto conto dello scopo perseguito dalla
normativa in questione, consistente innanzitutto nel garantire la
sicurezza pubblica e la protezione della popolazione, appare ragionevole
vietare la detenzione di cani potenzialmente pericolosi specialmente a quelle
persone che con il loro comportamento violento hanno già messo a rischio la
vita e l'integrità fisica di altre persone, così come pure a coloro che, senza
avere mai commesso dei reati di questo genere, denotano comunque una
propensione generale a delinquere tale da far sorgere seri dubbi circa la loro
capacità di attenersi alle regole per la gestione di simili animali. In questo
senso possono entrare in linea di conto anche le sanzioni subite da una persona
ma che non sono iscritte a casellario giudiziale, qualora queste denotino
un'attitudine tale da non fornire sufficienti garanzie quanto all'idoneità del
detentore. Basti pensare alla commissione reiterata di contravvenzioni alla
legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre
1951 (LStup; RS 812.121), infrazioni che spesso hanno conseguenze sui regimi
autorizzativi (primo fra tutti quello riferito alle licenze di condurre) e che,
in relazione alla materia qui in oggetto, permettono di (quantomeno) dubitare
che un detentore, sotto l'influsso di sostanze alteranti (in particolare se ciò
avviene spesso), disponga della necessaria lucidità per gestire un cane che,
per sua natura, è potenzialmente molto pericoloso.
Per quanto attiene ai minorenni inoltre, si impongono alcune ulteriori
considerazioni. Il diritto penale minorile, infatti, pone quale principio
cardine la protezione e l'educazione del minore (art. 2 della legge federale
sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003; DPMin; RS 311.1), ciò che
comporta, tra le altre cose, che il sistema sanzionatorio differisca
sostanzialmente da quello applicabile agli adulti. La legge istituisce infatti
un sistema incentrato sulle misure protettrici (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a e b
DPMin) e prevede un regime di pene specifiche da applicare ai minori (alcune
sconosciute al diritto penale degli adulti, come l'ammonizione e la prestazione
personale; cfr. art. 22 e segg. DPMin), i quali inoltre possono subire una pena
privativa della libertà solo a condizioni particolari e ad ogni modo
restrittive (cfr. art. 10 e 11 DPMin, nonché art. 12 e segg. e art. 21 e segg. DPMin; cfr. François Bohnet/
Yvan Jeanneret, Le nouveau droit pénal des mineurs, Neuchâtel 2007, n. 9
e n. 20 e 21). Solo le pene detentive
e alcune misure protettrici vengono iscritte a casellario giudiziale (art. 366
cpv. 3 CP abrogato [RU 2022 600; FF 2014 4929] e art. 18 cpv. 2 LCaGi) e
beneficiano ad ogni modo di termini più corti per la loro cancellazione (art.
369 CP abrogato [RU 2022 600; FF 2014 4929] e art. 40 cpv. 3 LCaGi). Appare
dunque del tutto condivisibile, che l'autorità di prime cure non si limiti alla
visione del solo estratto del casellario giudiziale prodotto dal richiedente
con la richiesta di autorizzazione, ma che acquisisca ulteriori informazioni
sui precedenti penali dell'istante qualora vi siano indizi in questo senso.
Tornando al caso in esame, l'insorgente stesso riferisce di aver subito delle
condanne penali per infrazioni commesse da minorenne che egli definisce "errori
di gioventù". I due rapporti di Polizia agli atti, per contro, accennano a
fattispecie ben più preoccupanti e riferite anche a reati particolarmente gravi
(rapina, aggressione e finanche un non meglio specificato coinvolgimento in un
caso di violenza carnale), oltre che ad una serie di infrazioni minori ma
ripetute (contravvenzioni alla LStup).
Ciononostante, dagli atti ad incarto non è minimamente possibile sapere quali condanne
il ricorrente abbia subìto, per quali reati e per quali episodi, ciò che, a non
averne dubbio, non permette di eseguire la valutazione sulla sua idoneità
atteso che, come visto sopra, l'UVC deve stabilire se i comportamenti tenuti
dall'insorgente siano connessi a un'indole del condannato suscettibile
di compromettere la sua corretta gestione di alcuni tipi di cani. I rapporti di
Polizia sono sicuramente rilevanti per l'UVC ma non decisivi. Questi non
permettono di prescindere dall'acquisizione delle necessarie informazioni in
merito alle condanne del ricorrente di modo da sostanziare debitamente la
decisione dell'UVC. Prima di emanare la propria decisione l'UVC avrebbe dunque
dovuto ottenere le sentenze penali riferite all'interessato, rivolgendosi
direttamente all'autorità competente (in specie il Magistrato dei minorenni: cfr.
art. 13a della legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24
giugno 2010 [RL 314.100] e art. 14b della legge sull'esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010[LEPM; RL 341.100]) o pretendendo
dall'insorgente - in virtù del suo obbligo di collaborare all'accertamento dei
fatti (art. 26 LPAmm) - la trasmissione delle decisioni in parola.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto di modo che la valutazione operata dall'UVC
risulta al momento non supportata da sufficienti elemento di prova. Ne consegue
dunque che la decisione di diniego dell'autorizzazione contestata deve essere
annullata, così come la risoluzione governativa che la tutela. Non spettando a
questo Tribunale di porre rimedio alle carenze istruttorie delle istanze
inferiori, l'incarto deve essere retrocesso all'UVC per nuova decisione, previo
completamento dell'istruttoria.
3.3. Per quel che riguarda l'ordine di allontanamento, si osserva che l'UVC
l'ha ordinato nella misura in cui il cane fosse in possesso dell'istante.
Se come afferma il ricorrente, il cane è e continua a essere detenuto
dall'attuale proprietario, la misura non ha alcun effetto. Considerato che i
rapporti di Polizia forniscono un indizio che vi sia una detenzione illegale,
l'UVC è tenuto a eseguire accertamenti in merito e, se del caso, ad adottare
appropriate misure.
4. 4.1. In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente
accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa
che la tutela. Gli atti sono retrocessi all'UVC affinché, completata
l'istruttoria, emani una nuova decisione sulla richiesta di autorizzazione in
esame.
4.2. Secondo giurisprudenza, il
rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi
istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato
come vincente (STF 2C_1185/2016 del 7 giugno 2018 consid. 6.2 con riferimenti).
Non si prelevano pertanto né spese, né tasse (art. 47 cpv. 6 LPAmm), ritenuto
come lo Stato del Cantone Ticino dovrà rifondere all'insorgente, patrocinato da un legale, congrue ripetibili (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 27 settembre 2021 (n. 5262) del Consiglio di Stato e la decisione del 6 aprile 2021 dell'UVC sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati all'UVC per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera