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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul reclamo (recte: ricorso) del 24 dicembre 2021 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 25 novembre 2021 (n. 20.2021.05) con cui la Commissione di disciplina notarile ha accolto il reclamo presentato da C R__________ e R__________ contro le sue parcelle notarili del 30 dicembre 2020, riducendole di conseguenza; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il notaio RI 1 è
stato incaricato da R__________ e R__________ di procedere
all'istrumentazione di un contratto di compravendita relativo a una PPP del
valore di fr. 490'000.- (sottoscritto il 20 maggio 2020) e dell'atto di emissione
di una cartella ipotecaria registrale di nominali fr. 323'000.- (firmato il 19
novembre successivo).
b. Nell'ambito di tali
operazioni, a seguito di vicissitudini che non occorre illustrare, il 1° giugno
2020 il pubblico ufficiale ha trasmesso ai clienti un preventivo dei costi
notarili (esclusi gli esborsi e l'IVA) che, oltre alle tasse di registro (fr.
7'651.-) e alle imposte di bollo (fr. 1'793.-), prevedeva - al netto degli
sconti concessi - onorari per complessivi fr. 2'678.55 (nel caso in cui si
fosse reso necessario procedere alle formalità relative alla LAFE, computate a
fr. 150.-) nonché una stima delle spese (fr. 825.-) e degli emolumenti relativi
al rilascio delle copie autentiche (fr. 560.-). Cifre, queste, corrispondenti a
quelle complessive, IVA inclusa, di fr. 13'820.- (con
LAFE) rispettivamente fr. 13'659.- (senza LAFE), indicate a mano sul
preventivo ed essenzialmente confermate ancora il 3 giugno e l'8 dicembre
successivi.
c. Dopo un primo acconto di fr. 7'000.- versato già nel maggio 2020, nel
dicembre 2020 R__________ e R__________ hanno proceduto a versare al notaio anche
un ulteriore importo di fr. 6'656.90, ritenuto a saldo.
d. Ciononostante, il 30 dicembre 2020 il notaio ha emesso a carico dei clienti due parcelle notarili con le quali ha chiesto il pagamento di un saldo di fr. 628.35. Nella parcella relativa al contratto di compravendita - che quale valore dell'atto indica il prezzo dell'immobile - il pubblico ufficiale ha esposto onorari per complessivi fr. 1'862.25, spese per complessivi fr. 1'131.-, IVA al 7.7% per fr. 230.50 ed esborsi per fr. 50.-, per un totale di fr. 3'273.75. In quella relativa all'atto di emissione della cartella ipotecaria - che a sua volta indica quale valore dell'atto il valore nominale della cartella - il notaio ha esposto onorari per complessivi fr. 935.10, spese per complessivi fr. 501.75, IVA al 7.7% per fr. 110.65 ed esborsi per fr. 20.-, per un totale di fr. 1'567.50. Nella lettera accompagnatoria il notaio ha precisato di avere applicato sconti di favore superiori a quanto pattuito, i quali presupponevano il pagamento del saldo risultante dal rendiconto contabile allegato (dopo deduzione degli anticipi già versati) entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, ritenuto che, in caso contrario, il saldo sarebbe stato adeguato di conseguenza.
e. R__________ e R__________ hanno contestato le parcelle davanti alla Commissione di disciplina notarile (Commissione), lamentando la richiesta di un importo extra rispetto a quanto previsto nel preventivo fornito dal notaio e più volte confermato per iscritto (in assenza di attività supplementari atte a giustificarlo), oltre che la durata del termine concesso per il pagamento (15 anziché di 30 giorni).
B. a. Preso atto del
citato scritto, la Commissione ha notificato al notaio RI 1 l'apertura contro
di lei di una procedura di reclamo ai sensi dell'art. 92 della legge sul
notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100).
b. Chiamato a pronunciarsi in merito, il notaio ha espresso la convinzione di avere applicato tariffe corrette, chiaramente esposte nelle parcelle e conformi alla qualità delle prestazioni fornite. Ha in particolare rilevato che nel preventivo stesso e nella relativa corrispondenza era sempre stato evidenziato ch'esso rappresentava una stima e che le cifre finali sarebbero state note soltanto a fine pratica. La differenza tra il preventivo e i costi effettivamente maturati risulterebbe in maniera trasparente dal rendiconto contabile allegato al reclamo. Dopo avere precisato di non avere addebitato il dispendio orario relativo alla procedura volta al rilascio del nulla osta LAFE (resasi necessaria siccome al momento del trapasso immobiliare gli acquirenti non erano ancora al beneficio di un permesso di domicilio) né quello successivo all'inoltro dell'istanza di trapasso, il notaio ha spiegato di avere - a seguito delle contestazioni che avrebbero caratterizzato l'intera transazione - concesso ai reclamanti anche un importante sconto supplementare rispetto al preventivo.
c. Con decisione del 25 novembre 2021 la Commissione ha accolto il reclamo, riducendo di conseguenza le parcelle notarili nel senso che gli acconti versati estinguono ogni pretesa del notaio.
Appurata la propria competenza, la precedente istanza ha anzitutto accertato che il notaio aveva validamente concordato con i reclamanti una retribuzione di massima - IVA compresa - che avrebbe potuto variare in funzione di eventuali prestazioni supplementari svolte nonché degli emolumenti e degli esborsi effettivi. A fronte di un accordo soltanto di massima, ha poi ritenuto di dover verificare se quanto esposto dal notaio fosse conforme alla legge sulla tariffa notarile del 26 novembre 2013 (LTN; RL 952.300), giungendo alla conclusione che si giustificava di stralciare IVA e le spese per archiviazione a pratica ultimata e di ridurre l'onorario esposto per incassi, pagamenti del prezzo. Ha così decurtato la parcella relativa alla compravendita di complessivi di fr. 550.50 e quella relativa all'emissione della cartella ipotecaria di fr. 160.65. Siccome i reclamanti avevano già corrisposto più di quanto per finire riconosciuto, la Commissione ha concluso che l'accoglimento del reclamo comportasse semplicemente l'annullamento della pretesa supplementare del notaio.
C. Avverso la predetta decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone, in via principale, l'annullamento e, subordinatamente, il rinvio degli atti alla precedente istanza per nuovo giudizio.
La ricorrente contesta l'interpretazione data dalla Commissione all'e-mail del 1° giugno 2020, negando di avere concordato con i reclamanti una retribuzione di massima (con importo a saldo). Rileva anzi di avere sempre evidenziato che la quantificazione del suo compenso rappresentava una stima, che avrebbe potuto mutare in funzione delle spese, della consulenza supplementare (da fatturare alla tariffa oraria di fr. 300.-, come era stato chiarito) e degli esborsi. Ribadisce poi che, in concreto, il saldo a suo favore comprenderebbe l'IVA non considerata nel preventivo, le prestazioni aggiuntive da lei svolte (che emergerebbero chiaramente dal dettaglio allegato alle sue osservazioni), la differenza tra le spese e gli emolumenti relativi alle copie autentiche effettivi e quelli stimati nel preventivo nonché gli esborsi. Contesta poi, punto per punto, le diverse decurtazioni operate dalla Commissione, spiegando peraltro di avere applicato - eccezionalmente e proprio per evitare futili discussioni - uno sconto superiore rispetto a quello indicato nel preventivo e di non avere addebitato il dispendio orario relativo alla procedura LAFE.
D. In sede di risposta,
la Commissione non ha formulato particolari osservazioni, riconfermandosi nella
querelata decisione. Anche i resistenti si sono dichiarati d'accordo con la
decisione della Commissione e hanno quindi chiesto la reiezione del ricorso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 LN. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Il compenso dei pubblici notai è un onorario per l'adempimento di una funzione pubblica (cfr. al riguardo: Messaggio n. 6492 del 5 aprile 2011 concernente la legge sulla tariffa notarile, pag. 3 e rimandi; cfr. pure Julien Schlaeppi, La rémunération du notaire de tradition latine, Givevra 2009, pag. 63 segg.). Esso è disciplinato dalla legge sulla tariffa notarile, che stabilisce gli onorari, le indennità e le spese per i loro atti e le loro funzioni (cfr. art. 1 cpv. 1 LTN). La predetta normativa fissa la remunerazione massima consentita (cfr. art. 90 LN), ritenuto che il notaio è autorizzato ad applicare onorari e percepire indennità inferiori a quelli indicati (cfr. art. 1 cpv. 5 LTN).
Contro gli onorari e le spese richieste dai notai per gli atti indicati nella tariffa notarile è dato reclamo entro 30 giorni dalla notificazione alla Commissione di disciplina notarile (art. 92 cpv. 1 LN e 24 cpv. 1 LTN), la quale è in particolare chiamata a verificare che gli onorari e le spese non siano manifestamente iniqui rispettivamente arbitrari o anche solo eccessivi (cfr. art. 92 cpv. 3 LN e 24 cpv. 2 LTN). La Commissione, al pari di questo Tribunale (art. 69 cpv. 1 LPAmm), può quindi esaminare liberamente ogni violazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento. Non può per contro rivedere l'adeguatezza della parcella notarile, sostituendo il proprio apprezzamento a quello del notaio, laddove sia conforme al diritto (cfr. STA 52.2019.418 del 10 maggio 2021 consid. 6).
2.2. Gli onorari dovuti al notaio comprendono l'informazione
alle parti, la preparazione di un progetto e la pubblicazione dell'atto (art. 1
cpv. 2 LTN) e includono pure le copie per le parti e gli uffici, fatti salvi
gli emolumenti di cui all'articolo 10 (art. 1 cpv. 3 LTN). Per gli istromenti e
i brevetti di valore determinabile, gli onorari massimi sono stabiliti da una
tariffa in base al valore dell'atto (cfr. art. 2 e segg. LTN).
Secondo l'art. 1 cpv. 4 LTN, non sono compresi nell'onorario lo studio e
la preparazione di atti, nonché altre prestazioni che esulano da quelle di cui
al cpv. 2 (stesura di procure, epurazione e modifica di servitù, svincoli di
pegni, dichiarazioni di subingresso, redazione di regolamenti per la
comproprietà o PPP, elaborazione di statuti societari o contratti di
conferimento, richieste per il rilascio di autorizzazioni, traduzioni, incassi,
pagamenti del prezzo, ecc.). Queste prestazioni - connesse alla rogazione ma
non comprese nella tariffa - vanno rimunerate in base alla tariffa oraria (cfr.
art. 20 cpv. 1 LTN), che ammonta al massimo a fr. 300.- (cfr. art. 1 cpv. 6
LTN). Con l'adozione dell'art. 1 cpv. 4 LTN, il legislatore ha inteso meglio
precisare le prestazioni non comprese nell'onorario di base, esplicitando
quanto già sviluppato in relazione all'art. 25 della previgente normativa (BU
1985, 248; cfr. Messaggio n. 6492 citato, ad art. 1 cpv. 4, pag. 4). Secondo la
prassi relativa a quest'ultima disposizione, non sono comprese nell'onorario di
base le prestazioni che non rientrano strettamente nella mansione di rogazione,
ma che sono strettamente connesse alla stessa, nel senso che si trovano in
relazione necessaria con l'espletamento della funzione notarile. Trattasi, ad
esempio, dell'elaborazione dello statuto da inserire nell'atto di costituzione
di una società anonima, delle prestazioni per l'ottenimento di un nulla osta
fiscale per l'iscrizione di un determinato atto a registro fondiario, delle
ispezioni a registro fondiario e di commercio, delle richieste di rilascio di
estratti relativi al fondo oggetto del contratto, dei contatti con le banche
relativi allo svincolo o all'aggiornamento di cartelle ipotecarie,
dell'allestimento di ordini di bonifico, dei contatti o della corrispondenza
con le parti per la definizione dei punti appena elencati (cfr. Claudio Isotta/Riccardo Brivio, Legge
sulla tariffa notarile annotata, Locarno 1998, nota introduttiva agli art. 24 e
25 e n. 2 e 3 ad art. 24 e 25; decisione del Consiglio di disciplina notarile
n. 20.95.21 del 25 febbraio 1996 consid. 3a).
Al notaio vanno pure corrisposte tutte le spese, le tasse e le imposte
(cfr. art. 21 LTN). Egli ha pure diritto al rimborso delle spese di trasferta
(cfr. art. 22 LTN) nonché alle indennità previste dall'art. 23 LTN (cfr., sul
tema, STA 52.2019.418 citata consid. 6.2).
2.3. Il notaio è
tenuto, su richiesta del cliente, a fornire un preventivo dei costi del suo
intervento (cfr. Michel
Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed.,
Berna 2014, n. 407). Il dovere di informare che
incombe al notaio comanda che il preventivo non faccia stato soltanto
dell'importo previsto per l'onorario di base indicato dalla tariffa, ma anche di
una stima delle spese e degli esborsi nonché degli onorari per le operazioni
accessorie, se non addirittura di una stima dell'impatto fiscale
dell'operazione (cfr. Schlaeppi,
op. cit., pag. 223). Il preventivo non rappresenta una proposta di diritto privato
ai sensi degli art. 3 segg. del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911
(CO; RS 220), bensì un'informazione del notaio in quanto ufficiale statale
soggetta al diritto pubblico, segnatamente alla tutela costituzionale della
buona fede. Ne discende che il notaio è vincolato all'informazione fornita
(preventivo) qualora siano cumulativamente riunite le seguenti condizioni: il
preventivo si riferiva a un'istrumentazione concreta; il preventivo è stato
fornito senza riserve (vorbehaltlos); la competenza del notaio era data
(ciò che è di regola il caso); il preventivo non era manifestamente sbagliato,
nel senso che la sua scorrettezza non era riconoscibile per il cliente; il
cliente ha preso disposizioni che non possono essere revocate senza pregiudizio
(ciò che pure è normalmente il caso); dacché il preventivo è stato fornito, la
situazione giuridica e fattuale non è mutata (cfr. Martin Bichsel, in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum
Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 15 ad art. 53 NG). Se le
predette condizioni sono adempiute, il principio della buona fede impedisce al
notaio di fatturare un onorario superiore a quello preventivato, e ciò
quand'anche il preventi-
vo si rivelasse sensibilmente troppo basso (cfr. Bichsel, op. cit., n. 20 ad art. 53 NG; cfr. pure Mooser, op. cit., n. 407).
3.
3.1. Come accennato in narrativa, ai fini della fatturazione, con
e-mail del 1° giugno 2020 (ore 14.32 sub doc. 1.9/9B)
il notaio ha trasmesso ai clienti un preventivo di massima (esclusi
esborsi e IVA) ammontante a complessivi fr. 13'507.55 rispettivamente fr.
13'357.55, a dipendenza della necessità o meno di procedere alle formalità
legate alla LAFE. A mano erano indicati anche gli importi comprensivi di IVA
(su onorari, spese ed emolumenti), pari a fr. 13'820.- rispettivamente fr.
13'659.- (cfr. doc. 1.9/9A). Gli importi relativi alle spese e agli emolumenti
per le copie autentiche erano chiaramente indicati come frutto di una stima,
mentre nulla era esposto nella finca relativa a eventuali prestazioni di
consulenza supplementare (da fatturare alla tariffa di fr. 300.-/ora; cfr. doc.
1.9/9A).
Così richiesta dai clienti (cfr. doc. 1.9/9B), con e-mail del 3 giugno
successivo l'insorgente ha confermato l'importo, comprensivo di IVA, di fr.
13'820.45 con LAFE, spiegando che la procedura era già stata predisposta
(e la documentazione raccolta), ragion per cui un importo di fr. 150.-, pari al
valore del tempo già dedicatole, avrebbe dovuto essere conteggiato anche
qualora la stessa si fosse per finire rivelata superflua (per avere gli
acquirenti nel frattempo ottenuto il permesso di domicilio). Ha inoltre
ribadito che il conteggio trasmesso rappresentava un preventivo e che le
spese e gli emolumenti per le copie autentiche erano stati soltanto stimati.
Ha infine indicato che, se fosse stata necessaria ulteriore consulenza
supplementare a seguito di peculiarità a quel momento non note, sarebbe stata
sua premura comunicarlo tempestivamente per discutere il relativo eventuale
impatto finanziario (cfr. doc. 1.9/9C).
Ancora l'8 dicembre 2020 il notaio ha confermato che il preventivo era sempre
quello di fr. 13'656.90 senza LAFE (a condizione appunto che arrivi il permesso
C) con spese preventivate provvisorie, indicando che, al netto
dell'anticipo già versato (pari a fr. 7'000.-), il saldo ancora scoperto ammontava
a fr. 6'656.90. Nella stessa occasione, dopo aver ribadito che il dispendio
orario e le spese effettivi sarebbero stati noti soltanto al termine della
pratica, ha dato atto che ad oggi non ci sono voci differenti da quelle
elencate (cfr. e-mail delle ore 11.49 sub doc. 1.11).
Su queste basi, gli acquirenti hanno quindi corrisposto il citato importo,
ritenuto a saldo.
Tuttavia, in sede di fatturazione il notaio ha emesso le due parcelle qui in discussione, chiedendo il pagamento - peraltro entro 15 giorni - di un ulteriore saldo di fr. 628.35 (e ciò malgrado non si fosse per finire rivelato necessario procedere con le formalità legate alla LAFE; cfr. doc. 1.5) e precisando di avere applicato sconti di favore non solo sull'onorario relativo alla redazione degli atti pubblici (ben superiori a quanto pattuito), bensì anche sulle prestazioni di consulenza supplementare, nonché sulle spese e sugli emolumenti per il rilascio delle copie autentiche (cfr. doc. 1.4).
3.2. Come visto, nella decisione impugnata la Commissione - davanti alla
quale i clienti avevano contestato le parcelle - ha verificato se quanto
esposto dal notaio fosse conforme alla LTN. Ha quindi riconosciuto tutti gli
importi esposti, defalcando unicamente (a) l'IVA di complessivi fr. 341.15
(poiché già considerata negli importi indicati nel preventivo) e (b) le spese
per archiviazione a pratica ultimata per complessivi fr. 100.- (siccome
già compresi nella voce apertura incarto) e (c) diminuendo da fr. 300.-
a fr. 30.- l'onorario esposto per incassi, pagamenti del prezzo (ritenuto
esagerato). Ha coì ridotto la parcella relativa alla compravendita di
complessivi di fr. 550.50 e quella relativa all'emissione della cartella
ipotecaria di fr. 160.65.
3.3. La ricorrente contesta le decurtazioni operate dalla precedente istanza.
Con riferimento all'onorario per incassi, pagamenti del prezzo (c),
ritiene che per registrare gli accrediti in entrata e i vari pagamenti in
uscita alla parte venditrice e alle autorità (tasse di registro, imposta di
bollo, deposito TUI) ben si giustifichi di esporre un onorario di fr. 300.-,
corrispondente a un'ora di lavoro; impossibile, a suo dire, sarebbe invece
registrare 10-15 transazioni in sei minuti, tempo cui corrisponderebbe
l'onorario di fr. 30.- riconosciuto a suo favore. Ritiene inoltre arbitrario lo
stralcio dell'importo esposto per (b) archiviazione a pratica ultimata,
che rappresenterebbe una spesa e non rientrerebbe nell'indennità prevista
dall'art. 23 LTN. Si oppone infine al taglio (a) dell'IVA sostenendo che la
stessa non fosse compresa nel preventivo.
3.4. Controverse in
questa sede sono dunque unicamente la decurtazione dell'onorario per incassi e
pagamenti del prezzo (c), nonché gli stralci - sia per il contratto di
compravendita immobiliare sia per l'atto di emissione della cartella ipotecaria
- di spese d'archiviazione (b) e IVA (a).
Ora, va anzitutto premesso che all'inizio del mese di giugno 2020 la ricorrente
ha, come visto, fornito ai clienti un preventivo di fr. 13'820.- (con LAFE) e
fr. 13'659.- (senza LAFE), confermato a più riprese, che, in base alla dottrina
sopra riportata, la vincolava nella misura in cui era stato comunicato senza
riserve. Non si è quindi tanto in presenza di un accordo su una retribuzione di
massima, come ritenuto dalla Commissione (cfr. decisione impugnata, pag. 4),
bensì di un preventivo dei costi notarili che esplica pienamente gli effetti di
un'informazione vincolante per ciò che non è stato riservato. Riserve che in
concreto, come ben risulta dalle precisazioni del notaio del 3 giugno 2020,
concernevano soltanto le spese, gli emolumenti per il rilascio di copie
autentiche e gli esborsi, oltre che l'onorario per eventuali prestazioni di
consulenza supplementare a seguito di peculiarità a quel momento non
note e delle quali si era impegnato ad avvertire tempestivamente i clienti (per
valutarne, insieme a loro, l'impatto finanziario).
Ciò posto, occorre concludere che l'importo esposto per incassi e pagamenti del
prezzo (c) non può essere riconosciuto. Sebbene riguardi prestazioni non
comprese nell'onorario ex art. 1 cpv. 2 LTN ma connesse con la rogazione (che,
di principio, ricadono tra quelle da fatturare secondo la tariffa oraria
massima di fr. 300.-; cfr. art. 20 cpv. 1 e 1 cpv. 6 LTN; cfr. supra,
consid. 2.2), non è dato di vedere come tali prestazioni possano essere
considerate non note al momento del preventivo; tanto più che il
contratto di compravendita immobiliare era già stato sottoscritto il 20 maggio
precedente. Non avere indicato il relativo onorario nel preventivo non può
quindi che essere considerata un'implicita rinuncia a fatturarlo. Ne discende
che neppure si giustifica la fatturazione dell'ulteriore importo di fr. 30.-
riconosciuto dalla precedente istanza a tale titolo.
A ragione la Commissione ha invece defalcato gli importi (fr. 50.- + fr. 50.-) esposti per spese d'archiviazione a pratica ultimata (b), ritenuto che le stesse, in analogia con quanto vale per gli avvocati (cfr., per tutte, sentenze CARP 17.2019.165 del 20 agosto 2020 consid. 27 e CRP 60.2009.132 del 27 maggio 2009), devono essere considerate già comprese nelle indennità per apertura incarto (esposte in entrambe le note per fr. 100.-, come concesso dall'art. 23 LTN).
Contrariamente a quanto
preteso dall'insorgente, giustificata è pure la decurtazione dell'IVA (fr.
230.50 + fr. 110.65), che era già inclusa nell'importo messo a preventivo il 1°
giugno 2020, come emerge chiaramente non soltanto
dallo specchietto agli atti (doc. 1.9/9A; cfr. supra, consid. 3.1), ma
anche dall'e-mail di conferma del 3 giugno 2020 (cfr. 1.9/9C).
4. 4.1. Da tutto quanto sopra discende che il ricorso dev'essere respinto. Siccome i clienti hanno comunque pagato (e dunque accettato) fr. 13'656.90 (cioè un importo superiore a quello effettivamente dovuto all'insorgente), la decisione della precedente istanza - secondo cui le riduzioni da lei operate (e qui essenzialmente confermate) hanno semplicemente per effetto l'annullamento della pretesa supplementare del notaio - merita quindi piena tutela.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili ai resistenti, non patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dall'insorgente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili ai resistenti.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera