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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2021 della
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RI 1
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contro |
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la decisione dell'8 febbraio 2021 del Municipio del Comune di CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha aggiudicato le opere di trattamento e filtraggio per i giochi d'acqua occorrenti nell'ambito del restauro del bagno pubblico alla ditta CO 1; |
ritenuto, in fatto
che il 27 novembre
2020 il Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100)
e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di
trattamento e filtraggio per i giochi d'acqua occorrenti nell'ambito del
restauro del bagno pubblico (FU __________/2020, pag. __________ segg.);
che l'avviso di gara annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi
fattori di ponderazione:
- economicità - prezzo 50%
- qualità dell'imprenditore 17%
- referenze per lavori analoghi 15%
- prontezza di intervento 10%
- formazione apprendisti 5%
- perfezionamento professionale 3%
che entro il termine
utile sono giunte al committente tre offerte, tra cui quella della RI 1, di fr.
233'571.15 e quella della CO 1, di fr. 231'127.-;
che, previa esclusione di un'offerta per inidoneità del concorrente e dopo
rettifica degli errori aritmetici in quella presentata dalla CO 1, il
committente ha deliberato la commessa a quest'ultima ditta, giunta prima in
graduatoria con 5.635 punti, per un importo di fr. 225'441.25;
che contro la predetta risoluzione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo la RI 1, la cui offerta di fr. 233'571.15 si è posizionata al
secondo rango con 5.39 punti;
che l'insorgente chiede l'annullamento della decisione e la conseguente
aggiudicazione in proprio favore; contesta la valutazione delle offerte in
relazione al criterio di aggiudicazione relativo alla formazione professionale,
ponderato al 3%, e sostiene che il committente avrebbe dovuto comunicarle che
avrebbe proceduto alla correzione degli errori aritmetici nell'offerta
dell'aggiudicataria;
che all'accoglimento del gravame si oppone il committente, che conferma la
correttezza delle proprie valutazioni e dello svolgimento della procedura;
che l'aggiudicataria non si è invece espressa;
che la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso formulata
dall'insorgente è stata respinta dal giudice delegato con decisione del 25
marzo 2021;
che la ricorrente non ha replicato;
considerato, in diritto
che
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda
classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione
con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett.
d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in
ordine;
che la ricorrente contesta innanzitutto la valutazione delle offerte in
relazione al criterio di aggiudicazione relativo alla formazione professionale;
che le disposizioni particolari CPN 102 integrate nel capitolato d'appalto
rimandavano alla scheda tecnica informativa del 1° gennaio 2020 emanata dal
Dipartimento del territorio per quanto attiene alla valutazione del criterio di
aggiudicazione perfezionamento professionale (pag. 9, pos. 224.900);
che questa scheda tecnica informativa prevede di assegnare la nota per il
suddetto criterio con il metodo illustrato nella tabella sottostante:
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Fascia numero dipendenti |
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1-3 |
4-7 |
8-12 |
13-20 |
21-30 |
31-45 |
46-65 |
66-90 |
>90 |
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Totale
numero lavoratori in |
0 |
3 |
2.75 |
2.5 |
2.25 |
2 |
1.75 |
1.5 |
1.25 |
1 |
|
1 |
4.5 |
4.25 |
4 |
3.75 |
3.5 |
3 |
2.5 |
2.25 |
2 |
|
|
2 |
5.5 |
5.25 |
4.75 |
4.25 |
4 |
3.75 |
3.5 |
3.25 |
3 |
|
|
3 |
6 |
5.75 |
5.25 |
4.75 |
4.5 |
4.25 |
4 |
3.75 |
3.5 |
|
|
4 |
6 |
6 |
5.75 |
5.25 |
5 |
4.75 |
4.5 |
4.25 |
4 |
|
|
5 |
6 |
6 |
6 |
5.75 |
5.5 |
5.25 |
5 |
4.75 |
4.5 |
|
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5.75 |
5.5 |
5.25 |
5 |
|
|
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5.75 |
5.5 |
|
|
>7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
che
i concorrenti erano tenuti a indicare il numero di collaboratori in
perfezionamento professionale alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni;
l'insorgente ne ha indicati 10 mentre l'aggiudicataria nessuno;
che dal rapporto di valutazione del committente risulta che quest'ultimo, per
assegnare il punteggio alla ricorrente per il predetto criterio, ha considerato
4 dipendenti in formazione professionale su un totale di 65 collaboratori
dell'azienda; le ha quindi attribuito la nota 4.5 basandosi sulla tabella sopra
riportata;
che la ragione per cui il committente abbia conteggiato unicamente 4 dipendenti
in formazione professionale a fronte di una dichiarazione di 10 non è data di
sapere, esso non lo spiega nemmeno in questa sede;
che sia come sia, volendo tenere conto di 10 dipendenti in formazione
professionale, l'insorgente avrebbe ottenuto la nota 6, ossia 0.18 punti;
che appare invece ineccepibile la valutazione dell'offerta della deliberataria,
che considera 0 dipendenti in formazione su 10 impiegati totali e le
attribuisce quindi la nota 2.5;
che pur rettificando la graduatoria, la ricorrente resterebbe in seconda
posizione con 5.435 punti a fronte dei 5.635 dell'aggiudicataria;
che l'insorgente sostiene infine che il committente avrebbe a torto omesso di
comunicare agli altri concorrenti le correzioni operate sull'offerta della
deliberataria, contrariamente a quanto annunciato nel capitolato d'appalto,
inficiando in modo grave la trasparenza della procedura di delibera;
che secondo l'art. 42 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge sulle
commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del
12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), il committente rettifica
semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale che resta
agli atti;
che nel foglio di correzione dell'elenco prezzi, a pag. 1 del capitolato, la
stazione appaltante ha specificato che durante l'esame delle offerte il
committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa
comunicazione a tutti i concorrenti;
che nel caso concreto il committente ha corretto alcuni errori di calcolo
nell'offerta dell'aggiudicataria, che è per finire risultata più economica di
fr. 5'685.75 rispetto al prezzo indicato e riportato sul verbale di apertura
delle offerte; nel merito delle correzioni, che appaiono del tutto legittime,
la ricorrente non ha eccepito alcunché;
che la mancata informazione ai concorrenti della rettifica è destinata a
rimanere senza conseguenze; l'annullamento della delibera per una disattenzione
di tale natura costituirebbe, nell'evenienza concreta, un inammissibile eccesso
di formalismo: la stretta applicazione di regole procedurali non sarebbe
infatti giustificata da alcun interesse degno di protezione, diverrebbe fine a
sé stessa e complicherebbe in maniera insostenibile la realizzazione del
diritto materiale;
che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm), non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico della ricorrente, a cui è restituito l'anticipo versato in eccesso (fr. 700.-).
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera