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Incarti n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2021 degli
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avv. RI 1 avv.RI 2,
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contro |
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le decisioni del 22 ottobre 2020 (n. 337 e n. 336) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati ha inflitto loro multe rispettivamente di fr. 800.- e di fr. 400.- a titolo di sanzioni disciplinari; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 30 maggio 2014
presso la sede della __________ SA di __________, un operaio (S__________) è
rimasto vittima di un infortunio sul lavoro mentre toglieva con le mani dei
residui di metallo da una sorta di fresatrice (denominata "sbarbatrice").
A seguito di questo evento - dopo che era stato annullato un primo decreto di
non luogo a procedere - il competente procuratore pubblico ha avviato un
procedimento penale nei confronti di C__________ (vicedirettore generale della
società e direttore del reparto alluminio) e R__________ (operaio supervisore
e capoturno). Con decreti d'accusa del 9 gennaio 2019, ha ritenuto entrambi gli
imputati colpevoli di lesioni colpose gravi, per omissione dei doveri d'informazione
e d'istruzione. C__________ ha interposto opposizione contro il suo decreto
tramite l'avv. RI 1 (che da oltre un decennio è pure membro del consiglio di
amministrazione della __________ SA). Anche M__________ si è opposto al decreto
d'accusa emesso nei suoi confronti; dinnanzi alla Pretura penale, la sua difesa
è stata assunta dall'avv. RI 2. Entrambi gli avvocati hanno rilevato il mandato
da due ex colleghe dello stesso studio, di cui sono contitolari (Studio legale __________).
b. Dopo aver dato loro la possibilità di esprimersi in merito, con decreto del
21 febbraio 2020 il giudice della Pretura penale, accertata la sussistenza di
un conflitto d'interessi, ha fatto divieto ai due legali di continuare a
difendere i due coimputati. Una volta passato in giudicato, ha poi trasmesso
copia del suddetto decreto alla Commissione di disciplina degli avvocati
(Commissione) affinché valutasse eventuali responsabilità degli interessati dal
profilo disciplinare.
c. Preso atto di tale segnalazione, 23 marzo 2020 la Commissione ha aperto nei confronti degli avv. RI 1 e RI 2 due separati procedimenti disciplinari per possibile violazione degli art. 12 lett. c della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) nonché 11, 12 e 13 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; conflitto d'interessi).
d. Chiamati a pronunciarsi in merito, con osservazioni individuali di contenuto essenzialmente analogo, gli avv. RI 1 e RI 2 - che non hanno mancato di evidenziare la massima attenzione da loro sempre riservata alle norme di comportamento che regolano la professione forense - hanno respinto ogni addebito mosso contro di loro, rilevando come la questione di un eventuale conflitto d'interessi fosse già stata affrontata dal procuratore pubblico titolare dell'inchiesta, che non lo aveva mai ravvisato. Ricordato come la giurisprudenza ammetta a determinate condizioni la difesa di più coimputati da parte di un medesimo patrocinatore e visto che in concreto i prevenuti non avevano assunto posizioni che potessero lasciar ipotizzare un eventuale conflitto d'interessi, hanno contestato la sussistenza di un rischio concreto di un tale conflitto, tanto più che l'innocenza dei due interessati sarebbe emersa chiaramente dagli atti, con il conseguente venir meno della possibilità ch'essi si rimpallassero la responsabilità penale.
B. Con unica decisione del 22
ottobre 2020, la Commissione ha condannato gli avv. RI 1 e RI 2 al pagamento di
multe disciplinari rispettivamente di fr. 800.- e di fr. 400.-.
Ripercorso l'istoriato della procedura penale e illustrato il quadro normativo
applicabile, la precedente istanza ha ritenuto che le versioni fornite dai due
coimputati in merito a chi avesse istruito la vittima dell'incidente non
collimassero fra loro. Ha quindi avallato l'opinione della segnalante, secondo
cui, pur non essendosi (ancora) accusati vicendevolmente, non era escluso che
ciò potesse succedere in futuro, gettando i rispettivi legali in un evidente
conflitto d'interessi. E ciò a prescindere dalla testimonianza di un operaio
che aveva dichiarato di essersi personalmente occupato dell'istruzione della
vittima. Altrettanto irrilevante sarebbe che il procuratore pubblico non avesse,
erroneamente, mai ravvisato alcuna violazione deontologica. Ha pertanto
concluso che, assumendo i mandati senza accorgersi del pericolo di un concreto
conflitto d'interessi proprio in virtù di quanto dichiarato dai propri
patrocinati, i segnalati fossero incorsi in una violazione deontologica.
Violazione che ha ritenuto duplice per l'avv. RI 1, posto come gli interessi
del suo assistito avrebbero potuto scontrarsi con i suoi propri, quale membro
del consiglio di amministrazione della società datrice di lavoro dello stesso. Le
sanzioni sono state commisurate tenendo conto dell'entità delle infrazioni
(lieve per l'avv. RI 2 e media per l'avv. RI 1) e dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta
decisione, gli avv. RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'avv. RI 2 postula in via
subordinata il rinvio degli atti alla Commissione affinché, dopo aver
completato l'accertamento dei fatti, si pronunci nuovamente.
a. L'avv. RI 1, posto come la difesa da parte di un unico patrocinatore di più
imputati sia eccezionalmente ammissibile, critica la Commissione per avere
ritenuto che in concreto i due prevenuti avessero sostenuto versioni
discordanti e che i loro interessi processuali fossero (o potessero divenire)
divergenti. Ritiene infatti che le loro dichiarazioni collimino sulla
circostanza, rilevante per il procedimento e confermata anche da un altro
collega e dalla vittima stessa, che quest'ultima fosse stata istruita
sull'utilizzo del macchinario all'origine dell'infortunio e sul divieto di
mettervi le mani. Semplicemente essi non avrebbero saputo ricordare chi avesse
formato la vittima, ciò che tuttavia emergerebbe dagli atti. Tant'è che il
procedimento penale si sarebbe concluso con il proscioglimento degli imputati.
Non sussistendo alcun rischio di un conflitto d'interessi concreto, la sanzione
si rivelerebbe infondata, tanto più visto l'immediato seguito dato al divieto
di patrocinio (ugualmente ingiustificato) impartito dalla segnalante.
b. Censurata una violazione del suo diritto di essere sentito e ripercorso
l'iter procedurale, anche l'avv. RI 2 rileva anzitutto come dagli atti emerga
chiaramente che la vittima fosse perfettamente consapevole del pericolo insito
nel comportamento adottato. Ricordate le condizioni alle quali una difesa
multipla è eccezionalmente ammissibile, contesta che gli imputati abbiano
fornito versioni discordanti sulla circostanza fondamentale che andava
accertata, ovvero se la vittima fosse o meno stata debitamente istruita: solo
non sarebbero stati in grado di ricordare da chi (ciò che però emergerebbe manifestamente
dagli atti). Nega dunque che i coimputati avrebbero potuto rimpallarsi a
vicenda la responsabilità, ascrivibile esclusivamente alla vittima (tant'è che
il procedimento penale è poi sfociato in una decisione di proscioglimento), e
contesta conseguentemente l'esistenza di un concreto rischio di conflitto
d'interessi, peraltro neppure ravvisato dal procuratore pubblico, a suo tempo già
investito della questione. Ritiene pertanto ingiustificata la sanzione
inflitta. E ciò tanto più se si considera ch'egli ha immediatamente rinunciato
al mandato, assunto soltanto dopo l'emanazione dei decreti d'accusa,
subentrando a una collega che aveva cessato l'attività forense, senza aver
effettuato alcun atto nel quale una situazione di conflitto d'interessi potesse
concretamente realizzarsi.
D. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nella propria decisione.
E. In sede di replica, i ricorrenti si sono sostanzialmente limitati a manifestare la propria sorpresa (e perfino delusione) per l'assenza di una specifica presa di posizione da parte della precedente istanza.
F. In duplica la Commissione ha difeso la prassi adottata, spiegando di non ritenere necessario commentare le proprie sentenze, approfonditamente motivate.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione
attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dalla decisione
impugnata, di cui sono destinatari (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). I gravami, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono
dunque ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere
evasi con un'unica decisione (art. 76 cpv. 1 LPAmm).
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I contorni della vicenda emergono con sufficiente chiarezza dagli atti, che già comprendono gli incarti n. 336 e 337 della Commissione. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le altre prove sollecitate dagli insorgenti (richiamo degli interi incarti penali nonché audizione testimoniale della precedente patrocinatrice di R__________) non appaiono quindi suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.
2. L'avv. RI 2 lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, per il fatto che la Commissione non avrebbe assunto le prove da lui offerte.
2.1. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra queste, il diritto di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 135 I 279 consid. 2.3 e rimandi; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1). Il diritto all'assunzione delle prove offerte presuppone che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la relativa domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. Tale garanzia non impedisce inoltre all'autorità di porre un termine all'istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento. Nell'ambito di questa valutazione, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii; STF 2C_583/2017 citata consid. 5.2.1).
2.2. In concreto, la decisione, ancorché solo implicita, della Commissione di prescindere dall'esperire le prove sollecitate in quella sede resiste alle critiche del ricorrente per le medesime ragioni esposte al considerando 1.2. In particolare, i fatti che l'insorgente si prefiggeva di dimostrare con le prove di cui ha chiesto l'assunzione davanti alla Commissione non appaiono rilevanti per l'esito della controversia. In ogni caso, la garanzia del diritto di essere sentito sancita dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non impedisce, come visto, all'autorità - che fruisce di un vasto margine di apprezzamento in tale ambito - di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle se è convinta che non possano condurla a modificare il suo giudizio.
3. 3.1.
Giusta l'art. 12 lett. c LLCA,
l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli
delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà
nei confronti del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del
mandato (cfr. STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di
rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale
della professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett.
a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la
professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito
dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130
II 87 consid. 4.2; STF 2C_933/2018 del
25 marzo 2019 consid. 5.2), come pure all'art. 13 LLCA, che impone
all'avvocato, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, il segreto
professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua
professione (cfr. STF 1B_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 2.1 e rimandi).
3.2. L'avvocato deve svolgere il suo mandato
senza riserve, unicamente nell'interesse del suo assistito. Non può adempiere
al suo dovere di tutelare gli interessi del suo cliente se nel contempo gli
s'impongono obblighi di lealtà divergenti o se deve tener conto degli interessi
di terzi (cfr. STF 2C_933/2018
citata consid. 5.2.1 e rif.; cfr. pure STA 52.2020.320 del 2 luglio 2021
consid. 4.2.1). Sussiste dunque un conflitto d'interessi ai sensi della citata
disposizione allorquando l'avvocato ha
assunto la tutela degli interessi di un cliente e nello svolgimento del mandato
deve prendere delle decisioni che lo pongono potenzialmente in conflitto con i
propri interessi o con altri interessi di cui gli è stata affidata la difesa (cfr.
STF 2C_933/2018 citata consid. 5.2.1; cfr. pure STA 52.2020.320 citata
consid. 4.2.1, 52.2016.646 del 4 agosto 2017 consid. 3.1). Non è vietato
soltanto il patrocinio degli interessi di un cliente che si contrappongono
direttamente a quelli di un altro mandante (come sarebbe il caso nell'ipotesi
in cui nell'ambito di una causa il legale difendesse sia la parte attrice che
la parte convenuta). L'avvocato non può
rappresentare neppure un terzo, i cui interessi possano in qualche modo
pregiudicare quelli di un suo cliente. In tali circostanze, per
ammettere l'esistenza di un conflitto di interessi basta che l'avvocato non si
senta libero nelle decisioni che deve prendere per il cliente poiché esse
potrebbero incidere sui propri interessi o su quelli di terzi, ai quali egli è
legato per un qualche motivo (cfr. Walter
Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 346; cfr. pure Benoît Chappuis/Jérôme
Gurtner, La profession d'avocat, Ginevra/Zurigo/Basilea
2021, n. 524; cfr. pure STA 52.2016.646 citata consid. 3.1). Benché non risulti espressamente dal testo di legge,
l'art. 12 lett. c LLCA concerne anche eventuali
conflitti tra gli interessi propri dell'avvocato e quelli della sua
clientela (cfr. STF 2C_933/2018 citata consid. 5.2.1 e rif., 2C_889/2008 del 21
luglio 2009 consid. 3.1.3; cfr. pure STA 52.2020.320 citata consid. 4.2.1): l'avvocato deve in particolare evitare che dei
legami personali (siano essi finanziari, commerciali, contrattuali o familiari)
possano porlo in un conflitto di lealtà nella misura in cui il mandato che un
cliente gli vuole conferire è atto a metterli in qualche modo in pericolo (cfr.
Chappuis/Gurtner, op. cit., n. 521
e 539; cfr. pure STA 52.2016.646 citata consid. 3.1). Un conflitto d'interessi
può risultare anche da interessi che non sono unicamente legati all'esercizio
della professione d'avvocato. Ciò presuppone l'esistenza di un legame che
induca a ritenere che nell'ambito della sua attività professionale l'avvocato
tenga in considerazione gli interessi di terzi, cosicché risulti pregiudicata
la tutela incondizionata degli interessi del cliente (cfr. STF 2C_933/2018 citata
consid. 5.2.1 e rif.). Per questa ragione, anche funzioni di organo di una
società (ad esempio l'attività quale membro di un consiglio d'amministrazione)
sono suscettibili di determinare un conflitto d'interessi (ritenuto in
particolare che quale organo formale o di fatto di una società deve in primo
luogo salvaguardare l'interesse della persona giuridica; cfr. art. 717 del
codice delle obbligazioni svizzero del 30 marzo 1911 [CO; RS 220]; STA
52.2020.320 citata consid. 4.2.1 e rif.).
3.3. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel considerare che la
rappresentanza da parte dello stesso avvocato di più imputati nel medesimo
procedimento penale non è di principio possibile (cfr. STF 1B_7/2009 del 16
marzo 2009 consid. 5.8; Chappuis,
Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des
évolutions jurisprudentielle et législative récentes, in: Pascal Pichonnaz e
altri: La pratique contractuelle 3: Symposium en droit des
contrats, Ginevra/Zurigo/Basilea 2012, pag. 93). Una
difesa di più imputati da parte di un medesimo legale potrebbe semmai essere
eccezionalmente ammissibile, nell'interesse dell'efficienza procedurale,
qualora i coimputati forniscano versioni dei fatti costantemente identiche e
senza contraddizioni e i loro interessi processuali - in base alle circostanze
concrete - non divergano (cfr. STF 1B_7/2009 citata consid. 5.8 e rif.). Dal momento
che simili conflitti d'interessi sono
spesso latenti e inizialmente non riconoscibili, in quanto sorgono soltanto nel
corso del procedimento penale, una difesa multipla è possibile soltanto se è
escluso che tali conflitti possano emergere in futuro (cfr. STF
1B_611/2012 del 29 gennaio 2013 consid. 2.4 e 2.5; 1B_7/2009 citata consid.
5.8; Chappuis, ibidem).
3.4. Secondo dottrina e giurisprudenza, il patrocinio di clienti avversi da
parte di avvocati che lavorano in una forma associativa o anche in sola
comunità di cancelleria concretizza un caso di doppio patrocinio con
conseguente conflitto d'interessi (DTF 135 II 145 consid. 9.1;
STF 2C_45/2016 dell'11 luglio 2016
consid. 2.2; François Bohnet/Vincent
Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1435; Fellmann, op. cit., n. 356; Michel Valticos in: Michel Valticos/Christian M.
Reiser/Benoît Chappuis [curatori], Loi
sur les avocats, Basilea 2010, n. 156 ad art. 12). I diversi legali che
esercitano la professione in forma associata vanno dunque considerati come un
unico avvocato ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interessi
(cfr. Fellmann, op. cit., n. 356; cfr.
pure STA 52.2015.546 del 20 marzo 2017 consid. 2.4 e 3).
3.5. Il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere
puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie
questo rischio si sia realizzato e che
l'avvocato abbia eseguito il suo mandato
in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 135 II 145 consid.
9.1; STF 1B_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2020.320 citata
consid. 4.2.2 e rif., 52.2019.368 del 9 dicembre 2020 consid. 5.1.5, confermata
da STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1 e rif.).
3.6. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv,
sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali,
pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione
largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione
per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF
136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/
Martenet, op. cit., n. 296). Essi
sono in particolare ripresi dall'art. 1 CSD, secondo cui l'avvocato esercita la
sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento
giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua
credibilità (cpv. 2). L'art. 11 CSD ricorda, dal canto suo, che l'avvocato
evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e
quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o
privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non
deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore
di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o
vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un
conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o
quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al
mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). Secondo l'art. 14 cpv. 1 CSD, infine,
qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le
disposizioni relative al conflitto di interessi si applicano all'associazione
di avvocati in quanto tale, così come ai singoli membri dello studio legale.
4. 4.1. Come accennato in
narrativa, il 30 maggio 2014 presso la sede della __________ SA di __________,
un operaio (__________) è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro mentre
toglieva con le mani dei residui di metallo da una sorta di fresatrice (denominata
"sbarbatrice").
Preso atto delle risultanze del rapporto della polizia (che aveva interrogato
la vittima e un responsabile della SUVA), il 20 ottobre 2014 il procuratore
pubblico titolare dell'inchiesta - ritenendo che dagli atti non emergessero elementi
tali da giustificare l'apertura di un procedimento penale contro terzi ma che
l'incidente fosse da ascrivere al comportamento imprudente dell'operaio - ha
decretato il non luogo a procedere. Adita su reclamo della vittima, la Corte
dei reclami penali (CRP) ha tuttavia annullato il predetto decreto, rinviando
gli atti al magistrato inquirente affinché procedesse a ulteriori accertamenti
volti a chiarire se fossero stati rispettati tutti i doveri di prudenza imposti
dalle circostanze. Il procuratore pubblico ha quindi avviato un procedimento
penale nei confronti dei "responsabili della sicurezza" della __________
SA, in particolare dell'ing. C__________ (vicedirettore della società e
direttore del reparto alluminio) e R__________ (operaio supervisore e
capoturno). Il 9 gennaio 2019 ha emanato nei confronti dei coimputati due
decreti d'accusa, contro i quali essi hanno interposto opposizione. Gli atti
sono quindi stati trasmessi alla Pretura penale. A fronte di una segnalazione
della patrocinatrice della vittima (accusatore privato), il giudice competente ha
invitato gli avv. RI 1 e RI 2, difensori in quella sede dei due imputati, a
esprimersi in merito alla sussistenza di un eventuale conflitto d'interessi.
Raccolte le loro osservazioni, con decreto del 21 febbraio 2020, ha vietato a
entrambi i difensori di proseguire il patrocinio dei loro clienti. Nella sua
decisione ha dapprima riportato la posizione assunta dall'ing. C__________,
sentito il 31 gennaio 2017:
Alla domanda a sapere chi avesse formato l'accusatore privato, ha risposto di credere che sia stato istruito un po' da tutti gli operai che al momento lavoravano sui macchinari di cui lui si doveva occupare (AI 74 verbale C__________ 31.1.2017, pag. 2), precisando in seguito che "c'è un operaio per turno che segue quelle macchine e lui è stato affiancato, di volta in volta, a uno di loro" (AI 74 verbale 31.1.2017, pag. 2) e che "queste istruzioni [circa il corretto uso della sbarbatrice NDR] venivano date verbalmente da parte dell'operario incaricato di istruire" (AI 74 verbale 31.1.2017, pag. 4).
Il giudice ha poi ricordato che, in occasione del suo interrogatorio di medesima data, R__________ aveva invece dichiarato:
Di non ricordare dell'esistenza di corsi d'aggiornamento organizzati dall'azienda ma che puntualmente quando c'erano dei problemi, i capi reparto o il responsabile della sicurezza o l'ingegnere - ovvero C__________ - dicevano loro a cosa dovevano in particolare prestare attenzione (…) di non sapere se e chi aveva formato __________ in azienda (AI 73 verbale 31.1.2017, pag. 4).
Ha infine evidenziato che la
vittima aveva dichiarato che le istruzioni su come svolgere le proprie mansioni
alla sbarbatrice le aveva ricevute da diversi, non meglio precisati, operai (AI
18 verbale del 10 dicembre 2015, pag. 3).
Sebbene dagli atti non risultasse che i due coimputati si fossero accusati a
vicenda per quanto accaduto, ha ritenuto che, in mancanza di chiari riscontri
oggettivi su chi, quando e come avesse fornito quali istruzioni all'accusatore
privato in merito all'uso della sbarbatrice, fosse concretamente possibile
che i due coimputati, quanto meno nel seguito della procedura manifestino, o
abbiano un interesse a manifestare, versioni e argomentazioni di fatto e
giuridiche fra loro divergenti contraddittorie e incompatibili. Ne ha
pertanto dedotto l'esistenza di un conflitto d'interessi concreto che impediva
ai due difensori, dello stesso studio legale, di patrocinare i rispettivi
assistiti.
Ha inoltre ritenuto legittimamente ipotizzabile che, qualora per finire il
reato non avesse potuto essere ascritto a nessuno degli imputati, avrebbe
potuto essere penalmente perseguita l'azienda stessa, giusta l'art. 102 cpv. 1
del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Essendo l'avv. RI
1 membro del consiglio di amministrazione della __________ SA, ha considerato
che sussistesse altresì un conflitto di interessi direttamente fra l'avv. RI
1 e il suo stesso assistito C__________; ciò tanto più che __________ SA
risulta convenuta in solido assieme ai qui imputati, in una causa civile
promossa da S__________, tuttora pendente (…) e tendente al risarcimento dei
danni, nonché al pagamento del torto morale, conseguenti ai fatti del 30 maggio
2014.
4.2. La Commissione - cui il giudice della Pretura penale ha trasmesso il
predetto decreto affinché esaminasse la questione dal profilo disciplinare - ha
a sua volta ritenuto che le versioni dei due imputati in merito a chi aveva
istruito la vittima non collimassero tra loro. Ne ha quindi concluso che in
concreto non fossero date quelle circostanze eccezionali richieste da dottrina
e giurisprudenza affinché i due difensori, appartenenti allo stesso studio
legale, potessero rappresentare i coimputati senza incorrere in un conflitto
d'interessi. Ha infine ritenuto che la posizione dell'avv. RI 1 fosse aggravata
dal suo ruolo di membro del consiglio di amministrazione della società datrice
di lavoro del suo assistito che avrebbe potuto essere perseguita penalmente in
base all'art. 102 cpv. 1 CP, con conseguente ulteriore rischio di conflitto tra
gli interessi del suo patrocinato e i propri.
4.3. Le valutazioni della Commissione meritano piena conferma. Malgrado quanto
sostenuto dai ricorrenti, i passaggi citati dal giudice della Pretura penale - che
nessuno contesta - dimostrano infatti come nel corso del procedimento penale i
loro assistiti non abbiano sempre fornito delle versioni identiche, in
particolare in merito a chi avrebbe formato S__________. Se l'ing. C__________
ha, come visto, affermato che la vittima era stata istruita un po' da tutti
gli operai che al momento lavoravano sui macchinari di cui si doveva occupare (AI
74, pag. 2), R__________ ha sostenuto qualcosa di diverso. Oltre ad affermare
di non sapere chi avesse istruito S__________, ha in effetti spiegato che non
erano altri operai, bensì altre persone (i capi reparto o il responsabile
della sicurezza o l'ingegnere), a dire agli operai a cosa dovevano in
particolare prestare attenzione (AI 73, pag. 4). Se ne deve concludere che loro
dichiarazioni non si riferivano concordemente a un solo e unico soggetto: per C__________
ad aver formato __________ erano stati diversi non meglio precisati operai,
mentre per R__________ erano state altre persone, tra le quali non poteva
essere escluso il coimputato C__________. Avuto riguardo al fatto che gli atti
del procedimento penale erano stati rinviati al magistrato inquirente proprio
per verificare se, al di là del comportamento della vittima stessa, all'origine
dell'incidente vi fosse anche la violazione di doveri di prudenza da parte di
altre persone (in particolare dei responsabili della sicurezza dell'azienda),
non si può dunque effettivamente ritenere che le dichiarazioni dei due imputati
collimassero tra loro su questo punto. Poiché nessuno dei due aveva davvero
saputo dire in modo chiaro e univoco chi avesse istruito S__________, ciò che
neppure quest'ultimo era stato in grado di fare, non poteva essere escluso,
così come rilevato dal giudice della Pretura penale, che ne seguito della
procedura si rimpallassero la responsabilità, accusandosi vicendevolmente. Che
per finire siano stati entrambi assolti nulla muta al fatto che, nel corso del
procedimento, le loro posizioni avrebbero potuto scontrarsi.
Non porta ad altra conclusione la testimonianza invocata dai ricorrenti del
teste T__________. Se è ben vero che questo operaio aveva dichiarato di avere
affiancato S__________ per una o due settimane e di avergli spiegato come si
lavorava, come si facevano le varie operazioni, è altresì vero che egli
aveva aggiunto che non sapeva chi l'avesse affiancato all'infuori di lui (cfr.
verbale d'interrogatorio del 6 febbraio 2016, pag. 5). Inoltre, da quel suo
stesso verbale risulta che né C__________ né R__________ erano persone
apparentemente estranee alla formazione ma erano anzi sempre disponibili a
fornire istruzioni (ibidem). In ogni caso, ciò nulla muta alla conclusione
secondo cui i due coimputati non hanno all'evidenza espresso in merito
all'istruzione di__________ tesi costantemente identiche e concordi, come
invece richiede la giurisprudenza (cfr. supra, consid. 3.3). In tali
circostanze, l'assunzione da parte di due avvocati, facenti parte di uno stesso
studio legale (che, come visto al consid. 3.4, ai fini della valutazione di
eventuali conflitti d'interesse devono essere considerati alla stregua di un
solo avvocato), della difesa dei coimputati appare quantomeno azzardata.
Per analoghe ragioni, non portano ad altra conclusione neppure le dichiarazioni
del responsabile della SUVA, secondo cui il macchinario poteva essere
utilizzato nonostante la rottura del tubo di protezione in quanto gli operai
sapevano che i trucioli devono essere spostati con appositi attrezzi. E ciò a
maggior ragione se si considera che tali sue dichiarazioni risultavano già dal
rapporto di polizia, sulla base del quale il procuratore pubblico, facendo
propria la tesi della responsabilità della sola vittima, aveva emanato il
decreto di non luogo a procedere. Decreto che era tuttavia stato annullato
dalla CRP, che aveva rinviato gli atti al magistrato inquirente proprio per
verificare eventuali violazioni dei doveri di prudenza da parte di terzi. Visto
il particolare contesto, si deve pertanto concludere che esisteva in concreto un
potenziale rischio di conflitto d'interessi ai sensi della giurisprudenza e
che, assumendo cionondimeno i mandati in questione, i ricorrenti sono incorsi
in una violazione delle regole professionali.
La posizione dell'avv. RI 1 è poi aggravata dal fatto, già rilevato tanto dal
giudice della Pretura penale quanto dalla Commissione, che egli era (ed è)
anche membro del consiglio di amministrazione di __________ SA. Ritenuto come, in
virtù all'art. 102 cpv. 1 CP, l'azienda avrebbe potuto essere oggetto di
procedimento penale qualora il reato non avesse potuto essere attribuito a
nessuno degli imputati, è manifesto un concreto rischio di conflitto tra gli
interessi del suo assistito C__________ e i suoi propri quale organo della
società. Società, peraltro, convenuta in solido con gli imputati in una
procedura civile di risarcimento promossa dalla vittima.
5. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere ai ricorrenti.
5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può
essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il
divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione gode di un certo
margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella
fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione
dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al
rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in
generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento
deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della
violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca
evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare
deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto,
necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale
(cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS
311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così
come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare
(cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178,
2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel
[curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17).
5.2. In concreto, i ricorrenti hanno
disatteso un principio cardine che regola la professione di avvocato. A
entrambi può giovare il fatto che né il procuratore pubblico, né le altre
istanze (procuratore generale e CRP) abbiano apparentemente mai riscontrato il
conflitto segnalato dalla patrocinatrice dell'accusatore privato. Sempre a loro
favore va tenuto presente che il conflitto in cui sono venuti a trovarsi non si
è materializzato e che, pur non condividendo la valutazione del giudice della
Pretura penale, essi hanno immediatamente rinunciato al rispettivo mandato,
trasferendo gli incarti a due nuovi patrocinatori.
In queste circostanze, la violazione commessa dall'avv. RI 2 può dunque ancora
essere considerata di lieve entità, ritenuto anche come egli abbia svolto
il mandato soltanto per pochi mesi. La posizione dell'avv. RI 1 è invece
aggravata dalla seconda fattispecie di conflitto d'interessi in cui è incorso.
La sua disattenzione deve pertanto essere reputata di media entità, avuto anche
riguardo al fatto che egli vanta una lunga esperienza professionale e che
quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata e conflittuale situazione in
cui si sarebbe venuto a trovare.
Se non giova agli insorgenti il fatto
di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento, depone per contro a
loro favore l'assenza di precedenti disciplinari.
Alla luce di tutto quanto esposto, le multe di fr. 400.- e 800.- inflitte
rispettivamente all'avv. RI 2 e all'avv. RI 1 vanno pertanto confermate. Le sanzioni così commisurate, situate attorno
al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risultano adeguatamente
ragguagliate alle circostanze del caso concreto e rispettose del principio
della proporzionalità. Tengono adeguatamente conto dell'incensuratezza dei
ricorrenti e appaiono sufficienti a richiamarli al rispetto dei principi
deontologici che sono stati in concreto disattesi.
6. 6.1. Stante tutto quanto
precede, i ricorsi devono essere respinti.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico degli insorgenti, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'000.-, già anticipate dai ricorrenti in parti uguali, restano interamente a loro carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera