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Incarti n. 52.2021.69
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sui ricorsi del 17 febbraio 2021 (a) e 28 ottobre 2020 (b) di
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RI 1
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contro |
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a.
b. |
la
decisione del 13 gennaio 2021 (n. 182) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa
dell'insorgente avverso la risoluzione del 2 luglio 2020 con cui la Sezione
della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a tempo
indeterminato; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel __________ e pensionata, è titolare di una licenza di condurre dal 2003.
B. a. Il 6 agosto 2019,
verso le ore 21.00, RI 1 ha percorso la via Cantonale, all'interno della
località di __________, alla guida della vettura __________ (immatricolata TI __________),
a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 102 km/h
(dedotto il margine di tolleranza), laddove vige un limite di 50 km/h.
Interrogata dalla Polizia cantonale, l'interessata ha in sostanza ammesso gli
estremi dell'infrazione.
b. Venuta a conoscenza del relativo rapporto di polizia, la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, ha aperto nei confronti della conducente un
procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre.
Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità caratteriale a
condurre con sicurezza veicoli a motore, il 4 novembre 2019 ha revocato all'interessata
la patente a titolo preventivo e cautelativo con effetto immediato, ordinandole
nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica di psicologia del
traffico. La decisione, richiamante in particolare gli art. 15d cpv. 1 lett.
c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;
RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre
1976 (OAC; RS 741.51), è cresciuta in giudicato incontestata.
C. Il 24 gennaio e il 13
febbraio 2020, RI 1 si è sottoposta all'esame peritale disposto nei suoi
confronti, presso l'Unità di psicologica applicata della SUPSI.
Preso atto delle conclusioni della perizia del 24 marzo 2020 sottoscritta dagli
specialisti di tale Unità (psicologhe FSP __________ e __________ e psicologo
del traffico FSP __________) - che l'ha ritenuta non idonea alla guida -, dopo
aver raccolto le osservazioni dell'interessata e un'ulteriore presa di
posizione degli esperti, con decisione del 2 luglio 2020 la Sezione della
circolazione le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, con
effetto immediato. Ha inoltre stabilito che un riesame della situazione non
sarebbe avvenuto prima di 24 mesi, a decorrere dal 4 novembre 2019,
subordinando tuttavia la riammissione alla guida alle condizioni di:
§ presentare un preavviso favorevole di iQ-Center di Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (minimo 6 sedute sull'arco di 12 mesi) atte ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme;
§ superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico.
La
risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base
degli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LCStr,
nonché 33 cpv. 4 OAC.
D. a. Contro questa
decisione RI 1 è insorta davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone in via
principale l'annullamento e postulando, in via cautelare, la
restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso (con contestuale riconsegna
provvisoria della patente).
b. Con risoluzione del 12 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo all'impugnativa anzidetta.
c. Avverso questa decisione RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale cantonale
amministrativo con ricorso del 28 ottobre 2020 (b), chiedendone
l'annullamento e riproponendo la domanda cautelare rimasta inascoltata.
d. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Presidente del Governo.
E. Con giudizio del 13
gennaio 2021, il Consiglio di Stato ha dal canto suo respinto il gravame
interposto dalla conducente avverso la risoluzione di revoca della licenza di condurre
di cui si è detto, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo.
Ripercorsi i tratti salienti dell'indagine peritale, ha essenzialmente ritenuto
che non vi fossero seri e validi motivi per scostarsi dalle sue conclusioni. Ha
considerato che il referto fosse concludente, compiutamente motivato e scevro
di contraddizioni, in quanto fondato su un'analisi seria e attendibile e un
esame completo della situazione. Ha poi negato che potessero condurre ad altra
conclusione le diverse censure sollevate dall'insorgente, tutelando di
conseguenza la controversa revoca di sicurezza (di cui ha ricordato la natura
giuridica), unitamente alle condizioni poste ai fini della riammissione.
F. Con ricorso del
17 febbraio 2021 (a), RI 1 impugna anche il predetto giudizio davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato; in via
subordinata postula la retrocessione degli atti al Governo per la pronuncia di
una revoca d'ammonimento o, in via ancora più subordinata, per l'assunzione di
una nuova perizia (previa immediata riconsegna della licenza di condurre).
Preliminarmente, sollecita il ripristino dell'effetto sospensivo al gravame.
Dopo aver ripercorso i fatti, l'insorgente ripropone in sostanza le critiche
già mosse contro la perizia di psicologia del traffico, che ritiene contradittoria
e abusiva (in quanto frutto di un copia-incolla e intrisa di
valutazioni soggettive e irrilevanti, che non considererebbero le dichiarazioni
della ricorrente, ecc.). Contradittorie sarebbero pure le deduzioni sull'esito
dei test somministratile. Sostiene che la perizia non rispetterebbe i criteri
scientifici atti a stabilire l'idoneità alla guida e che sarebbe arbitraria,
contraria al diritto costituzionale (art. 26 Cost.) e all'art. 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1959 (CEDU; RS 0.101). La revoca risulterebbe in
ogni caso sproporzionata, visto che non ha precedenti. Adduce infine la sua
necessità di condurre veicoli (per fare le commissioni, la spesa, ecc.).
G. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
H. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente
toccata dai provvedimenti impugnati, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). I ricorsi, tempestivi (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 e 2 LPAmm),
sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e
rimandi), le prove sollecitate dalla ricorrente (suo interrogatorio, audizione
delle psicologhe __________ e __________, nuova perizia) non appaiono idonee a
portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. Le modalità
di svolgimento dell'indagine peritale risultano compiutamente dal citato
referto dell'Unità di psicologia applicata della SUPSI agli atti, che riporta
in modo dettagliato anche il comportamento, le reazioni e le diverse
dichiarazioni dell'interessata. Non è quindi dato di vedere per quale motivo
occorra ulteriormente sentire quest'ultima o gli specialisti per chiarire le
condizioni subite durante la perizia, come genericamente postulato.
Peraltro, come ricordato dal Governo, gli esperti sono già stati interpellati
in corso di procedura, pronunciandosi sulle osservazioni della ricorrente (cfr.
scritto del 23 giugno 2020), la quale ha dal canto suo potuto far valere a più
riprese le proprie ragioni per iscritto (fermo restando che né dalla legislazione
cantonale né da quella federale discende anche un diritto di essere udito
oralmente, cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209
consid. 9b). Come si vedrà più avanti, non vi sono inoltre seri motivi per
dubitare delle risultanze della citata perizia, per modo che non appare
necessario assumere un'ulteriore perizia di psicologia del traffico.
2. 2.1. La licenza
di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali
stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1
LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. c LCStr la licenza deve in
particolare essere revocata se a causa del suo precedente comportamento il
conducente non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a
motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo (cfr. anche
art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Indizi sussistono quando l'interessato presenta
aspetti caratteriali rilevanti per la circolazione, dai quali si desume che,
quale conducente, costituisce una fonte di pericolo per la circolazione.
Determinante ai fini di una revoca di sicurezza per motivi caratteriali è la
prognosi negativa sul suo comportamento quale conducente (cfr. DTF 125 II 492
consid. 2a e rimandi; STF 1C_496/2018 del 20 maggio 2019 consid. 5.1 e rimandi,
1C_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.1). Se l'idoneità non è data, la
licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato e potrà essere nuovamente rilasciata a determinate
condizioni, segnatamente se la persona colpita dal provvedimento può
comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).
2.2. La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di
proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla guida. In tale
contesto è irrilevante se una persona abbia violato una regola della
circolazione stradale o se sussiste una colpa (cfr. STF 1C_264/2018 citata
consid. 3.2). Poiché una tale misura comporta tuttavia una limitazione
tangibile della libertà personale dell'interessato, l'autorità competente,
prima di adottarla, deve chiarire accuratamente le circostanze determinanti
(cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid. 3.4.1 e rimandi). Il
pronostico deve fondarsi sugli antecedenti del conducente e sulla sua
situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1, 125 II 492 consid. 2a;
STF 1C_496/2018 citata consid. 5.1). L'entità degli accertamenti dipende dalle
circostanze del caso concreto e rientra nel margine d'apprezzamento
dell'autorità decidente (cfr. STF 1C_264/2018 citata consid. 3.2). Per l'art.
15d cpv. 1 lett. c LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida
di una persona - segnatamente in caso di violazioni delle norme della
circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri
utenti della strada -, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica
effettuato da uno psicologo del traffico (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. b OAC).
Secondo l'art. 90 cpv. 3 LCStr, chiunque, violando intenzionalmente norme
elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente
della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave
inosservanza di un limite di velocità, è punito con una pena detentiva da uno a
quattro anni. Tale norma è in ogni caso applicabile se la velocità massima è
superata di almeno 50 km/h, dove la velocità massima consentita è di 50 km/h
(cfr. art. 90 cpv. 4 lett. b LCStr; DTF 140 IV 133 consid. 3.2, 139 IV 250
consid. 2.3.1; STF 1C_264/2018 citata consid. 3.2).
2.3. Come
ogni mezzo probatorio, anche le perizie sottostanno al libero apprezzamento da parte del giudice. Per
giurisprudenza, su questioni specialistiche il Tribunale non si scosta
tuttavia da un referto, a meno che non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF
140 II 334 consid. 3, 133 II 384 consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1;
Cédric
Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 150 seg.). Il giudice valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che
si pongono. Deve quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e
delle allegazioni delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della
concludenza ed esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se
necessario che siano raccolte prove complementari; il giudice non può invece
fondarsi su una perizia non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe
altrimenti di incorrere in un apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF
133 II 384 consid. 4.2.3; STF 1C_264/2018 citata consid. 3.3, 1C_359/2008 del
23 febbraio 2009 consid. 2.2; STA 52.2019.366 del 12 dicembre 2019 consid.
3.3).
3. 3.1. In
concreto, con decisione del 2 luglio 2020 la Sezione della circolazione ha
revocato all'insorgente la licenza di condurre in base all'art. 16d cpv.
1 lett. c LCStr, appoggiandosi al referto di psicologia del traffico rassegnato
dagli specialisti dell'Unità di psicologia applicata della SUPSI, così come
indicato in narrativa.
Tale perizia ha in particolare concluso che (pag. 24 seg.):
"L'interessata è nota per aver superato di
52 km/h il limite consentito di 50 km/h in territorio di __________ nel 2019.
Dal punto di vista psicologico emerge che la rubricata ha riflettuto in merito
alla pericolosità dell'infrazione commessa, senza però riconoscere le
motivazioni alla base dell'aspetto disfunzionale del proprio comportamento. È
necessaria una maggior elaborazione che la porti a comprendere come la condotta
infrattiva si inserisca all'interno della propria personalità. Sono emerse
diverse incongruenze, a volte delle aperte contraddizioni tra quanto messo a
verbale dalla Polizia ai tempi dell'infrazione e quanto sostenuto nella presente
indagine, cosa che ha impedito l'accesso alla riflessione attorno a possibili
criticità del comportamento della peritanda. La signora RI 1 è apparsa motivata
al rispetto delle norme in futuro e l'iter giudiziario vissuto come penoso e il
lungo periodo di privazione della licenza di condurre potrebbe fungere in
questo senso da rinforzo positivo.
In particolare, la perizia indica che (pag. 25):
a) non sia presente una presa di coscienza della problematica del comportamento infrattivo;
b) non siano state identificate a sufficienza le cause e le condizioni delle infrazioni alla guida (per es. le attitudini, le caratteristiche di personalità, la dimensione emotiva, i motivi...);
c) le cause/condizioni personali che hanno determinato precedentemente il comportamento problematico non si siano modificate in maniera decisiva in un senso (direzione) positiva; sono ancora da consolidare delle strategie appropriate ed efficaci che risultano ancora troppo generiche;
d) siano presenti insufficienti risorse cognitive
per una guida di autoveicoli in sicurezza.
Osservato
che la prognosi riguardo alla condotta alla guida è sfavorevole a breve
termine alla riabilitazione alla guida, gli specialisti hanno quindi
stabilito che l'interessata non fosse caratterialmente idonea alla guida di
veicoli a motore, indicando le possibili condizioni per la riammissione alla
guida, che la Sezione della circolazione ha in sostanza fatto proprie con la decisione
del 2 luglio 2020 (supra, consid. C).
3.2. Ora, conformemente a quanto ritenuto dal Governo, dall'esame degli atti
non sussiste alcun serio e valido motivo per scostarsi dalle risultanze di
questa perizia specialistica, che a dispetto di quanto obietta l'insorgente
risulta senz'altro concludente, motivata e scevra di contraddizioni. La perizia
si fonda su un'accurata indagine, che appare del tutto conforme ai principi
formali e standard applicati in questo ambito (cfr. anche citato scritto del 23
giugno 2020; Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel
Bieri/Martina Menn, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch
Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9 n. 29 seg.; cfr. pure Livia Bühler/Rahel Bieri,
Verkehrsmedizin und Ver-
kehrspsychologie - Qualitätssicherung in der Verkehrspsychologie, in: Jahrbuch
zum Strassenverkehrsrecht 2020, n. 13, pag. 213 seg.).
Il referto è ben articolato, trasparente e intelligibile. Illustra in modo
chiaro e preciso le diverse parti in cui è strutturato, indicando le diverse
fonti d'informazione (pag. 1 seg.), gli antefatti e l'osservazione del comportamento
dell'interessata (cfr. capitoli 1 e 2), i dati salienti sulla sua persona e la
discussione sul suo istoriato come conducente (pratica di guida e precedenti;
cfr. capitoli 3 e 4), nonché l'approfondimento testologico (capitolo 5).
Analizza e discute quindi in modo compiuto i diversi elementi raccolti
(capitolo 6), esponendo poi una sintesi degli aspetti salienti per la guida (capitolo
7) - in cui procede in buona sostanza a una valutazione degli aspetti
riguardanti il processo di riflessione sull'infrazione, gli elementi della
personalità suscettibili di costituire un fattore di recidiva, la capacità da
sviluppare di strategie alternative per evitare nuove infrazioni e i deficit a
livello di funzioni cognitive coinvolte nella guida - traendone infine
(capitolo 8), in modo del tutto coerente, le logiche conclusioni di cui si è
detto (supra, consid. 3.1).
3.3. Contrariamente a quanto pretende in modo del tutto generico l'insorgente,
la perizia non risulta affatto contradittoria, né tanto meno abusiva.
Come già indicato dal Governo, del tutto inconsistente, per non dire temeraria,
è anzitutto la pretesa di ravvisare nel referto il frutto di un copia e
incolla di altre valutazioni per la semplice svista riportata nel marginale
a piè di pagina in cui la ricorrente è impropriamente indicata come
"signor" RI 1, anziché "signora". A torto
l'insorgente sembra inoltre dolersi del fatto che, invece di basarsi su dati
oggettivi, nella perizia siano stati riportati dei suoi comportamenti (quali le
difficoltà nella compilazione dei formulari, ecc.) o dei dati sulla sua
persona: simili dati vengono infatti usualmente raccolti nel contesto di
un'indagine di psicologia del traffico, in quanto suscettibili di influire
sulla valutazione della dimensione caratteriale e cognitiva di un soggetto
(cfr. citato scritto del 23 giugno 2020, pag. 2; Bächli-Biétry/Bieri/Menn, op. cit., § 9 n. 29 seg.).
Da respingere sono inoltre le sommarie critiche che rivolge all'intera discussione
sull'istoriato come conducente (capitolo 4) e alle relative analisi tratte
dagli specialisti (cfr. pag. 18 segg.), con cui invero nemmeno si confronta.
Qui basta rilevare che da tali analisi ben emerge come nell'insorgente non sia
ancora avvenuto un sufficiente processo di riflessione dell'infrazione commessa
(comprensione delle ragioni e dei motivi personali, legati alla propria
personalità, che l'hanno resa possibile) e una modifica delle attitudini
favorenti potenzialmente le ricadute rispettivamente la messa in atto di
strategie durature per evitare nuove infrazioni (cfr. perizia, pag. 19-22). In
questo ambito il referto ben spiega tra l'altro anche le evidenti incongruenze
tra le dichiarazioni rese dall'insorgente in sede di interrogatorio di polizia
e di perizia (ad es. in merito allo stato d'animo particolare in cui si sarebbe
messa alla guida il giorno dell'infrazione dopo una discussione con il marito,
che ha invece negato nel corso dell'indagine peritale, cfr. perizia, pag. 20
seg.; cfr. pure pag. 8 seg.). Elementi, questi, che (insieme ad altri) hanno
peraltro fatto planare dubbi sull'effettiva sua gestione di aspetti emotivi
(cfr. perizia, pag. 21). A torto l'insorgente si limita quindi a lamentare, in
modo affatto generico, che la perizia ribalterebbe tutte le sue
dichiarazioni o che le sarebbero state poste delle domande irrilevanti e
inopportune e lesive della sua sfera personale (cfr. pure, sullo
scopo del colloquio peritale, volto tra l'altro proprio a indagare gli aspetti
legati all'infrazione e alla conoscenza delle relative cause personali, Bächli-Biétry/Bieri/Menn, op. cit., § 9
n. 95).
Vano è pure il tentativo della ricorrente di estrapolare alcune sue
affermazioni rese nel corso della perizia (quali l'aver dichiarato di essere
una donna molto attiva, di aver tantissime cose da tener in mente,
di essere una persona precisa nel fare le cose e puntigliosa… non mollo fino
alla fine, ecc.) per sovvertire la deduzione secondo cui soffre anche di
lacune a livello cognitivo (deficit del suo funzionamento esecutivo-attentivo).
Questa conclusione, come ben emerge dalla perizia (cfr. pag. 22 seg., 24 seg.),
è infatti suffragata da riscontri oggettivi basati, oltre che sui comportamenti
osservati clinicamente, in particolare sugli esiti dei diversi test
computerizzati e cartacei somministrati (v. ad es. test COG/S11, "go-no
go", Trail Making Test), che hanno messo in luce delle insufficienze nei
tempi di reazione in prove attentive più complesse e nelle capacità di
pianificazione e risoluzione strategica di compiti inusuali (cfr. pure citato
scritto del 23 giugno 2020, pag. 3). Elementi, questi, con cui l'insorgente
nuovamente non si confronta, ma che non possono evidentemente essere ignorati,
ricordato in particolare come la guida di un veicolo a motore sia un'attività
complessa, che richiede diverse abilità a livello cognitivo, e in particolare
la capacità del conducente di pianificare e realizzare un viaggio gestendo
eventuali imprevisti e la mole di stimoli continui del traffico mantenendo un
sufficiente livello attentivo (cfr. perizia, pag. 12). La semplice convinzione
dell'interessata di ritenersi idonea alla guida e di non avere alcun deficit
non basta evidentemente a ribaltare le oggettive conclusioni peritali, come già
anche spiegato dal Governo.
3.4. Ferme queste premesse, questo Tribunale non può quindi che confermare la
legittimità della revoca a tempo indeterminato decisa dalla Sezione della
circolazione e tutelata dalla precedente istanza, in quanto immune da
violazioni del diritto. Parimenti da confermare sono le condizioni poste per la
riammissione alla guida, su cui l'insorgente non si sofferma particolarmente,
che risultano conformi al diritto e alla prassi e proporzionate alle
circostanze (cfr. ad es. STA 52.2019.366 citata consid. 4.3 e rinvii; STF 1C_264/2018
citata consid. A; sentenza Kan-tonsgerichts Basel-Landschaft del 14 marzo 2018
consid. D).
Trattandosi di una revoca della patente a causa d'inidoneità alla guida (art.
16d LCStr), disposta sulla base di una perizia specialistica,
irrilevante è la circostanza che la ricorrente, prima della pesante
inosservanza del limite di velocità avvenuta il 6 agosto 2019, non avesse
accumulato ulteriori infrazioni (aspetto che il referto ha peraltro
considerato, cfr. pag. 24 sub "fattori a favore").
Non è invece dato di vedere per quale motivo all'interessata, per motivi di
proporzionalità, dovrebbe essere lasciata la patente per fare le commissioni,
la spesa, etc. Al riguardo giova ricordare che la controversa revoca è
stata adottata al fine di proteggere la circolazione stradale da un conducente
che, a causa della sua inattitudine, costituisce una potenziale fonte di
pericolo, ovvero per motivi di sicurezza. I disagi che derivano alla ricorrente
dal provvedimento non trascendono peraltro quelli che scaturiscono abitualmente
da ogni ritiro della licenza di condurre (cfr. STF 1C_491/2017 del 9 maggio
2018 consid. 3.5; cfr. pure STF 1C_362/2020 del 14 giugno 2021 consid. 2.7.3).
4. 4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso (a) del 17 febbraio 2021
presentato contro il giudizio del 13 gennaio 2021 del Governo deve essere
respinto.
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta alla restituzione dell'effetto sospensivo al gravame in questa
sede (che, per le stesse ragioni di cui si dirà in appresso, non avrebbe
comunque potuto essere accolta).
5. 5.1. Il ricorso
(b) del 28 ottobre 2020 presentato contro la pronuncia del 12 ottobre 2020 del
Presidente del Governo va invece stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo
d'oggetto. Il successivo giudizio di merito del 13 gennaio 2021 di cui si è
appena detto - con cui l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame inoltrato
contro la risoluzione della Sezione della circolazione del 2 luglio 2020 - ha
infatti privato di qualsiasi effetto pratico la decisione del Presidente qui
impugnata.
Resta dunque solo da accertare, in via
pregiudiziale e sommaria, il verosimile esito di questo ricorso al fine di
stabilire l'aggravio della tassa di giustizia e l'assegnazione delle ripetibili
in base agli art. 47 e 49 LPAmm (cfr. RDAT II-2002 n. 52 consid. 4.2, II-1996
n. 11 consid. 4, 1984 n. 27 consid. 2; STA 52.2020.70/52.2019.567 del 19 maggio 2020 consid. 8.1,
52.2010.316 del 31 maggio 2012).
5.2. Al riguardo va anzitutto rilevato che per prassi costante, avallata da
dottrina e giurisprudenza, le revoche di sicurezza sono per principio
dichiarate immediatamente esecutive, nel senso che l'autorità che le adotta è
solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo a un'eventuale impugnativa
(cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_503/2016 del 12
gennaio 2017 consid. 3.3, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1,
1C_685/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2; STA 52.2018.261 del 25 luglio 2018 e
rimandi). Tali revoche mirano a prevenire possibili compromissioni della
sicurezza del traffico da parte di persone che non offrono sufficiente
affidabilità quali conducenti di veicoli a motore. Considerato il potenziale
pericolo ingenerato da tali conducenti, nel caso di revoche per scopo di
sicurezza (siano esse preventive o ordinarie) l'effetto sospensivo a un ricorso
va quindi accordato soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che
molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile
provvedimento (cfr. STA 52.2018.261 citata e rimandi). Non occorre per contro
sia provata l'inidoneità alla guida alla base del provvedimento: basta la
sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che il conducente non soddisfi
più le condizioni poste per il rilascio della licenza (cfr. DTF 122 II 359
consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_195/2013 del 20 marzo 2013 consid.
3.2 e 3.3). Va inoltre tenuto presente che il Tribunale cantonale
amministrativo, chiamato a statuire su un ricorso proposto contro una decisione
mediante la quale il Presidente del Governo respinge una domanda di concessione
dell'effetto sospensivo al gravame inoltrato contro una decisione
immediatamente esecutiva, deve limitarsi a verificare che il diniego non
integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente dal profilo
dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm), siccome
fondato su una ponderazione degli interessi contrapposti insostenibile, perché
derivante da considerazioni estranee alla materia, sprovvisto di giustificazioni
oggettive o altrimenti lesivo dei principi fondamentali del diritto
amministrativo (cfr. RtiD I-2009 n. 6 consid. 2.3, RDAT II-2000 n. 18 consid.
2.2, I-1999 n. 47 consid. 2b; STA 52.2020.70/
52.2019.567 citata
consid. 8.2).
5.3. Ferme queste premesse, in concreto v'è da ritenere che il ricorso contro
il giudizio cautelare non avrebbe avuto esito favorevole, perché la
ponderazione degli interessi contrapposti operata dal Presidente dell'Esecutivo
cantonale era comunque sostenibile, in quanto fondata su ragioni oggettive e
pertinenti. In effetti, non appariva per nulla fuori luogo confermare
l'immediata esecutività della revoca di sicurezza. Per giurisprudenza, già
quando viene ordinato un esame d'idoneità, la licenza di condurre deve di
regola essere revocata (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_339/2016 citata
consid. 3.1 e rimandi, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.7); in simili
evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal
profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente
venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti
(cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_514/2016 del 16
gennaio 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 citata consid. 3.1; STA 52.2019.158 del
24 maggio 2019, 52.2018.261 citata e rinvii). A maggior ragione ciò deve valere
quando - come in concreto - era già stata effettuata una perizia di psicologia
del traffico giunta alla conclusione che l'idoneità alla guida non sussiste (cfr.
STF 1C_/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 2; STA 52.2018.261 citata e rinvii),
fermo restando che la questione a sapere se una tale perizia (e di riflesso la
revoca di sicurezza) sia, ad un esame più attento, corretta o meno non riguarda
la procedura provvisionale, ma quella di merito (cfr. STF 1C_347/2012 citata
consid. 2; cfr. inoltre DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 125 II 492 consid. 2b;
STF 1C_339/2016 citata consid. 3.1; STA 52.2020.70/52.2019.567 citata consid.
8.3, 52.2018.261 citata). Nella misura in cui era incentrato più che altro su
questo aspetto, il ricorso si rivelava pertanto infondato.
Ne discende che il Presidente del Governo non ha pertanto fatto un uso
scorretto, segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm), del potere di
apprezzamento che la legge gli riserva, per aver attribuito un peso accresciuto
al citato interesse pubblico alla sicurezza stradale piuttosto che a quello
privato dell'insorgente - invero neppure particolarmente sostanziato - a poter
condurre fino all'esito della procedura di merito pendente.
6. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso (a) contro la decisione del 13 gennaio 2021 (n. 182) è respinto.
2. Il ricorso (b) contro la decisione del 12 ottobre 2020 (n. 38) è stralciato dai ruoli.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo a carico. All'insorgente va retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera