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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 febbraio 2021 (n. 493) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 13 novembre 2020 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________
1939 e il __________ 1958 ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore
(cat. B).
B. a. Dopo che il 17
maggio 2018 si era messo alla guida di un veicolo a motore in stato di ebrietà
(con una concentrazione qualificata, pari a 2.04 per mille, di alcol nel
sangue) e aveva provocato un incidente, il 13 luglio 2018 la Sezione della
circolazione, preso atto che non si era sottoposto alla perizia specialistica
ordinata per accertare la sua idoneità alla guida, gli ha revocato la licenza
di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, precisando che nessun
riesame sarebbe stato concesso prima del mese di dicembre 2018. La riammissione
alla guida è inoltre stata subordinata alla presentazione di un rapporto
peritale di medicina del traffico.
b. Vista la relativa istanza di riesame e preso atto del rapporto del medico
del traffico del 17 giugno 2019, nonché dell'esito favorevole dell'esame
pratico di controllo svolto il 13 novembre 2019, il 6 dicembre 2019 la Sezione
della circolazione ha annullato la precedente decisione del 13 luglio 2018 e
riammesso con effetto immediato l'interessato alla guida.
C. a. Nel frattempo, malgrado la predetta revoca della licenza di condurre non fosse ancora stata annullata, il 23 novembre 2019, alle ore 10.30, RI 1 ha circolato in territorio di __________ alla guida della vettura targata TI __________.
Interrogato dalla
polizia cantonale nell'immediatezza dei fatti, ha spiegato di avere creduto di
essere autorizzato alla guida, visto che al termine dell'esame di controllo
l'esperto e il medico del traffico gli avevano detto che era in grado di guidare.
Ha pure affermato di avere telefonato a Camorino il 21 novembre 2019 e che la
signorina (di cui non ha saputo indicare il nome) che ha risposto
alla telefonata - a mia precisa domanda - rispondeva che l'Ufficio
Giuridico aveva in mano i documenti necessari per abilitarmi nuovamente alla
guida, ma che li avrei ricevuti a giorni. Ha quindi ammesso di non avere
nulla in mano che lo autorizzasse a condurre veicoli a motore.
b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, con scritto dell'11 dicembre 2019 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.
c. A seguito dei
predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 24 aprile 2020, il competente
procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole del reato di guida senza
autorizzazione giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per aver condotto
una vettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in data 13
luglio 2019 per un periodo indeterminato, proponendone la condanna a una pena
pecuniaria - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni - di
45 aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna (pari a complessivi fr. 6'750.-) e
al pagamento di una multa di fr. 400.-. Nonostante la gravità degli addebiti
mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare
la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.
d. Alla luce del già citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 26 ottobre 2020 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, con decisione del 13 novembre 2020 l'autorità dipartimentale ha risolto di revocagli la licenza di condurre per la durata di 12 mesi (dal 23 novembre al 6 dicembre 2019 inclusi e dal 18 gennaio 2021 al 3 gennaio 2022 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f, cpv. 2 lett. c e cpv. 3 LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. Con giudizio del 3
febbraio 2021, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ripercorsi i fatti e respinte le censure relative alla regolarità della
notifica del decreto d'accusa, ormai passato in giudicato, l'Esecutivo
cantonale ha ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata
all'accertamento dei fatti operato in sede penale. Ha poi respinto
l'argomentazione del conducente secondo cui egli sarebbe stato legittimato a
ritenersi di nuovo ammesso alla guida. Ha pertanto constatato la sussistenza di
un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv.
1 lett. f LCStr, per la quale la Sezione della circolazione, a fronte del
precedente del 2018, non poteva fare a meno di imporre ex lege una
revoca della patente per la durata di 12 mesi.
E. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo, in via principale, il rinvio degli atti alla precedente istanza
affinché, previa istruttoria, si pronunci nuovamente e, subordinatamente,
l'annullamento della decisione impugnata.
In sostanza, il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito
da parte del Governo, che non avrebbe esperito alcuna istruttoria in merito alla
tesi da lui sostenuta (secondo cui egli sarebbe stato e in ogni caso avrebbe
avuto buone ragioni per sentirsi autorizzato a guidare). Violazione di cui
sarebbe stato vittima anche a livello penale, ritenuto che non avrebbe mai
potuto esprimersi sui fatti e non sarebbe neppure stato messo in condizioni di
impugnare il decreto d'accusa. In tali circostanze, l'autorità amministrativa dovrebbe
quindi fare astrazione dalle risultanze penali.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.
G. In sede di replica, l'insorgente, censurando l'incompetenza dell'autorità dipartimentale a presentare osservazioni a questo stadio del procedimento, ha anzitutto chiesto l'estromissione del relativo atto dall'incarto, ribadendo essenzialmente per il resto le proprie argomentazioni e conclusioni. Il Governo e l'autorità dipartimentale sono invece rimasti silenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3
LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Come si vedrà
meglio in seguito, a una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3
e rimandi), le prove (richiamo incarti penali dal Ministero pubblico e dalla
Pretura penale, audizione testimoniale dell'esperto che ha esperito l'esame di
guida di controllo e del/della funzionario/a amministrativo/a che ha trattato
la pratica per la modifica della patente in formato carta di credito) sollecitate
dall'insorgente non appaiono infatti idonee ad apportare al Tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per l'esito della controversia. Neppure
occorre dar seguito alla richiesta
dell'insorgente di essere personalmente interrogato, nella misura in cui
egli ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere
sentito per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti ricordato che
né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il
diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare
valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425
consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2019.567/52.2020.70
del 19 maggio 2020 consid. 1.2). Per le stesse ragioni, immune da violazioni
del diritto è quindi anche la decisione del Consiglio di Stato di prescindere
dall'assumere le prove richieste.
1.3. Parimenti da respingere è la pretesa,
avanzata dall'insorgente, di estromettere dagli atti la risposta al
ricorso presentata dalla Sezione della circolazione. Coinvolgere l'autorità
dipartimentale a questo stadio del procedimento, chiedendole di prendere
posizione sul ricorso oggetto d'esame, è infatti prassi costante di questo
Tribunale, ritenuto che non soltanto il Consiglio di Stato, ma anche l'autorità
dipartimentale dispone di conoscenze importanti in relazione alla decisione
impugnata. Senza dimenticare che, giusta l'art. 24 cpv. 2 lett. a LCStr (in
combinazione con l'art. 89 cpv. 2 lett. d della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110), la Sezione della circolazione ha diritto
di ricorrere al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale cantonale
amministrativo (cfr., per analogia, DTF 147 II 44 consid. 1.1; STF 1C_384/2017
del 7 marzo 2018 consid. 1.1). Del resto, anche a livello federale, tra le
autorità inferiori che vengono coinvolte nello scambio di allegati giusta
l'art. 57 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA; RS 172.021) non si conta solo quella che ha emanato la decisione
impugnata. Per prassi vengono infatti invitate a esprimersi anche eventuali
precedenti autorità (cioè quella che ha adottato la decisione a monte e
l'eventuale seconda istanza), che per ragioni pratiche devono pure essere messe
al corrente dello stato della procedura, in particolare se chiamate a eseguire
la decisione (cfr. Frank Seethaler/Kaspar
Plüss, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,
II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 5 e 6 ad art. 57 e rif.). La
prassi adottata da questo Tribunale non corrisponde inoltre soltanto a quella
di altri Cantoni (cfr., ad esempio, decisione A1 20 16 del Tribunale cantonale
vallesano del 2 dicembre 2020 consid. F), bensì anche a quella dell'Alta Corte
federale (cfr., ad esempio, STF 1C_425/2012 del 17 dicembre 2012 consid. C, 1C_583/2008
del 9 aprile 2009 consid. F).
Ne discende che l'obiezione sollevata in concreto dal ricorrente è destituita
di ogni e qualsiasi fondamento e, come tale, dev'esser respinta.
2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 23 novembre
2019 RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di tre anni) di fr. 6'750.-, corrispondente a 45 aliquote
giornaliere da fr. 150.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 400.-
per aver condotto una vettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata in data 13 luglio 2018 per un periodo indeterminato, contravvenendo
così all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. Il decreto di accusa del 24 aprile 2020 è
rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato. Se il
ricorrente avesse ritenuto irregolare la sua notificazione per raccomandata
(cfr. ricorso, pag. 3), avrebbe semmai dovuto contestarla in sede penale, non
appena avutane conoscenza (cfr. doc. III: copia per conoscenza della
decisione intimata in data 24.04.2020 per raccomandata non ritirata,
inviata l'8 maggio 2020), senza attendere il procedimento amministrativo per
prevalersi di tale argomento. Ciò posto, alla
luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più
contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno
ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato,
anche se emanata in una procedura sommaria, fondata essenzialmente su un
rapporto di polizia. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale
- al pari delle istanze amministrative inferiori
- è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna
pronunciata il 24 aprile 2020. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale
fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe
dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto di accusa e
contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione,
adducendo in quel contesto tutte le censure
e i mezzi di prova che riteneva utili
ai fini della sua difesa. Tanto più che egli si è in sostanza sempre
giustificato sostenendo che era e si sentiva autorizzato a guidare visto che
l'esperto che ha esperito l'esame pratico di controllo e un funzionario della
Sezione della circolazione gli avevano assicurato che poteva farlo (cfr.
verbale d'interrogatorio del 23 novembre 2019, pag. 3 e 4; osservazioni del 9
novembre 2020; ricorso al Governo, pag. 3 e relativa replica, pag. 3). La sua
linea difensiva - che ha ribadito ancora in questa sede (cfr. ricorso, pag. 2 e
5 seg., e replica, pag. 4) - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a
insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia
avvenuto. L'insorgente - che in sede penale
non ha ritenuto di avvalersi dell'assistenza di un legale - è invece
rimasto passivo. Nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza
della sanzione inflittagli, si è adagiato sul decreto con il quale il
procuratore pubblico lo ha condannato a una pena pecuniaria e al pagamento di una
multa per avere condotto un veicolo a motore senza autorizzazione, senza contestarlo.
Per ragioni sue, di cui non può che
rammaricarsi, ha dunque lasciato passare in giudicato la decisione
penale, pur sapendo - poiché espressamente indicato in calce alla stessa - che,
una volta passata in giudicato, sarebbe stata trasmessa a Camorino e che sarebbe
stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità (cfr. scritto
dell'11 dicembre 2019 della Sezione della circolazione). Tanto più che è ormai
fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono
sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2019.2
del 12 giugno 2019 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della
sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi
dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di
revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1). Ecco perché non
è necessario richiamare gli incarti penali e procedere agli interrogatori richiesti
in questa sede. Per le stesse ragioni nemmeno al Governo può essere
rimproverato di non avere esperito un'istruttoria per accertare autonomamente i
fatti: le relative censure cadono quindi nel vuoto.
3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 24 aprile 2020 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di giuda senza autorizzazione di cui all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 319 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 504).
3.2. Le infrazioni
delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca
della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della
revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art.
16c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi se
nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per
un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (cfr.
art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr), ritenuto che la nuova revoca subentra
alla durata restante della revoca in corso (cfr. art. 16c cpv. 3 LCStr).
3.3. In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 17 maggio 2018 il
ricorrente ha condotto un veicolo a motore in stato di ebrietà qualificata ai
sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr. Non essendosi sottoposto alla
perizia specialistica ordinata per accertare la sua idoneità alla guida, con
decisione del 13 luglio successivo gli è stata revocata la patente a tempo
indeterminato con effetto immediato in forza dell'art. 16d cpv. 1 lett.
b e cpv. 2 LCStr, con la precisazione che nessun riesame sarebbe stato concesso
prima del mese di dicembre 2018 e che la riammissione alla guida sarebbe stata
subordinata alla presentazione di un rapporto peritale di medicina del traffico.
Pur non essendo ancora stato formalmente riammesso alla guida, il 23 novembre
2019, verso le ore 10.30, RI 1 si è messo al volante di un veicolo a motore.
Così facendo, non v'è dubbio che l'insorgente abbia realizzato i presupposti
oggettivi e soggettivi del reato di guida senza autorizzazione ai sensi
dell'art. 95 cpv. 2 lett. b LCStr e, di conseguenza, della grave infrazione
alle norme della circolazione prevista dall'art. 16c cpv. 1 lett. f
LCStr (data anche solo in presenza di una negligenza lieve, cfr. STF
1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2.5).
Invano il ricorrente pretende che sarebbe stato legittimato a credere di essere
autorizzato a guidare, da un lato, perché gli era stato detto dall'esperto al
termine dell'esame di controllo del 13 novembre 2020 e, dall'altro, perché gli
era stato confermato il 19 novembre successivo da un/una funzionaria della
Sezione della circolazione, che gli aveva però spiegato che la restituzione
della patente avrebbe potuto avvenire soltanto una volta compilato un modulo
per l'emissione della stessa in formato carta di credito, ciò che egli avrebbe
fatto nei giorni seguenti. La tesi - che l'insorgente ha come visto rinunciato
a portare avanti in sede penale, interponendo opposizione al decreto d'accusa
emanato nei suoi confronti (cfr. supra, consid. 2.2) - è comunque priva
di fondamento. Per prevalersi con successo di un errore sull'illiceità ai sensi
dell'art. 21 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) non
basta infatti ignorare il carattere illecito di un determinato comportamento,
ma è anche indispensabile che l'interessato abbia avuto delle ragioni
sufficienti per credere di agire nella legalità (cfr. sentenza CARP 17.2014.106
del 2 febbraio 2015 confermata da STF 6B_339/2015 del 16 giugno 2015 consid. 3;
cfr. pure STA 52.2016.559 del 28 marzo 2017 consid. 3.4 e rif.). Ciò che
appunto non è il caso nella presente fattispecie, in cui il ricorrente, in base
all'insieme delle concrete circostanze, avrebbe dovuto nutrire dei dubbi sulla
legalità del suo comportamento (cfr. STF 1C_333/2014 del 23 settembre 2014
consid. 4.2). Come correttamente rilevato dalla precedente istanza, un
conducente oggetto di una formale decisione di revoca della licenza di
condurre, redatta in forma scritta e notificata nelle dovute e corrette forme,
può infatti essere riammesso alla guida, sulla base di una domanda di riesame,
solo nelle identiche forme. Sono in effetti le decisioni in quanto tali che
attestano il diritto o meno di circolare e di conseguenza è la loro violazione
che comporta poi l'adozione di sanzioni penali e amministrative,
indipendentemente dal possesso materiale della licenza di condurre (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 320; cfr.
anche Mizel, op. cit., pag. 506;
STF 6B_81/2014 del 18 marzo 2014 consid. 1.1; cfr. pure STA 52.2016.559 citata
consid. 3.4). Il ricorrente doveva pertanto sapere che la sua riammissione alla
guida avrebbe dovuto essere sancita da una formale decisione scritta, che gli
sarebbe stata notificata, che avrebbe semmai potuto fissare anche delle
condizioni. Per sua stessa ammissione (cfr. verbale d'interrogatorio del 23
novembre 2019, pag. 3), egli non disponeva invece di alcuna decisione ufficiale
in questo senso (che sarebbe poi stata emanata soltanto il 6 dicembre
successivo, cfr. supra, consid. B.b). In queste circostanze, nulla può quindi
dedurre a suo favore dalle asserite assicurazioni ricevute dall'esperto che ha
esperito l'esame pratico di controllo rispettivamente da un non meglio definito
funzionario della Sezione della circolazione, che non avrebbero in ogni caso
vincolato l'autorità (cfr. DTF 137 II 182 consid. 3.6.2 e
rif.; Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, pag. 153 segg.).
3.4. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di 12 mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero nemmeno invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Non si assegnano
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera